Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad usi di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1950, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e della indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 , e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 , e 14 dicembre 1947, n. 1460 .
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad usi di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1950, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e della indennita' di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944 , e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 , e 14 dicembre 1947, n. 1460 .
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.