Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dtt. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1110 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 promossa da:
, nato a [...] in data [...] CF: ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Bellu Carla Itria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: , ed ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Oggetto: divorzio
Conclusioni: per il ricorrente: “1) confermare l'affido condiviso della minore figlia con collocamento prevalente
presso la madre, disponendo una modifica dei tempi di permanenza presso il padre in sintonia con
le esigenze di lavoro del ricorrente e quelle di studio e di svago della minore;
1
minore figlia;
3) rideterminare l'assegno a carico del a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1
figlia tenuto conto dei costi che gravano sul reddito dello stesso compresi quelli per il
mantenimento del figlio che sostiene in via esclusiva, e comunque nella misura non superiore ad
euro 600,00 mensili disponendo la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie
relative ai figli, individuate secondo i criteri della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29-
11-2017;
4) disporre che nulla sia dovuto dal ricorrente a titolo di assegno divorzile in favore della
resistente di cui non sussistono i presupposti legititmanti;
5) In via subordinata, ferme le conclusioni di cui ai punti 1, 2,e 3, determinare un assegno divorzile
in favore della resistente tenuto conto dei costi che gravano sul reddito del compresi quelli Pt_1
per il mantenimento del figlio che sostiene in via esclusiva, e comunque nella misura non superiore ad euro 800,00 mensili. Vinte le spese e le competenze in caso di opposizione”; per la resistente: “Confermare l'affido condiviso della figlia minore con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, confermando in ordine ai tempi di permanenza della stessa presso il
padre gli stessi stabiliti dapprima in sede di separazione e, successivamente, nei provvedimenti
provvisori ed urgenti sempre, compatibilmente alle esigenze della minore e delle parti;
confermare
l'assegnazione dell'abitazione coniugale in favore della madre collocataria;
porre a carico del ed a favore della un assegno divorzile dell'ammontare che verrà Pt_1 CP_1
ritenuto congruo in ragione di quanto esposto nel presente atto e, comunque, non inferiore ad €
1.000,00= mensili;
porre a carico del un assegno di mantenimento per la minore commisurato al Pt_1 Per_1
reddito/patrimonio dello stesso ed al tempo di permanenza della figlia presso di sé da determinare in una somma non inferiore ad € 1.500,00= oltre alle spese straordinarie da ripartirsi in ragione
del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
dare atto che, il provvederà in autonomia al mantenimento del figlio maggiorenne, Pt_1 Per_2
studente e non autonomo economicamente;
con vittoria di spese ed onorari di causa”.
2 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2021 ha domandato a questo Tribunale, Parte_1
accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 02.06.2001 con . CP_1
Ha precisato che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (30.12.2003) ed Per_2 Per_1
(27.12.2009), e che i coniugi si sono separati a seguito di omologa del 20.09.2019 con cui era stato disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale, ed era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di 2.800,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie (€ 800,00) e dei figli (€ 2.000,00), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Ha allegato di aver contratto un mutuo per l'acquisto di un'abitazione adeguata anche alle esigenze dei figli (€ 800,00 mensili) e di continuare a sostenere le spese straordinarie relative all'abitazione assegnata alla e quelli quotidiani per raggiungere il luogo di lavoro, instando pertanto per la CP_1
riduzione dell'assegno dovuto in favore della che, nonostante la giovane età, non aveva CP_1
compiuto alcuno sforzo per reperire una occupazione lavorativa idonea a garantirle almeno una parziale autonomia economica.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido congiunto dei figli con collocamento presso di sé, opponendosi alla riduzione dell'importo stabilito a titolo di contributo per il mantenimento proprio e dei figli.
Ha allegato, anzitutto, il mancato rispetto da parte del ricorrente dei tempi di visita dei figli con conseguente aumento di oneri a proprio carico, concludendo per la previsione di un contributo per il mantenimento in misura non inferiore ad € 1.500,00 anche in ragione delle aumentate esigenze dei figli legate alla crescita.
Ha domandato, inoltre, il riconoscimento di un assegno divorzile di importo non inferiore ad €
1000,00, avendo svolto attività lavorativa nella farmacia gestita dal senza mai essere stata Pt_1
retribuita ed essendosi dedicata, nel corso dei 18 anni di convivenza matrimoniale, alla cura dei figli, sacrificando la propria vita professionale per consentire al marito la piena realizzazione della propria.
3 Ha allegato, inoltre, difficoltà nel reperire un'attività lavorativa sia in considerazione dell'età
raggiunta sia per la crisi determinata dalla pandemia nel mondo dello spettacolo, essendo cantante lirica, ed essendosi sempre dedicata in maniera prevalente alla cura dei figli anche nel periodo in cui essi seguivano la Dad, mentre lo si era reso disponibile a tenerli solo durante il fine CP_1
settimana.
Con ordinanza del 13.10.2021, il Presidente ha confermato l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre alla quale è stata conseguentemente assegnata la casa coniugale ed ha confermato i tempi di permanenza dei minori presso il padre così come stabiliti in sede di separazione e le statuizioni economiche adottate in quella sede.
Con sentenza del 18.02.2022 il tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Con le note trasmesse per l'udienza del 01.12.2023 le parti hanno dato atto del raggiungimento della maggiore età del figlio e della sua decisione di trasferirsi presso il padre, il quale Per_2
avrebbe provveduto in via esclusiva al mantenimento dello stesso.
Istruita con interrogatorio formale, prova testimoniale e prova documentale, con provvedimento del
15.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve richiamarsi la sentenza non definitiva n. 459/2022 del 18.02.2022 con la quale è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non sussistendo circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art 337 ter cc, deve confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori della figlia, come concordemente richiesto, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre alla quale viene di conseguenza assegnata la casa coniugale.
Considerata l'età di (27.12.2009), il padre potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della Per_1
volontà della minore.
Quanto alla richiesta di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile,
giova anzitutto rammentare che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017, ha abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
4 comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ancorandolo al contrario all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l' abbandono del parametro del «tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017 -nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno- hanno precisato che l'adeguatezza dei mezzi, presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, deve essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo,
produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
L'assegno divorzile è quindi dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso,
e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
perequativa» (Cass. 24250/2021).
Secondo i recenti arresti giurisprudenziali, dunque, l'assegno divorzile risponde anzitutto e per lo più ad un'esigenza assistenziale, esigenza che non si è inteso cancellare, ma che viene data per scontata ( Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 2021 n.22537), alla quale si affianca anche una funzione riequilibratrice o compensativo-perequativa, idonea a far fronte a quei casi in cui l'ex coniuge richiedente, pur versando all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica,
si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni reddituali, sopportando quindi un sacrificio economico: in quest'ultimo caso, l'assegno è dovuto in misura adeguata ad operare il necessario riequilibrio, ponendo il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse affrontato il sacrificio di cui si è detto.
Nel caso in cui, al contrario, l'assegno sia dovuto in funzione assistenziale, lo stesso dovrà essere riconosciuto non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di
5 normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 24250/2021; Cass. 12800/2022).
Venendo al caso di specie, sussiste indubbiamente una sproporzione tra le condizioni economiche delle parti -avendo il percepito un reddito di € 122.979,00 nel 2023, di € 146.841,00 nel Pt_1
2022, di € 150.289,00 nel 2021 ed essendo la resistente priva di occupazione- ma non è stato dimostrato che la stessa sia da ricondurre eziologicamente ai ruoli endofamiliari concordati in costanza di matrimonio.
Non è stata fornita prova, invero, in ordine all'esistenza di un accordo tra i coniugi circa la suddivisione dei compiti, che prevedesse l'esclusivo impegno casalingo e di cura dei figli in capo alla . CP_1
L'esistenza di tale intesa deve, anzi, esclusa avendo la stessa resistente dichiarato di aver lavorato dal 2002 al 2017 nella farmacia gestita dal marito.
La resistente, inoltre, non ha neppure indicato a quali occasioni reddituali avrebbe rinunciato in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura compensativo-
perequativa.
Nè possono ravvisarsi i presupposti per il riconoscimento di un assegno di natura assistenziale non potendo ritenersi che la resistente sia sprovvista di mezzi adeguati.
La , invero, ha piena capacità lavorativa, come si desume dall'età e dalle buone condizioni di CP_1
salute, e non ha dimostrato il vano impegno profuso nella ricerca di una occupazione lavorativa.
Quanto alle ulteriori domande, è risultato pacifico il trasferimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, presso l'abitazione del padre che provvede interamente alle sue necessità.
Pertanto, tenuto conto della condizione economica delle parti come sopra indicate e del fatto che il mantenimento del figlio maggiorenne è interamente a carico del ricorrente, deve porsi in capo al l'obbligo di corrispondere alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Pt_1 CP_1
1.000,00.
, inoltre, sopporterà le spese straordinarie per i figli nella misura del 60%. Parte_1
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• assegna a la casa coniugale;
CP_1
• considerata l'età di (27.12.2009), il padre potrà vederla quando vorrà, tenuto conto della Per_1
volontà della minore;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile;
• dispone che provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio maggiorenne con Parte_1
lui convivente e corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
sosterrà le spese Parte_1
straordinarie per entrambi i figli nella misura del 60%;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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