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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1043/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui agli artt. 189 e 281 quinques C.P.C. del 30 settembre 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, pendente
TRA
(CF: ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pietro Parrotta (indirizzo PEC: ; Email_1
(opponente)
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(RC) il 29.02.1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo
Falletti (indirizzo PEC: ; Email_2
(opposto)
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 02.07.2025 ed il 30.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate
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dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2024 emesso dal Tribunale di Locri in data 11.10.2024, il Parte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere la revoca
[...] Controparte_1 dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunta all'odierno opponente la somma di
€ 23.887,01, per sorte capitale, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo al termine per ciascun pagamento e fino all'integrale soddisfo, nonché spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'odierno opposto, avente ad oggetto il pagamento del compenso per prestazioni professionali oggetto delle seguenti fatture:
A) fattura n. 12/2014 del 04.08.2014 di € 8.073,13, inerente al saldo per prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori e contabilità allo stato finale, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria PRU + privati – Controparte_2
”, relativamente alla quota di competenza del PRU nella misura del 47% e
[...] detratto l'acconto già corrisposto con fattura n. 4/2009 e nota di accr. n. 1/2010;
B) fattura n. 1/2017 del 01.02.2017 di € 26.957,20, inerente al saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di Urbanizzazione Secondaria in Siderno Superiore: Infrastrutture
Ricreative nel Centro Storico e Verde attrezzato nel quartiere Cavone” (dandosi altresì atto che, in relazione a tale fattura, erano stati incassati dal ricorrente in monitorio acconti per un totale di € 5.871,95; che il aveva Parte_1 operato la ritenuta d'acconto per € 3.800,00 ed, infine, che, sulla stessa parcella n.
1/17, era stato eseguito pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate per € 7.997,96; che, pertanto, rimaneva un credito residuo di € 9.287,40);
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C) fattura n. 2/17 del 01.02.2017 per € 6.526,48, inerente al saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di Completamento Piazza Cavone in Siderno Superiore”.
In particolare, la parte opponente – sulla base delle argomentazioni addotte nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia – ha eccepito l'infondatezza della avversa pretesa creditoria nei seguenti termini:
1) in ordine alla fattura n. 12/14, a) mancata allegazione di contratto sottoscritto validamente con l'ente comunale e disciplinante, tra le altre cose, il compenso pattuito;
b) prescrizione della pretesa creditoria, stante il termine prescrizionale di cinque anni;
c) il già avvenuto pagamento da parte del delle Parte_1 somme dovute al professionista per l'attività professionale indicata nell'anzidetta fattura;
2) sulla fattura n. 1/2017, il Comune di ha già provveduto al relativo Pt_1
pagamento;
3) sulla parcella n. 2/2017, mancanza del contratto di incarico professionale sottoscritto dalle parti nonché il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva, in via principale, il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per infondatezza delle avverse eccezioni, od, in subordine, gli interessi legali ed il danno da svalutazione ex art. 1224, comma secondo, C.C.. In via ulteriormente subordinata, parte opposta spiegava domanda riconvenzionale, in ordine alle fatture n. 12/2014 e n. 2/2017, volta ad ottenere la condanna del “al pagamento delle somme richieste nel Ricorso Parte_1
per Decreto Ingiuntivo, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, come richiesto in via riconvenzionale, o, in subordine, e salvo gravame, gli interessi legali ed il danno da svalutazione ex art.
1224 -2° comma c.c., dalle singole scadenze al saldo effettivo”. Infine, parte opposta ha chiesto la condanna della controparte “al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante la chiara infondatezza e temerarietà dell'opposizione”.
La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale rispettivamente allegata dalle parti, attesa l'inammissibilità della prova orale addotta da entrambe le parti,
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nonché della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opposta, nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 09.04.2025.
L'opposizione può trovare parziale accoglimento, stante la fondatezza, solo nei termini e nei limiti di seguito specificati, della pretesa creditoria azionata dall'odierna parte opposta in sede monitoria inaudita altera parte, che, per quanto di ragione, merita a sua volta parziale conferma all'esito del presente giudizio in contraddittorio.
In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che, con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, ma è un ordinario processo di cognizione
“che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando
l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così
Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova
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documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
Inoltre, secondo Cass. 10.03.2009 n. 5754, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa”, mentre in Cass. 27.1.2009 n. 1954 si precisa al riguardo che “non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (conf.
Cass. 27.12.2004 n. 24021).
Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine alla suddetta valutazione nel merito delle condizioni di fondatezza della pretesa creditoria addotta dall'originario ricorrente.
Nel giudizio di opposizione si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che
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la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale, valida ed efficace,
o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento; nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.,
S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n. 982/2002; n. 8615/2006; 26953/2008; n.
936/2010; cfr., altresì, Trib. Potenza, 19/02/2020, n. 198: “Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. (…) In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso
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contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n.
8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.... anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento). Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava
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sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.”).
A sua volta, nel caso di specie, va preliminarmente evidenziata l'infondatezza dell'eccezione addotta da parte opponente in relazione all'asserito fatto estintivo delle pretese creditorie di controparte, indicate in premessa alle lett. A) e C), costituito dal decorso del termine, asseritamente quinquennale, di prescrizione.
Invero, nella fattispecie in esame è in realtà applicabile il termine decennale di prescrizione di cui alla disposizione generale prevista dall'art. 2946 C.C., trattandosi di crediti per prestazioni professionali non rientranti nelle previsioni, relative al termine quinquennale di prescrizione, di cui agli artt. 2947-2949 C.C.. Inoltre, va evidenziato sul punto l'atto interruttivo del decorso prescrizionale, documentato in atti, costituito dalla lettera di messa in mora redatta nell'interesse del CP_1
e pervenuta al Comune di in data 26.09.2018, avente ad oggetto le pretese Pt_1
creditorie poi addotte nel ricorso monitorio.
Nel merito, relativamente al preteso credito di cui alla fattura n. 12/2014, sulla base dei principi di diritto in precedenza esposti, l'odierno opposto non ha adempito all'onere, sullo stesso gravante, della dimostrazione della sussistenza di una valida fonte negoziale del suo vantato diritto.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che nella determinazione n.
416 emessa dal Comune di il 01.06.2007 – ove veniva affidato, Pt_1
“congiuntamente, all'Ing. tecnico di parte, e al Geom. Controparte_1
di pendente dell'Ufficio Tecnico comunale, l'incarico per la Parte_2
Direzione lavori e attività connesse nonché, coordinatore per l'esecuzione lavori
“Urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del PRU sovracomunale Locri-
”” – si dava atto dell'avvenuta stipula, in data 09.01.2003, “tra il Comune di Pt_1
e il soggetto privato, signor ” di “apposita convenzione per Pt_1 CP_2
l'attuazione dell'intervento di cui sopra”, rispetto alla quale l'ing. CP_1
rivestiva la funzione di tecnico di parte privata.
A sua volta, in tale convenzione stipulata tra il Comune di e la sola Pt_1 impresa privata si prevedeva, all'art. 4, che “La realizzazione CP_2 dell'opera sarà diretta dai tecnici incaricati dall'Amm. Comunale congiuntamente ai tecnici di parte privata, sotto le direzioni del RUP e, le relative spese nascenti saranno inglobate all'interno del Q.T.E. – Diritti Tecnici”.
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Sul punto, va evidenziato che in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 R.D. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso (cfr. Corte
App. Messina, sez. I, 15/01/2024, n. 40: “Il contratto d'opera professionale con la
P.A. deve avere la forma scritta "ad substantiam", l'osservanza di detta forma richiede la redazione di un atto sottoscritto dal professionista e dall'organo della pubblica amministrazione legittimato a manifestare la volontà all'esterno, oltre che
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne discende che non rispetta questi requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un semplice atto interno”; Cass., sez. II, 20/10/2023, n. 29237: “Ai sensi degli artt. 16 e
17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A.
- ancorché quest'ultima agisca iure privatorum - deve rivestire, la forma scritta ad substantiam - strumento di garanzia nell'interesse del cittadino - risultando imprescindibile, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. Discende da tali principi, che nel caso di specie, dovendo il contratto con la P.A. rivestire la forma scritta ad substantiam, era parimenti esclusa la possibilità di desumere l'esistenza di una contemplatio domini tacita, ricavata da meri elementi presuntivi”).
Dunque, nel caso di specie, non era stata stipulata alcuna apposita convenzionale, sottoscritta dal Comune di e dall'odierno opposto, di affidamento a Pt_1 quest'ultimo di incarico professionale con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendosi limitata la convenzione intercorsa tra l'ente territoriale e l'impresa a prevedere tale affidamento, poi CP_2
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effettuato non con l'anzidetta apposita convenzione bensì con atto unilaterale ed interno del Comune (la determina n. 416 del 01.06.2007).
Sul punto, a fronte dell'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta in quanto non fondata su un valido titolo negoziale, va ancora evidenziato che non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda, proposta da tale parte in via riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione, volta ad ottenere la condanna del “al pagamento delle somme richieste nel Ricorso per Decreto Parte_1
Ingiuntivo, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
A siffatto proposito, invero, si deve rilevare che tale azione esperita ai sensi dell'art. 2041 C.C. deve essere rigettata, non potendo richiedersi con tale strumento il pagamento dello stesso corrispettivo richiesto in forza delle previsioni contrattuali, come invece effettuato dalla parte opposta, prevedendo la norma citata il pagamento di un indennizzo e non di un corrispettivo. Pacifica è la giurisprudenza sull'interpretazione del concetto di indennizzo, limitata alla sola spesa sostenuta e quindi al costo vivo della prestazione, su cui nulla è stato addotto in sede di domanda riconvenzionale in esame, non potendo estendersi a ricomprendere il mancato guadagno ovvero il margine di lucro/utile insito nel corrispettivo, tenuto conto che il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda soltanto le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente) e non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale, lucro cessante (cfr., per un caso analogo a quello di specie, Cass., sez. III, ord. n. 12702 del 14.05.2019: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.”).
Volgendo ora l'attenzione alle ulteriori pretese creditorie di cui alle fatture nn.
1/17 e 2/17, va preliminarmente evidenziato che dalla documentazione in atti emerge il “disciplinare d'incarico” del 12.01.2006 sottoscritto anche dal professionista odierno opposto, con cui il quale il aveva affidato anche all'ing. Pt_1 Parte_1
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l'incarico correlato alla determinazione n. 926 del Controparte_1
15.11.2005, avente ad oggetto “lavori opere di urbanizzazione secondaria in Siderno
Superiore infrastrutture ricreative nel Centro Storico e verde attrezzato nel quartiere
Cavone. Affidamento incarico di progettazione”.
Dunque, trattasi di un incarico professionale effettuato con atto negoziale sottoscritto da entrambe le parti, contenente tra l'altro l'indicazione dell'oggetto della prestazione del professionista ed, all'art. 7, l'entità del compenso spettante a quest'ultimo. In particolare, è evidente che in tale incarico professionale rientra sia l'espletamento dell'attività di cui alla fattura n. 1/2017 del 01.02.2017 (direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di
Urbanizzazione Secondaria in Siderno Superiore: Ricreative nel Centro CP_3
Storico e Verde attrezzato nel quartiere Cavone”), sia l'attività – successiva, distinta ed a completamento – di cui alla n. 2/17 del 01.02.2017, inerente al saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di Completamento Piazza Cavone in Siderno Superiore”.
Dunque, per le pretese creditorie in esame è stato compiutamente adempiuto l'onere probatorio della dimostrazione di un valido titolo negoziale, nonché risulta pacifico tra le parti il regolare espletamento di entrambe le anzidette prestazioni professionali da parte del CP_1
Non risulta altresì contestata in modo specifico ed analitico da parte opponente la congruità del compenso professionale richiesto nelle fatture in esame in relazione a parametri indicati all'art. 7 del contratto scritto.
Ancora, il compenso di cui alla fattura n. 2/2017 non è stato pacificamente erogato dal , pur se lo stesso è dovuto, per quanto finora Parte_1 argomentato, nella misura, come richiesta nel ricorso monitorio, di € 6.526,48 per sorte capitale.
A sua volta, in relazione al compenso di cui alla fattura n. 1/2017, in tale atto era stato quantificato in complessivi € 26.957,20, comprensivi dell'I.V.A. al 22% (€
4.347,20) e della ritenuta di acconto IRPEF al 20% (€ 3.800,00), con la conseguenza che il avrebbe dovuto pagare al la somma di € Pt_1 Parte_1 CP_1
23.157,20 ed operare la trattenuta IRPEF di € 3.800,00, come indicato nella fattura in esame, che si riporta di seguito per maggiore chiarezza espositiva:
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Inoltre, nella pretesa creditoria di parte opposta si dava atto che, in relazione a tale fattura, erano stati già incassati acconti per un totale di € 5.871,95; che il Parte_1
aveva operato la ritenuta d'acconto per € 3.800,00 ed, infine, che, sulla
[...]
stessa parcella n. 1/17, era stato eseguito pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate per € 7.997,96. Dunque, nel ricorso monitorio era stato indicato un credito residuo di € 9.287,40 per sorte capitale.
A sua volta, dai mandati di pagamento acquisiti in atti emerge che sono stati corrisposti a favore del bonifici di pagamento per un totale di € CP_1
6.574,45. A questo importo, va aggiunto quello pignorato dall'Agenzia Entrate e documentato di € 7.295,26 (mandato n. 1853 del 23/10/2018), per un totale di €
13.869,71. A questa cifra, va aggiunta ancora quella versata dal di Pt_1 Pt_1 per ritenuta d'acconto IRPEF per il pacifico importo di € 3.800,00, giungendo così al totale € 17.669,71 e, quindi, rispetto ad € 26.957,20 (totale portato dalla fattura n.1/17 e non contestato dalla controparte in ordine alla sua congruità), residua la somma di € 9.287,49, appunto quella oggetto del ricorso monitorio.
Sul punto, va evidenziato che la minore somma erogata dal Parte_1
non può in ogni caso trovare giustificazione nel fatto, addotto da parte opponente, dell'avvenuta trattenimento e versamento anche della somma corrispondente all'I.V.A., tenuto conto che quest'ultima somma è comunque limitata ad € 4.347,20
e, quindi, di per sé non risulta sufficiente per giungere al complessivo compenso professionale richiesto nella stessa fattura dal A quest'ultimo CP_1
proposito, va in particolare evidenziato che oggetto del presente giudizio concerne
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esclusivamente la pretesa controprestazione pecuniaria per attività professionali svolte, non rilevando invece le conseguenze e gli adempimenti di natura fiscale in relazione al pagamento ed alla ricezione di tale corrispettivo.
In conclusione, deve revocarsi il decreto monitorio opposto n. 196/2024 emesso dal Tribunale di Locri in data 11.10.2024 per la maggiore somma di € 23.887,01, per sorte capitale, e deve condannarsi il al pagamento, in favore della Parte_1 parte opposta , dell'importo complessivo di € 15.813,97 (€ Controparte_1
6.526,48 + € 9.287,49), oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002.
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che, anche in tema di compensi professionali, per gli interessi da ritardo si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali (cfr. Cass., sez. II, 10/06/2025, n. 15527: “L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d'opera professionale.”).
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese
è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cassazione civile, 26 giugno
2007 n. 14.764).
Le spese del procedimento monitorio, pertanto, si pongono a carico dell'odierno opponente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'odierno decisum.
A sua volta, in considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite del giudizio di opposizione devono, invece, compensarsi integralmente.
Va infine rigettata l'ulteriore richiesta, formulata da parte opposta, di condanna a carico di parte opponente ex art. 96 C.P.C.. L'azione esperita può infatti considerarsi
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temeraria solo allorquando, oltre ad essere del tutto erronea in fatto e diritto (da escludersi nel caso di specie), appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 26.06.2007, n. 14789). Inoltre, la parte richiedente non ha né allegato né dimostrato il danno subito a seguito dell'instaurazione della presente lite. E' infatti onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 C.P.C. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa;
sicché il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. 8.06.2007, n. 597497; Cass. 21.02.2007, n.
4096; Cass. 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1043/2024
R.G. come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così dispone:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
159/2023 emesso dal Tribunale di Locri in data 16.05.2023;
2) condanna, per l'effetto, il , in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte opposta
[...]
, dell'importo di € 15.813,97, per sorte capitale, oltre interessi ex Controparte_1 art. 5 D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze fino all'integrale soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di indebito arricchimento in ordine al compenso di cui alla fattura n. 12/2014;
4) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Pt_1 Parte_1
pro tempore, alla rifusione, in favore di parte opposta , delle Controparte_1
spese processuali del procedimento monitorio che liquida in € 567,00 per compensi ed € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se dovute;
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5) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio di opposizione.
Così deciso in Locri, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Amadei
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui agli artt. 189 e 281 quinques C.P.C. del 30 settembre 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, pendente
TRA
(CF: ), in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Pietro Parrotta (indirizzo PEC: ; Email_1
(opponente)
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(RC) il 29.02.1948, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo
Falletti (indirizzo PEC: ; Email_2
(opposto)
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 02.07.2025 ed il 30.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate
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dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 196/2024 emesso dal Tribunale di Locri in data 11.10.2024, il Parte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere la revoca
[...] Controparte_1 dell'anzidetto decreto con il quale venne ingiunta all'odierno opponente la somma di
€ 23.887,01, per sorte capitale, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo al termine per ciascun pagamento e fino all'integrale soddisfo, nonché spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'odierno opposto, avente ad oggetto il pagamento del compenso per prestazioni professionali oggetto delle seguenti fatture:
A) fattura n. 12/2014 del 04.08.2014 di € 8.073,13, inerente al saldo per prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori e contabilità allo stato finale, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria PRU + privati – Controparte_2
”, relativamente alla quota di competenza del PRU nella misura del 47% e
[...] detratto l'acconto già corrisposto con fattura n. 4/2009 e nota di accr. n. 1/2010;
B) fattura n. 1/2017 del 01.02.2017 di € 26.957,20, inerente al saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di Urbanizzazione Secondaria in Siderno Superiore: Infrastrutture
Ricreative nel Centro Storico e Verde attrezzato nel quartiere Cavone” (dandosi altresì atto che, in relazione a tale fattura, erano stati incassati dal ricorrente in monitorio acconti per un totale di € 5.871,95; che il aveva Parte_1 operato la ritenuta d'acconto per € 3.800,00 ed, infine, che, sulla stessa parcella n.
1/17, era stato eseguito pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate per € 7.997,96; che, pertanto, rimaneva un credito residuo di € 9.287,40);
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C) fattura n. 2/17 del 01.02.2017 per € 6.526,48, inerente al saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di Completamento Piazza Cavone in Siderno Superiore”.
In particolare, la parte opponente – sulla base delle argomentazioni addotte nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia – ha eccepito l'infondatezza della avversa pretesa creditoria nei seguenti termini:
1) in ordine alla fattura n. 12/14, a) mancata allegazione di contratto sottoscritto validamente con l'ente comunale e disciplinante, tra le altre cose, il compenso pattuito;
b) prescrizione della pretesa creditoria, stante il termine prescrizionale di cinque anni;
c) il già avvenuto pagamento da parte del delle Parte_1 somme dovute al professionista per l'attività professionale indicata nell'anzidetta fattura;
2) sulla fattura n. 1/2017, il Comune di ha già provveduto al relativo Pt_1
pagamento;
3) sulla parcella n. 2/2017, mancanza del contratto di incarico professionale sottoscritto dalle parti nonché il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva, in via principale, il rigetto della stessa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per infondatezza delle avverse eccezioni, od, in subordine, gli interessi legali ed il danno da svalutazione ex art. 1224, comma secondo, C.C.. In via ulteriormente subordinata, parte opposta spiegava domanda riconvenzionale, in ordine alle fatture n. 12/2014 e n. 2/2017, volta ad ottenere la condanna del “al pagamento delle somme richieste nel Ricorso Parte_1
per Decreto Ingiuntivo, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, come richiesto in via riconvenzionale, o, in subordine, e salvo gravame, gli interessi legali ed il danno da svalutazione ex art.
1224 -2° comma c.c., dalle singole scadenze al saldo effettivo”. Infine, parte opposta ha chiesto la condanna della controparte “al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante la chiara infondatezza e temerarietà dell'opposizione”.
La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale rispettivamente allegata dalle parti, attesa l'inammissibilità della prova orale addotta da entrambe le parti,
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nonché della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opposta, nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 09.04.2025.
L'opposizione può trovare parziale accoglimento, stante la fondatezza, solo nei termini e nei limiti di seguito specificati, della pretesa creditoria azionata dall'odierna parte opposta in sede monitoria inaudita altera parte, che, per quanto di ragione, merita a sua volta parziale conferma all'esito del presente giudizio in contraddittorio.
In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che, con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, ma è un ordinario processo di cognizione
“che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando
l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così
Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova
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documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
Inoltre, secondo Cass. 10.03.2009 n. 5754, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può – e, se richiesto, deve – pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa”, mentre in Cass. 27.1.2009 n. 1954 si precisa al riguardo che “non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (conf.
Cass. 27.12.2004 n. 24021).
Risulta necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine alla suddetta valutazione nel merito delle condizioni di fondatezza della pretesa creditoria addotta dall'originario ricorrente.
Nel giudizio di opposizione si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che
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la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale, valida ed efficace,
o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio ed il relativo termine di scadenza, nonché l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi altresì alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento della propria obbligazione oppure dalla dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento; nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, parimenti, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.,
S.U., sentenza n. 13533/2001, conf. Cass. n. 982/2002; n. 8615/2006; 26953/2008; n.
936/2010; cfr., altresì, Trib. Potenza, 19/02/2020, n. 198: “Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. (…) In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso
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contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio,
l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n.
8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.... anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento). Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava
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sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.”).
A sua volta, nel caso di specie, va preliminarmente evidenziata l'infondatezza dell'eccezione addotta da parte opponente in relazione all'asserito fatto estintivo delle pretese creditorie di controparte, indicate in premessa alle lett. A) e C), costituito dal decorso del termine, asseritamente quinquennale, di prescrizione.
Invero, nella fattispecie in esame è in realtà applicabile il termine decennale di prescrizione di cui alla disposizione generale prevista dall'art. 2946 C.C., trattandosi di crediti per prestazioni professionali non rientranti nelle previsioni, relative al termine quinquennale di prescrizione, di cui agli artt. 2947-2949 C.C.. Inoltre, va evidenziato sul punto l'atto interruttivo del decorso prescrizionale, documentato in atti, costituito dalla lettera di messa in mora redatta nell'interesse del CP_1
e pervenuta al Comune di in data 26.09.2018, avente ad oggetto le pretese Pt_1
creditorie poi addotte nel ricorso monitorio.
Nel merito, relativamente al preteso credito di cui alla fattura n. 12/2014, sulla base dei principi di diritto in precedenza esposti, l'odierno opposto non ha adempito all'onere, sullo stesso gravante, della dimostrazione della sussistenza di una valida fonte negoziale del suo vantato diritto.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che nella determinazione n.
416 emessa dal Comune di il 01.06.2007 – ove veniva affidato, Pt_1
“congiuntamente, all'Ing. tecnico di parte, e al Geom. Controparte_1
di pendente dell'Ufficio Tecnico comunale, l'incarico per la Parte_2
Direzione lavori e attività connesse nonché, coordinatore per l'esecuzione lavori
“Urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del PRU sovracomunale Locri-
”” – si dava atto dell'avvenuta stipula, in data 09.01.2003, “tra il Comune di Pt_1
e il soggetto privato, signor ” di “apposita convenzione per Pt_1 CP_2
l'attuazione dell'intervento di cui sopra”, rispetto alla quale l'ing. CP_1
rivestiva la funzione di tecnico di parte privata.
A sua volta, in tale convenzione stipulata tra il Comune di e la sola Pt_1 impresa privata si prevedeva, all'art. 4, che “La realizzazione CP_2 dell'opera sarà diretta dai tecnici incaricati dall'Amm. Comunale congiuntamente ai tecnici di parte privata, sotto le direzioni del RUP e, le relative spese nascenti saranno inglobate all'interno del Q.T.E. – Diritti Tecnici”.
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Sul punto, va evidenziato che in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, così come il contratto di appalto, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 R.D. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso (cfr. Corte
App. Messina, sez. I, 15/01/2024, n. 40: “Il contratto d'opera professionale con la
P.A. deve avere la forma scritta "ad substantiam", l'osservanza di detta forma richiede la redazione di un atto sottoscritto dal professionista e dall'organo della pubblica amministrazione legittimato a manifestare la volontà all'esterno, oltre che
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso;
ne discende che non rispetta questi requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un semplice atto interno”; Cass., sez. II, 20/10/2023, n. 29237: “Ai sensi degli artt. 16 e
17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A.
- ancorché quest'ultima agisca iure privatorum - deve rivestire, la forma scritta ad substantiam - strumento di garanzia nell'interesse del cittadino - risultando imprescindibile, a pena di nullità, la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo assegnatario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi. Da ciò discende che il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. Discende da tali principi, che nel caso di specie, dovendo il contratto con la P.A. rivestire la forma scritta ad substantiam, era parimenti esclusa la possibilità di desumere l'esistenza di una contemplatio domini tacita, ricavata da meri elementi presuntivi”).
Dunque, nel caso di specie, non era stata stipulata alcuna apposita convenzionale, sottoscritta dal Comune di e dall'odierno opposto, di affidamento a Pt_1 quest'ultimo di incarico professionale con l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendosi limitata la convenzione intercorsa tra l'ente territoriale e l'impresa a prevedere tale affidamento, poi CP_2
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effettuato non con l'anzidetta apposita convenzione bensì con atto unilaterale ed interno del Comune (la determina n. 416 del 01.06.2007).
Sul punto, a fronte dell'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta in quanto non fondata su un valido titolo negoziale, va ancora evidenziato che non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda, proposta da tale parte in via riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione, volta ad ottenere la condanna del “al pagamento delle somme richieste nel Ricorso per Decreto Parte_1
Ingiuntivo, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
A siffatto proposito, invero, si deve rilevare che tale azione esperita ai sensi dell'art. 2041 C.C. deve essere rigettata, non potendo richiedersi con tale strumento il pagamento dello stesso corrispettivo richiesto in forza delle previsioni contrattuali, come invece effettuato dalla parte opposta, prevedendo la norma citata il pagamento di un indennizzo e non di un corrispettivo. Pacifica è la giurisprudenza sull'interpretazione del concetto di indennizzo, limitata alla sola spesa sostenuta e quindi al costo vivo della prestazione, su cui nulla è stato addotto in sede di domanda riconvenzionale in esame, non potendo estendersi a ricomprendere il mancato guadagno ovvero il margine di lucro/utile insito nel corrispettivo, tenuto conto che il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda soltanto le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal privato (danno emergente) e non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale, lucro cessante (cfr., per un caso analogo a quello di specie, Cass., sez. III, ord. n. 12702 del 14.05.2019: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto ("lucro cessante") se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.”).
Volgendo ora l'attenzione alle ulteriori pretese creditorie di cui alle fatture nn.
1/17 e 2/17, va preliminarmente evidenziato che dalla documentazione in atti emerge il “disciplinare d'incarico” del 12.01.2006 sottoscritto anche dal professionista odierno opposto, con cui il quale il aveva affidato anche all'ing. Pt_1 Parte_1
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l'incarico correlato alla determinazione n. 926 del Controparte_1
15.11.2005, avente ad oggetto “lavori opere di urbanizzazione secondaria in Siderno
Superiore infrastrutture ricreative nel Centro Storico e verde attrezzato nel quartiere
Cavone. Affidamento incarico di progettazione”.
Dunque, trattasi di un incarico professionale effettuato con atto negoziale sottoscritto da entrambe le parti, contenente tra l'altro l'indicazione dell'oggetto della prestazione del professionista ed, all'art. 7, l'entità del compenso spettante a quest'ultimo. In particolare, è evidente che in tale incarico professionale rientra sia l'espletamento dell'attività di cui alla fattura n. 1/2017 del 01.02.2017 (direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di
Urbanizzazione Secondaria in Siderno Superiore: Ricreative nel Centro CP_3
Storico e Verde attrezzato nel quartiere Cavone”), sia l'attività – successiva, distinta ed a completamento – di cui alla n. 2/17 del 01.02.2017, inerente al saldo prestazioni professionali per direzione lavori e coordinamento della sicurezza nell'esecuzione delle “Opere di Completamento Piazza Cavone in Siderno Superiore”.
Dunque, per le pretese creditorie in esame è stato compiutamente adempiuto l'onere probatorio della dimostrazione di un valido titolo negoziale, nonché risulta pacifico tra le parti il regolare espletamento di entrambe le anzidette prestazioni professionali da parte del CP_1
Non risulta altresì contestata in modo specifico ed analitico da parte opponente la congruità del compenso professionale richiesto nelle fatture in esame in relazione a parametri indicati all'art. 7 del contratto scritto.
Ancora, il compenso di cui alla fattura n. 2/2017 non è stato pacificamente erogato dal , pur se lo stesso è dovuto, per quanto finora Parte_1 argomentato, nella misura, come richiesta nel ricorso monitorio, di € 6.526,48 per sorte capitale.
A sua volta, in relazione al compenso di cui alla fattura n. 1/2017, in tale atto era stato quantificato in complessivi € 26.957,20, comprensivi dell'I.V.A. al 22% (€
4.347,20) e della ritenuta di acconto IRPEF al 20% (€ 3.800,00), con la conseguenza che il avrebbe dovuto pagare al la somma di € Pt_1 Parte_1 CP_1
23.157,20 ed operare la trattenuta IRPEF di € 3.800,00, come indicato nella fattura in esame, che si riporta di seguito per maggiore chiarezza espositiva:
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Inoltre, nella pretesa creditoria di parte opposta si dava atto che, in relazione a tale fattura, erano stati già incassati acconti per un totale di € 5.871,95; che il Parte_1
aveva operato la ritenuta d'acconto per € 3.800,00 ed, infine, che, sulla
[...]
stessa parcella n. 1/17, era stato eseguito pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate per € 7.997,96. Dunque, nel ricorso monitorio era stato indicato un credito residuo di € 9.287,40 per sorte capitale.
A sua volta, dai mandati di pagamento acquisiti in atti emerge che sono stati corrisposti a favore del bonifici di pagamento per un totale di € CP_1
6.574,45. A questo importo, va aggiunto quello pignorato dall'Agenzia Entrate e documentato di € 7.295,26 (mandato n. 1853 del 23/10/2018), per un totale di €
13.869,71. A questa cifra, va aggiunta ancora quella versata dal di Pt_1 Pt_1 per ritenuta d'acconto IRPEF per il pacifico importo di € 3.800,00, giungendo così al totale € 17.669,71 e, quindi, rispetto ad € 26.957,20 (totale portato dalla fattura n.1/17 e non contestato dalla controparte in ordine alla sua congruità), residua la somma di € 9.287,49, appunto quella oggetto del ricorso monitorio.
Sul punto, va evidenziato che la minore somma erogata dal Parte_1
non può in ogni caso trovare giustificazione nel fatto, addotto da parte opponente, dell'avvenuta trattenimento e versamento anche della somma corrispondente all'I.V.A., tenuto conto che quest'ultima somma è comunque limitata ad € 4.347,20
e, quindi, di per sé non risulta sufficiente per giungere al complessivo compenso professionale richiesto nella stessa fattura dal A quest'ultimo CP_1
proposito, va in particolare evidenziato che oggetto del presente giudizio concerne
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esclusivamente la pretesa controprestazione pecuniaria per attività professionali svolte, non rilevando invece le conseguenze e gli adempimenti di natura fiscale in relazione al pagamento ed alla ricezione di tale corrispettivo.
In conclusione, deve revocarsi il decreto monitorio opposto n. 196/2024 emesso dal Tribunale di Locri in data 11.10.2024 per la maggiore somma di € 23.887,01, per sorte capitale, e deve condannarsi il al pagamento, in favore della Parte_1 parte opposta , dell'importo complessivo di € 15.813,97 (€ Controparte_1
6.526,48 + € 9.287,49), oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002.
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che, anche in tema di compensi professionali, per gli interessi da ritardo si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali (cfr. Cass., sez. II, 10/06/2025, n. 15527: “L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali è pure applicabile ai contratti d'opera professionale.”).
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese
è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cassazione civile, 26 giugno
2007 n. 14.764).
Le spese del procedimento monitorio, pertanto, si pongono a carico dell'odierno opponente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'odierno decisum.
A sua volta, in considerazione della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite del giudizio di opposizione devono, invece, compensarsi integralmente.
Va infine rigettata l'ulteriore richiesta, formulata da parte opposta, di condanna a carico di parte opponente ex art. 96 C.P.C.. L'azione esperita può infatti considerarsi
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temeraria solo allorquando, oltre ad essere del tutto erronea in fatto e diritto (da escludersi nel caso di specie), appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 26.06.2007, n. 14789). Inoltre, la parte richiedente non ha né allegato né dimostrato il danno subito a seguito dell'instaurazione della presente lite. E' infatti onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 C.P.C. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa;
sicché il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. 8.06.2007, n. 597497; Cass. 21.02.2007, n.
4096; Cass. 19.07.2004, n. 13355).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1043/2024
R.G. come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così dispone:
1) in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
159/2023 emesso dal Tribunale di Locri in data 16.05.2023;
2) condanna, per l'effetto, il , in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte opposta
[...]
, dell'importo di € 15.813,97, per sorte capitale, oltre interessi ex Controparte_1 art. 5 D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze fino all'integrale soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di indebito arricchimento in ordine al compenso di cui alla fattura n. 12/2014;
4) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Pt_1 Parte_1
pro tempore, alla rifusione, in favore di parte opposta , delle Controparte_1
spese processuali del procedimento monitorio che liquida in € 567,00 per compensi ed € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se dovute;
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5) compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio di opposizione.
Così deciso in Locri, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Amadei
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