Ordinanza 29 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/01/2018, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TI DI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
35239-2017 RG
ORDINANZA MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da IN UD a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge;
osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 1 dicembre 2017 L' este re il Presidente _