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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RC Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. ND AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 9.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Celeste ed elettivamente domiciliato in Milano, Via
Moretto da Brescia n. 19, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania M. G. Zapparrata ed elettivamente domiciliata in
Milano, Via Cesare Beccaria n. 5, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ex art. 337-ter c.c.;
2. Stabilire il collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori, con tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti presso ciascuno di essi, fissando la residenza anagrafica
Pagina 1 della minore presso l'abitazione materna in Bellusco (MB), Via Corte del Calzolaio 32, quale punto di riferimento stabile per le esigenze amministrative e scolastiche;
3. Regolare il diritto di permanenza di ciascun genitore con la figlia secondo il seguente calendario:
Occorre premettere che il signor è un agente pubblicitario e che due giorni alla settimana Pt_1 lavora in presenza in ufficio (in genere il martedì ed il giovedì) mentre, gli altri giorni lavora da casa;
la signora è una dipendente della catena dei supermercati attualmente impiegata Pt_2 CP_1 presso la sede di Vimercate, e lavora su due turni: dalle ore 6:00 alle ore 14:00 in orario mattutino e dalle ore 14:00 alle ore 21:00 in orario pomeridiano.
Si premette che i genitori hanno concordato che la minore frequenti la scuola materna sita in Bellusco.
In ragione dunque degli orari e giorni di lavoro dei ricorrenti, gli stessi hanno concordato le seguenti modalità di visita:
a) quando la GN ha il primo turno di lavoro (dalle ore 6:00 alle ore 14:00), Pt_2 Per_1 dormirà la sera a casa del padre che il giorno seguente accompagnerà la bambina all'asilo/scuola. La madre andrà a prendere la minore all'uscita dall'asilo/scuola e starà a casa della mamma fino Per_1 alle ore 21.00 quando il Signor andrà a prenderla per portarla a casa con sé. Fino quando Pt_1 andrà all'asilo nido per il quale è prevista l'uscita per le ore 13.00, sarà il Signor ad Per_1 Pt_1 andare a prendere all'asilo e la GN una volta uscita da lavoro, andrà a prendere Per_1 Pt_2
a casa del padre per tenerla con sé sino alle ore 21.00. Per_1
b) Quando la madre ha il secondo turno (dalle ore 14:00 alle ore 21:00), dormirà a casa della Per_1 madre che l'accompagnerà il giorno seguente all'asilo/scuola. Il Signor andrà a prendere la Pt_1 bambina all'uscita dall'asilo/scuola e la terrà con sé sino a quando la GN , terminato il turno Pt_2 di lavoro, andrà a prendere la minore a casa del padre.
c) Nell'ipotesi in cui le condizioni di lavoro di uno dei due genitori dovessero cambiare, i ricorrenti si impegnano a rivedere consensualmente le modalità di collocamento, mantenendo sempre il principio della parità dei tempi e privilegiando l'interesse superiore della minore;
d) Il padre e la madre avranno la facoltà di tenere la bambina con sé a weekend alterni, dall'uscita dall'asilo/scuola il venerdì, fino al lunedì quando ivi accompagneranno la minore.
e) Per le festività natalizie, starà con la madre e con il padre secondo il criterio dell'alternanza Per_1
e più precisamente: il 24 dicembre la minore starà con un genitore compresa la notte ed il 25 dicembre la minore starà con l'altro genitore compresa la notte.
f) Durante le festività natalizie, i genitori di comune accordo potranno portare in vacanza per Per_1 sette giorni consecutivi: da detto periodo saranno esclusi i giorni del 24 e del 25 dicembre.
Pagina 2 g) Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno 15 giorni con anche non consecutivi: i Per_1 genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza entro il 30 di aprile di ogni anno, alternandosi ogni anno nella priorità della scelta del periodo.
h) Il principio dell'alternanza sarà applicato anche ai ponti e alle altre festività.
1. Prevedere che nel periodo in cui sta con un genitore, l'altro possa contattare la bambina Per_1 una volta al giorno mediante video chiamata da effettuarsi prima che la bambina vada a letto.
2. Prevedere che ciascun genitore sostenga direttamente le spese ordinarie durante i periodi di permanenza della minore presso di sé.
3. Prevedere che le spese straordinarie (come da linee guida del Tribunale di Milano) dovranno essere concordate preventivamente e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; esse dovranno essere saldate entro 15 giorni dall'effettuazione, salvo urgenza, dietro presentazione del giustificativo;
4. Autorizzare i genitori a prendere tutte le decisioni di comune accordo nell'interesse della minore in materia di istruzione, salute, educazione, attività sportive e tempo libero;
per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà agire autonomamente durante i periodi di permanenza della minore presso di sé;
5. Considerato il collocamento paritario e la sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, non si ritiene necessaria la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico, fermo restando l'obbligo di contribuzione paritaria alle spese straordinarie e ricorrenti come sopra disciplinato.
6. Sostituire la comparizione all'udienza con il deposito di note scritte.
Motivi della decisione
Premesso che :
- ed hanno intrattenuto una relazione dalla quale è Parte_1 Parte_2 in data 2.5.2022. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 2.5.2022) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.10.2025, così provvede: Parte_2
Pagina 3 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice est.
ND AN
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR RC Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. ND AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 9.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Celeste ed elettivamente domiciliato in Milano, Via
Moretto da Brescia n. 19, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania M. G. Zapparrata ed elettivamente domiciliata in
Milano, Via Cesare Beccaria n. 5, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Disporre l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ex art. 337-ter c.c.;
2. Stabilire il collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori, con tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti presso ciascuno di essi, fissando la residenza anagrafica
Pagina 1 della minore presso l'abitazione materna in Bellusco (MB), Via Corte del Calzolaio 32, quale punto di riferimento stabile per le esigenze amministrative e scolastiche;
3. Regolare il diritto di permanenza di ciascun genitore con la figlia secondo il seguente calendario:
Occorre premettere che il signor è un agente pubblicitario e che due giorni alla settimana Pt_1 lavora in presenza in ufficio (in genere il martedì ed il giovedì) mentre, gli altri giorni lavora da casa;
la signora è una dipendente della catena dei supermercati attualmente impiegata Pt_2 CP_1 presso la sede di Vimercate, e lavora su due turni: dalle ore 6:00 alle ore 14:00 in orario mattutino e dalle ore 14:00 alle ore 21:00 in orario pomeridiano.
Si premette che i genitori hanno concordato che la minore frequenti la scuola materna sita in Bellusco.
In ragione dunque degli orari e giorni di lavoro dei ricorrenti, gli stessi hanno concordato le seguenti modalità di visita:
a) quando la GN ha il primo turno di lavoro (dalle ore 6:00 alle ore 14:00), Pt_2 Per_1 dormirà la sera a casa del padre che il giorno seguente accompagnerà la bambina all'asilo/scuola. La madre andrà a prendere la minore all'uscita dall'asilo/scuola e starà a casa della mamma fino Per_1 alle ore 21.00 quando il Signor andrà a prenderla per portarla a casa con sé. Fino quando Pt_1 andrà all'asilo nido per il quale è prevista l'uscita per le ore 13.00, sarà il Signor ad Per_1 Pt_1 andare a prendere all'asilo e la GN una volta uscita da lavoro, andrà a prendere Per_1 Pt_2
a casa del padre per tenerla con sé sino alle ore 21.00. Per_1
b) Quando la madre ha il secondo turno (dalle ore 14:00 alle ore 21:00), dormirà a casa della Per_1 madre che l'accompagnerà il giorno seguente all'asilo/scuola. Il Signor andrà a prendere la Pt_1 bambina all'uscita dall'asilo/scuola e la terrà con sé sino a quando la GN , terminato il turno Pt_2 di lavoro, andrà a prendere la minore a casa del padre.
c) Nell'ipotesi in cui le condizioni di lavoro di uno dei due genitori dovessero cambiare, i ricorrenti si impegnano a rivedere consensualmente le modalità di collocamento, mantenendo sempre il principio della parità dei tempi e privilegiando l'interesse superiore della minore;
d) Il padre e la madre avranno la facoltà di tenere la bambina con sé a weekend alterni, dall'uscita dall'asilo/scuola il venerdì, fino al lunedì quando ivi accompagneranno la minore.
e) Per le festività natalizie, starà con la madre e con il padre secondo il criterio dell'alternanza Per_1
e più precisamente: il 24 dicembre la minore starà con un genitore compresa la notte ed il 25 dicembre la minore starà con l'altro genitore compresa la notte.
f) Durante le festività natalizie, i genitori di comune accordo potranno portare in vacanza per Per_1 sette giorni consecutivi: da detto periodo saranno esclusi i giorni del 24 e del 25 dicembre.
Pagina 2 g) Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno 15 giorni con anche non consecutivi: i Per_1 genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza entro il 30 di aprile di ogni anno, alternandosi ogni anno nella priorità della scelta del periodo.
h) Il principio dell'alternanza sarà applicato anche ai ponti e alle altre festività.
1. Prevedere che nel periodo in cui sta con un genitore, l'altro possa contattare la bambina Per_1 una volta al giorno mediante video chiamata da effettuarsi prima che la bambina vada a letto.
2. Prevedere che ciascun genitore sostenga direttamente le spese ordinarie durante i periodi di permanenza della minore presso di sé.
3. Prevedere che le spese straordinarie (come da linee guida del Tribunale di Milano) dovranno essere concordate preventivamente e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; esse dovranno essere saldate entro 15 giorni dall'effettuazione, salvo urgenza, dietro presentazione del giustificativo;
4. Autorizzare i genitori a prendere tutte le decisioni di comune accordo nell'interesse della minore in materia di istruzione, salute, educazione, attività sportive e tempo libero;
per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà agire autonomamente durante i periodi di permanenza della minore presso di sé;
5. Considerato il collocamento paritario e la sostanziale equivalenza dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, non si ritiene necessaria la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico, fermo restando l'obbligo di contribuzione paritaria alle spese straordinarie e ricorrenti come sopra disciplinato.
6. Sostituire la comparizione all'udienza con il deposito di note scritte.
Motivi della decisione
Premesso che :
- ed hanno intrattenuto una relazione dalla quale è Parte_1 Parte_2 in data 2.5.2022. Per_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia ( 2.5.2022) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.10.2025, così provvede: Parte_2
Pagina 3 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
AR RC
Il Giudice est.
ND AN
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