Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO Giuseppe
- presidente
-giudice rel.
2. NOCERA dott.ssa Rosella
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana
- giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 505/2025 V.G.
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Irene Zito;
E
CP 1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Irene Zito;
- RICORRENTI -
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica della regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20/01/2025 veniva depositato il ricorso congiunto con cui Parte 1 e CP_1
[...] premesso che:
1. avevano intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale era nata la figlia Per_1, in data 19/02/2011, che entrambi avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata ed il Tribunale di Bari aveva disposto una prima regolamentazione con decreto del 22/12/2022, disponendo l'affidamento condiviso con collocamento alternato e mantenimento diretto della minore;
chiedevano di poter modificare la regolamentazione personale ed economica della comune figlia in conformità alle conclusioni rassegnate nel ricorso depositato in data 20/01/2025.
Senza fissare l'udienza di comparizione, la causa veniva riservata per la decisione;
il P.M. concludeva con proprio parere favorevole del 24/02/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca o modifica delle pregresse statuizioni personali ed economiche deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Ciò premesso, il ricorso congiunto è fondato e va accolto.
3.- Le parti hanno dedotto quale fatto nuovo la volontà della figlia di convivere con la madre.
4.- Ebbene, a fronte di tutto quanto innanzi dedotto, deve darsi atto che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nel ricorso congiunto datato 8/1/2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale.
La regolamentazione tra di loro concordata, alla luce dei nuovi elementi dedotti, in ordine al collocamento della figlia, da loro generata fuori dal matrimonio, ed alla contribuzione paterna al mantenimento della minore può essere condivisa e recepita nella presente sentenza.
5.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la minore.
6.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 20/01/2025, così provvede:
1. a modifica delle precedenti statuizioni giudiziali, prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia, da Parte 1 e CP 1 loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle condizioni contenute nel ricorso congiunto datato 8/1/2025 che qui devono intendersi pedissequamente richiamate;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato