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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6843/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 29/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
28/11/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. dom. CP_1 avv. BONOMO JACOPO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Controparte_2 proc. dom. avv. CONSONNI CECILIA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 29/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e CP_1 Controparte_2
contraevano matrimonio concordatario a Bergamo l'11/06/2011 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bergamo, anno 2011, parte II, serie A n. 85) e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 18/05/2022, all'esito dell'udienza tenutasi in data 04/05/2022. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] l'[...]).
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori. Dunque, valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto dei figli ex art.473bis.4 c.p.c.
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: pagina 2 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Bergamo l'11/06/2011 (atto trascritto nei registri CP_1 Controparte_2 dello Stato civile del Comune di Bergamo, anno 2011, parte II, serie A n. 85);
2) affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre, con la quale continueranno a vivere, con diritto del padre di vederli con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17,00-17,30 (qualora dovesse fare ritardo per motivi di lavoro avrà cura di avvertire la madre), al termine del lavoro, sino alla domenica sera dalle ore 21,30; - il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 sino alle
21,30 nella settimana il cui week-end è di competenza materna (qualora dovesse fare ritardo per motivi di lavoro avrà cura di avvertire la madre), ed il mercoledì dalle 16,30 sino alle 21,30 nella settimana il cui week - end è di competenza paterna (qualora dovesse fare ritardo per motivi di lavoro avrà cura di avvertire la madre);
3) assegna alla signora la casa coniugale ubicata in Bergamo, via Controparte_2
Ruggeri da Stabello 33/E, unitamente agi arredi che la compongono;
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e mediante il versamento alla madre della somma mensile complessiva Per_1 Per_2 di euro 550,00 (ovvero euro 275,00 per ciascun figlio), con decorrenza da giugno 2025, somma annualmente rivalutabile ex incidi ISTAT con prima rivalutazione da giugno 2026, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di seguito riportato:
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza pagina 3 di 6 primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività pagina 4 di 6 ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_ 5) dà atto che l'assegno unico erogato dall' verrà integralmente richiesto e percepito dalla sig.ra a partire dalla mensilità di giugno 2025; Controparte_2
6) dà atto che i genitori concordano sin d'ora che, qualora non fosse possibile ottenere CP_ l'assegno unico dall' sulla base della documentazione Isee presentata personalmente pagina 5 di 6 dall'avente diritto (per un importo che si stima pari a circa euro 400,00 Controparte_2 al mese), fino a quando l'assegno unico verrà erogato alla sig.ra nell'importo CP_2 sopra indicato, sono confermate le condizioni economiche inerenti al mantenimento ordinario e straordinario dei figli previste in sede di separazione consensuale;
7) dà atto che il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il CP_1 CP_2
31/12/2025, l'importo di euro 660,00 a titolo di rivalutazione ex indici Istat dell'assegno di mantenimento pregresso dovuto per la prole;
8) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 29/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
28/11/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal proc. dom. CP_1 avv. BONOMO JACOPO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Controparte_2 proc. dom. avv. CONSONNI CECILIA, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 29/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e CP_1 Controparte_2
contraevano matrimonio concordatario a Bergamo l'11/06/2011 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Bergamo, anno 2011, parte II, serie A n. 85) e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 18/05/2022, all'esito dell'udienza tenutasi in data 04/05/2022. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata a [...] l'[...]).
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione tra loro ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento dei minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, il Collegio osserva come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori. Dunque, valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto dei figli ex art.473bis.4 c.p.c.
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio delle parti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: pagina 2 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Bergamo l'11/06/2011 (atto trascritto nei registri CP_1 Controparte_2 dello Stato civile del Comune di Bergamo, anno 2011, parte II, serie A n. 85);
2) affida i figli e ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre, con la quale continueranno a vivere, con diritto del padre di vederli con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 17,00-17,30 (qualora dovesse fare ritardo per motivi di lavoro avrà cura di avvertire la madre), al termine del lavoro, sino alla domenica sera dalle ore 21,30; - il martedì ed il giovedì dalle ore 16,30 sino alle
21,30 nella settimana il cui week-end è di competenza materna (qualora dovesse fare ritardo per motivi di lavoro avrà cura di avvertire la madre), ed il mercoledì dalle 16,30 sino alle 21,30 nella settimana il cui week - end è di competenza paterna (qualora dovesse fare ritardo per motivi di lavoro avrà cura di avvertire la madre);
3) assegna alla signora la casa coniugale ubicata in Bergamo, via Controparte_2
Ruggeri da Stabello 33/E, unitamente agi arredi che la compongono;
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e mediante il versamento alla madre della somma mensile complessiva Per_1 Per_2 di euro 550,00 (ovvero euro 275,00 per ciascun figlio), con decorrenza da giugno 2025, somma annualmente rivalutabile ex incidi ISTAT con prima rivalutazione da giugno 2026, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di seguito riportato:
«Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza pagina 3 di 6 primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività pagina 4 di 6 ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_ 5) dà atto che l'assegno unico erogato dall' verrà integralmente richiesto e percepito dalla sig.ra a partire dalla mensilità di giugno 2025; Controparte_2
6) dà atto che i genitori concordano sin d'ora che, qualora non fosse possibile ottenere CP_ l'assegno unico dall' sulla base della documentazione Isee presentata personalmente pagina 5 di 6 dall'avente diritto (per un importo che si stima pari a circa euro 400,00 Controparte_2 al mese), fino a quando l'assegno unico verrà erogato alla sig.ra nell'importo CP_2 sopra indicato, sono confermate le condizioni economiche inerenti al mantenimento ordinario e straordinario dei figli previste in sede di separazione consensuale;
7) dà atto che il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il CP_1 CP_2
31/12/2025, l'importo di euro 660,00 a titolo di rivalutazione ex indici Istat dell'assegno di mantenimento pregresso dovuto per la prole;
8) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 6 di 6