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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rizzelli e Alfeo Rizzelli, Parte_1
- APPELLANTE- contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano
- APPELLATA-
e
, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli
- APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione, ha appellato la sentenza n. 419/2020, depositata il 23.06.2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Tivoli nella causa iscritta al n. 3667/2018 R.G., con la quale – a definizione del procedimento di opposizione – il Giudice ha così statuito “Dichiara l'inammissibilità del proposto ricorso, avverso
l'Estratto di Ruolo relativo a crediti di relativo alla Cartella Esattoriale n.09720110017707758; CP_2
Condanna parte attrice a rimborsare al Procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario, i compensi di lite, che si liquidano in euro 200,00, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge”.
Costituitesi l' e la causa è stata trattenuta in decisione Controparte_3 CP_2 all'esito dell'udienza del 5.11.2024, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
2. L'appello è da considerarsi inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. U., n. 10073/ 2011);
- il principio dell'apparenza nell'individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali opera anche in relazione all'applicabilità, all'impugnazione stessa, del regime della sospensione feriale dei termini (cfr, Cass. n. 171/2012);
- il giudice di primo grado ha qualificato la domanda ex articolo 615 c.p.c. (peraltro in modo conforme alle deduzioni di parte opponente, che richiamava l'articolo 615 cpc nell'atto introduttivo, cfr. p. 3);
- a mente dell'art. 3 L. n. 742/1969, in relazione all'art. 92 del RD n. 12/1941, l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6086/2023);
- a fronte di ciò l'appello avrebbe dovuto essere proposto tenuto conto della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali;
- la sentenza impugnata è stata depositata in data 23.6.2020, mentre l'atto di appello è stato notificato alle parti appellate solo in data 25.1.2021, e ciò oltre il termine semestrale per l'impugnazione di cui all'art. 327
c.p.c. (avente scadenza in data 23.12.2020);
- l'impugnazione è per tale motivo inammissibile, ciò precludendo l'esame di qualsiasi questione.
3. Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza processuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, della minima fase decisoria e della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, che liquida, a favore della Parte_1
in 494,00 euro, oltre spese generali, Iva e Cassa da distrarsi al Controparte_4 procuratore antistatario e, a favore di in euro 494,00 per compensi, oltre spese generali, Iva CP_2
e Cassa.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater
T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Addì, 11.3.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Rizzelli e Alfeo Rizzelli, Parte_1
- APPELLANTE- contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano
- APPELLATA-
e
, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Magnanelli
- APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione, ha appellato la sentenza n. 419/2020, depositata il 23.06.2020, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Tivoli nella causa iscritta al n. 3667/2018 R.G., con la quale – a definizione del procedimento di opposizione – il Giudice ha così statuito “Dichiara l'inammissibilità del proposto ricorso, avverso
l'Estratto di Ruolo relativo a crediti di relativo alla Cartella Esattoriale n.09720110017707758; CP_2
Condanna parte attrice a rimborsare al Procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario, i compensi di lite, che si liquidano in euro 200,00, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge”.
Costituitesi l' e la causa è stata trattenuta in decisione Controparte_3 CP_2 all'esito dell'udienza del 5.11.2024, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
2. L'appello è da considerarsi inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. U., n. 10073/ 2011);
- il principio dell'apparenza nell'individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali opera anche in relazione all'applicabilità, all'impugnazione stessa, del regime della sospensione feriale dei termini (cfr, Cass. n. 171/2012);
- il giudice di primo grado ha qualificato la domanda ex articolo 615 c.p.c. (peraltro in modo conforme alle deduzioni di parte opponente, che richiamava l'articolo 615 cpc nell'atto introduttivo, cfr. p. 3);
- a mente dell'art. 3 L. n. 742/1969, in relazione all'art. 92 del RD n. 12/1941, l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6086/2023);
- a fronte di ciò l'appello avrebbe dovuto essere proposto tenuto conto della inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali;
- la sentenza impugnata è stata depositata in data 23.6.2020, mentre l'atto di appello è stato notificato alle parti appellate solo in data 25.1.2021, e ciò oltre il termine semestrale per l'impugnazione di cui all'art. 327
c.p.c. (avente scadenza in data 23.12.2020);
- l'impugnazione è per tale motivo inammissibile, ciò precludendo l'esame di qualsiasi questione.
3. Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza processuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, della minima fase decisoria e della semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, che liquida, a favore della Parte_1
in 494,00 euro, oltre spese generali, Iva e Cassa da distrarsi al Controparte_4 procuratore antistatario e, a favore di in euro 494,00 per compensi, oltre spese generali, Iva CP_2
e Cassa.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater
T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Addì, 11.3.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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