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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1420 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Gelsomina Marsilii C.F._2
-attori-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Antonio Coaccioli
-convenuta-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - Accertare e dichiarare che la
[...] ha proceduto a pattuizione di interessi usurari ex art. 1815 secondo comma c.c. e per Controparte_1
l'effetto dichiarare gratuito il contratto di mutuo ovvero dichiarare che gli interessi siano dovuti al saggio legale e/o al tasso minimo dei BOT, con conseguente diritto per la parte attrice di ripetere le somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito a titolo di interessi, spese, commissioni ecc. non dovuti, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
- voglia in ogni caso il Tribunale accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza perché poste in violazione degli artt.li 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c., e/o per violazione dell'art. 1322 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto
1 rideterminare il piano di ammortamento, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, spese, commissioni ecc. non dovuti, oltre agli interessi
e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, NEL MERITO – RIGETTARE le domande tutte proposte dagli odierni
Attori siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
IN VIA ISTRUTTORIA -
RIGETTARE le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
IN OGNI
CASO - CONDANNARE gli odierni Attori al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (di seguito anche solo la o Controparte_1 CP_1
Contr
“ ) al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
I-1.1. A sostegno delle proprie pretese gli attori hanno allegato e dedotto: Contr
- che in data 14.03.2002 avevano stipulato con un contratto di mutuo per l'importo di euro 62.000,00, da rimborsarsi in quindici anni, oltre al periodo di preammortamento, mediante il versamento di 180 rate mensili posticipate dell'importo di euro 533,29, oltre alle spese (incasso rata;
assicurazione incendio;
avviso scadenza rata;
costo annuale per la certificazione degli interessi passivi);
- che all'esito della perizia tecnica da loro commissionata erano emersi numerosi profili di illegittimità nel mutuo e, in particolare:
a) indeterminatezza dei tassi: nel contratto, infatti, il tasso di mora era stato determinato in misura variabile e soggetto a rideterminazione trimestrale;
era prevista la facoltà per la di variare unilateralmente le condizioni contrattuali;
il contratto non aveva indicato CP_1
l'ISC;
b) la divergenza tra il tasso nominale (6,300%) e il tasso effettivo (6,938%);
c) l'imposizione della stipula di una copertura assicurativa;
d) l'operatività di anatocismo illegittimo, per effetto della metodologia di ammortamento alla francese;
2 e) l'usurarietà del rapporto sia in ragione del superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora pattuito sia in ragione dell'operatività della commissione di estinzione anticipata
(pari al 3% da applicarsi al capitale anticipatamente restituito);
- che, pertanto, all'esito degli opportuni ricalcoli, la doveva essere condannata alla CP_1 restituzione di quanto illegittimamente incassato. Contr I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto: Pa
- che, con riguardo all' , la sua obbligatoria indicazione era stata introdotta nell'ordinamento successivamente alla stipula del contratto di mutuo ripassato con gli attori;
- che, in ogni caso, i tassi erano stati individuati in modo tale da soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge;
- che la metodologia di ammortamento alla francese doveva ritenersi pienamente legittima in quanto in alcun modo produttiva di anatocismo;
- che il calcolo del tasso di mora effettivo compiuto dagli attori era da considerarsi errato sul piano metodologico;
- che la commissione di estinzione anticipata non poteva trovare considerazione ai fini delle verifiche antiusura;
- che la copertura assicurativa non aveva presentato le caratteristiche di obbligatorietà e contestualità indispensabili per la sua considerazione nel computo del tasso effettivo applicato.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 al cui esito, con ordinanza del 29.01.2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22.04.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La questione relativa alla (in)determinatezza dei tassi convenzionali va affrontata tenendo conto del disposto dell'art. 6 del contratto di mutuo, a mente del quale “Le parti contraenti, convengono che l'ammortamento del mutuo sia effettuato secondo le seguenti modalità e regolamento: a) l'ammortamento – che avverrà mediante pagamento di rate mensili costanti al tasso del sei virgola tre per cento (6,3%) annuo (0,525% effettivo mensile) avrà inizio dal primo maggio duemiladue (01/05/2002); b) l'importo della rata mensile costante di ammortamento al suindicato tasso del sei virgola tre per cento (6,3%) annuo (0,525% effettivo mensile), viene
3 determinato dalle parti contraenti in Euro 533,29 … ciascuna, convenendo che la prima rata mensile andrà a scadere il trentuno maggio duemiladue (31/05/2002) e l'ultima il trenta aprile duemiladiciassette (30/04/2017);
… d) per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo, si allega al presente atto, sotto la lettera “C”
(Allegato C), la tabella relativa, debitamente firmata dai contraenti…”.
Con riferimento alla mora, assume rilevanza anche l'art. 5 del contratto, secondo cui “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della parte mutuante, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica. Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° - primo - gennaio al 31 - trentuno - marzo, dal 1° - primo - aprile al 30 - trenta - giugno, dal 1° - primo - luglio al 30 - trenta - settembre e dal 1° - primo - ottobre al 31 - trentuno - dicembre di ogni anno) aumentando della metà il tasso effettivo globale medio per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui”, riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro ai sensi del comma 1 dell'articolo due (2) della legge 7 marzo 1996 N.108 recante disposizioni in materia di usura. Ove per qualsiasi motivo il sopracitato tasso effettivo globale medio non fosse più rilevato, il tasso di mora verrà stabilito semestre per semestre maggiorando di quattro (4) punti il tasso nominale annuo, risultante dalla media aritmetica mensile delle rilevazioni giornaliere per data valuta del tasso nominale annuo lettera per depositi in Euro ai sei mesi - denominato EURIBOR - calcolato dalla Federazione
Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles, reso noto a mezzo delle Agenzie di informazione
e di norma pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. Per il 1° (primo) semestre solare verrà presa a base la media del tasso
EURIBOR ai sei mesi come sopra determinata del mese di novembre dell'anno precedente;
per il 2° (secondo) semestre solare verrà presa a base la media del tasso EURIBOR a sei mesi del mese di maggio dello stesso anno”.
Le pattuizioni risultano conformi ai requisiti di determinatezza imposti dalla disciplina normativa vigente.
II-4.1. La doglianza relativa alla variabile determinazione del tasso di mora, infatti, risulta destituita di fondamento, in quanto basata sull'assunto dell'incompatibilità tra determinatezza del saggio e sua variabilità. Al contrario, gli operatori economici ben possono decidere di determinare i costi delle operazioni di finanziamento in modo variabile, essendo rilevante, ai fini del vaglio sul rispetto delle disposizioni sulla trasparenza, che siano individuati con sufficiente chiarezza i criteri in base ai quali computare il tasso, circostanza questa che ricorre nel caso di specie. E difatti, l'art. 5 del contratto di mutuo prevede in maniera analitica i criteri di determinazione del tasso di mora, tali da non lasciare dubbi circa la sua quantificazione in costanza di rapporto.
II-4.2. Neppure risulta perspicuo il riferimento all'omessa indicazione dell Pt_3
Con deliberazione del 4 marzo 2003 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha adottato la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi
4 bancari e finanziari. L'art. 9 della citata deliberazione – rubricato “Informazione contrattuale” – prevede che “
1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilità dalla Banca d'Italia medesima”.
Sotto il profilo intertemporale, l'art. 14, comma 2, prevede che “La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003”. Il comma 3 stabilisce che “Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia”. I criteri generali sono contenuti nella sezione
I della delibera (artt. 1 e 2), mentre le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela sono disciplinate nella sezione III (artt. 11 e 12).
Se ne ricava che l'art. 9, contenuto nella sezione II, è destinato a trovare applicazione ai solo rapporti instaurati dal 1° ottobre 2003.
Conseguentemente, al contratto di mutuo per cui è causa, concluso in data 14.03.2002, non è applicabile il disposto dell'art. 9 della deliberazione del CICR e le conseguenti disposizioni attuative della Banca d'Italia.
II-5. Con riferimento alla dedotta differenza tra il tasso nominale (6,300%) e il tasso effettivo
(6,938%), deve evidenziarsi che ciò non comporta automatiche conseguenze sul piano applicativo.
Anche a voler accedere alla prospettazione attorea, infatti, la divergenza tra il TAN e il tasso effettivo del rapporto risulta incolore, atteso che sul piano della determinatezza dei costi del credito, come già detto, il contratto risulta sufficientemente specifico – specie se letto congiuntamente agli allegati – e, dunque, idoneo a fornire al cliente la fondamentale informazione del costo del credito.
In ogni caso, poi, anche il tasso effettivo indicato dagli attori (6,938%) risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (8,265%), sicché neppure assume rilevanza sul piano delle verifiche antiusura rispetto al saggio degli interessi corrispettivi.
II-6. Analoghe considerazioni valgono per la polizza assicurativa. Quanto agli aspetti attinenti alla trasparenza del rapporto bancario, gli stessi risultano pienamente soddisfatti dall'espressa pattuizione dell'art. 9 del contratto di mutuo, a mente del quale “La parte mutuataria nonché gli eventuali suoi successori o aventi causa restano obbligati a corrispondere alle suddette scadenze mensili, l'importo di Euro uno virgola dodici (E.1,12) (fatte salve eventuali variazioni nella misura dell'imposta) per rimborsare la parte mutuante del premio di assicurazione contro i danni dell'incendio relativo a polizza convenzione stipulata da quest'ultima in nome e per conto della parte mutuataria stessa. Detta polizza resterà depositata presso la parte mutuante per tutta
5 la durata del mutuo”.
Sotto il profilo dell'usura, valgono le considerazioni svolte supra II-5. Anche a voler includere i costi di polizza nella rata, infatti, il T.E.G. prospettato dagli stessi attori (6,938% - v. p. 15 della perizia di parte) è comunque inferiore al tasso soglia di riferimento (8,265%).
II-7. Quanto alle modalità di ammortamento, gli stessi attori nella propria comparsa conclusionale osservano che “è stata contestata la nullità del piano di ammortamento adottato e sviluppato in regime di capitalizzazione composto degli interessi. Quanto a tale profilo, è noto che nelle more del giudizio sono intervenute le
Sezioni Unite della Cassazione a dirimere il contrasto giurisprudenziale che si andava registrando sul tema, decidendo in senso negativo alla parte mutuataria” (p. 5).
Sul punto, infatti, risulta sufficiente fare riferimento ai principi di diritto autorevolmente pronunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, emessa nell'ambito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Nella citata pronuncia, infatti, il
Supremo Consesso ha statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nella motivazione, poi, le Sezioni Unite chiariscono che lo sviluppo “alla francese” del piano di ammortamento non comporta alcun effetto anatocistico.
II-8. In ordine alla dedotta usurarietà dei tassi di mora si osserva quanto segue.
Al fine del vaglio di usurarietà della pattuizione sugli interessi moratori occorre prendere le mosse dalle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597/2020.
La pronuncia, chiamata a risolvere la questione relativa alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, ha optato per la non estraneità degli interessi moratori alla ridetta disciplina, in ciò orientata “dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire;
fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato”.
Per quanto qui rileva, sul piano operativo le Sezioni Unite hanno stabilito che: “i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una
6 lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma
2, lett. “f” e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori”.
II-8.1. Gli attori, sulla scorta della perizia di parte (cfr. p. 22 della perizia) ritengono che il tasso effettivo di mora sia pari al 21,212%. Tale conclusione, tuttavia, si basa su una metodologia di calcolo non perspicua, avendo il tecnico di parte computato l'incidenza dell'interesse moratorio sulla sola quota capitale della rata. Come si evince invece dall'art. 5 del contratto, infatti, la base di calcolo dell'interesse è data da “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata”, non essendo dato riscontrare alcun elemento testuale da cui dedurre l'incidenza della mora sulla sola quota capitale delle rate.
II-9. Vanno infine disattese le doglianze relative alla considerazione della commissione di estinzione anticipata nell'ambito delle verifiche di cui alla l. n. 108/1996.
La commissione di estinzione anticipata non può infatti assumere rilevanza ai fini della disciplina antiusura, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso (cfr. art. 1373, comma 3, c.c.). Tale profilo funzionale osta alla sua rilevanza ai fini della individuazione del T.E.G. (in termini, tra le molte,
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I, 12.01.2024, n. 60; App.
Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n. 1691; App. Palermo,
Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621; Trib. Bari, Sez. II,
22.09.2023, n. 3662).
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Le domande attoree vanno integralmente rigettate.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte vittoriosa, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, come da nota spese acclusa alla memoria di replica dall'avv. Coaccioli;
valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni contraria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - RIGETTA le domande degli attori per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA e in solido tra loro, alla refusione, in favore Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 1420 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Gelsomina Marsilii C.F._2
-attori-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Antonio Coaccioli
-convenuta-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - Accertare e dichiarare che la
[...] ha proceduto a pattuizione di interessi usurari ex art. 1815 secondo comma c.c. e per Controparte_1
l'effetto dichiarare gratuito il contratto di mutuo ovvero dichiarare che gli interessi siano dovuti al saggio legale e/o al tasso minimo dei BOT, con conseguente diritto per la parte attrice di ripetere le somme indebitamente percepite dall'Istituto di credito a titolo di interessi, spese, commissioni ecc. non dovuti, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
- voglia in ogni caso il Tribunale accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza perché poste in violazione degli artt.li 1346, 1418, 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.li 1283 e 1284 c.c., e/o per violazione dell'art. 1322 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto
1 rideterminare il piano di ammortamento, con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi, spese, commissioni ecc. non dovuti, oltre agli interessi
e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, NEL MERITO – RIGETTARE le domande tutte proposte dagli odierni
Attori siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
IN VIA ISTRUTTORIA -
RIGETTARE le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
IN OGNI
CASO - CONDANNARE gli odierni Attori al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (di seguito anche solo la o Controparte_1 CP_1
Contr
“ ) al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
I-1.1. A sostegno delle proprie pretese gli attori hanno allegato e dedotto: Contr
- che in data 14.03.2002 avevano stipulato con un contratto di mutuo per l'importo di euro 62.000,00, da rimborsarsi in quindici anni, oltre al periodo di preammortamento, mediante il versamento di 180 rate mensili posticipate dell'importo di euro 533,29, oltre alle spese (incasso rata;
assicurazione incendio;
avviso scadenza rata;
costo annuale per la certificazione degli interessi passivi);
- che all'esito della perizia tecnica da loro commissionata erano emersi numerosi profili di illegittimità nel mutuo e, in particolare:
a) indeterminatezza dei tassi: nel contratto, infatti, il tasso di mora era stato determinato in misura variabile e soggetto a rideterminazione trimestrale;
era prevista la facoltà per la di variare unilateralmente le condizioni contrattuali;
il contratto non aveva indicato CP_1
l'ISC;
b) la divergenza tra il tasso nominale (6,300%) e il tasso effettivo (6,938%);
c) l'imposizione della stipula di una copertura assicurativa;
d) l'operatività di anatocismo illegittimo, per effetto della metodologia di ammortamento alla francese;
2 e) l'usurarietà del rapporto sia in ragione del superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora pattuito sia in ragione dell'operatività della commissione di estinzione anticipata
(pari al 3% da applicarsi al capitale anticipatamente restituito);
- che, pertanto, all'esito degli opportuni ricalcoli, la doveva essere condannata alla CP_1 restituzione di quanto illegittimamente incassato. Contr I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato e dedotto: Pa
- che, con riguardo all' , la sua obbligatoria indicazione era stata introdotta nell'ordinamento successivamente alla stipula del contratto di mutuo ripassato con gli attori;
- che, in ogni caso, i tassi erano stati individuati in modo tale da soddisfare i requisiti di determinatezza imposti dalla legge;
- che la metodologia di ammortamento alla francese doveva ritenersi pienamente legittima in quanto in alcun modo produttiva di anatocismo;
- che il calcolo del tasso di mora effettivo compiuto dagli attori era da considerarsi errato sul piano metodologico;
- che la commissione di estinzione anticipata non poteva trovare considerazione ai fini delle verifiche antiusura;
- che la copertura assicurativa non aveva presentato le caratteristiche di obbligatorietà e contestualità indispensabili per la sua considerazione nel computo del tasso effettivo applicato.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 al cui esito, con ordinanza del 29.01.2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22.04.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La questione relativa alla (in)determinatezza dei tassi convenzionali va affrontata tenendo conto del disposto dell'art. 6 del contratto di mutuo, a mente del quale “Le parti contraenti, convengono che l'ammortamento del mutuo sia effettuato secondo le seguenti modalità e regolamento: a) l'ammortamento – che avverrà mediante pagamento di rate mensili costanti al tasso del sei virgola tre per cento (6,3%) annuo (0,525% effettivo mensile) avrà inizio dal primo maggio duemiladue (01/05/2002); b) l'importo della rata mensile costante di ammortamento al suindicato tasso del sei virgola tre per cento (6,3%) annuo (0,525% effettivo mensile), viene
3 determinato dalle parti contraenti in Euro 533,29 … ciascuna, convenendo che la prima rata mensile andrà a scadere il trentuno maggio duemiladue (31/05/2002) e l'ultima il trenta aprile duemiladiciassette (30/04/2017);
… d) per l'applicazione del piano di ammortamento del mutuo, si allega al presente atto, sotto la lettera “C”
(Allegato C), la tabella relativa, debitamente firmata dai contraenti…”.
Con riferimento alla mora, assume rilevanza anche l'art. 5 del contratto, secondo cui “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della parte mutuante, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica. Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° - primo - gennaio al 31 - trentuno - marzo, dal 1° - primo - aprile al 30 - trenta - giugno, dal 1° - primo - luglio al 30 - trenta - settembre e dal 1° - primo - ottobre al 31 - trentuno - dicembre di ogni anno) aumentando della metà il tasso effettivo globale medio per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui”, riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro ai sensi del comma 1 dell'articolo due (2) della legge 7 marzo 1996 N.108 recante disposizioni in materia di usura. Ove per qualsiasi motivo il sopracitato tasso effettivo globale medio non fosse più rilevato, il tasso di mora verrà stabilito semestre per semestre maggiorando di quattro (4) punti il tasso nominale annuo, risultante dalla media aritmetica mensile delle rilevazioni giornaliere per data valuta del tasso nominale annuo lettera per depositi in Euro ai sei mesi - denominato EURIBOR - calcolato dalla Federazione
Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles, reso noto a mezzo delle Agenzie di informazione
e di norma pubblicato su “Il Sole 24 Ore”. Per il 1° (primo) semestre solare verrà presa a base la media del tasso
EURIBOR ai sei mesi come sopra determinata del mese di novembre dell'anno precedente;
per il 2° (secondo) semestre solare verrà presa a base la media del tasso EURIBOR a sei mesi del mese di maggio dello stesso anno”.
Le pattuizioni risultano conformi ai requisiti di determinatezza imposti dalla disciplina normativa vigente.
II-4.1. La doglianza relativa alla variabile determinazione del tasso di mora, infatti, risulta destituita di fondamento, in quanto basata sull'assunto dell'incompatibilità tra determinatezza del saggio e sua variabilità. Al contrario, gli operatori economici ben possono decidere di determinare i costi delle operazioni di finanziamento in modo variabile, essendo rilevante, ai fini del vaglio sul rispetto delle disposizioni sulla trasparenza, che siano individuati con sufficiente chiarezza i criteri in base ai quali computare il tasso, circostanza questa che ricorre nel caso di specie. E difatti, l'art. 5 del contratto di mutuo prevede in maniera analitica i criteri di determinazione del tasso di mora, tali da non lasciare dubbi circa la sua quantificazione in costanza di rapporto.
II-4.2. Neppure risulta perspicuo il riferimento all'omessa indicazione dell Pt_3
Con deliberazione del 4 marzo 2003 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha adottato la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi
4 bancari e finanziari. L'art. 9 della citata deliberazione – rubricato “Informazione contrattuale” – prevede che “
1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilità dalla Banca d'Italia medesima”.
Sotto il profilo intertemporale, l'art. 14, comma 2, prevede che “La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003”. Il comma 3 stabilisce che “Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia”. I criteri generali sono contenuti nella sezione
I della delibera (artt. 1 e 2), mentre le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela sono disciplinate nella sezione III (artt. 11 e 12).
Se ne ricava che l'art. 9, contenuto nella sezione II, è destinato a trovare applicazione ai solo rapporti instaurati dal 1° ottobre 2003.
Conseguentemente, al contratto di mutuo per cui è causa, concluso in data 14.03.2002, non è applicabile il disposto dell'art. 9 della deliberazione del CICR e le conseguenti disposizioni attuative della Banca d'Italia.
II-5. Con riferimento alla dedotta differenza tra il tasso nominale (6,300%) e il tasso effettivo
(6,938%), deve evidenziarsi che ciò non comporta automatiche conseguenze sul piano applicativo.
Anche a voler accedere alla prospettazione attorea, infatti, la divergenza tra il TAN e il tasso effettivo del rapporto risulta incolore, atteso che sul piano della determinatezza dei costi del credito, come già detto, il contratto risulta sufficientemente specifico – specie se letto congiuntamente agli allegati – e, dunque, idoneo a fornire al cliente la fondamentale informazione del costo del credito.
In ogni caso, poi, anche il tasso effettivo indicato dagli attori (6,938%) risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (8,265%), sicché neppure assume rilevanza sul piano delle verifiche antiusura rispetto al saggio degli interessi corrispettivi.
II-6. Analoghe considerazioni valgono per la polizza assicurativa. Quanto agli aspetti attinenti alla trasparenza del rapporto bancario, gli stessi risultano pienamente soddisfatti dall'espressa pattuizione dell'art. 9 del contratto di mutuo, a mente del quale “La parte mutuataria nonché gli eventuali suoi successori o aventi causa restano obbligati a corrispondere alle suddette scadenze mensili, l'importo di Euro uno virgola dodici (E.1,12) (fatte salve eventuali variazioni nella misura dell'imposta) per rimborsare la parte mutuante del premio di assicurazione contro i danni dell'incendio relativo a polizza convenzione stipulata da quest'ultima in nome e per conto della parte mutuataria stessa. Detta polizza resterà depositata presso la parte mutuante per tutta
5 la durata del mutuo”.
Sotto il profilo dell'usura, valgono le considerazioni svolte supra II-5. Anche a voler includere i costi di polizza nella rata, infatti, il T.E.G. prospettato dagli stessi attori (6,938% - v. p. 15 della perizia di parte) è comunque inferiore al tasso soglia di riferimento (8,265%).
II-7. Quanto alle modalità di ammortamento, gli stessi attori nella propria comparsa conclusionale osservano che “è stata contestata la nullità del piano di ammortamento adottato e sviluppato in regime di capitalizzazione composto degli interessi. Quanto a tale profilo, è noto che nelle more del giudizio sono intervenute le
Sezioni Unite della Cassazione a dirimere il contrasto giurisprudenziale che si andava registrando sul tema, decidendo in senso negativo alla parte mutuataria” (p. 5).
Sul punto, infatti, risulta sufficiente fare riferimento ai principi di diritto autorevolmente pronunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, emessa nell'ambito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Nella citata pronuncia, infatti, il
Supremo Consesso ha statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
'composto' degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nella motivazione, poi, le Sezioni Unite chiariscono che lo sviluppo “alla francese” del piano di ammortamento non comporta alcun effetto anatocistico.
II-8. In ordine alla dedotta usurarietà dei tassi di mora si osserva quanto segue.
Al fine del vaglio di usurarietà della pattuizione sugli interessi moratori occorre prendere le mosse dalle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 19597/2020.
La pronuncia, chiamata a risolvere la questione relativa alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura, ha optato per la non estraneità degli interessi moratori alla ridetta disciplina, in ciò orientata “dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire;
fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato”.
Per quanto qui rileva, sul piano operativo le Sezioni Unite hanno stabilito che: “i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato;
ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato;
iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una
6 lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro;
v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento;
vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti;
vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma
2, lett. “f” e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori”.
II-8.1. Gli attori, sulla scorta della perizia di parte (cfr. p. 22 della perizia) ritengono che il tasso effettivo di mora sia pari al 21,212%. Tale conclusione, tuttavia, si basa su una metodologia di calcolo non perspicua, avendo il tecnico di parte computato l'incidenza dell'interesse moratorio sulla sola quota capitale della rata. Come si evince invece dall'art. 5 del contratto, infatti, la base di calcolo dell'interesse è data da “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata”, non essendo dato riscontrare alcun elemento testuale da cui dedurre l'incidenza della mora sulla sola quota capitale delle rate.
II-9. Vanno infine disattese le doglianze relative alla considerazione della commissione di estinzione anticipata nell'ambito delle verifiche di cui alla l. n. 108/1996.
La commissione di estinzione anticipata non può infatti assumere rilevanza ai fini della disciplina antiusura, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso (cfr. art. 1373, comma 3, c.c.). Tale profilo funzionale osta alla sua rilevanza ai fini della individuazione del T.E.G. (in termini, tra le molte,
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I, 12.01.2024, n. 60; App.
Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n. 1691; App. Palermo,
Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621; Trib. Bari, Sez. II,
22.09.2023, n. 3662).
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Le domande attoree vanno integralmente rigettate.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della parte vittoriosa, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, come da nota spese acclusa alla memoria di replica dall'avv. Coaccioli;
valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni contraria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 - RIGETTA le domande degli attori per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA e in solido tra loro, alla refusione, in favore Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 7 maggio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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