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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/10/2024, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 2589/2018
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Accuosto Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Parte_2
Vico Equense il 19.10.1970), elettivamente domiciliati in Sorrento al Corso Italia n 261 presso lo studio dell'avv. Vitaliano Esposito che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione
- attori -
e
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Sorrento alla via Controparte_1
degli Aranci n. 59 presso lo studio dell'avv. Pietro Venanzio che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
Oggetto: azione negatoria
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 22.12.2023 e comparse conclusionali cui per brevità si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal modello normativo di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo;
deve altresì ritenersi conforme a tale modello normativo la motivazione c.d. per relationem, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi ed agli atti di causa (cfr. Cass. n. 13202/2012 e
Cass. S.U. n. 642/2015), nonché l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto
1 rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Richiamato, dunque, ai fini dell'intera ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo di tutti gli atti di parte, si osserva quanto segue in ordine alle questioni effettivamente rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ed a seguito di mediazione prot.n.201696 verbale negativo del 04.07.2016 e prot. n. 164/2020 verbale negativo del 13.11.2020), e Parte_1
hanno evocato in giudizio per sentire accertare l'insussistenza della Parte_2 Controparte_1
pretesa servitù di passaggio pedonale e carraio sulla corte antistante le loro proprietà (identificate al
N.C.E.U del Comune di Piano di Sorrento al foglio 10 p.lla 434 sub 3 e sub 4), con conseguenziale inibitoria, richiesta risarcitoria e condanna alle refusione delle spese di lite.
A sostegno della domanda gli istanti hanno esposto che con atto di divisione per notar del Per_1
06.01.1968, rep.n.2887 - ed a seguito del decesso (ab intestato) del comune dante causa, CP_2
che lasciava a sé superstiti otto figli (tra cui la Sig.ra madre degli istanti)
[...] Persona_2
ed il coniuge, ad (madre degli istanti e coniugata Controparte_3 Persona_2 CP_4
veniva attribuito un "Appezzamento di terreno nel Comune di Piano di Sorrento ...
[...]
precisamente quello posto a monte della strada esteso complessivamente are ottantadue e centiare sessantatré in catasto al foglio 10 particella 439, 538 e 435/a di are 34,10…, confinante con la via comunale Bosco, particella 435/b, via Meta-Amalfi e nonché la porzione di terreno Persona_3
di are 1,24 con annessa stalla riportata in frazionamento con il subalterno d della particella 435…, confinante con particella 536/c e 435/b" ed al coniuge superstite, , veniva attribuita, Controparte_3
a tacitazione dei suoi diritti di usufrutto uxorio, "una metà del primo piano, che forma la parte urbana del cespite in Piano di Sorrento alla Via Meta Amalfi ... e precisamente vani tre ed accessori con terrazza e corte antistante ... confinante con Corte Comune, via Meta-Amalfi, terreno antistante a dirsi, e porzione di fabbricato assegnato ad dalla partita 27 del N.C.E.U. ... Porzione di terreno CP_5
attigua al detto fabbricato di are venti e centiare cinquantacinque in frazionamento particelle 536/a are 14,15, 435/C are 06.40, confinante con la Via Provinciale Meta-Amalfi, Persona_3
mappale 536/(b, attribuito ad e mappale 435/d assegnato ad . CP_5 Per_2
In data 3 gennaio 1973, apertasi anche la successione di , i suoi eredi alienavano, Controparte_3
con successivi atti di compravendita, ad e al coniuge le proprie Persona_2 Controparte_4
2 quote di spettanza sull'immobile sopra descritto (tra gli altri, atto di compravendita per Notar
del 11 luglio 1996 Rep. 239240 - Racc. 26339). In particolare, con atto di compravendita Per_4
per notar del dì 11.07.1996 (rep. 239.240), , odierno convenuto e Per_4 Controparte_1
germano di alienava a ed i diritti a lui spettanti Persona_2 Controparte_4 Persona_2
(pari ad un ottavo) sugli immobili allo stesso pervenuti in virtù della successione della madre
, espressamente dichiarando INTENDERSI "decaduti tutti i diritti e servitù Persona_5
eventualmente costituiti a favore del venditore e contro la proprietà dei coniugi Controparte_1
ed in virtù di precedenti titoli e segnatamente dell'atto di divisione Controparte_4 Persona_2
per Notar del 6.11.1968 innanzi citato ...". Persona_6
Hanno dedotto ancora gli attori di essere divenuti proprietari, giust'atto di donazione per Notar Per_7
del 28 aprile 1999 (rep 1618), della “a) porzione di fabbricato urbano con accesso dalla Via Meta-
Amalfi, composta da quattro vani ed accessori, gabinetto e terrazzo, con sovrastante soffitta e con diritto alla corte ed al corridoio n.13, confinante con Via Meta-Amalfi, corte comune e proprietà
; riportato al NCEU del Comune di Piano di Sorrento alla partita 27 foglio 10 Controparte_3
mappale 434 sub 4 Via Meta Amalfi n.57, p.
1-2 categoria A/1 classe 1 vani 7 RCL 2.870.000 ... b) porzione di terreno agricolo annessa al fabbricato di cui sopra, di natura vigneto, estesa catastalmente are sei e centiare quindici, confinante con Via Meta-Amalfi, particelle 536/a e 435/b e corte comune;
riportato nel NCT del Comune di Piano di Sorrento alla partita 1815 foglio 10 particella 1033 are
6.15 ...". Ed ancora sono divenuti proprietari esclusivi - con l'apertura delle successioni dei genitori
(deceduto il 14 dicembre 2016, dichiarazione di successione prot. 196070 del 12 Controparte_4
dicembre 2017 n. 2091 vol. 9990) ed (deceduta il dì 11 febbraio 2017, dichiarazione Persona_2
di successione del 29 gennaio 2018 n. 95 vol. 9990) - della consistenza immobiliare sita in Piano di
Sorrento (NA) alla Via Meta Amalfi 71 a seguito deceduti i coniugi il 14 dicembre Controparte_4
2016, ed il 11 febbraio 2017. Persona_2
Hanno infine dedotto che il convenuto , nonostante l'espressa rinuncia in data 11 Controparte_1
luglio 1996 a qualsiasi diritto sulle aree di proprietà attorea, a partire dalla primavera dell'anno 2016 ha preso ad attraversare l'area cortilizia annessa alle proprietà immobiliari avente accesso CP_4
dal viale comune, per entrare nella sua proprietà nonostante la medesima abbia ingresso diretto dalla strada, perseverando in tale illegittima condotta nonostante più volte dagli istanti diffidato.
Si è costituito che ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea. Nel merito Controparte_1
ha dedotto che la disposizione (contrattuale) richiamata dagli attori non ha determinato la rinuncia all'esercizio del diritto di passaggio in quanto è da ritenersi clausola di mero stile, priva di concreto contenuto volitivo in relazione al negozio da concludere. Tuttavia, in subordine nella denegata ipotesi in cui la servitù si intenda rinunciata, ha eccepito l'acquisto a titolo originario, ex art 1062 c.c, della
3 servitù di passaggio deducendo in merito che ab origine, i fondi attualmente divisi cessavano di appartenere al medesimo proprietario, senza alcuna disposizione relativa alle servitù esistenti, fondi palesemente subordinati l'uno al servizio dell'altro, in virtù della presenza di una scala realizzata al solo scopo di permettere l'accesso alla parte del fondo attualmente appartenente al convenuto
. In subordine, assume il convenuto, di averla acquisita, sempre a titolo originario Controparte_1
ex art. 1031 c.c. per usucapione, in ragione del passaggio esercitato in modo continuo ed ininterrotto, per un periodo di gran lunga superiore ai venti anni. L'usucapione della servitù di passaggio secondo l'assunto del convenuto sarebbe incontestabile in quanto fondata sulla natura apparente della stessa, per la presenza di un opus manu factum, ovvero la scalinata posta a collegamento delle due proprietà immobiliari, risultando con ciò assolte tutte le prerogative prescritte ex lege.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea in accoglimento delle formulate eccezioni.
La causa, istruita mediante espletamento della prova testimoniale e ctu, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni è stata riservata in decisione dalla scrivente previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice - inquadrata nell'actio negatoria servitutis siccome diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù nonché alla cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal convenuto allo scopo di ottenere l'effettiva libertà del fondo - è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Ed invero, occorre osservare in diritto che, l'azione negatoria, disciplinata dall'art. 949 c.c., si configura quale rimedio di carattere generale a favore del proprietario contro terzi che asseriscono di avere diritti reali limitati sulla cosa. L'interesse ad agire in negatoria sorge quando viene posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù, a carico del fondo di proprietà di colui che agisce o anche quando il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistente a vantaggio del proprio fondo (cfr. Cass. Civ. n. 14348/2000; n. 12607/2002). Quanto all'onus probandi, colui che agisce in negatoria ha l'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'accertamento negativo di diritti vantati da terzi;
oppure all'eliminazione di uno stato d'incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore sia già investito o del potere di godere del bene di cui sia già in possesso (cfr. Cass. n. 7777/2005). E' invece onere del convenuto – sulla base del principio che il fondo si presume iuris tantum libero da pesi - il quale contesta, appunto, la libertà della cosa,
4 se vuole ottenere il rigetto dell'azione, provare l'esistenza del relativo diritto mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto ex art. 1058 ss. c.c., non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. n. 18890/2014, Cass. n. 12008/2004). In altri termini, colui che agisce in negatoria servitutis, dimostrata la sua qualità di proprietario della res, può limitarsi a contestare la titolarità del diritto altrui su di essa, senza necessità di contestarne anche l'esistenza la quale non ha l'effetto di costringerlo a subirne l'esercizio da parte di chiunque, mentre il convenuto, che affermi un diritto in re aliena, deve dimostrare di esserne anche il titolare. Questa regola costituisce la conseguenza sul terreno probatorio del principio secondo cui il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà del proprietario;
la stessa proprietà si presume libera da pesi, sicché incombe su chi sostiene l'esistenza di limitazioni l'onere di fornirne la dimostrazione
(cfr. Cass. Civ. n. 5734/1994; n. 551/2001; n. 4120/2001).
Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti, in particolare il citato atto per notar del dì 11.07.1996 (rep. 239.240), (allegato 1 fascicolo di parte attrice) emerge in maniera Per_4
chiara che l'odierno convenuto alienava a ed genitori degli istanti, Controparte_4 Persona_2
"i diritti spettanti al venditore, pari complessivamente ad 1/8 (un ottavo)" sugli immobili allo stesso pervenuti in virtù della successione di , espressamente dichiarando INTENDERSI Controparte_3
"decaduti tutti i diritti e servitù eventualmente costituiti a favore del venditore e Controparte_1
contro la proprietà dei coniugi ed in virtù di precedenti titoli e Controparte_4 Persona_2
segnatamente dell'atto di divisione per Notar del 6.11.1968 innanzi citato ..."; Persona_6
Va chiarito, in punto di diritto, che in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. civ. sez. III 28-08-2007, n.
18180). Pertanto, qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non
5 sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta (Cass., 13.12.2006, n. 26690).
Posti i principi che precedono, dalla lettura complessiva degli atti notarili in parole -di compravendita per notar del 1996 (con il quale vendeva alla germana e al di lei Per_4 Controparte_1 Per_2
marito, genitori degli odierni attori, i diritti allo stesso spettanti sugli immobili di cui alla successione della madre ) e del richiamato atto divisionale per notar del 6.11.1968 - Controparte_3 Per_1 appare chiaro, già dal tenore letterale delle espressioni usate “in dipendenza del presente atto si intendono decaduti tutti i diritti e servitù eventualmente costituiti a favore del venditore CP_1
e contro la proprietà dei coniugi ed , in virtù di precedenti
[...] Controparte_4 Persona_2 titoli e segnatamente dell'atto di divisione per Notar del 6.11.1968 innanzi citato”(art Persona_6
2 cpv. 2 atto ), l'intento delle parti, di trasferire la consistenza immobiliare libera da Per_4
qualsivoglia vincolo e servitù e chiara la volontà del venditore (odierno convenuto) di riconoscere la pienezza dell'altrui diritto, anche laddove dovessero sussistessero opere visibili di una "presunta" servitù per destinazione del padre di famiglia. Peraltro, tale intento abdicativo è rafforzato altresì da quanto, del pari inequivocabilmente, è precisato nel successivo art 5 (ultima parte) in cui "Si precisa, appunto, che il terreno in oggetto era coltivato dal venditore il quale in virtù del Controparte_1
presente contratto rilascia tale immobile in favore degli acquirenti libero e vuoto da persone e cose dichiarando di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa ed altro in dipendenza della detta attività ..."
Ne consegue che non può accedersi alla tesi di parte convenuta dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia poiché anche se nel 1968 una tale servitù fosse stata costituita, con l'atto per notar del luglio 1996, l ne avrebbe fatto esplicita rinuncia "decaduti tutti Per_4 CP_1
i diritti e servitù ...". Peraltro come ha dichiarato in sede di costituzione il convenuto "... per entrare nella sua proprietà dispone, altresì, di un ingresso diretto dalla strada" lo stesso, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali nonché dalla espletata C.T.U., si è dotato di un autonomo accesso alla sua proprietà direttamente dalla strada sin dal momento della cessione dei propri diritti ai (e CP_4
la contestuale rinuncia a tutti i diritti e servitù); dato temporale evidenziato dal fatto che l'autorizzazione ai varchi dalla strada pubblica è stata concessa da ANAS "... nel 2001".
Ne consegue altresì l'infondatezza della pur eccepita usucapione della servitù per possesso ultraventennale, in considerazione del fatto che la rinuncia a qualsivoglia servitù ne fa venir meno l'animus possidendi. Né le risultanze istruttorie ed in particolare quella orale hanno confortato tale assunto stante la genericità delle deposizioni dei testi escussi e l'irrilevanza ai fini dell'usucapione.
Dall'istruttoria è invece emerso che a ridosso della primavera 2016 il convenuto ha ripreso ad attraversare - senza consenso alcuno - l'area in proprietà come confermato dal teste CP_4 Tes_1
6 , escussa all'udienza del 22 aprile 2022, "... a cominciare dalla primavera del 2016, ricorso Tes_2
di averlo visto passare almeno una volta a settimana, passava senza più chiedere il permesso". La
C.T.U (pg 41) ha poi evidenziato che pochi giorni prima del sopralluogo fissato dal C.T.U.,
l' ha murato gli accessi "In data 29 novembre 2022, a pochi giorni dal primo sopralluogo CP_1
fissato per il 05 dicembre 2022, il sottoscritto CTU riceveva segnalazione dall'Avv. Vitaliano
Esposito via PEC con allegate foto circa un'alterazione in corso dei luoghi con chiusura parziale dei due accessi su via Meta Amalfi e la trasformazione in aperture a bocca di lupo", alterando lo stato dei luoghi
L'intera istruttoria ha quindi supportato la piena fondatezza della domanda attorea.
Alla luce delle argomentazioni finora esposte si impone l'accoglimento della domanda attorea, con la conseguenza che va dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carrabile sull'area cortilizia annessa alle proprietà immobiliari degli istanti (identificate al N.C.E.U. del Comune di Piano di Sorrento al foglio 10, p.lla 434 sub 3 e foglio 10 p.lla 434 sub 4) e nel contempo va ordinato al convenuto di astenersi dall'esercizio della stessa.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni va invece rigettata essendo rimasta del tutto sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum.
Giova all'uopo richiamare il condiviso insegnamento di Cass. Civ., sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, secondo il quale, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno, va correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., espressione del più generale potere configura, invero, non un giudizio d'equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, per cui non solo è subordinato alla condizione che risulta obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (ex pluribus, Cass. n. 17492/2007; Cass. n. 13288/2007; Cass. n. 13761/2004). Sulla misura di
7 tale pregiudizio, e sull'esistenza dello stesso, nondimeno, parte attrice nulla ha efficacemente dedotto ed argomentato.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese, incluse quelle della disposta CTU già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, (scaglione valore indeterminabile-complessità bassa) valori medi in ragione delle attività processuali svolte e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in persona del g.o.p dott.ssa Paola Accuosto, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sull'area cortilizia annessa alle proprietà immobiliari degli attori (identificate al
N.C.E.U. del Comune di Piano di Sorrento al foglio 10, p.lla 434 sub 3 e foglio 10 p.lla 434 sub 4) ed in favore dell'immobile di proprietà di;
Controparte_1
-ordina al convenuto di astenersi dall'esercizio della stessa;
-rigetta per il resto;
-condanna alla refusione delle spese di lite a favore di e Controparte_1 Parte_1
che liquida complessivamente euro 8.134,00 (di cui euro 518,00 per CU ed Parte_2
euro 7.616,00 per compensi), oltre spese generali, i.v.a. e contributo cassa, se dovuti;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto, Controparte_1
in corso di causa;
Così deciso in Torre Annunziata, 09.10.2024.
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Accuosto
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Accuosto Paola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
(nato a [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Parte_2
Vico Equense il 19.10.1970), elettivamente domiciliati in Sorrento al Corso Italia n 261 presso lo studio dell'avv. Vitaliano Esposito che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione
- attori -
e
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Sorrento alla via Controparte_1
degli Aranci n. 59 presso lo studio dell'avv. Pietro Venanzio che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto –
Oggetto: azione negatoria
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 22.12.2023 e comparse conclusionali cui per brevità si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal modello normativo di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo;
deve altresì ritenersi conforme a tale modello normativo la motivazione c.d. per relationem, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi ed agli atti di causa (cfr. Cass. n. 13202/2012 e
Cass. S.U. n. 642/2015), nonché l'esame e la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto
1 rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come "omesse", ma semplicemente assorbite, ovvero ritenute superflue o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto dal giudicante. Ne consegue che, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Richiamato, dunque, ai fini dell'intera ricostruzione della vicenda controversa, il contenuto assertivo di tutti gli atti di parte, si osserva quanto segue in ordine alle questioni effettivamente rilevanti per la decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato (ed a seguito di mediazione prot.n.201696 verbale negativo del 04.07.2016 e prot. n. 164/2020 verbale negativo del 13.11.2020), e Parte_1
hanno evocato in giudizio per sentire accertare l'insussistenza della Parte_2 Controparte_1
pretesa servitù di passaggio pedonale e carraio sulla corte antistante le loro proprietà (identificate al
N.C.E.U del Comune di Piano di Sorrento al foglio 10 p.lla 434 sub 3 e sub 4), con conseguenziale inibitoria, richiesta risarcitoria e condanna alle refusione delle spese di lite.
A sostegno della domanda gli istanti hanno esposto che con atto di divisione per notar del Per_1
06.01.1968, rep.n.2887 - ed a seguito del decesso (ab intestato) del comune dante causa, CP_2
che lasciava a sé superstiti otto figli (tra cui la Sig.ra madre degli istanti)
[...] Persona_2
ed il coniuge, ad (madre degli istanti e coniugata Controparte_3 Persona_2 CP_4
veniva attribuito un "Appezzamento di terreno nel Comune di Piano di Sorrento ...
[...]
precisamente quello posto a monte della strada esteso complessivamente are ottantadue e centiare sessantatré in catasto al foglio 10 particella 439, 538 e 435/a di are 34,10…, confinante con la via comunale Bosco, particella 435/b, via Meta-Amalfi e nonché la porzione di terreno Persona_3
di are 1,24 con annessa stalla riportata in frazionamento con il subalterno d della particella 435…, confinante con particella 536/c e 435/b" ed al coniuge superstite, , veniva attribuita, Controparte_3
a tacitazione dei suoi diritti di usufrutto uxorio, "una metà del primo piano, che forma la parte urbana del cespite in Piano di Sorrento alla Via Meta Amalfi ... e precisamente vani tre ed accessori con terrazza e corte antistante ... confinante con Corte Comune, via Meta-Amalfi, terreno antistante a dirsi, e porzione di fabbricato assegnato ad dalla partita 27 del N.C.E.U. ... Porzione di terreno CP_5
attigua al detto fabbricato di are venti e centiare cinquantacinque in frazionamento particelle 536/a are 14,15, 435/C are 06.40, confinante con la Via Provinciale Meta-Amalfi, Persona_3
mappale 536/(b, attribuito ad e mappale 435/d assegnato ad . CP_5 Per_2
In data 3 gennaio 1973, apertasi anche la successione di , i suoi eredi alienavano, Controparte_3
con successivi atti di compravendita, ad e al coniuge le proprie Persona_2 Controparte_4
2 quote di spettanza sull'immobile sopra descritto (tra gli altri, atto di compravendita per Notar
del 11 luglio 1996 Rep. 239240 - Racc. 26339). In particolare, con atto di compravendita Per_4
per notar del dì 11.07.1996 (rep. 239.240), , odierno convenuto e Per_4 Controparte_1
germano di alienava a ed i diritti a lui spettanti Persona_2 Controparte_4 Persona_2
(pari ad un ottavo) sugli immobili allo stesso pervenuti in virtù della successione della madre
, espressamente dichiarando INTENDERSI "decaduti tutti i diritti e servitù Persona_5
eventualmente costituiti a favore del venditore e contro la proprietà dei coniugi Controparte_1
ed in virtù di precedenti titoli e segnatamente dell'atto di divisione Controparte_4 Persona_2
per Notar del 6.11.1968 innanzi citato ...". Persona_6
Hanno dedotto ancora gli attori di essere divenuti proprietari, giust'atto di donazione per Notar Per_7
del 28 aprile 1999 (rep 1618), della “a) porzione di fabbricato urbano con accesso dalla Via Meta-
Amalfi, composta da quattro vani ed accessori, gabinetto e terrazzo, con sovrastante soffitta e con diritto alla corte ed al corridoio n.13, confinante con Via Meta-Amalfi, corte comune e proprietà
; riportato al NCEU del Comune di Piano di Sorrento alla partita 27 foglio 10 Controparte_3
mappale 434 sub 4 Via Meta Amalfi n.57, p.
1-2 categoria A/1 classe 1 vani 7 RCL 2.870.000 ... b) porzione di terreno agricolo annessa al fabbricato di cui sopra, di natura vigneto, estesa catastalmente are sei e centiare quindici, confinante con Via Meta-Amalfi, particelle 536/a e 435/b e corte comune;
riportato nel NCT del Comune di Piano di Sorrento alla partita 1815 foglio 10 particella 1033 are
6.15 ...". Ed ancora sono divenuti proprietari esclusivi - con l'apertura delle successioni dei genitori
(deceduto il 14 dicembre 2016, dichiarazione di successione prot. 196070 del 12 Controparte_4
dicembre 2017 n. 2091 vol. 9990) ed (deceduta il dì 11 febbraio 2017, dichiarazione Persona_2
di successione del 29 gennaio 2018 n. 95 vol. 9990) - della consistenza immobiliare sita in Piano di
Sorrento (NA) alla Via Meta Amalfi 71 a seguito deceduti i coniugi il 14 dicembre Controparte_4
2016, ed il 11 febbraio 2017. Persona_2
Hanno infine dedotto che il convenuto , nonostante l'espressa rinuncia in data 11 Controparte_1
luglio 1996 a qualsiasi diritto sulle aree di proprietà attorea, a partire dalla primavera dell'anno 2016 ha preso ad attraversare l'area cortilizia annessa alle proprietà immobiliari avente accesso CP_4
dal viale comune, per entrare nella sua proprietà nonostante la medesima abbia ingresso diretto dalla strada, perseverando in tale illegittima condotta nonostante più volte dagli istanti diffidato.
Si è costituito che ha contestato in fatto ed in diritto la domanda attorea. Nel merito Controparte_1
ha dedotto che la disposizione (contrattuale) richiamata dagli attori non ha determinato la rinuncia all'esercizio del diritto di passaggio in quanto è da ritenersi clausola di mero stile, priva di concreto contenuto volitivo in relazione al negozio da concludere. Tuttavia, in subordine nella denegata ipotesi in cui la servitù si intenda rinunciata, ha eccepito l'acquisto a titolo originario, ex art 1062 c.c, della
3 servitù di passaggio deducendo in merito che ab origine, i fondi attualmente divisi cessavano di appartenere al medesimo proprietario, senza alcuna disposizione relativa alle servitù esistenti, fondi palesemente subordinati l'uno al servizio dell'altro, in virtù della presenza di una scala realizzata al solo scopo di permettere l'accesso alla parte del fondo attualmente appartenente al convenuto
. In subordine, assume il convenuto, di averla acquisita, sempre a titolo originario Controparte_1
ex art. 1031 c.c. per usucapione, in ragione del passaggio esercitato in modo continuo ed ininterrotto, per un periodo di gran lunga superiore ai venti anni. L'usucapione della servitù di passaggio secondo l'assunto del convenuto sarebbe incontestabile in quanto fondata sulla natura apparente della stessa, per la presenza di un opus manu factum, ovvero la scalinata posta a collegamento delle due proprietà immobiliari, risultando con ciò assolte tutte le prerogative prescritte ex lege.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea in accoglimento delle formulate eccezioni.
La causa, istruita mediante espletamento della prova testimoniale e ctu, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione, all'udienza di precisazione delle conclusioni è stata riservata in decisione dalla scrivente previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta da parte attrice - inquadrata nell'actio negatoria servitutis siccome diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù nonché alla cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal convenuto allo scopo di ottenere l'effettiva libertà del fondo - è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Ed invero, occorre osservare in diritto che, l'azione negatoria, disciplinata dall'art. 949 c.c., si configura quale rimedio di carattere generale a favore del proprietario contro terzi che asseriscono di avere diritti reali limitati sulla cosa. L'interesse ad agire in negatoria sorge quando viene posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù, a carico del fondo di proprietà di colui che agisce o anche quando il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistente a vantaggio del proprio fondo (cfr. Cass. Civ. n. 14348/2000; n. 12607/2002). Quanto all'onus probandi, colui che agisce in negatoria ha l'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'accertamento negativo di diritti vantati da terzi;
oppure all'eliminazione di uno stato d'incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore sia già investito o del potere di godere del bene di cui sia già in possesso (cfr. Cass. n. 7777/2005). E' invece onere del convenuto – sulla base del principio che il fondo si presume iuris tantum libero da pesi - il quale contesta, appunto, la libertà della cosa,
4 se vuole ottenere il rigetto dell'azione, provare l'esistenza del relativo diritto mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto ex art. 1058 ss. c.c., non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. n. 18890/2014, Cass. n. 12008/2004). In altri termini, colui che agisce in negatoria servitutis, dimostrata la sua qualità di proprietario della res, può limitarsi a contestare la titolarità del diritto altrui su di essa, senza necessità di contestarne anche l'esistenza la quale non ha l'effetto di costringerlo a subirne l'esercizio da parte di chiunque, mentre il convenuto, che affermi un diritto in re aliena, deve dimostrare di esserne anche il titolare. Questa regola costituisce la conseguenza sul terreno probatorio del principio secondo cui il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà del proprietario;
la stessa proprietà si presume libera da pesi, sicché incombe su chi sostiene l'esistenza di limitazioni l'onere di fornirne la dimostrazione
(cfr. Cass. Civ. n. 5734/1994; n. 551/2001; n. 4120/2001).
Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti, in particolare il citato atto per notar del dì 11.07.1996 (rep. 239.240), (allegato 1 fascicolo di parte attrice) emerge in maniera Per_4
chiara che l'odierno convenuto alienava a ed genitori degli istanti, Controparte_4 Persona_2
"i diritti spettanti al venditore, pari complessivamente ad 1/8 (un ottavo)" sugli immobili allo stesso pervenuti in virtù della successione di , espressamente dichiarando INTENDERSI Controparte_3
"decaduti tutti i diritti e servitù eventualmente costituiti a favore del venditore e Controparte_1
contro la proprietà dei coniugi ed in virtù di precedenti titoli e Controparte_4 Persona_2
segnatamente dell'atto di divisione per Notar del 6.11.1968 innanzi citato ..."; Persona_6
Va chiarito, in punto di diritto, che in tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. civ. sez. III 28-08-2007, n.
18180). Pertanto, qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non
5 sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta (Cass., 13.12.2006, n. 26690).
Posti i principi che precedono, dalla lettura complessiva degli atti notarili in parole -di compravendita per notar del 1996 (con il quale vendeva alla germana e al di lei Per_4 Controparte_1 Per_2
marito, genitori degli odierni attori, i diritti allo stesso spettanti sugli immobili di cui alla successione della madre ) e del richiamato atto divisionale per notar del 6.11.1968 - Controparte_3 Per_1 appare chiaro, già dal tenore letterale delle espressioni usate “in dipendenza del presente atto si intendono decaduti tutti i diritti e servitù eventualmente costituiti a favore del venditore CP_1
e contro la proprietà dei coniugi ed , in virtù di precedenti
[...] Controparte_4 Persona_2 titoli e segnatamente dell'atto di divisione per Notar del 6.11.1968 innanzi citato”(art Persona_6
2 cpv. 2 atto ), l'intento delle parti, di trasferire la consistenza immobiliare libera da Per_4
qualsivoglia vincolo e servitù e chiara la volontà del venditore (odierno convenuto) di riconoscere la pienezza dell'altrui diritto, anche laddove dovessero sussistessero opere visibili di una "presunta" servitù per destinazione del padre di famiglia. Peraltro, tale intento abdicativo è rafforzato altresì da quanto, del pari inequivocabilmente, è precisato nel successivo art 5 (ultima parte) in cui "Si precisa, appunto, che il terreno in oggetto era coltivato dal venditore il quale in virtù del Controparte_1
presente contratto rilascia tale immobile in favore degli acquirenti libero e vuoto da persone e cose dichiarando di rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto, pretesa ed altro in dipendenza della detta attività ..."
Ne consegue che non può accedersi alla tesi di parte convenuta dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia poiché anche se nel 1968 una tale servitù fosse stata costituita, con l'atto per notar del luglio 1996, l ne avrebbe fatto esplicita rinuncia "decaduti tutti Per_4 CP_1
i diritti e servitù ...". Peraltro come ha dichiarato in sede di costituzione il convenuto "... per entrare nella sua proprietà dispone, altresì, di un ingresso diretto dalla strada" lo stesso, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali nonché dalla espletata C.T.U., si è dotato di un autonomo accesso alla sua proprietà direttamente dalla strada sin dal momento della cessione dei propri diritti ai (e CP_4
la contestuale rinuncia a tutti i diritti e servitù); dato temporale evidenziato dal fatto che l'autorizzazione ai varchi dalla strada pubblica è stata concessa da ANAS "... nel 2001".
Ne consegue altresì l'infondatezza della pur eccepita usucapione della servitù per possesso ultraventennale, in considerazione del fatto che la rinuncia a qualsivoglia servitù ne fa venir meno l'animus possidendi. Né le risultanze istruttorie ed in particolare quella orale hanno confortato tale assunto stante la genericità delle deposizioni dei testi escussi e l'irrilevanza ai fini dell'usucapione.
Dall'istruttoria è invece emerso che a ridosso della primavera 2016 il convenuto ha ripreso ad attraversare - senza consenso alcuno - l'area in proprietà come confermato dal teste CP_4 Tes_1
6 , escussa all'udienza del 22 aprile 2022, "... a cominciare dalla primavera del 2016, ricorso Tes_2
di averlo visto passare almeno una volta a settimana, passava senza più chiedere il permesso". La
C.T.U (pg 41) ha poi evidenziato che pochi giorni prima del sopralluogo fissato dal C.T.U.,
l' ha murato gli accessi "In data 29 novembre 2022, a pochi giorni dal primo sopralluogo CP_1
fissato per il 05 dicembre 2022, il sottoscritto CTU riceveva segnalazione dall'Avv. Vitaliano
Esposito via PEC con allegate foto circa un'alterazione in corso dei luoghi con chiusura parziale dei due accessi su via Meta Amalfi e la trasformazione in aperture a bocca di lupo", alterando lo stato dei luoghi
L'intera istruttoria ha quindi supportato la piena fondatezza della domanda attorea.
Alla luce delle argomentazioni finora esposte si impone l'accoglimento della domanda attorea, con la conseguenza che va dichiarata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sia pedonale che carrabile sull'area cortilizia annessa alle proprietà immobiliari degli istanti (identificate al N.C.E.U. del Comune di Piano di Sorrento al foglio 10, p.lla 434 sub 3 e foglio 10 p.lla 434 sub 4) e nel contempo va ordinato al convenuto di astenersi dall'esercizio della stessa.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni va invece rigettata essendo rimasta del tutto sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum.
Giova all'uopo richiamare il condiviso insegnamento di Cass. Civ., sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, secondo il quale, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno, va correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., espressione del più generale potere configura, invero, non un giudizio d'equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, per cui non solo è subordinato alla condizione che risulta obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (ex pluribus, Cass. n. 17492/2007; Cass. n. 13288/2007; Cass. n. 13761/2004). Sulla misura di
7 tale pregiudizio, e sull'esistenza dello stesso, nondimeno, parte attrice nulla ha efficacemente dedotto ed argomentato.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese, incluse quelle della disposta CTU già liquidate con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM n.55/2014 così come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, (scaglione valore indeterminabile-complessità bassa) valori medi in ragione delle attività processuali svolte e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, in persona del g.o.p dott.ssa Paola Accuosto, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sull'area cortilizia annessa alle proprietà immobiliari degli attori (identificate al
N.C.E.U. del Comune di Piano di Sorrento al foglio 10, p.lla 434 sub 3 e foglio 10 p.lla 434 sub 4) ed in favore dell'immobile di proprietà di;
Controparte_1
-ordina al convenuto di astenersi dall'esercizio della stessa;
-rigetta per il resto;
-condanna alla refusione delle spese di lite a favore di e Controparte_1 Parte_1
che liquida complessivamente euro 8.134,00 (di cui euro 518,00 per CU ed Parte_2
euro 7.616,00 per compensi), oltre spese generali, i.v.a. e contributo cassa, se dovuti;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto, Controparte_1
in corso di causa;
Così deciso in Torre Annunziata, 09.10.2024.
Il Giudice Onorario dott.ssa Paola Accuosto
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