TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/07/2025 al n. 3808/2025
R.G.,
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA LI, elettivamente domiciliato in VIA G. MATTEOTTI, 158
46025 POGGIO RUSCO presso lo studio dell'avv. LA LI ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA LI, elettivamente domiciliata in VIA G. MATTEOTTI, 158
46025 POGGIO RUSCO presso lo studio dell'avv. LA LI resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 30/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “a) Autorizzarsi i Parte_1 Controparte_1
Signori e a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto e con la facoltà di trasferire la propria residenza e/o il domicilio ove riterranno più opportuno;
b) La Signora continuerà a vivere nella casa sita in GI Controparte_1
US (MN), alla via Firenze n. 4, in forza della quota di proprietà di ½, e il
Signor sino alla maggiore età del figlio, rinuncia a chiedere Parte_1
l'indennità di occupazione pro quota ed i beni siti nella casa rimarranno in uso alla Signora e al momento non verranno divisi, come, al momento, non CP_1
verrà diviso l'immobile citato;
c) Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza entro Parte_1
30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di separazione personale, impegnandosi, entro il medesmo termine, a prelevare dalla casa familiare tutti i propri effetti personali ed i beni mobili di interesse, che rimarranno in sua proprietà, ed a trasferirsi in altro immobile locato a proprie spese. I beni mobili che rimarranno nella casa di GI US (MN), alla via Firenze, 4, resteranno in uso a;
Controparte_1
d) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso, ai sensi di Persona_1
legge, ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria, mantenendo la residenza in GI US (MN), alla via Firenze, 4, ed i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in modo diretto: quando Per_1
rimarrà con il padre provvederà il padre e quando rimarrà con la madre provvederà la stessa.
pagina 2 di 7 e) Nell'esclusivo interesse del figlio minore alla stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dall'affidamento, atteso il suo diritto di mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, lo stesso, considerata l'età del minore, (n. il 27/11/2009), potrà rimanere liberamente sia con il padre che con la madre avendo cura rimanere un pari tempo con entrambe i genitori. durante le ferie estive rimarrà quindici Persona_1
(15) giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, anche in luogo di villeggiatura, previamente comunicato all'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, non appena possibile e comunque entro e non oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, il periodo feriale di cui potranno rispettivamente godere. trascorrerà le vacanze natalizie una settimana Per_1
con il padre ed una con la madre avendo cura i genitori di alternare di anno in anno il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno. Ugualmente nel periodo pasquale rimarrà un pari tempo con la madre e con il padre avendo cura i genitori Per_1
di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi diversamente, tendo conto sia delle loro esigenze lavorative sia delle esigenze del figlio, sui tempi di permanenza.
f) Entrambi i genitori concorreranno nella misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, come da protocollo del
Tribunale di Mantova n. 1972/2024, siglato il 28 maggio 2024, che i genitori dichiarano di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del ricorso (doc.
18 - Protocollo del Tribunale di Mantova n. 1972/2024, 28/05/2024). Le certificazioni di spesa, compatibilmente con la loro natura, dovranno essere intestate e/o riferite al figlio e verranno suddivise tra i genitori in parti uguali per garantire loro pari sgravi fiscali;
pagina 3 di 7 g) I ricorrenti convengono che l'assegno unico universale verrà suddiviso al
50% ex lege;
h) Darsi atto che i ricorrenti, in data 07/07/2025, hanno estinto il mutuo ipotecario sull'immobile di GI US, via Firenze, 4, in comproprietà, e che i Signori e entro 30 giorno dalla pubblicazione della sentenza, Parte_1 CP_1
provvederanno a chiudere il conto corrente bancario cointestato n.
05038/1000/00006682, presso , e ad aprire ciascuno Controparte_2
un proprio conto corrente suddividendo in parti uguali l'importo a saldo al momento della chiusura;
i) Il Signor disinvestirà la polizza n. 82740817 con Generali Parte_1
Italia Spa, Prodotto Genera PROevolution, il cui premio pagato è di €.10.010,00
e verserà detta somma a entro 60 giorni dalla pubblicazione Controparte_1
della sentenza, rinunciando alla liquidazione della quota di sua spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale;
j) Il Signor manterrà in proprietà esclusiva la Polizza n. Parte_1
82039748, con Generali Italia Spa, Prodotto Sviluppo pro sostenibile, e manterrà in proprietà esclusiva la Polizza n. 30048520, Prodotto Primodomani
e la Signora rinuncia alla liquidazione della quota di sua Controparte_1
spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale;
k) I ricorrenti dichiarano che i prodotti di Generali Italia Spa indicati nella sezione previdenza-protezione-rendite comprese-accantonamenti di cui ai documenti numeri 11 e 14 che si offrono in produzione, rimarranno di proprietà
a ciascuno secondo la propria intestazione: a quelli di cui al Parte_1
documento n. 11, ed a quelli di cui al documento 14. I Signori CP_1 Parte_1
e rinunciano reciprocamente alla liquidazione della
[...] Controparte_1
relativa quota di spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale;
pagina 4 di 7 l) Il libretto di risparmio n. 05038/1400/00001246, presso , con Controparte_2
saldo al 31/12/2024 di €.4.965,03, intestato a rimarrà al figlio Persona_1
minorenne ed i genitori intendono mantenere aperto il citato rapporto bancario nell'interesse esclusivo del figlio;
m) L'autovettura BMW X1 Tg.: GG054TF, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata alla Signora già in suo possesso, Controparte_1
resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima, con rinuncia espressa del Signor alla liquidazione della quota di sua spettanza Parte_1
derivante dallo scioglimento della comunione legale. Tasse, bolli, riparazioni, assicurazione e accessori pregressi, presenti e futuri resteranno a carco esclusivamente di Controparte_1
n) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e dichiarano di rinunziare alla liquidazione della propria quota di spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale avendo regolato con il presente atto tutti i rapporti tra loro intercorrenti.
Con la suddivisione dei suddetti beni, i ricorrenti dichiarano di non avere altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente, sin d'ora, a ogni e qualsivoglia azione di rivalsa e/o pretesa risarcitoria l'uno nei confronti dell'altro;
o) Darsi atto che l'unico bene che rimane cointestato tra i ricorrenti è
l'immobile in comproprietà sito in GI US (MN), alla Via Firenze, 4, sul quale è stato estinto il mutuo appoggiato sul conto corrente cointestato n.
05038/1000/00006682, presso , in data 07/07/2025; Controparte_2
pagina 5 di 7 p) I genitori prestano, sin da ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore del figlio minore per mero scopo Persona_1
turistico;
q) Le spese e le competenze relative alla presente procedura resteranno compensate tra le parti;
r) I Signori e dichiarano di voler dare Controparte_1 Parte_1
immediata efficacia, e, per quanto occorrer possa, danno immediata efficacia, alle condizioni ut sopra pattuite”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MAGNACAVALLO in data 31/05/2008 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 2 parte I, serie Ufficio 1, anno 2008) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAGNACAVALLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte I, serie Ufficio 1, anno 2008);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 18/07/2025 al n. 3808/2025
R.G.,
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA LI, elettivamente domiciliato in VIA G. MATTEOTTI, 158
46025 POGGIO RUSCO presso lo studio dell'avv. LA LI ricorrente
CONTRO
(C.F. , difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA LI, elettivamente domiciliata in VIA G. MATTEOTTI, 158
46025 POGGIO RUSCO presso lo studio dell'avv. LA LI resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 30/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “a) Autorizzarsi i Parte_1 Controparte_1
Signori e a vivere separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto e con la facoltà di trasferire la propria residenza e/o il domicilio ove riterranno più opportuno;
b) La Signora continuerà a vivere nella casa sita in GI Controparte_1
US (MN), alla via Firenze n. 4, in forza della quota di proprietà di ½, e il
Signor sino alla maggiore età del figlio, rinuncia a chiedere Parte_1
l'indennità di occupazione pro quota ed i beni siti nella casa rimarranno in uso alla Signora e al momento non verranno divisi, come, al momento, non CP_1
verrà diviso l'immobile citato;
c) Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza entro Parte_1
30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di separazione personale, impegnandosi, entro il medesmo termine, a prelevare dalla casa familiare tutti i propri effetti personali ed i beni mobili di interesse, che rimarranno in sua proprietà, ed a trasferirsi in altro immobile locato a proprie spese. I beni mobili che rimarranno nella casa di GI US (MN), alla via Firenze, 4, resteranno in uso a;
Controparte_1
d) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso, ai sensi di Persona_1
legge, ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria, mantenendo la residenza in GI US (MN), alla via Firenze, 4, ed i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in modo diretto: quando Per_1
rimarrà con il padre provvederà il padre e quando rimarrà con la madre provvederà la stessa.
pagina 2 di 7 e) Nell'esclusivo interesse del figlio minore alla stabilità e precisione dei riferimenti oggettivi e soggettivi derivanti dall'affidamento, atteso il suo diritto di mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, lo stesso, considerata l'età del minore, (n. il 27/11/2009), potrà rimanere liberamente sia con il padre che con la madre avendo cura rimanere un pari tempo con entrambe i genitori. durante le ferie estive rimarrà quindici Persona_1
(15) giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, anche in luogo di villeggiatura, previamente comunicato all'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, non appena possibile e comunque entro e non oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, il periodo feriale di cui potranno rispettivamente godere. trascorrerà le vacanze natalizie una settimana Per_1
con il padre ed una con la madre avendo cura i genitori di alternare di anno in anno il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno. Ugualmente nel periodo pasquale rimarrà un pari tempo con la madre e con il padre avendo cura i genitori Per_1
di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua e Pasquetta. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi diversamente, tendo conto sia delle loro esigenze lavorative sia delle esigenze del figlio, sui tempi di permanenza.
f) Entrambi i genitori concorreranno nella misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, come da protocollo del
Tribunale di Mantova n. 1972/2024, siglato il 28 maggio 2024, che i genitori dichiarano di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del ricorso (doc.
18 - Protocollo del Tribunale di Mantova n. 1972/2024, 28/05/2024). Le certificazioni di spesa, compatibilmente con la loro natura, dovranno essere intestate e/o riferite al figlio e verranno suddivise tra i genitori in parti uguali per garantire loro pari sgravi fiscali;
pagina 3 di 7 g) I ricorrenti convengono che l'assegno unico universale verrà suddiviso al
50% ex lege;
h) Darsi atto che i ricorrenti, in data 07/07/2025, hanno estinto il mutuo ipotecario sull'immobile di GI US, via Firenze, 4, in comproprietà, e che i Signori e entro 30 giorno dalla pubblicazione della sentenza, Parte_1 CP_1
provvederanno a chiudere il conto corrente bancario cointestato n.
05038/1000/00006682, presso , e ad aprire ciascuno Controparte_2
un proprio conto corrente suddividendo in parti uguali l'importo a saldo al momento della chiusura;
i) Il Signor disinvestirà la polizza n. 82740817 con Generali Parte_1
Italia Spa, Prodotto Genera PROevolution, il cui premio pagato è di €.10.010,00
e verserà detta somma a entro 60 giorni dalla pubblicazione Controparte_1
della sentenza, rinunciando alla liquidazione della quota di sua spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale;
j) Il Signor manterrà in proprietà esclusiva la Polizza n. Parte_1
82039748, con Generali Italia Spa, Prodotto Sviluppo pro sostenibile, e manterrà in proprietà esclusiva la Polizza n. 30048520, Prodotto Primodomani
e la Signora rinuncia alla liquidazione della quota di sua Controparte_1
spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale;
k) I ricorrenti dichiarano che i prodotti di Generali Italia Spa indicati nella sezione previdenza-protezione-rendite comprese-accantonamenti di cui ai documenti numeri 11 e 14 che si offrono in produzione, rimarranno di proprietà
a ciascuno secondo la propria intestazione: a quelli di cui al Parte_1
documento n. 11, ed a quelli di cui al documento 14. I Signori CP_1 Parte_1
e rinunciano reciprocamente alla liquidazione della
[...] Controparte_1
relativa quota di spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale;
pagina 4 di 7 l) Il libretto di risparmio n. 05038/1400/00001246, presso , con Controparte_2
saldo al 31/12/2024 di €.4.965,03, intestato a rimarrà al figlio Persona_1
minorenne ed i genitori intendono mantenere aperto il citato rapporto bancario nell'interesse esclusivo del figlio;
m) L'autovettura BMW X1 Tg.: GG054TF, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata alla Signora già in suo possesso, Controparte_1
resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima, con rinuncia espressa del Signor alla liquidazione della quota di sua spettanza Parte_1
derivante dallo scioglimento della comunione legale. Tasse, bolli, riparazioni, assicurazione e accessori pregressi, presenti e futuri resteranno a carco esclusivamente di Controparte_1
n) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro intercorrente e dichiarano di rinunziare alla liquidazione della propria quota di spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale avendo regolato con il presente atto tutti i rapporti tra loro intercorrenti.
Con la suddivisione dei suddetti beni, i ricorrenti dichiarano di non avere altro a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione o causa, l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente, sin d'ora, a ogni e qualsivoglia azione di rivalsa e/o pretesa risarcitoria l'uno nei confronti dell'altro;
o) Darsi atto che l'unico bene che rimane cointestato tra i ricorrenti è
l'immobile in comproprietà sito in GI US (MN), alla Via Firenze, 4, sul quale è stato estinto il mutuo appoggiato sul conto corrente cointestato n.
05038/1000/00006682, presso , in data 07/07/2025; Controparte_2
pagina 5 di 7 p) I genitori prestano, sin da ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore del figlio minore per mero scopo Persona_1
turistico;
q) Le spese e le competenze relative alla presente procedura resteranno compensate tra le parti;
r) I Signori e dichiarano di voler dare Controparte_1 Parte_1
immediata efficacia, e, per quanto occorrer possa, danno immediata efficacia, alle condizioni ut sopra pattuite”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MAGNACAVALLO in data 31/05/2008 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 2 parte I, serie Ufficio 1, anno 2008) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAGNACAVALLO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2, parte I, serie Ufficio 1, anno 2008);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7