Ordinanza collegiale 2 agosto 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03488/2026REG.PROV.COLL.
N. 06855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6855 del 2025, proposto da
DI IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Formez Pa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
GR UO, US IN, UA DA, EV SS e SC ELNA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10755/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. DA ER e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1 – L’appellante ha impugnato la graduatoria e l’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lazio, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 14/05/2024 (e rettificata il successivo 24 maggio), relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” di cui al Bando di concorso n. 272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), nella parte in cui lo colloca nella posizione 2253 con un punteggio pari a 22,42.
2 – L’appellante deduce l’illegittimità della valutazione della sua prova e del punteggio conseguentemente a lui assegnato, in ragione della presenza di due quesiti, il n. 44 e il n. 59, connotati da profili di illogicità, irragionevolezza ed erroneità, tali da giustificarne l’annullamento ed il conseguente riconoscimento del punteggio ingiustamente negato.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata impugnazione, tramite motivi aggiunti, della nuova graduatoria pubblicata il 9 agosto 2024 a seguito di procedimento di rettifica.
4 – L’originaria parte ricorrente ha impugnato tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza, in quanto fondata su un’eccezione introdotta con una memoria dell’Amministrazione tardiva e, quindi, inammissibile. Tale memoria non poteva qualificarsi come replica, avendo introdotto nuove eccezioni senza contraddittorio, né supporto documentale. Il Tar ha così deciso sulla base di mere dichiarazioni di parte e, di fatto, di una propria “scienza privata”, erroneamente qualificando come fatto notorio la rettifica della graduatoria del 9 agosto 2024. Ne deriva una macroscopica violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente illegittimità della pronuncia e necessità di annullamento.
4.2 – Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza anche nel merito, sostenendo che la rettifica della graduatoria del 9 agosto 2024 era espressione di un potere vincolato, in quanto si limitava a inserire in graduatoria una candidata che aveva svolto e superato la prova asincrona. Tale rettifica non ha, in ogni caso, inciso sulla posizione del ricorrente, sicché non sussiste alcun obbligo di impugnazione con motivi aggiunti.
4.3 – L’appellante ripropone, quindi, i medesimi motivi di impugnazione proposti nel ricorso introduttivo rispetto ai quali il Tar Lazio non si è espresso.
5 – L’appello è fondato.
Con l’atto di rettifica della graduatoria adottato il 9 agosto 2024 l’amministrazione inseriva in graduatoria un unico candidato che aveva superato la prova scritta asincrona, svoltasi dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, pubblicata il 14 maggio 2024; in ragione di ciò scioglieva la riserva, senza alcuna modifica sostanziale, rispetto a tredici posizioni di vincitori che erano state accantonate nelle more della definizione delle prove asincrone.
Ne discende che l'intervento apportato sulla graduatoria in contestazione, limitato ad aggiungere un candidato alla posizione n. 2305 (con punteggio pari a 22,26), concretizza un mero atto di rettifica e, pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, dalla quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, deve ritenersi escluso qualsiasi effetto preclusivo conseguente alla sua mancata impugnazione (Cons. Stato, VII, n. 1324 del 2022; Cons. Stato, VII, n. 205 del 2023; negli stessi termini, in relazione allo stesso concorso per cui è causa cfr. Cons. St. 10215/2025).
L'appellato ha, infatti, assolto all'onere di impugnare l'originaria graduatoria finale, in quanto atto conclusivo del procedimento amministrativo e in quanto cristallizzazione dell'illegittimo esito contestato, come tale costituente l’atto lesivo della sua sfera giuridica (Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2024, n.7684). Come precisato dalla citata giurisprudenza "è pur vero che poi l'Amministrazione competente ha proceduto a rettificare più volte la suddetta graduatoria …ma questa circostanza non costituisce valido elemento per ritenere che sia venuto meno il loro interesse a ricorrere, in quanto… il carattere di mera rettifica della graduatoria esclude l'obbligo del ricorrente di impugnare qualsivoglia modificazione della graduatoria definitiva” (Cons. Stato, Sez. VII, 25 settembre 2023, n. 8498; 5 gennaio 2024 n. 214).
5.1 – Avuto riguardo al caso di specie ed alle doglianze di ordine processuale sollevate dall’appellante, va inoltre richiamato il precedente di questo Consiglio per cui “il rilievo d'ufficio della improcedibilità del ricorso di primo grado appare, in verità, essere avvenuto in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 64 c.p.a. che prescrive che esso avvenga sempre "sulla base degli elementi prodotti dalle parti" ovvero sull'acquisizione disposta dal giudice di "informazioni e documenti" utili ai fini del decidere e poiché la concreta lesione dell'interesse dell'originario ricorrente è in effetti riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale…, non venendo in alcun modo reiterata, se non indirettamente, dalla mera rettifica apportata in un momento successivo… che non costituisce rinnovato esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, ma semplice adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi di correttezza e buon andamento nell'agire amministrativo dinanzi all'evidenza di errori materiali da correggere o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali.” (Consiglio di Stato sez. IV, 13/01/2025, n. 178).
6 – L’accoglimento dell’appello implica la necessità di esaminare i motivi di primo grado riproposti dall’appellante.
6.1 - Prima di tale esame va disattesa l’eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dall’Agenzia delle Entrate, atteso che i vizi attinenti allo svolgimento delle prove (tra cui i quesiti errati) divengono attuali e impugnabili solo con l’atto conclusivo della procedura, ossia la graduatoria finale. La pubblicazione degli esiti della prova scritta sul sito istituzionale dell’ente non equivale ad un provvedimento che esprime la volontà ultima dell'Amministrazione, immediatamente lesivo del bene della vita del predetto candidato, e opponibile ai candidati, i quali non erano tenuti a seguire con diligenza detta forma di comunicazione (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2023, n. 2607). Ne discende che il dies a quo per l'impugnazione delle risultanze del predetto concorso a pubblico impiego non può che decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria che, nello specifico contesto concorsuale, “segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall'atto e gli elementi essenziali del medesimo a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto” (cfr. Cons. Stato, V, n. 8554/2022; VI, n. 2565/2016; II, n. 8578/2021).
6.2 – Con il ricorso di primo grado l’appellante ha dedotto l’illegittimità della valutazione della prova scritta, nella quale ha conseguito il punteggio di 22,42/30, assumendo che tale esito sia dipeso dall’erroneità di due quesiti del questionario: i nn. 44 e 59.
In particolare, con riferimento al quesito n. 44, avente ad oggetto la distinzione delle società secondo lo scopo, il ricorrente ha rappresentato che la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione sarebbe ambigua e incompleta, in quanto confonderebbe lo scopo sociale con la forma societaria e non terrebbe conto dello scopo consortile previsto dagli artt. 2602 e 2615‑ter c.c.
Quanto al quesito n. 59, relativo ai conferimenti nella società a responsabilità limitata al momento della costituzione, è stato dedotto che l’opzione ritenuta esatta richiederebbe erroneamente il versamento integrale dei conferimenti in denaro, in contrasto con l’art. 2464 c.c., che prevede, quale regola generale, il versamento minimo del 25%, salvo il caso della costituzione mediante atto unilaterale, non menzionato nel quesito.
Sulla base dell’asserita illegittimità dei predetti quesiti, il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento del punteggio pieno e la rimozione delle penalità applicate, con conseguente rideterminazione del punteggio della prova scritta in 23,44/30 e aggiornamento della posizione in graduatoria.
7 – Le doglianze meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Sul piano generale, va ricordato che in relazione alle procedure selettive la discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso, mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l’ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev’essere la risposta esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820); infatti, “risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Più precisamente “in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).
7.1 – Quanto al quesito n. 44 riguardante lo scopo delle società, questo non presenta profili né di erroneità, né di ambiguità.
Il quesito era così formulato:
“Secondo lo scopo le società si distinguono in:
a) Società commerciali e società non commerciali.
b) Società di persone e società di capitali.
c) Società lucrative e società cooperative”.
Il ricorrente ha fornito la risposta a), mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta c).
In proposito occorre considerare che l’art. 2247 c.c. dispone che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
La norma, come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale, viene costantemente interpretata nel senso che tutte le società devono avere uno scopo di lucro, altrimenti non potrebbe parlarsi di società, ma di enti di tipo associativo.
Lo scopo di lucro può poi manifestarsi in due modi diversi: soggettivo e oggettivo.
Nel primo caso si sarà di fronte a una società lucrativa, che persegue uno scopo di lucro soggettivo, consistente nella produzione di utili da distribuire ai soci.
Nel secondo caso una società mutualistica (o cooperativa), che persegue uno scopo di lucro in senso oggettivo, atteso che i soci non traggono un vantaggio dalla distribuzione di utili, ma dalla possibilità loro offerta di acquistare beni o servizi (cooperative di consumo) oppure di reperire occasioni di lavoro (cooperative di produzione e lavoro) a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Anche se non è menzionato lo scopo consortile, la risposta corretta era, come detto, la terza, dal momento che questa individua due scopi che possono assumere le società. Viceversa, risulta sicuramente errata la risposta data dall’appellante, in quanto a mente delle disposizioni dettate dal codice civile e dalla manualistica più diffusa, la distinzione tra società commerciale e non commerciale non attiene allo scopo sociale.
7.2 – Quanto al quesito n. 59, il quesito risultava così formulato: “Nelle società a responsabilità limitata, al momento del perfezionamento dell’atto costitutivo (art. 2464 c.c.):
a) Il capitale deve essere sottoscritto e versato integralmente;
b) Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura minima del 25%; i conferimenti in denaro, di beni in natura e i crediti devono essere effettuati integralmente;
c) Il capitale deve essere sottoscritto integralmente e versato nella misura del 25%, anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e i crediti”.
La ricorrente ha fornito la risposta c), mentre l’amministrazione ha ritenuto corretta la risposta b).
Ritiene il Collegio che nella fattispecie nessuna delle risposte fornite risulta essere quella sicuramente esatta.
Invero, l’art. 2464 del codice civile, richiamato nel quesito medesimo, dispone:
“Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.”
Dalla piana lettura della norma, del quesito e delle opzioni di risposta fornite emergono dunque:
a) l’intrinseca contraddittorietà dell’opzione ritenuta corretta dall’amministrazione, che, nella medesima risposta, menziona la necessità del versamento nella misura minima del 25%, affermando poi, con sostanziale riferimento a tutti i diversi tipi di conferimento, che gli stessi devono essere integralmente effettuati;
b) la ricorrenza di ulteriori profili di ambiguità della risposta ritenuta corretta dalla Commissione laddove afferma che i conferimenti in danaro debbano essere integralmente versati, atteso che, ai sensi del comma quarto dell’art. 2464, detti conferimenti debbono essere versati nella misura del 25%, salvo che si tratti di costituzione con atto unilaterale (circostanza tuttavia non specificata nel quesito, ma neppure da questo esclusa, ciò che rendeva non erronea la risposta fornita dal ricorrente ove riferibile alla detta ipotesi).
Il candidato, di conseguenza, leggendo le tre opzioni di risposta indicate, si è in concreto trovato a dover scegliere quella approssimativamente meno errata e/o meno incompleta, e non l’unica incontestabilmente esatta secondo la normativa di riferimento.
8 – Per le ragioni esposte, l’appello va accolto limitatamente al profilo da ultimo esaminato e, in riforma della sentenza impugnata, negli stessi limiti deve essere accolto il ricorso di primo grado.
Sarà l’amministrazione a ricalcolare il punteggio attribuito all’appellante ed a collocarlo nella corrispondente posizione della graduatoria.
9 – Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA TT, Presidente
DA ER, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DA ER | HA TT |
IL SEGRETARIO