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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/11/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 3561/2015
Il Giudice, dott.ssa LL IN, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
LL IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LL
IN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3561 del R.G. dell'anno 2015 avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 763/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to. e Parte_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Rosaria Violante, Adriano Giallauria e Erik Fruno elett.te dom.to c/o l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del Comune di Angri, alla P.zza Crocifisso, 23, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) rapp.ti e difesi dall'Avv. Michele Torrente,
[...] C.F._2 presso il cui studio in S. Antonio
Abate (NA), via De Luca n. 10 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
APPELLATI
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA: ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/7 E
( Controparte_4 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Caiafa e dall'Avv. Domenico
[...]
Caiafa, giusta procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta in forma concisa, in conformità all'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c.
L'iter del processo può sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso Parte_1 la Sentenza n. 763/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda risarcitoria del Sig. e condannato in solido il e la Controparte_1 Pt_1
al pagamento di € 2.959,67 (danni al veicolo e lesioni personali), oltre Controparte_3 accessori, riconoscendo la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Si costituivano gli appellati e e l'appellata Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_5
, mentre la veniva dichiarata contumace.
[...] Controparte_3
I motivi di gravame si incentravano principalmente sulla violazione degli artt. 2051 e 2043
c.c. (sussistenza del caso fortuito), sulla carenza di legittimazione passiva del per Pt_1
l'integrale trasferimento della custodia e sulla mancanza di prova nel quantum liquidato.
Dopo alcuni rinvii, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 30 gennaio 2023 per l'espletamento di una CTU Medico-Legale, a causa dell'insufficienza degli accertamenti del danno in primo grado.
L'incarico peritale veniva affidato alla Dott.ssa , la quale Persona_1 depositava la relazione definitiva il 5 maggio 2025, accertando un Danno Biologico
Permanente dell'1% e la relativa inabilità temporanea.
pag. 3/7 La causa veniva dunque rinviata per la decisione all'udienza del 05.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
L'Appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza e per la Parte_1 condanna a manlevarlo di , contestando l'estromissione della Controparte_6
Cont compagnia di assicurazione. Gli Appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma della sentenza. ha difeso la propria estromissione e, in subordine, CP_6 riproposto le eccezioni contrattuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, si ritiene l'appello parzialmente fondato unicamente in punto di manleva assicurativa.
Sulla Responsabilità del Custode e l'Esonero del (Art. 2051 c.c.) Pt_1
Il Giudice di Pace ha correttamente sussunto la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Il ribaltamento del veicolo causato dal dislivello delle radici affioranti integra il danno derivante dalla res in custodia.
Il in quanto custode, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non Pt_1 avendo dimostrato che l'asserita condotta imprudente dell'attore fosse fattore eccezionale e idoneo a recidere il nesso causale.
Per costante giurisprudenza, inoltre, la responsabilità del custode non viene meno per il solo fatto dell'affidamento dei lavori ad un appaltatore, a meno che il tratto stradale non sia stato integralmente interdetto all'uso pubblico (ex multis: Cassazione civile, Sez. III,
Ordinanza, 18/12/2024, n. 33136: Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 11/06/2021, n.
16609 e successive conformi n. 31601/2021 e n. 41709/2021), prova non offerta dall'appellante. Pertanto, i motivi di appello relativi all'applicazione dell'art. 2043 c.c. e alla carenza di legittimazione passiva del sono rigettati. Pt_1
Sul Quantum Risarcitorio e la Liquidazione del Danno
pag. 4/7 Il motivo di appello sulla liquidazione del danno da lesioni personali, pur essendo stato sollevato per presunta inadeguatezza dei certificati di primo grado, è infondato alla luce dell'istruttoria suppletiva in appello.
Invero, l'espletata CTU medico-legale (Dott.ssa ) ha accertato che il Sig. Per_1 [...]
ha riportato un Danno Biologico Permanente nella misura dell'1%, oltre a Controparte_1 un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta (75% in tasso medio) per 15 giorni e Parziale
(50% in tasso medio) per 20 giorni. Tali accertamenti medico-legali, idonei a consentire una più precisa liquidazione del danno biologico e morale in base alle tabelle vigenti, conducono a un ammontare risarcitorio per le lesioni non inferiore, e anzi potenzialmente superiore, a quello liquidato in via equitativa dal Giudice di Pace (€ 1.459,67).
Tuttavia, in assenza di appello incidentale da parte del danneggiato , il Controparte_1
Tribunale è vincolato dal divieto di reformatio in peius e non può riformare la sentenza di primo grado in senso più sfavorevole all'appellante.
Ne consegue che la liquidazione complessiva di € 2.959,67 (danni al veicolo e lesioni) operata dal primo Giudice deve essere confermata (Art. 112 c.p.c.).
Il motivo di appello sul quantum è, dunque, rigettato.
Sulla Revoca dell'Estromissione di Controparte_6
Il motivo di appello del relativo all'illegittima estromissione della compagnia Pt_1 assicuratrice è fondato.
Risulta documentato che il sinistro (07 aprile 2012) è avvenuto durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati (05/03/2012 – 04/06/2012), rendendo inoperante l'eccezione principale di relativa alla cessazione della copertura. CP_4
L'obbligo contrattuale di polizza RC verso terzi, imposto dalla normativa sugli appalti
(all'epoca D.Lgs. 163/2006), è finalizzato a garantire la ZI AN (il Pt_1 contro le pretese risarcitorie di terzi. L'estromissione della compagnia, in presenza di copertura temporale, frustra la ratio legis e l'interesse pubblico alla manleva. Ne consegue pag. 5/7 che l'estromissione va revocata e deve essere mantenuta nel giudizio in CP_6 garanzia della propria assicurata, Controparte_3
In merito alle eccezioni contrattuali subordinate sollevate da (mancata CP_6 denuncia, violazione patto di gestione, mancata regolazione del premio, limiti contrattuali), il Tribunale osserva quanto segue.
Le eccezioni di omessa denuncia e violazione del patto di gestione sono rigettate, non essendo stata fornita la prova del pregiudizio concreto subito ex art. 1915, comma 2, c.c. invero, “In tema di assicurazione contro i danni, l'onere di provare che l'omissione o il ritardo dell'assicurato nell'avviso del sinistro o nel salvataggio delle cose assicurate ha causato un pregiudizio incombe sull'assicuratore, che eccepisca l'inosservanza di tali obblighi da parte dell'assicurato medesimo ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.. Tale pregiudizio, peraltro, deve essere concreto ed effettivo, e non meramente presunto”
(Cassazione civile, Sez. III, 19 maggio 2021, n. 13681, Cassazione civile, Sez. III, 23 marzo 2017,
n. 7535) .
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di mancata regolazione del premio, attenendo al rapporto interno (Cassazione civile, Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1320)
Va invece accolta l'eccezione relativa ai limiti contrattuali (massimale e franchigia di €
500,00 per danni a cose), in quanto clausole opponibili che limitano l'obbligo di indennizzo.
Sulle spese di lite
Il Tribunale, in applicazione del principio di soccombenza reciproca (ex Art. 92, comma 2,
c.p.c.), ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite. Invero, la compresenza di esiti favorevoli e sfavorevoli per ciascuna parte sui vari capi della domanda e sui motivi di gravame giustifica l'integrale compensazione, in quanto sussistono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza.
Assorbita ogni altra questione.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 763/2015 Parte_1 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello limitatamente al motivo sulla statuizione di estromissione di e al regime di manleva. Controparte_6
2. RIGETTA tutti gli altri motivi di appello e, per l'effetto, CONFERMA la
Sentenza n. 763/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore quanto alla condanna in solido del e della al pagamento Parte_1 Controparte_3 in favore di della complessiva somma di € 2.959,67, oltre Controparte_1 accessori.
3. RIFORMA PARZIALMENTE la Sentenza n. 763/2015 e: a. REVOCA
l'estromissione di dal giudizio. b. DA la Controparte_6 [...]
a manlevare e tenere indenne il dagli importi Controparte_3 Parte_1 risarcitori liquidati. c. DA a Controparte_4 tenere indenne la propria assicurata, , per gli importi risarcitori, Controparte_3 nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia di € 500,00 prevista per i danni a cose.
4. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 05 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa LL IN)
pag. 7/7
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 3561/2015
Il Giudice, dott.ssa LL IN, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
LL IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LL
IN, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3561 del R.G. dell'anno 2015 avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 763/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore (Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to. e Parte_1 P.IVA_1 difeso dagli Avv.ti Rosaria Violante, Adriano Giallauria e Erik Fruno elett.te dom.to c/o l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del Comune di Angri, alla P.zza Crocifisso, 23, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) rapp.ti e difesi dall'Avv. Michele Torrente,
[...] C.F._2 presso il cui studio in S. Antonio
Abate (NA), via De Luca n. 10 elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
APPELLATI
E
in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA: ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pag. 2/7 E
( Controparte_4 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Caiafa e dall'Avv. Domenico
[...]
Caiafa, giusta procura in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta in forma concisa, in conformità all'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c.
L'iter del processo può sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso Parte_1 la Sentenza n. 763/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda risarcitoria del Sig. e condannato in solido il e la Controparte_1 Pt_1
al pagamento di € 2.959,67 (danni al veicolo e lesioni personali), oltre Controparte_3 accessori, riconoscendo la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Si costituivano gli appellati e e l'appellata Controparte_1 CP_2 CP_4 CP_5
, mentre la veniva dichiarata contumace.
[...] Controparte_3
I motivi di gravame si incentravano principalmente sulla violazione degli artt. 2051 e 2043
c.c. (sussistenza del caso fortuito), sulla carenza di legittimazione passiva del per Pt_1
l'integrale trasferimento della custodia e sulla mancanza di prova nel quantum liquidato.
Dopo alcuni rinvii, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 30 gennaio 2023 per l'espletamento di una CTU Medico-Legale, a causa dell'insufficienza degli accertamenti del danno in primo grado.
L'incarico peritale veniva affidato alla Dott.ssa , la quale Persona_1 depositava la relazione definitiva il 5 maggio 2025, accertando un Danno Biologico
Permanente dell'1% e la relativa inabilità temporanea.
pag. 3/7 La causa veniva dunque rinviata per la decisione all'udienza del 05.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
L'Appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza e per la Parte_1 condanna a manlevarlo di , contestando l'estromissione della Controparte_6
Cont compagnia di assicurazione. Gli Appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma della sentenza. ha difeso la propria estromissione e, in subordine, CP_6 riproposto le eccezioni contrattuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, si ritiene l'appello parzialmente fondato unicamente in punto di manleva assicurativa.
Sulla Responsabilità del Custode e l'Esonero del (Art. 2051 c.c.) Pt_1
Il Giudice di Pace ha correttamente sussunto la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Il ribaltamento del veicolo causato dal dislivello delle radici affioranti integra il danno derivante dalla res in custodia.
Il in quanto custode, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, non Pt_1 avendo dimostrato che l'asserita condotta imprudente dell'attore fosse fattore eccezionale e idoneo a recidere il nesso causale.
Per costante giurisprudenza, inoltre, la responsabilità del custode non viene meno per il solo fatto dell'affidamento dei lavori ad un appaltatore, a meno che il tratto stradale non sia stato integralmente interdetto all'uso pubblico (ex multis: Cassazione civile, Sez. III,
Ordinanza, 18/12/2024, n. 33136: Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 11/06/2021, n.
16609 e successive conformi n. 31601/2021 e n. 41709/2021), prova non offerta dall'appellante. Pertanto, i motivi di appello relativi all'applicazione dell'art. 2043 c.c. e alla carenza di legittimazione passiva del sono rigettati. Pt_1
Sul Quantum Risarcitorio e la Liquidazione del Danno
pag. 4/7 Il motivo di appello sulla liquidazione del danno da lesioni personali, pur essendo stato sollevato per presunta inadeguatezza dei certificati di primo grado, è infondato alla luce dell'istruttoria suppletiva in appello.
Invero, l'espletata CTU medico-legale (Dott.ssa ) ha accertato che il Sig. Per_1 [...]
ha riportato un Danno Biologico Permanente nella misura dell'1%, oltre a Controparte_1 un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta (75% in tasso medio) per 15 giorni e Parziale
(50% in tasso medio) per 20 giorni. Tali accertamenti medico-legali, idonei a consentire una più precisa liquidazione del danno biologico e morale in base alle tabelle vigenti, conducono a un ammontare risarcitorio per le lesioni non inferiore, e anzi potenzialmente superiore, a quello liquidato in via equitativa dal Giudice di Pace (€ 1.459,67).
Tuttavia, in assenza di appello incidentale da parte del danneggiato , il Controparte_1
Tribunale è vincolato dal divieto di reformatio in peius e non può riformare la sentenza di primo grado in senso più sfavorevole all'appellante.
Ne consegue che la liquidazione complessiva di € 2.959,67 (danni al veicolo e lesioni) operata dal primo Giudice deve essere confermata (Art. 112 c.p.c.).
Il motivo di appello sul quantum è, dunque, rigettato.
Sulla Revoca dell'Estromissione di Controparte_6
Il motivo di appello del relativo all'illegittima estromissione della compagnia Pt_1 assicuratrice è fondato.
Risulta documentato che il sinistro (07 aprile 2012) è avvenuto durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati (05/03/2012 – 04/06/2012), rendendo inoperante l'eccezione principale di relativa alla cessazione della copertura. CP_4
L'obbligo contrattuale di polizza RC verso terzi, imposto dalla normativa sugli appalti
(all'epoca D.Lgs. 163/2006), è finalizzato a garantire la ZI AN (il Pt_1 contro le pretese risarcitorie di terzi. L'estromissione della compagnia, in presenza di copertura temporale, frustra la ratio legis e l'interesse pubblico alla manleva. Ne consegue pag. 5/7 che l'estromissione va revocata e deve essere mantenuta nel giudizio in CP_6 garanzia della propria assicurata, Controparte_3
In merito alle eccezioni contrattuali subordinate sollevate da (mancata CP_6 denuncia, violazione patto di gestione, mancata regolazione del premio, limiti contrattuali), il Tribunale osserva quanto segue.
Le eccezioni di omessa denuncia e violazione del patto di gestione sono rigettate, non essendo stata fornita la prova del pregiudizio concreto subito ex art. 1915, comma 2, c.c. invero, “In tema di assicurazione contro i danni, l'onere di provare che l'omissione o il ritardo dell'assicurato nell'avviso del sinistro o nel salvataggio delle cose assicurate ha causato un pregiudizio incombe sull'assicuratore, che eccepisca l'inosservanza di tali obblighi da parte dell'assicurato medesimo ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.. Tale pregiudizio, peraltro, deve essere concreto ed effettivo, e non meramente presunto”
(Cassazione civile, Sez. III, 19 maggio 2021, n. 13681, Cassazione civile, Sez. III, 23 marzo 2017,
n. 7535) .
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di mancata regolazione del premio, attenendo al rapporto interno (Cassazione civile, Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1320)
Va invece accolta l'eccezione relativa ai limiti contrattuali (massimale e franchigia di €
500,00 per danni a cose), in quanto clausole opponibili che limitano l'obbligo di indennizzo.
Sulle spese di lite
Il Tribunale, in applicazione del principio di soccombenza reciproca (ex Art. 92, comma 2,
c.p.c.), ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite. Invero, la compresenza di esiti favorevoli e sfavorevoli per ciascuna parte sui vari capi della domanda e sui motivi di gravame giustifica l'integrale compensazione, in quanto sussistono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza.
Assorbita ogni altra questione.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 763/2015 Parte_1 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello limitatamente al motivo sulla statuizione di estromissione di e al regime di manleva. Controparte_6
2. RIGETTA tutti gli altri motivi di appello e, per l'effetto, CONFERMA la
Sentenza n. 763/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore quanto alla condanna in solido del e della al pagamento Parte_1 Controparte_3 in favore di della complessiva somma di € 2.959,67, oltre Controparte_1 accessori.
3. RIFORMA PARZIALMENTE la Sentenza n. 763/2015 e: a. REVOCA
l'estromissione di dal giudizio. b. DA la Controparte_6 [...]
a manlevare e tenere indenne il dagli importi Controparte_3 Parte_1 risarcitori liquidati. c. DA a Controparte_4 tenere indenne la propria assicurata, , per gli importi risarcitori, Controparte_3 nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia di € 500,00 prevista per i danni a cose.
4. COMPENSA INTEGRALMENTE le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 05 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa LL IN)
pag. 7/7