Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1456/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1456/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Donati, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), Via Alessandro Volta n. 1, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Leopardi, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via Mengolina n. 18, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e , in Faenza (RA), l'11.10.1998, Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune con atto n.121, p. 2, Anno 1998, emanando ogni pagina 1 di 5
CONDIZIONI
1. Confermare il concorso del padre al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 150,00 mensili da versarsi alla madre in quanto il figlio risulta convivente stabilmente con la stessa sin dall'anno 2022- in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente ex indici
Istat, come per legge;
2. Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si ritrascrive:
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
Le parti convengono espressamente che le spese per baby – sitter saranno sostenute dal genitore che vi farà ricorso.
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
pagina 2 di 5 - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
I genitori danno già atto ed autorizzano fin da ora che i figli frequentino l'attività sportiva finora svolta ovvero altra di loro gradimento, nonché il corso di inglese per entrambi.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per i figli, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Non saranno ammesse compensazioni tra quanto dovuto per spese straordinarie e l'assegno di mantenimento per i figli e viceversa.
3. nessun assegno divorzile in favore dell'uno e dell'altro coniuge, in quanto entrambi dotati di adeguati redditi e risorse economiche proprie.
4. Spese di lite compensate”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/6/2024 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Faenza (RA), l'11/10/1998, trascritto Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n.121, p. 2, Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio , il 21/10/2000. Per_1
pagina 3 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/10/2024 si è costituita che Controparte_1
non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto, preso atto dell'assenza di volontà dei coniugi di riconciliarsi, acquisiti il parere
(favorevole) del Pubblico Ministero e documentazione varia, il Giudice relatore delegato con ordinanza del 20/3/2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto n. 429/2016 del 29/1/2016 pronunciato nel procedimento R.G. 4699/2015, fu omologata la separazione consensuale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1456/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Faenza (RA), l'11/10/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n.121, p. 2, Anno 1998;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Faenza (RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 4 di 5 c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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