Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2019, proposto dal sig. PP FO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo e Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Aldo Scipione in Formia, alla via Marziale n.3;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
del parere negativo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs n. 42/2004, assunto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti il 12 settembre 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Formia e delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. SS SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il parere negativo, emesso ex art. 146, comma 5, del d.lgs n. 42/2004 dalla competente Soprintendenza, sulla compatibilità paesaggistica di un fabbricato di civile abitazione realizzato in Formia, loc. Via Mergataro e oggetto di un’istanza di sanatoria ai sensi delle leggi nn. 47/1985 e 724/1994.
In particolare, la sanatoria è stata chiesta con riferimento alla realizzazione - all’interno di una zona vincolata (siccome ricadente all’interno della fascia di protezione del corso d’acqua denominato “LO TR TA”) - di un fabbricato per civile abitazione in duplice elevazione in totale difformità rispetto al progetto approvato con concessione edilizia n. l09/1991, che invece aveva ad oggetto la realizzazione di un fabbricato uso deposito agricolo.
2 – In particolare, nel gravame, il ricorrente ha, fra l’altro, sostenuto:
- di aver presentato il 3 dicembre 1994 la summenzionata istanza di sanatoria;
- di aver presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Formia il successivo 9 gennaio 2018, in pendenza di tale pratica, la richiesta di parere paesaggistico ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 e dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni normative vigenti;
- che il Comune di Formia, il 7 maggio 2019, previa effettuazione degli accertamenti di competenza, ha trasmesso alla Soprintendenza, in aderenza all’art. 146 del d.lgs n. 42/2004 tutta la documentazione presentata dal ricorrente, col corredo di una relazione tecnica illustrativa e della proposta di provvedimento, in cui ha ritenuto l’intervento riconducibile alle opere suscettibili di sanatoria ai fini paesaggistici-ambientali; ciò in quanto, fra l’altro, nel Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lazio (di seguito anche “PTPR”) sarebbero state in parte accolte le proposte del Comune, volte a declassare il corso d’acqua “LO TR TA” e a ridurre la fascia di inedificabilità a 50 metri da quest’ultimo;
- che la documentazione è pervenuta alla Soprintendenza il 15 maggio 2019;
- che quest’ultima, con nota del 26 giugno 2019, pervenuta il 23 luglio 2019, gli ha comunicato il preavviso di rigetto, sostenendo: i) la permanenza del vincolo sulla zona; ii) la collocazione della costruzione abusiva all’interno della fascia di sicurezza dal cennato corso d’acqua; iii) l’assenza del parere paesaggistico per l’originaria concessione del 1991; iv) l’incompatibilità dell’intervento abusivo con il Piano Territoriale Paesistico (di seguito anche “PTP”);
- di aver presentato, con nota pervenuta alla Soprintendenza il 6 agosto 2019, osservazioni poggianti: 1) sull’asserito accoglimento parziale, all’interno del PTPR, della proposta comunale di declassamento del corso d’acqua LO TR TA e di riduzione della fascia di inedificabilità a soli 50 metri da quest’ultimo (in tesi, il fabbricato abusivo rispetterebbe tale distanza); 2) sul rilievo per cui il vincolo sarebbe intervenuto successivamente all’edificazione abusiva;
- che è seguita la nota del 12 settembre 2019, pervenuta il 2 ottobre 2019, con cui la Soprintendenza ha adottato il parere negativo sulla richiesta di compatibilità paesistica del ricorrente, avendo ritenuto l’intervento non conforme e incompatibile con le norme del PTP e PTPR;
- di essere insorto avverso tale provvedimento.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) violazione dell’art. 146, commi 5,7 e 8 del d.lgs n.42/2004: in tesi, il parere sarebbe stato reso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti e sarebbe, pertanto, da ritenersi inutiliter dato;
ii) violazione di legge ed eccesso di potere: in tesi il provvedimento impugnato, avendo fatto riferimento all’assenza di documentazione sulla posizione e sulla volumetria del fabbricato oggetto di sanatoria, avrebbe introdotto un aspetto non oggetto del preavviso di rigetto; il fabbricato originario sarebbe, poi, stato edificato prima del vincolo paesaggistico imposto col d. l. n. 312/1985, conv. in l. n. 431/1985; il PTPR, ancora, avrebbe accolto le proposte del Comune di declassare il corso d’acqua “LO TR TA” e di ridurre la fascia di inedificabilità a 50 metri da tale corso d’acqua;
iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 7 del d.lgs n. 42/2004; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche e, in particolare, per motivazione generica ed insufficiente nonché per difetto di istruttoria: la Soprintendenza non avrebbe spiegato il motivo della mancata condivisione di quanto rilevato dal Comune di Formia in merito al summenzionato declassamento e alla paventata riduzione della fascia di inedificabilità dal ridetto corso d’acqua; con ciò la Soprintendenza stessa avrebbe violato il principio di cogestione del vincolo con l’ente locale.
4 – Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in resistenza al ricorso e, con articolata memoria, ne hanno sostenuto l’infondatezza:
- affermando la persistenza dei vincoli nella zona e ricapitolando la situazione della zona su cui insiste il fabbricato abusivo come segue: “ AI FINI BA l’abuso, ricade nel vigente P.R.G. in “Zona- Agricola Semplice”. AI FINI DELLA TUTELA, l’intervento ricade:- nel P.T.P. n°14 Tav. E/l l’area in esame ricade nella “ Fascia di protezione dei corsi e delle acque pubbliche”, normata dall’flrt.8 delle N.T.A. del vigente P.T.P. e dall’ar/.7della L.R. n.24/98; - nel P.T.P. n°14 Tav. E/3 l’area in esame ricade in “ Zona TA- Zone Agricole Ambientali ad elevata connotazione paesistica”, normata dall’art.34 delle N.T.A.; - nel P.T.P.R. tav. _415_42_B, l’area d’intervento è interessata da tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 c.l° lett. b) e art.I42 c.l° lett. c) del D.Lgs. n°42/04, per il seguente vincolo ricognitivo di legge; - Protezione dei corsi e delle acque pubbliche, disciplinato dall ’ art. 35 delle N. TA. del PTPR Lazio e art. 7 della L.R. n.24/98 ”;
- sostenendo la perdurante validità e rilevanza del parere in quanto il c. d. silenzio-assenso orizzontale non troverebbe applicazione al procedimento volto al rilascio del parere di compatibilità ambientale, in cui rileverebbe soltanto il rapporto di natura verticale fra l’Amministrazione e l’istante, con conseguente inapplicabilità del silenzio-assenso in materia ambientale;
- rilevando la congruità della motivazione fornita a corredo dell’atto avversato.
5 – Anche il Comune di Formia si è costituito in giudizio.
6 – All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, il Tribunale, con ordinanza n. 596/2025, avendo ravvisato la necessità di un approfondimento istruttorio, ha invitato:
i) le parti a chiarire quale fosse l’effettiva distanza dell’immobile abusivo dal corso d’acqua “LO TR TA”;
ii) le parti resistenti a chiarire se il PTPR, relativamente alla zona in discorso, abbia, in accoglimento delle osservazioni presentate dal Comune, effettivamente ridotto a 50 metri la fascia rispetto del corso d’acqua “LO TR TA”.
7 – Tale ordinanza è stata riscontrata dal Comune di Formia, il quale ha concluso nel senso che:
a) quanto al punto i), sulla base delle sovrapposizioni cartografiche, l’immobile abusivo dista poco più di 50 metri dal ridetto corso d’acqua;
b) quanto al punto ii), permangono sia la collocazione della zona su cui insiste il fabbricato all’interno del “ Paesaggio agrario di rilevante valore ” sia la fascia di rispetto del corso d’acqua “LO TR TA” a 150 metri.
Il ricorrente nulla ha osservato.
8 – In vista dell’udienza, il Comune e le Amministrazioni statali resistenti hanno concluso con memoria per il rigetto del ricorso.
9 – All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
10 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
11 – Tale conclusione vale, innanzitutto, per il primo motivo, secondo cui il parere impugnato, siccome reso dalla Soprintendenza tardivamente rispetto alla scansione temporale scandita dell’art. 146, commi 5, 7 e 8 del d.lgs n.42/2004, sarebbe da ritenersi tamquam non esset o addirittura di segno positivo.
11.1 - Innanzitutto va osservato, col conforto del consolidato orientamento giurisprudenziale, che il decorso dei termini stabiliti dall’art. 146 citato non produce alcuna conseguenza sulla persistenza del potere della Soprintendenza di provvedere anche successivamente né tanto meno determina l’illegittimità del parere tardivamente emesso (cfr. ex multis , Cons. St., IV, n. 9239/2024; id., II, n. 1142/2023).
Quest’ultimo, quindi, non può ritenersi né tamquam non esset né tanto meno inutiliter dato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 295/2023).
11.2 – Ugualmente, non può annettersi alla mancata espressione del parere della Soprintendenza nel termine di legge, il valore di silenzio-assenso, tenuto conto delle caratteristiche del procedimento in cui tale parere è stato reso.
Sul punto è rilevante notare che la richiesta alla Soprintendenza di esprimersi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento è avvenuta nell’ambito di un procedimento (quello promosso con la richiesta di sanatoria del ricorrente relativa ad un fabbricato abusivo) ad istanza di parte: non è revocabile in dubbio, infatti, che il procedimento ha avuto inizio con la proposizione di una formale richiesta dell’attuale ricorrente.
Conseguentemente, tutta la dinamica procedimentale è connotata ab interno da tale originaria e costitutiva dimensione “verticale”: onde ai fini di causa assume primario rilievo la disciplina introdotta dal Legislatore sull'articolazione del procedimento conseguente all'istanza del privato.
Per chiarezza concettuale, invero, occorre distinguere le norme valevoli per la fase c. d. verticale del rapporto, relativa al rapporto fra Amministrazione e privato richiedente, da quelle valevoli, invece, per la fase c. d. orizzontale, concernente il rapporto fra il Comune e la Soprintendenza.
11.2.1 - Con riferimento al versante c. d. verticale del rapporto:
- viene in rilievo la preminente esigenza di evitare che attraverso l’applicazione del silenzio-assenso venga eluso il canone dettato dall’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990, che sottrae alla regola generale del silenzio-assenso i procedimenti concernenti (come quello della specie) interessi sensibili, primi fra tutti quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e dell'ambiente, nonché alla tutela dal rischio idrogeologico (cfr. in tal senso ex multis T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 2738/2016; id., II- ter , n. 24/2015; id., n. 1962/2015); sul punto è stato condivisibilmente osservato che “ la formazione del silenzio assenso sulla domanda del privato, è, poi, espressamente esclusa dall’art. 20 l. 241/90 nei procedimenti aventi ad oggetto interessi sensibili come la tutela del paesaggio. La violazione del termine perentorio fissato per la conclusione del procedimento, avente ad oggetto l’acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, è pertanto qualificabile come silenzio inadempimento e legittima il privato esclusivamente a proporre ricorso avverso il silenzio ” (Cons. St., n.7351/2022);
- la regola della sottrazione dei procedimenti in materia paesaggistica al regime del silenzio-assenso rinviene giustificazione sostanziale nella rilevanza anche costituzionale dell’interesse lato sensu ambientale: e l’esigenza preminente di tutela di quest’ultimo postula l’indefettibile intervento di una pronuncia espressa dell’Autorità a ciò preposta nei procedimenti in cui l’interesse venga in rilievo;
- dal momento che tale regola è sancita, dal citato art. 20, per i procedimenti in cui sia il privato a promuovere direttamente, con un’istanza, la pronuncia dell’Autorità preposta alla tutela degli interessi sensibili, la regola va estesa, per coerenza sistematica e identità di ratio , anche alla fattispecie in scrutinio, in cui detta pronuncia si inscrive nell’ambito di un procedimento incardinato pur sempre ad istanza del privato, e rivolto alla realizzazione di una sua pretesa;
- le medesime considerazioni possono poi estendersi anche all’esigenza di preservare l’effettività della regola che esclude la medesima tipologia di procedimenti surrichiamati dall’applicazione delle forme di silenzio significativo previste in tema di acquisizione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei pareri e delle valutazioni tecniche di altri enti e organismi: gli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, della l. n. 241/1990 risultano infatti chiari nell’escludere che ai procedimenti concernenti -fra l’altro- la tutela paesaggistica possano trovare applicazione le varie forme di silenzio significativo contemplate da tali norme (cfr. ex multis T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 382/2012, T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 2944/2009);
11.2.2 - Con riguardo, poi, ai cc.dd. rapporti “orizzontali” tra Amministrazioni (e cioè, tipicamente, a quelli fra il Comune e la Soprintendenza) il Collegio ritiene di far proprio, al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale incline a perimetrare attentamente l’ambito applicativo del silenzio-assenso fra Amministrazioni previsto dall’art. 17- bis l. n. 241/1990: sulla base di un’interpretazione logico-sistematica dell’articolo si è ritenuto, invero, che il medesimo sia applicabile ai soli procedimenti per i quali sia la legge a prevedere una fase decisoria condivisa fra più Amministrazioni, tutte titolari di una funzione decisoria sostanziale; viceversa, sono stati ritenuti estranei al perimetro applicativo della norma i procedimenti, come quello in scrutinio, nei quali il rapporto intersoggettivo tra pubbliche amministrazioni si inserisca nell’ambito di un procedimento ad istanza di parte (cfr. in tal senso ex multis Cons. St., IV, n. 2584/2022; id., IV, n. 2640/2021; id., IV, n. 1486/2020; id., IV, n. 4765/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 5503/2021; id., VII, n. 4971/2021; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 giugno 2021 n. 967, e Sez. II, 21 febbraio 2022 n. 298).
11.2.3 - Si soggiunge che:
- l’inapplicabilità delle varie norme in materia di silenzio-assenso alla fattispecie in scrutinio è ulteriormente giustificata dalla speciale disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 d. lgs n. 42/2004;
- tale articolo, nel declinare la scansione temporale per il rilascio del parere di settore, per il caso d’inerzia della Soprintendenza non contempla alcun silenzio-assenso, né prevede la perdita del suo potere di provvedere (cfr. art. 146, comma 9); come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, “ ciò che porta ad affermare che l’art. 17 bis della L. 241/90 [ma lo stesso vale per gli artt. artt. 14- bis , comma 4 e 14- ter , comma 7 della l. n. 241/1990 ndr] non è applicabile alle procedure di rilascio disciplinate dall’art. 146, comma 9, D. L.vo 42/2004, è solo, e unicamente, la circostanza che il Legislatore non ha voluto che si producesse tale effetto, quale conseguenza del comportamento silente della Soprintendenza, come è reso evidente dal fatto che in tal caso l’Amministrazione procedente è tenuta a provvedere “comunque” e non “in conformità ” (C.d.S., n. 4098/2022): il comma 9 citato, difatti, abilita semplicemente l’Amministrazione a provvedere a prescindere dal parere non ancora adottato, che pertanto cessa di essere vincolante; tuttavia, ove lo stesso intervenga tardivamente, va comunque considerato (cfr. Cons. St., IV, n. 2633/2021; Cons. Stato, IV, n.1486/2020);
- il privato leso dalla stasi procedimentale connessa all’omessa adozione del parere della Soprintendenza potrà perciò essenzialmente esperire il rimedio giudiziale approntato dalla legge avverso il silenzio c.d. rifiuto, per reagire alle situazioni di inerzia o di ritardo;
- infine, l’art. 146 d. lgs n. 42/2004 disciplina il giudizio di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza come espressione dell’applicazione tecnica, parametrata a un caso concreto, del principio costituzionale dell'art. 9 Cost.: e tali caratteristiche lo rendono insurrogabile da forme di silenzio significativo, nonché impermeabile a regole di semplificazione e concentrazione procedimentale, atteso che diversamente si determinerebbe un’attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica costituzionalmente rilevante (cfr. ancora Cons. Stato, IV, n.1486/2020; id., n. 3039/2012; id., n. 220/2013).
11.2.4 - Ma soprattutto non va trascurato che -come già accennato - anche a voler ritenere che il parere tardivo abbia perso il suo carattere vincolante, tale rilievo:
- da un lato, non esimerebbe comunque il Comune, chiamato ad esprimersi sull’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente, dal fornire una motivazione sufficientemente congrua, articolata e attendibile sulle ragioni giuridiche e fattuali che l’hanno indotto a discostarsi dall’avviso espresso dall’Autorità tutoria del vincolo; sul punto, il Collegio non vede ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, ove nel corso di un procedimento amministrativo l'Autorità procedente acquisisca il contributo di un organo tecnico, dal quale ritenga però di discostarsi, essa deve in tal caso esternare una congrua e adeguata motivazione che faccia luce in modo puntuale sulle ragioni che l’abbiano portata a non condividere il giudizio tecnico acquisito (sul punto vedasi, ex plurimis, C.d.S., III, n. 8132/2020; id ., n. 3322/2000; id ., n. 693/1990; T.A.R. Piemonte, n.1815/2009; T.A.R. Campania, Salerno, n. 1635/2006);
- dall’altro, non potrebbe non tener conto del dato oggettivo e ineludibile per cui il fabbricato abusivo è stato edificato in una zona vincolata e situata all’interno della fascia di rispetto di un corso d’acqua, all’interno della quale è assolutamente interdetta l’edificazione: tale dato assume nella specie una portata tale da conformare in senso negativo qualsiasi pronunciamento sull’istanza, come confermato dallo stesso Comune nella memoria versata in giudizio; del resto, l’avviso parzialmente diverso espresso dall’ente locale nella relazione inizialmente trasmessa alla Soprintendenza era basato sul presupposto – poi smentito dallo stesso ente nel corso del presente giudizio – secondo cui fossero state in parte accolte, all’interno del PTPR, le proposte comunali volte al declassamento del corso d’acqua “LO TR TA” e alla riduzione della fascia di inedificabilità a soli 50 metri da quest’ultimo; ma ciò – come già diffusamente illustrato – non si è verificato.
Come confermato dallo stesso Comune e non smentito dal ricorrente, infatti:
- la situazione vincolistica della zona su cui insiste il fabbricato abusivo è rimasta immutata, rispetto a quanto dalla Soprintendenza puntualmente indicato nel parere gravato;
- la fascia di rispetto dal corso d’acqua “LO TR TA”, all’interno della quale è proibito ogni intervento edificatorio, è rimasta sempre di 150 metri, senza subire alcuna riduzione;
- il fabbricato del ricorrente oggetto di sanatoria è indiscutibilmente collocato all’interno di tale fascia: esso è collocato, infatti, appena oltre i 50 metri dal predetto corso d’acqua ma comunque abbondantemente all’interno dei 150 metri, che comprendono la fascia di sicurezza.
11.2.5 – Alla luce di quanto illustrato, il primo motivo di ricorso non regge il vaglio di fondatezza.
12 – Il secondo motivo di ricorso è volto a dedurre diversi aspetti di violazione di legge ed eccesso di potere che affliggerebbero il parere negativo avversato,
In tesi:
i) quest’ultimo, facendo riferimento all’assenza di documentazione prodotta dal ricorrente sulla posizione e sulla volumetria del fabbricato oggetto di sanatoria, avrebbe introdotto un aspetto che non aveva formato oggetto del preavviso di rigetto;
ii) l’edificazione abusiva avrebbe avuto luogo prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, che ha avuto luogo con il d. l. n. 312/1985, conv. in l. n. 431/1985;
iii) il PTPR avrebbe accolto le proposte del Comune di declassare il corso d’acqua LO TR TA e di ridurre la fascia di inedificabilità a 50 metri da tale corso d’acqua.
Nessuno dei profili di doglianza coglie nel segno.
12.1 – Non quello sub i).
Al riguardo, l’esame congiunto del preavviso di rigetto e del parere negativo avversato mette in luce che:
- il profilo concernente l’assenza della documentazione sulla posizione e sulla volumetria dell’immobile oggetto di sanatoria ha rappresentato un argomento necessario per la confutazione analitica di una delle osservazioni svolte dal ricorrente nel procedimento, senza entrare a far parte del nucleo motivazionale del parere: tale aspetto ha cioè costituito l’espressione connaturale del giusto esercizio del contraddittorio endoprocedimentale innescato con il preavviso di rigetto;
- il nucleo fondante della motivazione del parere è rimasto il medesimo: la Soprintendenza, infatti, ha continuato a far riferimento, con perfetta simmetria di argomenti e di conclusioni, all’incompatibilità col PTP e con il PTPR dell’immobile oggetto di istanza di condono, nonché alla sua insanabilità, in quanto esso è stato costituito dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico ma soprattutto all’interno della fascia di rispetto assoluto del corso d’acqua “LO TR TA”, nella quale vige il divieto assoluto di edificabilità; l’intervento in discorso, dunque, si è posto in palese, grave e insanabile contrasto con i valori paesaggistici.
12.2 – Neppure convince il profilo di doglianza sub 2), tenuto conto che:
- secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza, costituisce onere probatorio incombente sul privato la prova certa della data di edificazione del proprio fabbricato nonché della legittimità del relativo titolo edilizio;
- è incontestato che nella fattispecie all’esame, il vincolo paesaggistico sulla zona su cui insiste il fabbricato del ricorrente è stato imposto col d. l. n. 312/1985, conv. in l. n. 431/1985;
- il ricorrente stesso si è limitato a richiamare la concessione edilizia del 1991 in relazione alla costruzione degli originari manufatti agricoli successivamente trasformati in civile abitazione, con l’intervento oggetto di istanza di sanatoria, senza tuttavia offrire né nel procedimento né in giudizio alcuna prova sulla loro edificazione in data precedente al vincolo, cioè in data precedente al 1985.
Pertanto, come esattamente rilevato da parte resistente, risultando i fabbricati edificati in una zona già vincolata prima della loro costruzione e per di più all’interno della fascia di rispetto di un corso d’acqua, nella specie non poteva che trovare applicazione l’art. 33 della l. n. 47/1985.
Secondo tale norma, non sono suscettibili di sanatoria le opere, come quelle qui in rilievo “ in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree ”.
12.3 – Altrettanto sfornito di pregio, risulta il profilo di doglianza sub iii), in quanto le risultanze istruttorie fornite dal Comune in riscontro all’ordinanza collegiale n. 596/2025, collimanti rispetto a quelle poste a base dell’atto impugnato e non smentite in alcun modo dal ricorrente, hanno messo in luce, come già anticipato al par. 11.2.4, che, pur dopo l’approvazione del PTPR:
- la situazione vincolistica della zona su cui insiste il fabbricato oggetto di sanatoria è rimasta immutata, rispetto a quanto indicato puntualmente dalla Soprintendenza nel parere impugnato;
- la fascia di rispetto del corso d’acqua “LO TR TA”, all’interno della quale è proibito ogni intervento edificatorio, è rimasta sempre a 150 metri;
- il fabbricato oggetto di sanatoria è indiscutibilmente collocato all’interno di tale fascia.
Le proposte comunali di modifica del regime della zona, quindi, non sono state recepite all’interno del PTPR.
13 – Del pari insuscettibile di positiva considerazione risulta il terzo ed ultimo motivo, volto a lamentare la genericità della motivazione del parere, che non avrebbe spiegato il motivo della mancata condivisione di quanto rappresentato dal Comune di Formia in merito al summenzionato declassamento e alla paventata riduzione della fascia di inedificabilità dal ridetto corso d’acqua.
Sul punto è sufficiente qui richiamare per relationem e in omaggio ad esigenze di sinteticità ex art. 3 del cod.proc.amm. quanto in precedenza già illustrato in merito alla correttezza della rappresentazione, ad opera della Soprintendenza, della situazione dei vincoli insistenti nella zona su cui insiste il fabbricato oggetto di sanatoria, rappresentazione, coerente con la normativa vigente e pienamente idonea ex se a giustificare il parere negativo, a fronte di interventi edilizi compiuti in zona vincolata e per di più all’interno della zona di rispetto di un corso d’acqua, in cui vige il divieto assoluto di edificazione.
E del resto è dirimente rilevare che lo stesso Comune, nella relazione prodotta in riscontro alla richiesta istruttoria del Collegio, ha superato l’iniziale posizione possibilista sulla sanatoria, allineandosi a quella posta a base del provvedimento impugnato, in quanto evidentemente quest’ultima risulta connotata da un solido fondamento normativo.
Tale rilievo è idoneo a fugare qualsiasi aspetto di contraddittorietà fra la posizione della Soprintendenza e quella del Comune, che si sono, seppur in via successiva, allineate.
14 – In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato alla luce di quanto illustrato.
15 – Le spese, nei rapporti fra le Amministrazioni statali resistenti e il ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti del Comune di Formia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge.
Spese compensate nei confronti del Comune di Formia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA LO, Presidente FF
SS SE, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS SE | LA LO |
IL SEGRETARIO