Art. 29.
Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.
Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 aprile 1955, n. 379 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che "La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.
Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento a favore della Cassa stessa.
Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 aprile 1955, n. 379 ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che "La ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui all'art. 30 del citato ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 24 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n. 934 , e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.