Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 7 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Parte_1 CP_1 con l'Avv. Giuseppe Esposito
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con i funzionari , e , ai sensi dell'art. 9, Controparte_3 CP_4 Controparte_5 comma 2, D.Lgs. n. 149/2015
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 23.7.10 , nella duplice qualità in epigrafe indicata, Parte_1 proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n° 99/2010 che l'ITL di aveva CP_2 adottato per avere il assunto alle dipendenze di il lavoratore dal Pt_1 CP_1 Parte_2
3.1.09 al 3.3.09, omettendo di effettuare le obbligatorie comunicazioni al Centro per l'Impiego territorialmente competente, di registrare l'assunzione del sul libro unico del lavoro e sulle Pt_2 scritture aziendali obbligatorie e di consegnare al la comunicazione di assunzione o copia del Pt_2 contratto individuale di lavoro.
“In via preliminare si rileva che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria.
Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87). Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare (come nel caso in esame) compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12,
l'opposizione deve essere accolta (Cass. Civ. Sez. 1^, 26 maggio 1999 n. 5095).
Tuttavia, deve, a monte, rilevarsi che l'opponente non può limitarsi a contestare la veridicità dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo, ma deve provare i fatti impeditivi dell'adempimento oppure di avere adempiuto. Perciò deve ricostruire i fatti diversamente rispetto al verbale, non può limitarsi a confutare la veridicità del verbale sic et simpliciter. A tal riguardo la
Suprema Corte, esprimendo orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione, ha precisato che:
"l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ovvero l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Corte di Cassazione, sentenza n. 23229 del 2004). Nel caso di specie l'onere probatorio come delineato non può dirsi assolto ed il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
In relazione alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza ex art.91c.p.c., si rileva che nei confronti dell'ITL opera la regolamentazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. – introdotto dalla L.n.183/2011 e applicabile alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della stessa (01 gennaio 2012) - in base al quale nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
3) Avverso tale sentenza il a proposto appello denunciando la illogicità e la contraddittorietà Pt_1 della sentenza, per avere dapprima correttamente affermato che l' non aveva Controparte_2 fornito prova della fondatezza della sua pretesa sanzionatoria, per poi respingere il ricorso assumendo che l'opponente si era limitato a contestare la veridicità del verbale, non offrendo una diversa ricostruzione dei fatti. Dal momento che l'onere della prova gravava sull'amministrazione, una volta affermato che questa non l'aveva fornita, il tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione. Ad ogni modo, con l'atto di opposizione era stata puntualmente contestata l'assunzione del alle Pt_2 dipendenze della Pubbliemme e tale difesa era stata puntualmente riscontrata sia dalle dichiarazioni rese da vari dipendenti della Pubbliemme in corso di ispezione, sia dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di giudizio. Tuttavia, delle une e delle altre il tribunale aveva del tutto omesso l'esame.
4) L'appellante ha inoltre reiterato le ulteriori eccezioni sollevate con l'atto introduttivo del giudizio, anche queste non esaminate dal tribunale, ovvero: violazione dell'art. 14 Legge 689/81 in quanto la notifica delle violazioni era avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento; omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione anche con riferimento alle difese svolte nel corso del procedimento amministrativo;
omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione;
eccessività della sanzione.
5) L'ITL di si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto.
8) Premesso che l'onere della prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria incombeva sull'amministrazione e che lo stesso tribunale ha esplicitamente affermato che l' non CP_2
l'aveva fornita, la sentenza deve essere riformata perché dai plurimi elementi di prova da cui la causa era caratterizzata, e che il giudice di primo grado ha completamente omesso di esaminare, non avendo preso alcuna posizione sui fatti concreti sottoposti al suo esame, emerge l'assenza di prova dell'assunzione di alle dipendenze di dal 3.1.09. Parte_2 CP_1
9) L'amministrazione ha fondato la sua pretesa sulla richiesta di intervento che lo stesso Pt_2 presentò all'ITL di il 6.3.09, sulle dichiarazioni rese in fase ispettiva da CP_2 [...]
e da , dipendente di nonché su un buono di consegna e una CP_6 Tes_1 CP_1
“lista di smistamento” sottoscritti dal e da questi allegati alla sua richiesta di intervento. Pt_2
10) Agli atti di causa, però, risultano anche plurime dichiarazioni rilasciate agli ispettori intervenuti da altri dipendenti e collaboratori di , , e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
) e soprattutto risultano le testimonianze rese in corso di causa dai dipendenti e Per_6 collaboratori (udienza 24.9.12), (udienza 26.9.19) e Parte_3 Per_1 Per_7
(udienza 17.9.20).
11) Ora, le dichiarazioni rese in sede ispettiva da si rivelano insufficienti a confermare Tes_1 il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio. Lo , infatti, si limitò a riferire di aver Tes_1 sentito spesso nominare, tra le persone addette al magazzino, anche , aggiungendo di non Parte_2 sapere in che rapporti fossero tali lavoratori, tra cui il , con l'azienda. Il tenore della Pt_2 dichiarazione, per la sua genericità e per essere fondata su un sentito dire, non è idonea a confermare l'assunto portato avanti dall'amministrazione. 12) Quanto al , che non lavorava alle dipendenze di e che era legato da rapporti CP_6 CP_1 di amicizia con il e il padre di questi, lo stesso ha riferito di pause pranzo di un'ora che il Pt_2 Pt_2 trascorreva a casa sua una o due volte a settimane, mentre il aveva riferito di lavorare tutti i Pt_2 giorni della settimana e che la pausa pranzo era della durata di mezz'ora, tra l'altro senza fare riferimento a quelle svolte presso l'abitazione del . CP_6
13) Ma soprattutto deve tenersi conto delle seguenti circostanze che rendono quanto meno contraddittoria e insufficiente la prova del rapporto di lavoro subordinato che sarebbe intercorso tra e il dal 3.1.09. CP_1 Pt_2
14) Si fa riferimento a) alla consulente aziendale , la quale ha dichiarato in sede Controparte_7 ispettiva che in ragione del suo ruolo era lei che si occupava della selezione del personale, che tuttavia non conosceva , di non averne mai sentito parlare e che il non aveva mai sostenuto Parte_2 Pt_2 un colloquio di lavoro con lei;
b) alla dipendente , che ha dichiarato di non conoscere CP_8
; c) alla dipendente che ha riferito di non conoscere e di non aver mai Parte_2 Testimone_2 sentito nominare il;
d) al dipendente che ha con fermezza riferito di non aver mai Pt_2 Tes_3 visto il lavorare per la Pubbliemme, pur conoscendolo di persona;
e) alla dipendente Pt_2 Tes_4
che ha anch'ella escluso che il avesse mai lavorato per Pubbliemme;
f) al dipendente
[...] Pt_2
, che ha riferito di non conoscere il e di non averlo mai sentito Testimone_5 Pt_2 nominare.
15) Sotto tale profilo particolarmente importanti si rivelano le dichiarazioni, di cui non si ha motivo di dubitare, rese da e da . Ciò in quanto gli stessi hanno dichiarato di svolgere Per_4 Per_6 mansioni consistenti nell'affissione di cartelli pubblicitari, ovvero la stessa mansione riferita dal
, ciononostante escludendo che il avesse mai lavorato per la Pubbliemme. Pt_2 Pt_2
16) A quanto detto devono ovviamente aggiungersi gli esiti dell'istruttoria orale svolta nelle udienze del 24.9.12, 26.9.19 e 17.9.20.
17) Premesso che l'amministrazione è stata dichiarata decaduta dalla prova per testi con ordinanza resa all'udienza del 27.5.15, che l'Itl non ha censurato, i testi , e non solo Per_3 Per_1 Per_7 hanno escluso, conformemente a quanto già fatto in sede ispettiva, che avesse mai lavorato Parte_2 alle dipendenze di ma hanno anche concordemente confermato la tesi attorea secondo CP_1 cui il era particolarmente insistente nei confronti del affinché questi lo assumesse, che Pt_2 Pt_1 il aveva sempre respinto tali richieste, che nonostante i rifiuti del agli inizi del 2009 Pt_1 Pt_1 il si recava presso il deposito della ove si organizzava il lavoro della giornata, Pt_2 CP_1 manifestando la sua volontà di lavorare, che a fronte di ciò il aveva impartito l'ordine di Pt_1 vietare al di fare ingresso nel deposito aziendale, che quindi il minacciò il che Pt_2 Pt_2 Pt_1 gliel'avrebbe fatta pagare.
18) Ora, a fronte di tali univoche indicazioni emergenti sia dalla fase ispettiva, sia dalla fase giudiziale, che il tribunale ha completamente omesso di esaminare, risulta chiara quanto meno la insufficienza e la contraddittorietà della prova del rapporto di lavoro subordinato posto a base delle sanzioni elevate.
19) Né un rapporto di lavoro subordinato può affermarsi sulla base di un buono di consegna prodotto agli ispettori dal e che recherebbe la sottoscrizione del denunciante, trattandosi di documento Pt_2 manoscritto di incerta provenienza e in relazione al quale, comunque, non può certamente affermarsi che si tratti di documento proveniente da E ad identiche conclusioni deve pervenirsi CP_1 quanto al documento denominato lista di smistamento, trattandosi, per quel che è dato comprendere, di un documento che avrebbe inoltrato alla società con sottoscrizione di CP_1 Parte_4 una coordinatrice di settore della e in relazione alla quale non si comprende per quale CP_1 ragione il avrebbe apposto la sua firma, ciò che pertaltro, per quanto risulta dal documento, Pt_2 potrebbe essere avvenuto in qualsiasi momento.
20) Ad ogni modo, oltre a risultare scarsamente significativi e comunque insufficienti a dimostrare un rapporto di lavoro subordinato dal 3.1.09 al 3.3.09, il possesso di tali documenti da parte del Pt_2 ben può spiegarsi con il fatto che, come risultato all'esito delle testimonianze, il denunciante era solito recarsi presso il deposito aziendale in assenza di qualsivoglia autorizzazione.
21) Risulta infine superflua e irrilevante la richiesta dell'ITL di di escutere la teste CP_2
che avrebbe potuto confermare l'avvenuta consegna al di euro 300 in contanti e CP_8 Pt_2 della lista di smistamento di cui si è detto.
22) A prescindere che una tale istanza finisce per aggirare la decadenza dalla prova orale in cui l'amministrazione è incorsa, si rileva che, come detto, proprio la venne sentita dagli ispettori Per_2 del lavoro, nell'occasione negando di conoscere il . Pt_2
23) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello e con assorbimento delle ulteriori questioni reiterate dall'appellante, la sentenza impugnata deve essere riformata con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
24) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante pro tempore di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Vibo Valentia n° 689/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza ingiunzione n°
99/2010 del 21.6.2010; 2) condanna l' di al pagamento delle spese di lite, Controparte_2 CP_2 che si liquidano in euro 2.700,00, per il primo grado, ed in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale