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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3780/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto
“Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 12 novembre 2025 ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. ANGELA SIMONETTI (c.f. ) e FR IA C.F._1
D'VI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in C.F._2
Nola, alla via On. F. Napolitano n. 89;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società di fatto tra CP_1 [...]
Giudiziale (c.f. ) e (c.f. e P.IVA ) Parte_2 P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_3
(procedura pendente davanti al Tribunale di Nola inizialmente per la liquidazione giudiziale della con il n. 58/2023, estesa alla con sentenza del medesimo Tribunale n. 97/2025), CP_1 Pt_1 in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D., dott.ssa Rosa
Napolitano, con provvedimento in data 15.9.2025 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FRANCESCO FIMMANO' (c.f.
1 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli al Centro C.F._3
Direzionale – Isola E1;
RECLAMATA
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_2 C.F._4 rilasciata su foglio separato apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GIUSEPPE
AD (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._5
Nola, alla via On.le F. Napolitano n. 9;
RECLAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Nola, il curatore della Liquidazione Giudiziale della premesso che la società era da ritenersi socia di una società di fatto esistente tra la Parte_3 stessa, la e , ricorrendone tutti i presupposti soggettivi e oggettivi (stipula Pt_1 CP_2 degli atti per mezzo degli stessi notai, esercizio dell'attività nelle stesse sedi operative e legali, svolgimento contestuale di attività nei medesimi locali concessi in locazione alla con gli CP_1 stessi dipendenti e i medesimi macchinari, riconducibilità unitaria a e utilizzo di un CP_2 patrimonio comune, con compartecipazione negli utili e nelle perdite), chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società di fatto esistente tra la la Parte_3 Parte_1
e il sig. , estendendo ad essa la liquidazione già aperta in danno della
[...] CP_2
CP_1
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 97/2025, pubblicata in data 1.8.2025 e notificata alle parti in data 5.8.2025, ripercorsi gli orientamenti giurisprudenziali in materia e individuati, in linea generale, i requisiti soggettivi (affectio societatis) e oggettivi (esistenza di mezzi comuni messi a disposizione della società per scopi comuni e per una condivisione di utili e perdite) necessari per poter configurare l'esistenza di una supersocietà di fatto (ossia di una società costituita verbalmente o per facta concludentia tra una o più società di capitali e persone fisiche), dichiarava che non sussistevano elementi sufficienti per dimostrare la compartecipazione alla suddetta società di
[...]
, mancando la prova dell'esistenza di un fondo comune. Dichiarava, invece, aperta la CP_2 liquidazione giudiziale della società di fatto tra la e la Parte_3 Parte_1 rilevando, nel merito, che risultava dagli atti l'esercizio dell'attività di entrambe presso la medesima unità operativa;
che vi era una cointeressenza tra i patrimoni;
che non vi era prova che i beni rinvenuti nella sede di Liveri fossero riconducibili con certezza alla In particolare, per il Pt_1
Tribunale la commistione del ciclo produttivo e la condivisione della sede tra le due società socie
2 della dichiarata società di fatto emergeva chiaramente dall'operazione con cui la aveva Pt_1 conseguito fittiziamente dalla la cessione del ramo d'azienda precedentemente Controparte_3 concesso in fitto alla a seguito di incorporazione da parte di quest'ultima della CP_1 CP_4 divenendo di fatto locataria dell'azienda senza aver mai riscosso o preteso il pagamento di alcun canone. A tal riguardo, il Tribunale evidenziava le seguenti anomalie: - nel contratto di fitto di ramo d'azienda dalla alla non veniva fatta nessuna menzione della locazione del CP_3 Pt_1 complesso immobiliare, sebbene esso fosse indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa da parte della - non risultava fornita una prova inequivoca del trasferimento delle attività Pt_1 produttive della presso lo stabilimento di Nola, atteso che i locali di Nola erano adibiti a CP_1 deposito e che non poteva ritenersi concludente in tal senso il mero pagamento delle utenze;
- la risultava aver emesso a giugno 2021 fatture “per lavorazioni” in favore della Pt_1 CP_1 pur non avendo ancora lo stabilimento necessario alla produzione. Con riferimento all'esistenza del patrimonio comune e alla condivisione degli utili e delle perdite, il Tribunale evidenziava che si era accollata un debito di € 230.000,00 che la aveva nei confronti Pt_1 Controparte_3 della sebbene dalle scritture contabili di quest'ultima non risultasse a ottobre 2021 una CP_1 posizione debitoria in tal senso e che a tale accollo era seguita un'anomala rinuncia della CP_1 al pagamento di parte del debito (per l'importo di € 130.000,00), nonostante la fosse un Pt_1 soggetto perfettamente solvibile. Sempre in merito all'esistenza di un patrimonio comune e all'utilizzo promiscuo dei beni aziendali, il Tribunale evidenziava che dal verbale di sopralluogo della Guardia di Finanza era emerso che non tutti i beni inventariati presso la sede di Liveri erano riconducibili in modo inequivoco alla atteso che per alcuni macchinari, sicuramente Pt_1 appartenenti alla su disposizione espressa di , erano state rimosse le CP_1 CP_2 etichette identificative. Ritenuti in tal modo dimostrati sia l'affectio societatis, che gli elementi oggettivi “costituiti dalla partecipazione alla gestione dell'attività economica e la condivisione dei profitti e delle perdite”, il Tribunale accertava, infine, anche la sussistenza dello stato d'insolvenza della società di fatto, evinto, da un lato, dall'accertata insolvenza della e, dall'altro lato, CP_1 dalla mancata prova da parte della di elementi idonei a dimostrare la propria capacità di far Pt_1 fronte ai debiti della società di fatto, tra cui rientrano senza dubbio quelli della in quanto CP_1 costituenti debiti del socio contratti per l'esercizio dell'attività della società di fatto.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 la società con Parte_1 ricorso tempestivamente depositato il 4.9.2025, lamentando sostanzialmente l'incoerenza della decisione adottata dal Tribunale, per avere correttamente enucleato gli elementi costituitivi soggettivi e oggettivi della fattispecie (accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto), senza, poi, averne tratto le dovute conseguenze in ordine all'interpretazione dei fatti e dei
3 documenti sottoposti al suo esame, con evidente errore nell'interpretazione delle prove e nell'applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, emettendo di fatto una pronuncia con una motivazione solo apparente. In particolare, la reclamante ha evidenziato l'insussistenza di elementi indiziari gravi, precisi, concordanti e sistematici dai quali poter desumere sia il requisito soggettivo (l'affectio societatis) - ricorrendo tra le due società solo rapporti economici e collaborazioni commerciali -, sia quelli oggettivi (la comunanza del patrimonio e della partecipazione agli utili e alle perdite). Al fine di escludere lo svolgimento di un'attività comune d'impresa, ha evidenziato che la e la hanno un diverso codice ATECO e una Pt_1 CP_1 diversa attività prevalente, così che la mera comunanza del settore merceologico di riferimento non può essere, di per sé, indice di un'attività in comune;
che tra le compagini sociali e gli organi rappresentativi delle due società non vi è nessuna interferenza o comunanza, così come nessun rapporto vi è tra la e;
ancora, ha dedotto che la curatela non aveva offerto Pt_1 CP_2 nessuna prova dell'incorporazione della da parte della al fine di inferirne il CP_4 CP_1 subentro nel fitto del ramo d'azienda, precisando che la era mera locataria dell'immobile CP_1 di Liveri dalla e che le fatture di giugno 2021, emesse dalla reclamante a Controparte_3 favore della erano relative alla mera commercializzazione (attività pure rientrante CP_1 nell'oggetto sociale della di materie necessarie per le lavorazioni svolte dalla Pt_1 CP_1 acquistate dalla e, quindi, del tutto compatibili con il mancato possesso dell'immobile Parte_4 in cui svolgere un'attività di produzione. Con riferimento, poi, all'esistenza di un patrimonio comune, ha dedotto, da un lato, di aver già evidenziato alla curatela e dimostrato che l'accollo dei debiti della verso la in relazione al quale le parti originarie Controparte_3 CP_1 attuavano una compensazione rispetto ai canoni di locazione ancora dovuti, era conseguenza diretta della cessione del ramo d'azienda e dell'acquisto dell'immobile, con la conseguenza che, venuto meno l'interesse della società locataria alla detenzione dell'immobile (per essersi trasferita in altra sede), le parti (la e la avevano concordato una riduzione del debito in ragione Pt_1 CP_1 del rilascio anticipato dell'immobile. Dall'altro lato, ha dedotto che i beni inventariati e rinvenuti nel capannone di Liveri, ad eccezione di quello recante l'etichetta danneggiata, erano tutti certamente appartenenti alla essendo stati acquistati, parte, in virtù della cessione dalla Pt_1
e, altra parte, dalla società stessa, come risulta dalla perizia di parte, già Controparte_3 depositata in primo grado. Infine, la reclamante ha censurato l'erronea e tautologica affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della società di fatto ricavata dal Tribunale dal solo esame dell'insolvenza della CP_1
Costituendosi in giudizio la curatela ha chiesto il rigetto del reclamo, invocando la correttezza della decisione impugnata, contestando punto per punto le censure proposte nel reclamo ed insistendo per
4 la sussistenza dei requisiti integranti una società di fatto, emergenti chiaramente dai documenti di causa e dagli ulteriori accertamenti compiuti dopo l'apertura della procedura.
Con comparsa depositata il 31.10.2025 si è costituito in giudizio anche al solo fine CP_2 di far dichiarare passata in giudicato la statuizione emessa nei suoi confronti di estraneità alla predetta società di fatto.
All'udienza del 12.11.2025 il procedimento, svoltosi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato riservato per la decisione.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del reclamo, proposto dalla nel termine di Pt_1 trenta giorni dalla notificazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in danno della società di fatto esistente tra essa e la avvenuta nei confronti delle parti ad Parte_3 opera della cancelleria del Tribunale di Nola in data 5.8.2025.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società di fatto tra le due società sulla base delle seguenti circostanze: a) l'esercizio di un'attività in comune presso la medesima unità operativa, dimostrata dal possesso congiunto, almeno per un periodo, dell'immobile in cui l'impresa veniva esercitata, dalla mancanza di prova sufficiente in merito al trasferimento della ad altra sede già ad ottobre 2021 e, infine, dall'emissione di alcune CP_1 fatture dalla alla in un periodo in cui la prima non aveva ancora formalmente Pt_1 CP_1 acquistato l'immobile e l'azienda in esso esercitata;
b) dalla cointeressenza tra i patrimoni delle due società, con partecipazione di entrambe le società agli utili e alle perdite, ricavabile dalla complessiva operazione di accollo da parte della di un debito inesistente vantato dalla Pt_1
nei confronti della a cui è seguita una transazione tra la prima e la Controparte_3 CP_1 seconda, con parziale rinuncia al credito, nonostante la solvibilità del debitore e versamento di denaro mediante bonifici dalla prima alla seconda;
c) la comunanza del patrimonio sociale, evincibile dalla mancata riconducibilità con certezza dei beni rinvenuti nella sede di Liveri al patrimonio esclusivo della d) l'insolvenza in capo alla supersocietà di fatto, dimostrata dal Pt_1 mancato pagamento dei debiti contratti formalmente dalla nell'interesse dell'attività CP_1 comune e, quindi, da ritenersi debiti della società di fatto, rispetto ai quali non è emersa la capacità della di adempimento. Pt_1
Ciò posto, va innanzitutto premesso che non è stato formulato reclamo dalla curatela in ordine al rigetto dell'appartenenza alla supersocietà di fatto, quale ulteriore socio occulto, di , CP_2 tanto che questo si è costituito al solo fine di far accertare il passaggio della statuizione negativa nei suoi confronti. Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato, per mancanza di impugnazione sul punto, che non vi erano prove sufficienti per ritenere che era partecipe della società CP_2 di fatto accertata nella sentenza impugnata.
5 Orbene, vista anche l'espressa richiesta di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto tra i soggetti coinvolti nella procedura, formulata dalla curatela nella propria comparsa di costituzione e atteso il carattere devolutivo del reclamo in esame - il quale non è limitato alla verifica della correttezza del provvedimento impugnato, ma si estende, sulla base della prospettazione dei fatti formulata dalle parti, alla valutazione delle domande da esse proposte -, ritiene il collegio di dover valutare, seppure alla luce delle censure e delle circostanze di fatto indicate dalla reclamante, la ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti per configurare una cd. supersocietà di fatto tra le società e ossia della sussistenza tra di loro di CP_1 Pt_1 una società irregolare, a cui i suddetti parteciparono per la realizzazione di uno scopo e di un'attività comune.
L'art. 256, commi 4 e 5, del C.C.I.I., dopo aver disposto al primo comma che “l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, aggiunge che “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Il Codice della Crisi ha così recepito l'orientamento giurisprudenziale che, nel vigore dell'art. 147, comma 5, l.f., aveva ritenuto applicabile la suddetta norma non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risultasse che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di una sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento (cfr. Cass., 4712/2021; Cass., 7903/2020; Cass., 10507/2016).
Sulla base dei canoni enucleati dalla medesima giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una società di fatto (occulta), nel rapporto fra i soci, postula la rigorosa dimostrazione - il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza - del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.; con la conseguenza che, in mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla
6 legge ai fini della sua validità), grava sul giudice di merito l'accertamento, all'esito di una rigorosa valutazione compiuta anche tramite presunzioni o fatti esteriori sintomatici e concludenti, dell'esistenza di una struttura societaria, desumibile dall'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti (pur diseguali tra i vari soci) finalizzati (almeno nell'intento sociale perseguito da tutti o da alcuni dei soci stessi) all'esercizio congiunto di un'attività economica, con previsione di un'alea comune sui guadagni e sulle perdite (cfr. Cass., 4385/2023; Cass., 20552/2022; Cass.,
19234/2020, Cass. 33230/2019; Cass., 8981/2016; Cass. 5961/2010 e da ultimo in senso conforme
Cass., 7105/2025).
Ed è proprio sull'insussistenza di indici precisi, gravi e concordanti che si incentra il reclamo in esame, contestando che dai documenti e fatti evidenziati dal Tribunale potesse essere desunta quella prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione della fattispecie in esame.
Infine, sempre in linea generale, occorre che la supersocietà di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza automatismi impliciti od accertamenti incidentali: trattasi, infatti, dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'autonomo soggetto identificato nella supersocietà e solo successivamente ed eventualmente, in via automatica, dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Il fenomeno societario invocato dalla curatela e rinvenuto dal Tribunale, quindi, per le sue caratteristiche “orizzontali”, si differenzia dalla diversa ipotesi di “organizzazione verticale”, ricorrente tutte le volte in cui un “soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, pone in essere un'attività di direzione e coordinamento dell'attività di altre società (di diritto o di fatto) esclusivamente nel proprio interesse, contravvenendo, da una parte, ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, e realizzando, dall'altra, il diverso fenomeno di un'impresa (di fatto
o occulta) sussistente tra i soggetti che esercitano detta attività di direzione, con conseguente esclusione di una fattispecie di esercizio orizzontale di una comune attività d'impresa” (cfr. in tal senso da ultimo, Cass., 7105/2025, la quale, richiamando il proprio precedente n. 36378/2023, ha aggiunto che «la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno
"supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili»).
7 Tuttavia, con particolare riferimento alla gestione delle società nell'interesse proprio delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anziché in quello comune, la pronuncia da ultimo citata, ha, altresì, dato atto del percorso ermeneutico evolutivo sul fenomeno della supersocietà di fatto affermatosi nella giurisprudenza della medesima Corte, il quale, incentrando l'attenzione sul momento genetico dell'attività e non sull'evoluzione concreta degli originari accordi, è approdato ad un “diverso e meno apodittico principio per cui…«l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497- septies c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)» (Cass. 204/2024)” (cfr. Cass., 7105/2025, la quale in aderenza a tale principio riporta anche parte della motivazione della coeva Cass.,
74/2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, osserva la Corte che le circostanze evidenziate dalla reclamante non sono idonee a scalfire quanto già accertato dal Tribunale sulla base degli atti e dei documenti di causa, ovvero a far escludere che gli indizi fattuali evidenziati dal primo giudice siano insufficienti o non concludenti ai fini della configurabilità della predetta supersocietà di fatto.
Come già rilevato dal Tribunale, l'esercizio in comune dell'attività tra la e la Pt_1 CP_1 negli stessi locali e con utilizzo delle stesse attrezzature, può essere desunto dai seguenti elementi indiziari.
In data 14.7.2021 la al dichiarato fine di svolgere in esso direttamente la propria attività Pt_1
d'impresa (cfr. scopo indicato nel reclamo in esame alla pag. 5), acquistava dalla
[...]
(il cui amministratore unico era ) la proprietà dell'opificio di Liveri in CP_5 CP_2 via Palma, zona Industriale n. 3, già concesso in locazione alla e in cui quest'ultima, in CP_1 virtù di fusione per incorporazione della (sempre riconducibile a ) avvenuta CP_4 CP_2 in data 16.7.2020 (come da visura camerale della formalmente esercitava la propria CP_1 attività d'impresa, per essere subentrata in qualità di incorporante nel contratto di fitto d'azienda in Con essere tra la e la CP_3
Successivamente, in data 29.10.2021 la acquistava dalla medesima Pt_1 Controparte_3 anche il ramo d'azienda, già concesso in fitto alla (cfr. doc. 6 all. reclamo). CP_1
8 A seguito di tali atti, la è venuta ad esercitare la propria attività d'impresa nei capannoni di Pt_1
Liveri via Palma contestualmente alla la quale ha formalmente risolto il proprio CP_1 contratto di locazione dell'immobile in esame solo in data 31.12.2021 e che risulta non aver mai risolto il contratto di fitto d'azienda. Azienda che, peraltro, costituisce quella stessa azienda ceduta in proprietà alla per l'esercizio diretto dell'attività imprenditoriale. Pt_1
Né, in senso contrario, può ritenersi che la pur conservando il godimento e la locazione CP_1 dell'immobile di Liveri, si era di fatto già trasferita, per l'esercizio della sua attività, nella zona industriale di Nola: di tale circostanza, infatti, al di là di un generico riferimento contenuto nell'atto di accollo sottoscritto tra la e la in data 4.10.2021 (cfr. doc. i Pt_1 Controparte_3 reclamante) non vi è agli atti nessuna prova;
né vi è prova del trasferimento dei macchinari della dalla sede di Liveri ad altra sede. CP_1
Anzi, dagli atti risulta una prova contraria a tale circostanza, atteso il rinvenimento da parte della
Guardia di Finanza, presso la sede di Liveri, di un macchinario chiaramente in titolarità alla e al quale erano state rimossi i codici identificativi al fine di impedirne l'apprensione CP_1 alla procedura concorsuale.
Tale circostanza, oltre a ingenerare dubbi sull'effettivo trasferimento ad altra sede della CP_1 costituisce, come già evidenziato anche dal primo giudice, un ulteriore indizio dell'esercizio in comune dell'attività economica e della sussistenza di un patrimonio comune, realizzati mediante l'utilizzo promiscuo di macchinari.
Peraltro, la Corte rileva che non risulta neppure la prova certa della titolarità in capo alla Pt_5 degli altri macchinari, atteso che nel trasferimento di azienda i beni materiali trasferiti sono stati elencati genericamente in un allegato al contratto di cessione, senza nessun riferimento a codici o numeri identificativi dei beni idonei alla loro puntuale individuazione.
Il dedotto trasferimento della nella zona industriale di Nola ben prima della cessione CP_1 dell'immobile alla poi, risulta anche inverosimile ove si evidenzi che, in mancanza di un Pt_1 esercizio in comune dell'attività, non si comprendono le ragioni per cui una società, già di fatto trasferitasi altrove, debba continuare a mantenere in piedi il contratto di locazione di un'immobile in cui non svolge più nessuna attività. Né risultano tentativi della con la CP_1 CP_3
per addivenire ad una conciliazione per il rilascio anticipato dell'immobile di tenore
[...] analogo alla transazione sottoscritta con la in data 14.12.2021, ossia dopo due soli mesi Pt_1 dalla cessione a quest'ultima dell'immobile e dell'azienda.
Inverosimile, peraltro, risulta anche la circostanza che la presenza di un contratto di locazione sia dell'immobile che dell'azienda ceduti non sia stata evidenziata in nessuno dei due contratti di trasferimento tra la e la nei quali all'art. 6 relativo alle garanzie Pt_1 Controparte_3
9 dell'alienante, la ha espressamene dichiarato e garantito che l'immobile era Controparte_3 libero da diritti di terzi che ne limitavano il godimento e la disponibilità.
Né a giustificare una clausola evidentemente in contrasto con la realtà giuridica esistente può soccorrere quanto dichiarato dalla nel reclamo in esame, ossia che i diritti di godimento Pt_1 della sull'immobile e sull'azienda, non erano stati dichiarati negli atti di cessione alla CP_1
in quanto la prima di fatto si era già trasferita presso altro sito diversi mesi prima: infatti, Pt_1 oltre a non esservi nessuna prova di tale circostanza, come già evidenziato sopra, l'immobile era formalmente ancora gravato da un contratto di locazione concesso a terzi, di durata quanto meno sino al 2025 (cfr. contratto di locazione) e l'azienda ceduta (acquistata dalla per l'esercizio Pt_1 in proprio dell'attività) era fittata e, quindi, non esercitabile dalla cessionaria sino alla Pt_1 risoluzione del contratto da parte della (da ritenersi mai avvenuta in quanto non dedotta CP_1 né provata), salvo a ritenere, appunto, che tra le due società vi fosse un esercizio in comune dell'attività d'impresa.
Come già evidenziato dal Tribunale, poi, vi sono agli atti ulteriori documenti idonei a corroborare l'esercizio di un'attività in comune tra le due società coinvolte dalla procedura per cui è causa.
La stessa reclamante, infatti, ha depositato copia delle fatture emesse dalla alla Pt_1 CP_1
a maggio e giungo 2021 (fatture n. 30/2021, n. 36/2021 e n. 37/2021, all. sub. doc. 11 reclamante), le quali, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, non possono ritenersi relative all'attività di commercializzazione svolta dalla atteso che, accanto alla fattura n. 30/2021 del 19.5.2021 Pt_1 relativa alla fornitura di granuli di plastica e, quindi, astrattamente compatibile con quanto dedotto, vi sono le fatture nn. 36 e 37/2021, le quali indicano espressamente nella causale “materiale plastico lavorato” e “lavorazioni eseguite per vs. conto”. Esse, quindi, come già rilevato dal primo giudice, dimostrano l'esercizio dell'attività di impresa della (verosimilmente negli stessi locali di Pt_1
Liveri concessi in locazione alla mancando la prova della disponibilità di un altro CP_1 impianto) ben prima dell'acquisto dell'opificio e dell'azienda.
Peraltro, tale unicità è dimostrata anche dalle altre numerose fatture depositate dalla reclamante e relative al periodo autunno 2020 – agosto 2021 (all. sub. doc. 11), le quali, a parti invertite, recano forniture dalla alla di granuli di plastica, cartoni ed etichette, incompatibili con CP_1 Pt_1
“meri rapporti economici e collaborazioni commerciali tra le due società” - di cui una (la Pt_1 solo dedita alla commercializzazione - e non altrimenti giustificabili se non nell'ottica dell'esercizio in comune di un'attività d'impresa e della ripartizione dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
Prova di tale ultima circostanza può rinvenirsi, peraltro, anche nelle fatture, emesse entrambe prima che la società avesse la disponibilità di un'azienda, rilasciate alla da in Pt_1 Persona_1
10 data 30.7.2021, per l'acquisto di un'etichettatrice automatica (all. sub. doc. 3 reclamante) e dalla
Alcas s.p.a. in data 13.11.2020, per l'acquisto di una pressa (all. sub doc. 5 reclamante).
Quanto all'esistenza di un patrimonio comune e alla partecipazione di entrambe le socie agli utili e alle perdite della società di fatto da esse costituite, basti rilevare non solo quanto già osservato dal
Tribunale, ossia l'accollo da parte della di un debito della verso la Pt_1 CP_3 inesistente, in quanto non rinvenuto nelle scritture contabili di quest'ultima creditrice CP_1
(circostanza accertata dal Tribunale e non contestata dalla reclamante) e utilizzato dalle parti per riversare liquidità dalla alla ma anche lo scambio continuo tra le due società di Pt_1 CP_1 forniture (a volte anche di materiale identico - granuli -) volte a spalmare su entrambe i costi e i profitti realizzati nell'esercizio della comune attività.
Orbene, tutte le circostanze e le argomentazioni esposte corroborano la tesi dell'esistenza di una supersocietà di fatto e depongono per la corretta valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, nel senso di ritenere che nella fattispecie in esame si ravvisano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la prova dell'esistenza di una società di fatto e la volontà dei distinti soggetti coinvolti nella procedura (la e la di collaborare e Pt_1 CP_1 operare nell'interesse comune, al fine di realizzare lo scopo sociale, agendo nel come un'unica grande impresa, con coincidenza di interessi.
Va, infine, dato atto della sussistenza anche dello stato di insolvenza dell'autonomo soggetto
“società di fatto”, intesa come insolvenza globale della società costituita dai più soggetti e valutata non nella sua analisi “statica” di comparazione tra attivo e passivo patrimoniale come risultante dai bilanci (non trattandosi di società in liquidazione), ma nella sua dimensione dinamica di incapacità di adempiere regolarmente a tutte le obbligazioni, ossia alle obbligazioni contratte da entrambe le società socie nell'interesse e nell'esercizio dell'attività comune.
In applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità riportati sopra, l'insolvenza della società di fatto, distinta da quella dei suoi soci, può tuttavia essere desunta anche da quella dei suoi soci di fatto, purché in via non automatica.
Ebbene, come correttamente già ritenuto dal Tribunale, l'insolvenza della supersocietà in esame si può ricavare dalla presenza congiunta dell'accertata insolvenza della unita al mancato CP_1 adempimento delle sue obbligazioni - e, quindi, di parte delle obbligazioni comuni - da parte della che ne denotano l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni facenti capo alla Pt_1 supersocietà da esse costituita.
Per le ragioni esposte il reclamo va rigettato e la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto esistente tra la e la pronunciata dal Tribunale di Pt_1 CP_1
Nola con sentenza n. 97/2025, va confermata.
11 Le spese di lite, tra la reclamante e la Liquidazione giudiziale della società di fatto Pt_1 esistente tra la e la seguono la soccombenza, con condanna della reclamante Pt_1 CP_1 alla rifusione nella misura liquidata in dispositivo in favore della reclamata procedura, secondo i valori tra i minimi e i medi delle tabelle di riferimento allegate al DM 147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014
e Cass. 1346/2013).
Le spese di lite tra la reclamante la reclamata procedura e , vista anche la Pt_1 CP_2 posizione processuale da quest'ultimo rivestita nel presente giudizio di gravame e la sua costituzione al solo fine di far dichiarare il passaggio in giudicato della statuizione pronunciata nei suoi confronti, vanno interamente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il reclamo e conferma la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n.
97/2025, pubblicata in data 1.8.2025, emessa dal Tribunale di Nola in danno della società di fatto costituita tra la e la;
Parte_1 Controparte_6
b) condanna la reclamante al pagamento, in favore della reclamata procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale della predetta società di fatto, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge;
c) compensa interamente le spese di lite tra la reclamante, la reclamata procedura di liquidazione giudiziale e;
CP_2
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3780/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto
“Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 12 novembre 2025 ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. ANGELA SIMONETTI (c.f. ) e FR IA C.F._1
D'VI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in C.F._2
Nola, alla via On. F. Napolitano n. 89;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società di fatto tra CP_1 [...]
Giudiziale (c.f. ) e (c.f. e P.IVA ) Parte_2 P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_3
(procedura pendente davanti al Tribunale di Nola inizialmente per la liquidazione giudiziale della con il n. 58/2023, estesa alla con sentenza del medesimo Tribunale n. 97/2025), CP_1 Pt_1 in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D., dott.ssa Rosa
Napolitano, con provvedimento in data 15.9.2025 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. FRANCESCO FIMMANO' (c.f.
1 ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli al Centro C.F._3
Direzionale – Isola E1;
RECLAMATA
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti CP_2 C.F._4 rilasciata su foglio separato apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GIUSEPPE
AD (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._5
Nola, alla via On.le F. Napolitano n. 9;
RECLAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Nola, il curatore della Liquidazione Giudiziale della premesso che la società era da ritenersi socia di una società di fatto esistente tra la Parte_3 stessa, la e , ricorrendone tutti i presupposti soggettivi e oggettivi (stipula Pt_1 CP_2 degli atti per mezzo degli stessi notai, esercizio dell'attività nelle stesse sedi operative e legali, svolgimento contestuale di attività nei medesimi locali concessi in locazione alla con gli CP_1 stessi dipendenti e i medesimi macchinari, riconducibilità unitaria a e utilizzo di un CP_2 patrimonio comune, con compartecipazione negli utili e nelle perdite), chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della società di fatto esistente tra la la Parte_3 Parte_1
e il sig. , estendendo ad essa la liquidazione già aperta in danno della
[...] CP_2
CP_1
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 97/2025, pubblicata in data 1.8.2025 e notificata alle parti in data 5.8.2025, ripercorsi gli orientamenti giurisprudenziali in materia e individuati, in linea generale, i requisiti soggettivi (affectio societatis) e oggettivi (esistenza di mezzi comuni messi a disposizione della società per scopi comuni e per una condivisione di utili e perdite) necessari per poter configurare l'esistenza di una supersocietà di fatto (ossia di una società costituita verbalmente o per facta concludentia tra una o più società di capitali e persone fisiche), dichiarava che non sussistevano elementi sufficienti per dimostrare la compartecipazione alla suddetta società di
[...]
, mancando la prova dell'esistenza di un fondo comune. Dichiarava, invece, aperta la CP_2 liquidazione giudiziale della società di fatto tra la e la Parte_3 Parte_1 rilevando, nel merito, che risultava dagli atti l'esercizio dell'attività di entrambe presso la medesima unità operativa;
che vi era una cointeressenza tra i patrimoni;
che non vi era prova che i beni rinvenuti nella sede di Liveri fossero riconducibili con certezza alla In particolare, per il Pt_1
Tribunale la commistione del ciclo produttivo e la condivisione della sede tra le due società socie
2 della dichiarata società di fatto emergeva chiaramente dall'operazione con cui la aveva Pt_1 conseguito fittiziamente dalla la cessione del ramo d'azienda precedentemente Controparte_3 concesso in fitto alla a seguito di incorporazione da parte di quest'ultima della CP_1 CP_4 divenendo di fatto locataria dell'azienda senza aver mai riscosso o preteso il pagamento di alcun canone. A tal riguardo, il Tribunale evidenziava le seguenti anomalie: - nel contratto di fitto di ramo d'azienda dalla alla non veniva fatta nessuna menzione della locazione del CP_3 Pt_1 complesso immobiliare, sebbene esso fosse indispensabile per l'esercizio dell'attività di impresa da parte della - non risultava fornita una prova inequivoca del trasferimento delle attività Pt_1 produttive della presso lo stabilimento di Nola, atteso che i locali di Nola erano adibiti a CP_1 deposito e che non poteva ritenersi concludente in tal senso il mero pagamento delle utenze;
- la risultava aver emesso a giugno 2021 fatture “per lavorazioni” in favore della Pt_1 CP_1 pur non avendo ancora lo stabilimento necessario alla produzione. Con riferimento all'esistenza del patrimonio comune e alla condivisione degli utili e delle perdite, il Tribunale evidenziava che si era accollata un debito di € 230.000,00 che la aveva nei confronti Pt_1 Controparte_3 della sebbene dalle scritture contabili di quest'ultima non risultasse a ottobre 2021 una CP_1 posizione debitoria in tal senso e che a tale accollo era seguita un'anomala rinuncia della CP_1 al pagamento di parte del debito (per l'importo di € 130.000,00), nonostante la fosse un Pt_1 soggetto perfettamente solvibile. Sempre in merito all'esistenza di un patrimonio comune e all'utilizzo promiscuo dei beni aziendali, il Tribunale evidenziava che dal verbale di sopralluogo della Guardia di Finanza era emerso che non tutti i beni inventariati presso la sede di Liveri erano riconducibili in modo inequivoco alla atteso che per alcuni macchinari, sicuramente Pt_1 appartenenti alla su disposizione espressa di , erano state rimosse le CP_1 CP_2 etichette identificative. Ritenuti in tal modo dimostrati sia l'affectio societatis, che gli elementi oggettivi “costituiti dalla partecipazione alla gestione dell'attività economica e la condivisione dei profitti e delle perdite”, il Tribunale accertava, infine, anche la sussistenza dello stato d'insolvenza della società di fatto, evinto, da un lato, dall'accertata insolvenza della e, dall'altro lato, CP_1 dalla mancata prova da parte della di elementi idonei a dimostrare la propria capacità di far Pt_1 fronte ai debiti della società di fatto, tra cui rientrano senza dubbio quelli della in quanto CP_1 costituenti debiti del socio contratti per l'esercizio dell'attività della società di fatto.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 la società con Parte_1 ricorso tempestivamente depositato il 4.9.2025, lamentando sostanzialmente l'incoerenza della decisione adottata dal Tribunale, per avere correttamente enucleato gli elementi costituitivi soggettivi e oggettivi della fattispecie (accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto), senza, poi, averne tratto le dovute conseguenze in ordine all'interpretazione dei fatti e dei
3 documenti sottoposti al suo esame, con evidente errore nell'interpretazione delle prove e nell'applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, emettendo di fatto una pronuncia con una motivazione solo apparente. In particolare, la reclamante ha evidenziato l'insussistenza di elementi indiziari gravi, precisi, concordanti e sistematici dai quali poter desumere sia il requisito soggettivo (l'affectio societatis) - ricorrendo tra le due società solo rapporti economici e collaborazioni commerciali -, sia quelli oggettivi (la comunanza del patrimonio e della partecipazione agli utili e alle perdite). Al fine di escludere lo svolgimento di un'attività comune d'impresa, ha evidenziato che la e la hanno un diverso codice ATECO e una Pt_1 CP_1 diversa attività prevalente, così che la mera comunanza del settore merceologico di riferimento non può essere, di per sé, indice di un'attività in comune;
che tra le compagini sociali e gli organi rappresentativi delle due società non vi è nessuna interferenza o comunanza, così come nessun rapporto vi è tra la e;
ancora, ha dedotto che la curatela non aveva offerto Pt_1 CP_2 nessuna prova dell'incorporazione della da parte della al fine di inferirne il CP_4 CP_1 subentro nel fitto del ramo d'azienda, precisando che la era mera locataria dell'immobile CP_1 di Liveri dalla e che le fatture di giugno 2021, emesse dalla reclamante a Controparte_3 favore della erano relative alla mera commercializzazione (attività pure rientrante CP_1 nell'oggetto sociale della di materie necessarie per le lavorazioni svolte dalla Pt_1 CP_1 acquistate dalla e, quindi, del tutto compatibili con il mancato possesso dell'immobile Parte_4 in cui svolgere un'attività di produzione. Con riferimento, poi, all'esistenza di un patrimonio comune, ha dedotto, da un lato, di aver già evidenziato alla curatela e dimostrato che l'accollo dei debiti della verso la in relazione al quale le parti originarie Controparte_3 CP_1 attuavano una compensazione rispetto ai canoni di locazione ancora dovuti, era conseguenza diretta della cessione del ramo d'azienda e dell'acquisto dell'immobile, con la conseguenza che, venuto meno l'interesse della società locataria alla detenzione dell'immobile (per essersi trasferita in altra sede), le parti (la e la avevano concordato una riduzione del debito in ragione Pt_1 CP_1 del rilascio anticipato dell'immobile. Dall'altro lato, ha dedotto che i beni inventariati e rinvenuti nel capannone di Liveri, ad eccezione di quello recante l'etichetta danneggiata, erano tutti certamente appartenenti alla essendo stati acquistati, parte, in virtù della cessione dalla Pt_1
e, altra parte, dalla società stessa, come risulta dalla perizia di parte, già Controparte_3 depositata in primo grado. Infine, la reclamante ha censurato l'erronea e tautologica affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della società di fatto ricavata dal Tribunale dal solo esame dell'insolvenza della CP_1
Costituendosi in giudizio la curatela ha chiesto il rigetto del reclamo, invocando la correttezza della decisione impugnata, contestando punto per punto le censure proposte nel reclamo ed insistendo per
4 la sussistenza dei requisiti integranti una società di fatto, emergenti chiaramente dai documenti di causa e dagli ulteriori accertamenti compiuti dopo l'apertura della procedura.
Con comparsa depositata il 31.10.2025 si è costituito in giudizio anche al solo fine CP_2 di far dichiarare passata in giudicato la statuizione emessa nei suoi confronti di estraneità alla predetta società di fatto.
All'udienza del 12.11.2025 il procedimento, svoltosi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato riservato per la decisione.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del reclamo, proposto dalla nel termine di Pt_1 trenta giorni dalla notificazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in danno della società di fatto esistente tra essa e la avvenuta nei confronti delle parti ad Parte_3 opera della cancelleria del Tribunale di Nola in data 5.8.2025.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società di fatto tra le due società sulla base delle seguenti circostanze: a) l'esercizio di un'attività in comune presso la medesima unità operativa, dimostrata dal possesso congiunto, almeno per un periodo, dell'immobile in cui l'impresa veniva esercitata, dalla mancanza di prova sufficiente in merito al trasferimento della ad altra sede già ad ottobre 2021 e, infine, dall'emissione di alcune CP_1 fatture dalla alla in un periodo in cui la prima non aveva ancora formalmente Pt_1 CP_1 acquistato l'immobile e l'azienda in esso esercitata;
b) dalla cointeressenza tra i patrimoni delle due società, con partecipazione di entrambe le società agli utili e alle perdite, ricavabile dalla complessiva operazione di accollo da parte della di un debito inesistente vantato dalla Pt_1
nei confronti della a cui è seguita una transazione tra la prima e la Controparte_3 CP_1 seconda, con parziale rinuncia al credito, nonostante la solvibilità del debitore e versamento di denaro mediante bonifici dalla prima alla seconda;
c) la comunanza del patrimonio sociale, evincibile dalla mancata riconducibilità con certezza dei beni rinvenuti nella sede di Liveri al patrimonio esclusivo della d) l'insolvenza in capo alla supersocietà di fatto, dimostrata dal Pt_1 mancato pagamento dei debiti contratti formalmente dalla nell'interesse dell'attività CP_1 comune e, quindi, da ritenersi debiti della società di fatto, rispetto ai quali non è emersa la capacità della di adempimento. Pt_1
Ciò posto, va innanzitutto premesso che non è stato formulato reclamo dalla curatela in ordine al rigetto dell'appartenenza alla supersocietà di fatto, quale ulteriore socio occulto, di , CP_2 tanto che questo si è costituito al solo fine di far accertare il passaggio della statuizione negativa nei suoi confronti. Deve, quindi, ritenersi definitivamente accertato, per mancanza di impugnazione sul punto, che non vi erano prove sufficienti per ritenere che era partecipe della società CP_2 di fatto accertata nella sentenza impugnata.
5 Orbene, vista anche l'espressa richiesta di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto tra i soggetti coinvolti nella procedura, formulata dalla curatela nella propria comparsa di costituzione e atteso il carattere devolutivo del reclamo in esame - il quale non è limitato alla verifica della correttezza del provvedimento impugnato, ma si estende, sulla base della prospettazione dei fatti formulata dalle parti, alla valutazione delle domande da esse proposte -, ritiene il collegio di dover valutare, seppure alla luce delle censure e delle circostanze di fatto indicate dalla reclamante, la ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti per configurare una cd. supersocietà di fatto tra le società e ossia della sussistenza tra di loro di CP_1 Pt_1 una società irregolare, a cui i suddetti parteciparono per la realizzazione di uno scopo e di un'attività comune.
L'art. 256, commi 4 e 5, del C.C.I.I., dopo aver disposto al primo comma che “l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, aggiunge che “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Il Codice della Crisi ha così recepito l'orientamento giurisprudenziale che, nel vigore dell'art. 147, comma 5, l.f., aveva ritenuto applicabile la suddetta norma non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risultasse che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di una sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento (cfr. Cass., 4712/2021; Cass., 7903/2020; Cass., 10507/2016).
Sulla base dei canoni enucleati dalla medesima giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una società di fatto (occulta), nel rapporto fra i soci, postula la rigorosa dimostrazione - il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza - del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.; con la conseguenza che, in mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla
6 legge ai fini della sua validità), grava sul giudice di merito l'accertamento, all'esito di una rigorosa valutazione compiuta anche tramite presunzioni o fatti esteriori sintomatici e concludenti, dell'esistenza di una struttura societaria, desumibile dall'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti (pur diseguali tra i vari soci) finalizzati (almeno nell'intento sociale perseguito da tutti o da alcuni dei soci stessi) all'esercizio congiunto di un'attività economica, con previsione di un'alea comune sui guadagni e sulle perdite (cfr. Cass., 4385/2023; Cass., 20552/2022; Cass.,
19234/2020, Cass. 33230/2019; Cass., 8981/2016; Cass. 5961/2010 e da ultimo in senso conforme
Cass., 7105/2025).
Ed è proprio sull'insussistenza di indici precisi, gravi e concordanti che si incentra il reclamo in esame, contestando che dai documenti e fatti evidenziati dal Tribunale potesse essere desunta quella prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione della fattispecie in esame.
Infine, sempre in linea generale, occorre che la supersocietà di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza automatismi impliciti od accertamenti incidentali: trattasi, infatti, dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'autonomo soggetto identificato nella supersocietà e solo successivamente ed eventualmente, in via automatica, dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Il fenomeno societario invocato dalla curatela e rinvenuto dal Tribunale, quindi, per le sue caratteristiche “orizzontali”, si differenzia dalla diversa ipotesi di “organizzazione verticale”, ricorrente tutte le volte in cui un “soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, pone in essere un'attività di direzione e coordinamento dell'attività di altre società (di diritto o di fatto) esclusivamente nel proprio interesse, contravvenendo, da una parte, ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, e realizzando, dall'altra, il diverso fenomeno di un'impresa (di fatto
o occulta) sussistente tra i soggetti che esercitano detta attività di direzione, con conseguente esclusione di una fattispecie di esercizio orizzontale di una comune attività d'impresa” (cfr. in tal senso da ultimo, Cass., 7105/2025, la quale, richiamando il proprio precedente n. 36378/2023, ha aggiunto che «la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno
"supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili»).
7 Tuttavia, con particolare riferimento alla gestione delle società nell'interesse proprio delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anziché in quello comune, la pronuncia da ultimo citata, ha, altresì, dato atto del percorso ermeneutico evolutivo sul fenomeno della supersocietà di fatto affermatosi nella giurisprudenza della medesima Corte, il quale, incentrando l'attenzione sul momento genetico dell'attività e non sull'evoluzione concreta degli originari accordi, è approdato ad un “diverso e meno apodittico principio per cui…«l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497- septies c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)» (Cass. 204/2024)” (cfr. Cass., 7105/2025, la quale in aderenza a tale principio riporta anche parte della motivazione della coeva Cass.,
74/2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, osserva la Corte che le circostanze evidenziate dalla reclamante non sono idonee a scalfire quanto già accertato dal Tribunale sulla base degli atti e dei documenti di causa, ovvero a far escludere che gli indizi fattuali evidenziati dal primo giudice siano insufficienti o non concludenti ai fini della configurabilità della predetta supersocietà di fatto.
Come già rilevato dal Tribunale, l'esercizio in comune dell'attività tra la e la Pt_1 CP_1 negli stessi locali e con utilizzo delle stesse attrezzature, può essere desunto dai seguenti elementi indiziari.
In data 14.7.2021 la al dichiarato fine di svolgere in esso direttamente la propria attività Pt_1
d'impresa (cfr. scopo indicato nel reclamo in esame alla pag. 5), acquistava dalla
[...]
(il cui amministratore unico era ) la proprietà dell'opificio di Liveri in CP_5 CP_2 via Palma, zona Industriale n. 3, già concesso in locazione alla e in cui quest'ultima, in CP_1 virtù di fusione per incorporazione della (sempre riconducibile a ) avvenuta CP_4 CP_2 in data 16.7.2020 (come da visura camerale della formalmente esercitava la propria CP_1 attività d'impresa, per essere subentrata in qualità di incorporante nel contratto di fitto d'azienda in Con essere tra la e la CP_3
Successivamente, in data 29.10.2021 la acquistava dalla medesima Pt_1 Controparte_3 anche il ramo d'azienda, già concesso in fitto alla (cfr. doc. 6 all. reclamo). CP_1
8 A seguito di tali atti, la è venuta ad esercitare la propria attività d'impresa nei capannoni di Pt_1
Liveri via Palma contestualmente alla la quale ha formalmente risolto il proprio CP_1 contratto di locazione dell'immobile in esame solo in data 31.12.2021 e che risulta non aver mai risolto il contratto di fitto d'azienda. Azienda che, peraltro, costituisce quella stessa azienda ceduta in proprietà alla per l'esercizio diretto dell'attività imprenditoriale. Pt_1
Né, in senso contrario, può ritenersi che la pur conservando il godimento e la locazione CP_1 dell'immobile di Liveri, si era di fatto già trasferita, per l'esercizio della sua attività, nella zona industriale di Nola: di tale circostanza, infatti, al di là di un generico riferimento contenuto nell'atto di accollo sottoscritto tra la e la in data 4.10.2021 (cfr. doc. i Pt_1 Controparte_3 reclamante) non vi è agli atti nessuna prova;
né vi è prova del trasferimento dei macchinari della dalla sede di Liveri ad altra sede. CP_1
Anzi, dagli atti risulta una prova contraria a tale circostanza, atteso il rinvenimento da parte della
Guardia di Finanza, presso la sede di Liveri, di un macchinario chiaramente in titolarità alla e al quale erano state rimossi i codici identificativi al fine di impedirne l'apprensione CP_1 alla procedura concorsuale.
Tale circostanza, oltre a ingenerare dubbi sull'effettivo trasferimento ad altra sede della CP_1 costituisce, come già evidenziato anche dal primo giudice, un ulteriore indizio dell'esercizio in comune dell'attività economica e della sussistenza di un patrimonio comune, realizzati mediante l'utilizzo promiscuo di macchinari.
Peraltro, la Corte rileva che non risulta neppure la prova certa della titolarità in capo alla Pt_5 degli altri macchinari, atteso che nel trasferimento di azienda i beni materiali trasferiti sono stati elencati genericamente in un allegato al contratto di cessione, senza nessun riferimento a codici o numeri identificativi dei beni idonei alla loro puntuale individuazione.
Il dedotto trasferimento della nella zona industriale di Nola ben prima della cessione CP_1 dell'immobile alla poi, risulta anche inverosimile ove si evidenzi che, in mancanza di un Pt_1 esercizio in comune dell'attività, non si comprendono le ragioni per cui una società, già di fatto trasferitasi altrove, debba continuare a mantenere in piedi il contratto di locazione di un'immobile in cui non svolge più nessuna attività. Né risultano tentativi della con la CP_1 CP_3
per addivenire ad una conciliazione per il rilascio anticipato dell'immobile di tenore
[...] analogo alla transazione sottoscritta con la in data 14.12.2021, ossia dopo due soli mesi Pt_1 dalla cessione a quest'ultima dell'immobile e dell'azienda.
Inverosimile, peraltro, risulta anche la circostanza che la presenza di un contratto di locazione sia dell'immobile che dell'azienda ceduti non sia stata evidenziata in nessuno dei due contratti di trasferimento tra la e la nei quali all'art. 6 relativo alle garanzie Pt_1 Controparte_3
9 dell'alienante, la ha espressamene dichiarato e garantito che l'immobile era Controparte_3 libero da diritti di terzi che ne limitavano il godimento e la disponibilità.
Né a giustificare una clausola evidentemente in contrasto con la realtà giuridica esistente può soccorrere quanto dichiarato dalla nel reclamo in esame, ossia che i diritti di godimento Pt_1 della sull'immobile e sull'azienda, non erano stati dichiarati negli atti di cessione alla CP_1
in quanto la prima di fatto si era già trasferita presso altro sito diversi mesi prima: infatti, Pt_1 oltre a non esservi nessuna prova di tale circostanza, come già evidenziato sopra, l'immobile era formalmente ancora gravato da un contratto di locazione concesso a terzi, di durata quanto meno sino al 2025 (cfr. contratto di locazione) e l'azienda ceduta (acquistata dalla per l'esercizio Pt_1 in proprio dell'attività) era fittata e, quindi, non esercitabile dalla cessionaria sino alla Pt_1 risoluzione del contratto da parte della (da ritenersi mai avvenuta in quanto non dedotta CP_1 né provata), salvo a ritenere, appunto, che tra le due società vi fosse un esercizio in comune dell'attività d'impresa.
Come già evidenziato dal Tribunale, poi, vi sono agli atti ulteriori documenti idonei a corroborare l'esercizio di un'attività in comune tra le due società coinvolte dalla procedura per cui è causa.
La stessa reclamante, infatti, ha depositato copia delle fatture emesse dalla alla Pt_1 CP_1
a maggio e giungo 2021 (fatture n. 30/2021, n. 36/2021 e n. 37/2021, all. sub. doc. 11 reclamante), le quali, diversamente da quanto sostenuto nel reclamo, non possono ritenersi relative all'attività di commercializzazione svolta dalla atteso che, accanto alla fattura n. 30/2021 del 19.5.2021 Pt_1 relativa alla fornitura di granuli di plastica e, quindi, astrattamente compatibile con quanto dedotto, vi sono le fatture nn. 36 e 37/2021, le quali indicano espressamente nella causale “materiale plastico lavorato” e “lavorazioni eseguite per vs. conto”. Esse, quindi, come già rilevato dal primo giudice, dimostrano l'esercizio dell'attività di impresa della (verosimilmente negli stessi locali di Pt_1
Liveri concessi in locazione alla mancando la prova della disponibilità di un altro CP_1 impianto) ben prima dell'acquisto dell'opificio e dell'azienda.
Peraltro, tale unicità è dimostrata anche dalle altre numerose fatture depositate dalla reclamante e relative al periodo autunno 2020 – agosto 2021 (all. sub. doc. 11), le quali, a parti invertite, recano forniture dalla alla di granuli di plastica, cartoni ed etichette, incompatibili con CP_1 Pt_1
“meri rapporti economici e collaborazioni commerciali tra le due società” - di cui una (la Pt_1 solo dedita alla commercializzazione - e non altrimenti giustificabili se non nell'ottica dell'esercizio in comune di un'attività d'impresa e della ripartizione dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
Prova di tale ultima circostanza può rinvenirsi, peraltro, anche nelle fatture, emesse entrambe prima che la società avesse la disponibilità di un'azienda, rilasciate alla da in Pt_1 Persona_1
10 data 30.7.2021, per l'acquisto di un'etichettatrice automatica (all. sub. doc. 3 reclamante) e dalla
Alcas s.p.a. in data 13.11.2020, per l'acquisto di una pressa (all. sub doc. 5 reclamante).
Quanto all'esistenza di un patrimonio comune e alla partecipazione di entrambe le socie agli utili e alle perdite della società di fatto da esse costituite, basti rilevare non solo quanto già osservato dal
Tribunale, ossia l'accollo da parte della di un debito della verso la Pt_1 CP_3 inesistente, in quanto non rinvenuto nelle scritture contabili di quest'ultima creditrice CP_1
(circostanza accertata dal Tribunale e non contestata dalla reclamante) e utilizzato dalle parti per riversare liquidità dalla alla ma anche lo scambio continuo tra le due società di Pt_1 CP_1 forniture (a volte anche di materiale identico - granuli -) volte a spalmare su entrambe i costi e i profitti realizzati nell'esercizio della comune attività.
Orbene, tutte le circostanze e le argomentazioni esposte corroborano la tesi dell'esistenza di una supersocietà di fatto e depongono per la corretta valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, nel senso di ritenere che nella fattispecie in esame si ravvisano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la prova dell'esistenza di una società di fatto e la volontà dei distinti soggetti coinvolti nella procedura (la e la di collaborare e Pt_1 CP_1 operare nell'interesse comune, al fine di realizzare lo scopo sociale, agendo nel come un'unica grande impresa, con coincidenza di interessi.
Va, infine, dato atto della sussistenza anche dello stato di insolvenza dell'autonomo soggetto
“società di fatto”, intesa come insolvenza globale della società costituita dai più soggetti e valutata non nella sua analisi “statica” di comparazione tra attivo e passivo patrimoniale come risultante dai bilanci (non trattandosi di società in liquidazione), ma nella sua dimensione dinamica di incapacità di adempiere regolarmente a tutte le obbligazioni, ossia alle obbligazioni contratte da entrambe le società socie nell'interesse e nell'esercizio dell'attività comune.
In applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità riportati sopra, l'insolvenza della società di fatto, distinta da quella dei suoi soci, può tuttavia essere desunta anche da quella dei suoi soci di fatto, purché in via non automatica.
Ebbene, come correttamente già ritenuto dal Tribunale, l'insolvenza della supersocietà in esame si può ricavare dalla presenza congiunta dell'accertata insolvenza della unita al mancato CP_1 adempimento delle sue obbligazioni - e, quindi, di parte delle obbligazioni comuni - da parte della che ne denotano l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni facenti capo alla Pt_1 supersocietà da esse costituita.
Per le ragioni esposte il reclamo va rigettato e la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto esistente tra la e la pronunciata dal Tribunale di Pt_1 CP_1
Nola con sentenza n. 97/2025, va confermata.
11 Le spese di lite, tra la reclamante e la Liquidazione giudiziale della società di fatto Pt_1 esistente tra la e la seguono la soccombenza, con condanna della reclamante Pt_1 CP_1 alla rifusione nella misura liquidata in dispositivo in favore della reclamata procedura, secondo i valori tra i minimi e i medi delle tabelle di riferimento allegate al DM 147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014
e Cass. 1346/2013).
Le spese di lite tra la reclamante la reclamata procedura e , vista anche la Pt_1 CP_2 posizione processuale da quest'ultimo rivestita nel presente giudizio di gravame e la sua costituzione al solo fine di far dichiarare il passaggio in giudicato della statuizione pronunciata nei suoi confronti, vanno interamente compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il reclamo e conferma la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n.
97/2025, pubblicata in data 1.8.2025, emessa dal Tribunale di Nola in danno della società di fatto costituita tra la e la;
Parte_1 Controparte_6
b) condanna la reclamante al pagamento, in favore della reclamata procedura di Parte_1 liquidazione giudiziale della predetta società di fatto, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa come per legge;
c) compensa interamente le spese di lite tra la reclamante, la reclamata procedura di liquidazione giudiziale e;
CP_2
d) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 19.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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