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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino,
come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Massimiliano Musio, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 689/2019 del 26/03/2019 del Tribunale di Lecce,
Proc. n. 837/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. veniva ingiunto a di pagare alla sig.ra (che Parte_1 CP_1
agiva nella qualità di erede legittima degli intestatari un Buono Fruttifero Postale
della serie Q/P n. 000510 emesso in data 08/01/1987 a scadenza trentennale del valore di un milione di lire) la somma di € 8.000,00 oltre gli interessi come da domanda nonché spese e competenze del procedimento.
Precisava, in ricorso, che trattavasi di buoni della serie Q/P emessi a seguito della entrata in vigore del DM del Tesoro del 13/06/1986. Poste in conformità
dell'art. 5 del citato DM aveva apposto sul titolo nella parte anteriore il timbro
“serie Q/P” e nella parte posteriore il timbro modificativo delle condizioni di rimborso mediante timbratura sovrapposta sulla griglia originaria con nuovi tassi di interesse ma limitatamente al periodo tra il 1° e il 20° anno senza nulla stabilire per il periodo del decennio successivo, e di converso la pattuizione degli interessi per il successivo decennio rimaneva inalterata;
la clausola stampata sul retro dei buoni prevedeva infatti il riconoscimento in favore dei sottoscrittori dell'importo di ₤ 258.150 per ogni bimestre, che poste non aveva considerato al momento della liquidazione.
Ne conseguiva che avendo liquidato la sola somma di € 6.721,39, l'istante Pt_1
era ancora creditrice di € 7.999,20 (₤ 15.489.000) relativamente agli ultimi dieci anni.
Avverso il DI proponeva opposizione contestando l'avversa Parte_1
pretesa chiedendone la revoca del DI.
In particolare deduceva che, in base alla normativa di riferimento (DM del
13/06/1986), aveva applicato i saggi da essa normativa prevista per tutti i trent'anni e che perciò la liquidazione, come da tabella allegata, effettuata in favo-
Proc. n. 837/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. re della creditrice era stata corretta, e precisava che “per calcolare correttamente il valore
dei titoli agitati in giudizio … è necessario far riferimento al contenuto del D.M. 13/06/1986
stringamente riportato con il timbro a secco applicato in corrispondenza delle richiamate tabelle
che devono intendersi definitivamente superate con l'emissione del citato D.M.”.
Seguiva la costituzione in giudizio della con la quale, pur riconoscendo CP_1
come il valore di rimborso attribuito al titolo in esame comprendesse in effetti an-
che l'ultimo decennio, ad ogni modo si evidenziava che tale importo risultava tut-
tavia calcolato attraverso il richiamo ai minori rendimenti di cui alle tabelle mini-
steriali del D.M. 13/06/1986, la cui applicazione risultava comunque illegittima.
All'esito della istruttoria, basata unicamente su produzione documentale, il Tri-
bunale decideva con sentenza n. 387/2021 pubblicata in data 11/02/2021 con la quale così decideva:
- Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 689/19;
- Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
3.931,53, oltre interessi secondo il tasso legale successivi sino al saldo;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale, pur confermando che il titolo de quo apparteneva a tutti gli effetti a quelli della serie ordinaria “Q” evidenziava che aveva operato cor- Parte_1
rettamente rispetto al DM del 13/06/1986 ma esclusivamente con riferimento ai primi vent'anni avendo apposto la relativa griglia con indicazione dei nuovi ren-
dimenti. Ne deduceva che l'importo liquidato da per i trent'anni era errato Pt_1
in quanto basato sui minori rendimenti di cui alle tabelle ministeriali del D.M.
13/06/1986, “la cui applicazione risulta illegittima, e non già della maggiore misura degli in-
Proc. n. 837/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. teressi indicata nel titolo per il medesimo decennio, come innanzi specificato. Pertanto, tenendo
conto delle indicazioni e dei conteggi specificate dall'opponente in sede di opposizione, risulta ef-
fettivamente confermato un credito della sig.ra nei confronti di di € CP_1 Parte_1
3.931,53, importo pari alla differenza tra il rendimento dovuto, come indicato sul retro del
buono (lire 258.150, per ogni bimestre successivo con decorrenza dal 21° anno, sino alla sca-
denza del trentesimo), e quello ingiustamente applicato, previsto per lo stesso periodo dalle tabel-
le allegate dal D.M. 13.06.86 (lire 131.275).” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 09/09/2021 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto con con-
ferma della sentenza.
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo rubricato “Violazione assoluta delle norme regolatrici della materia
applicabili ratione temporis” l'appellante ha censurato la sentenza per avere ritenuto applicabile, per l'ultimo decennio di vita del titolo, il rendimento ivi apposto di ₤
258.150 per ogni bimestre (clausola invero prevista solo per i buoni della vecchia serie “P” e non per la nuova serie “Q/P) e non già i rendimenti di cui al DM del
13/06/1986.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie in esame è incontestato che il buono fruttifero postale de quo è di durata trentennale, emesso in data 08/01/1987, della serie «Q/P», prevista dal
Proc. n. 837/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. DM 13/06/1986 ed emesso su supporto cartaceo della precedente serie «P», di durata trentennale, e recante sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie «P»,
riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio senza nulla disporre per iscritto circa l'ultimo decennio.
La questione controversa concerne la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di vita del buono: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli del-
la serie «Q/P», debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie «P», ovvero sulla base del DM del 13
giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q».
Al fine di risolvere la questione giova rammentare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì costituiscono titoli di legittimazione riconducibili al disposto di cui all'art. 2002 cod. civ. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019), sicché
ad essi non è possibile applicare i principi dell'autonomia causale,
dell'incorporazione e neanche quello della letteralità, propri invece dei titoli di credito (Cass. SS.UU. n. 13979/2007).
Inoltre giova qui riportare la disciplina applicabile per i BPF.
Il DM del 13 giugno 1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui li-
bretti e sui buoni postali di risparmio, ha introdotto una nuova serie di
[...]
caratterizzati da uno specifico regime di rendimento, cioè la serie di- CP_2
stinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto (art. 4 DM cit.). Detto DM ha anche previ-
sto, all'art. 5 co. I che: “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai
Buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Po-
Proc. n. 837/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ligrafico dello Stato, i Buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986”. Per questi
ultimi buoni, tuttavia, lo stesso art. 5 II comma ha stabilito che gli uffici postali appongano due
timbri: “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, re-
cante la misura dei nuovi tassi”.
L'art. 6 del D.M. 1986, inoltre, dispone che “sul montante dei BFP di tutte le serie pre-
cedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…) maturato alla data 1.1.1987, si appli-
cano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni
della serie «Q»”.
La genesi normativa di tali disposizioni si rinviene nell'art. 173 DPR n. 156/1973
n. 156 (codice postale), come modificato dall'art. 1 del DL 30 settembre 1974, n.
460 convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588.
Detta norma stabilendo che “le variazioni del saggio di interesse sono disposte con Decreto
del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni da pubbli-
carsi sulla Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i Buoni di nuova serie, emessi dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”
di fatto attribuiva al Ministro del tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di Buoni Postali, il potere di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi.
L'art. 173, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rap-
porti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice.
In base al quadro normativo così delineato, con l'utilizzo di moduli di cui alla se-
rie P, è stata creata la serie “Q/P” con equiparazione (quanto al trattamento eco-
nomico) alla serie di nuova emissione Q.
, in sostanza non ha fatto altro che avvalersi della facoltà concessale Parte_1
Proc. n. 837/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di usare vecchi moduli ed ha correttamente apposto i timbri richiesti dall'art. 5
del D.M. citato, sicché tali buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria (conclusione cui è giunto anche il primo giudice) con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabel-
le allegate al DM del 13 giugno 1986.
Del resto il potere riservato alle fonti ministeriali, di variare il regime di rendi-
mento originariamente previsto per buoni già emessi, dà luogo a un fenomeno d'integrazione extra testuale del contenuto secondo la previsione dell'art. 1339
cod. civ..
Il fatto che il timbro apposto sul retro dei buoni nulla riporta circa gli interessi dal 21° al 30° anno non consente la prevalenza del dato testuale, come invece ri-
tenuto dal primo giudice, proprio in ragione della qualificazione giuridica dei tito-
li in questione: sono infatti titoli di legittimazione, e come tali soggetti al regime di eterointegrazione ex lege.
Le conclusioni cui si è giunti sono avallate dalla Cassazione con la sentenza n.
4748/2022 che ha così statuito: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenu-
ta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n.
460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del
tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legi-
slativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di program-
mazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex
art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in
riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -
Proc. n. 837/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi di-
stinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987,
un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo
dei buoni”.
Giova infine richiamare un'ultima pronuncia della Cassazione del 26/07/2023, la n. 22619, la quale, pronunciandosi anch'essa su fattispecie analoga alla presente,
statuisce che “in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale
deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non
potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie
'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in
sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella
sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si con-
sideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi pro-
messi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere eviden-
te l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o
ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova
emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integra-
zione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa,
dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Ne consegue che per il titolo di cui si controverte, per l'ultimo decennio gli inte-
ressi debbono essere conteggiati sulla base del D.M. il 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q», come effettuato da e meglio specificato nei conteggi Pt_1
allegati con l'opposizione e non specificatamente contestati.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata alla restitu-
Proc. n. 837/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza.
In ragione di diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti succedutasi nel tempo in materia, le spese di lite del doppio grado vengono compensate inte-
gralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza che conferma nel resto, accoglie l'opposizione;
condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate da CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi di merito.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 837/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 837 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino,
come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Massimiliano Musio, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 689/2019 del 26/03/2019 del Tribunale di Lecce,
Proc. n. 837/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. veniva ingiunto a di pagare alla sig.ra (che Parte_1 CP_1
agiva nella qualità di erede legittima degli intestatari un Buono Fruttifero Postale
della serie Q/P n. 000510 emesso in data 08/01/1987 a scadenza trentennale del valore di un milione di lire) la somma di € 8.000,00 oltre gli interessi come da domanda nonché spese e competenze del procedimento.
Precisava, in ricorso, che trattavasi di buoni della serie Q/P emessi a seguito della entrata in vigore del DM del Tesoro del 13/06/1986. Poste in conformità
dell'art. 5 del citato DM aveva apposto sul titolo nella parte anteriore il timbro
“serie Q/P” e nella parte posteriore il timbro modificativo delle condizioni di rimborso mediante timbratura sovrapposta sulla griglia originaria con nuovi tassi di interesse ma limitatamente al periodo tra il 1° e il 20° anno senza nulla stabilire per il periodo del decennio successivo, e di converso la pattuizione degli interessi per il successivo decennio rimaneva inalterata;
la clausola stampata sul retro dei buoni prevedeva infatti il riconoscimento in favore dei sottoscrittori dell'importo di ₤ 258.150 per ogni bimestre, che poste non aveva considerato al momento della liquidazione.
Ne conseguiva che avendo liquidato la sola somma di € 6.721,39, l'istante Pt_1
era ancora creditrice di € 7.999,20 (₤ 15.489.000) relativamente agli ultimi dieci anni.
Avverso il DI proponeva opposizione contestando l'avversa Parte_1
pretesa chiedendone la revoca del DI.
In particolare deduceva che, in base alla normativa di riferimento (DM del
13/06/1986), aveva applicato i saggi da essa normativa prevista per tutti i trent'anni e che perciò la liquidazione, come da tabella allegata, effettuata in favo-
Proc. n. 837/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. re della creditrice era stata corretta, e precisava che “per calcolare correttamente il valore
dei titoli agitati in giudizio … è necessario far riferimento al contenuto del D.M. 13/06/1986
stringamente riportato con il timbro a secco applicato in corrispondenza delle richiamate tabelle
che devono intendersi definitivamente superate con l'emissione del citato D.M.”.
Seguiva la costituzione in giudizio della con la quale, pur riconoscendo CP_1
come il valore di rimborso attribuito al titolo in esame comprendesse in effetti an-
che l'ultimo decennio, ad ogni modo si evidenziava che tale importo risultava tut-
tavia calcolato attraverso il richiamo ai minori rendimenti di cui alle tabelle mini-
steriali del D.M. 13/06/1986, la cui applicazione risultava comunque illegittima.
All'esito della istruttoria, basata unicamente su produzione documentale, il Tri-
bunale decideva con sentenza n. 387/2021 pubblicata in data 11/02/2021 con la quale così decideva:
- Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 689/19;
- Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
3.931,53, oltre interessi secondo il tasso legale successivi sino al saldo;
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale, pur confermando che il titolo de quo apparteneva a tutti gli effetti a quelli della serie ordinaria “Q” evidenziava che aveva operato cor- Parte_1
rettamente rispetto al DM del 13/06/1986 ma esclusivamente con riferimento ai primi vent'anni avendo apposto la relativa griglia con indicazione dei nuovi ren-
dimenti. Ne deduceva che l'importo liquidato da per i trent'anni era errato Pt_1
in quanto basato sui minori rendimenti di cui alle tabelle ministeriali del D.M.
13/06/1986, “la cui applicazione risulta illegittima, e non già della maggiore misura degli in-
Proc. n. 837/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. teressi indicata nel titolo per il medesimo decennio, come innanzi specificato. Pertanto, tenendo
conto delle indicazioni e dei conteggi specificate dall'opponente in sede di opposizione, risulta ef-
fettivamente confermato un credito della sig.ra nei confronti di di € CP_1 Parte_1
3.931,53, importo pari alla differenza tra il rendimento dovuto, come indicato sul retro del
buono (lire 258.150, per ogni bimestre successivo con decorrenza dal 21° anno, sino alla sca-
denza del trentesimo), e quello ingiustamente applicato, previsto per lo stesso periodo dalle tabel-
le allegate dal D.M. 13.06.86 (lire 131.275).” (cfr. sentenza).
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 09/09/2021 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto con con-
ferma della sentenza.
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo rubricato “Violazione assoluta delle norme regolatrici della materia
applicabili ratione temporis” l'appellante ha censurato la sentenza per avere ritenuto applicabile, per l'ultimo decennio di vita del titolo, il rendimento ivi apposto di ₤
258.150 per ogni bimestre (clausola invero prevista solo per i buoni della vecchia serie “P” e non per la nuova serie “Q/P) e non già i rendimenti di cui al DM del
13/06/1986.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie in esame è incontestato che il buono fruttifero postale de quo è di durata trentennale, emesso in data 08/01/1987, della serie «Q/P», prevista dal
Proc. n. 837/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. DM 13/06/1986 ed emesso su supporto cartaceo della precedente serie «P», di durata trentennale, e recante sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie «P»,
riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio senza nulla disporre per iscritto circa l'ultimo decennio.
La questione controversa concerne la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di vita del buono: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli del-
la serie «Q/P», debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie «P», ovvero sulla base del DM del 13
giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q».
Al fine di risolvere la questione giova rammentare che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, bensì costituiscono titoli di legittimazione riconducibili al disposto di cui all'art. 2002 cod. civ. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019), sicché
ad essi non è possibile applicare i principi dell'autonomia causale,
dell'incorporazione e neanche quello della letteralità, propri invece dei titoli di credito (Cass. SS.UU. n. 13979/2007).
Inoltre giova qui riportare la disciplina applicabile per i BPF.
Il DM del 13 giugno 1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui li-
bretti e sui buoni postali di risparmio, ha introdotto una nuova serie di
[...]
caratterizzati da uno specifico regime di rendimento, cioè la serie di- CP_2
stinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto (art. 4 DM cit.). Detto DM ha anche previ-
sto, all'art. 5 co. I che: “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai
Buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Po-
Proc. n. 837/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ligrafico dello Stato, i Buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986”. Per questi
ultimi buoni, tuttavia, lo stesso art. 5 II comma ha stabilito che gli uffici postali appongano due
timbri: “uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, re-
cante la misura dei nuovi tassi”.
L'art. 6 del D.M. 1986, inoltre, dispone che “sul montante dei BFP di tutte le serie pre-
cedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…) maturato alla data 1.1.1987, si appli-
cano a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con il presente decreto, per i buoni
della serie «Q»”.
La genesi normativa di tali disposizioni si rinviene nell'art. 173 DPR n. 156/1973
n. 156 (codice postale), come modificato dall'art. 1 del DL 30 settembre 1974, n.
460 convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588.
Detta norma stabilendo che “le variazioni del saggio di interesse sono disposte con Decreto
del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni da pubbli-
carsi sulla Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i Buoni di nuova serie, emessi dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”
di fatto attribuiva al Ministro del tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di Buoni Postali, il potere di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi.
L'art. 173, abrogato dall'art. 7 del D.lgs. n. 284/99, è rimasto applicabile ai rap-
porti in essere alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice.
In base al quadro normativo così delineato, con l'utilizzo di moduli di cui alla se-
rie P, è stata creata la serie “Q/P” con equiparazione (quanto al trattamento eco-
nomico) alla serie di nuova emissione Q.
, in sostanza non ha fatto altro che avvalersi della facoltà concessale Parte_1
Proc. n. 837/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di usare vecchi moduli ed ha correttamente apposto i timbri richiesti dall'art. 5
del D.M. citato, sicché tali buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria (conclusione cui è giunto anche il primo giudice) con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabel-
le allegate al DM del 13 giugno 1986.
Del resto il potere riservato alle fonti ministeriali, di variare il regime di rendi-
mento originariamente previsto per buoni già emessi, dà luogo a un fenomeno d'integrazione extra testuale del contenuto secondo la previsione dell'art. 1339
cod. civ..
Il fatto che il timbro apposto sul retro dei buoni nulla riporta circa gli interessi dal 21° al 30° anno non consente la prevalenza del dato testuale, come invece ri-
tenuto dal primo giudice, proprio in ragione della qualificazione giuridica dei tito-
li in questione: sono infatti titoli di legittimazione, e come tali soggetti al regime di eterointegrazione ex lege.
Le conclusioni cui si è giunti sono avallate dalla Cassazione con la sentenza n.
4748/2022 che ha così statuito: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenu-
ta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n.
460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del
tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legi-
slativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di program-
mazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex
art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in
riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -
Proc. n. 837/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi di-
stinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987,
un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo
dei buoni”.
Giova infine richiamare un'ultima pronuncia della Cassazione del 26/07/2023, la n. 22619, la quale, pronunciandosi anch'essa su fattispecie analoga alla presente,
statuisce che “in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale
deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non
potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie
'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in
sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella
sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si con-
sideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi pro-
messi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere eviden-
te l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o
ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova
emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integra-
zione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa,
dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Ne consegue che per il titolo di cui si controverte, per l'ultimo decennio gli inte-
ressi debbono essere conteggiati sulla base del D.M. il 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie «Q», come effettuato da e meglio specificato nei conteggi Pt_1
allegati con l'opposizione e non specificatamente contestati.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellata alla restitu-
Proc. n. 837/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. zione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza.
In ragione di diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti succedutasi nel tempo in materia, le spese di lite del doppio grado vengono compensate inte-
gralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza che conferma nel resto, accoglie l'opposizione;
condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate da CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi di merito.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 837/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.