TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 6.06.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10113/2023 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia Parte_1
- RICORRENTE -
Contro contumace CP_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta il 20.6.2023, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 20.9.2023, come autista di auto-furgone adibito ad attività di logistica distributiva,
Livello G1 del CCNL trasporto merci e logistica;
di aver prestato attività come trasportatore per la ditta Sonepar s.p.a. di Campi Bisenzio di cui la convenuta era addetta ai trasporti per conto terzi;
di aver ricevuto, in data 27.06.2023, una telefonata via WhatsApp con cui gli è stata comunicata la cessazione del rapporto lavorativo;
di aver contestato, con missiva del 28.06.2023 e con pec del
17.07.2023, l'allontanamento verbale;
di non essere stato retribuito per l'attività lavorativa svolta.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di dichiarare “nullo l'allontanamento verbale subito da da parte di Parte_1
entrambi così come in epigrafe. Condanni la società convenuta al pagamento in favore CP_1 del ricorrente, per i titoli e motivi di cui in narrativa, dell'importo di Euro 7.122,17, o il diverso, anche maggiore, che risulterà di giustizia”. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 3 La società, regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Premesso che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa” (Cass., Sez. Lav., 21.11.2014, n. 24885), il ricorrente ha provato i fatti costitutivi della sua pretesa: sussistenza di un intercorso rapporto di lavoro, qualifica, periodo.
Deve poi osservarsi che i contratti a tempo determinato, a differenza di quelli stipulati a tempo indeterminato, obbligano le parti alla loro esecuzione sino alla scadenza del termine posto al contratto e che, di conseguenza, il recesso può essere adottato, da entrambe le parti del rapporto - datore di lavoro e lavoratore - ai sensi della disciplina generale di cui all'articolo 2119 del codice civile solo nell'ipotesi di giusta causa: il recesso “ante tempus”, in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ.
“In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004).
Parte ricorrente ha, dunque, correttamente articolato la domanda nei confronti della ex datrice di lavoro, chiedendo la condanna al risarcimento del danno commisurato all'entità dei compensi retributivi non percepiti dalla data del recesso sino alla scadenza del contratto, oltre a quelli non percepiti prima, avendo allegato di non essere stato retribuito anche per il periodo in cui ha lavorato.
In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga
pagina 2 di 3 dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nella specie, i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere dal ricorrente possono dirsi provati dalla documentazione in atti.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto modello Unilav di assunzione del 19.6.2023, da cui risultano data di inizio e di fine del rapporto di lavoro (20.6.2023-20.9.2023), inquadramento (Livello G1 del CCNL trasporto merci e logistica), orario di lavoro (tempo pieno, ore settimanali medie).
Occorre, poi, rimarcare che il credito vantato dal lavoratore è stato calcolato con conteggio analitico
(doc. 5), elaborato sulla base delle tabelle retributive in atti (doc. 2).
La scelta processuale della società convenuta di restare contumace non ha consentito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente a sostegno della sua pretesa economica.
Da tutte le predette considerazioni deriva la condanna della società convenuta, su cui incombeva la prova dei fatti estintivi dell'obbligazione riconosciuta sussistente e non estinta, alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di €.7.122,17, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi, stante la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
a corrispondere a la somma di €.7.122,17, per i titoli indicati in narrativa, Parte_1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 6.6.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 6.06.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10113/2023 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia Parte_1
- RICORRENTE -
Contro contumace CP_1
- CONVENUTO -
OGGETTO: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, il ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta il 20.6.2023, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 20.9.2023, come autista di auto-furgone adibito ad attività di logistica distributiva,
Livello G1 del CCNL trasporto merci e logistica;
di aver prestato attività come trasportatore per la ditta Sonepar s.p.a. di Campi Bisenzio di cui la convenuta era addetta ai trasporti per conto terzi;
di aver ricevuto, in data 27.06.2023, una telefonata via WhatsApp con cui gli è stata comunicata la cessazione del rapporto lavorativo;
di aver contestato, con missiva del 28.06.2023 e con pec del
17.07.2023, l'allontanamento verbale;
di non essere stato retribuito per l'attività lavorativa svolta.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di dichiarare “nullo l'allontanamento verbale subito da da parte di Parte_1
entrambi così come in epigrafe. Condanni la società convenuta al pagamento in favore CP_1 del ricorrente, per i titoli e motivi di cui in narrativa, dell'importo di Euro 7.122,17, o il diverso, anche maggiore, che risulterà di giustizia”. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 3 La società, regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Premesso che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque non contestativa, dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della prova relativa” (Cass., Sez. Lav., 21.11.2014, n. 24885), il ricorrente ha provato i fatti costitutivi della sua pretesa: sussistenza di un intercorso rapporto di lavoro, qualifica, periodo.
Deve poi osservarsi che i contratti a tempo determinato, a differenza di quelli stipulati a tempo indeterminato, obbligano le parti alla loro esecuzione sino alla scadenza del termine posto al contratto e che, di conseguenza, il recesso può essere adottato, da entrambe le parti del rapporto - datore di lavoro e lavoratore - ai sensi della disciplina generale di cui all'articolo 2119 del codice civile solo nell'ipotesi di giusta causa: il recesso “ante tempus”, in mancanza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ.
“In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004).
Parte ricorrente ha, dunque, correttamente articolato la domanda nei confronti della ex datrice di lavoro, chiedendo la condanna al risarcimento del danno commisurato all'entità dei compensi retributivi non percepiti dalla data del recesso sino alla scadenza del contratto, oltre a quelli non percepiti prima, avendo allegato di non essere stato retribuito anche per il periodo in cui ha lavorato.
In tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga
pagina 2 di 3 dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nella specie, i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere dal ricorrente possono dirsi provati dalla documentazione in atti.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto modello Unilav di assunzione del 19.6.2023, da cui risultano data di inizio e di fine del rapporto di lavoro (20.6.2023-20.9.2023), inquadramento (Livello G1 del CCNL trasporto merci e logistica), orario di lavoro (tempo pieno, ore settimanali medie).
Occorre, poi, rimarcare che il credito vantato dal lavoratore è stato calcolato con conteggio analitico
(doc. 5), elaborato sulla base delle tabelle retributive in atti (doc. 2).
La scelta processuale della società convenuta di restare contumace non ha consentito di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente a sostegno della sua pretesa economica.
Da tutte le predette considerazioni deriva la condanna della società convenuta, su cui incombeva la prova dei fatti estintivi dell'obbligazione riconosciuta sussistente e non estinta, alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di €.7.122,17, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi, stante la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
a corrispondere a la somma di €.7.122,17, per i titoli indicati in narrativa, Parte_1 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 6.6.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 3 di 3