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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Sezione Lavoro e Previdenza N. R.G. 168/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
uali eredi di rappresentate e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e Marcello Bonomo, giusta procura rilasciata su atto telematicamente unito in calce alla memoria di costituzione di primo grado
APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Buzzelli giusta procura in calce al ricorso CP_1 di primo grado APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 172/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con sentenza n. 172/23 in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da ha così statuito “condanna CP_1 le resistenti al pagamento in favore dell' di € 38.655,57 a titolo di indebito, oltre CP_1 interessi a far data dal 28.6.21, condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 2.500,00, oltre spese, IVA e CAP”. In particolare, richiamata la sentenza n. 7158/2010 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – secondo cui “in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico- giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi CP_1 abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza CP_1 comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” – tenuto conto che lo stipendio complessivo annuo computabile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita non coincide con l'intero trattamento economico fisso e continuativo, ma va identificato nello stipendio tabellare e dunque non risponde ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione ma è costituito solo dagli emolumenti menzionati dalla disciplina in materia di trattamenti di quiescenza, la cui elencazione ha carattere tassativo, ha ritenuto che per il ricorrente, non avendo il medesimo optato per il trattamento di fine rapporto, deve ritenersi esclusa la computabilità di voci diverse – come appunto l'indennità di coordinatore generale, di specificità medica e di incarico quinquennale – dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, come parimenti deve ritenersi esclusa ogni deroga, da parte dei regolamenti degli enti, alla disciplina previgente contenuta nell'art. 13 citato, ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, oltre che preclusa all'autonomia collettiva, in difetto di specifiche previsioni, l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di calcolo dei trattamenti di fine servizio.
Pertanto, in forza del principio per cui la percezione di emolumenti non dovuti, da parte di pubblici dipendenti, impone all'amministrazione l'esercizio del diritto dovere di ripetere le relative somme e ritenuto che nella specie non potrebbe ritenersi sussistere un affidamento sulla definitività della quantificazione dell'indennità di fine servizio, in ragione di espresse riserve di ripetizione da parte dell'amministrazione, il primo giudice ha riconosciuto il diritto dell' di recuperare le quote di indennità di fine servizio versate a titolo di indennità di CP_1 coordinatore generale, di specificità medica e di incarico quinquennale, nella somma di € 38.655,57, al netto della componente fiscale. Oltre interessi a far data dal 28 giugno 2021. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 18 ottobre 2023, non notificata, hanno proposto appello e quali eredi di , con ricorso Parte_1 Parte_2 Persona_1 depositato in data 12 aprile 2024, chiedendo la riforma della sentenza e in particolare concludendo per sentir respingere il ricorso proposto in primo grado dall' – CP_1 eventualmente previo differimento del presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 36 Cost. sollevata dal tribunale di Roma – e dichiarare l'inesigibilità dell'avverso preteso credito o ridurre la somma richiesta in ripetizione dall' . CP_2 Si è costituito in giudizio l' contestando ogni avverso motivo di gravame, chiedendone CP_1 il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
pag. 2/8 Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato la erronea ed incostituzionale interpretazione del combinato disposto dell'art. 13 e 26, comma 4, l. n. 70 del 1975 atteso che la “indennità di specificità medica e di incarico quinquennale” è parte integrante, fondamentale ed essenziale della retribuzione economica di attività degli appartenenti al ruolo professionale dell' ai sensi dell'art. 26, comma 4, l. n. 70 del 1975, la cui CP_1 quantificazione è riservata, dalla stessa disposizione di legge, alla disciplina (DPR) all'esito di accordi e poi alla contrattazione collettiva. Hanno, inoltre, lamentato l'omesso esame, da parte del primo giudice, delle leggi sopravvenute, che avrebbero comunque consentito la deroga all'art. 13, anche ove non correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 26, comma 4. In particolare lo stesso , per facta concludentia, ha ritenuto che la contrattazione collettiva era CP_1 legittimata ad individuare le voci computabili ai fini del TFS, giustificando l'inclusione delle indennità in parola con la espressa previsione del CCNL 2006-2009. La valenza strutturale della indennità di specificità medica è stata poi confermata dall'art. 19 bis DL n. 41/2021 che ha recepito in fonte di rango primario la disciplina adottata da per regolare il rapporto CP_1 di lavoro con i medici dipendenti.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erronea esclusione della computabilità nel TFS della indennità di specificità medica e di incarico quinquennale in violazione degli art. 3 e 36 Cost. con evidente disparità di trattamento rispetto ai dirigenti amministrativi pur regolamentati dallo stesso CCNL. Con il terzo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 13 L.n. 70/1975 in violazione dell'art. 5 comma 1 lett.g) L.n. 88/1989, nonché dell'art. 2 comma 7 L. n. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D Lgvo 165/2001 che legittimano la contrattazione collettiva a disciplinare la materia.
Con il quarto e quinto motivo di gravame le appellanti hanno lamentato la violazione da parte del primo giudice degli artt. 1429, 1431 e 1442 cod. civ., con falsa applicazione dell'art. 2033 nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa di , senza tutelare il legittimo CP_1 affidamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 Protocollo n. 1 alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla luce della sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale.
Procedendo da tali ultimi motivi, che ragioni di ordine logico inducono a trattare per primi, l'appellante ha evidenziato che, anche dopo la cessazione del rapporto intervenuta nel 2014, rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite, l' ha impiegato quasi dieci anni per CP_1 cambiare posizione, fino alla comunicazione dell'agosto 2019, lasciando supporre che, in forza del principio dell'affidamento, i dubbi sollevati con equivoche espressioni di riserva, fossero stati del tutto superati, sussistendo pertanto i presupposti della violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, come interpretata dalla Corte EDU nella sentenza 11 febbraio
2021, sul ricorso n. 4893/13, C. c. Italia sulla valenza impeditiva dell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., dell'affidamento del lavoratore, che in buona fede abbia ricevuto dal datore di lavoro pubblico retribuzioni asseritamente non dovute, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto: la durata dell'affidamento, coincidente con l'intera durata del rapporto di lavoro;
l'essere il TFS disciplinato da fonti (regolamentari e contrattuali) che prevedevano espressamente il computo delle indennità in questione;
l'essere stata la fonte legale (art. 13, l. n. 70 del 1975) interpretata dall' per trentacinque anni CP_1 nel senso che non precludesse, anzi, imponesse il computo delle predette indennità; l'essere stato l'affidamento ingenerato da un revirement interpretativo, alla luce del quale l' ha CP_1
pag. 3/8 ritenuto di essere incorsa (per responsabilità interpretativa propria) in un errore di diritto
(tipologia di errore, che, talora, la legge ritiene non idoneo a giustificare la ripetizione delle somme corrisposte in base ad esso); l'essere stato l'affidamento basato su una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del TFS (che non potrà che condurre a ritenere infondato il ricorso nel merito); l'essere devastanti le conseguenze della lesione dell'affidamento su beni vitali dei professionisti . CP_1
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
A tale riguardo, deve prendersi atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cc in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.1 prot. addiz. Cedu. In particolare, ripercorsa la giurisprudenza della Corte CEDU che, nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato corpo all'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, individuando gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo (in particolare: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione) e riconoscendo l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e la legalità dell'intervento, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva” che “consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”. D'altra parte, il recupero di somme indebitamente erogate, all'esito di attività amministrativa di verifica e controllo, costituisce un obbligo per l'amministrazione, con riferimento al quale pag. 4/8 l'interesse pubblico è in re ipsa, dato che trattasi di esborso di denaro pubblico senza titolo, tale da comportare un ingiustificato vantaggio per il dipendente.
Peraltro, nel caso di specie, come già evidenziato dal primo giudice e come emerge dalla documentazione versata in atti, la Direzione Centrale Risorse umane dell' , con il CP_1 pagamento della prima rata della indennità di anzianità e anche in occasione delle successive, aveva espresso riserva di ripetizione delle somme computate nel calcolo della indennità di anzianità a titolo di indennità di specificità medica e di incarico quinquennale, con incarico alla Direzione regionale di dare conoscenza all'interessato del prospetto relativo alle rate del trattamento di fine servizio. In ogni caso non risulta che l'interessato o le sue eredi abbiano prospettato all'Istituto particolari situazioni personali tali da palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita, così da giustificare una inesigibilità temporanea della prestazione stessa. Anche i primi tre motivi di gravame, trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.
Per una puntale ricostruzione della disciplina del trattamento di quiescenza nel rapporto di impiego pubblico, va osservato che, in origine, la disciplina legale del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti era costituita esclusivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 che prevedeva una «indennità di buonuscita» – «trattamento di fine servizio» – per i dipendenti del comparto statale e dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che riconosceva una
«indennità premio di servizio» ai dipendenti del comparto enti locali. Per il personale del cd. parastato la legge 20 marzo 1975 nr. 70, ha successivamente previsto l' «indennità di anzianità», pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio del dipendente . A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 25 marzo 2010 n.
7154 – i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data nr. 7158 e successivamente applicati, con la sentenza 14/05/2014 n.10413 in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato – la Suprema Corte ha affermato che l'art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 (poi prorogata al 31 dicembre 2000) che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ., non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13, quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti – come quello dell' – che prevedevano il computo in genere CP_1 delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
Nella pronuncia delle Sezioni Unite la questione esaminata verteva sul rapporto tra la disciplina della legge nr. 70/1975, articolo 13 ed i regolamenti dei singoli enti del parastato. Nel caso in esame, l'appellante ha sostenuto che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a derogarvi, sulla base delle previsioni del TU 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR. Come già precisato dalla Cassazione (cfr. n. 5892/2020) “questa Corte ha già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa
pag. 5/8 previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che
l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 nr.
24454 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. 15. L' articolo 2 legge 335/1995, nei commi da cinque a sette, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod. civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'articolo 13 legge nr. 70/1975 neppure può trovare sostegno nel D.Lgs 165/2001. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli articoli 2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'articolo 69 comma due (che riproduce quanto già disposto dall'articolo 72, comma tre, D.Lgs. 29/1993), a tenore del quale: «In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto». .Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal DPCM 20 dicembre 1999). In sostanza, la norma dell'articolo 69 TU 165/2001 ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava «ferma» ovvero inderogabile”. Alla luce dei principi sopra illustrati, che questa Corte condivide ed intende far propri, deve affermarsi la correttezza della interpretazione del giudice di primo grado, secondo la quale la base di computo della indennità di anzianità fissata dall'articolo 13 legge 20 marzo 1975 nr.
70 per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato è rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti - come il dr. - in Pt_1 servizio alla data del 31.12.1995 (prorogata al 31.12.2000) che non abbiano optato per il TFR
e non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti. Infatti nessun Accordo Quadro per i dipendenti in servizio al 31.12.2000 è stato stipulato in sede di contrattazione collettiva, per la disciplina della indennità di anzianità. Dunque, per coloro che erano in servizio al 31.12.2000 l'indennità di anzianità si basa solo sullo stipendio tabellare, scatti di anzianità o voci similari, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, sia esso fisso e continuativo sia esso aggiuntivo e integrativo. Il legislatore nello stabilire la tipologia e tassatività delle voci su cui calcolare l'indennità di anzianità ha peraltro svolto una attività conforme alla costituzione, tenuto conto (cfr Corte Costituzionale n.
pag. 6/8 159/2019) dell'apprezzamento discrezionale di cui dispone, vincolato alle esigenze della finanza pubblica e a quelle di razionale programmazione nell'impiego di risorse limitate. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, che, ogni caso, non sarebbe da sola sufficiente a dare fondatezza alle pretese azionate, va evidenziato che, se per i dirigenti amministrativi l'indennità di posizione, quale elemento integrativo della retribuzione, è computata ai fini dell'indennità di anzianità mentre per i dipendenti professionisti medici non sono conteggiate le indennità di specificità e di incarico quinquennale, del tutto assimilabili o meglio equivalenti alla l'indennità di posizione, ciò deriva dall'applicazione degli artt. 16 e segg, del c.c.n.l 2006-2009 per i dirigenti di prima e seconda fascia, che includono il calcolo della indennità di posizione ai fini della determinazione della indennità di anzianità.
In particolare, ai dipendenti in servizio al 31.12.2000, si applica l'art. 69 del d.lgs. 165/2001 che dispone che “in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. In mancanza di un Accordo Quadro, tuttora non stipulato – diversamente da quanto accaduto per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 soggetti al
T.F.R. – ai dipendenti in servizio a tale data, si applica la normativa legale di cui all'art. 13 legge 70/1975, alla quale fa specificamente riferimento il contratto collettivo 2006-2009.
Per i dipendenti professionisti, diversamente che per i dirigenti amministrativi, la contrattazione collettiva nulla ha disposto in tema di indennità di anzianità, stabilendo, nell'art. 42 del c.c.n.l. 2006-2009, per le categorie di personale destinatarie del c.c.n.l. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “già istaurato alla data del 31.12.2000, e quindi non destinatario della disciplina del TFR di cui all'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999”, che resta ferma la disciplina in atto presso gli enti per la determinazione della indennità di anzianità ex art.13 Legge 70/1975.
In definitiva, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n.
7158/2010) non si è pronunciata specificamente sulla computabilità della voce "indennità di specificità medica e di incarico quinquennale" nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, nondimeno il principio, dalla stessa reiteratamente espresso, di non computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine servizio di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità (o componenti similari) vale anche rispetto a tali emolumenti, in quanto estranei alla nozione tecnica di stipendio come sopra definita.
Nè può affermarsi che il regolamento n. 407/1982, richiamato da parte appellante CP_1 sarebbe tuttora valido ed efficace, in forza della "sanatoria per via legale" operata dall'art. 5, comma 1, lett. g), legge 9 marzo 1989 n. 88, atteso che il potere dei regolamenti dell'Istituto di derogare ex art. 5, comma 1, lett. g), legge 9 marzo 1989 n. 88 alle disposizioni della legge 20 marzo 1975 n. 70 non può operare nei confronti delle disposizioni di quest'ultima legge aventi carattere inderogabile. La citata sentenza n. 7158/2020 a tale proposito evidenzia che "la legge fa riferimento anche ai regolamenti dei singoli enti, ma limita tale richiamo alla possibilità degli stessi di prevedere la computabilità di periodi non di effettivo servizio previo riscatto degli stessi a carico del lavoratore”. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2024, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 L. n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) sollevate con riferimento agli artt. 3 e 36 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha osservato che il concetto di stipendio utile alla determinazione del trattamento di fine servizio (stipendio tabellare e scatti di anzianità dell'ultimo anno,
pag. 7/8 moltiplicati per il numero di anni di servizio, secondo uniforme interpretazione della giurisprudenza) è coerente con la logica di fondo della L.n. 70/75 rispondendo a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica. La proporzionalità o non dell'indennità di fine servizio rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato si misura su una base parametrica rappresentata dal trattamento economico di attività fondamentale, come quello che comprende le componenti fisse e continuative, senza che sia necessaria una corrispondenza pedissequa tra le componenti dei due trattamenti. Alla luce delle argomentazioni esposte e dei chiari principi già espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, va pertanto affermata, in accordo con il giudice di prime cure, la non computabilità dell'indennità di specificità medica e di incarico quinquennale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, risultando pertanto non dovute le quote di TFS corrispondenti a tali voci, versate dall' al dr. alla restituzione delle quali dovranno CP_1 Pt_1 provvedere le eredi del predetto.
Le spese del grado, dato atto delle contrastanti pronunce di merito prodotte dalle parti, possono essere interamente compensate.
Sussistono i presupposti oggettivi per il versamento, a carico delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Sezione Lavoro e Previdenza N. R.G. 168/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA
uali eredi di rappresentate e Parte_1 Parte_2 Persona_1 difese, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio e Marcello Bonomo, giusta procura rilasciata su atto telematicamente unito in calce alla memoria di costituzione di primo grado
APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Buzzelli giusta procura in calce al ricorso CP_1 di primo grado APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 172/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con sentenza n. 172/23 in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da ha così statuito “condanna CP_1 le resistenti al pagamento in favore dell' di € 38.655,57 a titolo di indebito, oltre CP_1 interessi a far data dal 28.6.21, condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 2.500,00, oltre spese, IVA e CAP”. In particolare, richiamata la sentenza n. 7158/2010 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione – secondo cui “in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico- giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi CP_1 abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza CP_1 comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo” – tenuto conto che lo stipendio complessivo annuo computabile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita non coincide con l'intero trattamento economico fisso e continuativo, ma va identificato nello stipendio tabellare e dunque non risponde ad una nozione omnicomprensiva di retribuzione ma è costituito solo dagli emolumenti menzionati dalla disciplina in materia di trattamenti di quiescenza, la cui elencazione ha carattere tassativo, ha ritenuto che per il ricorrente, non avendo il medesimo optato per il trattamento di fine rapporto, deve ritenersi esclusa la computabilità di voci diverse – come appunto l'indennità di coordinatore generale, di specificità medica e di incarico quinquennale – dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, come parimenti deve ritenersi esclusa ogni deroga, da parte dei regolamenti degli enti, alla disciplina previgente contenuta nell'art. 13 citato, ai fini del computo dell'indennità di buonuscita, oltre che preclusa all'autonomia collettiva, in difetto di specifiche previsioni, l'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di calcolo dei trattamenti di fine servizio.
Pertanto, in forza del principio per cui la percezione di emolumenti non dovuti, da parte di pubblici dipendenti, impone all'amministrazione l'esercizio del diritto dovere di ripetere le relative somme e ritenuto che nella specie non potrebbe ritenersi sussistere un affidamento sulla definitività della quantificazione dell'indennità di fine servizio, in ragione di espresse riserve di ripetizione da parte dell'amministrazione, il primo giudice ha riconosciuto il diritto dell' di recuperare le quote di indennità di fine servizio versate a titolo di indennità di CP_1 coordinatore generale, di specificità medica e di incarico quinquennale, nella somma di € 38.655,57, al netto della componente fiscale. Oltre interessi a far data dal 28 giugno 2021. Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 18 ottobre 2023, non notificata, hanno proposto appello e quali eredi di , con ricorso Parte_1 Parte_2 Persona_1 depositato in data 12 aprile 2024, chiedendo la riforma della sentenza e in particolare concludendo per sentir respingere il ricorso proposto in primo grado dall' – CP_1 eventualmente previo differimento del presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale, con riguardo agli artt. 3 e 36 Cost. sollevata dal tribunale di Roma – e dichiarare l'inesigibilità dell'avverso preteso credito o ridurre la somma richiesta in ripetizione dall' . CP_2 Si è costituito in giudizio l' contestando ogni avverso motivo di gravame, chiedendone CP_1 il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
pag. 2/8 Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato la erronea ed incostituzionale interpretazione del combinato disposto dell'art. 13 e 26, comma 4, l. n. 70 del 1975 atteso che la “indennità di specificità medica e di incarico quinquennale” è parte integrante, fondamentale ed essenziale della retribuzione economica di attività degli appartenenti al ruolo professionale dell' ai sensi dell'art. 26, comma 4, l. n. 70 del 1975, la cui CP_1 quantificazione è riservata, dalla stessa disposizione di legge, alla disciplina (DPR) all'esito di accordi e poi alla contrattazione collettiva. Hanno, inoltre, lamentato l'omesso esame, da parte del primo giudice, delle leggi sopravvenute, che avrebbero comunque consentito la deroga all'art. 13, anche ove non correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 26, comma 4. In particolare lo stesso , per facta concludentia, ha ritenuto che la contrattazione collettiva era CP_1 legittimata ad individuare le voci computabili ai fini del TFS, giustificando l'inclusione delle indennità in parola con la espressa previsione del CCNL 2006-2009. La valenza strutturale della indennità di specificità medica è stata poi confermata dall'art. 19 bis DL n. 41/2021 che ha recepito in fonte di rango primario la disciplina adottata da per regolare il rapporto CP_1 di lavoro con i medici dipendenti.
Con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erronea esclusione della computabilità nel TFS della indennità di specificità medica e di incarico quinquennale in violazione degli art. 3 e 36 Cost. con evidente disparità di trattamento rispetto ai dirigenti amministrativi pur regolamentati dallo stesso CCNL. Con il terzo motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 13 L.n. 70/1975 in violazione dell'art. 5 comma 1 lett.g) L.n. 88/1989, nonché dell'art. 2 comma 7 L. n. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D Lgvo 165/2001 che legittimano la contrattazione collettiva a disciplinare la materia.
Con il quarto e quinto motivo di gravame le appellanti hanno lamentato la violazione da parte del primo giudice degli artt. 1429, 1431 e 1442 cod. civ., con falsa applicazione dell'art. 2033 nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa di , senza tutelare il legittimo CP_1 affidamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 Protocollo n. 1 alla Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla luce della sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale.
Procedendo da tali ultimi motivi, che ragioni di ordine logico inducono a trattare per primi, l'appellante ha evidenziato che, anche dopo la cessazione del rapporto intervenuta nel 2014, rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite, l' ha impiegato quasi dieci anni per CP_1 cambiare posizione, fino alla comunicazione dell'agosto 2019, lasciando supporre che, in forza del principio dell'affidamento, i dubbi sollevati con equivoche espressioni di riserva, fossero stati del tutto superati, sussistendo pertanto i presupposti della violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, come interpretata dalla Corte EDU nella sentenza 11 febbraio
2021, sul ricorso n. 4893/13, C. c. Italia sulla valenza impeditiva dell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., dell'affidamento del lavoratore, che in buona fede abbia ricevuto dal datore di lavoro pubblico retribuzioni asseritamente non dovute, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto: la durata dell'affidamento, coincidente con l'intera durata del rapporto di lavoro;
l'essere il TFS disciplinato da fonti (regolamentari e contrattuali) che prevedevano espressamente il computo delle indennità in questione;
l'essere stata la fonte legale (art. 13, l. n. 70 del 1975) interpretata dall' per trentacinque anni CP_1 nel senso che non precludesse, anzi, imponesse il computo delle predette indennità; l'essere stato l'affidamento ingenerato da un revirement interpretativo, alla luce del quale l' ha CP_1
pag. 3/8 ritenuto di essere incorsa (per responsabilità interpretativa propria) in un errore di diritto
(tipologia di errore, che, talora, la legge ritiene non idoneo a giustificare la ripetizione delle somme corrisposte in base ad esso); l'essere stato l'affidamento basato su una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del TFS (che non potrà che condurre a ritenere infondato il ricorso nel merito); l'essere devastanti le conseguenze della lesione dell'affidamento su beni vitali dei professionisti . CP_1
I motivi non sono fondati e vanno rigettati.
A tale riguardo, deve prendersi atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8/2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cc in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.1 prot. addiz. Cedu. In particolare, ripercorsa la giurisprudenza della Corte CEDU che, nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato corpo all'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, individuando gli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo (in particolare: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione) e riconoscendo l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e la legalità dell'intervento, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva” che “consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”. D'altra parte, il recupero di somme indebitamente erogate, all'esito di attività amministrativa di verifica e controllo, costituisce un obbligo per l'amministrazione, con riferimento al quale pag. 4/8 l'interesse pubblico è in re ipsa, dato che trattasi di esborso di denaro pubblico senza titolo, tale da comportare un ingiustificato vantaggio per il dipendente.
Peraltro, nel caso di specie, come già evidenziato dal primo giudice e come emerge dalla documentazione versata in atti, la Direzione Centrale Risorse umane dell' , con il CP_1 pagamento della prima rata della indennità di anzianità e anche in occasione delle successive, aveva espresso riserva di ripetizione delle somme computate nel calcolo della indennità di anzianità a titolo di indennità di specificità medica e di incarico quinquennale, con incarico alla Direzione regionale di dare conoscenza all'interessato del prospetto relativo alle rate del trattamento di fine servizio. In ogni caso non risulta che l'interessato o le sue eredi abbiano prospettato all'Istituto particolari situazioni personali tali da palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita, così da giustificare una inesigibilità temporanea della prestazione stessa. Anche i primi tre motivi di gravame, trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati.
Per una puntale ricostruzione della disciplina del trattamento di quiescenza nel rapporto di impiego pubblico, va osservato che, in origine, la disciplina legale del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti era costituita esclusivamente dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 che prevedeva una «indennità di buonuscita» – «trattamento di fine servizio» – per i dipendenti del comparto statale e dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, che riconosceva una
«indennità premio di servizio» ai dipendenti del comparto enti locali. Per il personale del cd. parastato la legge 20 marzo 1975 nr. 70, ha successivamente previsto l' «indennità di anzianità», pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio del dipendente . A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 25 marzo 2010 n.
7154 – i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data nr. 7158 e successivamente applicati, con la sentenza 14/05/2014 n.10413 in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato – la Suprema Corte ha affermato che l'art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 (poi prorogata al 31 dicembre 2000) che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ., non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13, quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti – come quello dell' – che prevedevano il computo in genere CP_1 delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
Nella pronuncia delle Sezioni Unite la questione esaminata verteva sul rapporto tra la disciplina della legge nr. 70/1975, articolo 13 ed i regolamenti dei singoli enti del parastato. Nel caso in esame, l'appellante ha sostenuto che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a derogarvi, sulla base delle previsioni del TU 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR. Come già precisato dalla Cassazione (cfr. n. 5892/2020) “questa Corte ha già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa
pag. 5/8 previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che
l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR nr. 1032/1973, articolo 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017 nr.
24454 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. 15. L' articolo 2 legge 335/1995, nei commi da cinque a sette, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod. civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'articolo 13 legge nr. 70/1975 neppure può trovare sostegno nel D.Lgs 165/2001. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli articoli 2 e 45 del suddetto Testo Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'articolo 69 comma due (che riproduce quanto già disposto dall'articolo 72, comma tre, D.Lgs. 29/1993), a tenore del quale: «In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto». .Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal DPCM 20 dicembre 1999). In sostanza, la norma dell'articolo 69 TU 165/2001 ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava «ferma» ovvero inderogabile”. Alla luce dei principi sopra illustrati, che questa Corte condivide ed intende far propri, deve affermarsi la correttezza della interpretazione del giudice di primo grado, secondo la quale la base di computo della indennità di anzianità fissata dall'articolo 13 legge 20 marzo 1975 nr.
70 per i dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato è rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti - come il dr. - in Pt_1 servizio alla data del 31.12.1995 (prorogata al 31.12.2000) che non abbiano optato per il TFR
e non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti. Infatti nessun Accordo Quadro per i dipendenti in servizio al 31.12.2000 è stato stipulato in sede di contrattazione collettiva, per la disciplina della indennità di anzianità. Dunque, per coloro che erano in servizio al 31.12.2000 l'indennità di anzianità si basa solo sullo stipendio tabellare, scatti di anzianità o voci similari, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, sia esso fisso e continuativo sia esso aggiuntivo e integrativo. Il legislatore nello stabilire la tipologia e tassatività delle voci su cui calcolare l'indennità di anzianità ha peraltro svolto una attività conforme alla costituzione, tenuto conto (cfr Corte Costituzionale n.
pag. 6/8 159/2019) dell'apprezzamento discrezionale di cui dispone, vincolato alle esigenze della finanza pubblica e a quelle di razionale programmazione nell'impiego di risorse limitate. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, che, ogni caso, non sarebbe da sola sufficiente a dare fondatezza alle pretese azionate, va evidenziato che, se per i dirigenti amministrativi l'indennità di posizione, quale elemento integrativo della retribuzione, è computata ai fini dell'indennità di anzianità mentre per i dipendenti professionisti medici non sono conteggiate le indennità di specificità e di incarico quinquennale, del tutto assimilabili o meglio equivalenti alla l'indennità di posizione, ciò deriva dall'applicazione degli artt. 16 e segg, del c.c.n.l 2006-2009 per i dirigenti di prima e seconda fascia, che includono il calcolo della indennità di posizione ai fini della determinazione della indennità di anzianità.
In particolare, ai dipendenti in servizio al 31.12.2000, si applica l'art. 69 del d.lgs. 165/2001 che dispone che “in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. In mancanza di un Accordo Quadro, tuttora non stipulato – diversamente da quanto accaduto per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 soggetti al
T.F.R. – ai dipendenti in servizio a tale data, si applica la normativa legale di cui all'art. 13 legge 70/1975, alla quale fa specificamente riferimento il contratto collettivo 2006-2009.
Per i dipendenti professionisti, diversamente che per i dirigenti amministrativi, la contrattazione collettiva nulla ha disposto in tema di indennità di anzianità, stabilendo, nell'art. 42 del c.c.n.l. 2006-2009, per le categorie di personale destinatarie del c.c.n.l. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “già istaurato alla data del 31.12.2000, e quindi non destinatario della disciplina del TFR di cui all'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999”, che resta ferma la disciplina in atto presso gli enti per la determinazione della indennità di anzianità ex art.13 Legge 70/1975.
In definitiva, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n.
7158/2010) non si è pronunciata specificamente sulla computabilità della voce "indennità di specificità medica e di incarico quinquennale" nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, nondimeno il principio, dalla stessa reiteratamente espresso, di non computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine servizio di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità (o componenti similari) vale anche rispetto a tali emolumenti, in quanto estranei alla nozione tecnica di stipendio come sopra definita.
Nè può affermarsi che il regolamento n. 407/1982, richiamato da parte appellante CP_1 sarebbe tuttora valido ed efficace, in forza della "sanatoria per via legale" operata dall'art. 5, comma 1, lett. g), legge 9 marzo 1989 n. 88, atteso che il potere dei regolamenti dell'Istituto di derogare ex art. 5, comma 1, lett. g), legge 9 marzo 1989 n. 88 alle disposizioni della legge 20 marzo 1975 n. 70 non può operare nei confronti delle disposizioni di quest'ultima legge aventi carattere inderogabile. La citata sentenza n. 7158/2020 a tale proposito evidenzia che "la legge fa riferimento anche ai regolamenti dei singoli enti, ma limita tale richiamo alla possibilità degli stessi di prevedere la computabilità di periodi non di effettivo servizio previo riscatto degli stessi a carico del lavoratore”. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2024, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 L. n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) sollevate con riferimento agli artt. 3 e 36 Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro, ha osservato che il concetto di stipendio utile alla determinazione del trattamento di fine servizio (stipendio tabellare e scatti di anzianità dell'ultimo anno,
pag. 7/8 moltiplicati per il numero di anni di servizio, secondo uniforme interpretazione della giurisprudenza) è coerente con la logica di fondo della L.n. 70/75 rispondendo a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica. La proporzionalità o non dell'indennità di fine servizio rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato si misura su una base parametrica rappresentata dal trattamento economico di attività fondamentale, come quello che comprende le componenti fisse e continuative, senza che sia necessaria una corrispondenza pedissequa tra le componenti dei due trattamenti. Alla luce delle argomentazioni esposte e dei chiari principi già espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, va pertanto affermata, in accordo con il giudice di prime cure, la non computabilità dell'indennità di specificità medica e di incarico quinquennale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, risultando pertanto non dovute le quote di TFS corrispondenti a tali voci, versate dall' al dr. alla restituzione delle quali dovranno CP_1 Pt_1 provvedere le eredi del predetto.
Le spese del grado, dato atto delle contrastanti pronunce di merito prodotte dalle parti, possono essere interamente compensate.
Sussistono i presupposti oggettivi per il versamento, a carico delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Compensa tra le parti le spese del grado
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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