CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL LD Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa LD AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 7786 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Giovanni Malinconico ( ) e Simona C.F._2
AN ( ) in virtù di procura in calce all'atto di C.F._3
appello
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 14 ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'avv. Fabio Cirilli ( ) in virtù di procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
NONCHÉ
e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- PARTI APPELLATE CONTUMACI -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Latina n. 2023/2021
pubblicata il 20.11.2021, notificata il 22.11.2021 (azione revocatoria ordinaria).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nell'agosto 2015 , Controparte_1
creditore nei confronti di in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina – sez. penale n. 187/2011 del 20.10.2011, con tenente,
oltre alla condanna per i delitti di usura e di estorsione commessi in suo danno, condanna generica al risarcimento dei danni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina il suo debitore, nonché la coniuge ,
[...]
, e i di lui figli, , e CP_5 Controparte_4 Controparte_6
, per fare dichiarare inefficace nei suoi confronti, Controparte_3
pag. 2 di 14 ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto a rogito notaio del Persona_1
2.7.2012 rep. 53.536 racc. 13.356, con il quale l'appellante aveva donato ai figli numerosi beni immobili di cui era proprietario in via esclusiva o per la metà indivisa con la coniuge, situati nel Comune di Fondi (LT).
Nella resistenza di tutti i convenuti, compresa o, costituitasi a CP_7
mezzo del figlio , suo procuratore generale, deceduta nel Controparte_4
corso del giudizio, la Corte ha accolto la domanda, ordinando l'annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c.
2. Con atto di citazione notificato il 21.12.2021 ha Parte_1
proposto appello, articolato in un unico motivo, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia rigettata l'avversa domanda.
3. Si è costituito il solo , che ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello, instando per il suo rigetto, mentre gli altri appellati sono stati dichiarati contumaci.
4. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 13.6.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 1, c.p.c.
pag. 3 di 14 5. L'appellante ha formulato un unico motivo, lamentando la erronea ricostruzione dell'iter fattuale e documentale compiuta dal primo giudice nell'accogliere la domanda ex art. 2901 c.c. In particolare, non si sarebbe tenuto conto che:
- il credito del trova origine in una sentenza penale di condanna CP_1
generica al risarcimento dei danni, priva di provvisionale e soggetta a successiva quantificazione in sede civile;
di talché il credito non è certo,
liquido ed esigibile, ma del tutto aleatorio e potenziale;
- difetta il dolo, attesa la buona fede del e della moglie, Pt_1
intenzionati a sistemare i loro figli con l'atto di liberalità;
- difetta l'elemento oggettivo dell'eventus damni, in quanto il Pt_1
possiede quote societarie nella società UZ ZO & IO NO
s.n.c., titolare di beni e terreni di valore rilevante , maggiore del credito vantato, e non ha disposto del suo intero patrimonio immobiliare.
6. Prima di esaminare il merito, occorre evidenziare che al giudizio di primo grado ha partecipato anche comproprietaria di alcuni CP_5
immobili oggetto della donazione, che si era costituita in giudizio a mezzo del figlio , anch'egli convenuto, in forza della procura generale in CP_4
atti.
A seguito della dichiarazione del procuratore dell'avvenuto decesso della
, il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 21.1.2021 e poi CP_5
ritualmente riassunto dal nei confronti dei di lei eredi, il coniuge CP_8
e i figli, tutti già parte del giudizio.
pag. 4 di 14 Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio nel grado di appello,
si osserva, in linea generale, che nel giudizio intrapreso ex art. 2901 c.c.,
verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (Cass. ord. n. 19319/2023, proprio in tema di revocatoria di donazione di beni ai figli;
Cass. ord. n. 18797/2021; Cass. n. 17021/2015).
Essendo applicabile, di conseguenza, l'art. 332 c.p.c., non occorrerebbe far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma,
essendo ormai l'impugnazione preclusa per gli eredi Pt_2
7. Nel merito, l'appello è inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
nel testo ratione temporis applicabile (successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), che impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, «…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da pag. 5 di 14 contrapporre a quella di primo grado)» (Cass. S.U. n. 27199/2017, ripresa,
tra le altre, da Cass. S.U. n. 36481/2022 e Cass. ord. n. 26151/2023).
In altri termini, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico -giuridico.
L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice,
onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado Cass. S.U. n. 28498/2005 e n. 3033/2013 (sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. S.U. n. 10027/2012).
7.1. Nella fattispecie, il Tribunale ha argomentato in modo ampio e puntuale, innanzitutto, in ordine alla sussistenza del credito richiesto per l'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c., da intendere in senso lato e ampio, comprensivo del credito anche solo eventuale, in veste di credito litigioso, richiamando i costanti principi affermati al riguardo dalla S.C. e poi affermando che:
«Ora, nel caso di specie, l'attore vanta una pretesa derivante dal Controparte_1
coinvolgimento del convenuto in processo penale nel quale lo stesso è Parte_1
risultato definitivamente condannato e l'attore riconosciuto come persona offesa. Risulta
dimostrato agli atti del presente giudizio che la condanna, generica al risarcimento del danno e specifica al pagamento delle spese processuali, sia divenuta definitiva.
pag. 6 di 14 Si tratta di più di una ragione di credito o di una aspettativa di credito, che legittimerebbero comunque l'azione pauliana.
La peculiarità del caso è rappresentata dal dato per cui i fatti per i quali il convenuto è stato condannato sono stati rubricati sotto la fattispecie dell'usura. Si legge nell'imputazione: “…
perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, erogava in tempi
diversi, una somma di denaro non inferiore a 1.200.000,00 Euro a , Controparte_1
titolare della Soc. Ecoplast srl dedita al recupero di materiali, facendosi dare in
corrispettivo somme di denaro sulle quali applicavano interessi usurai pari al 10% mensile
della somma erogata (120% annuo) ricevendo così indebitamente, oltre alla restituzione
dell'intero capitale, la somma di euro 400.000,00 a titolo di interessi nonché pretendendo
l'ulteriore somma di 300.000,00 euro sempre a titolo di interessi sui rinnovi del debito …”.
La condanna generica, contenuta nelle pronunce penali, destinata ad essere azionata in sede civile costituisce dunque il presupposto per la definizione di un diritto creditorio al risarcimento del danno, al di là della concreta liquidazione, può astrattamente, ma verosimilmente, ammontare quanto meno all'importo degli interessi usurari illegittimamente pretesi e, quindi, una somma corrispondente ad oltre 700.000,00 euro.
Liquida ed esigibile è invece la somma di euro 7.000,00, liquidata nelle sentenze penali richiamate per il ristoro delle spese legali.»
Il Tribunale, inoltre, dopo avere precisato, in via generale, quali siano le conseguenze nel caso in cui successivamente venga negata la qualità del creditore, ha aggiunto che «Dunque non resta che prendere atto della sussistenza di un credito che, sia pure non liquido ed in via di accertamento, legittima l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria.» (v. sentenza, paragrafo 3.1, pp. 6-9).
pag. 7 di 14 A fronte di tali argomenti . l'appellante si limita a riprendere le considerazioni svolte negli scritti difensivi di primo grado, senza nulla aggiungere o precisare al fine di contrastarli e superarli anche in relazione all'esito del giudizio penale e all'intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni in favore della parte civile , con liquidazione delle CP_1
spese nei tre gradi pari a complessivi € 12.300,00 (non già € 7.000,00 come indicato nella sentenza gravata). Si legge nell'atto di appello, infatti, che:
«Ebbene non è stata fornita la prova dell'effettivo danno né è stato dimostrato il presunto credito “per nulla attuale, per nulla concreto, per nulla esigibile”, né dell'insolvenza del padre dell'odierna convenuta o che l'atto dispositivo impugnato pregiudichi la realizzazione di un non meglio provato diritto di credito. A tal proposito, il Tribunale penale di primo grado non aveva nemmeno riconosciuto una provvisionale, con l'effetto che il presunto credito non solo era incerto, ma in caso di non creduta conferma della sentenza di primo grado, poteva anche essere pari a 0, dovendo instaurarsi un futuro giudizio innanzi al
Tribunale civile per la quantificazione che potrebbe ritenere comunque insussistente il danno. Il presunto credito è oltremodo aleatorio.». Ciò che rende l'appello del tutto generico, in violazione del ridetto art. 342 c.p.c .
7.2. In ordine all'elemento soggettivo (animus nocendi o consilium fraudis) il giudice di primo grado ha così motivato (paragrafo 3.4, p. 11): «Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Nel primo caso (quale è quello in decisione), per la revocabilità dell'atto è richiesta che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus nocendi (v., quelle non citate, ed pag. 8 di 14 espressamente sul punto Cass. 26.2.2002, n. 2792). In altri termini basta che il debitore sia
consapevole che l'atto di disposizione riduce o può ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel creditore.
La prova di tale consapevolezza può essere data anche in via presuntiva (v. specificamente già Cass. 21.1.1982, n. 398; anche Cass. 10.7.1997, n. 6272 e Cass. 6.2.1999, n. 1054).
Nel caso di specie nessun dubbio può sussistere sulla piena consapevolezza e volontà di di spogliarsi degli immobili in favore dei figli non direttamente Parte_1
coinvolti nelle ragioni di credito dell'attore, perciò direttamente ed immediatamente pregiudicate.
Ma si potrebbe ulteriormente osservare - a fronte della difesa dei convenuti, per la quale l'atto di donazione avrebbe avuto la finalità di beneficiare i figli di una parte del compendio immobiliare loro destinato in via ereditaria - che la donazione non è neppure avvenuta nella prospettiva della ripartizione dei beni tra i figli per garantirne loro il godimento diretto ed esclusivo, ma, di seguito alle pronunce penali sopra richiamate, con assegnazione pro quota
evidentemente finalizzata a trasferire in blocco i beni al altro intestatario.»
Orbene l'appellante, senza confrontarsi affatto con tali argomentazioni, si limita a sostenere che manca del tutto la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e l'intento fraudolento,
essendo i coniugi in buona fede, in quanto mossi dal desiderio di sistemare i figli, stante anche l a loro età avanzata;
elemento soggettivo, tuttavia, non richiesto nel caso in esame, trattandosi , come pacifico e riportato nella sentenza, di negozio a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, per il pag. 9 di 14 quale l'art. 2901 n. 1), prima parte, c.c. richiede il requisito soggettivo della mera consapevolezza del debitore.
7.3. Con riferimento all'elemento oggettivo dell'eventus damni (paragrafo
3.3, pp. 10 e 11), il Tribunale ha così statuito: «La locuzione usata dal legislatore,
e cioè “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale,
il danno cioè che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione
revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'eventus damni, non è
necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la
realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore
difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così Cass. 17.10.2001,
n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass.
23.2.2004, n. 3546).
E' stato altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'onere di provare l'insussistenza di tale potenziale conseguenza deteriore per il patrimonio del creditore,
apprezzabile in termini di mero rischio, allegando l'ampia residualità patrimoniale disponibile all'esito del compimento dell'atto revocando, incombe, secondo i principi generali, al convenuto in revocatoria, il quale eccepisca la mancanza appunto dell'eventus
damni (Cass. 24.7.2003, n. 11471).
Nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dalle parti convenute, che non hanno articolato prove in merito. Del tutto inidonea a fornire la prova contraria del depauperamento la visura camerale e l'estratto catastale allegati alla memoria del 26/4/2016
di parte convenuta che peraltro riguardano una società.
pag. 10 di 14 Peraltro, nel caso di atto traslativo di immobili (verosimilmente gli unici intestati personalmente al venditore-debitore), l'eventus damni consiste nell'effettiva ed immediata diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore donante.»
Per superare tale puntuale e completo ragionamento, fondato sul costante orientamento che pone a carico del convenuto nell'azione revocatoria ordinaria, che eccepisca la mancanza dell'eventus damni, l'onere di provare l'insussistenza del rischio per il creditore, in ragione di ampie residualità
patrimoniali (v. da ultimo, Cass. ord. n. 16843/2025), e sull'esame della documentazione prodotta, appare del tutto generico quanto dedotto dall'appellante, che si limita ad allegare, senza tuttavia dimostrarlo, come già in primo grado, che la donazione non ha interessato tutti i suoi immobili,
posseduti anche tramite una società, e che quindi il suo patrimonio residuo è
ampiamente idoneo a soddisfare le ragioni del creditore.
8. In definitiva, l'appello va dichiarato inammissibile.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese di questo giudizio devono essere rifuse dall'appellante, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano ,
utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022), causa di valore indeterminabile, complessità media
(stante la mancata quantificazione esatta del credito per cui l'attore ha agito in revocatoria, ex art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014 cit. ), ai valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in € 14.239,00 per compensi (€ 2.518,00
per fase di studio;
€ 1.665,00 per fase introduttiva;
€ 1.843,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.287,00 per fase decisionale).
pag. 11 di 14 Nulla per le spese nei rapporti con le parti appellate contumaci.
9. Reputa la Corte che sussistano i presupposti per condannare l'appellante al pagamento, a favore del , di una somma equitativamente CP_1
determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, la responsabilità
aggravata ai sensi della citata disposizione, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte né la prova del danno,
ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede (da ravvisarsi nei casi in cui emerga la consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. , tra le tante, Cass. ord.
3.5.2022 n. 13859; Cass. 13.9.2018 n. 22405; Cass. S.U.
20.4.2018 n. 9912).
Nella specie, è ravvisabile la colpa grave e, quindi, l'abuso del diritto all'impugnazione, legittimante la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. In
pag. 12 di 14 particolare, l'appellante ha reiterato colpevolmente contestazioni circa l'insussistenza dei presupposti previsti per la revoca dell'atto impugnato già
svolte in primo grado e reputate del tutto infondate dal primo giudice, sulla base del chiaro disposto normativo e del costante orientamento della giurisprudenza, ciò senza minimamente contrastare le considerazioni poste a base della sentenza gravata, che ha individuato gli specifici elementi richiesti per la revoca dell'atto, e senza considerare affatto le chiare risultanze documentali (condanna di una somma precisamente quantificata a titolo di spese giudiziali nei tre gradi del processo penale), così ponendo in evidenza la grave carenza d'impegno della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame.
In ordine alla quantificazione, il collegio reputa equo liquidare una somma pari a € 10.000,00, tenuto conto del grado di gravità della colpa, del valore della causa e della durata del giudizio.
L'inammissibilità dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass.
S.U. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Latina n. 2023/2021 pubblicata il 20.11.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 13 di 14 1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
di spese forfettarie, VA e Cpa, come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con gli appellati contumaci;
4. condanna altresì al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 10.000,00, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; CP_1
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD AR - - EL LD -
pag. 14 di 14