Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 30/05/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10017/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Daniela Marletta;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Lucia
Orsingher;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.241820343117 datato 04.09.2024 e notificato in data
18.09.2024 avente ad oggetto somme richieste in pagamento dall'
[...]
a titolo di mancato versamento dei contributi per Controparte_2
1
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che in data
18.09.2024 è stato notificato alla Sig.ra l'avviso di accertamento Parte_1
n.241820343117 datato 4.09.2024 con il quale l' ha richiesto il pagamento della CP_1 somma di € 2.326,78 a titolo di mancato versamento alla Signora
[...]
C.F. dei contributi per lavoro Persona_1 CodiceFiscale_1 domestico comprensiva di sanzioni e di interessi per il terzo e quarto trimestre dell'anno
2014 e per l'intero anno 2015 in dipendenza della posizione datoriale codice n.9514070856 relativa alla sig.ra c.f. , ava Parte_2 C.F._2 materna, deceduta in data 16.03.2020, dell'odierna ricorrente, che 'avviso di accertamento n.241820343117 datato 4.09.2024 è nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o infondato;
che in via preliminare e assorbente si eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento n.241820343117 del 4.09.2024 impugnato per l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art 3 commi 9 e 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995; che in subordine si eccepisce la natura parziaria e non solidale dell'eventuale obbligazione gravante sulla ricorrente, discendendo da eventi successori;
che sempre in via subordinata si eccepisce la nullità dell'atto impugnato per l'intervenuta decadenza dell'Ente Impositore dal diritto di riscuotere la somma ingiunta ex art. 25 del D.lgs 46/99.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: per i motivi formulati in ricorso, ritenere e dichiarare nullo, annullare o con qualsiasi altra formula dichiarare privo di efficacia l'avviso di accertamento n.241820343117 datato
04.09.2024 e notificato in data 18.09.2024 e per l'effetto dichiarare non dovuta somma alcuna a tale titolo dalla ricorrente ed in ogni caso accertare l'insussistenza delle obbligazioni contributive;
in subordine ritenere e dichiarare in ogni caso, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità delle somme richieste in pagamento in quanto l'eventuale obbligazione gravante sulla ricorrente ha natura parziaria e non solidale, discendendo essa da eventi successori e per l'effetto dichiarare in ogni caso dovuta dalla ricorrente la somma richiesta in pagamento nella misura di 1/9.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e svolgendo difese volte a CP_ dimostrare l'infondatezza del ricorso. L' concludeva chiedendo che venisse rigettato nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'avviso bonario contestato in misura integrale ovvero pro quota oltre alle somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 30.05.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Relativamente alla sollevata eccezione di intervenuta prescrizione, osserva il decidente
CP_ che l' ha allegato e documentato di avere validamente notificato in data 23.11.2018
a mezzo posta un avviso bonario relativo al credito contributivo al de cuius Parte_2 di cui l'odierna ricorrente è erede.
[...]
Osserva, poi, il decidente che è' ben vero che il termine di prescrizione relativo al versamento dei contributi secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 9 della L.
335/1995 è di cinque anni, ma occorre verificare se il predetto termine sia stato utilmente interrotto medio tempore e se sussistono sospensioni della decorrenza del termine.
Pertanto occorre verificare se dopo l'interruzione della prescrizione costituita dalla notifica dell'avviso bonario di cui sopra sia successivamente maturato il periodo prescrizionale.
Ebbene, ai fini di tale calcolo è necessario tenere conto dei periodi di sospensione della prescrizione derivanti dalla legislazione emanata in occasione dell'emergenza pandemica.
E precisamente va considerato, che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 introducendo, quindi, un periodo neutro di 129 giorni ai fini del computo della prescrizione e che,
3 successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha previsto analoga sospensione per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
Tenuto conto dei predetti periodi di sospensione della prescrizione che complessivamente ammontano a 311 giorni è agevole rilevare che alla data della notifica del provvedimento in questa sede opposto (18.09.2024) alcuna prescrizione era maturata.
L'eccezione di intervenuta prescrizione formulata dalla ricorrente deve, pertanto ritenersi infondata.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo formulata dalla ricorrente si osserva che non vi è in atto alcun procedimento di riscossione a mezzo ruolo poiché non
CP_ risulta emesso alcun avviso di addebito ma semplicemente l' ha provveduto alla notifica di un avviso bonario e, pertanto, anche la predetta eccezione risulta infondata.
Rileva infine il decidente che, invece deve ritenersi fondata l'eccezione relativa alla natura parziaria e non solidale dell'obbligazione gravante sulla ricorrente.
CP_ Invero, l' ha richiesto il pagamento del proprio credito contributivo all'odierna ricorrente in quanto erede della GN . Parte_2
Come notorio secondo il nostro ordinamento gli eredi non rispondono dei debiti del de
CP_ cuius in solido ma solamente pro quota, pertanto non poteva l' richiedere alla ricorrente il pagamento dell'intero proprio credito contributivo ma avrebbe dovuto limitarsi a chiedere unicamente il credito contributivo secondo la quota ereditaria della ricorrente.
Le ricorrente ha documentato di essere erede della GN solo nella misura di Pt_2
un nono.
Pertanto, tale motivo di opposizione merita accoglimento.
Va dunque dichiarata la parziale nullità dell'avviso di accertamento opposto che va confermato solo nella misura di un nono, oltre somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
4 In ragione dei motivi della decisione le spese di lite possono trovare compensazione in misura di un terzo, mentre nei residui due terzi seguono la soccombenza nei confronti
CP_ dell'
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara la parziale nullità dell'avviso di accertamento opposto che, per l'effetto, conferma solo nella misura di 1/9 della somma originariamente portata, oltre somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Compensa per 1/3 le spese di lite, condannando l' a rifondere in favore CP_1 dell'opponente i residui 2/3 che liquida in € 1.746,66, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catania, 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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