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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1 aprile 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale lavoro n.3559/2021
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salerno come da Parte_1 procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
, , in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 CP_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato Appellati
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 14.12.2021 parte appellante in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 3981/21 del 16.06.21 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di reinserimento nelle graduatorie concorsuali di merito della procedura bandita su base regionale con d.d.g. 85/18 riservata ai docenti in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria dalla quale il Barone risultava escluso con provvedimento della amministrazione scolastica 5.10.18, con cui era stato depennato dalla graduatoria di merito per la classe di concorso AJ55 e AD03; il Tribunale riteneva operare la “riserva” di giurisdizione amministrativa di cui all'art. 63 comma 4 dlvo 165/01 stante la natura concorsuale della procedura, in ragione della struttura squisitamente selettiva di tale procedura ed avuto riguardo alla funzione della stessa rappresentata dall'obiettivo di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti;
la natura concorsuale implicava la giurisdizione amministrativa stante il rivolgersi le censure non verso l'esito di una graduatoria e/o la correttezza della sua formazione e posizionamento del partecipante ma, bensì, verso modo e criteri della formazione di tale graduatoria. L'appellante richiamava il precedente giudizio che aveva avuto esito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10561/17; quest'ultima aveva accertato la natura abilitante del titolo di studio conseguito, ovvero il diploma di “alta formazione artistica, musicale e coreutica” (di seguito Afam) conseguito secondo il previgente ordinamento, nonché il diploma della scuola secondaria di secondo grado, titoli validi per l'accesso all'insegnamento; in ragione di tale comando giudiziale, che denotava valore abilitante all'insegnamento -avendo disposto che il ed altri Pt_1 ricorrenti in quella procedura giudiziale fossero inseriti nelle graduatorie scolastiche di seconda fascia, nelle rispettive classi di concorso, quindi avesse valore anche ai fini concorsuali- fosse del tutto errata la loro esclusione dalla procedura per l'assunzione a tempo indeterminato e, pertanto, chiedeva l'accertamento, previa disapplicazione del provvedimento di esclusione che la aveva attinta per determinazione della amministrazione scolastica, del valore anche a fini concorsuali del titolo posseduto con ordine di reinserimento nelle graduatorie di merito formate all'esito della procedura alla quale avevano partecipato per comando giudiziale;
aveva errato la sentenza impugnata nel ravvisare una natura concorsuale in una procedura che tale non poteva qualificarsi in ragione del fatto che tutti i partecipanti sarebbero poi stati inseriti in graduatoria in ragione del titolo abilitante;
che gli stessi sarebbero, poi, stati indefettibilmente chiamati alla assunzione con immissione in ruolo;
che la procedura non aveva nulla di selettivo, non prevedendosi un esito in termini di punteggio della prova orale e che il punteggio assegnato in graduatoria valeva “ai soli fini” della individuazione della sede di lavoro;
concludeva perché questa Corte respingesse la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ed accogliesse le originarie pretese nel merito avanzate in primo grado, stante CP_1 il valore abilitante del titolo posseduto per come riconosciuto dalla prima sentenza ottenuta. Si costituiva l'appellato per la conferma del difetto di giurisdizione;
nel CP_1 merito reiterava la conclusione per cui un valore abilitante all'insegnamento poteva attribuirsi solo ai possessori di titolo di studio che avessero, inoltre, seguito un percorso di “effettiva” abilitazione, ovvero avessero effettuato un percorso formativo quale titolo per l' “accesso” all'insegnamento; percorso che non aveva seguito ricorrente che poteva vantare solo il titolo giudiziale al conferimento di incarichi in ragione della allocazione nelle graduatorie scolastiche di seconda fascia, all'esito della prima sentenza, quella 10561/17 resa dal Tribunale di Napoli. Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Motivi della Decisione
L'appello è infondato perché deve confermarsi il giudizio sul difetto di giurisdizione ordinaria nella fattispecie. La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent. CdA Napoli n.352\23 del 31.1.2023, rel. dr. L. Buccheri).
La sentenza impugnata ha condivisibilmente ravvisato una “riserva” di giustizia amministrativa per il caso di specie in ragione della natura della procedura di reclutamento di personale docente e della fase di essa nella quale la è CP_3 rimasta esclusa. Il provvedimento di esclusione è infatti stato emanato, il 5.10.18, prima della formazione delle graduatorie di merito della procedura avviata con il D.D.G. n. 85/2018 per la Regione Campania, riservata ai docenti in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria. Il partecipava alla Pt_1 procedura in ragione del titolo giudiziale di cui in narrativa ma ne è stato escluso perché l'amministrazione scolastica riteneva che i provvedimenti giurisdizionali presentati afferissero all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso. Ciò è avvenuto a dispetto dell'ordine di inclusione nelle graduatorie di seconda fascia che l'appellante ritiene equivalente ad un valore abilitante all'insegnamento (la sentenza 27839/17 parla di
“equipollenza”) ma è questione che non può qui affrontarsi perché quella esclusione è avvenuta in “medias res” dello svolgimento di una procedura che, anche a giudizio di questa Corte, ha natura concorsuale e, pertanto, nella censura all'approntamento e/o utilizzo di criteri di formazione di una graduatoria finale, non può essere sottoposta al vaglio del giudice ordinario. Ed invero, il titolo giudiziale ottenuto dall'appellante ha certamente consentito l'ingresso, la partecipazione, poi è intervenuta la valutazione della p.a.; il “momento” in cui il Barone, ed altri vengono esclusi dalla procedura è chiaramente precedente alla formazione delle graduatorie finali (è il medesimo appellante che allega, anche, il successivo decreto del 30.10.18 con il quale la direzione dell' Controparte_4
approva la graduatoria di merito per la classe di concorso per la quale egli
[...] già partecipava); da ciò il dato di fatto per cui il nelle graduatorie di merito Pt_1 non è mai stato inserito, e ciò a dispetto della sua pretesa sostanziale di “re- inserimento”. La esclusione è avvenuta dopo l'espletamento della prova orale: il provvedimento di esclusione è stato emanato in una “fase” della procedura di concorso. Già ciò è motivo per escludere la giurisdizione ordinaria, trattandosi di determinazione della p.a. intervenuta prima della formazione di una graduatoria, quindi prima del maturare di qualsivoglia posizione di diritto soggettivo alla assunzione presso la amministrazione scolastica. Ed è già la qualificazione come di “merito” delle graduatorie finali di tale procedura ad informare il valore concorsuale della stessa nell'ambito della quale è stata decisa la esclusione del Barone;
procedura che, infatti, risulta predisposta per lo svolgimento di una attività di tipica discrezionalità tecnica tesa a valutare e, quindi, a selezionare. Come già ritenuto dalla sentenza impugnata è la struttura della procedura che porta a tali conclusioni, secondo una piana lettura delle previsioni di cui all'art. 17 del dl.vo 59/17 circa le modalità di effettuazione, su base regionale, della procedura. Già trascritto in sentenza impugnata il testo dell'art. 17, mette conto qui sottolineare come ivi si preveda un 50 % di assunzioni per scorrimento delle GAE (graduatorie scolastiche ad esaurimento) ed un altro 50 % riservato ai docenti con abilitazione all'insegnamento (art 17 comma 2 lett b e comma 3), prevedendosi la formazione di graduatoria di merito su base regionale in base a titoli ed a “apposita prova orale di natura didattico-metodologica” (comma 4). La procedura è, dunque, parzialmente riservata a diplomati abilitati all'insegnamento, nella partecipazione ma non nell'esito che, chiaramente, viene previsto dipendere dal superamento di una valutazione, da una “prova” orale e la formazione della graduatoria implica l'attribuzione di un punteggio;
e non risulta che non vi sia punteggio per la prova orale ma, bensì, che per essa non sia previsto un minimo di punteggio che comunque va attribuito, perché concorre al 40 % del punteggio complessivo
“attribuibile” (è prevista la valutazione della prova orale e dei titoli e la commissione attribuisce punteggi, : “…alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile”); l'appellante afferma che ciò valga “ai soli fini” della individuazione della sede di lavoro ma tale finalità è propria di ogni punteggio di graduatoria e pur sempre è effettuata una valutazione, quindi si è nell'ambito di una attività discrezionale basata pur sempre su di una prova orale;
inoltre, non risulta che i partecipanti siano “direttamente” chiamati all'assunzione perché l'art. 13 dello stesso d. lgs. prevede poi un percorso di formazione e prova annuale che implica a sua volta una valutazione. L'ambito delle gae (pur considerato da quel legislatore e da cui, come si è visto, si prevede di attingere per la metà dei posti a concorso) è diverso perché si tratta di elenchi da cui attingere per l'assunzione in ragione della pregressa esperienza, rappresentata dallo svolgimento di incarichi temporanei-supplenze; in quel caso il potere amministrativo sarebbe di “mero accertamento“ di titoli. In definitiva, se il provvedimento di esclusione avviene durante lo svolgimento di una procedura concorsuale, la posizione dell'aspirante non assurge a quella consistenza tale da differenziare la giurisdizione in direzione di quella ordinaria;
la fattispecie è del tutto differente da quella del c.d. “depennamento” dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi della critica in ordine alla legittimità di una causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, dopo un iniziale fase di accesso e prima della conclusione della procedura concorsuale stessa;
ciò, si ripete, poiché la appellante (che pur chiede “re-inserimento”) non invoca l'applicazione della graduatoria -nella quale mai è transitata-, ma chiede di accogliere delle censure ai criteri con cui è stata formata per cui la controversia appartiene alla sfera della giustizia amministrativa (sul punto è da reiterare il richiamo in argomento, già fatto in primo grado, alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 21198/17). E' la recente pronuncia del Consiglio di Stato sezione settima, depositata in sede di discussione dalla difesa di parte appellante a corroborare il presente giudizio;
in quella pronuncia risultano agire soggetti vantanti il medesimo titolo dell'odierno appellante e si controverte proprio della medesima questione (si legge in quella pronuncia che “Malgrado il superamento della prova d'esame prevista (orale) i ricorrenti non erano inseriti nelle graduatorie regionali approvate dai competenti Uffici scolastici regionali all'esito delle prove concorsuali”) e la causa è decisa dal Giudice amministrativo senza che si dia conto di eccezioni quali quella che qui occupa ma, soprattutto, con implicita affermazione di quella diversa giurisdizione. Ancora, il richiamo dell'appellante a Corte Cost. 130/19 è inconferente, ivi si verteva sulla legittimità della mancata inclusione -quale titolo a partecipare al medesimo concorso- del dottorato di ricerca;
inclusione ritenuta non irragionevole dalla Corte che non qualifica, come dice appellante, per nulla tale procedura come straordinaria e non afferma per nulla, neanche incidentalmente, una natura “non concorsuale” di tale procedura, anzi ne sottolinea lo scopo selettivo, precipuamente concorsuale (si legge nella citata pronuncia da ultimo considerata come “……..in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato”. Tutti i superiori motivi sostengono il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità della questione e del contrasto in argomento registrabile nella giurisprudenza di merito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 1.4.2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr. Gennaro Iacone
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'1 aprile 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale lavoro n.3559/2021
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salerno come da Parte_1 procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
, , in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_1 CP_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato Appellati
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 14.12.2021 parte appellante in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 3981/21 del 16.06.21 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di reinserimento nelle graduatorie concorsuali di merito della procedura bandita su base regionale con d.d.g. 85/18 riservata ai docenti in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria dalla quale il Barone risultava escluso con provvedimento della amministrazione scolastica 5.10.18, con cui era stato depennato dalla graduatoria di merito per la classe di concorso AJ55 e AD03; il Tribunale riteneva operare la “riserva” di giurisdizione amministrativa di cui all'art. 63 comma 4 dlvo 165/01 stante la natura concorsuale della procedura, in ragione della struttura squisitamente selettiva di tale procedura ed avuto riguardo alla funzione della stessa rappresentata dall'obiettivo di assunzioni a tempo indeterminato dei docenti;
la natura concorsuale implicava la giurisdizione amministrativa stante il rivolgersi le censure non verso l'esito di una graduatoria e/o la correttezza della sua formazione e posizionamento del partecipante ma, bensì, verso modo e criteri della formazione di tale graduatoria. L'appellante richiamava il precedente giudizio che aveva avuto esito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10561/17; quest'ultima aveva accertato la natura abilitante del titolo di studio conseguito, ovvero il diploma di “alta formazione artistica, musicale e coreutica” (di seguito Afam) conseguito secondo il previgente ordinamento, nonché il diploma della scuola secondaria di secondo grado, titoli validi per l'accesso all'insegnamento; in ragione di tale comando giudiziale, che denotava valore abilitante all'insegnamento -avendo disposto che il ed altri Pt_1 ricorrenti in quella procedura giudiziale fossero inseriti nelle graduatorie scolastiche di seconda fascia, nelle rispettive classi di concorso, quindi avesse valore anche ai fini concorsuali- fosse del tutto errata la loro esclusione dalla procedura per l'assunzione a tempo indeterminato e, pertanto, chiedeva l'accertamento, previa disapplicazione del provvedimento di esclusione che la aveva attinta per determinazione della amministrazione scolastica, del valore anche a fini concorsuali del titolo posseduto con ordine di reinserimento nelle graduatorie di merito formate all'esito della procedura alla quale avevano partecipato per comando giudiziale;
aveva errato la sentenza impugnata nel ravvisare una natura concorsuale in una procedura che tale non poteva qualificarsi in ragione del fatto che tutti i partecipanti sarebbero poi stati inseriti in graduatoria in ragione del titolo abilitante;
che gli stessi sarebbero, poi, stati indefettibilmente chiamati alla assunzione con immissione in ruolo;
che la procedura non aveva nulla di selettivo, non prevedendosi un esito in termini di punteggio della prova orale e che il punteggio assegnato in graduatoria valeva “ai soli fini” della individuazione della sede di lavoro;
concludeva perché questa Corte respingesse la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ed accogliesse le originarie pretese nel merito avanzate in primo grado, stante CP_1 il valore abilitante del titolo posseduto per come riconosciuto dalla prima sentenza ottenuta. Si costituiva l'appellato per la conferma del difetto di giurisdizione;
nel CP_1 merito reiterava la conclusione per cui un valore abilitante all'insegnamento poteva attribuirsi solo ai possessori di titolo di studio che avessero, inoltre, seguito un percorso di “effettiva” abilitazione, ovvero avessero effettuato un percorso formativo quale titolo per l' “accesso” all'insegnamento; percorso che non aveva seguito ricorrente che poteva vantare solo il titolo giudiziale al conferimento di incarichi in ragione della allocazione nelle graduatorie scolastiche di seconda fascia, all'esito della prima sentenza, quella 10561/17 resa dal Tribunale di Napoli. Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Motivi della Decisione
L'appello è infondato perché deve confermarsi il giudizio sul difetto di giurisdizione ordinaria nella fattispecie. La questione oggetto di giudizio ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (ex multis sent. CdA Napoli n.352\23 del 31.1.2023, rel. dr. L. Buccheri).
La sentenza impugnata ha condivisibilmente ravvisato una “riserva” di giustizia amministrativa per il caso di specie in ragione della natura della procedura di reclutamento di personale docente e della fase di essa nella quale la è CP_3 rimasta esclusa. Il provvedimento di esclusione è infatti stato emanato, il 5.10.18, prima della formazione delle graduatorie di merito della procedura avviata con il D.D.G. n. 85/2018 per la Regione Campania, riservata ai docenti in possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria. Il partecipava alla Pt_1 procedura in ragione del titolo giudiziale di cui in narrativa ma ne è stato escluso perché l'amministrazione scolastica riteneva che i provvedimenti giurisdizionali presentati afferissero all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso. Ciò è avvenuto a dispetto dell'ordine di inclusione nelle graduatorie di seconda fascia che l'appellante ritiene equivalente ad un valore abilitante all'insegnamento (la sentenza 27839/17 parla di
“equipollenza”) ma è questione che non può qui affrontarsi perché quella esclusione è avvenuta in “medias res” dello svolgimento di una procedura che, anche a giudizio di questa Corte, ha natura concorsuale e, pertanto, nella censura all'approntamento e/o utilizzo di criteri di formazione di una graduatoria finale, non può essere sottoposta al vaglio del giudice ordinario. Ed invero, il titolo giudiziale ottenuto dall'appellante ha certamente consentito l'ingresso, la partecipazione, poi è intervenuta la valutazione della p.a.; il “momento” in cui il Barone, ed altri vengono esclusi dalla procedura è chiaramente precedente alla formazione delle graduatorie finali (è il medesimo appellante che allega, anche, il successivo decreto del 30.10.18 con il quale la direzione dell' Controparte_4
approva la graduatoria di merito per la classe di concorso per la quale egli
[...] già partecipava); da ciò il dato di fatto per cui il nelle graduatorie di merito Pt_1 non è mai stato inserito, e ciò a dispetto della sua pretesa sostanziale di “re- inserimento”. La esclusione è avvenuta dopo l'espletamento della prova orale: il provvedimento di esclusione è stato emanato in una “fase” della procedura di concorso. Già ciò è motivo per escludere la giurisdizione ordinaria, trattandosi di determinazione della p.a. intervenuta prima della formazione di una graduatoria, quindi prima del maturare di qualsivoglia posizione di diritto soggettivo alla assunzione presso la amministrazione scolastica. Ed è già la qualificazione come di “merito” delle graduatorie finali di tale procedura ad informare il valore concorsuale della stessa nell'ambito della quale è stata decisa la esclusione del Barone;
procedura che, infatti, risulta predisposta per lo svolgimento di una attività di tipica discrezionalità tecnica tesa a valutare e, quindi, a selezionare. Come già ritenuto dalla sentenza impugnata è la struttura della procedura che porta a tali conclusioni, secondo una piana lettura delle previsioni di cui all'art. 17 del dl.vo 59/17 circa le modalità di effettuazione, su base regionale, della procedura. Già trascritto in sentenza impugnata il testo dell'art. 17, mette conto qui sottolineare come ivi si preveda un 50 % di assunzioni per scorrimento delle GAE (graduatorie scolastiche ad esaurimento) ed un altro 50 % riservato ai docenti con abilitazione all'insegnamento (art 17 comma 2 lett b e comma 3), prevedendosi la formazione di graduatoria di merito su base regionale in base a titoli ed a “apposita prova orale di natura didattico-metodologica” (comma 4). La procedura è, dunque, parzialmente riservata a diplomati abilitati all'insegnamento, nella partecipazione ma non nell'esito che, chiaramente, viene previsto dipendere dal superamento di una valutazione, da una “prova” orale e la formazione della graduatoria implica l'attribuzione di un punteggio;
e non risulta che non vi sia punteggio per la prova orale ma, bensì, che per essa non sia previsto un minimo di punteggio che comunque va attribuito, perché concorre al 40 % del punteggio complessivo
“attribuibile” (è prevista la valutazione della prova orale e dei titoli e la commissione attribuisce punteggi, : “…alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile”); l'appellante afferma che ciò valga “ai soli fini” della individuazione della sede di lavoro ma tale finalità è propria di ogni punteggio di graduatoria e pur sempre è effettuata una valutazione, quindi si è nell'ambito di una attività discrezionale basata pur sempre su di una prova orale;
inoltre, non risulta che i partecipanti siano “direttamente” chiamati all'assunzione perché l'art. 13 dello stesso d. lgs. prevede poi un percorso di formazione e prova annuale che implica a sua volta una valutazione. L'ambito delle gae (pur considerato da quel legislatore e da cui, come si è visto, si prevede di attingere per la metà dei posti a concorso) è diverso perché si tratta di elenchi da cui attingere per l'assunzione in ragione della pregressa esperienza, rappresentata dallo svolgimento di incarichi temporanei-supplenze; in quel caso il potere amministrativo sarebbe di “mero accertamento“ di titoli. In definitiva, se il provvedimento di esclusione avviene durante lo svolgimento di una procedura concorsuale, la posizione dell'aspirante non assurge a quella consistenza tale da differenziare la giurisdizione in direzione di quella ordinaria;
la fattispecie è del tutto differente da quella del c.d. “depennamento” dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi della critica in ordine alla legittimità di una causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, dopo un iniziale fase di accesso e prima della conclusione della procedura concorsuale stessa;
ciò, si ripete, poiché la appellante (che pur chiede “re-inserimento”) non invoca l'applicazione della graduatoria -nella quale mai è transitata-, ma chiede di accogliere delle censure ai criteri con cui è stata formata per cui la controversia appartiene alla sfera della giustizia amministrativa (sul punto è da reiterare il richiamo in argomento, già fatto in primo grado, alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 21198/17). E' la recente pronuncia del Consiglio di Stato sezione settima, depositata in sede di discussione dalla difesa di parte appellante a corroborare il presente giudizio;
in quella pronuncia risultano agire soggetti vantanti il medesimo titolo dell'odierno appellante e si controverte proprio della medesima questione (si legge in quella pronuncia che “Malgrado il superamento della prova d'esame prevista (orale) i ricorrenti non erano inseriti nelle graduatorie regionali approvate dai competenti Uffici scolastici regionali all'esito delle prove concorsuali”) e la causa è decisa dal Giudice amministrativo senza che si dia conto di eccezioni quali quella che qui occupa ma, soprattutto, con implicita affermazione di quella diversa giurisdizione. Ancora, il richiamo dell'appellante a Corte Cost. 130/19 è inconferente, ivi si verteva sulla legittimità della mancata inclusione -quale titolo a partecipare al medesimo concorso- del dottorato di ricerca;
inclusione ritenuta non irragionevole dalla Corte che non qualifica, come dice appellante, per nulla tale procedura come straordinaria e non afferma per nulla, neanche incidentalmente, una natura “non concorsuale” di tale procedura, anzi ne sottolinea lo scopo selettivo, precipuamente concorsuale (si legge nella citata pronuncia da ultimo considerata come “……..in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali rilevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato”. Tutti i superiori motivi sostengono il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità della questione e del contrasto in argomento registrabile nella giurisprudenza di merito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 1.4.2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr. Gennaro Iacone