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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
I Sezione Civile – II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani Giudice onorario Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(cod. fisc.: ), con sede in Castelraimondo, Corso Parte_1 P.IVA_1
Italia n. 13, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. Parte_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Pierluigi BENFATTO del foro di
[...]
Macerata e, dall'Avv. Massimo CESCA del foro di Macerata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierluigi BENFATTO Via dell'Industria n. 241 –
Corridonia (Mc)
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Modena, via San Carlo 8/20, codice fiscale n. Controparte_1
incorporante la mandataria con P.IVA_2 Controparte_2
sede in Modena, via San Carlo 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Germano P.IVA_3 Nicolini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Porto San Giorgio via Andrea Costa n. 2,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 596/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 07/07/2023 in materia di mutuo/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1198/2020 notificato in data a su richiesta di Parte_1 Parte_3 per la somma di € 1.521.767,47 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di
[...]
saldo del mutuo ipotecario n. 50111959 stipulato in data 6.8.09 per notar dr.ssa Per_1 per l'importo di euro 1.920.000,00, concesso dalla allora Controparte_3
In particolare, il Tribunale, per quel che qui è ancora di interesse, riteneva:
La validità del mutuo c.d. solutorio, asseritamente stipulato per ripianare uno scoperto di conto;
La validità della pattuizione degli interessi moratori in quanto intrasoglia;
La validità del mutuo in caso di omessa produzione del piano di ammortamento alla francese;
La infondatezza della eccezione di illecita capitalizzazione degli interessi passivi con riguardo all' ammortamento alla francese;
L'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal correntista sul presupposto della illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi.
pag. 2/18 impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito Parte_1
riportate.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. CP_4
Questa Corte territoriale avanzava proposta conciliativa in data 09.07.2024 (rinuncia al gravame e spese del grado compensate) che non veniva accettata dalla sola parte appellante.
In data 10.07.2024 veniva rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla validità del c.d. mutuo solutorio.
Raccolte con note scritte le precisazioni delle conclusioni e le comparse conclusionali, in data 27.05.2025 il giudice istruttore designato riservava la decisione al Collegio.
Con il primo motivo d'appello la società appellante censura come errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità del c.d. mutuo solutorio;
illustra che pur essendo acclarato in sentenza che il contratto di mutuo era stato stipulato con la finalità di costituire dei titoli di credito a garanzia di un preesistente scoperto di conto, debito chirografario, peraltro causato dalla illecita applicazione di interessi ultra legali, commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto insussistente lo sviamento della causa tipica del mutuo perché nella scheda contrattuale non era indicato lo scopo dell'erogazione; argomenta in merito alla differenza fra i mutui chirografari ed ipotecari;
richiama giurisprudenza secondo cui
è nullo per difetto della causa ex artt. 1418 e 1425, co.2 c.c., il contratto di mutuo stipulato per estinguere una posizione debitoria formatasi su oneri non dovuti e relativo, dunque, ad un debito solo parzialmente apparente, inficiato da addebiti illegittimi. (Cfr. per tutte Cassazione sentenza n. 1517 del 25/1/2021).
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie non si è in presenza di un mutuo di scopo, atteso che nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità
pag. 3/18 legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n.
26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Nel caso di specie si è in presenza di un mutuo, in cui la datio rei si è realizzata con l'accredito dell'importo finanziato in conto corrente, e con conseguente ripianamento dello scoperto di conto: dottrine e giurisprudenza hanno in questo caso adottato la definizione di mutuo solutorio, ove il sintagma non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
La parte appellante sostiene che il mutuo doveva considerarsi nullo, in quanto finalizzato al ripianamento di passività inesistenti e, pertanto nullo per difetto o illiceità della causa.
Ciò posto, questa Corte territoriale ha costantemente ritenuto che è irrilevante che la messa a disposizione dei fondi abbia eliso lo scoperto di conto intrattenuto con la banca,
e sia poi stata utilizzata per ripianare scoperti di altri conti correnti atteso che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, specie se si considera che l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. 23149/22: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro
pag. 4/18 impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa… "... deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito ..." ; conforme Cassazione civile sez. III, 11/10/2022, n.29644 in tema di mutuo fondiario, e Cass. 9 giugno 2023,
n. 16377); già Cass. 22 febbraio 2021, n. 4694 aveva affermato la liceità del mutuo volto al rifinanziamento del debitore, in cui l'erogazione di nuova liquidità è funzionale non solo all'estinzione della pregressa debitoria, con tutela della banca mediante iscrizione di ipoteca, ma anche a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali e in un più ampio contesto, l'assetto complessivo del debito, atteso che in tal caso la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all'impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto.
Sul dibattito sono infine intervenute le SSUU che hanno chiarito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
Va infine ribadito che l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attinendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, sicchè non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere, né si trasferiscono al mutuo eventuali nullità del conto corrente ripianato, generatrici di addebiti illegittimi, atteso che sul conto può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito dei c.d. pagamenti solutori.
pag. 5/18 Con il secondo motivo d'appello la società appellante eccepisce l'erroneità della sentenza gravata sulla questione relativa alla verifica della usurarietà dei tassi moratori pattuiti in contratto;
rimprovera al giudice di prime cure di non avere effettuato una consulenza contabile;
allega che le verifiche richieste non hanno ad oggetto la sommatoria tra interesse corrispettivo (TAN) e l'interesse di mora, bensì la verifica dell'interesse complessivo nell'ipotesi di inadempimento, ossia dell'effettivo costo del credito in caso di inadempimento, alla luce di Cassazione Sezioni Unite sentenza n.
19597 del 18 settembre 2020.
Il motivo è infondato.
Va premesso che secondo Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22622 Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte
e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice.
Ciò posto, va osservato che il giudice di prime cure ha ampiamente motivato la statuizione di legittimità degli interessi moratori in quanto sotto soglia, avendo rilevato che gli interessi moratori risultavano pattuiti nella misura del 4,90%, inferiore al tasso soglia di quelli corrispettivi, tasso soglia pari al 5,085%, nonché valutato come inconcludente la perizia di parte ove il tasso di mora effettivo veniva calcolato “sulla prima rata dell'ammortamento che ammonterebbe al 7,617%” perché “senza spiegazione alcuna della conclusione raggiunta”.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che l'eccezione formulata partisse dal presupposto errato della sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori: orbene, questa statuizione non risulta illogica o errata, atteso che la perizia di parte depositata dall'appellante si basa sulla negazione espressa della sentenza delle SSUU citata anche dalla società appellante, sentenza che ha dettato le formule matematiche per la pag. 6/18 determinazione del tasso soglia di mora. Invero, nella CTP, a differenza di quanto assume l'appellante secondo cui l'indagine svolta dal proprio consulente non deriverebbe dalla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori in quanto esclusa dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (fra le più recenti: Cassazione civile, sez.
I, 21/12/2024, n. 33850) in realtà si legge: “si è proceduto alla verifica del costo dell'operazione di mutuo nel caso di patologia del rapporto ossia in caso di inadempimento. In detta ipotesi andiamo a considerare l'effetto della mora e quindi gli interessi corrispettivi verranno considerati unitamente a quelli di mora nel calcolo del costo effettivo dell'operazione di mutuo” (pag. 21 CTP).
Con il terzo motivo di appello, rappresenta plurimi profili di nullità del Parte_1
mutuo e precisamente: i) il TAEG deve qualificarsi come un interesse la cui mancata indicazione dovrebbe essere sanzionata con la nullità ai sensi dell'art. 117, comma 4,
TUB; ii) l'omessa allegazione del piano di ammortamento non permetterebbe “di individuare il regime finanziario adottato nel rapporto con una chiara violazione della trasparenza bancaria nonché dei principi della correttezza e buona fede contrattuale e, rende indeterminato anche il tasso applicato”; iii) l'ammortamento alla francese rende il contratto nullo sia sotto il profilo della indeterminatezza, sia perché comporta l'applicazione di un fenomeno anatocistico quale costo occulto.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha sottoscritto in data 6.8.2009 un contratto di mutuo fondiario con
[...]
poi fusa per incorporazione in a rogito del Controparte_5 Parte_3
Notaio in Camerino (rep. n. 5385 - racc. n. 3027), di € Persona_2
1.920.000.000.
All'art. 2 del contratto di mutuo si legge: “Ciascuna rata di ammortamento di cui sopra sarà determinata secondo il metodo di ammortamento “alla francese”. […]
pag. 7/18 Al tasso di interesse iniziale, pattuito nel successivo articolo, ed in particolare del suddetto metodo di ammortamento “alla francese”, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento attualmente ad Euro 13.346,17”.
Nelle condizioni economiche erano indicate nella misura di:
- Tasso annuo nominale (tasso d'ingresso): 2,90 %
- Durata mesi (compreso eventuale preammortamento): 180
- Rimborso (rate costante ammortamento francese): quote capitale crescenti
- Periodicità di scadenza delle rate: MENSILI
- Calcolo degli interessi: anno civile.
Veniva altresì pattuito che il tasso d'interesse originariamente pattuito (c.d. tasso d'ingresso) era oggetto di revisione secondo il criterio di indicizzazione IB a 3 mesi (360) (01/01, 01/04, 01/07 e 01/10 di ogni anno) “Il tasso da applicare al finanziamento viene determinato maggiorando dello spread nella misura sottoindicata il parametro di revisione arrotondato ai 5 centesimi superiori”.
Lo spread veniva indicano in 1,40 p.p. e valore attuale del parametro di riferimento
1,50%.
ISC: 2,99%.
Orbene, premesse le condizioni economiche applicate alla restituzione, si consideri quanto segue.
Muovendo dalla censura relativa al TAEG, benché di non chiara interpretazione non essendo precisato se la censura riguardi la mancata o inesatta indicazione del TAEG rispetto al dato indicato nel contratto (e, in quest'ultimo caso, in che misura si differenzierebbe dal predetto dato), si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n.
4597/2023; vedi anche Cass. n. 39169/2021), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha
pag. 8/18 demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia
". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito Pt_5
della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
pag. 9/18 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I, 16/12/2024, n. 32811)
Par Ad ogni modo, come sopra indicato, l' veniva indicato nel contratto nella misura di
2,99%.
Quanto agli ulteriori profili di censura quali la violazione degli obblighi di trasparenza bancaria ex art. 117 TUB per mancata allegazione del piano di ammortamento e che l'ammortamento alla francese cela una illegittima capitalizzazione essendo il tasso moratorio calcolato sull'intera "rata", la quale è composta da capitale e da interessi, su questo ultimo aspetto si richiama al riguardo la recente pronuncia a Sezioni unite n.
15340 del 29 maggio 2024, che ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti fra gli istituti di credito e i clienti”.
La pronuncia nomofilattica detta principi, o più in generale individua dei criteri generali volti ad indagare in ordine alla illegittimità del mutuo e alle sue condizioni contrattuali, sia sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto, sia sotto il profilo della trasparenza imposta agli istituti di credito ex art. 117 TUB.
La Corte di Cassazione ha escluso l'illegittimità del piano di ammortamento della francese sul presupposto che, il contratto in esame alla vicenda, conteneva una chiara indicazione di tutti gli elementi idonei a far si che il cliente fosse in grado di conoscere il costo del finanziamento, indipendentemente dal fatto che non fosse indicato il piano di ammortamento “alla francese” e/o il regime “composto” degli interessi.
Si legge nella sentenza: “non vi è alcuna indeterminatezza qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse.” […]
pag. 10/18 “deve dunque escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi indica negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. (Cassazione civile, Sezioni unite, n. 15340 del 29 maggio 2024).
Pertanto, per accertare l'illegittimità di un mutuo con ammortamento alla francese, occorre verificare se il contratto indichi tutti gli elementi idonei a conoscere il costo del finanziamento.
Medesimo ragionamento trova applicazione anche in ottica di trasparenza contrattuale ex art. 117, comma 4, TUB, atteso che la norma mira a garantire che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro mezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Ebbene, nel caso in esame, come sopra riportato, il mutuo contiene in modo chiaro e inequivoco, indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (ISC), della periodicità delle rate di rimborso, a prescindere dalla modalità di determinazione del tasso di interesse applicato al mutuo, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente facoltà da parte del mutuatario di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto, tale da escludete una violazione dell'obbligo di trasparenza e indeterminatezza.
La variabilità del tasso d'interesse, pertanto, non incide sulla conoscenza del costo del finanziamento per il cliente, qualora, come nel caso di specie, esso sia oggetto di specifica indicazione. Sul punto, si rammenta che il tasso IB consente di rispettare il requisito di determinatezza/determinabilità del tasso di interesse, posto che è pacifico che il tasso IB costituisca un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, di talché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione;
che, peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro
pag. 11/18 dell'IB, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass.
3/5/2024 n. 12007);
Tra l'altro, le Sezioni unite, richiamano nella propria decisione anche i propri precedenti in cui affermavano che il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello d rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023).
Sulla mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, come già correttamente affermato dal primo giudice, per sua stessa natura il contratto non può essere corredato da un piano di ammortamento predeterminato, atteso che il tasso, in quanto variabile, è soggetto a oscillazioni e rende impossibile, al momento della stipulazione del mutuo, prevedere l'ammontare dei tassi di interesse e calcolare l'importo esatto delle rate in scadenza.
Infine, la richiamata pronuncia consente di ritenere infondata anche la censura secondo cui l'ammortamento alla francese celerebbe un fenomeno occulto di anatocismo, come del resto confermato dalla successiva sentenza Cassazione civile sez. I, 20/01/2025, (ud. 17/12/2024, dep. 20/01/2025), n.1403, ove si legge che Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo.
L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
pag. 12/18 Nelle proprie conclusionali, la società appellante contesta la citata pronuncia, richiamata nell'ordinanza ai fini della proposta conciliativa, sostenendo l'inapplicabilità dei suddetti principi ai mutui a tasso variabile come quello per cui è causa, essendo il mutuo oggetto della decisione della Sezioni unite un mutuo a tasso fisso.
La difesa risulta tuttavia smentita da Cassazione n. 7382 del 19 marzo 2025, secondo cui Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato
a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.
pag. 13/18 Col quarto motivo di gravame la società appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui statuisce in merito alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, sostenendo che la banca, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non avrebbe rettificato il credito da “in sofferenza” a “credito contestato”; argomenta che nel momento in cui un credito viene contestato, è necessario che l'intermediario proceda alla rettifica della comunicazione, dovendo segnalare che il mancato rientro è dovuto non ad una negativa valutazione dell'affidabilità del cliente, ma al fatto che lo stesso ha affermato che la pretesa della banca non è fondata.
Il motivo è infondato, atteso che la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato (cfr. Istruzioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi, Cap. II, Sez. II, par. 1.5).
Del resto, anche a voler valorizzare le ragioni addotte dalla società debitrice a fondamento del rifiuto di pagamento, va rilevato che dette ragioni, ove fondate, avrebbero comportato la nullità del mutuo, o la gratuità dello stesso, ma non avrebbero intaccato il diritto della Banca alla restituzione della rilevante somma erogata in conto capitale: pertanto la società debitrice non può pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento, comunque sussistente con riguardo alla restituzione del tantundem, conseguenze tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Col quinto motivo di gravame la società appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte relativa al governo delle spese di lite;
invoca la compensazione ex art. 92
c.p.c. allegando l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni agitate fra le parti.
Il motivo è fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di pag. 14/18 degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
L'intervento, nelle more del giudizio di appello, di due importanti pronunce nomofilattiche in tema di validità del c.d. mutuo solutorio e di validità del mutuo con ammortamento alla francese, rende conto della complessa evoluzione della giurisprudenza di legittimità sui temi di diritto bancario e della esistenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità, orientamenti che hanno comportato l'insorgere di incertezze tutt'altro che ininfluenti o marginali;
in questi termini, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti va iscritta nell'alveo delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l'applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
Due pronunce delle sezioni unite sulle questioni dibattute nel presente giudizio ne fanno emerge chiaramente la controvertibilità, la quale va valorizzata ai fini della compensazione parziale, in ragione di 1/3, delle spese dei giudizi di merito;
i restanti 2/3 delle spese di lite vanno posti a carico della società opponente, odierna appellante, che va ritenuta prevalentemente soccombente, in considerazione del fatto che le ragioni di contestazione del credito azionato dalla banca non avrebbero comunque intaccato il diritto della Banca alla restituzione della somma erogata.
Pertanto, ferma restando la liquidazione operata dal primo giudice le spese di lite del primo grado vanno compensate fra le parti in ragione di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della opponente di cui va ritenuta la prevalente soccombenza. Parte_1
Col sesto motivo di gravame la società appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato in via monitoria;
ribadita l'inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB nel giudizio ordinario, argomenta che, in assenza del piano di ammortamento del mutuo e delle contabili delle rate pagate, dettagliate in interessi, quota capitale e oneri, il credito pag. 15/18 vantato dalla banca non è provato nel suo ammontare;
deduce che l'importo ingiunto è reso incerto proprio dai sollevati profili di nullità delle condizioni economiche del rapporto negoziale.
Il motivo è infondato.
Se è vero che l'estratto conto ex art. 50 TUB non è sufficiente a dimostrare il credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo idoneo alla emissione del decreto ingiuntivo quale provvedimento emesso a seguito ad procedimento di cognizione sommaria in assenza di contraddittorio, occorre tuttavia rilevare che tale principio è riferito al solo rapporto di conto corrente, nel quale vi è un utilizzo del saldo flessibile e pertanto ricavabile solo ex post dagli estratti conto analitici, non essendo invece applicabile al contratto di mutuo.
Va poi osservato che:
Le dedotte nullità contrattuali sono state risolte nel senso della loro infondatezza;
secondo la costante giurisprudenza di legittimità se il credito fatto valere ha ad oggetto il rimborso di un mutuo, non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente su cui è appoggiato, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209), datio rei che peraltro nel caso di specie non è contestata.
Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui: “il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50 che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è
pag. 16/18 necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attiva e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibili dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III,
22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)” (Cassazione civile, sez. VI, 02/01/2023, n.
21).
Nel caso di specie, l'ingiungente opposta ha assolto pienamente al proprio onere della prova avendo prodotto il contratto di mutuo, il certificato di credito ex art. 50 TUB,
l'estratto conto “lista conforme” in cui veniva distintamente indicato l'importo maturato a titolo di capitale residuo, l'importo maturato a titolo di interessi corrispettivi e l'importo maturato a titolo di interessi di mora.
Quanto poi alla specifica contestazione secondo cui sarebbe stato onere della banca produrre le quietanze dei pagamenti eseguiti e non eseguiti, al di là della osservazione in merito alla impossibilità di dimostrare la quietanza di un pagamento non avvenuto, si rammenta che è principio generale quello secondo cui le regole di riparto dell'onere probatorio, in tema di inadempimento la parte che si assume creditore deve provare solo il titolo da cui deriva il proprio credito ed allegare l'inadempimento; costituisce onere dell'opponente provare il pagamento delle rate insolute, e non limitarsi a contestare l'idoneità probatoria della documentazione resa ai fini della prova del credito (Cass.
Sezioni unite, 13533/2001 e 11748/1998).
Res melius perpensa, va ritenuto che, ai fini del presente giudizio, sia irrilevante la questione degli effetti della manipolazione dell'IB (che questa Corte ha sollevato con l'ordinanza del 28/01/2025) tuttora pendente davanti alle Sezioni Unite;
infatti il mutuo oggetto del presente giudizio risulta essere stato stipulato in data 6.08.2009, ossia in epoca successiva alla manipolazione dell'IB per violazione dell'art. 101
pag. 17/18 TFUE e dell'art. 2 legge antitrust, accertata dalla Commissione Europea, con decisione del 4.12.2013, come avvenuta nel periodo settembre 2005 - maggio 2008.
In conclusione l'appello va accolto limitatamente al governo delle spese di lite del grado.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate fra le parti in ragione di 1/3, ed i restanti 2/3 vanno posti a carico della società appellante, in ragione del limitato accoglimento del gravame, tenuto altresì conto delle ragioni adottate nella disamina della quinta censura;
non va applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto la rimessione alle Sezioni Unite della questione della validità del c.d. mutuo solutorio giustifica il rifiuto della proposta conciliativa da parte della società appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro avverso la sentenza in epigrafe, così Parte_1 CP_1
provvede:
- Accoglie l'appello come da motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma per il resto,
- Condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite del primo grado come Parte_1 liquidate per l'intero nella sentenza gravata, compensando fra le parti il restante
1/3;
- Condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado, che per l'intero si liquidano in euro
7.418,00+4313,00+12.333,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, compensando fra le parti il restante 1/3.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
I Sezione Civile – II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani Giudice onorario Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 140 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(cod. fisc.: ), con sede in Castelraimondo, Corso Parte_1 P.IVA_1
Italia n. 13, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico sig. Parte_2
rappresentata e difesa, dall'Avv. Pierluigi BENFATTO del foro di
[...]
Macerata e, dall'Avv. Massimo CESCA del foro di Macerata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pierluigi BENFATTO Via dell'Industria n. 241 –
Corridonia (Mc)
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Modena, via San Carlo 8/20, codice fiscale n. Controparte_1
incorporante la mandataria con P.IVA_2 Controparte_2
sede in Modena, via San Carlo 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Germano P.IVA_3 Nicolini del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Porto San Giorgio via Andrea Costa n. 2,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 596/2023 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 07/07/2023 in materia di mutuo/opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1198/2020 notificato in data a su richiesta di Parte_1 Parte_3 per la somma di € 1.521.767,47 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di
[...]
saldo del mutuo ipotecario n. 50111959 stipulato in data 6.8.09 per notar dr.ssa Per_1 per l'importo di euro 1.920.000,00, concesso dalla allora Controparte_3
In particolare, il Tribunale, per quel che qui è ancora di interesse, riteneva:
La validità del mutuo c.d. solutorio, asseritamente stipulato per ripianare uno scoperto di conto;
La validità della pattuizione degli interessi moratori in quanto intrasoglia;
La validità del mutuo in caso di omessa produzione del piano di ammortamento alla francese;
La infondatezza della eccezione di illecita capitalizzazione degli interessi passivi con riguardo all' ammortamento alla francese;
L'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal correntista sul presupposto della illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi.
pag. 2/18 impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito Parte_1
riportate.
Si costituiva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. CP_4
Questa Corte territoriale avanzava proposta conciliativa in data 09.07.2024 (rinuncia al gravame e spese del grado compensate) che non veniva accettata dalla sola parte appellante.
In data 10.07.2024 veniva rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla validità del c.d. mutuo solutorio.
Raccolte con note scritte le precisazioni delle conclusioni e le comparse conclusionali, in data 27.05.2025 il giudice istruttore designato riservava la decisione al Collegio.
Con il primo motivo d'appello la società appellante censura come errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità del c.d. mutuo solutorio;
illustra che pur essendo acclarato in sentenza che il contratto di mutuo era stato stipulato con la finalità di costituire dei titoli di credito a garanzia di un preesistente scoperto di conto, debito chirografario, peraltro causato dalla illecita applicazione di interessi ultra legali, commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale, il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto insussistente lo sviamento della causa tipica del mutuo perché nella scheda contrattuale non era indicato lo scopo dell'erogazione; argomenta in merito alla differenza fra i mutui chirografari ed ipotecari;
richiama giurisprudenza secondo cui
è nullo per difetto della causa ex artt. 1418 e 1425, co.2 c.c., il contratto di mutuo stipulato per estinguere una posizione debitoria formatasi su oneri non dovuti e relativo, dunque, ad un debito solo parzialmente apparente, inficiato da addebiti illegittimi. (Cfr. per tutte Cassazione sentenza n. 1517 del 25/1/2021).
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie non si è in presenza di un mutuo di scopo, atteso che nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità
pag. 3/18 legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n.
26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Nel caso di specie si è in presenza di un mutuo, in cui la datio rei si è realizzata con l'accredito dell'importo finanziato in conto corrente, e con conseguente ripianamento dello scoperto di conto: dottrine e giurisprudenza hanno in questo caso adottato la definizione di mutuo solutorio, ove il sintagma non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
La parte appellante sostiene che il mutuo doveva considerarsi nullo, in quanto finalizzato al ripianamento di passività inesistenti e, pertanto nullo per difetto o illiceità della causa.
Ciò posto, questa Corte territoriale ha costantemente ritenuto che è irrilevante che la messa a disposizione dei fondi abbia eliso lo scoperto di conto intrattenuto con la banca,
e sia poi stata utilizzata per ripianare scoperti di altri conti correnti atteso che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, specie se si considera che l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. 23149/22: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro
pag. 4/18 impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa… "... deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito ..." ; conforme Cassazione civile sez. III, 11/10/2022, n.29644 in tema di mutuo fondiario, e Cass. 9 giugno 2023,
n. 16377); già Cass. 22 febbraio 2021, n. 4694 aveva affermato la liceità del mutuo volto al rifinanziamento del debitore, in cui l'erogazione di nuova liquidità è funzionale non solo all'estinzione della pregressa debitoria, con tutela della banca mediante iscrizione di ipoteca, ma anche a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali e in un più ampio contesto, l'assetto complessivo del debito, atteso che in tal caso la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all'impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto.
Sul dibattito sono infine intervenute le SSUU che hanno chiarito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841).
Va infine ribadito che l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attinendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, sicchè non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere, né si trasferiscono al mutuo eventuali nullità del conto corrente ripianato, generatrici di addebiti illegittimi, atteso che sul conto può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito dei c.d. pagamenti solutori.
pag. 5/18 Con il secondo motivo d'appello la società appellante eccepisce l'erroneità della sentenza gravata sulla questione relativa alla verifica della usurarietà dei tassi moratori pattuiti in contratto;
rimprovera al giudice di prime cure di non avere effettuato una consulenza contabile;
allega che le verifiche richieste non hanno ad oggetto la sommatoria tra interesse corrispettivo (TAN) e l'interesse di mora, bensì la verifica dell'interesse complessivo nell'ipotesi di inadempimento, ossia dell'effettivo costo del credito in caso di inadempimento, alla luce di Cassazione Sezioni Unite sentenza n.
19597 del 18 settembre 2020.
Il motivo è infondato.
Va premesso che secondo Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22622 Il rigetto della istanza di ammissione di CTU è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte
e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice.
Ciò posto, va osservato che il giudice di prime cure ha ampiamente motivato la statuizione di legittimità degli interessi moratori in quanto sotto soglia, avendo rilevato che gli interessi moratori risultavano pattuiti nella misura del 4,90%, inferiore al tasso soglia di quelli corrispettivi, tasso soglia pari al 5,085%, nonché valutato come inconcludente la perizia di parte ove il tasso di mora effettivo veniva calcolato “sulla prima rata dell'ammortamento che ammonterebbe al 7,617%” perché “senza spiegazione alcuna della conclusione raggiunta”.
Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che l'eccezione formulata partisse dal presupposto errato della sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori: orbene, questa statuizione non risulta illogica o errata, atteso che la perizia di parte depositata dall'appellante si basa sulla negazione espressa della sentenza delle SSUU citata anche dalla società appellante, sentenza che ha dettato le formule matematiche per la pag. 6/18 determinazione del tasso soglia di mora. Invero, nella CTP, a differenza di quanto assume l'appellante secondo cui l'indagine svolta dal proprio consulente non deriverebbe dalla sommatoria fra interessi corrispettivi e moratori in quanto esclusa dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (fra le più recenti: Cassazione civile, sez.
I, 21/12/2024, n. 33850) in realtà si legge: “si è proceduto alla verifica del costo dell'operazione di mutuo nel caso di patologia del rapporto ossia in caso di inadempimento. In detta ipotesi andiamo a considerare l'effetto della mora e quindi gli interessi corrispettivi verranno considerati unitamente a quelli di mora nel calcolo del costo effettivo dell'operazione di mutuo” (pag. 21 CTP).
Con il terzo motivo di appello, rappresenta plurimi profili di nullità del Parte_1
mutuo e precisamente: i) il TAEG deve qualificarsi come un interesse la cui mancata indicazione dovrebbe essere sanzionata con la nullità ai sensi dell'art. 117, comma 4,
TUB; ii) l'omessa allegazione del piano di ammortamento non permetterebbe “di individuare il regime finanziario adottato nel rapporto con una chiara violazione della trasparenza bancaria nonché dei principi della correttezza e buona fede contrattuale e, rende indeterminato anche il tasso applicato”; iii) l'ammortamento alla francese rende il contratto nullo sia sotto il profilo della indeterminatezza, sia perché comporta l'applicazione di un fenomeno anatocistico quale costo occulto.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha sottoscritto in data 6.8.2009 un contratto di mutuo fondiario con
[...]
poi fusa per incorporazione in a rogito del Controparte_5 Parte_3
Notaio in Camerino (rep. n. 5385 - racc. n. 3027), di € Persona_2
1.920.000.000.
All'art. 2 del contratto di mutuo si legge: “Ciascuna rata di ammortamento di cui sopra sarà determinata secondo il metodo di ammortamento “alla francese”. […]
pag. 7/18 Al tasso di interesse iniziale, pattuito nel successivo articolo, ed in particolare del suddetto metodo di ammortamento “alla francese”, calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento attualmente ad Euro 13.346,17”.
Nelle condizioni economiche erano indicate nella misura di:
- Tasso annuo nominale (tasso d'ingresso): 2,90 %
- Durata mesi (compreso eventuale preammortamento): 180
- Rimborso (rate costante ammortamento francese): quote capitale crescenti
- Periodicità di scadenza delle rate: MENSILI
- Calcolo degli interessi: anno civile.
Veniva altresì pattuito che il tasso d'interesse originariamente pattuito (c.d. tasso d'ingresso) era oggetto di revisione secondo il criterio di indicizzazione IB a 3 mesi (360) (01/01, 01/04, 01/07 e 01/10 di ogni anno) “Il tasso da applicare al finanziamento viene determinato maggiorando dello spread nella misura sottoindicata il parametro di revisione arrotondato ai 5 centesimi superiori”.
Lo spread veniva indicano in 1,40 p.p. e valore attuale del parametro di riferimento
1,50%.
ISC: 2,99%.
Orbene, premesse le condizioni economiche applicate alla restituzione, si consideri quanto segue.
Muovendo dalla censura relativa al TAEG, benché di non chiara interpretazione non essendo precisato se la censura riguardi la mancata o inesatta indicazione del TAEG rispetto al dato indicato nel contratto (e, in quest'ultimo caso, in che misura si differenzierebbe dal predetto dato), si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: “come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n.
4597/2023; vedi anche Cass. n. 39169/2021), l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha
pag. 8/18 demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia
". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Pa Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB".
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito Pt_5
della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi eventualmente il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
Pa Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n.
pag. 9/18 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.” (fra le più recenti: Cassazione civile, sez. I, 16/12/2024, n. 32811)
Par Ad ogni modo, come sopra indicato, l' veniva indicato nel contratto nella misura di
2,99%.
Quanto agli ulteriori profili di censura quali la violazione degli obblighi di trasparenza bancaria ex art. 117 TUB per mancata allegazione del piano di ammortamento e che l'ammortamento alla francese cela una illegittima capitalizzazione essendo il tasso moratorio calcolato sull'intera "rata", la quale è composta da capitale e da interessi, su questo ultimo aspetto si richiama al riguardo la recente pronuncia a Sezioni unite n.
15340 del 29 maggio 2024, che ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti fra gli istituti di credito e i clienti”.
La pronuncia nomofilattica detta principi, o più in generale individua dei criteri generali volti ad indagare in ordine alla illegittimità del mutuo e alle sue condizioni contrattuali, sia sotto il profilo della indeterminatezza dell'oggetto, sia sotto il profilo della trasparenza imposta agli istituti di credito ex art. 117 TUB.
La Corte di Cassazione ha escluso l'illegittimità del piano di ammortamento della francese sul presupposto che, il contratto in esame alla vicenda, conteneva una chiara indicazione di tutti gli elementi idonei a far si che il cliente fosse in grado di conoscere il costo del finanziamento, indipendentemente dal fatto che non fosse indicato il piano di ammortamento “alla francese” e/o il regime “composto” degli interessi.
Si legge nella sentenza: “non vi è alcuna indeterminatezza qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse.” […]
pag. 10/18 “deve dunque escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi indica negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. (Cassazione civile, Sezioni unite, n. 15340 del 29 maggio 2024).
Pertanto, per accertare l'illegittimità di un mutuo con ammortamento alla francese, occorre verificare se il contratto indichi tutti gli elementi idonei a conoscere il costo del finanziamento.
Medesimo ragionamento trova applicazione anche in ottica di trasparenza contrattuale ex art. 117, comma 4, TUB, atteso che la norma mira a garantire che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro mezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Ebbene, nel caso in esame, come sopra riportato, il mutuo contiene in modo chiaro e inequivoco, indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (ISC), della periodicità delle rate di rimborso, a prescindere dalla modalità di determinazione del tasso di interesse applicato al mutuo, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente facoltà da parte del mutuatario di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto, tale da escludete una violazione dell'obbligo di trasparenza e indeterminatezza.
La variabilità del tasso d'interesse, pertanto, non incide sulla conoscenza del costo del finanziamento per il cliente, qualora, come nel caso di specie, esso sia oggetto di specifica indicazione. Sul punto, si rammenta che il tasso IB consente di rispettare il requisito di determinatezza/determinabilità del tasso di interesse, posto che è pacifico che il tasso IB costituisca un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, di talché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione;
che, peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro
pag. 11/18 dell'IB, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass.
3/5/2024 n. 12007);
Tra l'altro, le Sezioni unite, richiamano nella propria decisione anche i propri precedenti in cui affermavano che il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello d rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023).
Sulla mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, come già correttamente affermato dal primo giudice, per sua stessa natura il contratto non può essere corredato da un piano di ammortamento predeterminato, atteso che il tasso, in quanto variabile, è soggetto a oscillazioni e rende impossibile, al momento della stipulazione del mutuo, prevedere l'ammontare dei tassi di interesse e calcolare l'importo esatto delle rate in scadenza.
Infine, la richiamata pronuncia consente di ritenere infondata anche la censura secondo cui l'ammortamento alla francese celerebbe un fenomeno occulto di anatocismo, come del resto confermato dalla successiva sentenza Cassazione civile sez. I, 20/01/2025, (ud. 17/12/2024, dep. 20/01/2025), n.1403, ove si legge che Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo.
L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come invero, l'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, con ciò dimostrandosi che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
pag. 12/18 Nelle proprie conclusionali, la società appellante contesta la citata pronuncia, richiamata nell'ordinanza ai fini della proposta conciliativa, sostenendo l'inapplicabilità dei suddetti principi ai mutui a tasso variabile come quello per cui è causa, essendo il mutuo oggetto della decisione della Sezioni unite un mutuo a tasso fisso.
La difesa risulta tuttavia smentita da Cassazione n. 7382 del 19 marzo 2025, secondo cui Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato
a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.
pag. 13/18 Col quarto motivo di gravame la società appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui statuisce in merito alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, sostenendo che la banca, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non avrebbe rettificato il credito da “in sofferenza” a “credito contestato”; argomenta che nel momento in cui un credito viene contestato, è necessario che l'intermediario proceda alla rettifica della comunicazione, dovendo segnalare che il mancato rientro è dovuto non ad una negativa valutazione dell'affidabilità del cliente, ma al fatto che lo stesso ha affermato che la pretesa della banca non è fondata.
Il motivo è infondato, atteso che la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato (cfr. Istruzioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi, Cap. II, Sez. II, par. 1.5).
Del resto, anche a voler valorizzare le ragioni addotte dalla società debitrice a fondamento del rifiuto di pagamento, va rilevato che dette ragioni, ove fondate, avrebbero comportato la nullità del mutuo, o la gratuità dello stesso, ma non avrebbero intaccato il diritto della Banca alla restituzione della rilevante somma erogata in conto capitale: pertanto la società debitrice non può pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento, comunque sussistente con riguardo alla restituzione del tantundem, conseguenze tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Col quinto motivo di gravame la società appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte relativa al governo delle spese di lite;
invoca la compensazione ex art. 92
c.p.c. allegando l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulle questioni agitate fra le parti.
Il motivo è fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di pag. 14/18 degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
L'intervento, nelle more del giudizio di appello, di due importanti pronunce nomofilattiche in tema di validità del c.d. mutuo solutorio e di validità del mutuo con ammortamento alla francese, rende conto della complessa evoluzione della giurisprudenza di legittimità sui temi di diritto bancario e della esistenza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità, orientamenti che hanno comportato l'insorgere di incertezze tutt'altro che ininfluenti o marginali;
in questi termini, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti va iscritta nell'alveo delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l'applicazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
Due pronunce delle sezioni unite sulle questioni dibattute nel presente giudizio ne fanno emerge chiaramente la controvertibilità, la quale va valorizzata ai fini della compensazione parziale, in ragione di 1/3, delle spese dei giudizi di merito;
i restanti 2/3 delle spese di lite vanno posti a carico della società opponente, odierna appellante, che va ritenuta prevalentemente soccombente, in considerazione del fatto che le ragioni di contestazione del credito azionato dalla banca non avrebbero comunque intaccato il diritto della Banca alla restituzione della somma erogata.
Pertanto, ferma restando la liquidazione operata dal primo giudice le spese di lite del primo grado vanno compensate fra le parti in ragione di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della opponente di cui va ritenuta la prevalente soccombenza. Parte_1
Col sesto motivo di gravame la società appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato in via monitoria;
ribadita l'inidoneità probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB nel giudizio ordinario, argomenta che, in assenza del piano di ammortamento del mutuo e delle contabili delle rate pagate, dettagliate in interessi, quota capitale e oneri, il credito pag. 15/18 vantato dalla banca non è provato nel suo ammontare;
deduce che l'importo ingiunto è reso incerto proprio dai sollevati profili di nullità delle condizioni economiche del rapporto negoziale.
Il motivo è infondato.
Se è vero che l'estratto conto ex art. 50 TUB non è sufficiente a dimostrare il credito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo idoneo alla emissione del decreto ingiuntivo quale provvedimento emesso a seguito ad procedimento di cognizione sommaria in assenza di contraddittorio, occorre tuttavia rilevare che tale principio è riferito al solo rapporto di conto corrente, nel quale vi è un utilizzo del saldo flessibile e pertanto ricavabile solo ex post dagli estratti conto analitici, non essendo invece applicabile al contratto di mutuo.
Va poi osservato che:
Le dedotte nullità contrattuali sono state risolte nel senso della loro infondatezza;
secondo la costante giurisprudenza di legittimità se il credito fatto valere ha ad oggetto il rimborso di un mutuo, non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente su cui è appoggiato, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209), datio rei che peraltro nel caso di specie non è contestata.
Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui: “il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50 che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è
pag. 16/18 necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attiva e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibili dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III,
22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)” (Cassazione civile, sez. VI, 02/01/2023, n.
21).
Nel caso di specie, l'ingiungente opposta ha assolto pienamente al proprio onere della prova avendo prodotto il contratto di mutuo, il certificato di credito ex art. 50 TUB,
l'estratto conto “lista conforme” in cui veniva distintamente indicato l'importo maturato a titolo di capitale residuo, l'importo maturato a titolo di interessi corrispettivi e l'importo maturato a titolo di interessi di mora.
Quanto poi alla specifica contestazione secondo cui sarebbe stato onere della banca produrre le quietanze dei pagamenti eseguiti e non eseguiti, al di là della osservazione in merito alla impossibilità di dimostrare la quietanza di un pagamento non avvenuto, si rammenta che è principio generale quello secondo cui le regole di riparto dell'onere probatorio, in tema di inadempimento la parte che si assume creditore deve provare solo il titolo da cui deriva il proprio credito ed allegare l'inadempimento; costituisce onere dell'opponente provare il pagamento delle rate insolute, e non limitarsi a contestare l'idoneità probatoria della documentazione resa ai fini della prova del credito (Cass.
Sezioni unite, 13533/2001 e 11748/1998).
Res melius perpensa, va ritenuto che, ai fini del presente giudizio, sia irrilevante la questione degli effetti della manipolazione dell'IB (che questa Corte ha sollevato con l'ordinanza del 28/01/2025) tuttora pendente davanti alle Sezioni Unite;
infatti il mutuo oggetto del presente giudizio risulta essere stato stipulato in data 6.08.2009, ossia in epoca successiva alla manipolazione dell'IB per violazione dell'art. 101
pag. 17/18 TFUE e dell'art. 2 legge antitrust, accertata dalla Commissione Europea, con decisione del 4.12.2013, come avvenuta nel periodo settembre 2005 - maggio 2008.
In conclusione l'appello va accolto limitatamente al governo delle spese di lite del grado.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate fra le parti in ragione di 1/3, ed i restanti 2/3 vanno posti a carico della società appellante, in ragione del limitato accoglimento del gravame, tenuto altresì conto delle ragioni adottate nella disamina della quinta censura;
non va applicato l'art. 96 comma 3 c.p.c., in quanto la rimessione alle Sezioni Unite della questione della validità del c.d. mutuo solutorio giustifica il rifiuto della proposta conciliativa da parte della società appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro avverso la sentenza in epigrafe, così Parte_1 CP_1
provvede:
- Accoglie l'appello come da motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che conferma per il resto,
- Condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite del primo grado come Parte_1 liquidate per l'intero nella sentenza gravata, compensando fra le parti il restante
1/3;
- Condanna al pagamento in favore di di 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado, che per l'intero si liquidano in euro
7.418,00+4313,00+12.333,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, compensando fra le parti il restante 1/3.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 27.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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