Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2024, proposto da
Associazione UNEBA Calabria – Sez. di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Previte e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e Sub-Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla domanda di accesso inoltrata alle amministrazioni in epigrafe a mezzo PEC del 10 luglio 2024;
con conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti a consentire l’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria e della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sez. di Crotone di UNEBA Calabria rappresenta le Strutture accreditate presso l’ASP di Crotone per l’erogazione, inter alia , della specifica prestazione di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
2. Con nota del 10 luglio 2024, l’associazione ricorrente ha chiesto ai sensi dell’art. 25 e ss. della legge n. 241/1990:
a) all’ASP di Crotone, l’accesso mediante presa visione ed eventuale estrazione di copia:
- della documentazione relativa all’utilizzo da parte dell’ASP di Crotone dei fondi PNRR destinati all’ADI;
- della documentazione relativa all’utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione Calabria all’ASP di Crotone a titolo di anticipazione per l’anno 2024 relativamente all’ADI;
- informativa e documentazione idonea relativa alla determinazione assunta dall’ASP di Crotone di non stipulare i contratti per l’erogazione della prestazione ADI con le strutture accreditate private;
- ogni documentazione utile ed opportuna per acquisire l’informativa in ordine alla gestione dei fondi destinati all’ADI nell’ambito del territorio di Crotone;
b) alla Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, e al Commissario ad Acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, l’accesso mediante presa visione ed eventuale estrazione di copia:
- della documentazione relativa al trasferimento dei fondi dalla Regione Calabria all’ASP di Crotone relativamente all’ADI;
- della documentazione relativa allo stanziamento dei fondi per l’ADI da destinare all’ASP di Crotone con indicazione delle date di trasferimento dei fondi stessi;
- di ogni documentazione utile ed opportuna per acquisire l’informativa in ordine alla gestione dei fondi destinati all’ADI nell’ambito del territorio di Crotone.
3. La Regione Calabria ha accolto l’istanza di accesso in data 29 luglio 2024, trasmettendo la documentazione in proprio possesso, mentre né l’ASP di Crotone, né il Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale hanno riscontrato la richiesta di accesso, formulata da parte ricorrente.
4. Perdurando il silenzio dell’ASP di Crotone e del Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, l’associazione ricorrente si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con azione, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., allo scopo di poter ottenere la documentazione richiesta a queste amministrazione.
Parte ricorrente sostiene di avere interesse all’esibizione di tale documentazione, in quanto funzionale a conoscere le motivazioni (anche ai fini della tutela giudiziaria dei
propri diritti ed interessi legittimi), per le quali l’ASP di Crotone abbia deciso di non stipulare i contratti per l’erogazione della prestazione ADI con le strutture accreditate private, nonostante abbia ottenuto i fondi PNRR per tale tipologia di prestazioni.
5. Si è costituita la Regione Calabria rilevando l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso alla luce di quanto illustrato nella nota redatta dal competente dipartimento regionale allegata alla memoria di costituzione.
6. Si è costituito anche l’ufficio commissariale che ha eccepito l’inammissibilità della domanda nei propri confronti, poiché “ gli atti dei quali si chiede l’ostensione sono stati formati e sono in possesso del competente Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria e dell’A.S.P. di Crotone ”.
7. Non si è costituita, invece, l’ASP di Crotone cui il ricorso è stato pure notificato.
8. Il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione in decisione alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025.
9. Si rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti della Regione Calabria, alla quale è stato notificato in qualità di controinteressata.
Come risulta dal ricorso stesso, la Regione Calabria ha esibito la documentazione in proprio possesso, rispetto alla quale, quindi, non può emergere alcun interesse alla riservatezza di tale amministrazione, con la conseguenza che per essa non è configurabile la qualità di controinteressata.
10. Il ricorso è inammissibile anche nei confronti del Commissario ad acta, poiché, come correttamente evidenziato da quest’ultimo, la documentazione richiesta è stata formata e utilizzata dalla Regione Calabria, che, peraltro, come detto, ha riscontrato positivamente la richiesta di accesso.
11. Il ricorso deve, invece essere accolto nei confronti dell’ASP di Crotone.
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso è riconosciuto in favore di quei soggetti che vantino un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Nel caso di specie, si tratta di documentazione per la quale sussiste senza dubbio un interesse alla conoscenza, collegato alla decisione dell’ASP di non stipulare i contratti per l’erogazione della prestazione ADI con le strutture accreditate private (nonostante i fondi PNRR ottenuti per tale tipologia di prestazioni) e al contenzioso prospettato in relazione a tale situazione.
12. All’accoglimento del ricorso, consegue la condanna dell’ASP di Crotone alla rifusione delle spese di lite, che possono invece essere compensate nei confronti degli altri soggetti a cui il ricorso è stato notificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile nei confronti della Regione Calabria e del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;
b) lo accoglie nei confronti dell’ASP di Crotone e, per l’effetto, ordina di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l’accesso ai documenti richiesti con PEC del 10 luglio 2024;
c) condanna l’ASP di Crotone alla rifusione – in favore dell’Associazione UNEBA Calabria – Sez. di Crotone e con distrazione in favore dei procuratori costituiti – delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
d) compensa le spese di lite tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO