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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1136 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Mauro
[...] CodiceFiscale_2
Calò, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1136/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Lecce la
[...] Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
a) accertare e dichiarare la difformità degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori
effettivamente applicati rispetto a quelli indicati in contratto;
b) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto ai sensi degli att. 1346, 1284 e
117 TB;
c) per l'ulteriore effetto rideterminare il piano d'ammortamento ai sensi dell'art., co. 7 D.lgs.
n. 385/1993;
d) accertare la usurarietà del contratto di mutuo complessivamente contestato e dichiarare la
nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda “commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, che siano collegate alla erogazione
del credito” che, comunque, determini condizioni bancarie usurarie ai sensi degli artt. 1,
L. 7.3.1996, n. 108;
e) accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi di mora pattuiti in sede di stipulazione
del contratto di mutuo;
f) accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo, per cui statuire che nulla è dovuto
a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 c.c., e, per l'effetto, dichiarare
l'obbligo di restituzione della sola quota capitale;
g) condannare la alla ripetizione di tutte le somme a Controparte_1
credito dei mutuatari.
Deducevano di aver stipulato in data 28/10/1997, un contratto di mutuo ipotecario con il quale la accordava un finanziamento fondiario per CP_2
Proc. n. 1136/2021 RG - 2 - dott.ssa Controparte_3 l'importo originario di ₤ 75.000.000, importo definitivo pari ad € 38.734,27,
erogato con atto del 18/11/1997, al quale venivano applicate le seguenti principali condizioni economiche: - periodo di preammortamento di 44 giorni al tasso d'interesse fisso del 6,90%; - tan fisso del 6,90%; - interessi di mora variabili trimestralmente sulla base del tasso soglia pro tempore vigente pari, alla data di stipula al 14,085%;- periodo di ammortamento 120 mesi a partire dal 31/12/1997.
A garanzia dell'operazione di credito la parte mutuataria consentiva iscrizione ipotecaria per la complessiva somma di ₤ 225.000.000 sull'immobile meglio indicato in contratto;
e ad ulteriore garanzia del credito, Parte_2
prestava garanzia personale fideiussoria per l'importo massimo di ₤ 225.000.000
Eccepivano, sulla base di una consulenza di parte, la illegittima applicazione di interessi usurai e comunque superiori a quelli dichiarati da contratto tant'è che vantavano di essere a credito verso la banca.
Si costituiva la contestando la domanda nel merito ed eccependo la CP_2
prescrizione essendo stato il mutuo stipulato nel lontano 28/10/1997.
La causa istruita mediante produzione e CTU contabile veniva decisa con sentenza n. 1473/2021 pubblicata in data 14/05/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce, dopo avere respinto l'eccezione di prescrizione perché validamente interrotta, rigettava le domande in quanto non provate.
Rilevava infatti il giudice: “Quanto al merito, invece, è emerso come peraltro rilevato dal
CTU, dott.ssa che parte attrice non ha prodotto a sostegno delle sue Persona_1
domande il contratto di mutuo, con la conseguenza che non è stato possibile verificare la
legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate dalla banca convenuta.
L'onere di produzione del contratto incombeva, in base al principio generale dell'onere della
Proc. n. 1136/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. prova di cui all'art. 2967 c.c., sulla parte attrice, atteso che chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Alla luce di tali osservazioni, non può
che conseguire il rigetto della domanda formulata da parte attrice (…)”.
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello e Parte_1
con atto di citazione del 15/12/2021 chiedendone la Parte_2
riforma con due motivi.
Si è costituita la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per avere deciso solo sulla base dell'assenza del contratto di mutuo ipotecario, che invero era stato allegato nella fase introduttiva del giudizio congiuntamente al piano di ammortamento, tant'è che veniva ammessa CTU contabile, altrimenti non am-
missibile. In ogni caso gli elementi utili ai fini della indagine erano presenti anche sulla base della documentazione prodotta dalla banca.
Con il secondo motivo censurano la sentenza per omessa insufficiente motiva-
zione in quanto il giudice di primo grado, essendosi limitato a richiamare le con-
siderazioni del CTU, non ha spiegato le ragioni dell'insufficienza della documen-
tazione prodotta dagli attori.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Il contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 28/10/1997, allegato con l'atto di citazione, prevede la concessione da parte di di un finanziamento CP_2
Proc. n. 1136/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fondiario per l'importo originario di ₤ 75.000.000, alle condizioni da stabilirsi nel successivo atto pubblico di erogazione e quietanza, che sebbene dagli atti risulta in effetti stipulato in data 18/11/1997 (vedi perizia di parte della banca) non è
stato prodotto da nessuna delle parti in causa.
Gli attori, a seguito della bozza della CTU, che rilevava la mancanza di tale do-
cumentazione e dell'impossibilità di procedere nella redazione della perizia, con pec del 27/12/2019 trasmettevano al CTU detto documento. Sulla tardiva pro-
duzione e acquisizione di documentazione nel corso del processo, la ctp di parte attrice negava il consenso e, nessun consenso veniva prestato da parte convenu-
ta, sicché il CTU non ha potuto tenere conto dell'atto pubblico de quo, depositato incontestabilmente oltre i termini istruttori.
È consentito in materia di esame contabile che la CTU acquisisca documentazio-
ne non allegata dalla parte, anche si finalizzata a provare i fatti costitutivi della pretesa, ma solo nel rispetto del contraddittorio a seguito di consenso delle parti
(v. sent. Cass. n. 5370/2023 “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal
giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di
contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle
parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198,
comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesi-
ti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamen-
to della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del
materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo
sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario
ma disponibile delle parti”).
Proc. n. 1136/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Nella specie, l'atto pubblico del 18/11/1997, era fondamentale per la prova dei fatti costitutivi della pretesa, in quanto, per quel che risulta dagli atti (vedi perizia di parte della banca), fissava i termini del rimborso;
- il tan;
- gli interessi di preammortamento;
- la data di inizio e la durata del preammortamento;
- la sca-
denza della prima rata e dell'ultima rata dell'ammortamento; - le modalità di estinzione anticipata del capitale mutuato;
- gli oneri sostenuti in fase di eroga-
zione; - gli oneri periodici.
Ne consegue che la domanda è sfornita di prova;
prova che incombeva sugli at-
tori e non altrimenti raggiungibile attraverso la produzione documentale in atti della banca, la quale ha specificatamente contestato la domanda attorea anche at-
traverso una controperizia.
Solo per completezza va aggiunto che la domanda è sfornita, in ogni caso, della necessaria specificità in termini di allegazione per quanto riguarda, in particolar modo, la denuncia di usura atteso che l'atto di citazione risulta alquanto generico.
Parte attrice richiama la giurisprudenza in materia ma, non ha spiegato, nel caso concreto, in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia, omet-
tendo anche di produrre i DM di riferimento e, in ogni caso, per quel che risulta dalla narrazione dell'atto di citazione, facendo riferimento alla inclusione nel cal-
colo del taeg del tasso di mora, sommatoria ormai da tempo superata dalla giuri-
sprudenza della Cassazione.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti in solido al paga-
mento delle spese del presente grado di giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Proc. n. 1136/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi €
3.777,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1136/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1136 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Mauro
[...] CodiceFiscale_2
Calò, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ascanio Amenduni, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1136/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Tribunale di Lecce la
[...] Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
a) accertare e dichiarare la difformità degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori
effettivamente applicati rispetto a quelli indicati in contratto;
b) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto ai sensi degli att. 1346, 1284 e
117 TB;
c) per l'ulteriore effetto rideterminare il piano d'ammortamento ai sensi dell'art., co. 7 D.lgs.
n. 385/1993;
d) accertare la usurarietà del contratto di mutuo complessivamente contestato e dichiarare la
nullità di ogni condizione e/o clausola che preveda “commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, che siano collegate alla erogazione
del credito” che, comunque, determini condizioni bancarie usurarie ai sensi degli artt. 1,
L. 7.3.1996, n. 108;
e) accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi di mora pattuiti in sede di stipulazione
del contratto di mutuo;
f) accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo, per cui statuire che nulla è dovuto
a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 c.c., e, per l'effetto, dichiarare
l'obbligo di restituzione della sola quota capitale;
g) condannare la alla ripetizione di tutte le somme a Controparte_1
credito dei mutuatari.
Deducevano di aver stipulato in data 28/10/1997, un contratto di mutuo ipotecario con il quale la accordava un finanziamento fondiario per CP_2
Proc. n. 1136/2021 RG - 2 - dott.ssa Controparte_3 l'importo originario di ₤ 75.000.000, importo definitivo pari ad € 38.734,27,
erogato con atto del 18/11/1997, al quale venivano applicate le seguenti principali condizioni economiche: - periodo di preammortamento di 44 giorni al tasso d'interesse fisso del 6,90%; - tan fisso del 6,90%; - interessi di mora variabili trimestralmente sulla base del tasso soglia pro tempore vigente pari, alla data di stipula al 14,085%;- periodo di ammortamento 120 mesi a partire dal 31/12/1997.
A garanzia dell'operazione di credito la parte mutuataria consentiva iscrizione ipotecaria per la complessiva somma di ₤ 225.000.000 sull'immobile meglio indicato in contratto;
e ad ulteriore garanzia del credito, Parte_2
prestava garanzia personale fideiussoria per l'importo massimo di ₤ 225.000.000
Eccepivano, sulla base di una consulenza di parte, la illegittima applicazione di interessi usurai e comunque superiori a quelli dichiarati da contratto tant'è che vantavano di essere a credito verso la banca.
Si costituiva la contestando la domanda nel merito ed eccependo la CP_2
prescrizione essendo stato il mutuo stipulato nel lontano 28/10/1997.
La causa istruita mediante produzione e CTU contabile veniva decisa con sentenza n. 1473/2021 pubblicata in data 14/05/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce, dopo avere respinto l'eccezione di prescrizione perché validamente interrotta, rigettava le domande in quanto non provate.
Rilevava infatti il giudice: “Quanto al merito, invece, è emerso come peraltro rilevato dal
CTU, dott.ssa che parte attrice non ha prodotto a sostegno delle sue Persona_1
domande il contratto di mutuo, con la conseguenza che non è stato possibile verificare la
legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate dalla banca convenuta.
L'onere di produzione del contratto incombeva, in base al principio generale dell'onere della
Proc. n. 1136/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. prova di cui all'art. 2967 c.c., sulla parte attrice, atteso che chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Alla luce di tali osservazioni, non può
che conseguire il rigetto della domanda formulata da parte attrice (…)”.
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello e Parte_1
con atto di citazione del 15/12/2021 chiedendone la Parte_2
riforma con due motivi.
Si è costituita la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
All'udienza Collegiale del 13 marzo 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per avere deciso solo sulla base dell'assenza del contratto di mutuo ipotecario, che invero era stato allegato nella fase introduttiva del giudizio congiuntamente al piano di ammortamento, tant'è che veniva ammessa CTU contabile, altrimenti non am-
missibile. In ogni caso gli elementi utili ai fini della indagine erano presenti anche sulla base della documentazione prodotta dalla banca.
Con il secondo motivo censurano la sentenza per omessa insufficiente motiva-
zione in quanto il giudice di primo grado, essendosi limitato a richiamare le con-
siderazioni del CTU, non ha spiegato le ragioni dell'insufficienza della documen-
tazione prodotta dagli attori.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Il contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 28/10/1997, allegato con l'atto di citazione, prevede la concessione da parte di di un finanziamento CP_2
Proc. n. 1136/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fondiario per l'importo originario di ₤ 75.000.000, alle condizioni da stabilirsi nel successivo atto pubblico di erogazione e quietanza, che sebbene dagli atti risulta in effetti stipulato in data 18/11/1997 (vedi perizia di parte della banca) non è
stato prodotto da nessuna delle parti in causa.
Gli attori, a seguito della bozza della CTU, che rilevava la mancanza di tale do-
cumentazione e dell'impossibilità di procedere nella redazione della perizia, con pec del 27/12/2019 trasmettevano al CTU detto documento. Sulla tardiva pro-
duzione e acquisizione di documentazione nel corso del processo, la ctp di parte attrice negava il consenso e, nessun consenso veniva prestato da parte convenu-
ta, sicché il CTU non ha potuto tenere conto dell'atto pubblico de quo, depositato incontestabilmente oltre i termini istruttori.
È consentito in materia di esame contabile che la CTU acquisisca documentazio-
ne non allegata dalla parte, anche si finalizzata a provare i fatti costitutivi della pretesa, ma solo nel rispetto del contraddittorio a seguito di consenso delle parti
(v. sent. Cass. n. 5370/2023 “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal
giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di
contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle
parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198,
comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesi-
ti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamen-
to della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del
materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo
sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario
ma disponibile delle parti”).
Proc. n. 1136/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Nella specie, l'atto pubblico del 18/11/1997, era fondamentale per la prova dei fatti costitutivi della pretesa, in quanto, per quel che risulta dagli atti (vedi perizia di parte della banca), fissava i termini del rimborso;
- il tan;
- gli interessi di preammortamento;
- la data di inizio e la durata del preammortamento;
- la sca-
denza della prima rata e dell'ultima rata dell'ammortamento; - le modalità di estinzione anticipata del capitale mutuato;
- gli oneri sostenuti in fase di eroga-
zione; - gli oneri periodici.
Ne consegue che la domanda è sfornita di prova;
prova che incombeva sugli at-
tori e non altrimenti raggiungibile attraverso la produzione documentale in atti della banca, la quale ha specificatamente contestato la domanda attorea anche at-
traverso una controperizia.
Solo per completezza va aggiunto che la domanda è sfornita, in ogni caso, della necessaria specificità in termini di allegazione per quanto riguarda, in particolar modo, la denuncia di usura atteso che l'atto di citazione risulta alquanto generico.
Parte attrice richiama la giurisprudenza in materia ma, non ha spiegato, nel caso concreto, in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia, omet-
tendo anche di produrre i DM di riferimento e, in ogni caso, per quel che risulta dalla narrazione dell'atto di citazione, facendo riferimento alla inclusione nel cal-
colo del taeg del tasso di mora, sommatoria ormai da tempo superata dalla giuri-
sprudenza della Cassazione.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti in solido al paga-
mento delle spese del presente grado di giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Proc. n. 1136/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido al pagamento in fa-
vore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi €
3.777,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1136/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.