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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 478/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Pace del Mela (Me), via Statale n. 142 presso lo studio dell'Avv.
Carmine De Salvo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di incompetenza per valore dichiarata dal Giudice di Pace di , Controparte_1 Pt_1 proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n.
[...]
149/2023, con il quale i Vigili Urbani del Comune Controparte_1
avevano accertato, sulla base di filmati prodotti dalle
[...] videocamere mobili, che in data 20 gennaio 2023 alle ore 11,54, in prossimità dell'isola ecologica del Controparte_1 CP_1
, la ricorrente, conducente del veicolo Ford Fiesta BR089PA,
[...] aveva, in violazione dell'art. 1, comma a) dell'Ordinanza Sindacale n. 20 del 24 giugno 2021, abbandonato un sacco di rifiuti vari, non ingombranti di ogni genere, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi specifici di raccolta.
Sosteneva di non aver commesso l'infrazione contestata e chiedeva, pertanto, l'annullamento del verbale impugnato.
Il non si costituiva in giudizio, Controparte_1 sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'1 aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento
Ed infatti, non può non osservarsi che il verbale di accertamento della violazione non è suscettibile di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre un qualche effetto sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario.
L'anzidetto verbale non esprime una volontà sanzionatoria ma si inserisce nel procedimento che prevede la possibilità di difesa dell'incolpato, mediante la presentazione di scritti difensivi e l'eventuale sua audizione (cfr. art. 18, comma 1, della legge n.
689/1981).
La sfera giuridica del destinatario, per vero, viene incisa solo quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con ordinanza-ingiunzione
(cfr. Cass. n. 13779/2021; Cass. n. 32886/2018; Cass. n.
16319/2010; Cass. n. 11281/2010; App. Torino n. 435/2020).
Quindi, è solo da quest'ultimo momento che sorge l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 13779/2021;
Cass. n. 32886/2018; Cass. n. 16319/2010; Cass. n. 11281/2010;
App. Torino n. 435/2020).
La disciplina è, dunque, diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove è pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento (cfr. art. 7 del d.lgs. n. 150/2011).
Ciò si spiega in quanto tale atto, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale, è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo, contrariamente a quanto accade nel sistema generale della legge n. 689/1981, nel quale il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva ed eventuale adozione dell'ordinanza-ingiunzione costituente titolo esecutivo (cfr.
Cass. n. 32886/2018).
Pertanto, il verbale di accertamento di una violazione amministrativa
è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, giacché solo in tal caso è idoneo, a norma dell'art. 203, comma 3, del d.lgs. n.
285/1992, ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata dalla legge.
Quando, invece, il verbale riguardi il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, lo stesso non incide, ex se, sulla situazione giuridica soggettiva del trasgressore ed è destinato esclusivamente a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di estinguere l'obbligazione sanzionatoria mediante un pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione
(cfr. art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981).
In mancanza del pagamento, l'autorità competente, previa valutazione della fondatezza dell'accertamento, determinerà la sanzione e ne ingiungerà il pagamento mediante un ulteriore atto,
l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione
(cfr. Cass. n. 11281/2010; Cass. civ., Sez. Un., n. 16/2007; Cass. n.
11797/2005).
Tali conclusioni sono state fatte proprie anche dalla Corte costituzionale che, nella ordinanza n. 160/2002, ha precisato che il verbale con contestazione immediata (in riferimento a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria), o la notifica agli interessati (entro termini perentori a pena di estinzione della obbligazione di pagare), costituisce un mezzo per assegnare agli interessati stessi un termine per partecipare al procedimento con osservazioni, con scritti difensivi e presentazione di documentazione, ossia per una sorta di composizione in via amministrativa (pagamento volontario in misura ridotta).
In conclusione, il verbale di contestazione e accertamento di violazioni per le quali sia prevista solo una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sé, immediatamente lesivo delle posizioni giuridiche del soggetto cui viene attribuita la violazione, né può costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare. Detto verbale è solo il primo atto di un procedimento amministrativo (insieme al rapporto costituisce, infatti, atto di iniziativa), il quale deve concludersi, indipendentemente dalla presentazione di eventuali osservazioni difensive e documenti da parte dei soggetti interessati, con un provvedimento che ritenga fondato l'accertamento e determini la sanzione dovuta, ingiungendone il pagamento, e le spese (ordinanza- ingiunzione: atto lesivo dell'autore della infrazione e delle persone obbligate solidalmente), ovvero con un provvedimento che ritenga di archiviare gli atti (ordinanza di archiviazione).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, l'opposizione non può che essere rigettata, per essere la stessa improponibile (cfr.
Cass. n. 11281/2010; Cass., Sez. Unite, n. 16/2007).
Nulla sulle spese in ragione della contumacia del
[...]
. Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta l'opposizione, perché improponibile;
nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino