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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI - SEZIONE IV CIVILE
_________________________________________________________
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3315/2023 vertente tra:
Controparte_1
opponente
e
Controparte_2
[...]
opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative predisposte per l'odierna udienza, nonché quelle di trattazione scritta depositate dalle parti, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. Rg 3315/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo, vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv.to Umberto Santoro e dall'Avv. p. Tassinari Controparte_1
Antonio, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore indicato in Caserta, C.so
Trieste n. 149, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, dall'Avv. Simona Napolitano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 201, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'Avv. Francesco Di Stazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mugnano di Napoli al viale Mons. A. Menna n. 14, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno opponente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, fascicolo n 2022/000005466 documento n.
02880202200000998000, recante – tra le altre – il riferimento alla cartella n.
02820180002115978002, fondata sulla revoca del contributo concesso anno 2017, ente creditore
. Controparte_2
A sostegno della spiegata opposizione, l'istante - contestando la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nonché della cartella n. 02820180002115978002 posta, unitamente ad altre, a supporto di essa, asseritamente mai notificata - argomentava della insussistenza del diritto a procedere da parte dell'ente creditore, stante l'inidoneità del ruolo esattoriale ad assumere la valenza di titolo esecutivo, ciò in ragione della natura privatistica delle entrate oggetto di riscossione.
Instava, in via cautelare, per la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto.
Si costituivano in giudizio le parti opposte, ed che, contestando Controparte_4 CP_5
la fondatezza della spiegata opposizione, concludevano per il rigetto di essa, così come della istanza cautelare.
Con ordinanza del 4.1.2024, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava l'istanza cautelare e rinviava alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Al fine di consentire una più agevole comprensione dei fatti di causa, occorre brevemente fare cenno alla vicenda che ha dato origine alla presente controversia.
L'opponente si costituiva fideiussore del sino alla Controparte_1 Controparte_6 concorrenza di € 30.000,00 (cfr. doc. 5 costituzione della ), il cui titolare Controparte_4
( anch'egli costituitosi fideiussore) richiedeva l'ammissione al fondo di garanzia Controparte_7 posto a favore delle piccole e medie imprese con legge 662/96, per l'operazione finanziaria di euro
20.000,00, concessa dalla CA LA di NA (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 allegati alla costituzione della ). Controparte_4
A fronte dell'inadempimento ed a seguito della richiesta di attivazione del Fondo ad opera della CA finanziatrice, il Consiglio di Gestione deliberava la liquidazione della perdita per l'importo di euro
14.528,69, con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, nei confronti del beneficiario finale (cfr. doc.10 costituzione della ) Controparte_4
La (quale gestore del Fondo di Garanzia), a Controparte_8
fronte del perdurante inadempimento, facendo ricorso alla procedura esattoriale di riscossione,
3 chiedeva al fideiussore della società finanziata il pagamento della somma escussa dalla CA
LA di NA.
Tanto premesso, la cartella n. 02820180002115978002 sottesa alla opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo ha, dunque, ad oggetto il recupero di somme che la , CP_4
nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia — istituito ai sensi della Legge del 23 dicembre
1996, n. 662, art. 2, co. C, lettera a), per garantire i prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese (PMI) — erogava a suo tempo alla CA LA di NA a fronte della liquidazione della perdita subita.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le argomentazioni svolte dall'istante debbano ricondursi, in parte, nell'alveo dell'art. 615, in quanto volte a contestare il diritto a procedere in executivis ed in parte in quello dell'art. 617 c.p.c., afferente il quomodo della intrapresa esecuzione.
Venendo alla gradata disamina delle contestazioni avanzate, il Tribunale ritiene che la doglianza di opposizione agli atti (id est la omessa notificazione della cartella esattoriale n.
02820180002115978002 sottesa alla opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo) sia inammissibile perché tardivamente spiegata.
A fronte della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (avvenuta in data 8.3.2023), l'opposizione veniva spiegata una volta elasso il termine perentorio di giorni venti.
Quanto alla censura di opposizione alla esecuzione, come accennato, stando alla prospettazione dell'istante, l'atto impositivo a monte della opposta comunicazione preventiva di fermo amministrativo sarebbe illegittimo in quanto insussistente il titolo esecutivo azionato;
in particolare,
a dire dell'opponente, difetterebbe la stessa esistenza di un valido titolo esecutivo, dal momento che l'art. 21 del D.lgs. 46/1999 stabilisce per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato l'iscrizione a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
La censura è infondata e va, pertanto, respinta sulla base di quanto si provvederà ad illustrare subito infra.
4 La riscossione coattiva mediante ruolo trova fondamento nell'art. 9, comma V, D. Lgs. 123/1998 che richiama per relationem l'art. 67, comma II, D.P.R. 43/1988 ed, in seguito, nell'art. 8 bis D.L. 3/2015 che rinvia alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato (art. 17 D. Lgs. 46/1999); essa disposizione, a ben vedere, costituisce la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999 che impone per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato la precostituzione di un titolo avente efficacia esecutiva.
E', difatti, ancorata alla autonomia che caratterizza il rapporto tra la , quale gestore del CP_4
fondo di garanzia per PMI ex l.662/96 ed il soggetto debitore (fondata sulla garanzia prevista dalla l.
662/96).
In linea con quanto sancito dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del
20.06.2005, il Fondo di Garanzia per le PMI è legittimato ad adoperare mediante il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del D.lgs. 46/99, che nell'ottica del recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del D.lgs. 123/98
(“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), prevede, appunto, l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del D.lgs. 46/99.
L'art. 2 del sopra citato d.m. del 2005 prevede che le banche che hanno erogato il credito possano rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.; il comma 4 della suddetta disposizione stabilisce, nell'ultimo periodo, che “Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione, il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La , in qualità di gestore del fondo per le piccole-medie imprese, a fronte della CP_4
concessione della garanzia si riservava, appunto, il diritto di surroga ex art. 1203 c.c. nelle ragioni dell'Istituto erogatore al fine di rivalersi sul garantito qualora si fosse rivelato inadempiente nel contratto di mutuo: in forza del diritto contenuto nell'art. 1203 c.c., il gestore del fondo ha acquisito il diritto di recuperare le somme che ha versato in seguito all'escussione della garanzia da parte dell'Istituto finanziatore (CA LA di NA).
L'esazione in esame - per come disciplinata esperibile altresì nei confronti del terzo prestatore di garanzia (cfr. comma III art. 8 bis, D.L. 3/2015 che fa espressa menzione dei terzi prestatori di garanzie quali destinatari della richiesta di restituzione - cfr. sul punto Trib. Santa Maria Capua
Vetere, Sez. III, del 15.03.2017; Tribunale Napoli sez. V, 03/05/2018, n.4295; Tribunale Trani,
5 21/08/2020, n. 1217) - non presuppone la formazione e comunicazione preventive di un atto di accertamento o altro titolo esecutivo, ciò in quanto il titolo esecutivo che supporta la riscossione deve rintracciarsi appunto nel ruolo esattoriale.
Rileva, dunque, una scissione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica (in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti) ed il rapporto intercorrente tra la , in qualità di gestore del fondo di CP_4
garanzia per PMI ex l.662/96 ed il debitore ed i fideiussori (fondato invece sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n.
18456, che assume viceversa natura pubblicistica) che consente alla prima di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti.
In tal senso depone la circostanza che oggetto della surroga è il solo quantum della liquidazione della
Contr perdita che eroga per quella determinata operazione di credito ammessa alla copertura del
Fondo e non il diritto di credito in capo alla banca sorto a seguito dell'esposizione debitoria maturata dall'impresa.
Una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, l'infruttuoso decorso del termine di cui all'atto di comunicazione di surroga e contestuale diffida (cfr. doc. 11 in allegato alla costituzione ) comporta – come avvenuto - che l'Ufficio finanziario CP_2
competente forma il ruolo per la riscossione coattiva, la cui sottoscrizione comporta la esecutività di esso ex art. 12, comma IV, D.P.R. 602/73, con conseguente trasmissione al Concessionario per la riscossione.
In definitiva, il titolo esecutivo che supporta la riscossione deve rintracciarsi ex art. 49 D.P.R. 602/73 nel ruolo esattoriale (cui è sotteso il provvedimento di liquidazione emesso dal Comitato di Gestione
Fondi Garanzia L. 662/96), con conseguente legittimità del ricorso da parte della alla CP_4
riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in più occasioni per affermare la distinzione tra il credito generato dalla surrogazione ad opera del gestore del Fondo di Garanzia da quello scaturente dal finanziamento originariamente concesso dall'Istituto finanziatore.
Con un orientamento interpretativo andatosi vieppiù consolidando la Suprema Corte ha affermato che
“… anche il "finanziamento" richiamato dall'art. 2467 c.c. è comunemente ritenuto termine idoneo a ricomprendere - tra le altre "agevolazioni finanziarie" - pure le prestazioni di garanzia. Pertanto, dato che tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 sono espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento. E la ragione per cui esborso diretto e
6 assunzione di garanzia debbono essere equiparati e ricondotti nell'unico ambito individuato dal legislatore con il termine, lato, di finanziamento è costituita dal fatto che "l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime". Nè sarebbe possibile ritenere che la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie proponga differenze di rilevante sostanza, "posto che
l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario …” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 22/02/2022) 16-06-2022, n. 19461).
Più di recente, con sentenza n. 1005/2023, i giudici di legittimità hanno ribadito quanto segue: “…. questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie pp. 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica …” (cfr. in motivazione, nonché in senso conforme Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 36513/2023).
Alla luce di quanto innanzi esposto, complessivamente considerato, si reputa che l'opposizione vada rigettata.
Le spese seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 30%, in ragione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
➢ CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, ed , Controparte_3 Controparte_2 che liquida in € 2.376,00 per ciascuna parte, di cui € 643,00 per studio della controversia, €
543,00 per fase introduttiva ed € 1.190,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
➢ DISPONE la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede – per ciò che concerne la posizione della opposta – in favore del difensore costituito dichiaratosi CP_5
anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8