CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 250/2023 R.G. promossa
DA
CS. SR. ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Trebastoni;
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe Cro;
Appellato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – frazionamento del credito – condanna generica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte Con ricorso del 26.04.2021, la SR. S.r.l. Semplificata spiegava opposizione, dinnanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2021 richiesto da al fine di ottenere il pagamento dell'importo Controparte_1
al quale la società opponente era stata condannata con sentenza n. 375/2019 dello stesso
Tribunale, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento intimato a CP_1
ordinando alla società di riassumerlo entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Chiedeva di dichiarare l'inammissibilità della domanda monitoria avente ad oggetto il pagamento dell'indennità risarcitoria, per violazione del divieto di frazionamento del credito ed abuso del diritto, o, in subordine, condannare essa società al pagamento dell'indennità risarcitoria (fatta salva la domanda di ridurla a 2,5 mensilità avanzata nel giudizio di appello), con esclusione delle spese di lite della fase monitoria.
Con sentenza n. 988 del 13.10.2022, il giudice adito rilevava preliminarmente che nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 564/2021 della Corte di Appello di Catania, la quale aveva rigettato il gravame proposto dalla società opponente avverso la sentenza n. 375/2019, relativo agli stessi motivi posti a fondamento dell'opposizione.
Accertava, di conseguenza, la sussistenza del credito ingiunto e della relativa prova scritta, costituita dal provvedimento giurisdizionale citato, il quale aveva escluso che nel caso di specie vi fosse un contrasto con il principio di frazionamento del credito, precisando che era lo stesso art. 8 l n. 694/1966 a prevedere la condanna generica.
Indi, rigettava l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la società al pagamento in favore di delle spese di lite. CP_1
Parte Con ricorso depositato il 13.04.2023, la semplificata appellava la CP_2
sentenza. Instauratosi il contradditorio, resisteva al gravame. Controparte_1
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce che la sentenza della Corte
d'Appello di Catania non poteva fare stato tra le parti poiché oggetto di impugnazione in Cassazione e, inoltre, per insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e logico-giuridica tra la causa avente ad oggetto il licenziamento intimato a
[...]
e la presente, per cui il primo decidente ben avrebbe potuto rigettare la CP_1
domanda sottesa al decreto ingiuntivo, per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda di quantificazione dell'indennità risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio sul licenziamento.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 8 l n. 604/1966, nella parte in cui fa derivare dalla stessa struttura della norma la previsione di una condanna generica e la non necessità della produzione dell'ultima busta paga al fine di quantificare l'indennizzo de quo. Rileva, peraltro, che tale interpretazione integra anche una violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 comma 2 Cost., in quanto implica una duplicazione delle azioni per la definizione di un'unica vicenda sostanziale.
3. Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda risarcitoria proposta dal nel giudizio sul licenziamento avesse CP_1
ad oggetto una condanna generica, relativa esclusivamente all'an della pretesa.
Sostiene che, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n.
6177/1990 in relazione ad un caso simile, in assenza di un'istanza di condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c., il giudice non può scindere il giudizio e, dunque, se il ricorrente non ha fornito tutti gli elementi per la monetizzazione dell'indennità, deve respingere la domanda o accoglierla nei limiti in cui gli elementi in giudizio consentano la determinazione dell'ammontare dovuto. Afferma, quindi, che la domanda di monetizzazione della condanna generica proposta in un giudizio diverso deve ritenersi inammissibile, in base al principio del ne bis in idem.
Con riferimento al caso di specie, osserva che il giudice di primo grado della causa iscritta al n. 749/2019 RG e poi quello d'appello avrebbero dovuto rilevare la mancata produzione dell'ultima busta paga, necessaria quale parametro per monetizzare l'indennizzo, e, di conseguenza, rigettare la domanda risarcitoria di Controparte_1
per difetto di prova dell'entità del danno.
Eccepisce, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 278 c.p.c., in assenza di un'espressa istanza di parte, da proporre con il ricorso introduttivo;
deduce, altresì, che la sentenza gravata non ha spiegato sulla base di quali presupposti di fatto ha qualificato le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio iscritto al n. 749/2019 R.G. come domande generiche, in spregio all'obbligo di cui all'art. 132 c.p.c.; precisa che, anche a voler ritenere ammissibile la scissione tra il giudizio sull'an e quello sul quantum, nel giudizio sul licenziamento il ha chiesto una condanna specifica e non CP_1
generica.
Da ultimo deduce l'inammissibilità dell'istanza di condanna generica per difetto di interesse, poiché la possibilità di rimandare la quantificazione della prestazione dovuta ad un diverso giudizio è ammissibile ove siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, mentre nel giudizio oggetto di causa l'appellato avrebbe dovuto solo produrre la busta paga, “venendo a mancare in radice […] la possibilità teorica di scindere il giudizio sull'an da quello sul quantum”.
4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce l'improcedibilità o l'improponibilità del presente giudizio, per violazione del divieto di frazionamento del credito. Sostiene che l'artificiosa scissione tra un giudizio sull'an e uno sul quantum, come avvenuto nel caso di specie, concreta una situazione di abuso del processo e di violazione del principio del giusto processo, conformemente a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella pronuncia n. 23726/2007.
5. Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la riforma della condanna alle spese del decreto ingiuntivo n. 79/2021 così come ha omesso di motivare la condanna alle spese legali inerenti alla fase dell'opposizione al suddetto decreto. Chiede, di conseguenza, di revocare la condanna alle spese legali relative alla fase monitoria e di opposizione.
6. Nelle note difensive del 13.06.2023, l'appellante dà atto che in data 05.06.2023 ha provveduto al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza gravata per un importo lordo pari ad € 4.377,36 e chiede, in seguito all'esito vittorioso della presente opposizione, la condanna di controparte alla restituzione delle stesse.
7. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
8. Va premesso che la sentenza n. 564/2021 di questa Corte, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a Controparte_1
Part dalla società semplificata, impugnata con ricorso per cassazione, è stata CP_2
confermata con ordinanza n. 35108/2024.
Inoltre, posto che l'odierna appellante ha proposto avverso la predetta sentenza censure in parte sovrapponili a quelle proposte con il presene giudizio, appare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella citata ordinanza: “5.1. occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell' "an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"
(Cass. n. 23855/2024, Cass. 4587/2014); tali principi emergono anche dalla recente pronuncia resa dalle S.U. di questa Corte (Cass. n. 29862/2022), in cui, ribadito in via generale che, ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (e che, nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c.), è stata confermata la differenza tra domanda generica di danno, quale espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento, e domanda di condanna specifica, che postula l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno;
5.2. tanto premesso, la censura di parte ricorrente, che deduce violazione dell'art. 278 c.p.c. nonché omessa motivazione a riguardo, sostenendo, in sintesi, l'errata interpretazione dell'originaria domanda con la quale – sostiene – era stata formulata richiesta di condanna specifica, è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., in quanto parte ricorrente non trascrive, il contenuto della originaria domanda ed in particolare la relativa parte espositiva, limitandosi alla sola riproduzione delle
“conclusioni” dalle quali non è dato peraltro evincere che vi fosse stata una richiesta di determinazione nel quantum della indennità risarcitoria;
5.3. quanto alla tutela ex art. 8 l. n. 604/1966, pacificamente applicabile, si conviene con la sentenza impugnata in ordine al fatto che la disposizione richiamata non contempla la necessità che in domanda venga specificato il quantum richiesto a titolo di indennità risarcitoria;
in tal modo il legislatore, anche per intuibili esigenze connesse alla necessità di una rapida definizione del giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, ha volutamente inteso rimettere ad un momento eventualmente successivo tale determinazione. Tanto esclude che ai fini dell'ammissibilità della domanda di tutela possa assumere rilievo la mancata produzione delle buste paga attestanti la retribuzione percepita;
5.4. non è configurabile la dedotta violazione dell'art. 111, comma 2 cost. in tema di giusto processo la quale oltre ad essere genericamente argomentata non risulta ravvisabile per il solo fatto che il lavoratore non ha formulato domanda di condanna specifica;
né la prospettata violazione può venire in rilievo con specifico riferimento al principio della “infrazionabilità del credito” il quale ricorre in presenza di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, le quali possono essere proposte in separati processi salvo il verificarsi delle rigorose condizione delineate da
Cass. Sez. Un. n. 4090/2017); la eccepita violazione del principio del ne bis in idem non è sorretta da un interesse attuale, configurabile solo in ipotesi di instaurazione di un secondo giudizio in relazione alla medesima domanda;
6. il quarto motivo di ricorso
è infondato nel profilo di censura che deduce violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4
c.p.c. in quanto la Corte di merito ha dato espressa contezza dei parametri tenuti in considerazione al fine della determinazione del numero delle mensilità di retribuzione liquidate a titolo di indennità risarcitoria, avendo espressamente fatto riferimento sia alla condotta delle parti, ed in particolare alla grave violazione del diritto di difesa del lavoratore scaturente dall'assoluta genericità della contestazione sia alle dimensioni dell'impresa quale emergente dal volume di affari indicato;
6.1. il motivo in esame è, invece, inammissibile nel profilo di censura che investe la concreta determinazione delle mensilità attribuite, alla luce della giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale la determinazione, operata dal giudice di merito tra il minimo ed il massimo è censurabile solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria ( Cass. n. 13380/2006, Cass. n. 107/2001), principio ribadito in tema di determinazione dell'indennità ex art. 32, comma 5 l. n. 183/2010 che rinvia al parametro dell'art. 8 l. n. 604/1966 ( ex plurimis Cass. n. 25484/2019, Cass. n.
1320/2014). Deve peraltro soggiungersi che i criteri indicati dal richiamato art. 8 l. cit. non richiedono una concomitante valutazione da parte del giudice, trattandosi di indicatori previsti dal legislatore per svolgere una valutazione indennitaria che ben può trovare piena soddisfazione solo in taluno di tali indicatori che riescano a realizzare la giusta personalizzazione del ristoro nella singola fattispecie in esame
(con riferimento alla personalizzazione del danno si veda Corte Cost. sentenza n.
194/2018). Pertanto la valutazione della corte territoriale, ancorata alle dimensioni dell'impresa ed alla gravità delle violazioni, risulta coerente alle previsioni delle disposizioni inerenti la quantificazione e rispettosa dei criteri ivi contenuti”.
Alla stregua dei superiori principi, le censure mosse dall'appellante avverso la statuizione del giudice di prime cure vanno rigettate.
In particolare, stante il passaggio in giudicato, nelle more del presente giudizio, della sentenza resa tra le stesse parti e relativa all'indennità risarcitoria conseguente alla ritenuta illegittimità del licenziamento impugnato e all'accertato diritto del a CP_1
conseguire una sentenza generica di condanna, il motivo relativo al difetto di pregiudizialità tra il già menzionato giudizio e il presente va ritenuto infondato sì come i motivi relativi all'erronea interpretazione dell'art. 8 della legge 694/1966, alla inammissibilità della domanda monitoria (per violazione del divieto del ne bis in idem e per inesistenza di una pregressa condanna generica) o alla sua improponibilità (per frazionamento del credito). La infondatezza dei predetti motivi ed il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo proposta con il ricorso di primo grado, rende corretta la statuizione di condanna alle spese di lite del giudizio di opposizione sulla base del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
9. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese