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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 647/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 647/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Parte_1
Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci ricorrente c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver Controparte_1
prestato più di trentasei mesi di servizio a tempo determinato senza che vi fossero esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, sempre presso il medesimo Istituto Scolastico.
Lamenta abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, richiama la giurisprudenza europea, costituzionale, di legittimità e di merito e conclude affinchè, previo accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, il sia condannato a risarcire il danno in misura pari a CP_1 dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, essere Controparte_1
dichiarato contumace.
Nel merito il ricorso è fondato.
E' documentalmente provata la reiterazione di contratti a termine non adottata per sostituzione di personale temporaneamente assente, né per sopperire ad eventi non temporanei e non imprevedibili.
Con sentenza 26.11.2014 in cause riunite nn. C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-161/13,
, ha statuito che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo Per_1 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro
a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario
a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 187/16, applicando le conclusioni della sentenza ” Per_1 della Corte di giustizia, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino».
A sua volta, la Corte di cassazione (sez. L, 7.11.2016, n. 22552) ha stabilito che «non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)».
Nel caso in esame la stipulazione di contratti a termine presso il medesimo Istituto Scolastico, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, si è prolungato per oltre 36 mesi.
Deve, pertanto, affermarsi l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
La ricorrente, così come stabilito dalla Corte di cassazione (SU, 15.3.2016, n. 5072), ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in un importo da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri indicati dall'art. 8 della legge n.
604 del 1966. La ulteriore stipulazione di due soli contratti a tempo determinato, oltre i 36 mesi, la durata del rapporto e le modalità della condotta giustificano la quantificazione del risarcimento in 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Per quanto concerne le spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente,
. Controparte_1
La liquidazione deve assestarsi sui minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a bassa complessità) stante la serialità della causa in oggetto, l'assenza di questioni controverse e la assoluta semplicità degli aspetti di merito.
La Fase “Istruttoria/Trattazione” non può essere riconosciuta in quanto la causa giunge a decisione dopo una prima udienza rientrante nella Fase “Introduttiva” cui è seguita l'udienza a trattazione scritta rientrante nella Fase “Decisoria”.
In sostanza, non è stata svolta alcuna attività di trattazione e/o istruttoria.
Pertanto, applicando i minimi dello scaglione di riferimento, vengono liquidati i seguenti importi:
Fase di studio € 1.623,00, Fase introduttiva € 601,00, Fase decisoria € 1.465,00.
Quindi, complessivamente, € 3.689,00.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia del : Controparte_1 accerta e dichiara che il ha abusivamente reiterato la Controparte_1 stipulazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi e, per l'effetto, condanna il CP_1
medesimo a risarcire ad il danno che si quantifica nell'equivalente di quattro Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna il a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in Controparte_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, le spese processuali liquidate in € 3.689,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 16 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 647/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Parte_1
Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci ricorrente c o n t r o
, Controparte_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La ricorrente, docente alle dipendenze del , allega di aver Controparte_1
prestato più di trentasei mesi di servizio a tempo determinato senza che vi fossero esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, sempre presso il medesimo Istituto Scolastico.
Lamenta abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, richiama la giurisprudenza europea, costituzionale, di legittimità e di merito e conclude affinchè, previo accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, il sia condannato a risarcire il danno in misura pari a CP_1 dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, essere Controparte_1
dichiarato contumace.
Nel merito il ricorso è fondato.
E' documentalmente provata la reiterazione di contratti a termine non adottata per sostituzione di personale temporaneamente assente, né per sopperire ad eventi non temporanei e non imprevedibili.
Con sentenza 26.11.2014 in cause riunite nn. C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-161/13,
, ha statuito che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo Per_1 determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro
a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario
a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 187/16, applicando le conclusioni della sentenza ” Per_1 della Corte di giustizia, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino».
A sua volta, la Corte di cassazione (sez. L, 7.11.2016, n. 22552) ha stabilito che «non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)».
Nel caso in esame la stipulazione di contratti a termine presso il medesimo Istituto Scolastico, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente, si è prolungato per oltre 36 mesi.
Deve, pertanto, affermarsi l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
La ricorrente, così come stabilito dalla Corte di cassazione (SU, 15.3.2016, n. 5072), ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in un importo da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri indicati dall'art. 8 della legge n.
604 del 1966. La ulteriore stipulazione di due soli contratti a tempo determinato, oltre i 36 mesi, la durata del rapporto e le modalità della condotta giustificano la quantificazione del risarcimento in 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Per quanto concerne le spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente,
. Controparte_1
La liquidazione deve assestarsi sui minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a bassa complessità) stante la serialità della causa in oggetto, l'assenza di questioni controverse e la assoluta semplicità degli aspetti di merito.
La Fase “Istruttoria/Trattazione” non può essere riconosciuta in quanto la causa giunge a decisione dopo una prima udienza rientrante nella Fase “Introduttiva” cui è seguita l'udienza a trattazione scritta rientrante nella Fase “Decisoria”.
In sostanza, non è stata svolta alcuna attività di trattazione e/o istruttoria.
Pertanto, applicando i minimi dello scaglione di riferimento, vengono liquidati i seguenti importi:
Fase di studio € 1.623,00, Fase introduttiva € 601,00, Fase decisoria € 1.465,00.
Quindi, complessivamente, € 3.689,00.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia del : Controparte_1 accerta e dichiara che il ha abusivamente reiterato la Controparte_1 stipulazione di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi e, per l'effetto, condanna il CP_1
medesimo a risarcire ad il danno che si quantifica nell'equivalente di quattro Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condanna il a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in Controparte_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, le spese processuali liquidate in € 3.689,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Alessandria, 16 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio