Decreto 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1526/2025 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II civile
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Gaetano Negro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
;
[...]
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono solo in parte le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile, eccezion fatta per gli interessi di mora che nonostante la perizia econometrica appaiono pattuiti e applicati in violazione dell'art. 33 cod. consumo ( di importo manifestamente eccessivo), ai quali peraltro il ricorrente non ha rinunciato nella nota ex art. 640 c.p.c.; ritenut,o infatti, che la doppia sottoscrizione citata in memoria integrativa non rileva ai sensi dell'art. 34 comma 5 codice consumo;
considerato che
sussistono per il resto le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, per il resto, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005
SS.UU., n. 9479/2023); che, in definitiva, il credito richiesto va epurato degli interessi di mora potendosi unicamente riconoscere gli interessi corrispettivi ( cfr. perizia econometrica ostesa nei chiarimenti, in quanto gli interessi di mora contabilizzati alla data della decadenza del beneficio del termine sono superiori al tasso ex d.lg 231\02);
rilevato, infatti, che nel caso in esame, secondo la CGUE ,in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità
(CGUE 14.06.2012 in C-618/10 Banco Español de Crédito; CGUE 18.11.2021 in C-
212/20 A. c. S.A.; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023 in D.V. c. CP_1
che le spese di lite vanno riconosciute proporzionalmente all'importo del credito riconosciuto
INGIUNGE
a di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Controparte_2
ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 6.174,49;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, € 145,50 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Latina, 02.06.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro