TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/08/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 572/2022 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dagli avv.ti CRIACO Parte_1
LUCIANA e DE ZORZI CRISTINA,
RICORRENTE
contro
:
, difeso e rappresentato dall'avv. COSTANTINI STEFANO, CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022, il sig. esponeva Parte_1
di avere lavorato alle dipendenze della società dal 16.01.2012 CP_1
08.03.2019; dal gennaio 2012 al settembre 2015, il lavoratore aveva prestato la propria attività come collaboratore a progetto, con rinnovi annuali, per poi essere assunto come lavoratore subordinato in data 25.09.2015, inquadrato al 3°
pagina 1 di 12 livello del CCNL Studi Professionali Tecnici CIPA, in qualità di "Coordinatore della sicurezza - tecnico addetto alla supervisione lavori cantiere".
Il ricorrente lamentava l'erroneità dell'inquadramento contrattuale, rivendicando il superiore 1° livello del CCNL applicato, posto che, dal settembre 2015 fino al maggio 2016, egli aveva svolto mansioni di Direttore dei Lavori nei vari cantieri dislocati in tutta Italia, di cui, pertanto, rivendicava le relative differenze retributive.
Esponeva di essere stato investito del potere di nomina e coordinamento degli
ADL (assistenti al direttore dei lavori), di averli coordinati e assegnati ai vari cantieri, seguendone le relative attività; controllava il materiale e il personale addetto, controllava, altresì, la documentazione tecnica (es. certificazioni europee
CE dei macchinari utilizzati). Per quanto concerne il personale, l'odierno ricorrente aveva il compito di verificare la regolarità delle assunzioni,
l'espletamento delle pratiche sanitarie, i budget, il possesso e l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e la loro idoneità in relazione alle mansioni svolte, il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti;
verificava il computo metrico e l'approvazione della contabilità dell'impresa appaltatrice;
redigeva la documentazione di chiusura finale del cantiere, rilevazioni fotografiche del cantiere in corso d'opera.
Lo svolgimento protratto nel tempo di tali mansioni gli avrebbe fatto acquisire, in via definitiva, il 1° livello, che parte datoriale avrebbe dovuto riconoscergli fin dalla lettera di assunzione a tempo indeterminato. In ogni caso, anche volendo considerare le mansioni indicate nella lettera di assunzione, troverebbe applicazione il principio sancito dall'art. 2103 c.c. in materia di mansioni superiori. Infatti, l'adibizione del lavoratore a mansioni superiori per un arco temporale circoscritto, la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate pagina 2 di 12 assegnazioni del medesimo allo svolgimento di mansioni superiori, corroborata dalla presenza di una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento dal lato del datore di lavoro, dà luogo alla promozione automatica al livello superiore.
In via subordinata, in caso di mancato riconoscimento del 1° livello, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del 2° livello, posto che la qualifica di "Coordinatore della sicurezza - tecnico addetto alla supervisione lavori cantiere", con il quale veniva assunto il sig. rientrerebbe nella declaratoria contrattuale Parte_1
del 2° livello.
Chiedeva, inoltre, il pagamento di ulteriori somme invocate a vario titolo
(compensi aggiuntivi spettanti in relazione ai singoli cantieri, indennità di trasferta, lavoro straordinario, infortunio, indennità Km. e pedaggi autostradali).
In definitiva, sulla base dell'allegato conteggio elaborato dalla propria consulente del lavoro chiedeva la condanna della resistente al pagamento, in via principale, in caso di riconoscimento del 1° livello, della somma lorda di € 43.326,47, e, in via subordinata, in caso di riconoscimento del 2° livello, della somma lorda di €
30.361,71.
Con comparsa di costituzione depositata in data 06.06.06.2023, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto integrale del CP_1
ricorso.
La società resistente riconosceva lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di Direttore dei Lavori in un arco temporale inferiore a quello prospettato da parte ricorrente: non da settembre 2015 a maggio 2016 ma solamente da fine settembre 2015 a gennaio 2016, quando al sig. Parte_1
erano stati affidati specifici incarichi di Direzione Lavori, in alcuni cantieri a committenza ontestava, inoltre, sotto plurimi aspetti, il calcolo CP_2
pagina 3 di 12 delle pretese retributive così come elaborate dalla Dott.ssa Persona_1
(doc. 1 ricorrente).
La causa veniva istruita mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte resistente, nella persona del legale rappresentante, Ing. , e CP_3
della prova testimoniale, nel corso della quale sono stati escussi i testi
[...]
, (entrambi liberi professionisti che avevano collaborato con Tes_1 Tes_2
la resistente in qualità di assistenti al direttore dei lavori) e , ex Testimone_3
dipendente della CP_1
***
1. In tema di determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione: “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr., fra le tante, Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass.
28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180; Cass. 20.02.2020 n. 4386).
2. Occorre analizzare anzitutto le risultanze dell'istruttoria orale espletata al fine di determinare le attività lavorative in concreto svolte dalla ricorrente, se esse rientrano nel novero della qualifica di direttore dei lavori, nonché la durata e collocazione temporale in cui il ricorrente avrebbe svolto tali funzioni, in quanto oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente.
È stato confermato che il ricorrente abbia rivestito il ruolo di Direttore dei
Lavori, in un periodo compreso fra il 2015 e il 2016 (teste : “Ero Tes_1
assistente del direttore dei lavori, che all'epoca era il ricorrente. Il periodo
pagina 4 di 12 in cui ho collaborato va dal 2015 a metà del 2016. Il ricorrente era il direttore dei lavori. Il ricorrente ha sottoscritto il doc. 7 che mi viene mostrato con il quale mi ha nominato. Poco dopo il primo aprile 2016 ci fu una riunione a Bassano nella quale mi comunicarono che era in procinto di realizzarsi il cambio del direttore di lavoro nei cantieri in cui operavo anche io. Per problemi personali ho dovuto cessare la mia attività con la poco CP_1
tempo dopo, non saprei dire con esattezza la data”; teste : “Ho lavorato con il Tes_2
ricorrente dal 2015 fino alla primavera del 2016. Ho lavorato per l CP_1
come libero professionista sia in cantieri dove il ricorrente fungeva da direttore che in altri. Ricordo che il ricorrente mi nominava assistente con una lettera formale, mi pare per ogni cantiere, ma non sono certo”).
Nel caso di specie non assume rilevanza solo la collocazione temporale dei suddetti cantieri in cui il ricorrente svolgeva il ruolo di Direttore dei Lavori ma anche la durata dei lavori da compiervi. Sul punto i testi riferivano: “Io eseguivo interventi che si esaurivano in una giornata; il ricorrente non era sempre presente quando intervenivo. L'operazione di “messa in gas”, consistente nel collegamento della rete all'allaccio privato, era quella che definiva essenzialmente l'intervento. Dovevo svolgerla sempre alla presenza di un addetto di e comunicare prima dell'esecuzione al ricorrente, ai CP_2
preposti di e (teste ); “L'attività materiale sul cantiere CP_1 CP_2 Tes_1
poteva esaurirsi in un periodo compreso fra un giorno e una settimana, a seconda delle variabilità del caso. L'attività complessiva però comprendeva anche una parte documentale, preliminare e successiva, che richiedeva ulteriore tempo” (teste ). Tes_2
Con riferimento all'estensione temporale dello svolgimento delle mansioni di
Direttore dei Lavori da parte del sig. i documenti depositati dal Parte_1
ricorrente (docc. 7-1/29), contenenti molteplici atti di nomina del ricorrente a
Direttore dei Lavori o atti sottoscritti dallo stesso on cui a sua volta Parte_1
pagina 5 di 12 nominava gli ADL, certificano tale attività unicamente nel periodo fra ottobre 2015
e gennaio 2016. Infatti, dall'analisi di suddetta documentazione non si evince alcun atto di nomina, attivo o passivo che sia, successivo al gennaio 2016. Considerando che gli stessi testi avevano riferito che la durata media dei cantieri, avendo ad oggetto unicamente l'operazione di “messa in gas”, consistente nel collegamento della rete all'allaccio privato, o si esauriva in giornata o tuttalpiù nell'arco di una settimana, non può ritenersi che il ricorrente abbia svolto mansioni di direttore dei lavori fino ad aprile 2016. In senso conforme alle deduzioni della resistente sono anche i docc. 10 e 16 di parte ricorrente, nei quali egli espressamente limita al gennaio 2016 lo svolgimento dell'attività di direttore dei lavori.
Deve perciò darsi prevalenza al dato documentale, dotato di maggiore affidabilità rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio dai testi in riferimento ad attività lavorative eseguite ben otto anni prima, peraltro prive di riferimenti temporali specifici e puntuali.
In definitiva, si deve riconoscere al lavoratore il rivendicato 1° livello, limitatamente al periodo settembre 2015 – gennaio 2016, posto che è pacifico che lo svolgimento delle mansioni di direttore dei lavori comprendano “i poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale” previsti dalla declaratoria contrattuale del 1° livello.
3. E' necessario individuare le mansioni concretamente svolte dal sig. anche nel periodo successivo all'impiego come direttore dei Parte_1
lavori, alla luce della domanda subordinata di riconoscimento del 2° livello. Sul punto si riportano le dichiarazioni rese dal teste : “Ho lavorato con il Tes_3
ricorrente dal 2016 al 2018. Io svolgevo mansioni di supervisione tecnica mentre il ricorrente si occupava degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro sia del
pagina 6 di 12 cantiere che del personale delle imprese che vi lavoravano. Il ricorrente rivestiva la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Tale divisione dei compiti fra me e il sig non è variata nel Parte_1
periodo di riferimento. L'attività demandata al ricorrente non comportava il coordinamento di altro personale. Ero io a coordinare il personale Comis addetto al cantiere che comprendeva, oltre al ricorrente, anche altre figure”.
Seguendo l'iter logico delineato dalla Corte di Cassazione, occorre ora procedere ad individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria:
3° LIVELLO (applicato al ricorrente): “appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività (…) per le quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti;
Assistente collaudatore;
Assistente di cantiere;
Assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti”;
2° LIVELLO (rivendicato in via subordinata): “appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile della prevenzione; Responsabile della contrattualistica;
Responsabile hardware e software;
pagina 7 di 12 Responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche;
Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto;
Responsabile economato;
Tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro”;
1° LIVELLO (rivendicato in via principale):“i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale”.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali si evince come i tratti distintivi e caratterizzanti i rivendicati 1° LIVELLO e 2° LIVELLO si possono così sintetizzare:
1° LIVELLO:
- possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore;
- iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza;
- svolgimento di mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale;
- poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza,
e responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale;
2° LIVELLO:
- possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore;
- iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza;
- svolgimento di mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale;
pagina 8 di 12 - autonomia di iniziativa, nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Giunti alla terza fase del procedimento logico delineato dalla Corte di Cassazione in materia, si confrontano le attività lavorative effettivamente svolte dalla ricorrente e le declaratorie contrattuali del CCNL Studi Professionali Tecnici CIPA applicato al rapporto di specie.
Le dichiarazioni rese dal teste , all'epoca supervisore tecnico, negano la Tes_3
sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del 2° livello (“io svolgevo mansioni di supervisione tecnica mentre il ricorrente si occupava degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro sia del cantiere che del personale delle imprese che vi lavoravano. Il ricorrente rivestiva la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L'attività demandata al ricorrente non comportava il coordinamento di altro personale. Ero io a coordinare il personal addetto al cantiere che comprendeva, oltre al CP_1
ricorrente, anche altre figure”). Da tali dichiarazioni si evince, infatti, l'assenza del requisito delle “funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori”, demandate allo stesso teste , mentre al ricorrente si può Tes_3
tuttalpiù riconoscere “il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori” previsto dalla declaratoria del 3° livello applicatogli. Anche l'analisi delle figure professionali elencate a titolo esemplificativo nel 2° livello depone a favore della correttezza dell'applicazione del 3° livello, posto che le qualifiche più prossime alla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (Responsabile della prevenzione, Tecnico Responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) comprendono intrinsecamente un grado di responsabilità non ravvisabile nel ruolo ricoperto dal ricorrente bensì in quello del sig. , supervisore tecnico, Tes_3
coordinatore del personale CP_1
pagina 9 di 12 La domanda subordinata di riconoscimento del 2° livello non merita pertanto accoglimento.
4. Occorre ora valutare l'effettiva sussistenza di un credito retributivo in capo al lavoratore.
E' sostanzialmente pacifico che le parti all'atto dell'assunzione avessero stabilito un compenso mensile netto in favore del ricorrente di 3.000,00 euro oltre ad un rimborso per le spese di viaggio di € 25,00 al giorno. Dai prospetti paga e dal dettaglio delle competenze allegate si evince che i due importi previsti per
“competenze” e per “trasferte” sono fissi (non variano in rapporto ai giorni di lavoro) a differenza del terzo.
5. Poiché per il periodo da settembre 2015 a gennaio 2016 il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato al 1° livello, il credito rivendicato dal sig. Parte_1
presuppone una differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata per il 1° livello e quella in concreto percepita. La retribuzione spettante per il 1° livello dal CCNL. diversamente da quanto ritenuto dal consulente di parte attrice nella determinazione della retribuzione spettante non deve considerare il contenuto delle pattuizioni delle parti ma solo quanto previsto dal CCNL (Cass. 2984/1998:
“Nel rapporto di lavoro subordinato, ove le parti pattuiscano un emolumento aggiuntivo ed integrativo della retribuzione (cosiddetto superminimo individuale), senza che ne' le parti stesse, ne' il contratto collettivo, ne prevedano la generale ed incondizionata non assorbibilità, il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore in ragione del prolungato espletamento di fatto delle relative mansioni ovvero il diritto alla retrodatazione della qualifica rivestita, più elevata rispetto a quella di provenienza, comporta il diritto alla differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica - calcolata sulla base della contrattazione collettiva
(nazionale ed aziendale) applicabile al rapporto - e la retribuzione in concreto percepita, includendo in quest'ultima (ma non nella prima) l'ammontare del superminimo individuale.”).
pagina 10 di 12 Pertanto nel “dovuto” in base al 1° livello non possono considerarsi gli importi per “compenso ”, “indennità varie di commessa” che vanno invece CP_2
considerati nel “percepito”. Relativamente al rimborso spese, parte ricorrente non ha allegato che il compenso determinato in modo forfettario dalla parti e concretamente erogato al ricorrente, fosse inferiore a quello che sarebbe spettato in base al CCNL (non allegato integralmente e che – secondo il consulente del ricorrente - non contempla la figura del trasfertista).
A tale stregua, appare corretto il conteggio di parte resistente che calcola in complessivi € 9.024,83 la retribuzione spettante in base al 1° livello da settembre
2015 a gennaio 2016 (al netto dell'indennità di trasferta). Avendo l'istante percepito per il periodo € 11.437,15, non ci sono differenze da riconoscere.
6. Per il periodo successivo (febbraio 2015- marzo 2019) considerato che parte ricorrente non ha allegato l'erogazione di trattamenti inferiori alla retribuzione prevista dal CCNL e dalle pattuizioni individuali per il 3° livello, alcuna differenza retributiva è riconoscibile.
7. Relativamente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute (80 ore) nel mese di giungo e luglio 2016, la domanda del ricorrente va accolta. Che si trattasse di un'attività doverosa in base al contratto di lavoro si desume agevolmente dal comportamento delle parti (il corso di formazione è stato rimborsato al lavoratore).
A tale titolo si liquida l'importo di € 1411,00 (sulla base della retribuzione di €
3.000/170*80).
8. Relativamente ai compensi ” l'unico documento che ne attesta la CP_2
pattuizione è di data anteriore all'assunzione del ricorrente. L'allegazione di parte resistente secondo cui si trattava di compenso destinato esclusivamente ai collaboratori esterni e non ai dipendenti è indirettamente dimostrato dalla deposizione del teste che era appunto un collaboratore esterno. Tes_2
pagina 11 di 12 9. E' dovuto il compenso relativo ai cantieri “San Lazzaro”, sostanzialmente incontestato, che in base alla ctu è liquidato in complessivi € 2.646,17.
In definitiva il ricorso va accolto limitatamente all'importo complessivo di €
4.057,17 per i titoli sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base alla tariffa prevista per l'importo posto a base della condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento della somma di € 4.057,17, in favore del ricorrente, oltre accessori di legge.
Pone in capo a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1500,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Compensa le spese di ctu.
Pesaro, 27.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 572/2022 R.G. promossa da:
, difeso e rappresentato dagli avv.ti CRIACO Parte_1
LUCIANA e DE ZORZI CRISTINA,
RICORRENTE
contro
:
, difeso e rappresentato dall'avv. COSTANTINI STEFANO, CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.07.2022, il sig. esponeva Parte_1
di avere lavorato alle dipendenze della società dal 16.01.2012 CP_1
08.03.2019; dal gennaio 2012 al settembre 2015, il lavoratore aveva prestato la propria attività come collaboratore a progetto, con rinnovi annuali, per poi essere assunto come lavoratore subordinato in data 25.09.2015, inquadrato al 3°
pagina 1 di 12 livello del CCNL Studi Professionali Tecnici CIPA, in qualità di "Coordinatore della sicurezza - tecnico addetto alla supervisione lavori cantiere".
Il ricorrente lamentava l'erroneità dell'inquadramento contrattuale, rivendicando il superiore 1° livello del CCNL applicato, posto che, dal settembre 2015 fino al maggio 2016, egli aveva svolto mansioni di Direttore dei Lavori nei vari cantieri dislocati in tutta Italia, di cui, pertanto, rivendicava le relative differenze retributive.
Esponeva di essere stato investito del potere di nomina e coordinamento degli
ADL (assistenti al direttore dei lavori), di averli coordinati e assegnati ai vari cantieri, seguendone le relative attività; controllava il materiale e il personale addetto, controllava, altresì, la documentazione tecnica (es. certificazioni europee
CE dei macchinari utilizzati). Per quanto concerne il personale, l'odierno ricorrente aveva il compito di verificare la regolarità delle assunzioni,
l'espletamento delle pratiche sanitarie, i budget, il possesso e l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori e la loro idoneità in relazione alle mansioni svolte, il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti;
verificava il computo metrico e l'approvazione della contabilità dell'impresa appaltatrice;
redigeva la documentazione di chiusura finale del cantiere, rilevazioni fotografiche del cantiere in corso d'opera.
Lo svolgimento protratto nel tempo di tali mansioni gli avrebbe fatto acquisire, in via definitiva, il 1° livello, che parte datoriale avrebbe dovuto riconoscergli fin dalla lettera di assunzione a tempo indeterminato. In ogni caso, anche volendo considerare le mansioni indicate nella lettera di assunzione, troverebbe applicazione il principio sancito dall'art. 2103 c.c. in materia di mansioni superiori. Infatti, l'adibizione del lavoratore a mansioni superiori per un arco temporale circoscritto, la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate pagina 2 di 12 assegnazioni del medesimo allo svolgimento di mansioni superiori, corroborata dalla presenza di una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento dal lato del datore di lavoro, dà luogo alla promozione automatica al livello superiore.
In via subordinata, in caso di mancato riconoscimento del 1° livello, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del 2° livello, posto che la qualifica di "Coordinatore della sicurezza - tecnico addetto alla supervisione lavori cantiere", con il quale veniva assunto il sig. rientrerebbe nella declaratoria contrattuale Parte_1
del 2° livello.
Chiedeva, inoltre, il pagamento di ulteriori somme invocate a vario titolo
(compensi aggiuntivi spettanti in relazione ai singoli cantieri, indennità di trasferta, lavoro straordinario, infortunio, indennità Km. e pedaggi autostradali).
In definitiva, sulla base dell'allegato conteggio elaborato dalla propria consulente del lavoro chiedeva la condanna della resistente al pagamento, in via principale, in caso di riconoscimento del 1° livello, della somma lorda di € 43.326,47, e, in via subordinata, in caso di riconoscimento del 2° livello, della somma lorda di €
30.361,71.
Con comparsa di costituzione depositata in data 06.06.06.2023, si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto integrale del CP_1
ricorso.
La società resistente riconosceva lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di Direttore dei Lavori in un arco temporale inferiore a quello prospettato da parte ricorrente: non da settembre 2015 a maggio 2016 ma solamente da fine settembre 2015 a gennaio 2016, quando al sig. Parte_1
erano stati affidati specifici incarichi di Direzione Lavori, in alcuni cantieri a committenza ontestava, inoltre, sotto plurimi aspetti, il calcolo CP_2
pagina 3 di 12 delle pretese retributive così come elaborate dalla Dott.ssa Persona_1
(doc. 1 ricorrente).
La causa veniva istruita mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale di parte resistente, nella persona del legale rappresentante, Ing. , e CP_3
della prova testimoniale, nel corso della quale sono stati escussi i testi
[...]
, (entrambi liberi professionisti che avevano collaborato con Tes_1 Tes_2
la resistente in qualità di assistenti al direttore dei lavori) e , ex Testimone_3
dipendente della CP_1
***
1. In tema di determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione: “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr., fra le tante, Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass.
28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180; Cass. 20.02.2020 n. 4386).
2. Occorre analizzare anzitutto le risultanze dell'istruttoria orale espletata al fine di determinare le attività lavorative in concreto svolte dalla ricorrente, se esse rientrano nel novero della qualifica di direttore dei lavori, nonché la durata e collocazione temporale in cui il ricorrente avrebbe svolto tali funzioni, in quanto oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente.
È stato confermato che il ricorrente abbia rivestito il ruolo di Direttore dei
Lavori, in un periodo compreso fra il 2015 e il 2016 (teste : “Ero Tes_1
assistente del direttore dei lavori, che all'epoca era il ricorrente. Il periodo
pagina 4 di 12 in cui ho collaborato va dal 2015 a metà del 2016. Il ricorrente era il direttore dei lavori. Il ricorrente ha sottoscritto il doc. 7 che mi viene mostrato con il quale mi ha nominato. Poco dopo il primo aprile 2016 ci fu una riunione a Bassano nella quale mi comunicarono che era in procinto di realizzarsi il cambio del direttore di lavoro nei cantieri in cui operavo anche io. Per problemi personali ho dovuto cessare la mia attività con la poco CP_1
tempo dopo, non saprei dire con esattezza la data”; teste : “Ho lavorato con il Tes_2
ricorrente dal 2015 fino alla primavera del 2016. Ho lavorato per l CP_1
come libero professionista sia in cantieri dove il ricorrente fungeva da direttore che in altri. Ricordo che il ricorrente mi nominava assistente con una lettera formale, mi pare per ogni cantiere, ma non sono certo”).
Nel caso di specie non assume rilevanza solo la collocazione temporale dei suddetti cantieri in cui il ricorrente svolgeva il ruolo di Direttore dei Lavori ma anche la durata dei lavori da compiervi. Sul punto i testi riferivano: “Io eseguivo interventi che si esaurivano in una giornata; il ricorrente non era sempre presente quando intervenivo. L'operazione di “messa in gas”, consistente nel collegamento della rete all'allaccio privato, era quella che definiva essenzialmente l'intervento. Dovevo svolgerla sempre alla presenza di un addetto di e comunicare prima dell'esecuzione al ricorrente, ai CP_2
preposti di e (teste ); “L'attività materiale sul cantiere CP_1 CP_2 Tes_1
poteva esaurirsi in un periodo compreso fra un giorno e una settimana, a seconda delle variabilità del caso. L'attività complessiva però comprendeva anche una parte documentale, preliminare e successiva, che richiedeva ulteriore tempo” (teste ). Tes_2
Con riferimento all'estensione temporale dello svolgimento delle mansioni di
Direttore dei Lavori da parte del sig. i documenti depositati dal Parte_1
ricorrente (docc. 7-1/29), contenenti molteplici atti di nomina del ricorrente a
Direttore dei Lavori o atti sottoscritti dallo stesso on cui a sua volta Parte_1
pagina 5 di 12 nominava gli ADL, certificano tale attività unicamente nel periodo fra ottobre 2015
e gennaio 2016. Infatti, dall'analisi di suddetta documentazione non si evince alcun atto di nomina, attivo o passivo che sia, successivo al gennaio 2016. Considerando che gli stessi testi avevano riferito che la durata media dei cantieri, avendo ad oggetto unicamente l'operazione di “messa in gas”, consistente nel collegamento della rete all'allaccio privato, o si esauriva in giornata o tuttalpiù nell'arco di una settimana, non può ritenersi che il ricorrente abbia svolto mansioni di direttore dei lavori fino ad aprile 2016. In senso conforme alle deduzioni della resistente sono anche i docc. 10 e 16 di parte ricorrente, nei quali egli espressamente limita al gennaio 2016 lo svolgimento dell'attività di direttore dei lavori.
Deve perciò darsi prevalenza al dato documentale, dotato di maggiore affidabilità rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio dai testi in riferimento ad attività lavorative eseguite ben otto anni prima, peraltro prive di riferimenti temporali specifici e puntuali.
In definitiva, si deve riconoscere al lavoratore il rivendicato 1° livello, limitatamente al periodo settembre 2015 – gennaio 2016, posto che è pacifico che lo svolgimento delle mansioni di direttore dei lavori comprendano “i poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale” previsti dalla declaratoria contrattuale del 1° livello.
3. E' necessario individuare le mansioni concretamente svolte dal sig. anche nel periodo successivo all'impiego come direttore dei Parte_1
lavori, alla luce della domanda subordinata di riconoscimento del 2° livello. Sul punto si riportano le dichiarazioni rese dal teste : “Ho lavorato con il Tes_3
ricorrente dal 2016 al 2018. Io svolgevo mansioni di supervisione tecnica mentre il ricorrente si occupava degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro sia del
pagina 6 di 12 cantiere che del personale delle imprese che vi lavoravano. Il ricorrente rivestiva la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Tale divisione dei compiti fra me e il sig non è variata nel Parte_1
periodo di riferimento. L'attività demandata al ricorrente non comportava il coordinamento di altro personale. Ero io a coordinare il personale Comis addetto al cantiere che comprendeva, oltre al ricorrente, anche altre figure”.
Seguendo l'iter logico delineato dalla Corte di Cassazione, occorre ora procedere ad individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria:
3° LIVELLO (applicato al ricorrente): “appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività (…) per le quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti;
Assistente collaudatore;
Assistente di cantiere;
Assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti”;
2° LIVELLO (rivendicato in via subordinata): “appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile della prevenzione; Responsabile della contrattualistica;
Responsabile hardware e software;
pagina 7 di 12 Responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche;
Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto;
Responsabile economato;
Tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro”;
1° LIVELLO (rivendicato in via principale):“i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale”.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali si evince come i tratti distintivi e caratterizzanti i rivendicati 1° LIVELLO e 2° LIVELLO si possono così sintetizzare:
1° LIVELLO:
- possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore;
- iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza;
- svolgimento di mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale;
- poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza,
e responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale;
2° LIVELLO:
- possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore;
- iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza;
- svolgimento di mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale;
pagina 8 di 12 - autonomia di iniziativa, nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Giunti alla terza fase del procedimento logico delineato dalla Corte di Cassazione in materia, si confrontano le attività lavorative effettivamente svolte dalla ricorrente e le declaratorie contrattuali del CCNL Studi Professionali Tecnici CIPA applicato al rapporto di specie.
Le dichiarazioni rese dal teste , all'epoca supervisore tecnico, negano la Tes_3
sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del 2° livello (“io svolgevo mansioni di supervisione tecnica mentre il ricorrente si occupava degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro sia del cantiere che del personale delle imprese che vi lavoravano. Il ricorrente rivestiva la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L'attività demandata al ricorrente non comportava il coordinamento di altro personale. Ero io a coordinare il personal addetto al cantiere che comprendeva, oltre al CP_1
ricorrente, anche altre figure”). Da tali dichiarazioni si evince, infatti, l'assenza del requisito delle “funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori”, demandate allo stesso teste , mentre al ricorrente si può Tes_3
tuttalpiù riconoscere “il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori” previsto dalla declaratoria del 3° livello applicatogli. Anche l'analisi delle figure professionali elencate a titolo esemplificativo nel 2° livello depone a favore della correttezza dell'applicazione del 3° livello, posto che le qualifiche più prossime alla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (Responsabile della prevenzione, Tecnico Responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro) comprendono intrinsecamente un grado di responsabilità non ravvisabile nel ruolo ricoperto dal ricorrente bensì in quello del sig. , supervisore tecnico, Tes_3
coordinatore del personale CP_1
pagina 9 di 12 La domanda subordinata di riconoscimento del 2° livello non merita pertanto accoglimento.
4. Occorre ora valutare l'effettiva sussistenza di un credito retributivo in capo al lavoratore.
E' sostanzialmente pacifico che le parti all'atto dell'assunzione avessero stabilito un compenso mensile netto in favore del ricorrente di 3.000,00 euro oltre ad un rimborso per le spese di viaggio di € 25,00 al giorno. Dai prospetti paga e dal dettaglio delle competenze allegate si evince che i due importi previsti per
“competenze” e per “trasferte” sono fissi (non variano in rapporto ai giorni di lavoro) a differenza del terzo.
5. Poiché per il periodo da settembre 2015 a gennaio 2016 il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato al 1° livello, il credito rivendicato dal sig. Parte_1
presuppone una differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata per il 1° livello e quella in concreto percepita. La retribuzione spettante per il 1° livello dal CCNL. diversamente da quanto ritenuto dal consulente di parte attrice nella determinazione della retribuzione spettante non deve considerare il contenuto delle pattuizioni delle parti ma solo quanto previsto dal CCNL (Cass. 2984/1998:
“Nel rapporto di lavoro subordinato, ove le parti pattuiscano un emolumento aggiuntivo ed integrativo della retribuzione (cosiddetto superminimo individuale), senza che ne' le parti stesse, ne' il contratto collettivo, ne prevedano la generale ed incondizionata non assorbibilità, il riconoscimento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore in ragione del prolungato espletamento di fatto delle relative mansioni ovvero il diritto alla retrodatazione della qualifica rivestita, più elevata rispetto a quella di provenienza, comporta il diritto alla differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica - calcolata sulla base della contrattazione collettiva
(nazionale ed aziendale) applicabile al rapporto - e la retribuzione in concreto percepita, includendo in quest'ultima (ma non nella prima) l'ammontare del superminimo individuale.”).
pagina 10 di 12 Pertanto nel “dovuto” in base al 1° livello non possono considerarsi gli importi per “compenso ”, “indennità varie di commessa” che vanno invece CP_2
considerati nel “percepito”. Relativamente al rimborso spese, parte ricorrente non ha allegato che il compenso determinato in modo forfettario dalla parti e concretamente erogato al ricorrente, fosse inferiore a quello che sarebbe spettato in base al CCNL (non allegato integralmente e che – secondo il consulente del ricorrente - non contempla la figura del trasfertista).
A tale stregua, appare corretto il conteggio di parte resistente che calcola in complessivi € 9.024,83 la retribuzione spettante in base al 1° livello da settembre
2015 a gennaio 2016 (al netto dell'indennità di trasferta). Avendo l'istante percepito per il periodo € 11.437,15, non ci sono differenze da riconoscere.
6. Per il periodo successivo (febbraio 2015- marzo 2019) considerato che parte ricorrente non ha allegato l'erogazione di trattamenti inferiori alla retribuzione prevista dal CCNL e dalle pattuizioni individuali per il 3° livello, alcuna differenza retributiva è riconoscibile.
7. Relativamente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute (80 ore) nel mese di giungo e luglio 2016, la domanda del ricorrente va accolta. Che si trattasse di un'attività doverosa in base al contratto di lavoro si desume agevolmente dal comportamento delle parti (il corso di formazione è stato rimborsato al lavoratore).
A tale titolo si liquida l'importo di € 1411,00 (sulla base della retribuzione di €
3.000/170*80).
8. Relativamente ai compensi ” l'unico documento che ne attesta la CP_2
pattuizione è di data anteriore all'assunzione del ricorrente. L'allegazione di parte resistente secondo cui si trattava di compenso destinato esclusivamente ai collaboratori esterni e non ai dipendenti è indirettamente dimostrato dalla deposizione del teste che era appunto un collaboratore esterno. Tes_2
pagina 11 di 12 9. E' dovuto il compenso relativo ai cantieri “San Lazzaro”, sostanzialmente incontestato, che in base alla ctu è liquidato in complessivi € 2.646,17.
In definitiva il ricorso va accolto limitatamente all'importo complessivo di €
4.057,17 per i titoli sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base alla tariffa prevista per l'importo posto a base della condanna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento della somma di € 4.057,17, in favore del ricorrente, oltre accessori di legge.
Pone in capo a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1500,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge. Compensa le spese di ctu.
Pesaro, 27.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 12 di 12