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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa NA Di UR in data 16/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1498/2016R.g.
Tra
n.12/11/1961 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Marrabello Daniela e Mobilio Francesco
RICORRENTE
E in persona degli Amministratori Controparte_1
Giudiziari Avv. Sergio Labozzetta e Dott. Giuseppe Palumbo in p.l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'avv.to Luciano Orlando
E in p.l.r.p.t. Controparte_2
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Lo Sasso e Giuseppe Arcuri
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 17/06/2016, depositato in data 17/06/2016,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1.Previo accertamento della natura obbligatoria dall'accordo sindacale collettiv o stipulato in data 20 agosto 2014, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della con la medesima qualifica e le medesime mansioni dallo Controparte_3 stesso già possedute con decorrenza 21 agosto 201 4. 2. per l'effetto condannare la resistente in persona del suo legale Controparte_2
1 rappresentante pro-tempore, all'assunzione del ricorrente alle proprie dipendenze con decorrenza dal 21 agosto 2014, con la medesima qualifica e mansioni dallo stesso già possedute;
3. per l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 al pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità risarcitoria, delle retribuzioni non percepite a partire dal 21 agosto 2014 fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della medesima società resistente avvenuta in data 23 marzo 2015, oltre comunque al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, ed oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo 4. di conseguenza ed alla luce dell'accertato possesso da parte de lla ricorrente di tutti i presupposti previsti ivi compreso il possesso da pa rte del ricorrente medesimo presso
l'azienda cessante del prescritto periodo di 240 giorni di anzianità di servizio precedenti l'inizio della nuova gestione, direttamente discendente dalle domande di cui sub l) e 2) del presente ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze della resistente CP_1 ai sensi dell'art. 6 dalla data del 1° novembre 2015 ;
5. per CP_4
l'effetto condannare la resistente , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, all'assunzione del ricorrente alle proprie con decorrenza dal 1°novembre 2015 con la medesima qualifica e mansioni dallo stesso già possedute;
6. sempre per l'effetto, condannare la resistente , CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria , delle retribuzioni non percepite a partire dal 1° novembre 2015 fino al momento della sua effettiva assunzione alle dipendenze della società resistente oltre comunque, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
7. Condannare, infine, in solido tra di loro entrambe le società resistenti in persona del loro legali rappresentanti pro -tempore al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi. Salvo ogni altro diritto . Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla
2 memoria di costituzione. La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 05.04.2017 al 04.11.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 07.04.2021, 10.12.2022, 24.01.2024, 02.10.2024, e all'udienza del 03.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
L'art. 6 del CCNL igiene ambientale, applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio stabilisce che "l'impresa subentrante assuma ex novo con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto - affidamento- il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non è soddisfatto il requisito afferente alla decorrenza del rapporto di lavoro presso la cedente, così come dedotto da parte resistente nella memoria difensiva e come emerge dalle allegazioni documentali, non risultando il prestatore dipendente della per un periodo utile al fine invocato. Controparte_2
Non ricorrono, dunque, le condizioni affinché possa dirsi sussistente in capo al lavoratore il diritto al passaggio immediato alle dipendenze della società odierna resistente.
Il ricorso, dunque, in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono compensate tra le parti, valorizzata la natura della controversia e la qualità delle parti.
P.Q.M.
3 1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
NA Di UR
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