Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 10558-1/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott. Pietro Caccialanza Giudice dott.ssa Olivia Condino Giudice Relatore
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 10558-1/2025 R.G.A.C. promosso da
( nato in [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/2006 rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI ALIDA;
C.F._1 parte ricorrente contro
Controparte_1
[...]
PRESSO LA Controparte_2 parti resistenti sentito il relatore, ha emesso il seguente
DECRETO
Il Collegio, sentito il relatore, premesso che
- con provvedimento in data 17/2/2025, notificato il 4/3/2025 la CP_1
di adottata nei confronti del ricorrente la procedura accelerata di
[...] CP_2 cui all'art. 28-bis co. 2 lett. c) d.lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis (nella specie, EGITTO), ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione presentata da i sensi dell'art. 28-ter co. 1 lett. b); Parte_1
Pagina 1
- la disciplina sopra indicata, e con essa la non automaticità dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso (che costituisce invece, ai sensi dell'art. 35-bis co. 3 d.lgs. n. 25/2008, la regola generale), trova applicazione solo se è stata adottata correttamente già in fase amministrativa la procedura accelerata1;
- che la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con gli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE (nonché con l'Allegato I alla medesima) della designazione di un Paese come di origine sicura con espressa eccettuazione di una porzione del suo territorio, si è pronunciata con sentenza del 4 ottobre 20242 stabilendo che “l'articolo 37 della direttiva 2013/32 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva”; RILEVATO ALTRESI' CHE
- la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata nel frattempo investita dal Tribunale di Firenze3 di domanda di decisione pregiudiziale relativa alla conformità alle stesse norme della direttiva sopra citata, della designazione da parte della Repubblica Italiana di alcuni Paesi come di origine sicura pur in presenza di eccezioni a tale presunzione di sicurezza per determinate categorie soggettive dei suoi abitanti, quali si rinvengono non nel testo della norma (allora, il d.m. 7 maggio 2024 e oggi, l'art. 2-bis co. 1° d.lgs. n. 25/2008 come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. a) del D.L. n. 158 del 23 ottobre 2024) bensì nelle “schede Paese” elaborate dalle competenti Direzioni generali del MAECI (comprensive delle osservazioni della Commissione Nazionale per l'Asilo) rimesse al Ministro con l' “Appunto” n. 1311 6/05/2024 0056895-I menzionato nelle premesse del citato decreto interministeriale, e utilizzate per le conseguenti 22 (oggi, 19) designazioni;
RITENUTO CHE
- i medesimi argomenti che hanno fondato la menzionata decisione della C.G.U.E. del 4/10/20244 appaiono spendibili anche in tale diversa ipotesi, soprattutto ove si ritenga l'equipollenza alle eccettuazioni di categorie di soggetti portate dal testo della norma (primaria o regolamentare), di quelle contenute nelle informazioni sui Paesi di
Pagina 2 origine (COI) ufficiali utilizzate per tale designazione, e che le condizioni sostanziali di cui all'Allegato I della direttiva 2013/32/UE vadano soddisfatte a prescindere dalla tecnica normativa utilizzata;
- che sussistono altresì ragioni di economia processuale che verrebbero significativamente frustrate laddove si ignorasse la possibile applicabilità dei medesimi principi anche al caso di specie, atteso che, qualora venisse adottata una decisione (sebbene relativa alla sola fase cautelare e non anche al merito) che risultasse in contrasto con il diritto dell'Unione europea applicabile a seguito di pronuncia della Corte di Giustizia, sorgerebbe da un lato l'obbligo di rimuovere il provvedimento illegittimo emesso, e dall'altro il ricorrente rischierebbe di veder irrimediabilmente compromesso il proprio diritto a rimanere sul territorio fino alla pronuncia definitiva;
RITENUTO PERTANTO CHE
- per le ragioni che precedono, e il predetto principio deve essere impiegato nel caso di specie, in quanto l'odierno ricorrente proviene dall'Egitto, Paese designato di origine sicura ai sensi del citato decreto con una nutrita congerie di eccezioni, relative a: oppositori politici, dissidenti, attivisti, difensori dei diritti umani e a coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 251/2007.
sussistono gravi e circostanziate ragioni -impregiudicata ogni valutazione nel merito della domanda del ricorrente- per sospendere cautelativamente il provvedimento impugnato in pendenza del procedimento instaurato avanti alla C.G.U.E. a seguito delle domande di rinvio pregiudiziale di cui s'è detto,
P.Q.M.
Sospende il provvedimento emesso in data in data 17/2/2025, notificato il 4/3/2025 con il quale la di Monza e Brianza ha dichiarato Controparte_1 manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata da ato in EGITTO il 12/06/2006 Parte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Presidente
Guido Vannicelli
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così, da ultimo, Cass. S.U. sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02). 2 [GC], C-406/22. 3 Con ordinanza del 15 maggio 2024; cui sono seguiti analoghi rinvii pregiudiziali da parte, fra gli altri, dal Tribunale di
NA (ord. 25 ottobre 2024) e da quello di MA (ord. 11 novembre 2024). 4 E segnatamente: i) sul piano testuale, l'allegato I alla direttiva 2013/32/UE non prevede una tale possibilità; ii) sul piano teleologico, il riconoscimento dell'esenzione soggettiva contrasta con il criterio di designazione correlato all'assenza di persecuzioni in via generalizzata e costante di cui all'allegato I;
iii) sul piano sistematico, l'esenzione soggettiva, consentendo l'ampliamento del novero dei paesi sicuri, comporterebbe l'estensione della portata applicativa della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 che, essendo norma eccezionale, deve essere interpretata e applicata restrittivamente