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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6444 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Pietro, C.F._1
presso il cui studio in Messina, corso Cavour n. 48 ha eletto domicilio opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via San Paolo Cannistrà n. 42, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Daniele Giannone, presso il cui studio in
Messina, via Lenzi n. 1 ha eletto domicilio opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1642/2018, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 9 Messina in data 27.09.2018 e notificatogli il 23.10.2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla (d'ora in avanti solo per semplicità Controparte_1 CP_1 espositiva) la somma di € 18.537,00, oltre interessi e spese.
Parte attrice lamentava, innanzitutto, la carenza dei presupposti per la richiesta dell'ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., non avendo, la fornito CP_1
prova scritta del proprio credito, essendosi limitata a produrre la fattura n. 9 del
05.03.2013, con la quale chiedeva al di saldare il corrispettivo per i lavori di Pt_1
appalto eseguiti in forza del contratto datato 20.11.2012, per un importo complessivo di € 18.537,00.
Osservava, in ogni caso, che il contratto di appalto stipulato con la prevedeva CP_1
l'esecuzione, chiavi in mano, di lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà del per un corrispettivo complessivo di € 25.520,00 (iva inclusa), Pt_1
sicché era errato l'importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo di € 31.537,00.
Sollevava, poi, l'eccezione di inadempimento, contestando sia l'ultimazione dei lavori che la loro esecuzione a regola d'arte, tanto che le parti si accordavano per il pagamento di un saldo di € 1.000,00 al fine di chiudere a stralcio i loro rapporti, tenendo conto degli oneri non adempiuti dall'appaltatore.
Per tali ragioni citava in giudizio la e chiedeva di revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando quando dedotto da controparte.
[...]
Riferiva la convenuta che, durante l'esecuzione dei lavori, il committente ravvisava la necessità e l'utilità di apportare delle modificazioni e integrazioni rispetto al progetto originario, in conformità a quanto pattuito nel contratto di appalto;
richiamava, difatti, l'art. 6 del contratto, il quale prevedeva l'esecuzione di opere per un importo presunto di € 23.200,00 (iva esclusa), salva la possibilità, per il committente, di fare eseguire lavori in più o in meno rispetto a quelli concordati per un ammontare superiore al 25% dell'importo complessivo. Per tali ragioni i lavori venivano pagina 2 di 9 rideterminati nell'importo complessivo di € 31.537,00, a fronte dei quali il Pt_1 effettuava pagamenti per un totale di € 13.000,00, rimanendo parzialmente inevasa la fattura n. 9 del 05.03.2013.
Contestava la carenza di prova scritta, rilevando che nel giudizio monitorio veniva prodotta sia la fattura rimasta inevasa sia il contratto di appalto costituente il titolo giuridico posto a fondamento della propria pretesa creditoria.
Rilevava, in ogni caso, che in mancanza di denuncia dei vizi nei termini di legge non era possibile accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal né era applicabile la garanzia di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c.. Pt_1
Chiedeva, quindi, di dichiarare infondate le eccezioni e domande formulate dall'attore, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di condannare il al pagamento delle somme dovute come risultanti in esito al Pt_1
presente giudizio, oltre interessi dalla data della fattura o dal riconoscimento della maturazione del diritto, sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 24.10.2019, alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti il G.I. concedeva la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto.
All'udienza a trattazione scritta del 16.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione va rigettata in quanto infondata per i motivi che seguono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di cui al primo motivo di opposizione, con cui il lamenta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per Pt_1
l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare, per la dedotta carenza di prova scritta della pretesa creditoria.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittima emissione del pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo – al più rilevante per la regolazione delle spese della fase monitoria – quanto, piuttosto, la verifica della effettiva debenza del credito azionato in via monitoria, sicché l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto opposto non preclude il potere-dovere del giudice adito di decidere la causa nel merito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16767/2014).
Ad abundantiam si rileva che, in ogni caso, l'eccezione è infondata in quanto la nella fase monitoria, produceva sia il contratto di appalto stipulato con l' CP_1
opponente sia la fattura n. 9/2013 emessa nei confronti del committente, recante la certificazione notarile di conformità della copia con l'originale annotato nel libro copia-fattura (cfr. all. 1 ricorso per decreto ingiuntivo e all. 1 e 2 alla nota del
26.09.2018 r.g. n. 3469/2018), dal che discende che era stata fornita la regolare prova scritta prevista dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente è attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto è convenuto in senso formale ed attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, sull'opposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
Come già rilevato, a fondamento della propria domanda con cui chiedeva il pagamento del saldo relativamente alle prestazioni svolte a favore del e Pt_1 oggetto della fattura n. 9/2013 per un importo totale di € 18.537,00, la allegava CP_1
in sede monitoria: copia del contratto di appalto (all. 1 ricorso) e copia della fattura pagina 4 di 9 con certificazione notarile di conformità ai libri contabili (all. 1 e 2 alla nota del
26.09.2018).
A tale documentazione va aggiunta quella regolarmente prodotta dalla nel CP_1
presente giudizio e, in particolare, il consuntivo dei lavori realizzati presso l'immobile di proprietà dell'opponente (all. 1 memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.).
Orbene, è opportuno ricostruire la vicenda alla luce di tale documentazione e degli atti del giudizio.
È circostanza documentalmente provata che le parti in causa stipulavano, in data
20.11.2012, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e rifinitura dell' immobile sito a Messina, Villaggio Santo, strada n. 30/B, pal. 1 per un importo di € 23.200,00 (iva esclusa), facendo salva la possibilità, per il committente, di richiedere l'esecuzione di lavori in più o in meno rispetto a quelli concordati, per un ammontare superiore al 25% dell'importo complessivo (cfr. art. 6 contratto di appalto).
Risulta, altresì, provato, alla luce del consuntivo dei lavori complessivamente eseguiti dalla che alla società appaltatrice veniva richiesto di eseguire lavori ulteriori, CP_1 non previsti al momento della conclusione del contratto, indicati sotto la voce “da aggiungere” e identificati in “Totale parte edile;
Differenza da piantina da Voi
Consegnatomi e stato di fatto;
Impianto di climatizzazione;
Impianto idrico;
Parte progettuale”, per un totale di € 8.835,00, ulteriori rispetto alla somma di € 23.200,00 indicata nel contratto.
Sul punto il non effettuava alcuna contestazione, limitandosi a riferire, in Pt_1
sede di opposizione, di asseriti errori nel conteggio delle somme dovute, senza, tuttavia, disconoscere – in alcuno degli atti del giudizio – di avere richiesto l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto di appalto;
ne discende che tale circostanza deve ritenersi provata alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 761/2002).
pagina 5 di 9 Per le medesime ragioni, è pacifico – e non contestato – che il committente versava all'appaltatore le seguenti somme: acconto di € 5.500,00 di cui alla fattura n.
40/2012; acconto di € 5.500,00 di cui alla fattura n. 3/2013; importo di € 2.000,00 a fronte della fattura n. 9/2013, emessa per il saldo dei lavori per un importo totale di €
20.537.
Orbene, mediante una semplice operazione matematica è possibile, quindi, verificare la correttezza della somma richiesta dalla mediante il decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
E, difatti, i lavori appaltati e quelli successivamente richiesti dal committente venivano quantificati in complessivi € 32.035 (€ 23.200,00 + € 8.835,00).
Da tale importo venivano poi detratti gli importi per “opere non realizzate” per €
675,00 e per “regalo dalla ” per € 2.690,00, sicché la somma dovuta CP_1
alla per le opere effettuate è pari a complessivi € 28.670,00 (€ 32.035 - € CP_1
675,00 - € 2.690), corrispondente – con calcolo dell'iva al 10% – a € 31.537,00 iva inclusa.
A questo punto, sottratte le somme già pagate, pari ad € 13.000,00 (€ 5.500,00 +
5.500,00 + 2.000,00), l'importo residuo è di € 18.537,00 iva inclusa (€ 31.537 - €
13.000,00), pari, difatti, al credito azionato in via monitoria dalla CP_1
A tal riguardo, con il secondo motivo di opposizione, il contestava tale Pt_1
credito riferendo che la ditta appaltatrice avrebbe adempiuto soltanto parzialmente alle prestazioni concordate e che le opere realizzate non sarebbero state correttamente eseguite.
Tale eccezione va correttamente qualificata quale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., essendo volta a paralizzare la pretesa creditoria azionata sulla scorta dell'inadempimento imputato a controparte nell'esecuzione delle opere appaltate.
Non trova, invece, applicazione la speciale disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c. e, in particolare, la garanzia per vizi di cui all'art. 1667, co. 3 c.c., la quale ha come contenuto e finalità la eliminazione delle difformità e vizi a spese dell'appaltatore o la pagina 6 di 9 proporzionale riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno e va invocata nei soli in casi in cui l'opera sia stata interamente completata e consegnata e non anche nei casi di omesso completamento dei lavori.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nel riconoscere che il committente, citato in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo pattuito, possa eccepire l'inadempimento delle prestazioni contrattualmente poste a carico di quest'ultimo, limitandosi a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ. n. 936/2010, Cass. civ. n. 8736/2014,
Cass. civ. n. 98/2019).
Tuttavia, è, altresì, pacifico in giurisprudenza che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deve essere valutata tenendo conto della buona fede dell'eccipiente, non essendo legittimo il rifiuto di adempiere al pagamento se, date le circostanze del caso concreto, tale rifiuto risulti contrario alla buona fede (ex multis Cass. civ. n.
26365/2013).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che il rifiuto del di corrispondere le Pt_1
somme dovute non possa ritenersi conforme alla buona fede, in quanto l'opponente non ha fornito in giudizio un minimo riferimento che permettesse di accertare la consistenza e il valore dell'asserito inesatto inadempimento, né ha fornito elementi idonei a consentire la valutazione della gravità di tale asserito inadempimento e, quindi, della sussistenza dei presupposti legittimanti il rifiuto a corrispondere il saldo del corrispettivo preteso dall'opposta.
L'opponente, difatti, si limitava a fornire una generica esemplificazione delle criticità manifestatesi nel suo immobile dopo l'esecuzione dei lavori appaltati, peraltro descrivendo operazioni apparentemente non coincidenti con quelle indicate nel computo metrico allegato al contratto di appalto (cfr. pagg. 12-14 contratto) e nel consuntivo dei lavori eseguiti dalla CP_1
pagina 7 di 9 L'opponente, ancora, giustificava il proprio inadempimento menzionando un accordo con cui si prevedeva il pagamento della somma di € 1.000,00 a stralcio delle ulteriori somme dovute, tenuto conto degli inadempimenti della ditta appaltatrice. Tale allegazione, tuttavia, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio e non può ritenersi provata, stante la contestazione effettuata, sul punto, dalla opposta.
Non si ritiene, pertanto, che l'eccezione di inadempimento sollevata dal sia Pt_1
conforme a buona fede, dal momento che quanto riferito – peraltro solo genericamente – dall'opponente non è sufficiente a integrare i presupposti di cui all'art. 1460 c.c.; al contrario, si ritiene che il rifiuto di adempiere del committente sia del tutto privo di giustificazione, non essendo tale rifiuto realmente mirato a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale delle prestazioni oggetto del contratto di appalto inter partes, quanto, piuttosto, a sottrarsi al pagamento dei lavori commissionati.
Dal rigetto delle domande attoree consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1642/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore e in favore della convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.227,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa pagina 8 di 9 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6444/2018 R.G. così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a pagare, in favore della le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 21.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6444 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Pietro, C.F._1
presso il cui studio in Messina, corso Cavour n. 48 ha eletto domicilio opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva Controparte_1
, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via San Paolo Cannistrà n. 42, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Daniele Giannone, presso il cui studio in
Messina, via Lenzi n. 1 ha eletto domicilio opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1642/2018, emesso dal Tribunale di pagina 1 di 9 Messina in data 27.09.2018 e notificatogli il 23.10.2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla (d'ora in avanti solo per semplicità Controparte_1 CP_1 espositiva) la somma di € 18.537,00, oltre interessi e spese.
Parte attrice lamentava, innanzitutto, la carenza dei presupposti per la richiesta dell'ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., non avendo, la fornito CP_1
prova scritta del proprio credito, essendosi limitata a produrre la fattura n. 9 del
05.03.2013, con la quale chiedeva al di saldare il corrispettivo per i lavori di Pt_1
appalto eseguiti in forza del contratto datato 20.11.2012, per un importo complessivo di € 18.537,00.
Osservava, in ogni caso, che il contratto di appalto stipulato con la prevedeva CP_1
l'esecuzione, chiavi in mano, di lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà del per un corrispettivo complessivo di € 25.520,00 (iva inclusa), Pt_1
sicché era errato l'importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo di € 31.537,00.
Sollevava, poi, l'eccezione di inadempimento, contestando sia l'ultimazione dei lavori che la loro esecuzione a regola d'arte, tanto che le parti si accordavano per il pagamento di un saldo di € 1.000,00 al fine di chiudere a stralcio i loro rapporti, tenendo conto degli oneri non adempiuti dall'appaltatore.
Per tali ragioni citava in giudizio la e chiedeva di revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando quando dedotto da controparte.
[...]
Riferiva la convenuta che, durante l'esecuzione dei lavori, il committente ravvisava la necessità e l'utilità di apportare delle modificazioni e integrazioni rispetto al progetto originario, in conformità a quanto pattuito nel contratto di appalto;
richiamava, difatti, l'art. 6 del contratto, il quale prevedeva l'esecuzione di opere per un importo presunto di € 23.200,00 (iva esclusa), salva la possibilità, per il committente, di fare eseguire lavori in più o in meno rispetto a quelli concordati per un ammontare superiore al 25% dell'importo complessivo. Per tali ragioni i lavori venivano pagina 2 di 9 rideterminati nell'importo complessivo di € 31.537,00, a fronte dei quali il Pt_1 effettuava pagamenti per un totale di € 13.000,00, rimanendo parzialmente inevasa la fattura n. 9 del 05.03.2013.
Contestava la carenza di prova scritta, rilevando che nel giudizio monitorio veniva prodotta sia la fattura rimasta inevasa sia il contratto di appalto costituente il titolo giuridico posto a fondamento della propria pretesa creditoria.
Rilevava, in ogni caso, che in mancanza di denuncia dei vizi nei termini di legge non era possibile accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal né era applicabile la garanzia di cui agli artt. 1665 e 1667 c.c.. Pt_1
Chiedeva, quindi, di dichiarare infondate le eccezioni e domande formulate dall'attore, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di condannare il al pagamento delle somme dovute come risultanti in esito al Pt_1
presente giudizio, oltre interessi dalla data della fattura o dal riconoscimento della maturazione del diritto, sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 24.10.2019, alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti il G.I. concedeva la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto.
All'udienza a trattazione scritta del 16.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione va rigettata in quanto infondata per i motivi che seguono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di cui al primo motivo di opposizione, con cui il lamenta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per Pt_1
l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare, per la dedotta carenza di prova scritta della pretesa creditoria.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittima emissione del pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo – al più rilevante per la regolazione delle spese della fase monitoria – quanto, piuttosto, la verifica della effettiva debenza del credito azionato in via monitoria, sicché l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto opposto non preclude il potere-dovere del giudice adito di decidere la causa nel merito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16767/2014).
Ad abundantiam si rileva che, in ogni caso, l'eccezione è infondata in quanto la nella fase monitoria, produceva sia il contratto di appalto stipulato con l' CP_1
opponente sia la fattura n. 9/2013 emessa nei confronti del committente, recante la certificazione notarile di conformità della copia con l'originale annotato nel libro copia-fattura (cfr. all. 1 ricorso per decreto ingiuntivo e all. 1 e 2 alla nota del
26.09.2018 r.g. n. 3469/2018), dal che discende che era stata fornita la regolare prova scritta prevista dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, si ricorda che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente è attore in senso formale e convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto è convenuto in senso formale ed attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, sull'opposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011).
Come già rilevato, a fondamento della propria domanda con cui chiedeva il pagamento del saldo relativamente alle prestazioni svolte a favore del e Pt_1 oggetto della fattura n. 9/2013 per un importo totale di € 18.537,00, la allegava CP_1
in sede monitoria: copia del contratto di appalto (all. 1 ricorso) e copia della fattura pagina 4 di 9 con certificazione notarile di conformità ai libri contabili (all. 1 e 2 alla nota del
26.09.2018).
A tale documentazione va aggiunta quella regolarmente prodotta dalla nel CP_1
presente giudizio e, in particolare, il consuntivo dei lavori realizzati presso l'immobile di proprietà dell'opponente (all. 1 memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.).
Orbene, è opportuno ricostruire la vicenda alla luce di tale documentazione e degli atti del giudizio.
È circostanza documentalmente provata che le parti in causa stipulavano, in data
20.11.2012, un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e rifinitura dell' immobile sito a Messina, Villaggio Santo, strada n. 30/B, pal. 1 per un importo di € 23.200,00 (iva esclusa), facendo salva la possibilità, per il committente, di richiedere l'esecuzione di lavori in più o in meno rispetto a quelli concordati, per un ammontare superiore al 25% dell'importo complessivo (cfr. art. 6 contratto di appalto).
Risulta, altresì, provato, alla luce del consuntivo dei lavori complessivamente eseguiti dalla che alla società appaltatrice veniva richiesto di eseguire lavori ulteriori, CP_1 non previsti al momento della conclusione del contratto, indicati sotto la voce “da aggiungere” e identificati in “Totale parte edile;
Differenza da piantina da Voi
Consegnatomi e stato di fatto;
Impianto di climatizzazione;
Impianto idrico;
Parte progettuale”, per un totale di € 8.835,00, ulteriori rispetto alla somma di € 23.200,00 indicata nel contratto.
Sul punto il non effettuava alcuna contestazione, limitandosi a riferire, in Pt_1
sede di opposizione, di asseriti errori nel conteggio delle somme dovute, senza, tuttavia, disconoscere – in alcuno degli atti del giudizio – di avere richiesto l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto di appalto;
ne discende che tale circostanza deve ritenersi provata alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 761/2002).
pagina 5 di 9 Per le medesime ragioni, è pacifico – e non contestato – che il committente versava all'appaltatore le seguenti somme: acconto di € 5.500,00 di cui alla fattura n.
40/2012; acconto di € 5.500,00 di cui alla fattura n. 3/2013; importo di € 2.000,00 a fronte della fattura n. 9/2013, emessa per il saldo dei lavori per un importo totale di €
20.537.
Orbene, mediante una semplice operazione matematica è possibile, quindi, verificare la correttezza della somma richiesta dalla mediante il decreto ingiuntivo CP_1
opposto.
E, difatti, i lavori appaltati e quelli successivamente richiesti dal committente venivano quantificati in complessivi € 32.035 (€ 23.200,00 + € 8.835,00).
Da tale importo venivano poi detratti gli importi per “opere non realizzate” per €
675,00 e per “regalo dalla ” per € 2.690,00, sicché la somma dovuta CP_1
alla per le opere effettuate è pari a complessivi € 28.670,00 (€ 32.035 - € CP_1
675,00 - € 2.690), corrispondente – con calcolo dell'iva al 10% – a € 31.537,00 iva inclusa.
A questo punto, sottratte le somme già pagate, pari ad € 13.000,00 (€ 5.500,00 +
5.500,00 + 2.000,00), l'importo residuo è di € 18.537,00 iva inclusa (€ 31.537 - €
13.000,00), pari, difatti, al credito azionato in via monitoria dalla CP_1
A tal riguardo, con il secondo motivo di opposizione, il contestava tale Pt_1
credito riferendo che la ditta appaltatrice avrebbe adempiuto soltanto parzialmente alle prestazioni concordate e che le opere realizzate non sarebbero state correttamente eseguite.
Tale eccezione va correttamente qualificata quale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., essendo volta a paralizzare la pretesa creditoria azionata sulla scorta dell'inadempimento imputato a controparte nell'esecuzione delle opere appaltate.
Non trova, invece, applicazione la speciale disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. c.c. e, in particolare, la garanzia per vizi di cui all'art. 1667, co. 3 c.c., la quale ha come contenuto e finalità la eliminazione delle difformità e vizi a spese dell'appaltatore o la pagina 6 di 9 proporzionale riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno e va invocata nei soli in casi in cui l'opera sia stata interamente completata e consegnata e non anche nei casi di omesso completamento dei lavori.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nel riconoscere che il committente, citato in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo pattuito, possa eccepire l'inadempimento delle prestazioni contrattualmente poste a carico di quest'ultimo, limitandosi a provare la fonte del suo diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ. n. 936/2010, Cass. civ. n. 8736/2014,
Cass. civ. n. 98/2019).
Tuttavia, è, altresì, pacifico in giurisprudenza che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deve essere valutata tenendo conto della buona fede dell'eccipiente, non essendo legittimo il rifiuto di adempiere al pagamento se, date le circostanze del caso concreto, tale rifiuto risulti contrario alla buona fede (ex multis Cass. civ. n.
26365/2013).
Ciò posto, ritiene questo Giudice che il rifiuto del di corrispondere le Pt_1
somme dovute non possa ritenersi conforme alla buona fede, in quanto l'opponente non ha fornito in giudizio un minimo riferimento che permettesse di accertare la consistenza e il valore dell'asserito inesatto inadempimento, né ha fornito elementi idonei a consentire la valutazione della gravità di tale asserito inadempimento e, quindi, della sussistenza dei presupposti legittimanti il rifiuto a corrispondere il saldo del corrispettivo preteso dall'opposta.
L'opponente, difatti, si limitava a fornire una generica esemplificazione delle criticità manifestatesi nel suo immobile dopo l'esecuzione dei lavori appaltati, peraltro descrivendo operazioni apparentemente non coincidenti con quelle indicate nel computo metrico allegato al contratto di appalto (cfr. pagg. 12-14 contratto) e nel consuntivo dei lavori eseguiti dalla CP_1
pagina 7 di 9 L'opponente, ancora, giustificava il proprio inadempimento menzionando un accordo con cui si prevedeva il pagamento della somma di € 1.000,00 a stralcio delle ulteriori somme dovute, tenuto conto degli inadempimenti della ditta appaltatrice. Tale allegazione, tuttavia, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio e non può ritenersi provata, stante la contestazione effettuata, sul punto, dalla opposta.
Non si ritiene, pertanto, che l'eccezione di inadempimento sollevata dal sia Pt_1
conforme a buona fede, dal momento che quanto riferito – peraltro solo genericamente – dall'opponente non è sufficiente a integrare i presupposti di cui all'art. 1460 c.c.; al contrario, si ritiene che il rifiuto di adempiere del committente sia del tutto privo di giustificazione, non essendo tale rifiuto realmente mirato a conservare l'equilibrio sostanziale e funzionale delle prestazioni oggetto del contratto di appalto inter partes, quanto, piuttosto, a sottrarsi al pagamento dei lavori commissionati.
Dal rigetto delle domande attoree consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1642/2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore e in favore della convenuta.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e i valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.227,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa pagina 8 di 9 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6444/2018 R.G. così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a pagare, in favore della le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che si liquidano in € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il 21.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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