TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4805/2022 R.G.,
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al n. 4805/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , con sede in Castello di Godego CP_1 P.IVA_1
(TV), Via Giuseppe Garibaldi n. 27, in persona del legale rappresentante Sig.
[...]
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Loris Tosi (C.F. Pt_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre, Via
[...]
Torino n. 151/a, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Bolzano, Via Dodiciville n. 8, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Corso Milano n. 106, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione somme indebitamente versate – Addizionale provinciale accisa energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusive e verbali di causa. Per l'attrice: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a oggi (ora , CP_4 Controparte_3 Controparte_2 ovvero a chi per essa, negli anni 2010 e 2011 a titolo di Addizionale provinciale, pari al complessivo importo di euro 62.561,62 e, per l'effetto, condannare la stessa
(ora al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2 della predetta somma di euro 62.561,62, ovvero di quella diversa, CP_1 anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive."
Per la convenuta: Richiamo alle conclusioni rassegnate in atti (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2022 e comparsa conclusionale del 17.01.2025 ), volte al rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29 luglio 2022, CP_1
(d'ora innanzi ) conveniva in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2
(d'ora innanzi ), già e CP_3 Controparte_5 successivamente per ottenere la restituzione della somma Controparte_3 complessiva di € 62.561,62. Tale importo era stato corrisposto negli anni 2010 e
2011 a titolo di Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, inclusa nelle fatture emesse dalla società fornitrice per le utenze intestate all'attrice e site in Castello di Godego (TV), Via Garibaldi n. 25, e in Vedelago (TV), Via Bassanese
n. 6.
L'attrice deduceva l'illegittimità di tale Addizionale per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, segnatamente con i principi enunciati nella Direttiva
2008/118/CE, la quale subordina l'applicazione di imposte indirette su prodotti già gravati da accisa alla sussistenza di una "finalità specifica", requisito che l'Addizionale provinciale non possedeva. L'attrice richiamava, a sostegno della propria tesi, consolidati orientamenti della Corte di Cassazione e precedenti specifici di questo stesso Tribunale.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10 novembre 2022, CP_3 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che i crediti relativi alle forniture, comprensivi dell'Addizionale contestata, erano stati ceduti a
[...]
(d'ora innanzi ) nell'ambito di un contratto Controparte_6 CP_6 di factoring, e che i pagamenti erano stati effettuati da direttamente a detta CP_1 società cessionaria. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, argomentando l'insussistenza di un contrasto tra l'Addizionale e la normativa unionale, la non diretta applicabilità della Direttiva nei rapporti tra privati, e la natura meramente accessoria dell'Addizionale rispetto all'accisa.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario all'udienza del 24 novembre 2022, la causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 21 novembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento per le CP_1 ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
L'eccezione preliminare sollevata da circa il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva non può trovare accoglimento. La convenuta sostiene che, avendo ceduto i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica a , e CP_6 avendo effettuato i pagamenti direttamente a quest'ultima, l'eventuale CP_1 azione di ripetizione dell'indebito dovrebbe essere esperita nei confronti della società di factoring, quale effettiva accipiens delle somme.
Tale prospettazione, sebbene formalmente ancorata al principio civilistico che individua nel percettore del pagamento il destinatario dell'azione di ripetizione, non considera adeguatamente la natura specifica delle somme richieste in restituzione e il ruolo del fornitore nel meccanismo di applicazione dell'Addizionale.
Come già osservato da questo Tribunale in analoga controversia (Trib. Treviso, sent. n. 5493/2021 del 19.05.2025), la pretesa restitutoria azionata dall'utente finale si fonda sulla caducazione del titolo giuridico che giustificava il pagamento, ossia l'addebito in fattura di un'imposta – l'Addizionale provinciale – rivelatasi incompatibile con l'ordinamento sovranazionale.
Nel rapporto di fornitura, è (quale originaria fornitrice e attuale CP_3 successore di il soggetto che ha determinato e addebitato CP_4
l'Addizionale in fattura, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti di . È CP_1 sempre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria principale nei CP_3 confronti dell'Erario, tenuto al versamento dell'accisa e delle relative addizionali, e, specularmente, l'unico soggetto legittimato a richiederne eventualmente il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Significativamente, la stessa , nel riscontrare le diffide inviate da , CP_3 CP_1 ebbe a precisare che l'Addizionale provinciale applicata in via di rivalsa "non è stata trattenuta dal fornitore, bensì da questi sempre versata, quale soggetto in ultimo obbligato, all'Amministrazione finanziaria o, se previsto, alle competenti
Province" (cfr. docc. 09 e 10 prodotti da;
docc. 6 e 8 prodotti da ). CP_1 CP_3
Tale ammissione corrobora la tesi che, per quanto attiene alle somme specificamente riferibili all'Addizionale, la loro destinazione finale era l'Erario e il ruolo di era quello di collettore e soggetto obbligato al versamento. CP_3
La cessione del credito a , pur trasferendo il diritto a percepire le somme CP_6 dovute da per la fornitura, non può snaturare la causa delle singole CP_1 componenti del corrispettivo, né trasferire a un soggetto terzo, estraneo al rapporto
3 impositivo (Ifitalia), l'obbligo di restituzione di un'imposta indebita che solo il fornitore-soggetto passivo d'imposta può, a sua volta, recuperare dall'Erario. Come correttamente dedotto dall'attrice, la convenuta non ha fornito prova compiuta di un contratto di factoring i cui termini escludano inequivocabilmente la sua responsabilità per la restituzione di somme che si assumono indebitamente percepite a titolo di rivalsa fiscale, soprattutto laddove tali somme erano destinate ad essere riversate all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, in linea con il principio di effettività della tutela e per evitare un ingiustificato vuoto di protezione per il consumatore finale, si ritiene CP_3 passivamente legittimata.
2. Sulla fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, la domanda di è fondata. L'attrice ha fornito prova CP_1 documentale di aver corrisposto, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2011, la somma complessiva di € 62.561,62 a titolo di Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, come risulta dal prospetto riassuntivo e dalle fatture prodotte (docc. 02, 03, 04 del fascicolo attoreo).
L'incompatibilità di tale Addizionale, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, con il diritto dell'Unione Europea, specificamente con l'art. 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, è stata affermata da un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 15198/2019, n. 27099/2019, n. 27101/2019, n.
15506/2020 e successive conformi). Tale giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'Addizionale in questione, essendo priva della "finalità specifica" richiesta dalla normativa unionale per le imposte indirette gravanti su prodotti già soggetti ad accisa, deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
Questo stesso Tribunale ha già avuto modo di conformarsi a tale indirizzo in plurime occasioni (cfr. ordinanze docc. 05 e 06 prodotte da ). CP_1
L'attrice ha altresì correttamente evidenziato come la natura dell'Addizionale provinciale fosse autonoma rispetto all'accisa principale, presentando presupposti impositivi e meccanismi di calcolo distinti (quali l'applicazione alle sole utenze non domestiche e il limite di consumo mensile, che ne determinava un carattere regressivo), il che ulteriormente ne imponeva la conformità al requisito della
"finalità specifica".
L'illegittima applicazione dell'Addizionale comporta che le somme versate a tale titolo da costituiscano un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con CP_1 conseguente diritto alla ripetizione. Le argomentazioni della convenuta circa la natura meramente accessoria dell'Addizionale o l'asserita inapplicabilità della
Direttiva non possono prevalere sull'orientamento giurisprudenziale di legittimità e
4 di merito sopra richiamato, che questo Giudice condivide.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, sollevata da in via subordinata, è infondata. CP_3
Il diritto alla ripetizione dell'indebito si prescrive nell'ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.). Per quanto concerne il dies a quo, in linea con quanto statuito da questo Tribunale in casi analoghi (sent. n. 5493/2021), si ritiene che nelle ipotesi di indebito derivante dall'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea, la prescrizione inizi a decorrere non dalla data dei singoli pagamenti, ma dal momento in cui tale incompatibilità sia stata accertata e consolidata dalla giurisprudenza, in particolare da quella della Corte di Giustizia
UE e della Corte di Cassazione. È da tale momento, infatti, che il diritto alla ripetizione può essere concretamente fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..
Considerando che le prime significative pronunce della Cassazione in materia risalgono al 2019/2020 e che ha inviato formali diffide ad in data 7 CP_1 CP_3 febbraio 2020 e 30 marzo 2020 (docc. 07 e 08 prodotti da ), interrompendo CP_1 così utilmente i termini, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti relativi agli anni 2010 e 2011.
4. Sulle spese di lite.
Atteso il perdurante contrato della giurisprudenza di merito sul tema sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite ,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
(già , ogni altra istanza, eccezione e Controparte_2 Controparte_3 deduzione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. Condanna (già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 62.561,62 (sessantaduemilacinquecentosessantuno/62), a titolo di ripetizione dell'indebito relativo all'Addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica versata per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi legali sui singoli importi pagati dalle rispettive date di effettivo pagamento al saldo.
3. spese compensate
Treviso, 03/06/2025
5 Il Giudice
dott. Deli Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 4805/2022 R.G.,
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al n. 4805/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , con sede in Castello di Godego CP_1 P.IVA_1
(TV), Via Giuseppe Garibaldi n. 27, in persona del legale rappresentante Sig.
[...]
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Loris Tosi (C.F. Pt_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre, Via
[...]
Torino n. 151/a, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Bolzano, Via Dodiciville n. 8, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Barotti, Nicola Calabrò e Alberto Barotti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Corso Milano n. 106, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione somme indebitamente versate – Addizionale provinciale accisa energia elettrica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusive e verbali di causa. Per l'attrice: "Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente alla ripetizione delle somme versate a oggi (ora , CP_4 Controparte_3 Controparte_2 ovvero a chi per essa, negli anni 2010 e 2011 a titolo di Addizionale provinciale, pari al complessivo importo di euro 62.561,62 e, per l'effetto, condannare la stessa
(ora al pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_2 della predetta somma di euro 62.561,62, ovvero di quella diversa, CP_1 anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, ivi incluso il Contributo Unificato, e competenze difensive."
Per la convenuta: Richiamo alle conclusioni rassegnate in atti (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2022 e comparsa conclusionale del 17.01.2025 ), volte al rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29 luglio 2022, CP_1
(d'ora innanzi ) conveniva in giudizio
[...] CP_1 Controparte_2
(d'ora innanzi ), già e CP_3 Controparte_5 successivamente per ottenere la restituzione della somma Controparte_3 complessiva di € 62.561,62. Tale importo era stato corrisposto negli anni 2010 e
2011 a titolo di Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, inclusa nelle fatture emesse dalla società fornitrice per le utenze intestate all'attrice e site in Castello di Godego (TV), Via Garibaldi n. 25, e in Vedelago (TV), Via Bassanese
n. 6.
L'attrice deduceva l'illegittimità di tale Addizionale per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, segnatamente con i principi enunciati nella Direttiva
2008/118/CE, la quale subordina l'applicazione di imposte indirette su prodotti già gravati da accisa alla sussistenza di una "finalità specifica", requisito che l'Addizionale provinciale non possedeva. L'attrice richiamava, a sostegno della propria tesi, consolidati orientamenti della Corte di Cassazione e precedenti specifici di questo stesso Tribunale.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10 novembre 2022, CP_3 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che i crediti relativi alle forniture, comprensivi dell'Addizionale contestata, erano stati ceduti a
[...]
(d'ora innanzi ) nell'ambito di un contratto Controparte_6 CP_6 di factoring, e che i pagamenti erano stati effettuati da direttamente a detta CP_1 società cessionaria. Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa, argomentando l'insussistenza di un contrasto tra l'Addizionale e la normativa unionale, la non diretta applicabilità della Direttiva nei rapporti tra privati, e la natura meramente accessoria dell'Addizionale rispetto all'accisa.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario all'udienza del 24 novembre 2022, la causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 21 novembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento per le CP_1 ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva di Controparte_2
L'eccezione preliminare sollevata da circa il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva non può trovare accoglimento. La convenuta sostiene che, avendo ceduto i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica a , e CP_6 avendo effettuato i pagamenti direttamente a quest'ultima, l'eventuale CP_1 azione di ripetizione dell'indebito dovrebbe essere esperita nei confronti della società di factoring, quale effettiva accipiens delle somme.
Tale prospettazione, sebbene formalmente ancorata al principio civilistico che individua nel percettore del pagamento il destinatario dell'azione di ripetizione, non considera adeguatamente la natura specifica delle somme richieste in restituzione e il ruolo del fornitore nel meccanismo di applicazione dell'Addizionale.
Come già osservato da questo Tribunale in analoga controversia (Trib. Treviso, sent. n. 5493/2021 del 19.05.2025), la pretesa restitutoria azionata dall'utente finale si fonda sulla caducazione del titolo giuridico che giustificava il pagamento, ossia l'addebito in fattura di un'imposta – l'Addizionale provinciale – rivelatasi incompatibile con l'ordinamento sovranazionale.
Nel rapporto di fornitura, è (quale originaria fornitrice e attuale CP_3 successore di il soggetto che ha determinato e addebitato CP_4
l'Addizionale in fattura, esercitando il diritto di rivalsa nei confronti di . È CP_1 sempre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria principale nei CP_3 confronti dell'Erario, tenuto al versamento dell'accisa e delle relative addizionali, e, specularmente, l'unico soggetto legittimato a richiederne eventualmente il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Significativamente, la stessa , nel riscontrare le diffide inviate da , CP_3 CP_1 ebbe a precisare che l'Addizionale provinciale applicata in via di rivalsa "non è stata trattenuta dal fornitore, bensì da questi sempre versata, quale soggetto in ultimo obbligato, all'Amministrazione finanziaria o, se previsto, alle competenti
Province" (cfr. docc. 09 e 10 prodotti da;
docc. 6 e 8 prodotti da ). CP_1 CP_3
Tale ammissione corrobora la tesi che, per quanto attiene alle somme specificamente riferibili all'Addizionale, la loro destinazione finale era l'Erario e il ruolo di era quello di collettore e soggetto obbligato al versamento. CP_3
La cessione del credito a , pur trasferendo il diritto a percepire le somme CP_6 dovute da per la fornitura, non può snaturare la causa delle singole CP_1 componenti del corrispettivo, né trasferire a un soggetto terzo, estraneo al rapporto
3 impositivo (Ifitalia), l'obbligo di restituzione di un'imposta indebita che solo il fornitore-soggetto passivo d'imposta può, a sua volta, recuperare dall'Erario. Come correttamente dedotto dall'attrice, la convenuta non ha fornito prova compiuta di un contratto di factoring i cui termini escludano inequivocabilmente la sua responsabilità per la restituzione di somme che si assumono indebitamente percepite a titolo di rivalsa fiscale, soprattutto laddove tali somme erano destinate ad essere riversate all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, in linea con il principio di effettività della tutela e per evitare un ingiustificato vuoto di protezione per il consumatore finale, si ritiene CP_3 passivamente legittimata.
2. Sulla fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito.
Nel merito, la domanda di è fondata. L'attrice ha fornito prova CP_1 documentale di aver corrisposto, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2011, la somma complessiva di € 62.561,62 a titolo di Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, come risulta dal prospetto riassuntivo e dalle fatture prodotte (docc. 02, 03, 04 del fascicolo attoreo).
L'incompatibilità di tale Addizionale, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, con il diritto dell'Unione Europea, specificamente con l'art. 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, è stata affermata da un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 15198/2019, n. 27099/2019, n. 27101/2019, n.
15506/2020 e successive conformi). Tale giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'Addizionale in questione, essendo priva della "finalità specifica" richiesta dalla normativa unionale per le imposte indirette gravanti su prodotti già soggetti ad accisa, deve essere disapplicata dal giudice nazionale.
Questo stesso Tribunale ha già avuto modo di conformarsi a tale indirizzo in plurime occasioni (cfr. ordinanze docc. 05 e 06 prodotte da ). CP_1
L'attrice ha altresì correttamente evidenziato come la natura dell'Addizionale provinciale fosse autonoma rispetto all'accisa principale, presentando presupposti impositivi e meccanismi di calcolo distinti (quali l'applicazione alle sole utenze non domestiche e il limite di consumo mensile, che ne determinava un carattere regressivo), il che ulteriormente ne imponeva la conformità al requisito della
"finalità specifica".
L'illegittima applicazione dell'Addizionale comporta che le somme versate a tale titolo da costituiscano un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., con CP_1 conseguente diritto alla ripetizione. Le argomentazioni della convenuta circa la natura meramente accessoria dell'Addizionale o l'asserita inapplicabilità della
Direttiva non possono prevalere sull'orientamento giurisprudenziale di legittimità e
4 di merito sopra richiamato, che questo Giudice condivide.
3. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, sollevata da in via subordinata, è infondata. CP_3
Il diritto alla ripetizione dell'indebito si prescrive nell'ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.). Per quanto concerne il dies a quo, in linea con quanto statuito da questo Tribunale in casi analoghi (sent. n. 5493/2021), si ritiene che nelle ipotesi di indebito derivante dall'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea, la prescrizione inizi a decorrere non dalla data dei singoli pagamenti, ma dal momento in cui tale incompatibilità sia stata accertata e consolidata dalla giurisprudenza, in particolare da quella della Corte di Giustizia
UE e della Corte di Cassazione. È da tale momento, infatti, che il diritto alla ripetizione può essere concretamente fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c..
Considerando che le prime significative pronunce della Cassazione in materia risalgono al 2019/2020 e che ha inviato formali diffide ad in data 7 CP_1 CP_3 febbraio 2020 e 30 marzo 2020 (docc. 07 e 08 prodotti da ), interrompendo CP_1 così utilmente i termini, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti relativi agli anni 2010 e 2011.
4. Sulle spese di lite.
Atteso il perdurante contrato della giurisprudenza di merito sul tema sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite ,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
(già , ogni altra istanza, eccezione e Controparte_2 Controparte_3 deduzione disattesa:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
2. Condanna (già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 62.561,62 (sessantaduemilacinquecentosessantuno/62), a titolo di ripetizione dell'indebito relativo all'Addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica versata per gli anni 2010 e 2011, oltre interessi legali sui singoli importi pagati dalle rispettive date di effettivo pagamento al saldo.
3. spese compensate
Treviso, 03/06/2025
5 Il Giudice
dott. Deli Luca
6