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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di RE Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1459/2023 rg , sul ricorso depositato il 04/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Domenico RUGGIERO) Parte_1
nei confronti di in persona del Sindaco in carica, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (difeso da avv. Consolato CAROLEO); dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che entrambe le parti hanno fatto pervenire le note scritte;
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto :
a) Dichiara che il ricorrente, nel periodo da Ottobre 2019 ad Aprile 2023 era fisicamente idoneo ad espletare attività di Agente di Polizia Municipale anche per i servizi esterni;
b) dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento e condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della somma di 56.960,82 euro per quanto in motivazione, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale con lesione della dignità personale;
c) dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno e condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della somma di 8617,88 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come meglio specificato in motivazione .
Alle dette somme vanno aggiunti la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla presente decisione al soddisfo .
Rigetta nel resto.
Compensa un quarto le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 8300,00 euro per compensi professionali,
1 oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario .
Pone definitivamente a carico di parte resistente il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, oltre Iva Parte_2
e cp se dovute.“ .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
A) accogliersi il ricorso e per l'effetto di dichiarare nullo il provvedimento impugnato dello
[...]
che in via interpretativa ha mutato stravolgendolo il giudizio medico precedente Controparte_2
espresso dalla Commissione medica-collegiale e, per l'effetto, dichiarare illegittima la limitazione di idoneità alle mansioni (limitazione ai soli servizi interni);
B) dichiarare la responsabilità del in relazione alle vessazioni, aggressioni Controparte_1
verbali, ingiurie, minacce, isolamento professionale, dequalificazione e perdita del patrimonio professionale subito dal ricorrente a causa e in occasione del proprio servizio e, per l'effetto:
C) condannare il in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_1 per la carica in presso il palazzo municipale al pagamento delle somme pari ad € Controparte_1
77.846,45 dovute a titolo di risarcimento danni professionali da dequalificazione pari ad oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, oppure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) condannare il in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_1 per la carica in presso il palazzo municipale al pagamento delle somme pari ad € Controparte_1
51.136,00 dovute a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, oppure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
E) condannare il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente fondato .
Il ricorrente, dipendente del Comune di con la qualifica di Agente di Polizia Controparte_1
Municipale, impegnato senza soluzione di continuità nelle mansioni di Agente di Polizia
Municipale a far data dal 01/12/1998, contesta il giudizio medico di idoneità lavorativa con
2 esclusione dai servizi esterni formulato dai Servizi di sorveglianza sanitaria presso l'Asp di RE
Calabria . Inoltre lamenta vari episodi consistiti in aggressioni, ingiurie e vessazioni subite per diversi anni in ambiente di lavoro e chiedeva il risarcimento del danno per varie voci .
Deduceva in sintesi che:
a partire dal 29 ottobre 2019 fino al 2 marzo 2023 (con comunicazione prot. 20324) era stato sottoposto ad una serie di aggressioni verbali, ingiurie, accuse ingiustificate da parte del
Responsabile pro-tempore della Polizia Municipale all'interno degli uffici della Polizia Municipale
In data 29 marzo 2022 subìva un'ulteriore aggressione verbale (venendo invitato ad allontanarsi dall'ufficio) ;
subiva poi un surreale procedimento disciplinare avente il solo scopo di turbarlo non seguendo ad esso neppure formale archiviazione;
subìva un ulteriore tentativo di discredito tramite l'emissione di una serie di schede di valutazione totalmente inconcepibili;
le vessazioni, perpetrate fino al mese di marzo 2023, erano chiaramente finalizzate a costringerlo ad andare via dall'ufficio ricoperto tanto che, durante le ore di servizio, rimaneva per lungo tempo isolato senza alcuna assegnazione o, comunque, con compiti ridottissimi e marginali;
a partire dal giugno 2017, subiva una serie di gravi attentati intimidatori e minacce di morte sia personali sia nei confronti della propria famiglia e per tali fatti veniva avviato procedimento penale concluso con condanne;
l'Amministrazione anzicchè costituirsi parte civile lo rimuoveva dal ruolo di comandante ( invitandolo altresì a non trattenersi presso gli uffici oltre l'orario di lavoro per svolgere la propria attività e gli impediva di svolgere la propria attività professionale allontanandolo dalla Polizia
Municipale, subendo anche le pressioni del Sindaco al fine di supportare l'allontanamento;
nel 2019 veniva sottoposto a visita medica da parte del medico competente e giudicato “Non idoneo permanentemente ai servizi esterni, si idoneo ai servizi interni nella qualifica di appartenenza (Agente di Polizia Municipale).; proposto ricorso , veniva accolto e, con provvedimento prot. N. 10064/SPISAL del 25/11/2020, veniva comunicato il giudizio di idoneità alla mansione di Vigile Urbano senza limitazioni;
Per_ il chiedeva chiarimenti all'Asp e al Dirigente dell'ASP, Dott. A , che pur Controparte_1 assente alla visita collegiale mutava il giudizio di idoneità alla mansione in: “idoneo alla mansione di Vigile Urbano, fatto salvo quanto deciso con verbale del 03/04/2004 dalla
Commissione Medica Ospedaliera di Messina, ovvero idoneo ai sevizi interni permanentemente”; tale decisione era ingiusta perchè in assenza di patologie e di qualsivoglia sintomatologia al lavoratore, era impedito, anche con danno per la P.A., l'espletamento dell'attività lavorativa nella
3 sua integralità e , nonostante il titolo di laurea in Giurisprudenza e le competenze acquisite nel tempo, veniva escluso dai soggetti incaricati della responsabilità dell'ufficio con l'unica motivazione che lo stesso “non ha l'idoneità ai servizi esterni” ; veniva escluso dal lavoro straordinario anno 2020 e 2021 e, persino, dal lavoro straordinario riguardante le ultime cinque tornate elettorali (elezioni politiche del 25/9/2022;
- elezioni comunali e Referendum del 12/06/2022;
- elezioni regionali del 03/10/2021;
- elezioni referendarie del 20/9/2020
- elezioni regionali del 26/01/2020) non aveva ottenuto alcun riscontro alle seguenti richieste: prot. 17733 del 1/7/2021; prot. 7053 del
19/4/2022; 7458 del 25/4/2022; 7805 del 28/4/2022; prot. 10573 del 8/6/2022; nota prot. 11029 del
15/6/2022 (All. n. 9).
veniva lasciato per lunghi periodi da solo in ufficio nella quasi totale inattività ed escluso dal flusso delle informazioni , salvo rare eccezioni dovute a particolari contingenze, si riducevano sostanzialmente alla mera presenza presso gli uffici senza quasi alcuna prestazione lavorativa;
in altre occasioni veniva poi incoerentemente richiesto di effettuare prestazioni lavorative esterne richiedenti alta professionalità e particolari competenze per i quali non vi erano altri soggetti dotati delle necessarie capacità ; aveva subìto altresì varie interruzioni di ferie già concesse;
gli veniva gridato in faccia di volerlo allontanare dalla Polizia Municipale (vedesi denuncia del
25/9/2021). E veniva vessato con grida in faccia come, ad esempio: “Te ne devi andare”; aveva subìto la comunicazione di varie contestazioni disciplinari ma prive di fondamento;
aveva subìto aggressione in data 23/9/2021 per cui aveva presentato denuncia penale contro l'aggressore ; che aveva pure registrato una conversazione con il ed il giudizio penale era stato Pt_3
avviato; quanto alle schede di valutazione anni 2020 e 2021 erano redatte dal Responsabile pro-tempore, per il quale sussisteva un obbligo di astensione per evidenti motivi di incompatibilità ed erano viziate da violazione di superiori principi Costituzionali (art. 97) e dalle congruenti norme derivate;
subìva istanze indirizzate al sig. Prefetto di aventi ad oggetto l'adozione di Controparte_2
provvedimenti nei confronti con le quali si richiedeva la revoca della qualifica di agente di P.S., richiesta rigettata.
4 La parte resistente costituendosi contestava l'assunto del ricorrente evidenziando : di averlo tutelato e valorizzato nominandolo, in più occasioni, quale Responsabile dell'Area
UOC6 Polizia Locale e mai lo aveva tentato di dequalificare;
non risultava alcuna connessione tra i fatti menzionati dal ricorrente e quelli oggetto del procedimento penale c.d. “Family gang”; tra giugno 2017 e il 30/09/2019, nessun pregiudizio aveva subìto il ricorrente che, invece, è stato premiato e valorizzato dall'Amministrazione comunale in carica con la nomina di Responsabile p.t. della Polizia Municipale;
per il giudizio di inidoneità ai servizi esterni, il ricorrente era stato escluso dai soggetti incaricati della responsabilità dell'ufficio ed anche dalle attività elettorali che, necessariamente, richiedevano prestazioni lavorative esterne al medesimo ufficio;
che il aveva riscontrato le note inviate;
CP_1
l'invito a non trattenersi presso gli uffici oltre l'orario di lavoro per lo svolgimento della propria attività non era riferita, al solo ricorrente ma all'intero corpo di Polizia Municipale;
quanto alla inattività denunciata in realtà, il ricorrente era l'unico Agente preposto al servizio della compilazione e notifica dei verbali di contestazione al Codice della Strada e, inoltre, si occupava quasi esclusivamente dell'attività di polizia giudiziaria, redigendo le CNR e tutti gli atti di iniziativa ovvero delegati dall'Ufficio di Procura di RE Calabra, presso il quale si recava con cadenza quasi quotidiana. ; quanto alle interruzione delle ferie , trattavasi di effetti della situazione di sotto organico e che il ricorrente è stato il solo l'Agente che ha usufruito delle ferie nel periodo estivo e, comunque, per un periodo maggiore rispetto a tutti gli altri Agenti in servizio e, finanche, del Responsabile del
Comando;
in ogni caso, ogni provvedimento di riduzione di ferie del ricorrente era necessitato dalla urgente ed improcrastinabile attività di polizia giudiziaria e di polizia locale che doveva essere garantita dall'Ufficio di appartenenza del ricorrente;
quanto alle aggressioni verbali all'interno degli uffici della Polizia Municipale, l'Amministrazione comunale, prendeva atto che i fatti erano stati portati a conoscenza dell'Autorità giudiziaria competente e provvedeva a separare i due dipendenti, il ricorrente ed il Pt_3
a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari l'indagato,
[...]
, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale di Parte_4 Controparte_1
si sottoponeva ad interrogatorio, evidenziando comportamenti illegittimi posti in essere dal ricorrente nei confronti di privati cittadini che avrebbero denunciato comportamenti inappropriati del ricorrente, il quale anche fuori dal servizio aveva preso in mano la pistola di ordinanza. Il De
5 evidenziava, inoltre, di aver accettato l'incarico propostogli dall'Ente comunale solo dopo Pt_3
aver interloquito con gli altri colleghi, il ricorrente ed il e ricevuto la loro approvazione, CP_3 sostegno e collaborazione, soprattutto per i lavori interni d'ufficio di competenza del così Pt_1
come successo anche con altri precedenti Comandanti;
il ricorrente, alla presenza del vigile AR, rispondeva al con la seguente frase: Pt_3
“meglio tu, che qualcuno che viene da fuori!”. Da subito il ricorrente, a discapito di quanto promesso, si era mostrato non collaborativo tanto che i lavori d'ufficio andavano a rilento. Il
[...] continuava a dichiarare che il giorno 23 settembre 2021, si trovava all'interno dell'ufficio Pt_3
del ricorrente per la compilazione di una relazione di servizio che il con atteggiamenti Pt_1
provocatori ed irrisori, ometteva di provvedervi cercando di farsela dettare dal Pt_3
Quest'ultimo, infine, dichiarava che tale atteggiamento provocatorio del ricorrente veniva utilizzato anche nei confronti di privati cittadini, al solo scopo di avere una reazione e denunciarli penalmente per poi costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni, in quanto lo stesso ricorrente si vantava di avere tutte le porte aperte in Procura ma poi le sentenze ormai divenute definitive ed irrevocabili, atteso che non risultano essere state impugnate dal ricorrente entro i termini di legge;
infine l'Ente comunale aveva sempre cercato di tutelare il ricorrente dal punto di vista sanitario, atteso il giudizio di inidoneità permanente ai servizi esterni;
prima di tale giudizio l'Amministrazione comunale aveva valorizzato il lavoro del ricorrente affidandogli la carica di Responsabile della Polizia Municipale. Lo stesso ricorrente affermava , infatti, di aver sempre svolto attività lavorativa di una certa importanza, ricevendo ampi riconoscimenti, encomi ed elogi scritti della propria professionalità nell'ambito della attività svolte in qualità di Esperto dei Procedimenti Amministrativi e di Polizia Giudiziaria.
DICHIARARE NULLO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DELLO DI REGGIO CP_2
CALABRIA CHE IN VIA INTERPRETATIVA HA MUTATO STRAVOLGENDOLO IL
GIUDIZIO MEDICO PRECEDENTE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA-
COLLEGIALE E, PER L'EFFETTO, DICHIARARE ILLEGITTIMA LA LIMITAZIONE DI
IDONEITÀ ALLE MANSIONI (LIMITAZIONE AI SOLI SERVIZI INTERNI);
Il ricorrente censurava l'atto per violazione di legge: Assenza dei requisiti per l'annullamento d'ufficio (art. 21 nonies l. 241/1990) ovvero per la revoca (art. 21 quinquies l. 241/1990) del giudizio di idoneità espresso. Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 21 septies, L. n. 241/1990.
****
6 Ad avviso del decidente il capo di domanda è ammissibile non per i profili formali censurati dal ricorrente ma nella parte in cui si inserisce in un contenzioso avente ad oggetto il diritto soggettivo del lavoratore a svolgere una determinata attività e, nel caso di specie, anche in via incidentale quale fatto rilevante per accertare un comportamento illecito e risarcibile da parte del datore che non abbia operato in conformità alle norme e ai principi in materia.
In tema si afferma < 17. Questa Corte (Cass. sez. lav. 16 gennaio 2020 n. 822, Cass. sez. lav. 4 settembre 2018, n. 21620, Cass. sez. lav. 25 luglio 2011, n.16195, Cass. sez. lav. 8 febbraio 2008 n.
3095, Cass. sez. lav.20 maggio 2002, n. 7311) ha reiteratamente affermato che il giudizio della
Commissione medica deve ritenersi sindacabile da parte del giudice ordinario del lavoro adito per
l'accertamento della illegittimità del licenziamento avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalle citate Commissioni.
18. I principi innanzi richiamati trovano applicazione anche nei giudizi in cui il lavoratore agisca per l'accertamento dei suoi diritti soggettivi e, in particolare, chieda, come nella fattispecie, a tutela della sua salute, l'accertamento del diritto ad essere esentato dall'attività di guardia notturna
e festiva e dalla reperibilità e, in subordine, l'accertamento del suo diritto ad attenersi al giudizio della commissione medica formulato il …> Così Cass S.U. ord. n. n. 618 del 15/01/2021.
Al fine di dirimere sul punto la controversia è stata disposta CTU medica .
L'accertamento sanitario svolto dalla non risulta confermato dalla CTU. CP_2
Risulta dalla ctu del dr : <…Nel periodo Ottobre 2019 e Aprile 2023 il Dott. Parte_2
era idoneo a tutti gli effetti ad espletare attività di Agente di Polizia Municipale Parte_1 anche all'esterno. Ciò viene confermato sia dalle condizioni psico-fisiche ottimali emerse alla visita medica di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lvo 81/2008 effettuata dal Medico
Competente Aziendale del Giugno 2019, ma giudicato artificiosamente inidoneo alle mansioni esterne di Agente di Polizia Municipale per una pregressa frattura all'avambraccio dx avvenuta 16 anni prima e per la quale veniva richiesta dallo stesso medico competente esame elettromiografico con esito negativo;
la motivazione è stata la inidoneità ai servizi esterni espressa dalla
Commissione Medica Ospedaliera di Messina del 03/04/2004, ma tale inidoneità era temporanea
(24 mesi) (allegato 25). Successivamente, a seguito di ricorso, peraltro previsto dal D.Lvo 81/2008, veniva reintegrato a tutte le mansioni, anche esterne, dall'Organo di Vigilanza ( ); anche in CP_2
questo caso, dopo chiarimenti richiesti da un Dirigente Comunale, il Responsabile dello CP_2 artificiosamente e senza valide motivazioni stravolgeva il giudizio di idoneità giudicando l'istante non idoneo alle mansioni esterne. Ma nonostante tutto lo stesso in tale periodo (2019- Pt_1
7 2023), veniva, a volte, comandato dal Dirigente Comunale a svolgere attività all'esterno per sopraggiunte necessità e competenze professionali particolari. >.
Disposto un chiarimento integrativo per esaminare un documento prodotto dalla parte resistente , il
Ctu ha concluso < La Commissione Medica Ospedaliera di Messina nel 2004 dichiarava l'istante non idoneo ai servizi esterni per una pregressa frattura del radio dx, ma l' ASL territoriale di competenza lo dichiarava inidoneo ai servizi esterni per un periodo di 24 mesi. Successivamente non è stata mai accertata alcuna limitazione funzionale dell'arto superiore dx.
Da quanto su descritto appare evidente che la semplice frattura dell'epifisi distale dell'arto superiore dx, subita dal Dott. nel 2000, a distanza di qualche anno dall'evento lesivo, non Pt_1 presentava e continua a non presentare ad oggi limitazioni funzionali dell'arto superiore dx;
a conferma di ciò viene anche documentata una elettromiografia risultata nella norma che il Medico
Competente Aziendale faceva praticare. Pertanto si conferma quanto sostenuto nella relazione peritale. >
La contestazione di parte resistente al parere integrativo non è fondata.
Invero la durata temporanea della limitazione risultava già indicata prima dell'accertamento sanitario del 3.4.2004 .
E' vero che la Commissione con l'accertamento del 3.4.2004 non pone una limitazione temporale alla limitazione .
Il Ctu ha però analizzato il periodo dal 2019 al 2023 , e non ha colto elementi di riscontro di un complesso patologico da determinare limitazioni funzionali dell'arto ai fini della idoneità piena al servizio , anche per le attività esterne nel periodo che qui rileva .
Era semmai onere della parte resistente addurre e provare elementi clinici contrari all'esito della
CTU ma tale onere non è stato assolto.
Ne discende che il giudizio medico della ctu va recepito da questo giudicante ed esclude che il ricorrente avesse limitazioni fisiche al servizio all'esterno esterno , per cui sul punto la domanda è fondata e va accolta .
****
Ciò detto, passando ad esaminare il rapporto conflittuale con il datore , giova osservare che in merito alla responsabilità risarcitoria del datore per aver dato luogo ad un ambiente nocivo per il dipendente vale il principio : «in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano
8 necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;
su quest'ultimo grava
l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie»> Cass Ordinanza n. 3791 del 2024.
Già si affermava che il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo in contrasto con l'art. 2103 c.c. ma al tempo stesso "lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza (e tale da) comporta(re) una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo", aspetti ineriscono tipicamente al danno non patrimoniale, nella componenti di danno morale ed esistenziale, separatamente riconosciute nella sentenza impugnata ( in tema Cass
n. 7963/2012 ).
Orbene nel caso di specie sono stati provati dal lavoratore alcuni specifici episodi e situazioni in via continuativa che hanno messo in luce comportamenti del datore volti a compromettere la serena permanenza nell'ambiente di lavoro del ricorrente e alla sua dignità di lavoratore.
La prova testimoniale assunta su alcune delle circostanze richieste dalle parti ha dato i seguenti esiti:
Il teste ha riferito : . Testimone_1
Conosco il sig, perché abbiamo lavorato insieme presso il comando vigili di Pt_1 CP_1
. Io ho iniziato la mia attività lavorativa nel 1994, mentre il ricorrente qualche anno dopo.
[...]
Fino al mio pensionamento, avvenuto il primo di luglio 2024, abbiamo lavorato insieme.
Quanto al capo 4, durante il periodo di responsabilità del personale di vigilanza da parte del
[...]
ricordo che si erano innescate continue liti tra il e il Io non Parte_5 Pt_3 Pt_1
ho mai assistito ad aggressioni fisiche, ma solo a liti verbali. Io non ricordo specificamente le date degli episodi, ma ribadisco che le liti erano frequenti. Nel corso di queste liti sentivo che il
[...] diceva “sei stortu” al Bambara e il rispondeva “non capisci nenti” nella Pt_3 Pt_1 compilazione della modulistica. Ricordo pure che a volte ho sentito dire al “o prendono Pt_3 provvedimenti o me ne vado io”. Non ricordo di aver sentito minacce. Ma Ricordo che una volta il quando era responsabile della gestione del personale di vigilanza disse al Pt_3 Pt_1 durante una delle tantissime liti “ti impicciu”. Tale frase se non ricordo male è stata detta nel corridoio dell'ufficio, ma non ricordo la data e se vi fossero soggetti presenti. Nulla so se il ricorrente per tale episodio ha presentato denuncia.
9 Quanto al capo 10, non ricordo precisamente la data di inizio, ma ricordo che in un primo momento il faceva fare al l'attività giudiziaria e successivamente quando sono Pt_3 Pt_1
iniziate le liti tra di loro il non diede più incarichi di lavoro perché sosteneva che non si Pt_3
fidava più del Sempre durante la gestione durante il turno pomeridiano non Pt_1 Pt_3
venivano assegnati incarichi di lavoro al Ricordo che il ricorrente chiedeva al Comune Pt_1
di poter fare servizi esterni, ma il Comune non glieli assegnava sostenendo che era inidoneo.
Quanto alle ferie interrotte non ho assistito personalmente a questa circostanza, ma so che c'era un problema di questo genere.
All'epoca il dott. era stato nominato capo dell'area di vigilanza, ma non ricordo il periodo Per_2
esatto. So che il dott. gestiva la sorveglianza sanitaria di tutto il personale del Comune. >. Per_2
Il teste ha riferito : < Conosco il ricorrente perché andavamo a scuola Parte_5 insieme e poi è da circa 25 anni lavoriamo presso il Comune di all'interno della Controparte_1
polizia locale salvo qualche spostamento del ricorrente avvenuto nei vari anni.
Quanto al capo 3 della memoria di costituzione, confermo la circostanza. Quando sono stato responsabile dell'ufficio di polizia locale, dal 2019 prima come coordinatore e poi come responsabile dell'ufficio polizia locale, io ho concesso al ricorrente nel 2021 tutte le ferie fino a quel momento maturate, anche anni pregressi. Poiché nè io nè lui nè il AR avevamo mai usufruito di ferie. Mentre gli altri agenti prestavano servizio. Il primo periodo di fruizione concesso da me era stato per l'intero maturato. Tuttavia, nei primi giorni di agosto c'era stata necessità di personale, per cui verso il 2/3 agosto l'ho dovuto richiamare dalle ferie. Ricordo che aveva già fruito di circa un mese e mezzo nel periodo estivo e ricordo poi che tra agosto e settembre l'ho rimesso in ferie. Però preciso che non ha potuto consumare tutto il periodo di ferie spettante perché avevo necessità di mandare in ferie l'altro personale. Il lavorava all'interno e mi serviva Pt_1 qualcuno che svolgesse il servizio all'interno. Ricordo che poi ha fatto qualche altro giorno di ferie pur avendone richiesti sette.
ADR. ricordo che a settembre 2021 il ricorrente mi aveva chiesto 7 giorni di ferie, ma io gli dissi che doveva dimostrare un motivo valido e lui mi disse che aveva un fratello in ospedale nel nord
Italia. Per cui abbiamo concordato che avrebbe fruito di 4 giorni di cui due di ferie e due per riposo compensativo. Devo però aggiungere che la sera stessa ho incontrato un fratello del ricorrente in macelleria e mi disse che non aveva alcun fratello in ospedale nel nord Italia, ma un fratello che doveva andare in ospedale qui a . Perciò, io ho segnalato il fatto Controparte_2 all'ufficio competente. I quattro giorni di ferie sono stati goduti dal ricorrente come pure altri giorni. Mi risulta che un procedimento disciplinare è stato avviato per questa circostanza, ma non
10 mi risulta che sia stata adottata una sanzione e per quanto a mia conoscenza è stato archiviato per mancanza di prove. >
La teste ha riferito : Testimone_2
< Conosco il sig. perché sono segretaria della funzione pubblica CGL Pt_1 Controparte_2
dal 18/01/2019 per cui sono stata chiamata dal ricorrente come rappresentata sindacale.
Quanto al capo 12, a me risultano interrotte le ferie al ricorrente per quanto riferitomi dallo stesso nonché per aver fatto due note al responsabile di area polizia locale nel settembre 2021 e poi aver parlato al telefono con il segretario generale per chiarire la posizione del ricorrente. Il segretario mi ha rassicurato che avrebbero risolto il problema relativo alla fruizione di tutto il periodo di ferie richiesto e che avrebbe potuto godere dei giorni richiesti. Ho saputo però che poi è stato avviato un procedimento disciplinare al ricorrente, di cui non so poi l'esito. ADR no ricordo se alle mie note inoltrate il responsabile di polizia locale mi abbia risposto.
Ero a conoscenza della carenza di personale dell'ufficio di polizia locale, però si trattava di ferie pregresse e già autorizzate.>.
Quanto poi alle restanti risultanze emerge quanto di seguito si dirà.
In merito alla inidoneità ai servizi esterni essa è stata disposta dall'organismo preposto dalla legge alla sorveglianza e verifica sanitaria pubblica ed a questo il datore di lavoro doveva attenersi mentre semmai sarebbe stato onere del lavoratore impugnare in giudizio le risultanze finali per conseguire un diverso accertamento al fine di accertare una diversa condizione .
Stante quindi gli effetti degli accertamenti esperiti dallo come definiti per ultimo dalla CP_2
Per_ dichiarazione del dr con atto del 12.4.2021, nessuna responsabilità può imputarsi al CP_1
per non averlo adibito ai servizi esterni in quanto ciò derivava dalla prescrizione
[...]
Per_ dell'organismo pubblico essendo il dr non appartenente al e rappresentando CP_1
l'Autorità sanitaria preposta .
In tal senso anche la cessazione della funzione di responsabile della polizia locale operata con atto del 29.10.2019 ( il ricorrente cat C era stato infatti nominato con atto del 1.2.2018, all. 1 memoria ,
Responsabile UC 06 Polizia locale in assenza di personale in servizio cat. D fino all'assenza dal servizio e con conferimento di mansioni superiori cat D nonché in data 4.4.2019 anche funzioni di coordinamento degli altri agenti municipali e poi con decreto del 11.4.2019 nominato Responsabile polizia Locale fino al 30.9. 2019) oltre che nessun diritto ha dimostrato all'incarico per un certo tempo e le mansioni superiori non sono un incarico stabile ma sempre revocabile , in ogni caso la limitazione con esclusione dai servizi esterni ( che in effetti appare impeditivo di un incarico di comando) in effetti si poneva come limite impeditivo e non dipendeva dal Comune ma dalla prescrizione dell'ASP nella persona del Dirigente .
11 Non era quindi un comportamento riconducibile alla volontà del Comune di di ostacolare CP_1
il ricorrente.
Quanto ai solleciti ad una visita del medico competente , il medico competente è figura prevista dall'art. 18 dlgs 81 del 2008 ed è nominato dal datore per la sorveglianza sanitaria
Tuttavia i solleciti sono documentati solo dal 2023 .
Inoltre l'emergenza Covid risulta iniziata già tra fine febbraio e inizio marzo 2020 , prima di un anno dalla visita del medico competente del 19.6.2019 per cui la condotta del medico competente di non procedere alla visita può ragionevolmente rientrare in una valutazione dettata dall situazione di emergenza in cui sono state limitate le visite .
Non può ravvisarsi , per ciò che qui rileva , una situazione di vessatorietà in capo al Comune per le omesse visite del medico competente .
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La raccomandazione di non fermarsi oltre le ore di lavoro non appare un atto lesivo nei confronti del ricorrente perché non fa che riprodurre un principio in materia di gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego ove il lavoro straordinario deve essere richiesto da esigenze eccezionali e imprevedibili e il dipendente non può liberamente fermarsi in ufficio ma deve essere autorizzato dal Dirigente.
L'atto del 29.10.2019 peraltro è indirizzato alla generalità dei dipendenti della Polizia municipale e non è una vessazione o un'aggressione diretta al solo ricorrente da costituire una prevaricazione .
L'atto del Sindaco del 10.2.2022, che attribuisce al sig . De RC UA la responsabilità della posizione organizzativa UOC n. 6 Polizia locale e Protezione civile è atto motivato con l'assenza della idoneità ai servizi esterni in capo al ricorrente, il che era in effetti derivata dal giudizio medico dell'ASP e non è attribuibile al datore per il quale la prescrizione del medico pubblico era invece vincolante fino a diverso accertamento.
Anche per il lavoro straordinario durante le elezioni tale inidoneità impediva l'assegnazione di lavoro .
****
Va esclusa inoltre una responsabilità dell'Amministrazione per la mancata tutela e per la mancata costituzione di parte civile per le azioni criminose subite .La costituzione di parte civile non è obbligatoria ma è una scelta discrezionale e la mancata attivazione non può ritenersi atto ingiusto lesivo verso il ricorrente.
****
Quanto alla interruzione delle ferie ad agosto 2021 e poi anche a settembre 2021 , il ricorrente ha offerto della documentazione
12 Il ha giustificato il fatto con esigenze di servizio e con il ridotto organico . CP_1
Nelle lettere si legge di esigenze di servizio per affluenza turistica e necessità di svolgere attività esterna e coprire i servizi interni
La prova testimoniale ha confermato l'interruzione delle ferie ma in ragione di esigenze di servizio e per soddisfare anche altro personale ..
Diversa conclusione è da svolgersi per altri episodi .
Quanto alla nota del 18.11.2021 in cui si dava atto delle ore di lavoro straordinario svolte nel 2021 solo ad alcuni dipendenti ( ai dipendenti e ) il Comune sul punto non Pt_3 CP_3
argomenta un motivo giustificativo della esclusione del ricorrente dal lavoro .
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In merito all'aggressione verbale del 29.3.2022 non vi è contestazione specifica da parte del
. CP_1
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In merito alla inattività lavorativa prolungata del ricorrente il non ha provato di aver CP_1
adibito il ricorrente alle sue mansioni.
Il teste ha confermato che nella gestione del dell'ufficio non erano stati dati CP_3 Pt_3
incarichi di lavoro al ricorrente .
Il ricorrente - per come pure sentito in giudizio - lamenta la inattività forzata sin dal provvedimento di nomina del come coordinatore avvenuta a fine ottobre 2019 e fino a tutto giugno Pt_3
2023 , eccetto qualche incarico assegnato per incidenti o sopralluoghi( v ricorso ).
Era onere del datore provare che al ricorrente fossero stati dati incarichi di lavoro che per numero e livello di complessità rappresentassero normale utilizzazione del dipendente .
Sul punto però parte resistente nulla argomenta nè chiede di provare , il che dà riscontro alla denuncia di inattività forzata pressocchè totale del ricorrente .
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Anche in ordine all'isolamento dal contesto lavorativo non risulta alcuna contestazione specifica da parte del Comune , non provando in quale modo il ricorrente fosse stato inserito e gestita la sua utilizzazione in modo consono e partecipativo all'azione amministrativa .
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Quanto ai procedimenti disciplinari attivati, nessun elemento giustificativo è stato offerto dal per la loro attivazione ossia che fosse fondata su elementi che avessero quantomeno una CP_1
probabile ragione di responsabilità disciplinare del ricorrente .
Il ricorrente nell'allegato 15 al ricorso deposita la comunicazione del 21.10.2021di avvio del Par procedimento disciplinare scaturito dalla nota del Responsabile UOC 6 polizia municipale sig
13 . Tale nota faceva riferimento sia ad assenza ingiustificata dal servizio per Parte_5
mancato rientro dalle ferie previsto per il 17.9.2021, sia ad omessa notifica ai trasgressori di verbali di accertamento nel termine di 90 giorni sia errata compilazione di ricevute di ritorno di raccomandate .
Sul punto però l'ente pubblico resistente nulla prova della positiva conclusione del procedimento disciplinare e dell'oggettivo riscontro delle condotte segnalate da un suo dipendente ( il Pt_3
, responsabile della polizia Municipale ) .
Può ritenersi quindi avvenuto un abuso del potere disciplinare a carico del ricorrente privo di qualsivoglia giustificazione.
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Quanto ai rapporti conflittuali con il dipendente , il non ha smentito l'alterco Pt_3 CP_1
riportato dal ricorrente con uso di frasi offensive e ingiuriose da parte del verso il Pt_3 ricorrente e del resto vi è prova dall'interrogatorio del indagato per un fatto del 23.9. Pt_3
2021 ( v doc.7 memoria ).
Per tale episodio risulta il imputato ai sensi dell'art 612 c.p. ( minaccia avendo rivolto Pt_3
al ricorrente frasi minacciose ).
Il fatto commesso dal è svolto nell'esercizio delle sue mansioni di lavoro e del Pt_3
comportamento tenuto dal e lesivo non può che rispondere l'Amministrazione datoriale Pt_3
per fatto del dipendente
In tema < 57. Per sintetizzare quanto fin qui esposto, occorre dunque postulare una natura composita della responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico per il fatto illecito del dipendente o funzionario, per applicare i principi della responsabilità indiretta elaborati per l'art. 2049 cod. civ. all'attività non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione;
e, in base ad essi, affermarne la concorrente e solidale responsabilità per i danni causati da condotte del preposto pubblico definibili come corrispondenti ad uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione od eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili. 58. Sono pertanto fonte di responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purché: - si tratti di condotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria, tale intesa la relazione per la quale, in difetto dell'estrinsecazione di detto potere, la condotta illecita dannosa - e quindi, quale sua conseguenza, il danno ingiusto - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della
14 condotta; nonché - si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti. .> Cass su 13246/2019
Nel caso di specie la condotta di minaccia di recare lesioni fisiche ( come spaccare la testa ) profferita dal è avvenuta in un contesto ( l'ufficio) e nel rapporto lavorativo in essere per Pt_3
cui non può che rispondere anche il degli effetti cagionati ad altro dipendente ( il CP_1
ricorrente ).
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Quanto alle schede di valutazione il non ha offerto alcuna giustificazione della bassa CP_1
valutazione e del completamento della procedura .
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Ricapitolando sui fatti ora appena esposti ad avviso del decidente gli elementi raccolti , escluse alcune situazioni di gestione del rapporto di lavoro del ricorrente che possono aver avuto una valida ragione giustificativa , per il resto è emerso in modo netto un quadro fattuale particolarmente conflittuale e vessatorio nei confronti del ricorrente con aggressioni verbali di altro dipendente , pretestuosa attivazione di procedure di carattere disciplinare con isolamento lavorativo e soprattutto di continuata e sistematica inattività forzata lavorativa , quadro che come si dirà ha avuto effetti lesivi sulla persona del ricorrente e meritevoli di un diritto al risarcimento .
CONDANNARE IL , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA IN BAGNARA CP_1
PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PARI AD €
77.846,45 DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PROFESSIONALI DA
DEQUALIFICAZIONE PARI AD OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI
COME PER LEGGE, OPPURE ALLA MAGGIORE O MINORE SOMMA CHE SARÀ
RITENUTA DI GIUSTIZIA;
In ordine alla lamentata dequalificazione in sostanza il ricorrente lamenta di svolgere attività dequalificante ed anche nell'interrogatorio ha ribadito di essere stato lasciato a non fare nulla ( v. interrogatorio del ricorrente in udienza ove ha dichiarato < ribadisco che all'indomani del provvedimento di ottobre 2019 che nomina coordinatore il sig , non ho svolto Parte_5
15 più alcuna attività di lavoro fino a tutto giugno 2023 , salvo pochissimi interventi per fatti specifici come indicati in ricorso ( es , 2 incidenti e alcuni nsopralluoghi particolari ) >.
Come detto il nulla ha provato in contrario, nessuna documentazione di incarichi di lavoro CP_1
ha curato di allegare e provare pur avendone l'onere in qualità di datore che ha a disposizione ogni elementi per dare prova della corretta e piena utilizzazione .
Il ricorrente articola una richiesta ed in ricorso deduce < il datore di lavoro debba essere condannato al risarcimento del danno da dequalificazione professionale da commisurarsi al 70% della retribuzione per tutto il periodo di demansionamento, ovviamente in aggiunta al normale compenso. Pertanto, posto che la retribuzione mensile globale lorda del Dott. era pari ad Pt_1
€ 2712,42, lo stesso ha diritto a vedersi riconosciuta a titolo di risarcimento la somma di €
77.846,45(70% di €. 111.209,22) a far data dal mese di settembre 2019 fino alla data del deposito del ricorso, della dequalificazione. Ad oggi, tale somma viene quantificata in complessivi € 2712,42
(ottenuto moltiplicando la predetta retribuzione mensile per le mensilità dal settembre 2019 al febbraio 2023). >.
Ad avviso del decidente la quantificazione proposta dal ricorrente non appare integralmente condivisibile .
In primo luogo il ricorrente doveva dimostrare la perdita professionale subìta nel corso della successiva carriera o di impoverimento professionale tangibile.
Si afferma in giurisprudenza : < 19. Con particolare riferimento al danno professionale di natura patrimoniale, si è precisato (SU. n. 6572 del 2006) come lo stesso possa consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività> Cass. Civile Sent. Sez. L Num.
5431 Anno 2019.
16 Sul punto però in concreto il danno professionale non è individuato dal ricorrente non essendo indicate quale impoverimento nè quali chance di lavoro sono state perse nel corso della sua attività lavorativa successiva o che abbiano pregiudicato la sua carriera .
Come detto nessun diritto poteva vantare al mantenimento dell'incarico di responsabilità assegnato al perchè la nomina era soggetta alla discrezionale valutazione del datore . Pt_3
Nondimeno l' inattività e la mortificazione lavorativa vanno valutate anche per il riflesso sulla dignità del lavoratore ad ottenere un consono trattamento, danno che può essere valutato solo in misura di un'equa valutazione .
I fatti dedotti dal ricorrente in buona parte sono risultati accertati ed in particolare la pressochè totale inattività per mancanza di assegnazione di lavoro dalla fine di ottobre 2019 al momento del ricorso ossia ad aprile 2023 ( la domanda di cui al ricorso fissa il petitum e lo sbarramento temporale dei fatti rilevanti ).
Nel caso di specie il danno lamentato s incide e pregiudica la dignità del lavoratore .
Il ricorrente deduce, al fine di commisurare il danno risarcibile , una retribuzione lorda mensile di
2712, 42 euro e tale valore non è contestato dalla controparte . .
Ciò posto emerge evidente una ingiustificata assenza di incarichi di lavoro , una inattività lavorativa forzata e un trattamento in generale nel rapporto gerarchico tra superiori e dipendente idoneo a ledere la dignità del ricorrente in modo permanente .
In sostanza si evidenzia sicuramente un periodo prolungato di inattività lavorativa forzata di 42 mesi ( novembre 2019 -aprile 2023) e l'aggiunta anche sia di fatti minacciosi gravi subìti ad opera di altro dipendente che rivestiva la posizione funzionale superiore di coordinatore ( il sig Pt_3
) sia di avvio di procedimenti disciplinari privi di giustificazione .
In relazione alla rilevanza dei fatti ad avviso del decidente appare però equo applicare una percentuale di determinazione del danno , non essendo emerse perdite specifiche nella carriera per cui resta rilevante solo la condotta mortificante e aggressiva alla dignità del lavoratore , nella misura del 50 % della retribuzione mensile percepita al lordo per cui 1356,21 euro mensili da moltiplicarsi per 42 mesi e così in totale 56.960,82 euro come importo risarcitorio dovuto dal resistente , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge . CP_1
CONDANNARE IL , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA IN CP_1 CP_1
PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PARI AD €
51.136,00 DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI,
OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI COME PER LEGGE, OPPURE ALLA
17 MAGGIORE O MINORE SOMMA CHE SARÀ RITENUTA DI GIUSTIZIA;
RISARCIMENTO
DEL DANNO NON PATRIMONIALE ( BIOLOGICO , MORALE E ESISTENZIALE )
Il ricorrente deduce che alla luce delle patologie sofferte , per come descritte e risultanti dalla documentazione medica allegata in atti, tenuto conto dell'età (60 anni ), nonché di tutto quanto sopra specificato in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle di
Milano oggi vigenti, il complesso invalidante si ritiene corrispondente al 15% (1 punto danno non patrimoniale comprensivo di biologico e morale = 3.619,73), da personalizzarsi a seguito delle particolari condizioni soggettive del danno subito dalla Dott. (max 44%), e pertanto lo Pt_1 stesso ha diritto ad un risarcimento pari a complessivi € 51.136,00.
Al fine di accertare la condizione di salute del ricorrente se e in quale misura pregiudicata dalla situazione lavorativa lesiva sopra esposta , è stata ammessa ctu medica .
Espletata la consulenza d'ufficio il CTU Dott. ha concluso : Parte_2
< La patologia sofferta dal Sig. Dott. (Disturbo dell'adattamento con ansia ed Parte_1
umore depresso secondario a condizioni lavorative) è derivato da condizioni di inattività al lavoro
e demansionamento dall'Ottobre 2019 al Marzo 2023.
Per tale motivo sussiste danno biologico derivato dai fatti su descritti e che, secondo le tabelle vigenti, è valutabile nella misura del 08% (otto per cento); la data di insorgenza non è possibile stabilire (non esiste documentazione specifica in merito) e la data di stabilizzazione è il 13/02/2023
(certificata).Riferimenti : Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in
Ambito Civilistico – SIMLA – Giuffrè Editore >
Per la liquidazione del danno biologico la parte ricorrente nelle note ha formulato una richiesta di liquidazione del danno in termini differenziali ( rispetto alla somma in astratto indennizzabile da parte dell' come indennizzo ) e proponendo: CP_4
< secondo le tabelle di risarcimento , il danno biologico pari all'8% CP_4 accertato sul ricorrente determinerebbe un indennizzo pari a € 7.344,12.
Il danno di natura civilistica, invece, per la stessa menomazione psico-fisica, considerata la personalizzazione del danno (incremento per sofferenza pari al 25% e la personalizzazione massimadel danno biologico del 50%), secondo i criteri dettati dalle Tabelle di Milano 2024
(attualmente vigenti) che determinano un punto base “pesante” danno non patrimoniale pari a €
2.830,10, ammonta complessivamente a € 22.189,00 di cui € 12.679,00 di danno biologico permanente.
Residua quindi un danno differenziale pari a € 14.844,88 (di cui € 5.344,88 a titolo di danno biologico permanente residuale) a carico del datore di lavoro che lo ha causato.>
18
Ad avviso del decidente appare corretto determinare il risarcimento del danno utilizzando quale parametro le Tabelle del Tribunale di Milano e nella rappresentazione attuale del danno subìto.
Ciò posto appare il valore di risarcimento del danno biologico sulla base delle Tabelle di Milano
2023/2024 è di 12.769,00 euro per il danno biologico permanente e sia nella parte di danno anatomo -funzionale sia in quello della componente di danno morale per la sofferenza soggettiva.
In sostanza può ritenersi equa la quantificazione di Danno non patrimoniale risarcibile pari ad €
15.962 ,00.
In assenza di ogni ulteriore effetto , neppure provato , sulla componente relativa alla lesione delle attività dinamico - relazionale ( danno esistenziale ) non vi è luogo, a parere del decidente, a riconoscere anche una maggiorazione per la personalizzazione del danno .
Ciò detto dovendosi operare una riduzione, dal danno biologico civilistico., della quota del danno che sarebbe stato indennizzato dall' ( il ricorrente lo quantifica in € 7.344,12) e il CP_4 CP_1
resistente nulla obietta in concreto che offra ragione di un diverso maggiore importo come indennizzo in capitale, può ritenersi dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ( composto dal danno biologico civilistico risarcibile e della valutazione degli aspetti di sofferenza soggettiva ) la somma di 8617,88 euro, oltre accessori dalla presente decisione al soddisfo .
In conclusione , per quanto sopra considerato , la domanda va accolta parzialmente .
SPESE DI LITE
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la prevalente fondatezza della domanda , liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le fasi sono state svolte dalla difesa ricorrente ) .
RE Calabria 21.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di RE Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1459/2023 rg , sul ricorso depositato il 04/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Domenico RUGGIERO) Parte_1
nei confronti di in persona del Sindaco in carica, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (difeso da avv. Consolato CAROLEO); dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che entrambe le parti hanno fatto pervenire le note scritte;
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto :
a) Dichiara che il ricorrente, nel periodo da Ottobre 2019 ad Aprile 2023 era fisicamente idoneo ad espletare attività di Agente di Polizia Municipale anche per i servizi esterni;
b) dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento e condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della somma di 56.960,82 euro per quanto in motivazione, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale con lesione della dignità personale;
c) dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno e condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della somma di 8617,88 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale come meglio specificato in motivazione .
Alle dette somme vanno aggiunti la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla presente decisione al soddisfo .
Rigetta nel resto.
Compensa un quarto le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 8300,00 euro per compensi professionali,
1 oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario .
Pone definitivamente a carico di parte resistente il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, oltre Iva Parte_2
e cp se dovute.“ .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
A) accogliersi il ricorso e per l'effetto di dichiarare nullo il provvedimento impugnato dello
[...]
che in via interpretativa ha mutato stravolgendolo il giudizio medico precedente Controparte_2
espresso dalla Commissione medica-collegiale e, per l'effetto, dichiarare illegittima la limitazione di idoneità alle mansioni (limitazione ai soli servizi interni);
B) dichiarare la responsabilità del in relazione alle vessazioni, aggressioni Controparte_1
verbali, ingiurie, minacce, isolamento professionale, dequalificazione e perdita del patrimonio professionale subito dal ricorrente a causa e in occasione del proprio servizio e, per l'effetto:
C) condannare il in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_1 per la carica in presso il palazzo municipale al pagamento delle somme pari ad € Controparte_1
77.846,45 dovute a titolo di risarcimento danni professionali da dequalificazione pari ad oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, oppure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
D) condannare il in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato Controparte_1 per la carica in presso il palazzo municipale al pagamento delle somme pari ad € Controparte_1
51.136,00 dovute a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, oppure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
E) condannare il in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente fondato .
Il ricorrente, dipendente del Comune di con la qualifica di Agente di Polizia Controparte_1
Municipale, impegnato senza soluzione di continuità nelle mansioni di Agente di Polizia
Municipale a far data dal 01/12/1998, contesta il giudizio medico di idoneità lavorativa con
2 esclusione dai servizi esterni formulato dai Servizi di sorveglianza sanitaria presso l'Asp di RE
Calabria . Inoltre lamenta vari episodi consistiti in aggressioni, ingiurie e vessazioni subite per diversi anni in ambiente di lavoro e chiedeva il risarcimento del danno per varie voci .
Deduceva in sintesi che:
a partire dal 29 ottobre 2019 fino al 2 marzo 2023 (con comunicazione prot. 20324) era stato sottoposto ad una serie di aggressioni verbali, ingiurie, accuse ingiustificate da parte del
Responsabile pro-tempore della Polizia Municipale all'interno degli uffici della Polizia Municipale
In data 29 marzo 2022 subìva un'ulteriore aggressione verbale (venendo invitato ad allontanarsi dall'ufficio) ;
subiva poi un surreale procedimento disciplinare avente il solo scopo di turbarlo non seguendo ad esso neppure formale archiviazione;
subìva un ulteriore tentativo di discredito tramite l'emissione di una serie di schede di valutazione totalmente inconcepibili;
le vessazioni, perpetrate fino al mese di marzo 2023, erano chiaramente finalizzate a costringerlo ad andare via dall'ufficio ricoperto tanto che, durante le ore di servizio, rimaneva per lungo tempo isolato senza alcuna assegnazione o, comunque, con compiti ridottissimi e marginali;
a partire dal giugno 2017, subiva una serie di gravi attentati intimidatori e minacce di morte sia personali sia nei confronti della propria famiglia e per tali fatti veniva avviato procedimento penale concluso con condanne;
l'Amministrazione anzicchè costituirsi parte civile lo rimuoveva dal ruolo di comandante ( invitandolo altresì a non trattenersi presso gli uffici oltre l'orario di lavoro per svolgere la propria attività e gli impediva di svolgere la propria attività professionale allontanandolo dalla Polizia
Municipale, subendo anche le pressioni del Sindaco al fine di supportare l'allontanamento;
nel 2019 veniva sottoposto a visita medica da parte del medico competente e giudicato “Non idoneo permanentemente ai servizi esterni, si idoneo ai servizi interni nella qualifica di appartenenza (Agente di Polizia Municipale).; proposto ricorso , veniva accolto e, con provvedimento prot. N. 10064/SPISAL del 25/11/2020, veniva comunicato il giudizio di idoneità alla mansione di Vigile Urbano senza limitazioni;
Per_ il chiedeva chiarimenti all'Asp e al Dirigente dell'ASP, Dott. A , che pur Controparte_1 assente alla visita collegiale mutava il giudizio di idoneità alla mansione in: “idoneo alla mansione di Vigile Urbano, fatto salvo quanto deciso con verbale del 03/04/2004 dalla
Commissione Medica Ospedaliera di Messina, ovvero idoneo ai sevizi interni permanentemente”; tale decisione era ingiusta perchè in assenza di patologie e di qualsivoglia sintomatologia al lavoratore, era impedito, anche con danno per la P.A., l'espletamento dell'attività lavorativa nella
3 sua integralità e , nonostante il titolo di laurea in Giurisprudenza e le competenze acquisite nel tempo, veniva escluso dai soggetti incaricati della responsabilità dell'ufficio con l'unica motivazione che lo stesso “non ha l'idoneità ai servizi esterni” ; veniva escluso dal lavoro straordinario anno 2020 e 2021 e, persino, dal lavoro straordinario riguardante le ultime cinque tornate elettorali (elezioni politiche del 25/9/2022;
- elezioni comunali e Referendum del 12/06/2022;
- elezioni regionali del 03/10/2021;
- elezioni referendarie del 20/9/2020
- elezioni regionali del 26/01/2020) non aveva ottenuto alcun riscontro alle seguenti richieste: prot. 17733 del 1/7/2021; prot. 7053 del
19/4/2022; 7458 del 25/4/2022; 7805 del 28/4/2022; prot. 10573 del 8/6/2022; nota prot. 11029 del
15/6/2022 (All. n. 9).
veniva lasciato per lunghi periodi da solo in ufficio nella quasi totale inattività ed escluso dal flusso delle informazioni , salvo rare eccezioni dovute a particolari contingenze, si riducevano sostanzialmente alla mera presenza presso gli uffici senza quasi alcuna prestazione lavorativa;
in altre occasioni veniva poi incoerentemente richiesto di effettuare prestazioni lavorative esterne richiedenti alta professionalità e particolari competenze per i quali non vi erano altri soggetti dotati delle necessarie capacità ; aveva subìto altresì varie interruzioni di ferie già concesse;
gli veniva gridato in faccia di volerlo allontanare dalla Polizia Municipale (vedesi denuncia del
25/9/2021). E veniva vessato con grida in faccia come, ad esempio: “Te ne devi andare”; aveva subìto la comunicazione di varie contestazioni disciplinari ma prive di fondamento;
aveva subìto aggressione in data 23/9/2021 per cui aveva presentato denuncia penale contro l'aggressore ; che aveva pure registrato una conversazione con il ed il giudizio penale era stato Pt_3
avviato; quanto alle schede di valutazione anni 2020 e 2021 erano redatte dal Responsabile pro-tempore, per il quale sussisteva un obbligo di astensione per evidenti motivi di incompatibilità ed erano viziate da violazione di superiori principi Costituzionali (art. 97) e dalle congruenti norme derivate;
subìva istanze indirizzate al sig. Prefetto di aventi ad oggetto l'adozione di Controparte_2
provvedimenti nei confronti con le quali si richiedeva la revoca della qualifica di agente di P.S., richiesta rigettata.
4 La parte resistente costituendosi contestava l'assunto del ricorrente evidenziando : di averlo tutelato e valorizzato nominandolo, in più occasioni, quale Responsabile dell'Area
UOC6 Polizia Locale e mai lo aveva tentato di dequalificare;
non risultava alcuna connessione tra i fatti menzionati dal ricorrente e quelli oggetto del procedimento penale c.d. “Family gang”; tra giugno 2017 e il 30/09/2019, nessun pregiudizio aveva subìto il ricorrente che, invece, è stato premiato e valorizzato dall'Amministrazione comunale in carica con la nomina di Responsabile p.t. della Polizia Municipale;
per il giudizio di inidoneità ai servizi esterni, il ricorrente era stato escluso dai soggetti incaricati della responsabilità dell'ufficio ed anche dalle attività elettorali che, necessariamente, richiedevano prestazioni lavorative esterne al medesimo ufficio;
che il aveva riscontrato le note inviate;
CP_1
l'invito a non trattenersi presso gli uffici oltre l'orario di lavoro per lo svolgimento della propria attività non era riferita, al solo ricorrente ma all'intero corpo di Polizia Municipale;
quanto alla inattività denunciata in realtà, il ricorrente era l'unico Agente preposto al servizio della compilazione e notifica dei verbali di contestazione al Codice della Strada e, inoltre, si occupava quasi esclusivamente dell'attività di polizia giudiziaria, redigendo le CNR e tutti gli atti di iniziativa ovvero delegati dall'Ufficio di Procura di RE Calabra, presso il quale si recava con cadenza quasi quotidiana. ; quanto alle interruzione delle ferie , trattavasi di effetti della situazione di sotto organico e che il ricorrente è stato il solo l'Agente che ha usufruito delle ferie nel periodo estivo e, comunque, per un periodo maggiore rispetto a tutti gli altri Agenti in servizio e, finanche, del Responsabile del
Comando;
in ogni caso, ogni provvedimento di riduzione di ferie del ricorrente era necessitato dalla urgente ed improcrastinabile attività di polizia giudiziaria e di polizia locale che doveva essere garantita dall'Ufficio di appartenenza del ricorrente;
quanto alle aggressioni verbali all'interno degli uffici della Polizia Municipale, l'Amministrazione comunale, prendeva atto che i fatti erano stati portati a conoscenza dell'Autorità giudiziaria competente e provvedeva a separare i due dipendenti, il ricorrente ed il Pt_3
a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari l'indagato,
[...]
, all'epoca dei fatti Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale di Parte_4 Controparte_1
si sottoponeva ad interrogatorio, evidenziando comportamenti illegittimi posti in essere dal ricorrente nei confronti di privati cittadini che avrebbero denunciato comportamenti inappropriati del ricorrente, il quale anche fuori dal servizio aveva preso in mano la pistola di ordinanza. Il De
5 evidenziava, inoltre, di aver accettato l'incarico propostogli dall'Ente comunale solo dopo Pt_3
aver interloquito con gli altri colleghi, il ricorrente ed il e ricevuto la loro approvazione, CP_3 sostegno e collaborazione, soprattutto per i lavori interni d'ufficio di competenza del così Pt_1
come successo anche con altri precedenti Comandanti;
il ricorrente, alla presenza del vigile AR, rispondeva al con la seguente frase: Pt_3
“meglio tu, che qualcuno che viene da fuori!”. Da subito il ricorrente, a discapito di quanto promesso, si era mostrato non collaborativo tanto che i lavori d'ufficio andavano a rilento. Il
[...] continuava a dichiarare che il giorno 23 settembre 2021, si trovava all'interno dell'ufficio Pt_3
del ricorrente per la compilazione di una relazione di servizio che il con atteggiamenti Pt_1
provocatori ed irrisori, ometteva di provvedervi cercando di farsela dettare dal Pt_3
Quest'ultimo, infine, dichiarava che tale atteggiamento provocatorio del ricorrente veniva utilizzato anche nei confronti di privati cittadini, al solo scopo di avere una reazione e denunciarli penalmente per poi costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni, in quanto lo stesso ricorrente si vantava di avere tutte le porte aperte in Procura ma poi le sentenze ormai divenute definitive ed irrevocabili, atteso che non risultano essere state impugnate dal ricorrente entro i termini di legge;
infine l'Ente comunale aveva sempre cercato di tutelare il ricorrente dal punto di vista sanitario, atteso il giudizio di inidoneità permanente ai servizi esterni;
prima di tale giudizio l'Amministrazione comunale aveva valorizzato il lavoro del ricorrente affidandogli la carica di Responsabile della Polizia Municipale. Lo stesso ricorrente affermava , infatti, di aver sempre svolto attività lavorativa di una certa importanza, ricevendo ampi riconoscimenti, encomi ed elogi scritti della propria professionalità nell'ambito della attività svolte in qualità di Esperto dei Procedimenti Amministrativi e di Polizia Giudiziaria.
DICHIARARE NULLO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DELLO DI REGGIO CP_2
CALABRIA CHE IN VIA INTERPRETATIVA HA MUTATO STRAVOLGENDOLO IL
GIUDIZIO MEDICO PRECEDENTE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA-
COLLEGIALE E, PER L'EFFETTO, DICHIARARE ILLEGITTIMA LA LIMITAZIONE DI
IDONEITÀ ALLE MANSIONI (LIMITAZIONE AI SOLI SERVIZI INTERNI);
Il ricorrente censurava l'atto per violazione di legge: Assenza dei requisiti per l'annullamento d'ufficio (art. 21 nonies l. 241/1990) ovvero per la revoca (art. 21 quinquies l. 241/1990) del giudizio di idoneità espresso. Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 21 septies, L. n. 241/1990.
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6 Ad avviso del decidente il capo di domanda è ammissibile non per i profili formali censurati dal ricorrente ma nella parte in cui si inserisce in un contenzioso avente ad oggetto il diritto soggettivo del lavoratore a svolgere una determinata attività e, nel caso di specie, anche in via incidentale quale fatto rilevante per accertare un comportamento illecito e risarcibile da parte del datore che non abbia operato in conformità alle norme e ai principi in materia.
In tema si afferma < 17. Questa Corte (Cass. sez. lav. 16 gennaio 2020 n. 822, Cass. sez. lav. 4 settembre 2018, n. 21620, Cass. sez. lav. 25 luglio 2011, n.16195, Cass. sez. lav. 8 febbraio 2008 n.
3095, Cass. sez. lav.20 maggio 2002, n. 7311) ha reiteratamente affermato che il giudizio della
Commissione medica deve ritenersi sindacabile da parte del giudice ordinario del lavoro adito per
l'accertamento della illegittimità del licenziamento avendo egli, anche in riferimento ai principi costituzionali di tutela processuale il potere-dovere di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari effettuati dalle citate Commissioni.
18. I principi innanzi richiamati trovano applicazione anche nei giudizi in cui il lavoratore agisca per l'accertamento dei suoi diritti soggettivi e, in particolare, chieda, come nella fattispecie, a tutela della sua salute, l'accertamento del diritto ad essere esentato dall'attività di guardia notturna
e festiva e dalla reperibilità e, in subordine, l'accertamento del suo diritto ad attenersi al giudizio della commissione medica formulato il …> Così Cass S.U. ord. n. n. 618 del 15/01/2021.
Al fine di dirimere sul punto la controversia è stata disposta CTU medica .
L'accertamento sanitario svolto dalla non risulta confermato dalla CTU. CP_2
Risulta dalla ctu del dr : <…Nel periodo Ottobre 2019 e Aprile 2023 il Dott. Parte_2
era idoneo a tutti gli effetti ad espletare attività di Agente di Polizia Municipale Parte_1 anche all'esterno. Ciò viene confermato sia dalle condizioni psico-fisiche ottimali emerse alla visita medica di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lvo 81/2008 effettuata dal Medico
Competente Aziendale del Giugno 2019, ma giudicato artificiosamente inidoneo alle mansioni esterne di Agente di Polizia Municipale per una pregressa frattura all'avambraccio dx avvenuta 16 anni prima e per la quale veniva richiesta dallo stesso medico competente esame elettromiografico con esito negativo;
la motivazione è stata la inidoneità ai servizi esterni espressa dalla
Commissione Medica Ospedaliera di Messina del 03/04/2004, ma tale inidoneità era temporanea
(24 mesi) (allegato 25). Successivamente, a seguito di ricorso, peraltro previsto dal D.Lvo 81/2008, veniva reintegrato a tutte le mansioni, anche esterne, dall'Organo di Vigilanza ( ); anche in CP_2
questo caso, dopo chiarimenti richiesti da un Dirigente Comunale, il Responsabile dello CP_2 artificiosamente e senza valide motivazioni stravolgeva il giudizio di idoneità giudicando l'istante non idoneo alle mansioni esterne. Ma nonostante tutto lo stesso in tale periodo (2019- Pt_1
7 2023), veniva, a volte, comandato dal Dirigente Comunale a svolgere attività all'esterno per sopraggiunte necessità e competenze professionali particolari. >.
Disposto un chiarimento integrativo per esaminare un documento prodotto dalla parte resistente , il
Ctu ha concluso < La Commissione Medica Ospedaliera di Messina nel 2004 dichiarava l'istante non idoneo ai servizi esterni per una pregressa frattura del radio dx, ma l' ASL territoriale di competenza lo dichiarava inidoneo ai servizi esterni per un periodo di 24 mesi. Successivamente non è stata mai accertata alcuna limitazione funzionale dell'arto superiore dx.
Da quanto su descritto appare evidente che la semplice frattura dell'epifisi distale dell'arto superiore dx, subita dal Dott. nel 2000, a distanza di qualche anno dall'evento lesivo, non Pt_1 presentava e continua a non presentare ad oggi limitazioni funzionali dell'arto superiore dx;
a conferma di ciò viene anche documentata una elettromiografia risultata nella norma che il Medico
Competente Aziendale faceva praticare. Pertanto si conferma quanto sostenuto nella relazione peritale. >
La contestazione di parte resistente al parere integrativo non è fondata.
Invero la durata temporanea della limitazione risultava già indicata prima dell'accertamento sanitario del 3.4.2004 .
E' vero che la Commissione con l'accertamento del 3.4.2004 non pone una limitazione temporale alla limitazione .
Il Ctu ha però analizzato il periodo dal 2019 al 2023 , e non ha colto elementi di riscontro di un complesso patologico da determinare limitazioni funzionali dell'arto ai fini della idoneità piena al servizio , anche per le attività esterne nel periodo che qui rileva .
Era semmai onere della parte resistente addurre e provare elementi clinici contrari all'esito della
CTU ma tale onere non è stato assolto.
Ne discende che il giudizio medico della ctu va recepito da questo giudicante ed esclude che il ricorrente avesse limitazioni fisiche al servizio all'esterno esterno , per cui sul punto la domanda è fondata e va accolta .
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Ciò detto, passando ad esaminare il rapporto conflittuale con il datore , giova osservare che in merito alla responsabilità risarcitoria del datore per aver dato luogo ad un ambiente nocivo per il dipendente vale il principio : «in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano
8 necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;
su quest'ultimo grava
l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie»> Cass Ordinanza n. 3791 del 2024.
Già si affermava che il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo in contrasto con l'art. 2103 c.c. ma al tempo stesso "lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza (e tale da) comporta(re) una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo", aspetti ineriscono tipicamente al danno non patrimoniale, nella componenti di danno morale ed esistenziale, separatamente riconosciute nella sentenza impugnata ( in tema Cass
n. 7963/2012 ).
Orbene nel caso di specie sono stati provati dal lavoratore alcuni specifici episodi e situazioni in via continuativa che hanno messo in luce comportamenti del datore volti a compromettere la serena permanenza nell'ambiente di lavoro del ricorrente e alla sua dignità di lavoratore.
La prova testimoniale assunta su alcune delle circostanze richieste dalle parti ha dato i seguenti esiti:
Il teste ha riferito : . Testimone_1
Conosco il sig, perché abbiamo lavorato insieme presso il comando vigili di Pt_1 CP_1
. Io ho iniziato la mia attività lavorativa nel 1994, mentre il ricorrente qualche anno dopo.
[...]
Fino al mio pensionamento, avvenuto il primo di luglio 2024, abbiamo lavorato insieme.
Quanto al capo 4, durante il periodo di responsabilità del personale di vigilanza da parte del
[...]
ricordo che si erano innescate continue liti tra il e il Io non Parte_5 Pt_3 Pt_1
ho mai assistito ad aggressioni fisiche, ma solo a liti verbali. Io non ricordo specificamente le date degli episodi, ma ribadisco che le liti erano frequenti. Nel corso di queste liti sentivo che il
[...] diceva “sei stortu” al Bambara e il rispondeva “non capisci nenti” nella Pt_3 Pt_1 compilazione della modulistica. Ricordo pure che a volte ho sentito dire al “o prendono Pt_3 provvedimenti o me ne vado io”. Non ricordo di aver sentito minacce. Ma Ricordo che una volta il quando era responsabile della gestione del personale di vigilanza disse al Pt_3 Pt_1 durante una delle tantissime liti “ti impicciu”. Tale frase se non ricordo male è stata detta nel corridoio dell'ufficio, ma non ricordo la data e se vi fossero soggetti presenti. Nulla so se il ricorrente per tale episodio ha presentato denuncia.
9 Quanto al capo 10, non ricordo precisamente la data di inizio, ma ricordo che in un primo momento il faceva fare al l'attività giudiziaria e successivamente quando sono Pt_3 Pt_1
iniziate le liti tra di loro il non diede più incarichi di lavoro perché sosteneva che non si Pt_3
fidava più del Sempre durante la gestione durante il turno pomeridiano non Pt_1 Pt_3
venivano assegnati incarichi di lavoro al Ricordo che il ricorrente chiedeva al Comune Pt_1
di poter fare servizi esterni, ma il Comune non glieli assegnava sostenendo che era inidoneo.
Quanto alle ferie interrotte non ho assistito personalmente a questa circostanza, ma so che c'era un problema di questo genere.
All'epoca il dott. era stato nominato capo dell'area di vigilanza, ma non ricordo il periodo Per_2
esatto. So che il dott. gestiva la sorveglianza sanitaria di tutto il personale del Comune. >. Per_2
Il teste ha riferito : < Conosco il ricorrente perché andavamo a scuola Parte_5 insieme e poi è da circa 25 anni lavoriamo presso il Comune di all'interno della Controparte_1
polizia locale salvo qualche spostamento del ricorrente avvenuto nei vari anni.
Quanto al capo 3 della memoria di costituzione, confermo la circostanza. Quando sono stato responsabile dell'ufficio di polizia locale, dal 2019 prima come coordinatore e poi come responsabile dell'ufficio polizia locale, io ho concesso al ricorrente nel 2021 tutte le ferie fino a quel momento maturate, anche anni pregressi. Poiché nè io nè lui nè il AR avevamo mai usufruito di ferie. Mentre gli altri agenti prestavano servizio. Il primo periodo di fruizione concesso da me era stato per l'intero maturato. Tuttavia, nei primi giorni di agosto c'era stata necessità di personale, per cui verso il 2/3 agosto l'ho dovuto richiamare dalle ferie. Ricordo che aveva già fruito di circa un mese e mezzo nel periodo estivo e ricordo poi che tra agosto e settembre l'ho rimesso in ferie. Però preciso che non ha potuto consumare tutto il periodo di ferie spettante perché avevo necessità di mandare in ferie l'altro personale. Il lavorava all'interno e mi serviva Pt_1 qualcuno che svolgesse il servizio all'interno. Ricordo che poi ha fatto qualche altro giorno di ferie pur avendone richiesti sette.
ADR. ricordo che a settembre 2021 il ricorrente mi aveva chiesto 7 giorni di ferie, ma io gli dissi che doveva dimostrare un motivo valido e lui mi disse che aveva un fratello in ospedale nel nord
Italia. Per cui abbiamo concordato che avrebbe fruito di 4 giorni di cui due di ferie e due per riposo compensativo. Devo però aggiungere che la sera stessa ho incontrato un fratello del ricorrente in macelleria e mi disse che non aveva alcun fratello in ospedale nel nord Italia, ma un fratello che doveva andare in ospedale qui a . Perciò, io ho segnalato il fatto Controparte_2 all'ufficio competente. I quattro giorni di ferie sono stati goduti dal ricorrente come pure altri giorni. Mi risulta che un procedimento disciplinare è stato avviato per questa circostanza, ma non
10 mi risulta che sia stata adottata una sanzione e per quanto a mia conoscenza è stato archiviato per mancanza di prove. >
La teste ha riferito : Testimone_2
< Conosco il sig. perché sono segretaria della funzione pubblica CGL Pt_1 Controparte_2
dal 18/01/2019 per cui sono stata chiamata dal ricorrente come rappresentata sindacale.
Quanto al capo 12, a me risultano interrotte le ferie al ricorrente per quanto riferitomi dallo stesso nonché per aver fatto due note al responsabile di area polizia locale nel settembre 2021 e poi aver parlato al telefono con il segretario generale per chiarire la posizione del ricorrente. Il segretario mi ha rassicurato che avrebbero risolto il problema relativo alla fruizione di tutto il periodo di ferie richiesto e che avrebbe potuto godere dei giorni richiesti. Ho saputo però che poi è stato avviato un procedimento disciplinare al ricorrente, di cui non so poi l'esito. ADR no ricordo se alle mie note inoltrate il responsabile di polizia locale mi abbia risposto.
Ero a conoscenza della carenza di personale dell'ufficio di polizia locale, però si trattava di ferie pregresse e già autorizzate.>.
Quanto poi alle restanti risultanze emerge quanto di seguito si dirà.
In merito alla inidoneità ai servizi esterni essa è stata disposta dall'organismo preposto dalla legge alla sorveglianza e verifica sanitaria pubblica ed a questo il datore di lavoro doveva attenersi mentre semmai sarebbe stato onere del lavoratore impugnare in giudizio le risultanze finali per conseguire un diverso accertamento al fine di accertare una diversa condizione .
Stante quindi gli effetti degli accertamenti esperiti dallo come definiti per ultimo dalla CP_2
Per_ dichiarazione del dr con atto del 12.4.2021, nessuna responsabilità può imputarsi al CP_1
per non averlo adibito ai servizi esterni in quanto ciò derivava dalla prescrizione
[...]
Per_ dell'organismo pubblico essendo il dr non appartenente al e rappresentando CP_1
l'Autorità sanitaria preposta .
In tal senso anche la cessazione della funzione di responsabile della polizia locale operata con atto del 29.10.2019 ( il ricorrente cat C era stato infatti nominato con atto del 1.2.2018, all. 1 memoria ,
Responsabile UC 06 Polizia locale in assenza di personale in servizio cat. D fino all'assenza dal servizio e con conferimento di mansioni superiori cat D nonché in data 4.4.2019 anche funzioni di coordinamento degli altri agenti municipali e poi con decreto del 11.4.2019 nominato Responsabile polizia Locale fino al 30.9. 2019) oltre che nessun diritto ha dimostrato all'incarico per un certo tempo e le mansioni superiori non sono un incarico stabile ma sempre revocabile , in ogni caso la limitazione con esclusione dai servizi esterni ( che in effetti appare impeditivo di un incarico di comando) in effetti si poneva come limite impeditivo e non dipendeva dal Comune ma dalla prescrizione dell'ASP nella persona del Dirigente .
11 Non era quindi un comportamento riconducibile alla volontà del Comune di di ostacolare CP_1
il ricorrente.
Quanto ai solleciti ad una visita del medico competente , il medico competente è figura prevista dall'art. 18 dlgs 81 del 2008 ed è nominato dal datore per la sorveglianza sanitaria
Tuttavia i solleciti sono documentati solo dal 2023 .
Inoltre l'emergenza Covid risulta iniziata già tra fine febbraio e inizio marzo 2020 , prima di un anno dalla visita del medico competente del 19.6.2019 per cui la condotta del medico competente di non procedere alla visita può ragionevolmente rientrare in una valutazione dettata dall situazione di emergenza in cui sono state limitate le visite .
Non può ravvisarsi , per ciò che qui rileva , una situazione di vessatorietà in capo al Comune per le omesse visite del medico competente .
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La raccomandazione di non fermarsi oltre le ore di lavoro non appare un atto lesivo nei confronti del ricorrente perché non fa che riprodurre un principio in materia di gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego ove il lavoro straordinario deve essere richiesto da esigenze eccezionali e imprevedibili e il dipendente non può liberamente fermarsi in ufficio ma deve essere autorizzato dal Dirigente.
L'atto del 29.10.2019 peraltro è indirizzato alla generalità dei dipendenti della Polizia municipale e non è una vessazione o un'aggressione diretta al solo ricorrente da costituire una prevaricazione .
L'atto del Sindaco del 10.2.2022, che attribuisce al sig . De RC UA la responsabilità della posizione organizzativa UOC n. 6 Polizia locale e Protezione civile è atto motivato con l'assenza della idoneità ai servizi esterni in capo al ricorrente, il che era in effetti derivata dal giudizio medico dell'ASP e non è attribuibile al datore per il quale la prescrizione del medico pubblico era invece vincolante fino a diverso accertamento.
Anche per il lavoro straordinario durante le elezioni tale inidoneità impediva l'assegnazione di lavoro .
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Va esclusa inoltre una responsabilità dell'Amministrazione per la mancata tutela e per la mancata costituzione di parte civile per le azioni criminose subite .La costituzione di parte civile non è obbligatoria ma è una scelta discrezionale e la mancata attivazione non può ritenersi atto ingiusto lesivo verso il ricorrente.
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Quanto alla interruzione delle ferie ad agosto 2021 e poi anche a settembre 2021 , il ricorrente ha offerto della documentazione
12 Il ha giustificato il fatto con esigenze di servizio e con il ridotto organico . CP_1
Nelle lettere si legge di esigenze di servizio per affluenza turistica e necessità di svolgere attività esterna e coprire i servizi interni
La prova testimoniale ha confermato l'interruzione delle ferie ma in ragione di esigenze di servizio e per soddisfare anche altro personale ..
Diversa conclusione è da svolgersi per altri episodi .
Quanto alla nota del 18.11.2021 in cui si dava atto delle ore di lavoro straordinario svolte nel 2021 solo ad alcuni dipendenti ( ai dipendenti e ) il Comune sul punto non Pt_3 CP_3
argomenta un motivo giustificativo della esclusione del ricorrente dal lavoro .
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In merito all'aggressione verbale del 29.3.2022 non vi è contestazione specifica da parte del
. CP_1
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In merito alla inattività lavorativa prolungata del ricorrente il non ha provato di aver CP_1
adibito il ricorrente alle sue mansioni.
Il teste ha confermato che nella gestione del dell'ufficio non erano stati dati CP_3 Pt_3
incarichi di lavoro al ricorrente .
Il ricorrente - per come pure sentito in giudizio - lamenta la inattività forzata sin dal provvedimento di nomina del come coordinatore avvenuta a fine ottobre 2019 e fino a tutto giugno Pt_3
2023 , eccetto qualche incarico assegnato per incidenti o sopralluoghi( v ricorso ).
Era onere del datore provare che al ricorrente fossero stati dati incarichi di lavoro che per numero e livello di complessità rappresentassero normale utilizzazione del dipendente .
Sul punto però parte resistente nulla argomenta nè chiede di provare , il che dà riscontro alla denuncia di inattività forzata pressocchè totale del ricorrente .
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Anche in ordine all'isolamento dal contesto lavorativo non risulta alcuna contestazione specifica da parte del Comune , non provando in quale modo il ricorrente fosse stato inserito e gestita la sua utilizzazione in modo consono e partecipativo all'azione amministrativa .
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Quanto ai procedimenti disciplinari attivati, nessun elemento giustificativo è stato offerto dal per la loro attivazione ossia che fosse fondata su elementi che avessero quantomeno una CP_1
probabile ragione di responsabilità disciplinare del ricorrente .
Il ricorrente nell'allegato 15 al ricorso deposita la comunicazione del 21.10.2021di avvio del Par procedimento disciplinare scaturito dalla nota del Responsabile UOC 6 polizia municipale sig
13 . Tale nota faceva riferimento sia ad assenza ingiustificata dal servizio per Parte_5
mancato rientro dalle ferie previsto per il 17.9.2021, sia ad omessa notifica ai trasgressori di verbali di accertamento nel termine di 90 giorni sia errata compilazione di ricevute di ritorno di raccomandate .
Sul punto però l'ente pubblico resistente nulla prova della positiva conclusione del procedimento disciplinare e dell'oggettivo riscontro delle condotte segnalate da un suo dipendente ( il Pt_3
, responsabile della polizia Municipale ) .
Può ritenersi quindi avvenuto un abuso del potere disciplinare a carico del ricorrente privo di qualsivoglia giustificazione.
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Quanto ai rapporti conflittuali con il dipendente , il non ha smentito l'alterco Pt_3 CP_1
riportato dal ricorrente con uso di frasi offensive e ingiuriose da parte del verso il Pt_3 ricorrente e del resto vi è prova dall'interrogatorio del indagato per un fatto del 23.9. Pt_3
2021 ( v doc.7 memoria ).
Per tale episodio risulta il imputato ai sensi dell'art 612 c.p. ( minaccia avendo rivolto Pt_3
al ricorrente frasi minacciose ).
Il fatto commesso dal è svolto nell'esercizio delle sue mansioni di lavoro e del Pt_3
comportamento tenuto dal e lesivo non può che rispondere l'Amministrazione datoriale Pt_3
per fatto del dipendente
In tema < 57. Per sintetizzare quanto fin qui esposto, occorre dunque postulare una natura composita della responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico per il fatto illecito del dipendente o funzionario, per applicare i principi della responsabilità indiretta elaborati per l'art. 2049 cod. civ. all'attività non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione;
e, in base ad essi, affermarne la concorrente e solidale responsabilità per i danni causati da condotte del preposto pubblico definibili come corrispondenti ad uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione od eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili. 58. Sono pertanto fonte di responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purché: - si tratti di condotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria, tale intesa la relazione per la quale, in difetto dell'estrinsecazione di detto potere, la condotta illecita dannosa - e quindi, quale sua conseguenza, il danno ingiusto - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della
14 condotta; nonché - si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti. .> Cass su 13246/2019
Nel caso di specie la condotta di minaccia di recare lesioni fisiche ( come spaccare la testa ) profferita dal è avvenuta in un contesto ( l'ufficio) e nel rapporto lavorativo in essere per Pt_3
cui non può che rispondere anche il degli effetti cagionati ad altro dipendente ( il CP_1
ricorrente ).
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Quanto alle schede di valutazione il non ha offerto alcuna giustificazione della bassa CP_1
valutazione e del completamento della procedura .
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Ricapitolando sui fatti ora appena esposti ad avviso del decidente gli elementi raccolti , escluse alcune situazioni di gestione del rapporto di lavoro del ricorrente che possono aver avuto una valida ragione giustificativa , per il resto è emerso in modo netto un quadro fattuale particolarmente conflittuale e vessatorio nei confronti del ricorrente con aggressioni verbali di altro dipendente , pretestuosa attivazione di procedure di carattere disciplinare con isolamento lavorativo e soprattutto di continuata e sistematica inattività forzata lavorativa , quadro che come si dirà ha avuto effetti lesivi sulla persona del ricorrente e meritevoli di un diritto al risarcimento .
CONDANNARE IL , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA IN BAGNARA CP_1
PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PARI AD €
77.846,45 DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PROFESSIONALI DA
DEQUALIFICAZIONE PARI AD OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI
COME PER LEGGE, OPPURE ALLA MAGGIORE O MINORE SOMMA CHE SARÀ
RITENUTA DI GIUSTIZIA;
In ordine alla lamentata dequalificazione in sostanza il ricorrente lamenta di svolgere attività dequalificante ed anche nell'interrogatorio ha ribadito di essere stato lasciato a non fare nulla ( v. interrogatorio del ricorrente in udienza ove ha dichiarato < ribadisco che all'indomani del provvedimento di ottobre 2019 che nomina coordinatore il sig , non ho svolto Parte_5
15 più alcuna attività di lavoro fino a tutto giugno 2023 , salvo pochissimi interventi per fatti specifici come indicati in ricorso ( es , 2 incidenti e alcuni nsopralluoghi particolari ) >.
Come detto il nulla ha provato in contrario, nessuna documentazione di incarichi di lavoro CP_1
ha curato di allegare e provare pur avendone l'onere in qualità di datore che ha a disposizione ogni elementi per dare prova della corretta e piena utilizzazione .
Il ricorrente articola una richiesta ed in ricorso deduce < il datore di lavoro debba essere condannato al risarcimento del danno da dequalificazione professionale da commisurarsi al 70% della retribuzione per tutto il periodo di demansionamento, ovviamente in aggiunta al normale compenso. Pertanto, posto che la retribuzione mensile globale lorda del Dott. era pari ad Pt_1
€ 2712,42, lo stesso ha diritto a vedersi riconosciuta a titolo di risarcimento la somma di €
77.846,45(70% di €. 111.209,22) a far data dal mese di settembre 2019 fino alla data del deposito del ricorso, della dequalificazione. Ad oggi, tale somma viene quantificata in complessivi € 2712,42
(ottenuto moltiplicando la predetta retribuzione mensile per le mensilità dal settembre 2019 al febbraio 2023). >.
Ad avviso del decidente la quantificazione proposta dal ricorrente non appare integralmente condivisibile .
In primo luogo il ricorrente doveva dimostrare la perdita professionale subìta nel corso della successiva carriera o di impoverimento professionale tangibile.
Si afferma in giurisprudenza : < 19. Con particolare riferimento al danno professionale di natura patrimoniale, si è precisato (SU. n. 6572 del 2006) come lo stesso possa consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo
l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività> Cass. Civile Sent. Sez. L Num.
5431 Anno 2019.
16 Sul punto però in concreto il danno professionale non è individuato dal ricorrente non essendo indicate quale impoverimento nè quali chance di lavoro sono state perse nel corso della sua attività lavorativa successiva o che abbiano pregiudicato la sua carriera .
Come detto nessun diritto poteva vantare al mantenimento dell'incarico di responsabilità assegnato al perchè la nomina era soggetta alla discrezionale valutazione del datore . Pt_3
Nondimeno l' inattività e la mortificazione lavorativa vanno valutate anche per il riflesso sulla dignità del lavoratore ad ottenere un consono trattamento, danno che può essere valutato solo in misura di un'equa valutazione .
I fatti dedotti dal ricorrente in buona parte sono risultati accertati ed in particolare la pressochè totale inattività per mancanza di assegnazione di lavoro dalla fine di ottobre 2019 al momento del ricorso ossia ad aprile 2023 ( la domanda di cui al ricorso fissa il petitum e lo sbarramento temporale dei fatti rilevanti ).
Nel caso di specie il danno lamentato s incide e pregiudica la dignità del lavoratore .
Il ricorrente deduce, al fine di commisurare il danno risarcibile , una retribuzione lorda mensile di
2712, 42 euro e tale valore non è contestato dalla controparte . .
Ciò posto emerge evidente una ingiustificata assenza di incarichi di lavoro , una inattività lavorativa forzata e un trattamento in generale nel rapporto gerarchico tra superiori e dipendente idoneo a ledere la dignità del ricorrente in modo permanente .
In sostanza si evidenzia sicuramente un periodo prolungato di inattività lavorativa forzata di 42 mesi ( novembre 2019 -aprile 2023) e l'aggiunta anche sia di fatti minacciosi gravi subìti ad opera di altro dipendente che rivestiva la posizione funzionale superiore di coordinatore ( il sig Pt_3
) sia di avvio di procedimenti disciplinari privi di giustificazione .
In relazione alla rilevanza dei fatti ad avviso del decidente appare però equo applicare una percentuale di determinazione del danno , non essendo emerse perdite specifiche nella carriera per cui resta rilevante solo la condotta mortificante e aggressiva alla dignità del lavoratore , nella misura del 50 % della retribuzione mensile percepita al lordo per cui 1356,21 euro mensili da moltiplicarsi per 42 mesi e così in totale 56.960,82 euro come importo risarcitorio dovuto dal resistente , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge . CP_1
CONDANNARE IL , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA IN CP_1 CP_1
PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PARI AD €
51.136,00 DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI,
OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI COME PER LEGGE, OPPURE ALLA
17 MAGGIORE O MINORE SOMMA CHE SARÀ RITENUTA DI GIUSTIZIA;
RISARCIMENTO
DEL DANNO NON PATRIMONIALE ( BIOLOGICO , MORALE E ESISTENZIALE )
Il ricorrente deduce che alla luce delle patologie sofferte , per come descritte e risultanti dalla documentazione medica allegata in atti, tenuto conto dell'età (60 anni ), nonché di tutto quanto sopra specificato in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle di
Milano oggi vigenti, il complesso invalidante si ritiene corrispondente al 15% (1 punto danno non patrimoniale comprensivo di biologico e morale = 3.619,73), da personalizzarsi a seguito delle particolari condizioni soggettive del danno subito dalla Dott. (max 44%), e pertanto lo Pt_1 stesso ha diritto ad un risarcimento pari a complessivi € 51.136,00.
Al fine di accertare la condizione di salute del ricorrente se e in quale misura pregiudicata dalla situazione lavorativa lesiva sopra esposta , è stata ammessa ctu medica .
Espletata la consulenza d'ufficio il CTU Dott. ha concluso : Parte_2
< La patologia sofferta dal Sig. Dott. (Disturbo dell'adattamento con ansia ed Parte_1
umore depresso secondario a condizioni lavorative) è derivato da condizioni di inattività al lavoro
e demansionamento dall'Ottobre 2019 al Marzo 2023.
Per tale motivo sussiste danno biologico derivato dai fatti su descritti e che, secondo le tabelle vigenti, è valutabile nella misura del 08% (otto per cento); la data di insorgenza non è possibile stabilire (non esiste documentazione specifica in merito) e la data di stabilizzazione è il 13/02/2023
(certificata).Riferimenti : Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in
Ambito Civilistico – SIMLA – Giuffrè Editore >
Per la liquidazione del danno biologico la parte ricorrente nelle note ha formulato una richiesta di liquidazione del danno in termini differenziali ( rispetto alla somma in astratto indennizzabile da parte dell' come indennizzo ) e proponendo: CP_4
< secondo le tabelle di risarcimento , il danno biologico pari all'8% CP_4 accertato sul ricorrente determinerebbe un indennizzo pari a € 7.344,12.
Il danno di natura civilistica, invece, per la stessa menomazione psico-fisica, considerata la personalizzazione del danno (incremento per sofferenza pari al 25% e la personalizzazione massimadel danno biologico del 50%), secondo i criteri dettati dalle Tabelle di Milano 2024
(attualmente vigenti) che determinano un punto base “pesante” danno non patrimoniale pari a €
2.830,10, ammonta complessivamente a € 22.189,00 di cui € 12.679,00 di danno biologico permanente.
Residua quindi un danno differenziale pari a € 14.844,88 (di cui € 5.344,88 a titolo di danno biologico permanente residuale) a carico del datore di lavoro che lo ha causato.>
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Ad avviso del decidente appare corretto determinare il risarcimento del danno utilizzando quale parametro le Tabelle del Tribunale di Milano e nella rappresentazione attuale del danno subìto.
Ciò posto appare il valore di risarcimento del danno biologico sulla base delle Tabelle di Milano
2023/2024 è di 12.769,00 euro per il danno biologico permanente e sia nella parte di danno anatomo -funzionale sia in quello della componente di danno morale per la sofferenza soggettiva.
In sostanza può ritenersi equa la quantificazione di Danno non patrimoniale risarcibile pari ad €
15.962 ,00.
In assenza di ogni ulteriore effetto , neppure provato , sulla componente relativa alla lesione delle attività dinamico - relazionale ( danno esistenziale ) non vi è luogo, a parere del decidente, a riconoscere anche una maggiorazione per la personalizzazione del danno .
Ciò detto dovendosi operare una riduzione, dal danno biologico civilistico., della quota del danno che sarebbe stato indennizzato dall' ( il ricorrente lo quantifica in € 7.344,12) e il CP_4 CP_1
resistente nulla obietta in concreto che offra ragione di un diverso maggiore importo come indennizzo in capitale, può ritenersi dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ( composto dal danno biologico civilistico risarcibile e della valutazione degli aspetti di sofferenza soggettiva ) la somma di 8617,88 euro, oltre accessori dalla presente decisione al soddisfo .
In conclusione , per quanto sopra considerato , la domanda va accolta parzialmente .
SPESE DI LITE
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la prevalente fondatezza della domanda , liquidate ex dm 55 /14 e succ mod. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali ( tutte le fasi sono state svolte dalla difesa ricorrente ) .
RE Calabria 21.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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