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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2293/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 377/2022 del
31.01.2022, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Loredana
Caduto (C.F.: ), elettivamente dom.to presso il C.F._2
suo studio in Caserta via Cesare Battisti n. 85;
APPELLANTE
E
(C.F.: Controparte_1
, con sede in Caserta alla via Tescione, trav. , P.IVA_1 CP_2
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola Controparte_3
(C.F.: ) e con lo stesso elettivamente domiciliata in C.F._3
S. Maria C.V. (CE) alla via Luigi De Michele, 39, palazzo Pinto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F./Partita IVA: , già Controparte_4 P.IVA_2 [...]
con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 222, in Controparte_5
persona del suo Procuratore Speciale pro tempore, dott. CP_6
a tanto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal
[...]
Consiglio di Amministrazione della predetta Società con delibera del 1° aprile 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti del Foro di Roma (C.F.: ), giusta procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E
(C.F.: ), Controparte_7 CodiceFiscale_5 CP_8
(C.F.: ),
[...] C.F._6 Controparte_9
(C.F.: ; C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
pag. 2/26 Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, si riportava alle conclusioni Parte_1
rese nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “..a) accogliere l'appello; b) dichiarare nulla, intempestiva ed invalida la domanda di regresso – rivalsa formulata per sua decadenza dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta verso il medico dr.
convenuto nel medesimo giudizio e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto dal dr. al suddetto Ente Parte_1
di appartenenza a titolo di rivalsa;
c) in subordine, in ipotesi di soccombenza del convenuto medico nei confronti dell'Azienda ospedaliera, accertare la validità della garanzia assicurativa del medico assicurato con chiamata in causa, ed il suo diritto ad Controparte_10
essere tenuto indenne sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, conseguentemente accogliere la domanda di manleva formulata dal medico dr. se e per quanto costretto a versare all'Ente di Pt_1
appartenenza somme in ragione del sinistro per cui è causa. c) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
l' Controparte_11
concludeva come segue: “respingere l'appello in quanto destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto, confermare la sentenza di primo grado n. 377/2022, pronunciata a definizione del giudizio di n.
R.G. 700951/2013, Tribunale di S. Maria C.V., nella persona del giudice unico, dott.ssa Mastroianni e, per l'effetto, il vincolo di solidarietà tra
e dott. Controparte_11
pag. 3/26 , nella misura determinata in primo grado, con ogni Parte_1
conseguenza anche ai fini della rivalsa stante la decisa ripartizione interna del risarcimento fra i corresponsabili del fatto dannoso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri fiscali.”;
la concludeva come segue: “1 rigettare l'appello nei Controparte_4
motivi riguardanti le domande nei confronti della Compagnia perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente le relative statuizioni impugnate della sentenza di primo grado e in via principale, dichiarare inammissibile la domanda di manleva del Dott. e Pt_1
qualsivoglia domanda proposta nei confronti della Compagnia, 2 nel merito rigettare domanda di manleva del Dott. e qualsivoglia Pt_1
domanda proposta nei confronti della Compagnia perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
3 in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento di un obbligo di manleva a carico della
Compagnia, dichiarare e contenere l'obbligo di indennizzo nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione di cui alla
Polizza, nei limiti dei massimali di garanzia ivi stabiliti e tenendo altresì conto di eventuali franchigie e scoperti ivi indicati. Il tutto e in ogni caso con vittoria delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 15.4.2013, e Controparte_8
nella qualità di genitori esercenti la Controparte_9
responsabilità genitoriale sul figlio all'epoca minore,
[...]
, convenivano, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_7
pag. 4/26 Vetere, la e il dott. Controparte_12 [...]
esponendo che: - in data 04/01/2013, alle 20.00 circa, Parte_1
accompagnavano il figlio minore, , il quale Controparte_7
lamentava forti dolori addomino-inguinali con estensione ai genitali, al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile S. Sebastiano e S. Anna di Caserta,
e, dopo una lunga attesa, alle ore 21.09, questi veniva sottoposto a visita da parte del personale medico, in particolare dal dott.
[...]
, il quale, dopo aver effettuato un'ecografia renale e vescicale Parte_1
e visionato il fianco sinistro del paziente, senza effettuare altri accertamenti, lo dimetteva alle ore 22.45, con la diagnosi di “Colica
Ureterale a Sinistra”, prescrivendo farmaci antispastici ed antidolorifici, oltre all'uso di acqua oligominerale;
- in data
05/01/2013 a causa del persistere del dolore, nonostante la terapia medica intrapresa, lo trasportavano al Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Cardarelli di Napoli, dove i sanitari di guardia, sottoponendolo nuovamente a visita medica ed a seguito di esami strumentali e diagnostici, gli riscontravano una “torsione testicolare con necrosi del testicolo”, per la quale, chiamato in consulenza l'urologo di turno, quest'ultimo effettuava d'urgenza intervento di
“orchiectomia sinistra”; - a seguito dell'intervento, il minore veniva ricoverato presso il Reparto di Urologia dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli, e, in data 07/01/2013, dimesso con prognosi di tre mesi;
- a causa della mancata tempestiva diagnosi da parte del medico di turno del P.S., dott. , e dei sanitari del nosocomio di Caserta, Parte_1
ove pure vi erano strumenti ed apparecchi diagnostici adeguati ad un simile caso, il minore aveva subìto Controparte_7
pag. 5/26 l'asportazione totale del testicolo sinistro, con grave lesione della sua integrità̀ psico-fisica e conseguente danno biologico, attesa la maggiore difficoltà a procreare, nonché altre difficoltà di relazione con l'altro sesso ed implicazioni psicologiche;
- subiva Controparte_7
alterazioni dell'umore e accusava disagio tale da non voler uscire di casa, neanche per andare scuola, rifiutando di relazionarsi con i suoi coetanei;
- la letteratura medica riportava la necessità, in caso di torsione testicolare, di effettuare una diagnosi tempestiva, onde poter effettuare una semplice manovra di derotazione, intervento da ritenersi routinario se posto in essere nelle prime dodici ore dall'insorgenza del dolore;
- i sanitari del P.S. di Caserta avevano omesso di effettuare una visita ai genitali, nonché di effettuare un esame ecodoppler testicolare e di richiedere una consulenza urologica o chirurgica.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti concludevano chiedendo al
Tribunale, previo accertamento della responsabilità del medico
[...]
e della struttura sanitaria per l'omessa diagnosi tempestiva Parte_1
della rotazione testicolare, di voler condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni e di tutti i danni subiti da
, a titolo di danno biologico permanente, da Controparte_7
invalidità̀ temporanea, alla vita di relazione, da perdita di chance ed alla vita sessuale, oltre spese mediche sostenute, quantificati in euro
400.000,00.
, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda CP_13
attorea e chiedeva il differimento della data della prima udienza,
pag. 6/26 nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_10
tenuta a manlevarlo “per qualsiasi danno, onere, reclamo o
[...]
semplice pretesa dei Sigg.ri ”. CP_7
Con provvedimento dell'1.7.2013, il G.I., in accoglimento della richiesta formulata dal , differiva, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'udienza di Pt_1
prima comparizione, che l'attore aveva fissato in origine per il giorno
18.9.2013, al giorno 27.2.2014, al fine di consentire al predetto convenuto di effettuare la chiamata in causa del terzo, CP_10
[...]
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 5.2.2014, la struttura sanitaria eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e l'evento verificatosi e deduceva che la percentuale di invalidità del 30% che gli istanti assumevano esser conseguenza dell'evento era spropositata poiché non era scientificamente corroborata la tesi secondo cui la perdita di un testicolo riduceva la possibilità di procreare del 50%. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l'azienda sanitaria chiedeva di essere manlevata, per tutte le conseguenze del giudizio, dall'operatore sanitario o dalla compagnia assicuratrice dello Parte_1
stesso.
La cui era stato notificato l'atto di citazione per Controparte_10
chiamata in causa del terzo, poi divenuta in corso di causa
[...]
si costituiva, contestando l'operatività della copertura CP_14
assicurativa, valevole solo in caso di dolo o colpa grave, e concludeva per il rigetto della domanda di manleva.
pag. 7/26 Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli attori, disponeva, all'esito della stessa, una CTU medico legale, le cui risultanze accertavano che “la condotta dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di Caserta nel giorno 4.1.2013 che visitarono e curarono il paziente , non risulta esente da censure per Controparte_7
imperizia ed imprudenza: perché eseguirono una visita medica insufficiente per raggiungere la diagnosi di “torsione testicolare”; alla luce degli atti, eseguirono una visita clinica generale senza studiare lo scroto ed i testicoli pur lamentando il paziente in anamnesi: “dolore acuto al fianco sinistro con irradiazione ai genitali”; perché hanno dimesso il paziente con diagnosi di “colica ureterale a sinistra” sulla scorta della visita clinica generale e della ecografia renale e vescicale, senza chiedere una consulenza urologica che molto probabilmente (dopo un esame obiettivo dei testicoli) avrebbe posto la diagnosi di “torsione del testicolo sinistro”, poi fatta, tardivamente (ritardo diagnostico di circa 15 ore), presso il P.S. dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli;
vi è stato un ritardo diagnostico di circa 15 ore che ha comportato la necrosi testicolare con la conseguente asportazione del testicolo di sinistra”.
Con comparsa ex art. 105 c.p.c. del 19/11/2019,
[...]
, frattanto divenuto maggiorenne, si costituiva, CP_7
reiterando e facendo proprie le conclusioni rassegnate nell'originaria citazione.
Quindi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda,
pag. 8/26 condanna l' , in Controparte_15
persona del legale rappresentante p.t. e , in via solidale, Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_7
14.481,08, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 14.481,08) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 04/01/2013 -quale momento del fatto illecito- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04/01/2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
2. condanna, altresì, l'
[...]
, in persona del legale Controparte_15
rappresentante p.t. e , in via solidale, al pagamento, in Parte_1
favore di , degli interessi al saggio legale sulla Controparte_7
predetta somma (€14.481,08), dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna al pagamento, Parte_1
in favore dell' , in Controparte_15
persona del legale rappresentante p. t.,, delle somme di cui al precedente punto 1 e 2, nella misura indicata in motivazione, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dalla data di effettivo pagamento, effettuato in favore di e dall' , al saldo;
4. rigetta Controparte_7 Controparte_15
la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_1
(già , 5. condanna Controparte_5 Controparte_10
l' , in persona del Controparte_15
legale rappresentante p.t. e , in via solidale al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore degli istanti n.q. e di
pag. 9/26 , che si liquidano in € 1.064,00 per esborsi ed € Controparte_7
4.835,00 per compenso, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone a carico dell'
[...]
e , in Controparte_15 Parte_1
via solidale, le spese della CTU, liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto;
6. compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto tra le restanti parti.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini del decorso del termine cd. breve, interponeva appello, con atto notificato il
23.05.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
[...]
, concludendo per l'accoglimento delle sopra riportate Parte_1
conclusioni.
Con comparsa depositata in data 6.10.2022, si costituiva in giudizio l' , la quale rilevava che il aveva Controparte_12 Pt_1
omesso di impugnare la statuizione con cui il Tribunale condannava in solido i responsabili e, nel merito, contestava la fondatezza del motivo d'appello con cui veniva censurato l'accoglimento della domanda di regresso.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 11.10.2022, l'
[...]
nuova denominazione assunta da CP_4 Controparte_5
la quale rilevava l'infondatezza del gravame e concludeva per il
[...]
relativo rigetto.
pag. 10/26 Con ordinanza del 7.11.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, la Corte dichiarava la contumacia degli altri appellati, , e Controparte_7 Controparte_8
, e rinviava la causa per la precisazione delle Controparte_9
conclusioni all'udienza del 22.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note dalle stesse depositate, la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali veniva a scadere in data
17.4.2025.
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e dalle appellate anche le memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda, ritenendo, in adesione alle conclusioni cui giungeva il proprio ausiliare, che “secondo il criterio del più probabile che non (cfr. Cassazione 22 ottobre 2013 n. 23933), sussiste il nesso causale tra le cure praticate sulla persona dell'istante presso
l'Azienda convenuta dal convenuto e i postumi” permanenti Pt_1
residuati in capo al danneggiato . Controparte_7
pag. 11/26 Il Tribunale, evidenziato che il CTU aveva stimato il danno biologico permanente residuato al leso nella misura del 7%, liquidava il pregiudizio in applicazione della tabella di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, riconoscendo al danneggiato la somma di euro
14.481,08, a titolo di danno biologico e morale.
Quanto alla domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. , il primo Giudice affermava che Parte_1
“nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'inadempimento della propria obbligazione contrattuale” e che “il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore può promuovere l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione prima del suo adempimento nei confronti del creditore comune”.
Pertanto, il Tribunale, in accoglimento dell'azione di regresso spiegata dall' , condannava a rimborsare Controparte_15 Parte_1
alla coobbligata in solido quanto quest'ultima era tenuta a pagare, nei confronti di , in misura pari al 50% dell'intera Controparte_7
somma riconosciuta, nei limiti dell'importo di euro 7.240,54.
La domanda di garanzia proposta da nei confronti Parte_1
dell'allora veniva, invece, rigettata, avendo il Controparte_14
pag. 12/26 Giudice rilevato che l'assicurato aveva invocato l'operatività di una polizza che non contemplava il rischio dal quale lo stesso chiedeva di essere tenuto indenne. Invero, posto che l'art. 14 delle Condizioni particolari della polizza prevedeva che il rischio assicurato era attinente a quanto dovuto, quale civilmente responsabile per eventi occorsi durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in conseguenza di azione di rivalsa esperita dall'Assicuratore della struttura sanitaria di appartenenza o dall'Ente stesso, il Tribunale osservava che, nella specie, la domanda proposta dal sanitario verso l'impresa di assicurazione era relativa a quanto dal medesimo dovuto in favore di e , nella qualità Controparte_8 Controparte_9
di genitori esercenti la responsabilità sul minore danneggiato dalla sua condotta professionale.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, censurava la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei suoi confronti. In proposito si doleva del fatto che tale domanda era stata irritualmente proposta in quanto l'“Azienda ospedaliera avrebbe dovuto chiedere nella propria comparsa, perentoriamente nel termine di legge di cui all'art. 166 c.p.c., il differimento della prima udienza e, quindi, procedere alla notifica di atto contenente la domanda nuova nei confronti del medico, altro convenuto, come si fa sostanzialmente per la chiamata di terzo”, essendo a questa assimilabile.
pag. 13/26 In particolare, l'appellante deduceva che la domanda era stata proposta oltre il termine perentorio previsto ai sensi degli artt. 166 e
167 c.p.c. e che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per decadenza della struttura sanitaria dal proporla.
Nel merito, l'istante deduceva che la sentenza di primo grado era, in ogni caso, erronea nella parte in cui accoglieva la domanda di regresso, proposta dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti di esso istante, ed ometteva, invece, di pronunciare sull'ulteriore domanda che l' aveva proposto contro la compagnia assicurativa Controparte_15
chiamata in causa da esso convenuto.
§ 5.
Il motivo è fondato nella parte in cui è stata, con esso, contestata la sentenza, per avere il Giudice statuito in ordine alla domanda di regresso, proposta dall' nei confronti del dott. Controparte_15
, sebbene tale domanda non risultasse essere stata formulata Pt_1
tempestivamente.
In diritto si deve premettere che, come chiarito dalla S.C., “deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente
pag. 14/26 ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio .. La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e 6846/17, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980) “ (cfr.
Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 2022, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c.").
Facendo applicazione di tale principio, la sentenza impugnata non resiste alla critica dell'appellante, avendo statuito sulla riconvenzionale di regresso, proposta dall' , Controparte_12
sebbene quest'ultima si fosse costituita in giudizio tardivamente.
Ed invero, ribadito, in forza della giurisprudenza dinanzi richiamata, che, nella specie, la ridetta azienda ospedaliera, per formulare la domanda riconvenzionale contenente azione di regresso nei confronti dell'altro convenuto, , aveva l'onere, non già di Parte_1
chiedere il differimento della prima udienza al fine di poter notificare pag. 15/26 ad esso la chiamata in causa, trattandosi di soggetto già evocato in giudizio dall'attore e, quindi, già parte del processo, ma, senz'altro, di costituirsi nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c., è innegabile che tale presupposto non sia stato osservato.
Ed invero, siccome, nella citazione, gli attori avevano fissato la data della prima udienza per il giorno 25.7.2013, l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto costituirsi non oltre il 5 luglio 2013. Ne segue che, essendosi costituita con comparsa depositata solo in data 5.2.2014, la convenuta azienda ospedaliera sia decaduta dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
In contrario, non soccorre il differimento della data della prima udienza che, come dinanzi detto, il G.I. aveva disposto, con decreto dell'1.7.2013, al 27.2.2014.
Ed invero, tale differimento veniva operato al fine di permettere al convenuto, , che, ne aveva fatto espressa richiesta, di Parte_1
chiamare in causa l'impresa di assicurazione, Controparte_16
Nondimeno, il citato differimento non ha comportato anche un
[...]
differimento ulteriore del termine concesso ai convenuti originari, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., per poter formulare domande riconvenzionali, dovendosi siffatta facoltà esercitarsi, pur sempre, nel rispetto del termine di decadenza di venti giorni da computarsi avuto riguardo all'udienza fissata nell'atto di citazione.
pag. 16/26 Invero, sul punto, è dirimente evidenziare che l'art. 166 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, preveda che “il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo
167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”. Quindi, solo il differimento della data della prima udienza eventualmente disposto dal G.I. a norma dell'articolo
168-bis, quinto comma c.p.c. comporta uno slittamento del termine per la costituzione del convenuto e non, invece, quello disposto ai sensi dell'art. 269 c.p.c..
Del resto, l'art. 271 c.p.c., nel prevedere che “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli
166 e 167, primo comma ..“, rende palese che, invece, per i convenuti originari, i termini della costituzione debbano essere valutati rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Discende da quanto osservato che, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, siccome tardiva, la domanda riconvenzionale trasversale che l' aveva proposto nei CP_12
confronti del dott. . Pt_1
pag. 17/26 In accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di appello, va, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata inammissibile la domanda di regresso proposta dalla citata azienda ospedaliera nei confronti dell'odierno appellante.
§ 6.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame della seconda parte del primo motivo di appello, con il quale l'istante si doleva della mancata pronuncia, ad opera del Giudice, in ordine alla domanda di manleva che la medesima azienda ospedaliera aveva proposto nei confronti dell'allora Controparte_16
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda da esso proposta in primo grado nei confronti della Controparte_5
per essere dalla medesima garantito in caso di soccombenza.
L'appellante sosteneva che il primo Giudice si pronunciava sulla domanda di garanzia impropria, fondata su di un titolo diverso rispetto a quello sotteso alla domanda principale, come se si fosse trattato di una domanda di garanzia propria, mentre avrebbe dovuto tener conto della sua volontà di avvalersi della polizza assicurativa prodotta in giudizio in caso di soccombenza.
Il Giudice di prime cure, soggiungeva l'appellante, avrebbe dovuto
“avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dalla parte” e non limitarsi ad un'indagine formale del contenuto e della pag. 18/26 portata della domanda di garanzia spiegata, e ad avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, essendovi tutti i presupposti per poterla ritenere fondata.
In altri termini, considerato che l'effettiva volontà del chiamante era quella di avvalersi della polizza assicurativa da lui stessa prodotta, in caso di sua soccombenza, il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi conformemente alla domanda di manleva del medico, stante l'accoglimento della domanda di rivalsa – regresso della struttura ospedaliera di appartenenza del medico.
Irrilevante era la circostanza che esso convenuto aveva in aggiunta invocato, in caso di sua soccombenza, la richiesta di estensione della domanda dell'attore direttamente alla compagnia assicurativa, poiché tanto non avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere infondata la domanda di garanzia.
Avendo la sentenza accolto la domanda trasversale di rivalsa della struttura ospedaliera verso il medico garantito, era sorto il presupposto per ritenere operante la garanzia assicurativa. Infatti, siccome la domanda di regresso poteva essere accolta solo in caso di colpa grave del sanitario, se ne doveva trarre la conseguenza che era integrato il presupposto richiesto dalla polizza, “ essendo il sinistro accaduto il 01/01/2013 e, quindi, nella vigenza del contratto di assicurazione (13.03.2012 – 13.03.2013), nonché connesso a colpa grave del medico per effetto della quale l'Ente di appartenenza formulava
pag. 19/26 domanda di rivalsa accolta con sentenza impugnata per i motivi sopra esposti”.
Il Giudice “coerentemente con l'accertamento compiuto nella stessa sentenza sulla sussistenza del nesso tra danno e colpa grave ed il riconoscimento del diritto di rivalsa dell'ente ospedaliero, avrebbe dovuto accertare la piena operatività della polizza assicurativa e, quindi, accogliere la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa”.
§ 8.
Rileva la Corte che l'interesse dell'appellante ad una statuizione di merito in ordine al secondo motivo di appello, afferente alla questione dell'operatività della copertura assicurativa, non sia venuto meno per effetto dell'accoglimento del primo.
Ed invero, per quanto, con questa statuizione, sia stata dichiarata inammissibile l'azione di regresso svolta dall' verso il medico suo dipendente, resta fermo l'interesse di quest'ultimo a vedersi riconosciuta, per il caso di sua soccombenza, anche futura, in ordine a siffatta domanda, la copertura assicurativa, negata dal primo Giudice.
Nel merito, il motivo è infondato.
Deve premettersi che la polizza avente certificato n. 561182671, CP_10
emessa in adesione alla convenzione assicurativa n. 40041 stipulata tra l'allora e l'associazione “Pro.Me.Sa. Controparte_16
Protezione delle Professioni Medica e Sanitarie”, contemplava, in favore del dott. , quale” Assicurato” del contratto Parte_1
pag. 20/26 stesso, una garanzia per la “Responsabilità civile verso Terzi limitatamente ai casi di colpa grave”, derivante all'Assicurato dall'espletamento dell'attività professionale medica indicata nella
Polizza stessa come “chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”.
A mezzo di tale garanzia, l'assicurazione si era obbligata “a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge per eventi occorsi durante lo svolgimento della propria attività istituzionali, compresa l'attività libero professionale intramoenia ovunque esercitata, che abbiano causato a terzi morte, lesioni, ovvero danni materiali a beni tangibili, addebitati a loro colpa grave con provvedimento definitivo esecutivo dell'Autorità
Giudiziaria competente in conseguenza – dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale stipulata dall'Ente di appartenenza;
- b) dell'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza
e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati” (cfr. art. 14 sub sezione “Condizioni Particolari” del contratto, pag. 5 del documento).
Quindi, la copertura assicurativa non riguardava le somme che l'assicurato avrebbe dovuto pagare al danneggiato in conseguenza di un fatto dannoso commesso nell'esercizio della sua attività professionale, ma quelle dallo stesso dovute in conseguenza dell'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla
Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.
pag. 21/26 Posto quanto precede, del tutto correttamente il primo Giudice respingeva la domanda, sul presupposto che, nella specie, l'assicurato,
, aveva chiesto di essere manlevato di quanto dallo Parte_1
stesso eventualmente dovuto a qualsiasi titolo a e Controparte_8
n.q. di genitori esercenti la responsabilità Controparte_9
sull'allora figlio minore, e non già di quanto dovuto all'
[...]
in virtù dell'azione di rivalsa da quest'ultima esperita. Parte_2
In contrario, non soccorre il riferimento, operato dall'appellante, alla necessità di valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dalla parte, perché il Giudice è vincolato dalla necessità di rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto dall'art. 112 c.p.c., violando il quale emetterebbe una sentenza affetta dal vizio di ultrapetizione.
Nell'ipotesi in esame, giova ribadire, nel giudizio di primo grado, la domanda di manleva, azionata sulla base della polizza dinanzi richiamata, era stata formulata riferendosi, in maniera specifica, a quanto il medico avrebbe dovuto pagare, in caso di accoglimento della domanda principale, agli attori originari, mentre nessun riferimento veniva operato, nemmeno in sede di memoria di precisazione della domanda ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., alle somme dovute dall'assicurato al proprio ente di appartenenza in caso di ritenuta fondatezza della domanda di regresso (cfr. copia della memoria depositata ai sensi di tale norma, allegata al fascicolo telematico dell'appellante).
Peraltro, anche nel merito, la difesa dell'appellante non coglie nel segno, in quanto la polizza subordinava la copertura assicurativa del pag. 22/26 medico, in ordine agli esiti dell'azione di regresso dell'azienda ospedaliera, alla condizione che questi fosse stato riconosciuto responsabile di un evento dannoso ad esso imputato a titolo di colpa grave.
Nella fattispecie, in esame, invece, il Giudice di primo grado, accoglieva, solo fino alla concorrenza del 50% delle somme dalla stessa pagate, anziché per l'intero, la domanda di regresso proposta dall'
[...]
, proprio valorizzando il fatto che non ricorresse Controparte_15
un'ipotesi di “eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Quindi, l'assenza del requisito della colpa grave, cui la polizza subordinava l'operare della copertura assicurativa, veniva escluso dal
Giudice di primo grado e, sul punto, la censura dell'appellante si rivela assolutamente generica, essendosi la parte limitata a sostenere che l'accoglimento della domanda di regresso implicava necessariamente il riconoscimento dei presupposti per l'operatività della copertura assicurativa. Si tratta, a ben vedere, di un'asserzione affatto apodittica e chiaramente smentita dal contenuto della pronuncia impugnata.
§ 9.
Venendo al regime delle spese processuali, osserva il Collegio che, in ragione della riforma in parte qua della sentenza, nel rapporto tra il e l' si imponga un rinnovato Pt_1 Controparte_15
pag. 23/26 regolamento delle stesse da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del
19/12/2024).
Ciò posto, nel rapporto in esame, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell' , avuto Controparte_15
riguardo alla ritenuta inammissibilità della proposta azione di regresso.
La relativa liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento, quanto ad entrambi i gradi, dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., l'appellante deve, invece, essere condannato alla rifusione, in favore di delle spese del grado di appello.
Anche in ordine a siffatto rapporto la liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con pag. 24/26 applicazione dello scaglione dinanzi indicato e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per le stesse ragioni di cui si è detto.
Le spese processuali del grado di appello vanno distratte in favore dell'Avv. Loredana Caduto, dichiaratasi antistataria, non potendosi la distrazione estendere a quelle del primo grado nel quale la parte era difesa da altro avvocato che non aveva formulato istanza di distrazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta dall Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna l Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese
[...]
processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con pag. 25/26 distrazione delle spese processuali del grado di appello in favore dell'Avv. Loredana Caduto;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Alessia Pasquariello)
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2293/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 377/2022 del
31.01.2022, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Loredana
Caduto (C.F.: ), elettivamente dom.to presso il C.F._2
suo studio in Caserta via Cesare Battisti n. 85;
APPELLANTE
E
(C.F.: Controparte_1
, con sede in Caserta alla via Tescione, trav. , P.IVA_1 CP_2
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola Controparte_3
(C.F.: ) e con lo stesso elettivamente domiciliata in C.F._3
S. Maria C.V. (CE) alla via Luigi De Michele, 39, palazzo Pinto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F./Partita IVA: , già Controparte_4 P.IVA_2 [...]
con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 222, in Controparte_5
persona del suo Procuratore Speciale pro tempore, dott. CP_6
a tanto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal
[...]
Consiglio di Amministrazione della predetta Società con delibera del 1° aprile 2021, rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti del Foro di Roma (C.F.: ), giusta procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E
(C.F.: ), Controparte_7 CodiceFiscale_5 CP_8
(C.F.: ),
[...] C.F._6 Controparte_9
(C.F.: ; C.F._7
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
pag. 2/26 Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 13.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, si riportava alle conclusioni Parte_1
rese nell'atto d'appello, scritto con il quale aveva chiesto: “..a) accogliere l'appello; b) dichiarare nulla, intempestiva ed invalida la domanda di regresso – rivalsa formulata per sua decadenza dall'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta verso il medico dr.
convenuto nel medesimo giudizio e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto dal dr. al suddetto Ente Parte_1
di appartenenza a titolo di rivalsa;
c) in subordine, in ipotesi di soccombenza del convenuto medico nei confronti dell'Azienda ospedaliera, accertare la validità della garanzia assicurativa del medico assicurato con chiamata in causa, ed il suo diritto ad Controparte_10
essere tenuto indenne sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, conseguentemente accogliere la domanda di manleva formulata dal medico dr. se e per quanto costretto a versare all'Ente di Pt_1
appartenenza somme in ragione del sinistro per cui è causa. c) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
l' Controparte_11
concludeva come segue: “respingere l'appello in quanto destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto, confermare la sentenza di primo grado n. 377/2022, pronunciata a definizione del giudizio di n.
R.G. 700951/2013, Tribunale di S. Maria C.V., nella persona del giudice unico, dott.ssa Mastroianni e, per l'effetto, il vincolo di solidarietà tra
e dott. Controparte_11
pag. 3/26 , nella misura determinata in primo grado, con ogni Parte_1
conseguenza anche ai fini della rivalsa stante la decisa ripartizione interna del risarcimento fra i corresponsabili del fatto dannoso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri fiscali.”;
la concludeva come segue: “1 rigettare l'appello nei Controparte_4
motivi riguardanti le domande nei confronti della Compagnia perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente le relative statuizioni impugnate della sentenza di primo grado e in via principale, dichiarare inammissibile la domanda di manleva del Dott. e Pt_1
qualsivoglia domanda proposta nei confronti della Compagnia, 2 nel merito rigettare domanda di manleva del Dott. e qualsivoglia Pt_1
domanda proposta nei confronti della Compagnia perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
3 in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento di un obbligo di manleva a carico della
Compagnia, dichiarare e contenere l'obbligo di indennizzo nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione di cui alla
Polizza, nei limiti dei massimali di garanzia ivi stabiliti e tenendo altresì conto di eventuali franchigie e scoperti ivi indicati. Il tutto e in ogni caso con vittoria delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 15.4.2013, e Controparte_8
nella qualità di genitori esercenti la Controparte_9
responsabilità genitoriale sul figlio all'epoca minore,
[...]
, convenivano, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_7
pag. 4/26 Vetere, la e il dott. Controparte_12 [...]
esponendo che: - in data 04/01/2013, alle 20.00 circa, Parte_1
accompagnavano il figlio minore, , il quale Controparte_7
lamentava forti dolori addomino-inguinali con estensione ai genitali, al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile S. Sebastiano e S. Anna di Caserta,
e, dopo una lunga attesa, alle ore 21.09, questi veniva sottoposto a visita da parte del personale medico, in particolare dal dott.
[...]
, il quale, dopo aver effettuato un'ecografia renale e vescicale Parte_1
e visionato il fianco sinistro del paziente, senza effettuare altri accertamenti, lo dimetteva alle ore 22.45, con la diagnosi di “Colica
Ureterale a Sinistra”, prescrivendo farmaci antispastici ed antidolorifici, oltre all'uso di acqua oligominerale;
- in data
05/01/2013 a causa del persistere del dolore, nonostante la terapia medica intrapresa, lo trasportavano al Pronto Soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Cardarelli di Napoli, dove i sanitari di guardia, sottoponendolo nuovamente a visita medica ed a seguito di esami strumentali e diagnostici, gli riscontravano una “torsione testicolare con necrosi del testicolo”, per la quale, chiamato in consulenza l'urologo di turno, quest'ultimo effettuava d'urgenza intervento di
“orchiectomia sinistra”; - a seguito dell'intervento, il minore veniva ricoverato presso il Reparto di Urologia dell'Ospedale Cardarelli di
Napoli, e, in data 07/01/2013, dimesso con prognosi di tre mesi;
- a causa della mancata tempestiva diagnosi da parte del medico di turno del P.S., dott. , e dei sanitari del nosocomio di Caserta, Parte_1
ove pure vi erano strumenti ed apparecchi diagnostici adeguati ad un simile caso, il minore aveva subìto Controparte_7
pag. 5/26 l'asportazione totale del testicolo sinistro, con grave lesione della sua integrità̀ psico-fisica e conseguente danno biologico, attesa la maggiore difficoltà a procreare, nonché altre difficoltà di relazione con l'altro sesso ed implicazioni psicologiche;
- subiva Controparte_7
alterazioni dell'umore e accusava disagio tale da non voler uscire di casa, neanche per andare scuola, rifiutando di relazionarsi con i suoi coetanei;
- la letteratura medica riportava la necessità, in caso di torsione testicolare, di effettuare una diagnosi tempestiva, onde poter effettuare una semplice manovra di derotazione, intervento da ritenersi routinario se posto in essere nelle prime dodici ore dall'insorgenza del dolore;
- i sanitari del P.S. di Caserta avevano omesso di effettuare una visita ai genitali, nonché di effettuare un esame ecodoppler testicolare e di richiedere una consulenza urologica o chirurgica.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti concludevano chiedendo al
Tribunale, previo accertamento della responsabilità del medico
[...]
e della struttura sanitaria per l'omessa diagnosi tempestiva Parte_1
della rotazione testicolare, di voler condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni e di tutti i danni subiti da
, a titolo di danno biologico permanente, da Controparte_7
invalidità̀ temporanea, alla vita di relazione, da perdita di chance ed alla vita sessuale, oltre spese mediche sostenute, quantificati in euro
400.000,00.
, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda CP_13
attorea e chiedeva il differimento della data della prima udienza,
pag. 6/26 nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_10
tenuta a manlevarlo “per qualsiasi danno, onere, reclamo o
[...]
semplice pretesa dei Sigg.ri ”. CP_7
Con provvedimento dell'1.7.2013, il G.I., in accoglimento della richiesta formulata dal , differiva, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'udienza di Pt_1
prima comparizione, che l'attore aveva fissato in origine per il giorno
18.9.2013, al giorno 27.2.2014, al fine di consentire al predetto convenuto di effettuare la chiamata in causa del terzo, CP_10
[...]
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 5.2.2014, la struttura sanitaria eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e l'evento verificatosi e deduceva che la percentuale di invalidità del 30% che gli istanti assumevano esser conseguenza dell'evento era spropositata poiché non era scientificamente corroborata la tesi secondo cui la perdita di un testicolo riduceva la possibilità di procreare del 50%. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l'azienda sanitaria chiedeva di essere manlevata, per tutte le conseguenze del giudizio, dall'operatore sanitario o dalla compagnia assicuratrice dello Parte_1
stesso.
La cui era stato notificato l'atto di citazione per Controparte_10
chiamata in causa del terzo, poi divenuta in corso di causa
[...]
si costituiva, contestando l'operatività della copertura CP_14
assicurativa, valevole solo in caso di dolo o colpa grave, e concludeva per il rigetto della domanda di manleva.
pag. 7/26 Il Tribunale, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli attori, disponeva, all'esito della stessa, una CTU medico legale, le cui risultanze accertavano che “la condotta dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di Caserta nel giorno 4.1.2013 che visitarono e curarono il paziente , non risulta esente da censure per Controparte_7
imperizia ed imprudenza: perché eseguirono una visita medica insufficiente per raggiungere la diagnosi di “torsione testicolare”; alla luce degli atti, eseguirono una visita clinica generale senza studiare lo scroto ed i testicoli pur lamentando il paziente in anamnesi: “dolore acuto al fianco sinistro con irradiazione ai genitali”; perché hanno dimesso il paziente con diagnosi di “colica ureterale a sinistra” sulla scorta della visita clinica generale e della ecografia renale e vescicale, senza chiedere una consulenza urologica che molto probabilmente (dopo un esame obiettivo dei testicoli) avrebbe posto la diagnosi di “torsione del testicolo sinistro”, poi fatta, tardivamente (ritardo diagnostico di circa 15 ore), presso il P.S. dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli;
vi è stato un ritardo diagnostico di circa 15 ore che ha comportato la necrosi testicolare con la conseguente asportazione del testicolo di sinistra”.
Con comparsa ex art. 105 c.p.c. del 19/11/2019,
[...]
, frattanto divenuto maggiorenne, si costituiva, CP_7
reiterando e facendo proprie le conclusioni rassegnate nell'originaria citazione.
Quindi, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda,
pag. 8/26 condanna l' , in Controparte_15
persona del legale rappresentante p.t. e , in via solidale, Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_7
14.481,08, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 14.481,08) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 04/01/2013 -quale momento del fatto illecito- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04/01/2013 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
2. condanna, altresì, l'
[...]
, in persona del legale Controparte_15
rappresentante p.t. e , in via solidale, al pagamento, in Parte_1
favore di , degli interessi al saggio legale sulla Controparte_7
predetta somma (€14.481,08), dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna al pagamento, Parte_1
in favore dell' , in Controparte_15
persona del legale rappresentante p. t.,, delle somme di cui al precedente punto 1 e 2, nella misura indicata in motivazione, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dalla data di effettivo pagamento, effettuato in favore di e dall' , al saldo;
4. rigetta Controparte_7 Controparte_15
la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_1
(già , 5. condanna Controparte_5 Controparte_10
l' , in persona del Controparte_15
legale rappresentante p.t. e , in via solidale al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore degli istanti n.q. e di
pag. 9/26 , che si liquidano in € 1.064,00 per esborsi ed € Controparte_7
4.835,00 per compenso, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Pone a carico dell'
[...]
e , in Controparte_15 Parte_1
via solidale, le spese della CTU, liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto;
6. compensa integralmente le spese di giudizio nel rapporto tra le restanti parti.”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini del decorso del termine cd. breve, interponeva appello, con atto notificato il
23.05.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.,
[...]
, concludendo per l'accoglimento delle sopra riportate Parte_1
conclusioni.
Con comparsa depositata in data 6.10.2022, si costituiva in giudizio l' , la quale rilevava che il aveva Controparte_12 Pt_1
omesso di impugnare la statuizione con cui il Tribunale condannava in solido i responsabili e, nel merito, contestava la fondatezza del motivo d'appello con cui veniva censurato l'accoglimento della domanda di regresso.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 11.10.2022, l'
[...]
nuova denominazione assunta da CP_4 Controparte_5
la quale rilevava l'infondatezza del gravame e concludeva per il
[...]
relativo rigetto.
pag. 10/26 Con ordinanza del 7.11.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, la Corte dichiarava la contumacia degli altri appellati, , e Controparte_7 Controparte_8
, e rinviava la causa per la precisazione delle Controparte_9
conclusioni all'udienza del 22.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note dalle stesse depositate, la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c., l'ultimo dei quali veniva a scadere in data
17.4.2025.
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e dalle appellate anche le memorie di replica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda, ritenendo, in adesione alle conclusioni cui giungeva il proprio ausiliare, che “secondo il criterio del più probabile che non (cfr. Cassazione 22 ottobre 2013 n. 23933), sussiste il nesso causale tra le cure praticate sulla persona dell'istante presso
l'Azienda convenuta dal convenuto e i postumi” permanenti Pt_1
residuati in capo al danneggiato . Controparte_7
pag. 11/26 Il Tribunale, evidenziato che il CTU aveva stimato il danno biologico permanente residuato al leso nella misura del 7%, liquidava il pregiudizio in applicazione della tabella di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, riconoscendo al danneggiato la somma di euro
14.481,08, a titolo di danno biologico e morale.
Quanto alla domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. , il primo Giudice affermava che Parte_1
“nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'inadempimento della propria obbligazione contrattuale” e che “il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore può promuovere l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione prima del suo adempimento nei confronti del creditore comune”.
Pertanto, il Tribunale, in accoglimento dell'azione di regresso spiegata dall' , condannava a rimborsare Controparte_15 Parte_1
alla coobbligata in solido quanto quest'ultima era tenuta a pagare, nei confronti di , in misura pari al 50% dell'intera Controparte_7
somma riconosciuta, nei limiti dell'importo di euro 7.240,54.
La domanda di garanzia proposta da nei confronti Parte_1
dell'allora veniva, invece, rigettata, avendo il Controparte_14
pag. 12/26 Giudice rilevato che l'assicurato aveva invocato l'operatività di una polizza che non contemplava il rischio dal quale lo stesso chiedeva di essere tenuto indenne. Invero, posto che l'art. 14 delle Condizioni particolari della polizza prevedeva che il rischio assicurato era attinente a quanto dovuto, quale civilmente responsabile per eventi occorsi durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, in conseguenza di azione di rivalsa esperita dall'Assicuratore della struttura sanitaria di appartenenza o dall'Ente stesso, il Tribunale osservava che, nella specie, la domanda proposta dal sanitario verso l'impresa di assicurazione era relativa a quanto dal medesimo dovuto in favore di e , nella qualità Controparte_8 Controparte_9
di genitori esercenti la responsabilità sul minore danneggiato dalla sua condotta professionale.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, censurava la sentenza Parte_1
di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei suoi confronti. In proposito si doleva del fatto che tale domanda era stata irritualmente proposta in quanto l'“Azienda ospedaliera avrebbe dovuto chiedere nella propria comparsa, perentoriamente nel termine di legge di cui all'art. 166 c.p.c., il differimento della prima udienza e, quindi, procedere alla notifica di atto contenente la domanda nuova nei confronti del medico, altro convenuto, come si fa sostanzialmente per la chiamata di terzo”, essendo a questa assimilabile.
pag. 13/26 In particolare, l'appellante deduceva che la domanda era stata proposta oltre il termine perentorio previsto ai sensi degli artt. 166 e
167 c.p.c. e che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiararla inammissibile per decadenza della struttura sanitaria dal proporla.
Nel merito, l'istante deduceva che la sentenza di primo grado era, in ogni caso, erronea nella parte in cui accoglieva la domanda di regresso, proposta dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti di esso istante, ed ometteva, invece, di pronunciare sull'ulteriore domanda che l' aveva proposto contro la compagnia assicurativa Controparte_15
chiamata in causa da esso convenuto.
§ 5.
Il motivo è fondato nella parte in cui è stata, con esso, contestata la sentenza, per avere il Giudice statuito in ordine alla domanda di regresso, proposta dall' nei confronti del dott. Controparte_15
, sebbene tale domanda non risultasse essere stata formulata Pt_1
tempestivamente.
In diritto si deve premettere che, come chiarito dalla S.C., “deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente
pag. 14/26 ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio .. La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e 6846/17, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 29/04/1980) “ (cfr.
Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 2022, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c.").
Facendo applicazione di tale principio, la sentenza impugnata non resiste alla critica dell'appellante, avendo statuito sulla riconvenzionale di regresso, proposta dall' , Controparte_12
sebbene quest'ultima si fosse costituita in giudizio tardivamente.
Ed invero, ribadito, in forza della giurisprudenza dinanzi richiamata, che, nella specie, la ridetta azienda ospedaliera, per formulare la domanda riconvenzionale contenente azione di regresso nei confronti dell'altro convenuto, , aveva l'onere, non già di Parte_1
chiedere il differimento della prima udienza al fine di poter notificare pag. 15/26 ad esso la chiamata in causa, trattandosi di soggetto già evocato in giudizio dall'attore e, quindi, già parte del processo, ma, senz'altro, di costituirsi nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, c.p.c., è innegabile che tale presupposto non sia stato osservato.
Ed invero, siccome, nella citazione, gli attori avevano fissato la data della prima udienza per il giorno 25.7.2013, l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto costituirsi non oltre il 5 luglio 2013. Ne segue che, essendosi costituita con comparsa depositata solo in data 5.2.2014, la convenuta azienda ospedaliera sia decaduta dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
In contrario, non soccorre il differimento della data della prima udienza che, come dinanzi detto, il G.I. aveva disposto, con decreto dell'1.7.2013, al 27.2.2014.
Ed invero, tale differimento veniva operato al fine di permettere al convenuto, , che, ne aveva fatto espressa richiesta, di Parte_1
chiamare in causa l'impresa di assicurazione, Controparte_16
Nondimeno, il citato differimento non ha comportato anche un
[...]
differimento ulteriore del termine concesso ai convenuti originari, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., per poter formulare domande riconvenzionali, dovendosi siffatta facoltà esercitarsi, pur sempre, nel rispetto del termine di decadenza di venti giorni da computarsi avuto riguardo all'udienza fissata nell'atto di citazione.
pag. 16/26 Invero, sul punto, è dirimente evidenziare che l'art. 166 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, preveda che “il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo
167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”. Quindi, solo il differimento della data della prima udienza eventualmente disposto dal G.I. a norma dell'articolo
168-bis, quinto comma c.p.c. comporta uno slittamento del termine per la costituzione del convenuto e non, invece, quello disposto ai sensi dell'art. 269 c.p.c..
Del resto, l'art. 271 c.p.c., nel prevedere che “Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli
166 e 167, primo comma ..“, rende palese che, invece, per i convenuti originari, i termini della costituzione debbano essere valutati rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Discende da quanto osservato che, pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, siccome tardiva, la domanda riconvenzionale trasversale che l' aveva proposto nei CP_12
confronti del dott. . Pt_1
pag. 17/26 In accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di appello, va, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarata inammissibile la domanda di regresso proposta dalla citata azienda ospedaliera nei confronti dell'odierno appellante.
§ 6.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame della seconda parte del primo motivo di appello, con il quale l'istante si doleva della mancata pronuncia, ad opera del Giudice, in ordine alla domanda di manleva che la medesima azienda ospedaliera aveva proposto nei confronti dell'allora Controparte_16
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, censurava la Parte_1
sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda da esso proposta in primo grado nei confronti della Controparte_5
per essere dalla medesima garantito in caso di soccombenza.
L'appellante sosteneva che il primo Giudice si pronunciava sulla domanda di garanzia impropria, fondata su di un titolo diverso rispetto a quello sotteso alla domanda principale, come se si fosse trattato di una domanda di garanzia propria, mentre avrebbe dovuto tener conto della sua volontà di avvalersi della polizza assicurativa prodotta in giudizio in caso di soccombenza.
Il Giudice di prime cure, soggiungeva l'appellante, avrebbe dovuto
“avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dalla parte” e non limitarsi ad un'indagine formale del contenuto e della pag. 18/26 portata della domanda di garanzia spiegata, e ad avrebbe dovuto accogliere la domanda proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, essendovi tutti i presupposti per poterla ritenere fondata.
In altri termini, considerato che l'effettiva volontà del chiamante era quella di avvalersi della polizza assicurativa da lui stessa prodotta, in caso di sua soccombenza, il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi conformemente alla domanda di manleva del medico, stante l'accoglimento della domanda di rivalsa – regresso della struttura ospedaliera di appartenenza del medico.
Irrilevante era la circostanza che esso convenuto aveva in aggiunta invocato, in caso di sua soccombenza, la richiesta di estensione della domanda dell'attore direttamente alla compagnia assicurativa, poiché tanto non avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere infondata la domanda di garanzia.
Avendo la sentenza accolto la domanda trasversale di rivalsa della struttura ospedaliera verso il medico garantito, era sorto il presupposto per ritenere operante la garanzia assicurativa. Infatti, siccome la domanda di regresso poteva essere accolta solo in caso di colpa grave del sanitario, se ne doveva trarre la conseguenza che era integrato il presupposto richiesto dalla polizza, “ essendo il sinistro accaduto il 01/01/2013 e, quindi, nella vigenza del contratto di assicurazione (13.03.2012 – 13.03.2013), nonché connesso a colpa grave del medico per effetto della quale l'Ente di appartenenza formulava
pag. 19/26 domanda di rivalsa accolta con sentenza impugnata per i motivi sopra esposti”.
Il Giudice “coerentemente con l'accertamento compiuto nella stessa sentenza sulla sussistenza del nesso tra danno e colpa grave ed il riconoscimento del diritto di rivalsa dell'ente ospedaliero, avrebbe dovuto accertare la piena operatività della polizza assicurativa e, quindi, accogliere la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa”.
§ 8.
Rileva la Corte che l'interesse dell'appellante ad una statuizione di merito in ordine al secondo motivo di appello, afferente alla questione dell'operatività della copertura assicurativa, non sia venuto meno per effetto dell'accoglimento del primo.
Ed invero, per quanto, con questa statuizione, sia stata dichiarata inammissibile l'azione di regresso svolta dall' verso il medico suo dipendente, resta fermo l'interesse di quest'ultimo a vedersi riconosciuta, per il caso di sua soccombenza, anche futura, in ordine a siffatta domanda, la copertura assicurativa, negata dal primo Giudice.
Nel merito, il motivo è infondato.
Deve premettersi che la polizza avente certificato n. 561182671, CP_10
emessa in adesione alla convenzione assicurativa n. 40041 stipulata tra l'allora e l'associazione “Pro.Me.Sa. Controparte_16
Protezione delle Professioni Medica e Sanitarie”, contemplava, in favore del dott. , quale” Assicurato” del contratto Parte_1
pag. 20/26 stesso, una garanzia per la “Responsabilità civile verso Terzi limitatamente ai casi di colpa grave”, derivante all'Assicurato dall'espletamento dell'attività professionale medica indicata nella
Polizza stessa come “chirurgia d'urgenza e pronto soccorso”.
A mezzo di tale garanzia, l'assicurazione si era obbligata “a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge per eventi occorsi durante lo svolgimento della propria attività istituzionali, compresa l'attività libero professionale intramoenia ovunque esercitata, che abbiano causato a terzi morte, lesioni, ovvero danni materiali a beni tangibili, addebitati a loro colpa grave con provvedimento definitivo esecutivo dell'Autorità
Giudiziaria competente in conseguenza – dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale stipulata dall'Ente di appartenenza;
- b) dell'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza
e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati” (cfr. art. 14 sub sezione “Condizioni Particolari” del contratto, pag. 5 del documento).
Quindi, la copertura assicurativa non riguardava le somme che l'assicurato avrebbe dovuto pagare al danneggiato in conseguenza di un fatto dannoso commesso nell'esercizio della sua attività professionale, ma quelle dallo stesso dovute in conseguenza dell'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla
Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.
pag. 21/26 Posto quanto precede, del tutto correttamente il primo Giudice respingeva la domanda, sul presupposto che, nella specie, l'assicurato,
, aveva chiesto di essere manlevato di quanto dallo Parte_1
stesso eventualmente dovuto a qualsiasi titolo a e Controparte_8
n.q. di genitori esercenti la responsabilità Controparte_9
sull'allora figlio minore, e non già di quanto dovuto all'
[...]
in virtù dell'azione di rivalsa da quest'ultima esperita. Parte_2
In contrario, non soccorre il riferimento, operato dall'appellante, alla necessità di valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere dalla parte, perché il Giudice è vincolato dalla necessità di rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto dall'art. 112 c.p.c., violando il quale emetterebbe una sentenza affetta dal vizio di ultrapetizione.
Nell'ipotesi in esame, giova ribadire, nel giudizio di primo grado, la domanda di manleva, azionata sulla base della polizza dinanzi richiamata, era stata formulata riferendosi, in maniera specifica, a quanto il medico avrebbe dovuto pagare, in caso di accoglimento della domanda principale, agli attori originari, mentre nessun riferimento veniva operato, nemmeno in sede di memoria di precisazione della domanda ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., alle somme dovute dall'assicurato al proprio ente di appartenenza in caso di ritenuta fondatezza della domanda di regresso (cfr. copia della memoria depositata ai sensi di tale norma, allegata al fascicolo telematico dell'appellante).
Peraltro, anche nel merito, la difesa dell'appellante non coglie nel segno, in quanto la polizza subordinava la copertura assicurativa del pag. 22/26 medico, in ordine agli esiti dell'azione di regresso dell'azienda ospedaliera, alla condizione che questi fosse stato riconosciuto responsabile di un evento dannoso ad esso imputato a titolo di colpa grave.
Nella fattispecie, in esame, invece, il Giudice di primo grado, accoglieva, solo fino alla concorrenza del 50% delle somme dalla stessa pagate, anziché per l'intero, la domanda di regresso proposta dall'
[...]
, proprio valorizzando il fatto che non ricorresse Controparte_15
un'ipotesi di “eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Quindi, l'assenza del requisito della colpa grave, cui la polizza subordinava l'operare della copertura assicurativa, veniva escluso dal
Giudice di primo grado e, sul punto, la censura dell'appellante si rivela assolutamente generica, essendosi la parte limitata a sostenere che l'accoglimento della domanda di regresso implicava necessariamente il riconoscimento dei presupposti per l'operatività della copertura assicurativa. Si tratta, a ben vedere, di un'asserzione affatto apodittica e chiaramente smentita dal contenuto della pronuncia impugnata.
§ 9.
Venendo al regime delle spese processuali, osserva il Collegio che, in ragione della riforma in parte qua della sentenza, nel rapporto tra il e l' si imponga un rinnovato Pt_1 Controparte_15
pag. 23/26 regolamento delle stesse da operarsi in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del
19/12/2024).
Ciò posto, nel rapporto in esame, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell' , avuto Controparte_15
riguardo alla ritenuta inammissibilità della proposta azione di regresso.
La relativa liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento, quanto ad entrambi i gradi, dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., l'appellante deve, invece, essere condannato alla rifusione, in favore di delle spese del grado di appello.
Anche in ordine a siffatto rapporto la liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con pag. 24/26 applicazione dello scaglione dinanzi indicato e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per le stesse ragioni di cui si è detto.
Le spese processuali del grado di appello vanno distratte in favore dell'Avv. Loredana Caduto, dichiaratasi antistataria, non potendosi la distrazione estendere a quelle del primo grado nel quale la parte era difesa da altro avvocato che non aveva formulato istanza di distrazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda di regresso proposta dall Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna l Controparte_1
alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese
[...]
processuali che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con pag. 25/26 distrazione delle spese processuali del grado di appello in favore dell'Avv. Loredana Caduto;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_4
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Alessia Pasquariello)
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