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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1239/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1239 2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata in Via Adda, n. 22 - 88046 Lamezia Terme, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. FALVO FABRIZIO MARIA – CF – dal quale è rappresentata e difesa C.F._2 giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliato in Via Anile, n. 3 - 88046 LAMEZIA Controparte_1 C.F._3
TERME, presso lo studio dell'avv. BEVILACQUA ANTONELLO – CF - dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 novembre 2024, la sig.ra esponeva che di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il sig. in AZ (CO), successivamente registrato negli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Lamezia Terme al N. 17 P.2 S.C. Vol.0 Uff.2 dell'anno 2003 (vedi allegato in atti), con unione dalla quale erano nate le figlie a Lamezia Terme il 31 agosto 2009 e nata anche lei a Persona_1 Persona_2
Lamezia Terme il 18 settembre 2010, entrambe – dunque - ancora minorenni.
Aggiungeva che i rapporti tra i coniugi - nonostante la nascita delle figlie - si erano progressivamente deteriorati, sino a far venire definitivamente meno la comunanza di vita e di spirito, tant'è che - dopo una serie di litigi e contrasti che si era protratta per anni, di comune accordo - le parti avevano deciso di separarsi di fatto ed il marito aveva lasciato l'abitazione coniugale, sita in Lamezia Terme via Adda n. 137, per sistemarsi – per quanto a conoscenza della ricorrente - in Lamezia
Terme via Marcello II n.
3. Con ricorso del 28 novembre 2022, l'odierna ricorrente adiva il Tribunale di Lamezia Terme per ottenere sentenza di separazione ed il giudizio veniva iscritto al n. 1594/2022 RG.
All'udienza del 21 febbraio 2022 - fissata per la comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale
- le parti raggiungevano un accordo e la separazione veniva trasformata in consensuale.
All'esito di ciò il Tribunale omologava la separazione con Decreto del 22 febbraio 2023, cron. n. 1699/2023 alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno Persona_1 Persona_2 stabilmente con la madre, la quale – pertanto - avrà diritto ad occupare la casa coniugale con tutto quanto in essa allo stato contenuto;
3) le parti rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa per l'assegno di mantenimento per sé;
4) il sig. riconosce, a titolo di contributo di mantenimento delle figlie, la somma complessiva di euro 300,00 Per_1 mensili in ragione di euro 150,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di legge, da versare direttamente in un'unica soluzione alla madre entro e non oltre il giorno cinque del mese di riferimento, con le modalità che la sig.ra comunicherà; Pt_1
5) restano a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, ripartite regolate secondo le Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 e successive, eventuali modificazioni ed integrazioni;
6) il padre, sig. riconosce il diritto alla signora a percepire - per intero ed in via esclusiva - Controparte_1 Pt_1
l'assegno unico familiare, nonché al 100% ogni ulteriore beneficio o sgravio fiscale relativo alla famiglia ed alle figlie, impegnandosi a collaborare per la formalizzazione delle eventuali richieste da inoltrare agli istituti competenti;
7) ciascuno dei coniugi avrà diritto di percepire autonomamente ogni beneficio economico riconoscibile ad essi i coniugi per legge ed alla sig.ra spetterà la quota eventualmente relativa ai figli;
Pt_1 Per_
8) le figlie e trascorreranno con il padre la domenica dalle 09:00 alle 20:00; nel corso della settimana il Per_2 padre potrà trattenere con sé le figlie un giorno intero, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studi o di altro tipo delle figlie;
9) durante le vacanze estive, le figlie trascorreranno 15 giorni consecutivi presso il padre nel mese di agosto, secondo un calendario che sarà fissato tra le parti nei primi 5 giorni di giugno;
10) durante le Festività Natalizie, le figlie trascorreranno con un genitore il 24 ed il 31 dicembre e con l'altro genitore il
25 dicembre ed il 1° gennaio, ad anni alterni;
11) durante le Festività Pasquali, le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di
“Pasquetta”, ad anni alterni;
12) è facoltà delle parti concordare con congruo anticipo diverse modalità, anche in considerazione delle esigenze e dei desideri delle figlie;
13) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di effettiva residenza ed i recapiti telefonici in uso per ogni eventualità si rendesse necessario il contatto anche in caso di emergenza;
14) la sig.ra potrà portare con sé le figlie presso il domicilio dei propri genitori anche per più giorni consecutivi, Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e salvo accordo con il sig. Per_1
15) entrambi i coniugi si impegnano a collaborare tempestivamente e lealmente per tutte le esigenze relative alla cura ed all'educazione delle figlie, occupandosi direttamente e spontaneamente delle loro esigenze.
La separazione veniva annotata nel registro dello stato civile del comune di AZ (CO) in data 6 agosto 2024. Dalla separazione di fatto la convivenza tra i coniugi non era - nelle more – mai più ripresa ed era allora cessata ogni possibilità di ripristinare la comunione coniugale, di talché – trascorso il termine di legge – sussistevano le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Tanto premesso, la stessa chiedeva che il Tribunale adito - previo ogni utile adempimento di rito - volesse dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con in AZ (Co) in data 7 ottobre Controparte_1
2003, alle condizioni già omologate dal Tribunale in occasione della separazione consensuale intervenuta e sopra espressamente riportate, da confermarsi integralmente, con ogni conseguenziale statuizione.
Si costituiva in giudizio il quale - premesso il contenuto tutto del ricorso introduttivo ex adverso Controparte_1 presentato – ribadiva e concordava sul fatto che, in effetti, fin dalla data di separazione la convivenza non fosse stata mai più ripresa e che persistevano integralmente – dunque - le condizioni di totale incompatibilità che avevano portato i due ex coniugi a decidere di separarsi.
Nel contempo, posto che nulla obiettava circa l'opportunità di procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rendeva sin da subito disponibile alla trasformazione del giudizio - da contenzioso in consensuale - a tutti gli effetti di legge, alle stesse condizioni della separazione consensuale dei coniugi, come da omologa pronunciata dal Tribunale adito.
Pertanto, lo stesso - come rappresentato, domiciliato e difeso – chiedeva che il Tribunale, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, volesse disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, alle medesime condizioni della già omologata separazione consensuale.
Le medesime parti, con note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 17 e 20 gennaio 2025, chiedevano la trasformazione del rito e ribadivano che – in data 9 gennaio 2025 –avevano nel frattempo raggiunto e sottoscritto apposito accordo scritto, al fine di trasformare il rito da contenzioso in consensuale, in precedenza già depositato in atti in data 10 gennaio 2025; nella specie si depositava:
1) “Accordo di trasformazione del procedimento per dichiarazione giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in procedimento consensuale” sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi procuratori in data 9 gennaio
2025, con richiesta di previa trasformazione del rito da contenzioso in consensuale e – finale - di cessazione del vincolo matrimoniale, alle seguenti e concordate condizioni:
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) -Le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 vivranno stabilmente con la madre la quale, pertanto, avrà diritto ad occupare la casa coniugale con tutto quanto in essa allo stato contenuto;
3) -Le parti rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa per l'assegno di mantenimento per sé;
4) -Il sig. iconosce a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 300,00 mensili Per_1
(€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di legge, da versare direttamente e in unica soluzione alla madre entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento con le modalità che la sig.ra Pt_1 comunicherà;
5) -Restano a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, ripartite e regolate secondo le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
6) -Il padre riconosce il diritto della sig.ra a percepire per intero e in via esclusiva l'assegno Controparte_1 Pt_1 unico familiare, nonché al 100% ogni ulteriore beneficio o sgravio fiscale relativo alla famiglia ed ai figli, impegnandosi a collaborare per la formalizzazione delle eventuali richieste da inoltrare agli Istituti competenti;
7) -Ciascuno dei coniugi avrà diritto di percepire autonomamente ogni beneficio economico riconoscibile ad essi coniugi per legge e alla sig.ra spetterà la quota eventualmente relativa ai figli;
Pt_1 Per_ 8) -Le figlie e trascorreranno con il padre la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00; nel corso della settimana Per_2 il padre potrà trattenere con sé le figlie un giorno intero, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studio e di altro tipo delle figlie;
9) -Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno quindici giorni consecutivi presso il padre nel mese di agosto, secondo un calendario che sarà fissato tra le parti nei primi cinque giorni di giugno;
10) -Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno con un genitore il 24 e il 31 dicembre e con l'altro genitore il
25 dicembre e il primo gennaio, ad anni alterni;
11) -Durante le festività pasquali le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di
Pasquetta, ad anni alterni;
12) -È facoltà delle parti concordare con congruo anticipo diverse modalità anche in considerazione delle esigenze e dei desideri delle figlie;
13) -I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di effettiva residenza ed i recapiti telefonici in uso per ogni eventualità si rendesse necessario il contatto anche in caso di emergenza;
14) -La sig.ra otrà portare con sé le figlie presso il domicilio dei propri genitori anche per più giorni consecutivi, Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e salvo accordo con il sig. Per_1
15) -Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare tempestivamente e lealmente per tutte le esigenze relative alla cura ed alla educazione delle figlie, occupandosi direttamente e spontaneamente delle loro esigenze;
tutto ciò con contestuale richiesta di trattazione scritta e con allegazione – parimenti – delle dichiarazioni delle parti di non essere intenzionate a conciliarsi e di rinunciare alla loro comparizione personale in udienza.
Il Presidente del Tribunale prendeva semplicemente atto della circostanza e – su concorde richiesta delle parti - disponeva effettivamente la trattazione cartolare.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, sulle base delle note conclusive di trattazione scritta rispettivamente depositate in data
17 e 20 gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano celebrato il proprio matrimonio in
AZ (CO) ed in data 7 ottobre 2003, con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, con unione dalla quale erano nate due figlie, la prima - a nome - nata a [...] il [...] e la seconda – a Persona_1 nome - nata a [...] il [...], entrambe – dunque - allo stato ancora minorenni. Persona_2
Tanto premesso, va detto che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Le parti erano infatti personalmente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 21 febbraio 2023 e – in quella sede – avevano dichiarato di avere raggiunto un accordo per la trasformazione del rito, da separazione contenziosa a separazione consensuale, depositando le relative condizioni.
In pari data il Tribunale omologava le dette condizioni;
da allora in poi le parti non si riconciliavano e neanche ricostituivano la loro comunione materiale e spirituale, ragion per cui è trascorso – nella specie – il termine minimo di legge per la procedibilità del ricorso (mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale: 21 febbraio 2023; data di deposito del presente ricorso: 20 novembre 2024).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, dichiaratamente ed espressamente del tutto identiche – o comunque assai simili - a quelle del pregresso decreto di omologa.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa - può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1239 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto divorzio –
cessazione effetti civili, instaurata da – CF - avverso Parte_1 C.F._1 Controparte_1
– CF - con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO in sede;
C.F._3
Così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi, sig.ra Pt_1
– CF - e – CF - alle seguenti e
[...] C.F._1 Controparte_1 C.F._3 concordate condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) -Le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 Persona_2 vivranno stabilmente con la madre la quale, pertanto, avrà diritto ad occupare la casa coniugale con tutto quanto in essa allo stato contenuto;
3) -Le parti rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa per l'assegno di mantenimento per sé;
4) -Il sig. iconosce a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 300,00 mensili Per_1
(€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di legge, da versare direttamente e in unica soluzione alla madre entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento con le modalità che la sig.ra Pt_1 comunicherà;
5) -Restano a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, ripartite e regolate secondo le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
6) -Il padre riconosce il diritto della sig.ra a percepire per intero e in via esclusiva l'assegno Controparte_1 Pt_1 unico familiare, nonché al 100% ogni ulteriore beneficio o sgravio fiscale relativo alla famiglia ed ai figli, impegnandosi a collaborare per la formalizzazione delle eventuali richieste da inoltrare agli Istituti competenti;
7) -Ciascuno dei coniugi avrà diritto di percepire autonomamente ogni beneficio economico riconoscibile ad essi coniugi per legge e alla sig.ra spetterà la quota eventualmente relativa ai figli;
Pt_1 Per_
8) -Le figlie e trascorreranno con il padre la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00; nel corso della settimana Per_2 il padre potrà trattenere con sé le figlie un giorno intero, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studio e di altro tipo delle figlie;
9) -Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno quindici giorni consecutivi presso il padre nel mese di agosto, secondo un calendario che sarà fissato tra le parti nei primi cinque giorni di giugno;
10) -Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno con un genitore il 24 e il 31 dicembre e con l'altro genitore il
25 dicembre e il primo gennaio, ad anni alterni;
11) -Durante le festività pasquali le figlie trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di
Pasquetta, ad anni alterni;
12) -È facoltà delle parti concordare con congruo anticipo diverse modalità anche in considerazione delle esigenze e dei desideri delle figlie;
13) -I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di effettiva residenza ed i recapiti telefonici in uso per ogni eventualità si rendesse necessario il contatto anche in caso di emergenza;
14) -La sig.ra otrà portare con sé le figlie presso il domicilio dei propri genitori anche per più giorni consecutivi, Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e salvo accordo con il sig. Per_1
15) -Entrambi i coniugi si impegnano a collaborare tempestivamente e lealmente per tutte le esigenze relative alla cura ed alla educazione delle figlie, occupandosi direttamente e spontaneamente delle loro esigenze.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)