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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 582/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 565/2024 R.S., emessa e pubblicata il 14 giugno 2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
, personalmente e quale rappresentante legale della società Parte_1
C.F. , avente sede legale in Traversetolo, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Rondani n. 11/13, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Paglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Parma (PR); appellante;
contro
Controparte_2
(già ) (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello CP_4
Stato, presso i cui uffici, in Bologna, è legalmente domiciliato;
appellato;
pag. 1 di 13 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo e descrizione dei fatti oggetto di causa:
Con ricorso depositato in data 20.04.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra Pt_2
personalmente e quale rappresentante legale della società
[...] CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma, Sezione Lavoro,
[...]
l' (di seguito indicato Controparte_5 Con anche come ), proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20/23, emessa in data 24 marzo 2023 e notificata in data il 29 marzo 2023, con la quale il predetto le aveva ingiunto il pagamento di una somma pari ad CP_2 euro 18.333,37, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911 Legge 27.12.2017 n. 205 (cod. violazione 205.17/1/0/0) nonché di una somma pari ad euro 1.000,00 per la violazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. 25.06.2008, convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008
n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 c. 5, D. Lgs.14.09.2015 n. 151 (doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellante).
Le suddette violazioni sarebbero state accertate dall'Ispettrice Persona_1 presso la sede della in Traversetolo, in occasione dell'accesso Controparte_1 avvenuto in data 29.06.2019 nel corso del quale sono state acquisite sommarie informazioni dal lavoratore Sig. presente all'interno del locale. CP_7
Il lavoratore avrebbe dichiarato di svolgere un orario effettivo di lavoro superiore a quello contrattualmente fissato nella lettera di assunzione e retribuito in busta paga, nonché di ricevere mensilmente fuori busta la somma di € 400,00 in contanti. A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa dell'allora opponente deduceva:
- che l'ordinanza-ingiunzione n. 20/2023 seguiva il verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo n. PR00000/2021-069-01 del 07.10.2021 emesso dal Nucleo Carabinieri di Parma a norma dell'art. 22, Controparte_2
D. Lgs. n. 151 del 2015 e degli artt. 14 e 35, comma 7, L. n. 689 del 1981, per il pagamento della somma ivi indicata a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa
(doc. 2 fasc. di primo grado di parte appellante);
pag. 2 di 13 - che le dichiarazioni sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fondavano erano inveritiere, in quanto il lavoratore escusso in fase amministrativa , di CP_7 nazionalità indiana, non parlava correttamente la lingua italiana, né era in grado di comprenderla in termini adeguati;
- che tale circostanza risultava, invero, provata dalla dichiarazione successivamente resa dal lavoratore assistito da un interprete di lingua indiana in data 12.11.2021 (doc. 3 fasc. di primo grado di parte appellante). Tanto esposto in fatto, parte opponente chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente ricorso, la illegittimità, la infondatezza, la nullità e, conseguentemente, disporre la revoca dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 20/23, emessa in data 24 marzo 2023 dal Capo dell' , Sede di Parma, Controparte_8 notificata in data il 29 marzo 2023; 2) con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si formula istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 689/1981, ai fini della concessione della massima dilazione di legge per il versamento della somma ingiunta, in quanto le condizioni economiche delle ricorrenti non consentirebbero il pagamento della stessa in un'unica soluzione”. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 19.06.2023, l'
[...]
Parma-Reggio Emilia, riportandosi agli accertamenti Controparte_2 effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'Amministrazione allora convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dal lavoratore , in grado di CP_7 comprendere perfettamente la lingua italiana.
La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
Con sentenza n. 565/2024 R.S., pubblicata il 14 giugno 2024, il Tribunale di
Parma, ritenuta la tempestività della spiegata opposizione, premesso che alla
pag. 3 di 13 Con stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l' di Parma- avrebbe compiutamente assolto all'onere probatorio sullo stesso CP_5 gravante, avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, ha concluso per il rigetto del ricorso, confermato l'ordinanza ingiunzione n. 20/2023, Con condannando la sig.ra alla rifusione delle spese di lite a favore dell' , Pt_1 allora convenuto, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori. Con ricorso depositato in data 14/09/2024, la , personalmente e quale Parte_2 rappresentante legale della società ha spiegato appello nei Controparte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti in atti.
Nel merito In totale riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato, per
i motivi analiticamente evidenziati nel presente atto, 1) che l' Controparte_2
non ha provato la ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità
[...] della Sig.ra e della in merito alle violazioni Parte_1 Controparte_1 contestate con l'atto notificato in data 13 ottobre 2021; 2) che è stato gravemente leso il diritto di difesa della parte appellante;
accogliere, per l'effetto, l'opposizione proposta con il ricorso depositato in data 20.04.2023 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20-2023, emessa dall' Controparte_9
in data 24.03.2023, notificata in data 29.03.2023.
[...]
In subordine accertata e dichiarata la nullità del decreto 14 giugno 2024 con il quale il Giudice di primo grado ha illegittimamente ignorato la tempestiva comunicazione delle odierne appellanti di svolgimento dell'udienza di discussione in presenza, ammettere le stesse alla discussione, davanti a questa Corte, dei motivi di opposizione all'ordinanza ingiunzione dell' Controparte_2
n. 20/2023.ai sensi degli artt. 354 u.c. e 356 c.p.c.. Con vittoria di spese e
[...] compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna appellante ha formulato due specifici motivi di gravame rubricati rispettivamente: “1) Violazione dell'art. 116 c.p.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie”; “2) Violazione del diritto di difesa”.
Con il primo motivo di impugnazione, la sig.ra ha censurato la sentenza Pt_1 gravata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il Giudice
pag. 4 di 13 a quo, a suo dire, correttamente considerato che il Sig. aveva chiarito, CP_7 sia mediante dichiarazione scritta rilasciata dopo l'accesso ispettivo con l'ausilio di un interprete di lingua indiana, sia in sede di escussione testimoniale, “di essersi trovato in un forte stato ansioso mentre gli venivano formulate domande che in realtà egli non comprendeva, anche se, intimorito dalla presenza degli Ispettori, aveva dichiarato il contrario”; che “la sua datrice di lavoro gli aveva corrisposto la somma di € 400,00 in contanti solo una volta e solo nel mese di dicembre 2018” e che “il proprio orario di lavoro è sempre stato contenuto nelle 36 ore settimanali contrattualmente stabilite” (cfr. doc. 4 fascicolo di di primo grado di parte appellante).
Con il secondo motivo di gravame, la difesa dell'odierna appellante si duole del fatto che l'udienza di discussione del 14/06/2024 si sia svolta mediante collegamento da remoto anziché in presenza, in spregio della richiesta dalla stessa formulata in data 13/06/2024, nel rispetto del termine concesso dal Giudice a quo, con conseguente asserita violazione del diritto di difesa della propria assistita.
L'inibitoria proposta dall'appellante, trattata all'udienza del 12/12/2024, nella Con resistenza dell di Parma è stata dichiarata inammissibile con CP_10
Ordinanza del 13/12/2025. Con L' appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure e delle prove testimoniali assunte dal Giudice a quo.
Considerazioni preliminari: tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va rilevato preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
trattandosi di autonoma statuizione non oggetto d'impugnazione.
[...]
Sempre in via preliminare, va osservato che l'odierna appellante non ha espressamente e specificamente riproposto in questa sede la domanda svolta in via subordinata in prime cure (“In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si formula istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge pag. 5 di 13 n. 689/1981, ai fini della concessione della massima dilazione di legge per il versamento della somma ingiunta, in quanto le condizioni economiche delle ricorrenti non consentirebbero il pagamento della stessa in un'unica soluzione”),
e sulla quale il Tribunale di Parma non risulta aver provveduto nella gravata sentenza. Tale domanda, per l'effetto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (secondo cui
“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”), deve intendersi rinunciata.
Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello in esame non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Ragioni di infondatezza del primo motivo di appello: Quanto al primo motivo di gravame formulato dall'odierna appellante, osserva la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'allora opponente, dalla mera lettura dei documenti depositati dall' in sede di prime cure (qui Controparte_2 riprodotti) e da una semplice disamina delle risultanze istruttorie formatesi dinanzi al Tribunale di Parma, è possibile evincere la coerenza e la logicità delle valutazioni svolte dal Giudice a quo, rispetto alle prove dallo stesso poste alla base della decisione assunta.
Al riguardo, è opportuno ribadire sinteticamente che l'ordinanza ingiunzione n.
20/2023 è stata emessa dall Controparte_11
sede di Parma, a seguito del mancato pagamento parziale delle sanzioni
[...] irrogate con verbale unico di accertamento e notificazione del 7.10.2021; verbale, emesso dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato nei confronti della sig.ra Pt_1 quale trasgressore materiale e obbligata in solido (nella veste di socia amministratrice della , per la violazione dell'art. 1, commi 910 e Controparte_1
911, della legge 205/2017.
A seguito degli accertamenti ispettivi per cui è causa (si vedano, nello specifico le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dal lavoratore interessato) è emerso, infatti, che da luglio 2018 a maggio 2019, l'odierna appellante aveva corrisposto mensilmente in contanti al lavoratore una somma ulteriore rispetto alla CP_7 retribuzione fiscalmente dichiarata pari a euro 400,00, come remunerazione del maggior orario di lavoro effettivamente svolto dal dipendente rispetto all'orario contrattualmente stabilito.
pag. 6 di 13 Ed invero, il sig. , assunto con contratto a tempo indeterminato e part CP_7 time di 36 ore settimanali a far data dal 5.6.2015 con mansioni di tuttofare livello
VII, stando a quanto da lui stesso dichiarato in maniera chiara e coerente in sede ispettiva lavorava - in realtà - nel ristorante della ditta Pecafeal S.r.l. dal mercoledì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 14:00/14:30 e dalle 19:00 alle 23:00/23:30 per complessive 45 ore settimanali.
Dall'esame del libro unico del lavoro è risultato, inoltre, che la su citata società aveva omesso di riportare nel libro stesso e retribuire con la dovuta maggiorazione del 30% (sulla quota oraria della normale retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento per il lavoro straordinario) le ore di lavoro svolte con l'articolazione oraria sopra specificata.
Ebbene, è innegabile che il Tribunale di Parma ha correttamente valutato sia le risultanze del verbale di accertamento, atto munito di efficacia probatoria privilegiata, sia gli esiti della prova testimoniale espletata nel contraddittorio fra le parti.
Infatti, all'udienza del 5.12.2023, sono stati escussi l'ispettrice Persona_1 la quale ha confermato che il sig. comprendeva perfettamente la lingua CP_7 italiana, nonché lo stesso lavoratore che, sentito sui capitoli di prova CP_7 formulati dall'Amministrazione, ha confermato di aver rilasciato le dichiarazioni che gli venivano mostrate, riconoscendo peraltro la propria firma apposta in calce al relativo verbale.
Nello specifico, il soggetto in questione aveva così riferito: “Ricevo ogni mese la busta paga che è di 1.000/1.100 euro circa, la titolare oltre ai soldi della Pt_1 busta paga che ricevo con bonifico bancario, mi dà ogni mese in contanti anche
400/500 euro fuori busta. Quando mi dà questi soldi in più non firmo alcuna ricevuta. Ricevo i soldi fuori busta da quando sono diventato cuoco, quando facevo il lavapiatti ricevevo solo i soldi della busta paga. Sono in Italia dal 2009, capisco la lingua italiana e la parlo in modo comprensibile, ho capito benissimo le domande che l'ispettore mi ha fatto. Sono io l'unico cuoco del ristorante. L'ispettore mi rilegge il contenuto della dichiarazione e confermo che corrisponde a quanto ho dichiarato come risposta alle sue domande”. Ciononostante, durante l'escussione testimoniale, il sig. ha dichiarato: “Voglio precisare che CP_7 avevo ricevuto solo euro 400,00 per dicembre 2018. Non è vero che ogni mese
pag. 7 di 13 percepivo 400/500 euro fuori busta. Per il 2019 non ho ricevuto nulla se non pacchi regalo. È vero che ho detto che capivo benissimo le domande che l'ispettore mi faceva. È vero anche se in realtà non capivo”. Tuttavia, come rilevato anche dall' in sede di note conclusive Controparte_2 depositate in prime cure, del tutto correttamente il Tribunale di Parma ha ritenuto più attendibile quanto riferito dal lavoratore al momento delle verifiche e degli accertamenti svolti dall'Amministrazione, trattandosi peraltro di circostanze corroborate dalle ulteriori risultanze istruttorie.
Ed invero, il maggior orario di lavoro seguito dal sig. , da lui dichiarato CP_7 in sede ispettiva e retribuito “fuori busta”, è pienamente coerente con la circostanza (incontestata) che il lavoratore in questione fosse l'unico cuoco del ristorante, risultando difficilmente ipotizzabile che un locale deputato alla ristorazione resti aperto soltanto “36 ore settimanali” (ossia per le ore indicate nel contratto del sig.
). CP_7
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza gravata appare meritevole di conferma nella parte in cui si afferma che: “(…)
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi sono iniziati in data 29.06.2019, come risultante dal verbale di primo accesso ispettivo n. 13-22 29/1 del 29.06.2019 (doc.
4 fasc. parte opposta), con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta presso la sede della società Controparte_1 sita in Traversetolo, Piazza Rondani n. 11/13.
All'interno del locale, al momento dell'accesso ispettivo, è stata rilevata la presenza di alcuni lavoratori, dai quali sono state contestualmente acquisite sommarie informazioni: ossia , e . Persona_2 Persona_3 CP_7
In particolare, dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo agli ispettori verbalizzanti nonché dalla documentazione acquisita, è emerso il dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato e part-time di 36 ore settimanali a far data dal
05.06.2015 ed inquadrato entro il livello VII° del CCNL di riferimento, prestava attività lavorativa, in realtà, dal mercoledì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore
14:00/14.30 nonché dalle 19.00 alle 23.00/23.30 svolgendo complessivamente 45 ore settimanali, svolgendo, dunque, un orario di lavoro settimanale maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito e retribuito in busta paga.
pag. 8 di 13 Dall'esame del libro unico del lavoro si è, invero, potuto accertare che la datrice ha omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro e, dunque, retribuire con la dovuta maggiorazione del 30% (maggiorazione prevista sulla quota oraria della normale retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento con riguardo al lavoro straordinario e festivo) le ore di lavoro svolte con l'articolazione oraria testé specificata e rese in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale. Di talché, avendo la datrice di lavoro indebitamente sottratto tali somme dalla retribuzione imponibile senza, dunque, assoggettarle alla dovuta contribuzione, la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione convenuta, si appalesa fondata.
Le contestazioni attoree svolte da parte ricorrente risultano del tutto destituite di fondamento, ove solo si consideri che, dalla lettura delle dichiarazioni – coerenti
e lineari - rese in fase amministrative dal sig. , soggetto, peraltro, CP_7 radicato sul territorio italiano da oltre dieci anni (doc. 6 fasc. parte opposta), emerge chiaramente come quest'ultimo, il quale ha risposto in maniera chiara e puntuale, abbia perfettamente compreso tutte le domande rivoltegli.
Il lavoratore, difatti, ha dichiarato quanto segue: “(…)”.
2.4. Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che - se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli Ispettori, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni eventualmente rese in sede di giudizio, laddove con queste contrastanti.
pag. 9 di 13 Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie
(cfr. Cass. n. 9251 del 19.4.2010)
Muovendo da tale dato è possibile, dunque, confermare la correttezza delle risultanze ispettive sulle quali si fonda l'ordinanza ingiunzione n. 20/2023 opposta.
Pertanto, avendo l' convenuto compiutamente assolto all'onere probatorio CP_12 sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere rigettato. (…)>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
L'odierna appellante, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare la valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di Parma, essendosi sostanzialmente limitata a reiterare le proprie prospettazioni già scrutinate funditus nella pronunciata appellata.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
Ragioni di inammissibilità del secondo motivo di appello: in relazione al secondo motivo di impugnazione proposto dalla sig.ra si rileva che, Parte_1 secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “E
' inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice
d'appello, qualora la violazione non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità', indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive
pag. 10 di 13 dall'invocato vizio processuale”. (così Cassazione civile, Sez. II, 30 giugno 2022,
n. 20834 Pres. Lombardo– Rel. Varrone).
In senso conforme si veda, inter alia, Cass. civ., III Sez., n. 27424/2023 che ha ribadito che, di regola, è «inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo»; ma a tale regola
«fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo».
Ciò posto in punto di diritto, questa Corte osserva che non è dato comprendere quale concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa abbia subito l'odierna appellante per il semplice fatto che l'udienza di discussione innanzi al Giudice a quo del 14/06/2024 si sia svolta mediante collegamento da remoto anziché in presenza, in spregio della richiesta dalla stessa formulata in data 13/06/2024, nel rispetto del termine concesso dal Tribunale di Parma.
Sul punto, la difesa dell'odierna appellante si è limitata a svolgere considerazioni alquanto generiche ed apodittiche, che non danno adeguatamente conto del concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, asseritamente subito.
In ragione di quanto sopra esposto, quindi, il secondo motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un interesse giuridico, concreto ed attuale ad ottenere una statuizione sul punto ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al riguardo si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in
Appello e poi in Cassazione” (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171). pag. 11 di 13 Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere
(dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057;
Cass. 15 ottobre 2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio
2011, n. 2051).
In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434).
Conclusioni. Per i motivi suesposti, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra ad avviso della Corte, va Parte_1 respinto, in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Le spese di questo grado del giudizio sono poste a carico dell'appellante in quanto parte soccombente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (scaglione di riferimento € 5.201,00 – 26.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo grado e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co.
pag. 12 di 13 del decreto cit. (fra cui l'esiguità dell'attività difensiva compiuta nell'interesse dell'Amministrazione appellata e la ripetitività delle difese svolte). Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra , in quanto in parte infondato Parte_1 ed in parte inammissibile, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'appellante a rifondere all'Amministrazione appellata le spese del grado che si liquidano in € 2.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 582/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 565/2024 R.S., emessa e pubblicata il 14 giugno 2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
, personalmente e quale rappresentante legale della società Parte_1
C.F. , avente sede legale in Traversetolo, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Rondani n. 11/13, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Paglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Parma (PR); appellante;
contro
Controparte_2
(già ) (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello CP_4
Stato, presso i cui uffici, in Bologna, è legalmente domiciliato;
appellato;
pag. 1 di 13 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo e descrizione dei fatti oggetto di causa:
Con ricorso depositato in data 20.04.2023 e ritualmente notificato, la sig.ra Pt_2
personalmente e quale rappresentante legale della società
[...] CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma, Sezione Lavoro,
[...]
l' (di seguito indicato Controparte_5 Con anche come ), proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20/23, emessa in data 24 marzo 2023 e notificata in data il 29 marzo 2023, con la quale il predetto le aveva ingiunto il pagamento di una somma pari ad CP_2 euro 18.333,37, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911 Legge 27.12.2017 n. 205 (cod. violazione 205.17/1/0/0) nonché di una somma pari ad euro 1.000,00 per la violazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. 25.06.2008, convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008
n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22 c. 5, D. Lgs.14.09.2015 n. 151 (doc. 1 fasc. di primo grado di parte appellante).
Le suddette violazioni sarebbero state accertate dall'Ispettrice Persona_1 presso la sede della in Traversetolo, in occasione dell'accesso Controparte_1 avvenuto in data 29.06.2019 nel corso del quale sono state acquisite sommarie informazioni dal lavoratore Sig. presente all'interno del locale. CP_7
Il lavoratore avrebbe dichiarato di svolgere un orario effettivo di lavoro superiore a quello contrattualmente fissato nella lettera di assunzione e retribuito in busta paga, nonché di ricevere mensilmente fuori busta la somma di € 400,00 in contanti. A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa dell'allora opponente deduceva:
- che l'ordinanza-ingiunzione n. 20/2023 seguiva il verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo n. PR00000/2021-069-01 del 07.10.2021 emesso dal Nucleo Carabinieri di Parma a norma dell'art. 22, Controparte_2
D. Lgs. n. 151 del 2015 e degli artt. 14 e 35, comma 7, L. n. 689 del 1981, per il pagamento della somma ivi indicata a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa
(doc. 2 fasc. di primo grado di parte appellante);
pag. 2 di 13 - che le dichiarazioni sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fondavano erano inveritiere, in quanto il lavoratore escusso in fase amministrativa , di CP_7 nazionalità indiana, non parlava correttamente la lingua italiana, né era in grado di comprenderla in termini adeguati;
- che tale circostanza risultava, invero, provata dalla dichiarazione successivamente resa dal lavoratore assistito da un interprete di lingua indiana in data 12.11.2021 (doc. 3 fasc. di primo grado di parte appellante). Tanto esposto in fatto, parte opponente chiedeva, dunque, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente ricorso, la illegittimità, la infondatezza, la nullità e, conseguentemente, disporre la revoca dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 20/23, emessa in data 24 marzo 2023 dal Capo dell' , Sede di Parma, Controparte_8 notificata in data il 29 marzo 2023; 2) con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si formula istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 689/1981, ai fini della concessione della massima dilazione di legge per il versamento della somma ingiunta, in quanto le condizioni economiche delle ricorrenti non consentirebbero il pagamento della stessa in un'unica soluzione”. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria del 19.06.2023, l'
[...]
Parma-Reggio Emilia, riportandosi agli accertamenti Controparte_2 effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'Amministrazione allora convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione e deduceva l'infondatezza delle avverse eccezioni, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dal lavoratore , in grado di CP_7 comprendere perfettamente la lingua italiana.
La causa veniva, dunque, istruita documentalmente e con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti.
Con sentenza n. 565/2024 R.S., pubblicata il 14 giugno 2024, il Tribunale di
Parma, ritenuta la tempestività della spiegata opposizione, premesso che alla
pag. 3 di 13 Con stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l' di Parma- avrebbe compiutamente assolto all'onere probatorio sullo stesso CP_5 gravante, avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, ha concluso per il rigetto del ricorso, confermato l'ordinanza ingiunzione n. 20/2023, Con condannando la sig.ra alla rifusione delle spese di lite a favore dell' , Pt_1 allora convenuto, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori. Con ricorso depositato in data 14/09/2024, la , personalmente e quale Parte_2 rappresentante legale della società ha spiegato appello nei Controparte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti in atti.
Nel merito In totale riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato, per
i motivi analiticamente evidenziati nel presente atto, 1) che l' Controparte_2
non ha provato la ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità
[...] della Sig.ra e della in merito alle violazioni Parte_1 Controparte_1 contestate con l'atto notificato in data 13 ottobre 2021; 2) che è stato gravemente leso il diritto di difesa della parte appellante;
accogliere, per l'effetto, l'opposizione proposta con il ricorso depositato in data 20.04.2023 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 20-2023, emessa dall' Controparte_9
in data 24.03.2023, notificata in data 29.03.2023.
[...]
In subordine accertata e dichiarata la nullità del decreto 14 giugno 2024 con il quale il Giudice di primo grado ha illegittimamente ignorato la tempestiva comunicazione delle odierne appellanti di svolgimento dell'udienza di discussione in presenza, ammettere le stesse alla discussione, davanti a questa Corte, dei motivi di opposizione all'ordinanza ingiunzione dell' Controparte_2
n. 20/2023.ai sensi degli artt. 354 u.c. e 356 c.p.c.. Con vittoria di spese e
[...] compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierna appellante ha formulato due specifici motivi di gravame rubricati rispettivamente: “1) Violazione dell'art. 116 c.p.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie”; “2) Violazione del diritto di difesa”.
Con il primo motivo di impugnazione, la sig.ra ha censurato la sentenza Pt_1 gravata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il Giudice
pag. 4 di 13 a quo, a suo dire, correttamente considerato che il Sig. aveva chiarito, CP_7 sia mediante dichiarazione scritta rilasciata dopo l'accesso ispettivo con l'ausilio di un interprete di lingua indiana, sia in sede di escussione testimoniale, “di essersi trovato in un forte stato ansioso mentre gli venivano formulate domande che in realtà egli non comprendeva, anche se, intimorito dalla presenza degli Ispettori, aveva dichiarato il contrario”; che “la sua datrice di lavoro gli aveva corrisposto la somma di € 400,00 in contanti solo una volta e solo nel mese di dicembre 2018” e che “il proprio orario di lavoro è sempre stato contenuto nelle 36 ore settimanali contrattualmente stabilite” (cfr. doc. 4 fascicolo di di primo grado di parte appellante).
Con il secondo motivo di gravame, la difesa dell'odierna appellante si duole del fatto che l'udienza di discussione del 14/06/2024 si sia svolta mediante collegamento da remoto anziché in presenza, in spregio della richiesta dalla stessa formulata in data 13/06/2024, nel rispetto del termine concesso dal Giudice a quo, con conseguente asserita violazione del diritto di difesa della propria assistita.
L'inibitoria proposta dall'appellante, trattata all'udienza del 12/12/2024, nella Con resistenza dell di Parma è stata dichiarata inammissibile con CP_10
Ordinanza del 13/12/2025. Con L' appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti dalle parti in prime cure e delle prove testimoniali assunte dal Giudice a quo.
Considerazioni preliminari: tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va rilevato preliminarmente che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'opposizione proposta dalla sig.ra Pt_1
trattandosi di autonoma statuizione non oggetto d'impugnazione.
[...]
Sempre in via preliminare, va osservato che l'odierna appellante non ha espressamente e specificamente riproposto in questa sede la domanda svolta in via subordinata in prime cure (“In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si formula istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge pag. 5 di 13 n. 689/1981, ai fini della concessione della massima dilazione di legge per il versamento della somma ingiunta, in quanto le condizioni economiche delle ricorrenti non consentirebbero il pagamento della stessa in un'unica soluzione”),
e sulla quale il Tribunale di Parma non risulta aver provveduto nella gravata sentenza. Tale domanda, per l'effetto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (secondo cui
“Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”), deve intendersi rinunciata.
Quanto al merito della vertenza, rileva la Corte che l'appello in esame non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Ragioni di infondatezza del primo motivo di appello: Quanto al primo motivo di gravame formulato dall'odierna appellante, osserva la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall'allora opponente, dalla mera lettura dei documenti depositati dall' in sede di prime cure (qui Controparte_2 riprodotti) e da una semplice disamina delle risultanze istruttorie formatesi dinanzi al Tribunale di Parma, è possibile evincere la coerenza e la logicità delle valutazioni svolte dal Giudice a quo, rispetto alle prove dallo stesso poste alla base della decisione assunta.
Al riguardo, è opportuno ribadire sinteticamente che l'ordinanza ingiunzione n.
20/2023 è stata emessa dall Controparte_11
sede di Parma, a seguito del mancato pagamento parziale delle sanzioni
[...] irrogate con verbale unico di accertamento e notificazione del 7.10.2021; verbale, emesso dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato nei confronti della sig.ra Pt_1 quale trasgressore materiale e obbligata in solido (nella veste di socia amministratrice della , per la violazione dell'art. 1, commi 910 e Controparte_1
911, della legge 205/2017.
A seguito degli accertamenti ispettivi per cui è causa (si vedano, nello specifico le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dal lavoratore interessato) è emerso, infatti, che da luglio 2018 a maggio 2019, l'odierna appellante aveva corrisposto mensilmente in contanti al lavoratore una somma ulteriore rispetto alla CP_7 retribuzione fiscalmente dichiarata pari a euro 400,00, come remunerazione del maggior orario di lavoro effettivamente svolto dal dipendente rispetto all'orario contrattualmente stabilito.
pag. 6 di 13 Ed invero, il sig. , assunto con contratto a tempo indeterminato e part CP_7 time di 36 ore settimanali a far data dal 5.6.2015 con mansioni di tuttofare livello
VII, stando a quanto da lui stesso dichiarato in maniera chiara e coerente in sede ispettiva lavorava - in realtà - nel ristorante della ditta Pecafeal S.r.l. dal mercoledì alla domenica dalle ore 09:00 alle ore 14:00/14:30 e dalle 19:00 alle 23:00/23:30 per complessive 45 ore settimanali.
Dall'esame del libro unico del lavoro è risultato, inoltre, che la su citata società aveva omesso di riportare nel libro stesso e retribuire con la dovuta maggiorazione del 30% (sulla quota oraria della normale retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento per il lavoro straordinario) le ore di lavoro svolte con l'articolazione oraria sopra specificata.
Ebbene, è innegabile che il Tribunale di Parma ha correttamente valutato sia le risultanze del verbale di accertamento, atto munito di efficacia probatoria privilegiata, sia gli esiti della prova testimoniale espletata nel contraddittorio fra le parti.
Infatti, all'udienza del 5.12.2023, sono stati escussi l'ispettrice Persona_1 la quale ha confermato che il sig. comprendeva perfettamente la lingua CP_7 italiana, nonché lo stesso lavoratore che, sentito sui capitoli di prova CP_7 formulati dall'Amministrazione, ha confermato di aver rilasciato le dichiarazioni che gli venivano mostrate, riconoscendo peraltro la propria firma apposta in calce al relativo verbale.
Nello specifico, il soggetto in questione aveva così riferito: “Ricevo ogni mese la busta paga che è di 1.000/1.100 euro circa, la titolare oltre ai soldi della Pt_1 busta paga che ricevo con bonifico bancario, mi dà ogni mese in contanti anche
400/500 euro fuori busta. Quando mi dà questi soldi in più non firmo alcuna ricevuta. Ricevo i soldi fuori busta da quando sono diventato cuoco, quando facevo il lavapiatti ricevevo solo i soldi della busta paga. Sono in Italia dal 2009, capisco la lingua italiana e la parlo in modo comprensibile, ho capito benissimo le domande che l'ispettore mi ha fatto. Sono io l'unico cuoco del ristorante. L'ispettore mi rilegge il contenuto della dichiarazione e confermo che corrisponde a quanto ho dichiarato come risposta alle sue domande”. Ciononostante, durante l'escussione testimoniale, il sig. ha dichiarato: “Voglio precisare che CP_7 avevo ricevuto solo euro 400,00 per dicembre 2018. Non è vero che ogni mese
pag. 7 di 13 percepivo 400/500 euro fuori busta. Per il 2019 non ho ricevuto nulla se non pacchi regalo. È vero che ho detto che capivo benissimo le domande che l'ispettore mi faceva. È vero anche se in realtà non capivo”. Tuttavia, come rilevato anche dall' in sede di note conclusive Controparte_2 depositate in prime cure, del tutto correttamente il Tribunale di Parma ha ritenuto più attendibile quanto riferito dal lavoratore al momento delle verifiche e degli accertamenti svolti dall'Amministrazione, trattandosi peraltro di circostanze corroborate dalle ulteriori risultanze istruttorie.
Ed invero, il maggior orario di lavoro seguito dal sig. , da lui dichiarato CP_7 in sede ispettiva e retribuito “fuori busta”, è pienamente coerente con la circostanza (incontestata) che il lavoratore in questione fosse l'unico cuoco del ristorante, risultando difficilmente ipotizzabile che un locale deputato alla ristorazione resti aperto soltanto “36 ore settimanali” (ossia per le ore indicate nel contratto del sig.
). CP_7
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza gravata appare meritevole di conferma nella parte in cui si afferma che: “(…)
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi sono iniziati in data 29.06.2019, come risultante dal verbale di primo accesso ispettivo n. 13-22 29/1 del 29.06.2019 (doc.
4 fasc. parte opposta), con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta presso la sede della società Controparte_1 sita in Traversetolo, Piazza Rondani n. 11/13.
All'interno del locale, al momento dell'accesso ispettivo, è stata rilevata la presenza di alcuni lavoratori, dai quali sono state contestualmente acquisite sommarie informazioni: ossia , e . Persona_2 Persona_3 CP_7
In particolare, dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo agli ispettori verbalizzanti nonché dalla documentazione acquisita, è emerso il dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato e part-time di 36 ore settimanali a far data dal
05.06.2015 ed inquadrato entro il livello VII° del CCNL di riferimento, prestava attività lavorativa, in realtà, dal mercoledì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore
14:00/14.30 nonché dalle 19.00 alle 23.00/23.30 svolgendo complessivamente 45 ore settimanali, svolgendo, dunque, un orario di lavoro settimanale maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito e retribuito in busta paga.
pag. 8 di 13 Dall'esame del libro unico del lavoro si è, invero, potuto accertare che la datrice ha omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro e, dunque, retribuire con la dovuta maggiorazione del 30% (maggiorazione prevista sulla quota oraria della normale retribuzione prevista dal C.C.N.L. di riferimento con riguardo al lavoro straordinario e festivo) le ore di lavoro svolte con l'articolazione oraria testé specificata e rese in eccedenza rispetto al normale orario contrattuale. Di talché, avendo la datrice di lavoro indebitamente sottratto tali somme dalla retribuzione imponibile senza, dunque, assoggettarle alla dovuta contribuzione, la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione convenuta, si appalesa fondata.
Le contestazioni attoree svolte da parte ricorrente risultano del tutto destituite di fondamento, ove solo si consideri che, dalla lettura delle dichiarazioni – coerenti
e lineari - rese in fase amministrative dal sig. , soggetto, peraltro, CP_7 radicato sul territorio italiano da oltre dieci anni (doc. 6 fasc. parte opposta), emerge chiaramente come quest'ultimo, il quale ha risposto in maniera chiara e puntuale, abbia perfettamente compreso tutte le domande rivoltegli.
Il lavoratore, difatti, ha dichiarato quanto segue: “(…)”.
2.4. Sul piano metodologico preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che - se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatte dall'ispettorato non fanno prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli Ispettori, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni eventualmente rese in sede di giudizio, laddove con queste contrastanti.
pag. 9 di 13 Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie
(cfr. Cass. n. 9251 del 19.4.2010)
Muovendo da tale dato è possibile, dunque, confermare la correttezza delle risultanze ispettive sulle quali si fonda l'ordinanza ingiunzione n. 20/2023 opposta.
Pertanto, avendo l' convenuto compiutamente assolto all'onere probatorio CP_12 sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, il ricorso deve essere rigettato. (…)>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
L'odierna appellante, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare la valutazioni del materiale probatorio compiute dal Tribunale di Parma, essendosi sostanzialmente limitata a reiterare le proprie prospettazioni già scrutinate funditus nella pronunciata appellata.
A tanto consegue, ad avviso della Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
Ragioni di inammissibilità del secondo motivo di appello: in relazione al secondo motivo di impugnazione proposto dalla sig.ra si rileva che, Parte_1 secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “E
' inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice
d'appello, qualora la violazione non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità', indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive
pag. 10 di 13 dall'invocato vizio processuale”. (così Cassazione civile, Sez. II, 30 giugno 2022,
n. 20834 Pres. Lombardo– Rel. Varrone).
In senso conforme si veda, inter alia, Cass. civ., III Sez., n. 27424/2023 che ha ribadito che, di regola, è «inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l'esito del processo»; ma a tale regola
«fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo».
Ciò posto in punto di diritto, questa Corte osserva che non è dato comprendere quale concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa abbia subito l'odierna appellante per il semplice fatto che l'udienza di discussione innanzi al Giudice a quo del 14/06/2024 si sia svolta mediante collegamento da remoto anziché in presenza, in spregio della richiesta dalla stessa formulata in data 13/06/2024, nel rispetto del termine concesso dal Tribunale di Parma.
Sul punto, la difesa dell'odierna appellante si è limitata a svolgere considerazioni alquanto generiche ed apodittiche, che non danno adeguatamente conto del concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, asseritamente subito.
In ragione di quanto sopra esposto, quindi, il secondo motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un interesse giuridico, concreto ed attuale ad ottenere una statuizione sul punto ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Al riguardo si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“l'interesse a impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui – sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere a esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato – ci si dolga della omessa pronuncia, da parte del Giudice di appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare, confermata in
Appello e poi in Cassazione” (cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26171). pag. 11 di 13 Pertanto, “il Giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche di ufficio, la sussistenza dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso, sia con riguardo alla permanenza dell'interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell'interesse a ricorrere
(dovuta, nel caso di specie, a una transazione) ne determina la inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. 7 settembre 2005, n. 17815), dal momento che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del Giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda, in tale modo, conseguire” (cfr. Cass. 14 febbraio 2022, n. 4729; v. anche Cass. 24 gennaio 2019, n. 2057;
Cass. 15 ottobre 2013, n. 23357; Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio
2011, n. 2051).
In altri termini, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione della azione dall'art. 100 cod. proc. civ., (…) deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tale caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica e oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche” (cfr. Cass. 23 novembre 2007, n. 24434).
Conclusioni. Per i motivi suesposti, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra ad avviso della Corte, va Parte_1 respinto, in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Le spese di questo grado del giudizio sono poste a carico dell'appellante in quanto parte soccombente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (scaglione di riferimento € 5.201,00 – 26.000,00), all'assenza di attività istruttoria in questo grado e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co.
pag. 12 di 13 del decreto cit. (fra cui l'esiguità dell'attività difensiva compiuta nell'interesse dell'Amministrazione appellata e la ripetitività delle difese svolte). Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra , in quanto in parte infondato Parte_1 ed in parte inammissibile, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata;
- condanna l'appellante a rifondere all'Amministrazione appellata le spese del grado che si liquidano in € 2.100,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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