Sentenza breve 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 07/11/2023, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 03245/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Fara Pipia, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Sammartino n. 45 (studio Bisconti Avvocati);
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'atto n. prot. del -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il successivo 23 febbraio, con il quale il Comune di -OMISSIS- comunica l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. -OMISSIS-, adottato ai sensi dell'art. 31 comma 3 e 4 D.P.R. n. 380/01, ed avvisa che lo stesso costituisce, ai sensi del predetto comma 4 del D.P.R. n.380/01, titolo per l'immissione in possesso da parte del Comune e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale esclusiva;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/10/2023:
b) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il successivo 6 luglio, di immissione in possesso ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile sito in -OMISSIS-, foglio -OMISSIS- e del successivo verbale di immissione in possesso del -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto dell’odierno ricorrente di rientrare nel possesso materiale e giuridico del proprio immobile, ordinando al Comune di -OMISSIS- di provvedere a propria cura e spese, ad ogni adempimento a ciò necessari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere proprietario del lotto di terreno sito nella Contrada -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, identificato in Catasto al foglio-OMISSIS- particella -OMISSIS-;
- che su tale terreno insisteva un edificio a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo piano), della superficie di mq.-OMISSIS- per ciascuna elevazione, censito nel N.C.E.U. al foglio-OMISSIS- particella -OMISSIS- con struttura in muratura portante, con copertura in legno e tegole del tipo a falde inclinate e sfalsate, nonché solaio intermedio con travi in legno, perlinato e massetto cementizio;
- che tale edificio era stato costruito dal nonno (donante) del signor -OMISSIS- in epoca antecedente all’anno 1967, ancor prima della stipula dell’atto di donazione (anno 1969);
- che il Comune di -OMISSIS- ne ordinava la demolizione con ordinanza n. -OMISSIS-;
- di aver impugnato la predetta ordinanza dinanzi al Tar Sicilia – Palermo;
- che quest’ultimo, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva il ricorso, ritenendo non provata la preesistenza dell’immobile al 1967;
- di aver pertanto proposto appello avverso la predetta sentenza;
- che, nelle more del giudizio di appello, il Comune adottava l’atto sub a) in epigrafe;
- di aver pertanto impugnato tale atto;
- che, nelle more, il Comune adottava anche l’atto sub b) in epigrafe;
- di aver pertanto impugnato anche tale atto con ricorso per motivi aggiunti;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) illegittimità derivata da quella dell’ordinanza di demolizione; 2) violazione dei principi di proporzionalità e lesione dell’affidamento; 3) violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, attesa l’irragionevolezza di una sanzione (l’acquisizione al patrimonio del bene e dell’area di sedime) comminata, senza alcuna ragione giustificatrice, ben quasi sessanta anni dopo l’edificazione dell’immobile, e quasi nove anni dopo la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione; l’acquisizione dell’area di sedime non è applicabile al proprietario incolpevole; 4) carenza di motivazione; infatti, l'area ulteriore da acquisire oltre all’area di sedime va non solo individuata nella sua estensione e nella sua consistenza, ma anche motivata; mentre l’effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, per quanto riguarda le aree ulteriori richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione tale da giustificare l’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende apprendere; nonché per i seguenti motivi aggiunti depositati in data 23.10.2023: 1) con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il C.G.A., in accoglimento dell’appello ed in riforma alla sentenza di primo grado, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati; il venir meno dell’ordinanza di demolizione rende senza subbio illegittimi gli atti adottati dall’Amministrazione quale conseguenza dell’ordinanza stessa;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato;
- che, infatti, il Consiglio di giustizia amministrativa, con sentenza n. -OMISSIS-, in accoglimento dell’appello ed in riforma alla sentenza di primo grado, ha annullato tutti i provvedimenti impugnati, e tra questi l’ordinanza di demolizione, atto che costituisce il necessario presupposto di quelli impugnati col presente ricorso;
- che, pertanto, è fondata la prima censura del ricorso introduttivo, nonché la censura proposta col ricorso per motivi aggiunti;
- che, al fine di orientare la successiva azione amministrativa (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 3691/2022; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 settembre 2020, n. 1470; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2077), appare opportuno segnalare la fondatezza anche della quarta censura del ricorso introduttivo;
- che, infatti, per costante giurisprudenza, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati, l'individuazione dell'eventuale area ulteriore da acquisire dev'essere puntuale e giustificata con la precisa esplicitazione dei criteri di determinazione di detta area e delle ragioni che rendono necessario disporne l'acquisto (Tar Sicilia, Catania, sez. I, n. 1090/2023; Tar Campania, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 2684);
- che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, atteso che il primo grado il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione era stato respinto;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 623 dell’anno 2023 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Bartolo Salone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO