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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. v.g. 11177/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11177/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Di Monte Daniela Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Zilio Alessia Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“
1. Le parti continueranno a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1
prevalente presso la madre.
3. La casa famigliare resterà in uso e godimento al IG. unitamente agli arredi tutti, salvo alcuni Pt_2
beni che la sig.ra ha già prelevato, con il consenso del IG. unitamente a suoi beni personali Pt_1 Pt_2
e del piccolo Per_1
4. La IG.ra con il consenso espresso del IG. si trasferiva recentemente con il figlioletto Pt_1 Pt_2 presso l'immobile sito in Carpenedolo (BS), via Tiziano n. 18, dalla stessa preso in locazione.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: settimane 1-3: dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e/o a casa della sig.ra pagina 1 di 4 e dal sabato mattina ore 9,00 al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola e/o a casa della Pt_1
sig.ra settimane 2-4: dal martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì sera ore 20,30, quando lo Pt_1 riaccompagnerà a casa della sig.ra oltre il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina ore Pt_1
9,00. Nella settimana 2-4 il piccolo resterà quindi con la mamma nel weekend. Per_1
6. Il IG. si impegna ad occuparsi in via prevalente personalmente di nei periodi di Pt_2 Per_1
permanenza presso di lui, anche con riferimento ai pomeriggi infrasettimanali che il piccolo Per_1
trascorrerà con il papà, salvo esigenze straordinarie.
7. Al di fuori del periodo scolastico e/o della frequentazione di centro estivo, il diritto di visita infrasettimanale si intende decorrere dalla mattina ore 9,00.
8. Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore, Per_1
da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Dal compimento del sesto compleanno, le due settimane di vacanze estive potranno essere anche consecutive.
9. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà il giorno della Vigilia con la madre, Natale con il Per_1
papà. Il restante periodo verrà suddiviso in egual misura tra i genitori, alternando la settimana di anno in anno, così come il 31 dicembre e il 01 gennaio.
10. Il periodo afferente le vacanze pasquali verrà suddiviso di anno in anno da ciascun genitore, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta.
11. I ponti e le restanti festività saranno alternati di anno in anno tra i genitori.
12. Nel caso in cui si ammali, il genitore presso cui il bambino si trova informerà Per_1 tempestivamente l'altro genitore, in modo da concordare insieme la necessità di visita medica e/o la miglior gestione del minore.
13. Il IG. verserà alla IG.ra l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio da corrispondere alla stessa entro il 15 di ogni mese, Per_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra con calcolo annuale della rivalutazione Pt_1
secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica di Per_1
14. Le spese straordinarie afferenti il minore verranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia del 2016, fino alla completa autosufficienza economica del figlio.
15. A parziale deroga rispetto a quanto previsto dal predetto Protocollo afferente le spese straordinarie, i genitori concordano che le spese dell'asilo nido, solo sino ad agosto 2024, saranno a carico della IG.ra in via esclusiva. Pt_1
pagina 2 di 4 16. A decorrere da settembre 2024, le spese per l'asilo saranno divise al 50% tra i genitori, giusto
Protocollo del 2016.
17. Il veicolo Mini Tg FD 325 KA resterà in uso esclusivo alla sig.ra Pt_1
18. A fronte del pagamento integrale da parte della sig.ra della retta del nido di cui al punto 15 sino Pt_1
ad agosto 2024, il IG. si impegna ad estinguere il prestito a lui effettuato dalla di lui madre, Pt_2
IG.ra , afferente l'acquisto del predetto veicolo Mini, Tg FD 325 KA, ad oggi pari a Parte_3 residui € 7.000,00 (settemila/00), manlevando la sig.ra da eventuali richieste di pagamento da parte Pt_1
della sig.ra e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra a tale titolo, nemmeno per il Parte_3 Pt_1
pregresso.
19. L'assegno unico, verrà percepito integralmente dalla sig.ra Eventuali detrazioni fiscali in sede Pt_1
di rimborso 730, per spese afferenti il minore, saranno suddivise al 50%.
20. I risparmi presenti nel salvadanaio di contestualmente alla sottoscrizione del presente Per_1
ricorso, verranno depositati sul libretto intestato al minore aperto presso BCC del GA, su cui continueranno ad operare entrambi i genitori.
21. I ricorrenti continueranno ad essere cointestatari dell'immobile di ZA del GA (BS) e del relativo mutuo.
22. I IG.ri e continueranno ad essere titolari del conto corrente comune aperto presso BCC Pt_1 Pt_2
del GA, su cui continuerà ad essere versato dal conduttore il canone di locazione, che verrà utilizzato per sostenere la rata del mutuo.
23. I sig.ri decorsi in ogni caso almeno cinque anni dall'acquisto, si impegnano sin da Pt_4 Pt_2 ora a mettere in vendita l'immobile di ZA Del GA (BS) nel caso in cui uno di essi fosse in una situazione di difficoltà economica ed il ricavato, al netto di eventuali oneri e/o all'estinzione del mutuo, sarà suddiviso al 50% ciascuno.
24. Le detrazioni fiscali percepite con modello 730 afferenti l'immobile verranno versate dalla IG.ra su tale conto comune e saranno in ogni caso divise al 50% tra le parti anche in caso di vendita Pt_1
futura del bene e sino alla completa conclusione del rimborso fiscale.
25. Ciascuna parte rimarrà titolare del proprio conto corrente personale e/o dei contratti/polizze/investimenti indicati nelle premesse.
26. La polizza vita Smart Evergreen n. 25621246 con resterà intestata solamente Controparte_1
al IG. che continuerà ad effettuare i versamenti e nulla verrà più richiesto alla sig.ra 27. Pt_2 Pt_1
Il motociclo Yamaha targato CG9732, intestato al IG. allo stesso resterà assegnato. Pt_2
pagina 3 di 4 28. Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nella vita di eventuali nuovi compagni Per_1
sino a che le relazioni non siano stabili e durature.
29. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio afferenti il minore.
30. Le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
31. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
32. Le spese legali s'intendono compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2024, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei Per_1
rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà, altresì, atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11177/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Di Monte Daniela Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Zilio Alessia Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“
1. Le parti continueranno a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1
prevalente presso la madre.
3. La casa famigliare resterà in uso e godimento al IG. unitamente agli arredi tutti, salvo alcuni Pt_2
beni che la sig.ra ha già prelevato, con il consenso del IG. unitamente a suoi beni personali Pt_1 Pt_2
e del piccolo Per_1
4. La IG.ra con il consenso espresso del IG. si trasferiva recentemente con il figlioletto Pt_1 Pt_2 presso l'immobile sito in Carpenedolo (BS), via Tiziano n. 18, dalla stessa preso in locazione.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: settimane 1-3: dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e/o a casa della sig.ra pagina 1 di 4 e dal sabato mattina ore 9,00 al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola e/o a casa della Pt_1
sig.ra settimane 2-4: dal martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì sera ore 20,30, quando lo Pt_1 riaccompagnerà a casa della sig.ra oltre il venerdì dall'uscita da scuola sino al sabato mattina ore Pt_1
9,00. Nella settimana 2-4 il piccolo resterà quindi con la mamma nel weekend. Per_1
6. Il IG. si impegna ad occuparsi in via prevalente personalmente di nei periodi di Pt_2 Per_1
permanenza presso di lui, anche con riferimento ai pomeriggi infrasettimanali che il piccolo Per_1
trascorrerà con il papà, salvo esigenze straordinarie.
7. Al di fuori del periodo scolastico e/o della frequentazione di centro estivo, il diritto di visita infrasettimanale si intende decorrere dalla mattina ore 9,00.
8. Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore, Per_1
da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Dal compimento del sesto compleanno, le due settimane di vacanze estive potranno essere anche consecutive.
9. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà il giorno della Vigilia con la madre, Natale con il Per_1
papà. Il restante periodo verrà suddiviso in egual misura tra i genitori, alternando la settimana di anno in anno, così come il 31 dicembre e il 01 gennaio.
10. Il periodo afferente le vacanze pasquali verrà suddiviso di anno in anno da ciascun genitore, alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta.
11. I ponti e le restanti festività saranno alternati di anno in anno tra i genitori.
12. Nel caso in cui si ammali, il genitore presso cui il bambino si trova informerà Per_1 tempestivamente l'altro genitore, in modo da concordare insieme la necessità di visita medica e/o la miglior gestione del minore.
13. Il IG. verserà alla IG.ra l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio da corrispondere alla stessa entro il 15 di ogni mese, Per_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra con calcolo annuale della rivalutazione Pt_1
secondo gli indici Istat, fino alla completa indipendenza economica di Per_1
14. Le spese straordinarie afferenti il minore verranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia del 2016, fino alla completa autosufficienza economica del figlio.
15. A parziale deroga rispetto a quanto previsto dal predetto Protocollo afferente le spese straordinarie, i genitori concordano che le spese dell'asilo nido, solo sino ad agosto 2024, saranno a carico della IG.ra in via esclusiva. Pt_1
pagina 2 di 4 16. A decorrere da settembre 2024, le spese per l'asilo saranno divise al 50% tra i genitori, giusto
Protocollo del 2016.
17. Il veicolo Mini Tg FD 325 KA resterà in uso esclusivo alla sig.ra Pt_1
18. A fronte del pagamento integrale da parte della sig.ra della retta del nido di cui al punto 15 sino Pt_1
ad agosto 2024, il IG. si impegna ad estinguere il prestito a lui effettuato dalla di lui madre, Pt_2
IG.ra , afferente l'acquisto del predetto veicolo Mini, Tg FD 325 KA, ad oggi pari a Parte_3 residui € 7.000,00 (settemila/00), manlevando la sig.ra da eventuali richieste di pagamento da parte Pt_1
della sig.ra e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra a tale titolo, nemmeno per il Parte_3 Pt_1
pregresso.
19. L'assegno unico, verrà percepito integralmente dalla sig.ra Eventuali detrazioni fiscali in sede Pt_1
di rimborso 730, per spese afferenti il minore, saranno suddivise al 50%.
20. I risparmi presenti nel salvadanaio di contestualmente alla sottoscrizione del presente Per_1
ricorso, verranno depositati sul libretto intestato al minore aperto presso BCC del GA, su cui continueranno ad operare entrambi i genitori.
21. I ricorrenti continueranno ad essere cointestatari dell'immobile di ZA del GA (BS) e del relativo mutuo.
22. I IG.ri e continueranno ad essere titolari del conto corrente comune aperto presso BCC Pt_1 Pt_2
del GA, su cui continuerà ad essere versato dal conduttore il canone di locazione, che verrà utilizzato per sostenere la rata del mutuo.
23. I sig.ri decorsi in ogni caso almeno cinque anni dall'acquisto, si impegnano sin da Pt_4 Pt_2 ora a mettere in vendita l'immobile di ZA Del GA (BS) nel caso in cui uno di essi fosse in una situazione di difficoltà economica ed il ricavato, al netto di eventuali oneri e/o all'estinzione del mutuo, sarà suddiviso al 50% ciascuno.
24. Le detrazioni fiscali percepite con modello 730 afferenti l'immobile verranno versate dalla IG.ra su tale conto comune e saranno in ogni caso divise al 50% tra le parti anche in caso di vendita Pt_1
futura del bene e sino alla completa conclusione del rimborso fiscale.
25. Ciascuna parte rimarrà titolare del proprio conto corrente personale e/o dei contratti/polizze/investimenti indicati nelle premesse.
26. La polizza vita Smart Evergreen n. 25621246 con resterà intestata solamente Controparte_1
al IG. che continuerà ad effettuare i versamenti e nulla verrà più richiesto alla sig.ra 27. Pt_2 Pt_1
Il motociclo Yamaha targato CG9732, intestato al IG. allo stesso resterà assegnato. Pt_2
pagina 3 di 4 28. Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nella vita di eventuali nuovi compagni Per_1
sino a che le relazioni non siano stabili e durature.
29. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio afferenti il minore.
30. Le parti rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
31. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso.
32. Le spese legali s'intendono compensate”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2024, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la regolamentazione dei Per_1
rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
All'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà, altresì, atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 26/11/2024
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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