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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere istruttore- relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1342/2023 promossa
DA
, titolare della ditta Ricami Fra-Medy di HI Parte_1
NC, corrente in Pistoia, via Campalti 42, cod. fisc. , C.F._1 domiciliato per la lite in Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n. 46, presso l'Avv.
Marco Lamberti (C.F. ) del foro di Roma, dal quale è rap- C.F._2 presenta e difesa giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazio- ne in appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. Controparte_1
156, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.
1 , part. IVA iscritta al R.E.A. di Torino al n. , ap- P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 partenente al , in persona del procura- Controparte_2 tore speciale dott.ssa (in virtù dei poteri conferiti con procura spe- CP_3 ciale con firme autenticate ai rogiti del Notaro dott.ssa di Mila- Persona_1 no in data 27 ottobre 2022, Rep. 47.153, Racc. 15.615), domiciliata elettivamente in
Firenze (FI), via Puccinotti n. 45, presso e nello studio dell'avv. NC FERLI-
TO (cod. fisc. ), dal quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_3 separata procura alle liti depositata telematicamente con la comparsa di costituzio- ne in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1548/2023 del Tribunale di FIRENZE pubblicata il 19/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “come da atto di appello [ovvero: “l'appellante insiste per l'accoglimento del presente gravame, riformandosi l'impugnata sentenza co- me richiesto col presente atto di appello”]”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni con- traria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto dal sig. quale titolare della ditta individuale RICAMI FRA- Parte_1
MEDY DI HI NC, avverso la sentenza n. 1548/23, emessa dal
Tribunale di Firenze in data 19 maggio 2023, questa confermando in ogni sua parte, con rigetto di ogni ulteriore domanda formulata dalla parte appellante e con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1.- quale titolare dell'impresa individuale operante con la ditta Parte_1
Ricami Fra-Medy di HI NC, ha appellato la sentenza n.1548/2023, emessa dal tribunale di Firenze nella causa civile iscritta al n.14930/2017 RG, de-
2 positata in data 19-5-2023, che ha rigettato le domande in tesi e in ipotesi da lui proposte nei confronti di Controparte_1
2.- Nel giudizio di primo grado l'attore, attuale appellante, deduceva di avere stipu- lato in data 15.2.05 e in data 1.3.06 due contratti di leasing traslativi inerenti a beni mobili con il OC LI spa (all'epoca Centro Leasing spa), cui poi sa- rebbe subentrata l'attuale appellata, e che in relazione a tali rapporti il soggetto fi- nanziatore aveva praticato l'usura oggettiva;
inoltre, e in ipotesi, i contratti erano nulli (nullità parziale) perché indicavano un tasso diverso da quello effettivamente applicato e contenevano una clausola penale eccessiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento di queste conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribu- nale adito accogliere la domanda proposta e per gli effetti: a) previo accertamen- to dell'usurarietà dei vantaggi e dei tassi di interesse promessi dall'attrice alla convenuta nei contratti di leasing indicati in premessa, dichiarare la nullità par- ziale del medesimo ex art. 1419 II co cod. civ., dichiarando non dovuti interessi a favore della convenuta e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dall'attrice condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti, e rideterminando le rate dovute fino alla scadenza del contratto senza interessi;
b) in via ipotetica, previo accertamento dell'indicazione di un tasso diverso a quello realmente appli- cato e comunque indicato nei contratti di finanziamento e comunque indetermi- nato dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura legale, e rideterminando
l'importo eventualmente dovuto dall'attore e condannando la convenuta alla re- stituzione all'attore degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti e rideterminando le rate dovute fino alla scadenza del contrat- to al tasso legale;
c) accertare altresì la nullità e/o annullabilità delle clausole contrattuali di indicizzazione e di risoluzione per i motivi indicati in premessa;
con vittoria di spese e compensi”.
3 3.- Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva, anzitutto, il difetto di legittima- zione attiva sostanziale dell'attore, posto che i contratti de quibus erano stati con- clusi dalla società , in par- Parte_2 ticolare:
(i) il contratto n. 469410 era stato stipulato in data 15 febbraio 2005 ed era re- lativo alla 10-09, Parte_3 Parte_4
43063. Il contratto in questione prevedeva il pagamento di un primo ca- none da € 2.242,22 e di ulteriori n. 83 canoni mensili da € 2.242,22 cia- scuno, oltre IVA ed accessori, con valore residuo del bene fissato nell'importo di € 1.630,00. Il bene oggetto di leasing era stato riscattato dalla società conduttrice in data 2 marzo 2012;
(ii) il contratto n. 491839 era stato stipulato in data 21 marzo 2006 ed era rela- tivo alla MACCHINA DA RICAMO MULTITESTE ZSK, MATRICOLA
43090. Esso prevedeva il pagamento di un primo canone da € 1.647,19 e di ulteriori n. 83 canoni mensili da € 1.647,19 ciascuno, oltre IVA ed ac- cessori, con valore residuo del bene fissato nell'importo di € 1.190,00. Il bene oggetto di leasing era stato riscattato dalla società conduttrice in data 3 maggio 2013.
Contestava, poi, la sussistenza delle dedotte nullità contrattuali e chiedeva, in sin- tesi, respingersi le domande proposte.
4.- Con la sentenza impugnata il tribunale di Firenze ha rigettato le domande in tesi e in ipotesi proposte con una doppia motivazione:
(i) in primo luogo, rilevato che a seguito dell'eccezione preliminare della convenuta l'attore aveva precisato con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc, che la società che ebbe a stipulare i contratti di leasing si era trasformata in impresa individuale, come dimostrato dall'atto notarile e dalla comunicazione effettuata all'Agenzia del- le Entrate (asseritamente) allegati alla stessa memoria, il giudice di primo grado ha osservato che nessuna produzione era stata effettuata e che, pertanto, nessuna pro- va era stata fornita dall'attore della sua legittimazione a far valere pretese nascenti da contratti di locazione finanziaria stipulati da altro soggetto giuridico, ovvero la
4 società aggiungendo che i Parte_2 contratti de quibus si erano conclusi con il riscatto dei beni oggetto di leasing sva- riati anni prima della stessa iscrizione nel registro delle imprese dell'impresa indi- viduale;
(ii) in ogni caso, ha escluso la fondatezza delle azioni proposte, rilevando:
(a) quanto alla questione relativa alla usura oggettiva predicata per i tassi di interesse di mora, che la CTU aveva accertato che “ − per quanto riguarda il contratto di leasing n. 469410, il tasso degli interessi di mora pattuito con- trattualmente è pari all'8,138%, a fronte di un Tasso Soglia di Usura che, tenuto conto della maggiorazione sopraindicata, è pari all'11,250% (cfr. pag. 11 della perizia); − per quanto riguarda il contratto di leasing n.
491839, il tasso degli interessi di mora pattuito contrattualmente è invece pari all'8,722%, a fronte di un Tasso Soglia di Usura che, tenuto conto della maggiorazione sopraindicata, è pari all'11,010% (cfr. pag. 12 della peri- zia)” e che “per nessuno dei contratti oggetto di causa, risulta pertanto al- cuna violazione della normativa antiusura neppure con riferimento alla pattuizione degli interessi moratori”; che, inoltre, per gli interessi moratori,
l'usura andava verificata in relazione alla concreta applicazione degli stessi, ma nel caso di specie non era stato applicato alcun interesse di mora, perché
i contratti erano stati regolarmente adempiuti;
(b) quanto alla questione relativa alla corretta determinazione del tasso di in- teresse corrispettivo, che “nei contratti di leasing, in difetto di alcuna nor- mativa in materia di trasparenza che imponga l'indicazione del tasso lea- sing in termini di T.A.N., piuttosto che di T.A.E., entrambe le opzioni pote- vano indifferentemente essere adottate (cfr. Trib. Milano 24 gennaio 2020,
n. 696) e che del resto l'indicazione del «Tasso di Leasing», espresso in termini di TAN, per pacifica Giurisprudenza, era condizione sufficiente per ritenere il contratto valido ai sensi della vigente normativa sulla Traspa- renza Bancaria” (cfr. Trib. Firenze 9 dicembre 2021, n. 3191; Trib. Firenze
14 novembre 2019, n. 3417). Infine, nel caso in esame il Tasso effettivo ri-
5 sulta facilmente calcolabile, tanto che, per entrambi i contratti, è stato in- dividuato anche nella Consulenza Tecnica d'Ufficio (cfr. pag. 14 della peri- zia tecnica)”;
(c) quanto infine alla penale asseritamente eccessiva, che il contratto aveva avuto regolare esecuzione e pertanto nessuna penale era stata applicata.
I motivi d'appello.
2. ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
1) Errata applicazione degli artt.81, 110 e 111 cpc.
L'appellante censura, anzitutto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sua legittimazione attiva. Assume che il giudice fiorentino sia incorso in errore nella parte in cui non ha rilevato che era stata prodotta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della continuazione dell'attività d'impresa in forma indivi- duale. In ogni caso, ha depositato tale comunicazione in appello e ha prodotto qua- le nuova prova documentale la dichiarazione resa alla Camera di Commercio, di- chiarazione con la quale aveva espresso la volontà di continuare l'attività d'impresa della in forma individuale, assumendo che tali produzioni erano ammissibili Pt_2 in appello afferendo alla prova della legittimazione.
Ha aggiunto che la legittimazione risultava dimostrata, in ogni caso, dai do- cumenti prodotti dal convenuto in primo grado e, in particolare, dalla visura CCIIA relativa alla società dalla Parte_2 quale emergeva che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data
22.4.2016 per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e che lui era l'unico so- cio (accomandatario) superstite come tale subentrato nei diritti della società estin- ta, giusto l'insegnamento di Cass. civ. 28439/2020.
2) Errata applicazione degli artt.821, 1283, 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c.
L'appellante assume come errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “i criteri di calcolo degli interessi dovuti nei contratti di leasing siano determinati in quanto indicano il TAN nonché sono indicate il numero e la misura delle rate”. Affermazione questa che, secondo l'appellante, non considera
6 che i contratti e i relativi piani di ammortamento non indicavano il regime finan- ziario di capitalizzazione. Secondo l'appellante vero è che il piano d'ammortamento era con il sistema c.d. alla francese, ma la scienza matematica prevede tre regimi fi- nanziari di sviluppo del piano (a capitalizzazione composta, a capitalizzazione sem- plice e a capitalizzazione quadratica) e i contratti non indicavano quello scelto dalle parti, donde l'indeterminatezza della clausola sugli interessi corrispettivi.
Le difese dell'appellata
L'appellata ha evidenziato:
- quanto al primo motivo, che l'appellante, pur dichiarando di produrre in ap- pello i documenti sopra menzionati, ancora una volta non aveva effettuato alcuna produzione;
produzione che sarebbe stata in ogni caso inammissibile tenuto conto del divieto previsto dall'art.345 cpc. Quanto alla diversa rappresentazione coltivata con l'appello (subentro dell'unico socio accomandatario nei diritti della società cancellata dal registro delle imprese) ha evidenziato che nel giudizio di primo gra- do il HI mai si era qualificato come successore nelle pretese della società cancellata e, in ogni caso, non ha prodotto e dimostrato che tali pretese erano state a lui attribuite nel bilancio finale di liquidazione o che tali pretese non erano con- template in detto bilancio per ragioni diverse dalla tacita rinuncia;
- quanto al secondo motivo d'appello, che era corretta la decisione del giudice di primo grado non essendo richiesta dalla normativa di riferimento la indicazione del regime di capitalizzazione finanziaria del piano di ammortamento, e i dati con- tenuti nei contratti erano sufficienti ad individuare l'interesse praticato.
Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11/02/2025 sulle conclusioni delle parti, preci- sate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Ragioni della decisione
7 L'appello è infondato e va respinto.
Nel corso del giudizio di primo grado parte attrice ha agito in giudizio assu- mendo di avere stipulato direttamente i contratti di leasing (v. pag.1 della citazione, ove è scritto: “L'odierna [parte] comparente ha stipulato in data 15.2.05 e 21.3.06 due con- tratti di leasing traslativo inerente beni mobili con il OC LI spa (all'epoca
Centro Leasing spa)”).
In replica all'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione attiva so- stanziale, fondata sul rilievo che i contratti di leasing erano stati conclusi dalla so- cietà l'attore deduceva con la Parte_2 prima memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc che: “l'attrice è ditta che risulta dalla tra- sformazione della Ricami Framedy sas, come risulta dal relativo atto notarile e dalla comunicazione agenzia entrate che si allegano (doc.1)”.
Tali documenti non venivano tuttavia prodotti in giudizio, di tal che il giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (recte, di titolarità attiva del rapporto controverso) proposta dalla convenuta, ha rigettato la domanda.
L'assunto del HI, che fonda il primo motivo d'appello, secondo cui il giudice di prime cure ha errato perché i documenti erano stati prodotti con la me- moria ex art.183 co.6 n.1 cpc, è privo di pregio, in quanto l'esame del fascicolo di parte non evidenzia alcuna produzione. I documenti de quibus non risultano pro- dotti nemmeno con le successive memorie di grado. Invero, essi non sono stati prodotti nemmeno con l'atto d'appello, ma soltanto con la nota depositata in data
9/9/2024 ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di trattazione dell'appello.
La produzione in appello della comunicazione all'Agenzia delle Entrate (e non anche dell'asserito atto notarile di trasformazione, ovvero di un atto con il quale il socio accomandatario superstite nel termine di sei mesi previsto dall'art.2323 c.c., in assenza di ricostituzione della pluralità dei soci, decida di continuare l'attività economica in forma di impresa individuale), nonché della comunicazione al regi- stro delle imprese della volontà di continuare l'attività in forma di impresa indivi- duale in difetto di ricostituzione della pluralità di soci, incorre nel divieto previsto
8 dall'art.345 cpc, trattandosi di documenti che la parte avrebbe dovuto e potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado.
L'ulteriore assunto, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto rile- vare, sulla base della visura del registro delle imprese prodotta in giudizio dalla convenuta, che la società era Parte_2 stata cancellata dal registro delle imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, con conseguente subentro dell'unico socio accomandatario nella titolarità dei crediti e debiti sociali, non merita accoglimento.
L'assunto, che è in evidente contraddizione logica con la prospettazione con- tenuta nella memoria ex art.183, co.6 cpc n.1 depositata nel giudizio di primo gra- do, non merita infatti di essere condiviso.
Sul punto deve darsi continuità all'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “ L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancella- zione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in vir- tù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadem- piute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclu- sione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti an- cora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio” (cfr., fra le più recenti, Cass. civ.21071-23; 24246-23; 11411-24).
Nel caso di specie, trattasi di mere pretese e non è stato prodotto in giudizio alcun verbale di liquidazione, dal quale desumere, in ipotesi, argomenti a favore della mancata rinuncia.
Il rigetto del primo motivo d'appello comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo;
il difetto della titolarità attiva del rapporto controverso costituisce infatti questione di merito da sola sufficiente a giustificare il rigetto delle domande proposte dall'appellante.
9 Le spese di grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indi- cato in dispositivo in difetto di notula in atti (causa di valore indeterminabile- complessità bassa, parametri minimi in ragione della scarsa complessità della lite).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, li- quidate in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spe- se generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- dà atto, infine, che sussistono i presupposti ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012, per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces- suale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere istruttore- relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1342/2023 promossa
DA
, titolare della ditta Ricami Fra-Medy di HI Parte_1
NC, corrente in Pistoia, via Campalti 42, cod. fisc. , C.F._1 domiciliato per la lite in Quarrata (PT), Piazza Risorgimento n. 46, presso l'Avv.
Marco Lamberti (C.F. ) del foro di Roma, dal quale è rap- C.F._2 presenta e difesa giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazio- ne in appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. Controparte_1
156, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.
1 , part. IVA iscritta al R.E.A. di Torino al n. , ap- P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3 partenente al , in persona del procura- Controparte_2 tore speciale dott.ssa (in virtù dei poteri conferiti con procura spe- CP_3 ciale con firme autenticate ai rogiti del Notaro dott.ssa di Mila- Persona_1 no in data 27 ottobre 2022, Rep. 47.153, Racc. 15.615), domiciliata elettivamente in
Firenze (FI), via Puccinotti n. 45, presso e nello studio dell'avv. NC FERLI-
TO (cod. fisc. ), dal quale è rappresentata e difesa come da CodiceFiscale_3 separata procura alle liti depositata telematicamente con la comparsa di costituzio- ne in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1548/2023 del Tribunale di FIRENZE pubblicata il 19/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “come da atto di appello [ovvero: “l'appellante insiste per l'accoglimento del presente gravame, riformandosi l'impugnata sentenza co- me richiesto col presente atto di appello”]”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni con- traria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto dal sig. quale titolare della ditta individuale RICAMI FRA- Parte_1
MEDY DI HI NC, avverso la sentenza n. 1548/23, emessa dal
Tribunale di Firenze in data 19 maggio 2023, questa confermando in ogni sua parte, con rigetto di ogni ulteriore domanda formulata dalla parte appellante e con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1.- quale titolare dell'impresa individuale operante con la ditta Parte_1
Ricami Fra-Medy di HI NC, ha appellato la sentenza n.1548/2023, emessa dal tribunale di Firenze nella causa civile iscritta al n.14930/2017 RG, de-
2 positata in data 19-5-2023, che ha rigettato le domande in tesi e in ipotesi da lui proposte nei confronti di Controparte_1
2.- Nel giudizio di primo grado l'attore, attuale appellante, deduceva di avere stipu- lato in data 15.2.05 e in data 1.3.06 due contratti di leasing traslativi inerenti a beni mobili con il OC LI spa (all'epoca Centro Leasing spa), cui poi sa- rebbe subentrata l'attuale appellata, e che in relazione a tali rapporti il soggetto fi- nanziatore aveva praticato l'usura oggettiva;
inoltre, e in ipotesi, i contratti erano nulli (nullità parziale) perché indicavano un tasso diverso da quello effettivamente applicato e contenevano una clausola penale eccessiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento di queste conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribu- nale adito accogliere la domanda proposta e per gli effetti: a) previo accertamen- to dell'usurarietà dei vantaggi e dei tassi di interesse promessi dall'attrice alla convenuta nei contratti di leasing indicati in premessa, dichiarare la nullità par- ziale del medesimo ex art. 1419 II co cod. civ., dichiarando non dovuti interessi a favore della convenuta e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dall'attrice condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti, e rideterminando le rate dovute fino alla scadenza del contratto senza interessi;
b) in via ipotetica, previo accertamento dell'indicazione di un tasso diverso a quello realmente appli- cato e comunque indicato nei contratti di finanziamento e comunque indetermi- nato dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art. 1283, 1284 e 1419 cod. civ. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli stessi nella misura legale, e rideterminando
l'importo eventualmente dovuto dall'attore e condannando la convenuta alla re- stituzione all'attore degli importi versati in eccedenza oltre interessi legali dai singoli pagamenti e rideterminando le rate dovute fino alla scadenza del contrat- to al tasso legale;
c) accertare altresì la nullità e/o annullabilità delle clausole contrattuali di indicizzazione e di risoluzione per i motivi indicati in premessa;
con vittoria di spese e compensi”.
3 3.- Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva, anzitutto, il difetto di legittima- zione attiva sostanziale dell'attore, posto che i contratti de quibus erano stati con- clusi dalla società , in par- Parte_2 ticolare:
(i) il contratto n. 469410 era stato stipulato in data 15 febbraio 2005 ed era re- lativo alla 10-09, Parte_3 Parte_4
43063. Il contratto in questione prevedeva il pagamento di un primo ca- none da € 2.242,22 e di ulteriori n. 83 canoni mensili da € 2.242,22 cia- scuno, oltre IVA ed accessori, con valore residuo del bene fissato nell'importo di € 1.630,00. Il bene oggetto di leasing era stato riscattato dalla società conduttrice in data 2 marzo 2012;
(ii) il contratto n. 491839 era stato stipulato in data 21 marzo 2006 ed era rela- tivo alla MACCHINA DA RICAMO MULTITESTE ZSK, MATRICOLA
43090. Esso prevedeva il pagamento di un primo canone da € 1.647,19 e di ulteriori n. 83 canoni mensili da € 1.647,19 ciascuno, oltre IVA ed ac- cessori, con valore residuo del bene fissato nell'importo di € 1.190,00. Il bene oggetto di leasing era stato riscattato dalla società conduttrice in data 3 maggio 2013.
Contestava, poi, la sussistenza delle dedotte nullità contrattuali e chiedeva, in sin- tesi, respingersi le domande proposte.
4.- Con la sentenza impugnata il tribunale di Firenze ha rigettato le domande in tesi e in ipotesi proposte con una doppia motivazione:
(i) in primo luogo, rilevato che a seguito dell'eccezione preliminare della convenuta l'attore aveva precisato con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc, che la società che ebbe a stipulare i contratti di leasing si era trasformata in impresa individuale, come dimostrato dall'atto notarile e dalla comunicazione effettuata all'Agenzia del- le Entrate (asseritamente) allegati alla stessa memoria, il giudice di primo grado ha osservato che nessuna produzione era stata effettuata e che, pertanto, nessuna pro- va era stata fornita dall'attore della sua legittimazione a far valere pretese nascenti da contratti di locazione finanziaria stipulati da altro soggetto giuridico, ovvero la
4 società aggiungendo che i Parte_2 contratti de quibus si erano conclusi con il riscatto dei beni oggetto di leasing sva- riati anni prima della stessa iscrizione nel registro delle imprese dell'impresa indi- viduale;
(ii) in ogni caso, ha escluso la fondatezza delle azioni proposte, rilevando:
(a) quanto alla questione relativa alla usura oggettiva predicata per i tassi di interesse di mora, che la CTU aveva accertato che “ − per quanto riguarda il contratto di leasing n. 469410, il tasso degli interessi di mora pattuito con- trattualmente è pari all'8,138%, a fronte di un Tasso Soglia di Usura che, tenuto conto della maggiorazione sopraindicata, è pari all'11,250% (cfr. pag. 11 della perizia); − per quanto riguarda il contratto di leasing n.
491839, il tasso degli interessi di mora pattuito contrattualmente è invece pari all'8,722%, a fronte di un Tasso Soglia di Usura che, tenuto conto della maggiorazione sopraindicata, è pari all'11,010% (cfr. pag. 12 della peri- zia)” e che “per nessuno dei contratti oggetto di causa, risulta pertanto al- cuna violazione della normativa antiusura neppure con riferimento alla pattuizione degli interessi moratori”; che, inoltre, per gli interessi moratori,
l'usura andava verificata in relazione alla concreta applicazione degli stessi, ma nel caso di specie non era stato applicato alcun interesse di mora, perché
i contratti erano stati regolarmente adempiuti;
(b) quanto alla questione relativa alla corretta determinazione del tasso di in- teresse corrispettivo, che “nei contratti di leasing, in difetto di alcuna nor- mativa in materia di trasparenza che imponga l'indicazione del tasso lea- sing in termini di T.A.N., piuttosto che di T.A.E., entrambe le opzioni pote- vano indifferentemente essere adottate (cfr. Trib. Milano 24 gennaio 2020,
n. 696) e che del resto l'indicazione del «Tasso di Leasing», espresso in termini di TAN, per pacifica Giurisprudenza, era condizione sufficiente per ritenere il contratto valido ai sensi della vigente normativa sulla Traspa- renza Bancaria” (cfr. Trib. Firenze 9 dicembre 2021, n. 3191; Trib. Firenze
14 novembre 2019, n. 3417). Infine, nel caso in esame il Tasso effettivo ri-
5 sulta facilmente calcolabile, tanto che, per entrambi i contratti, è stato in- dividuato anche nella Consulenza Tecnica d'Ufficio (cfr. pag. 14 della peri- zia tecnica)”;
(c) quanto infine alla penale asseritamente eccessiva, che il contratto aveva avuto regolare esecuzione e pertanto nessuna penale era stata applicata.
I motivi d'appello.
2. ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
1) Errata applicazione degli artt.81, 110 e 111 cpc.
L'appellante censura, anzitutto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la sua legittimazione attiva. Assume che il giudice fiorentino sia incorso in errore nella parte in cui non ha rilevato che era stata prodotta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della continuazione dell'attività d'impresa in forma indivi- duale. In ogni caso, ha depositato tale comunicazione in appello e ha prodotto qua- le nuova prova documentale la dichiarazione resa alla Camera di Commercio, di- chiarazione con la quale aveva espresso la volontà di continuare l'attività d'impresa della in forma individuale, assumendo che tali produzioni erano ammissibili Pt_2 in appello afferendo alla prova della legittimazione.
Ha aggiunto che la legittimazione risultava dimostrata, in ogni caso, dai do- cumenti prodotti dal convenuto in primo grado e, in particolare, dalla visura CCIIA relativa alla società dalla Parte_2 quale emergeva che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data
22.4.2016 per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e che lui era l'unico so- cio (accomandatario) superstite come tale subentrato nei diritti della società estin- ta, giusto l'insegnamento di Cass. civ. 28439/2020.
2) Errata applicazione degli artt.821, 1283, 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c.
L'appellante assume come errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “i criteri di calcolo degli interessi dovuti nei contratti di leasing siano determinati in quanto indicano il TAN nonché sono indicate il numero e la misura delle rate”. Affermazione questa che, secondo l'appellante, non considera
6 che i contratti e i relativi piani di ammortamento non indicavano il regime finan- ziario di capitalizzazione. Secondo l'appellante vero è che il piano d'ammortamento era con il sistema c.d. alla francese, ma la scienza matematica prevede tre regimi fi- nanziari di sviluppo del piano (a capitalizzazione composta, a capitalizzazione sem- plice e a capitalizzazione quadratica) e i contratti non indicavano quello scelto dalle parti, donde l'indeterminatezza della clausola sugli interessi corrispettivi.
Le difese dell'appellata
L'appellata ha evidenziato:
- quanto al primo motivo, che l'appellante, pur dichiarando di produrre in ap- pello i documenti sopra menzionati, ancora una volta non aveva effettuato alcuna produzione;
produzione che sarebbe stata in ogni caso inammissibile tenuto conto del divieto previsto dall'art.345 cpc. Quanto alla diversa rappresentazione coltivata con l'appello (subentro dell'unico socio accomandatario nei diritti della società cancellata dal registro delle imprese) ha evidenziato che nel giudizio di primo gra- do il HI mai si era qualificato come successore nelle pretese della società cancellata e, in ogni caso, non ha prodotto e dimostrato che tali pretese erano state a lui attribuite nel bilancio finale di liquidazione o che tali pretese non erano con- template in detto bilancio per ragioni diverse dalla tacita rinuncia;
- quanto al secondo motivo d'appello, che era corretta la decisione del giudice di primo grado non essendo richiesta dalla normativa di riferimento la indicazione del regime di capitalizzazione finanziaria del piano di ammortamento, e i dati con- tenuti nei contratti erano sufficienti ad individuare l'interesse praticato.
Il passaggio in decisione.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11/02/2025 sulle conclusioni delle parti, preci- sate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Ragioni della decisione
7 L'appello è infondato e va respinto.
Nel corso del giudizio di primo grado parte attrice ha agito in giudizio assu- mendo di avere stipulato direttamente i contratti di leasing (v. pag.1 della citazione, ove è scritto: “L'odierna [parte] comparente ha stipulato in data 15.2.05 e 21.3.06 due con- tratti di leasing traslativo inerente beni mobili con il OC LI spa (all'epoca
Centro Leasing spa)”).
In replica all'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione attiva so- stanziale, fondata sul rilievo che i contratti di leasing erano stati conclusi dalla so- cietà l'attore deduceva con la Parte_2 prima memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc che: “l'attrice è ditta che risulta dalla tra- sformazione della Ricami Framedy sas, come risulta dal relativo atto notarile e dalla comunicazione agenzia entrate che si allegano (doc.1)”.
Tali documenti non venivano tuttavia prodotti in giudizio, di tal che il giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (recte, di titolarità attiva del rapporto controverso) proposta dalla convenuta, ha rigettato la domanda.
L'assunto del HI, che fonda il primo motivo d'appello, secondo cui il giudice di prime cure ha errato perché i documenti erano stati prodotti con la me- moria ex art.183 co.6 n.1 cpc, è privo di pregio, in quanto l'esame del fascicolo di parte non evidenzia alcuna produzione. I documenti de quibus non risultano pro- dotti nemmeno con le successive memorie di grado. Invero, essi non sono stati prodotti nemmeno con l'atto d'appello, ma soltanto con la nota depositata in data
9/9/2024 ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di trattazione dell'appello.
La produzione in appello della comunicazione all'Agenzia delle Entrate (e non anche dell'asserito atto notarile di trasformazione, ovvero di un atto con il quale il socio accomandatario superstite nel termine di sei mesi previsto dall'art.2323 c.c., in assenza di ricostituzione della pluralità dei soci, decida di continuare l'attività economica in forma di impresa individuale), nonché della comunicazione al regi- stro delle imprese della volontà di continuare l'attività in forma di impresa indivi- duale in difetto di ricostituzione della pluralità di soci, incorre nel divieto previsto
8 dall'art.345 cpc, trattandosi di documenti che la parte avrebbe dovuto e potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado.
L'ulteriore assunto, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto rile- vare, sulla base della visura del registro delle imprese prodotta in giudizio dalla convenuta, che la società era Parte_2 stata cancellata dal registro delle imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, con conseguente subentro dell'unico socio accomandatario nella titolarità dei crediti e debiti sociali, non merita accoglimento.
L'assunto, che è in evidente contraddizione logica con la prospettazione con- tenuta nella memoria ex art.183, co.6 cpc n.1 depositata nel giudizio di primo gra- do, non merita infatti di essere condiviso.
Sul punto deve darsi continuità all'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “ L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancella- zione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in vir- tù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadem- piute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclu- sione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti an- cora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio” (cfr., fra le più recenti, Cass. civ.21071-23; 24246-23; 11411-24).
Nel caso di specie, trattasi di mere pretese e non è stato prodotto in giudizio alcun verbale di liquidazione, dal quale desumere, in ipotesi, argomenti a favore della mancata rinuncia.
Il rigetto del primo motivo d'appello comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo;
il difetto della titolarità attiva del rapporto controverso costituisce infatti questione di merito da sola sufficiente a giustificare il rigetto delle domande proposte dall'appellante.
9 Le spese di grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indi- cato in dispositivo in difetto di notula in atti (causa di valore indeterminabile- complessità bassa, parametri minimi in ragione della scarsa complessità della lite).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore dell'appellata, li- quidate in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso spe- se generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- dà atto, infine, che sussistono i presupposti ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012, per il raddoppio del con- tributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces- suale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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