Ordinanza cautelare 24 giugno 2020
Sentenza 6 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2025REG.PROV.COLL.
N. 09925/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9925 del 2020, proposto da NA IN, AN AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
contro
il Comune di Terzigno (Napoli), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania (Sezione terza) n. 1379 del 2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 28 novembre 2024;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda caducatoria veicolata con il ricorso di primo grado era l’ordinanza n. 58 del 2015 con la quale il Comune di Terzigno dichiarava l’acquisizione al patrimonio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio delle opere abusive realizzate sull’area catastalmente indentificata al foglio 6, particelle nn. 1370 e 1371. Detto provvedimento era emanato in conseguenza della omessa esecuzione della pregressa ordinanza n. 11 del 2003 con la quale il Comune aveva ordinato la demolizione delle predette opere ivi indicate.
2.- Il T.a.r. per la Campania, sez. III, con sentenza n. 1379 del 2020, premessa l’inammissibilità delle doglianze involgenti « la natura dell’opera realizzata » (§ 1.1. della sentenza impugnata), rigettava il ricorso sul rilievo che:
- l’acquisizione al patrimonio avrebbe costituito atto dovuto e non avrebbe necessitato di particolare motivazione;
- in relazione all’individuazione dell’area di sedime, sarebbe stata esclusa la necessità di una sua specificazione descrittiva, poiché l’apprensione del suolo su cui insiste l’opera si porrebbe quale effetto automatico della mancata rimozione del manufatto abusivamente realizzato, ai sensi dell’art. 31 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001.
3.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in iudicando e in procedendo, carenza di istruttoria, omessa pronuncia, sviamento, travisamento dei fatti. Sostiene l’appellante che:
- l’ordinanza acquisitiva riguarderebbe un’area più ampia rispetto a quella di sedime dell’opera abusiva;
- poiché il manufatto oggetto di ordine di ripristino avrebbe una superficie pari a circa 21,45 mq, non sarebbe motivata la ragione per la quale il Comune avrebbe quantificato in mq 1.236,00 l’area ulteriore da acquisirsi, aspetto asseritamente non valutato dal T.a.r.;
2) Violazione delle garanzie partecipative. La mancata comunicazione di avvio del procedimento avrebbe impedito l’interlocuzione con il Comune circa – tra l’altro – il profilo dimensionale dell’area da acquisire.
3.1.- Il Comune di Terzigno, sebbene raggiunto dalla notifica dell’appello, non si è costituito in giudizio.
3.2.- Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio il quale non ha, tuttavia, spiegato difese.
4.- La parte appellante, con memoria, ha ribadito le proprie tesi difensive.
5.- All’udienza pubblica del 28 dicembre 2024, l’appello è stato posto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
7.- Come si è detto, la parte appellante deduce che il Comune di Terzigno avrebbe, in modo sproporzionato, acquisito un’area ulteriore e in aggiunta (pag. 4 dell’appello), di dimensioni superiori, rispetto a quella di sedime prevista in relazione alla connotazione delle opere abusive, evidenziando come ai sensi dell’art. 31, comma 3, d. P.R. n. 380 del 2001, l’acquisizione possa estendersi solo all’area circostante necessaria alla realizzazione dell’opera abusiva con riferimento specifico alle distanze e agli indici di fabbricabilità.
7.1.- Il motivo è infondato.
7.2.- In primo luogo va evidenziato che con il ricorso di primo grado la parte privata aveva censurato, con il terzo motivo che « il Comune di Terzigno nell’adottare il provvedimento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in maniera del tutto illegittima, non ha indicato specificamente l’area di sedime » (pag. 7) da acquisire.
7.3.- A tale doglianza il T.a.r. – correttamente – ha risposto nel senso che « resta parimenti esclusa la necessità di specificazione, poiché l’apprensione del suolo su cui insiste l’opera si pone quale effetto automatico della mancata rimozione del manufatto abusivamente realizzato, ai sensi dell’art. 31 co. 3 del D.P.R. n. 380/01 (cfr. la sentenza della Sezione del 12/2/2020 n. 703, cit.: “L’acquisizione concerne per l’appunto le opere abusive ed il loro sedime, nulla disponendo per l’area circostante, e, con riguardo a ciò, alcun onere motivazionale è sussistente […] ” » (§ 1.3. sentenza appellata).
7.4.- Premesso che nel caso di specie il provvedimento impugnato in prime cure, come opportunamente segnalato dal T.a.r., non consente affatto l’acquisizione di aree ulteriori rispetto a quella di sedime, va ricordato che mentre l’acquisizione di aree ulteriori deve essere puntuale e giustificata dalla ricorrenza di una esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno extra sedime, quanto all’« area di sedime », diversamente, « l’automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati » (Cons. Stato, sez. VI, n. 1743 del 2021). Altro il provvedimento non legittima ed in tali termini esso non merita censura.
8.- Cin riferimento alla censurata violazione degli obblighi partecipativi, essa si mostra parimenti destituita di giuridica fondatezza, avuto riguardo al carattere automatico e vincolato del provvedimento acquisitivo, nel caso di specie – anche – in punto di perimetro dell’area di sedime ex art. 31, comma 3, d. P.R. n. 380 del 2001.
9.- Conclusivamente, l’appello va rigettato.
10.- Non è luogo a statuizione sulle spese del grado nei confronti del Comune di Terzigno poiché non costituito in giudizio; le spese vanno compensate nei confronti dell’Ente parco nazionale del Vesuvio in mancanza di difese dello stesso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti del Comune di Terzigno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO