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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7113/2023 R.G.L. vertente tra parte rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cicala;
Parte_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Ernesto Anello;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con atto di citazione datato 15 maggio 2023 il ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 4477/2022 emesso da questo
Tribunale il 28 ottobre 2022 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 7.000,00, oltre accessori e spese. A sostegno dell'opposizione l'ente comunale, in via preliminare, ha giustificato la tardività della propria opposizione perché il provvedimento monitorio sarebbe stato notificato ad un indirizzo pec, non risultante dai pubblici elenchi ex art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012; nel merito, invece, ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. perché mai (ritualmente) notificato;
in
1 subordine, ha eccepito l'invalidità del provvedimento monitorio perché emesso dal giudice civile, anziché dal competente giudice del lavoro del medesimo Tribunale;
in ulteriore subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, nonché
l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda monitoria;
in estremo subordine, infine, ha contestato la pretesa avversaria per l'assenza di un impegno di spesa nel bilancio comunale (cfr. l'atto introduttivo per la disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla conoscenza del provvedimento monitorio;
in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando le difese avversarie (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. va dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo
(pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità” (Cass., sez. II, ordinanza n. 28600 del 6 novembre 2024).
Ebbene, nella fattispecie è certo che il decreto ingiuntivo entrava nella sfera di conoscibilità del a seguito dell'istanza di visibilità del relativo fascicolo Parte_1 telematico, accolta il 13 dicembre 2022 (cfr. allegato alla memoria di costituzione).
Pertanto, posto che l'atto di citazione risulta datato 15 maggio 2023, a prescindere dalla data di effettiva notifica dell'opposizione (evidentemente successiva), la domanda ex art. 650 c.p.c. va dichiarata inammissibile perché tardiva.
Anche l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., d'altra parte, non coglie nel segno in conseguenza della mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici elenchi, ma comunque pacificamente riferibile all'ente comunale.
Allo stesso tempo anche l'eccezione d'invalidità del provvedimento monitorio perché emesso dal giudice civile, anziché dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo, è priva di pregio: è noto, infatti, che all'interno dello stesso ufficio giudiziario non si pone
2 una questione di competenza, ma soltanto un problema di riparto degli affari (cfr., fra le altre, Cass., sez. I, sentenza n. 14790 del 19 luglio 2016).
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, le spese giudiziali meritano senz'altro di essere integralmente compensate, vista l'erronea individuazione da parte del della CP_1
sezione del Tribunale competente per materia e l'erronea notificazione del provvedimento monitorio.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4477/2022 emesso da questo Tribunale il 28 ottobre 2022; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7113/2023 R.G.L. vertente tra parte rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cicala;
Parte_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Ernesto Anello;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con atto di citazione datato 15 maggio 2023 il ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 4477/2022 emesso da questo
Tribunale il 28 ottobre 2022 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 7.000,00, oltre accessori e spese. A sostegno dell'opposizione l'ente comunale, in via preliminare, ha giustificato la tardività della propria opposizione perché il provvedimento monitorio sarebbe stato notificato ad un indirizzo pec, non risultante dai pubblici elenchi ex art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012; nel merito, invece, ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c. perché mai (ritualmente) notificato;
in
1 subordine, ha eccepito l'invalidità del provvedimento monitorio perché emesso dal giudice civile, anziché dal competente giudice del lavoro del medesimo Tribunale;
in ulteriore subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, nonché
l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda monitoria;
in estremo subordine, infine, ha contestato la pretesa avversaria per l'assenza di un impegno di spesa nel bilancio comunale (cfr. l'atto introduttivo per la disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla conoscenza del provvedimento monitorio;
in subordine, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando le difese avversarie (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. va dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “è ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo
(pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità” (Cass., sez. II, ordinanza n. 28600 del 6 novembre 2024).
Ebbene, nella fattispecie è certo che il decreto ingiuntivo entrava nella sfera di conoscibilità del a seguito dell'istanza di visibilità del relativo fascicolo Parte_1 telematico, accolta il 13 dicembre 2022 (cfr. allegato alla memoria di costituzione).
Pertanto, posto che l'atto di citazione risulta datato 15 maggio 2023, a prescindere dalla data di effettiva notifica dell'opposizione (evidentemente successiva), la domanda ex art. 650 c.p.c. va dichiarata inammissibile perché tardiva.
Anche l'eccezione d'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., d'altra parte, non coglie nel segno in conseguenza della mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio ad un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici elenchi, ma comunque pacificamente riferibile all'ente comunale.
Allo stesso tempo anche l'eccezione d'invalidità del provvedimento monitorio perché emesso dal giudice civile, anziché dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo, è priva di pregio: è noto, infatti, che all'interno dello stesso ufficio giudiziario non si pone
2 una questione di competenza, ma soltanto un problema di riparto degli affari (cfr., fra le altre, Cass., sez. I, sentenza n. 14790 del 19 luglio 2016).
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, le spese giudiziali meritano senz'altro di essere integralmente compensate, vista l'erronea individuazione da parte del della CP_1
sezione del Tribunale competente per materia e l'erronea notificazione del provvedimento monitorio.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4477/2022 emesso da questo Tribunale il 28 ottobre 2022; dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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