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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai SIg.: R.G. 623/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 623/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del 28.01.2025, OGGETTO: promossa comodato di d a immobile
, C.F. , in qualità di socio di AL s.s., con sede in Parte_1 CodiceFiscale_1 urbano Brescia via Cefalonia n. 55, rappresentato e difeso, giusta delega allegata all'atto di appello,
dall'avv. Cinzia Zanini c.f. - pec CodiceFiscale_2
presso lo studio della quale in Bienno (BS) Via Zerna n. Email_1
55 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
rappresentati e difesi, giusta delega allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione. dagli avv.ti Enrico Felli c.f. - pec C.F._5
e Sara Colli c.f. - Email_2 C.F._6
presso lo studio dei quali, in Bergamo via Dei Partigiani n. Email_3
4, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
e contro pagina 1 di 18 p.iva/c.f. con sede in Brescia in via Cefalonia n. 55, in Controparte_3 P.IVA_1
persona degli amministratori (cf. e Controparte_4 C.F._7 Parte_2
(cf. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di C.F._8
costituzione e appello incidentale, dall'avv. Rosemary Patrizi Don Anjos, c.f. pec presso lo studio della CodiceFiscale_9 Email_4
quale, in Milano, Corso di Porte Vittoria n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza n. 1286/2024 del Tribunale di Bergamo, resa nel procedimento R.G. n. 3005/2023, pubblicata in data 05.06.2024 e notificata in pari data
CONCLUSIONI dell'appellante come da atto di appello: Pt_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere anche inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto sussistendo grave pericolo di danno grave e irreparabile;
IN PRINCIPALITA': accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1286/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo sezione III
G.U. dott. Tommaso Del Giudice dichiarare: - la nullità della sentenza impugnata e dell'attività tutta svolta nel processo di primo grado per violazione dell'integrità del contraddittorio, essendo stati pretermessi i soci della AL ss e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione integrale dell'attività con rimessione in termini dei litisconsorti pretermessi.
IN SUBORDINE: accertato che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai sigg. nella causa di primo grado Rg 3005/23 Tribunale di Bergamo ha Parte_3
determinato la carenza di legittimazione a stare in giudizio per conto di AL ss dei soli sigg.
e (proprietari del 25% del capitale sociale) essendo la Controparte_4 Parte_2
rappresentanza processuale conferita a tutti i 4 amministratori congiuntamente, nonché il difetto di poteri rappresentativi del relativo difensore, il cui incarico è stato conferito con espresso dissenso di tre soci tra cui due amministratori, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'attività tutta svolta nel processo di primo grado e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione integrale dell'attività con rimessione in termini degli amministratori pretermessi.
IN OGNI CASO con il favore delle spese, diritti ed onorari di 1 e 2° grado.
pagina 2 di 18 degli appellati e come da comparsa di costituzione: CP_1 CP_2
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: - rigettare l'appello principale del sig. e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1286/2024 del 5 giugno 2024 Tribunale di Bergamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare l'appello incidentale della società Iala s.s. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1286/2024 del 5 giugno 2024 del Tribunale di Bergamo, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA: nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare la signora Controparte_1
e il signor proprietari per intervenuta usucapione del compendio immobiliare Controparte_2
e delle sue pertinenze siti in Cenate Sotto (BG), via G. Sora n. 27, identificati al N.C.E.U. del
Comune di Cenate Sotto (BG):… (omissis) …in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni e, per l'effetto
- ordinare la trascrizione della pronuncia favorevole alla Conservatoria competente ai sensi dell'art. 2651 c.c.-
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie e di ritenuta applicabilità della clausola penale contenuta all'art. 6 del Contratto di Comodato, dichiarare nulla e/o ridurre ai sensi dell'art. 1386 c.c. la clausola penale.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie e di rigetto della domanda di usucapione, accertata e dichiarata l'esecuzione da parte dei signori e Controparte_1 [...] di lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione sull'Immobile, condannare CP_2
AL S.S. ai sensi degli artt. 1150 e 1152 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1808 c.c., in quanto aventi carattere necessario e/o urgente, al rimborso integrale delle spese sostenute per
Euro 192.375,52 (o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa), oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, compensare ogni somma eventualmente dovuta a qualunque titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, dai signori e per la Controparte_1 Controparte_2
ritardata restituzione dell'Immobile e/o la sua occupazione con le somme dovute da Iala s.s. per gli interventi di cui sopra.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni riserva in ipotesi di accoglimento dell'appello principale del sig. e di remissione della causa avanti il giudice di primo grado, (i) Si insiste Parte_1
pagina 3 di 18 per l'accoglimento delle seguenti prove testimoniali non ammesse, come for mulate nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., in parziale riforma delle ordinanze rese in sede delle udienze del 6 febbraio 2024 e 14 marzo 2024:….(omissis)… dell'appellata e appellate incidentale AL s.s. come da comparsa di costituzione e appello incidentale:
In via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto:
○ Riformare integralmente la sentenza impugnata;
○ Accogliere le domande formulate da AL s.s. nel giudizio di primo grado, e in particolare:
■ Dichiarare che i sigg. e non hanno usucapito l'immobile sito in Cenate CP_1 CP_2
Sotto (BG), via G. Sora, n. 27; ■ Condannare i sigg. e a rilasciare CP_1 CP_2 immediatamente l'immobile in favore di AL s.s.; ■ Condannare i sigg. e CP_1 CP_2
al pagamento in favore di AL s.s. di un'indennità di occupazione, a far data dal 2015; ■
Condannare i sigg. e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore di CP_1 CP_2
AL s.s., liquidati in via equitativa.
2. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
Svolgimento del processo
Con sentenza 1286-24, il tribunale di Bergamo
-rigetta l'eccezione di lesione dell'integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e la relativa istanza di rimessione in termini di e dichiara l'inammissibilità del suo Parte_1 intervento, perfezionato tramite il deposito della relativa comparsa dopo il termine di cui all'art. 268, comma primo, c.p.c.;
-dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione alle domande, avanzate dalla
AL s.s., di accertamento della cessazione dell'asserito rapporto di comodato con
[...]
nonché di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c., CP_1
essendo state le domande abbandonate nelle conclusioni precisate ex art. 189 co.1 n.1 c.p.c, all'esito dell'istruttoria;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che e Controparte_1 [...]
sono comproprietari in quote uguali, per intervenuta usucapione, del compendio CP_2
immobiliare di AL s.s. e delle relative pertinenze, siti in Cenate Sotto (BG);
pagina 4 di 18 -condanna in solido AL s.s. e al pagamento delle spese processuali ai coniugi Pt_1
[...]
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_4
Sulla separata istanza di sospensiva si è aperto il sub-procedimento R.G. 623-1/2024, definito con ordinanza di rigetto in data 24.09.2024.
Nel giudizio di merito RG 624/2024, la AL s.s. si è costituita, proponendo appello incidentale, come da conclusioni sopra riportate.
I SI.ri e si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e CP_1 CP_2 dell'appello incidentale e, in via subordinata, riproponendo le domande restate assorbite in primo grado, come sopra precisato.
Alla prima udienza del 26.11.2024, la Corte d'Appello ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., al 28.01.2025, con termine per memorie conclusionali, depositate da tutte le parti.
All'udienza del 28.01.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
- , col primo motivo contesta la violazione dell'art. 102 c.p.c. Parte_1
Sottolinea che la società semplice non può svolgere attività commerciale, avendo come unico scopo la gestione di beni immobili, per la quale gode di vantaggi fiscali, dunque gli amministratori non potevano compiere atti che comportassero la perdita del bene immobile per cui è causa.
Ritiene che il tribunale abbia errato, asserendo che la società semplice, pur priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ritenendola, perciò, autorizzata a stare in giudizio in una causa per usucapione e afferma che si sarebbero dovute applicare le norme sulla comunione, per cui i soci sono litisconsorti necessari.
Contesta la sentenza impugnata, dove dichiara inammissibile il suo intervento, non riconoscendo la sua qualità di litisconsorte necessario, come socio di AL s.s., rispetto alla domanda di usucapione e chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa al primo giudice, per violazione dell'integrità del contraddittorio.
Col secondo motivo di impugnazione contesta il difetto di rappresentanza processuale
pagina 5 di 18 Chiede si accerti, in subordine, che la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dai sigg. e ha determinato la carenza di legittimazione a stare in giudizio, per CP_1 CP_2
conto di AL s.s., dei soli amministratori e essendo la Controparte_4 Pt_2
rappresentanza processuale per la straordinaria amministrazione conferita ai 4 amministratori congiuntamente, nonché il difetto di poteri rappresentativi del relativo difensore, il cui incarico
è stato conferito con espresso dissenso di tre soci, tra cui due amministratori, manifestato con le p.e.c. del 24 e 28.04.2023.
Ritiene non rilevante il fatto che il mandato fosse conferito al difensore in data anteriore, perché, a fronte del dissenso dei co-amministratori, il mandato già conferito avrebbe dovuto essere revocato e, in ogni caso, la sua invalidità, con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione, nota sia ai co-amministratori che al loro mandatario, avrebbe CP_4
comportato la necessità di procurarsi un consenso valido ex art. 2257 co. 3 c.c. L'appellante ritiene che ciò valga altresì per il deferimento di giuramento decisorio ai sigg. e CP_1
atto anch'esso di straordinaria amministrazione, in quanto preclusivo di CP_2
approfondimenti istruttori.
Qualifica come errata la considerazione del giudice di primo grado, per cui, quand'anche la diffida dei soci dissenzienti fosse riqualificata “ come atto di recesso della società dal rapporto di patrocinio, il relativo scioglimento sarebbe inefficace nel presente giudizio, visti la mancata nomina di un diverso difensore e l'art. 85 cpc», sia perché la diffida dei soci dissenzienti, soggetti diversi dai mandanti, non può essere considerata un recesso, bensì una conferma dell'invalidità della procura, sia perché l'art. 85 c.p.c. è applicabile ai giudizi già pendenti, mentre, nel caso di specie, il giudizio non era ancora iniziato.
Col terzo motivo di impugnazione contesta la mancata rimessione in termini
Evidenzia che la causa era stata rimessa in decisione in data 10.04.24, ex art. 281 quinquies co.
1 c.p.c., prima dell'autorizzazione alla consultazione del fascicolo, rilasciatagli in data
15.04.24, ma la predetta udienza era stata in precedenza calendarizzata come udienza per l'escussione dei testi e la contestuale decisione del giudice di non proseguire ulteriormente l'istruttoria, anticipando l'udienza di rimessione della causa in decisione, non poteva essere da lui conosciuta, pertanto, avrebbe dovuto essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., essendo incorso in decadenza per causa a lui non imputabile.
pagina 6 di 18 Col quarto motivo sottolinea la legittimità del suo intervento e contesta la condanna alle spese.
Precisa che il suo intervento era finalizzato unicamente a denunciare la lesione dell'integrità del contraddittorio e la carenza, in capo ai sigg. del potere di rappresentanza processuale CP_4
della AL s.s., eccezioni proponibili in ogni stato e grado del giudizio e chiede, quindi, la modifica della statuizione sulle spese di lite a suo carico.
Col quinto motivo contesta l'illogicità e contraddittorietà del dispositivo laddove il Tribunale dapprima rigetta la sua eccezione ex art. 102 c.p.c. e poi dichiara:
- inammissibile il suo intervento e, tuttavia, lo condanna in solido alle spese di tutto il giudizio,
- inammissibili le sue restanti domande ed eccezioni, senza motivare né ritenerle assorbite dalla prima,
- inammissibili le sue produzioni, pur avendo basato parte della propria motivazione su di esse.
Col sesto motivo di impugnazione, contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Afferma che il Tribunale ha accolto la domanda di usucapione, sulla base delle dichiarazioni -
1) della colf dei coniugi la quale ha confermato il godimento ultraventennale del CP_2
bene, che non era in contestazione e -2) di una vicina di casa, la quale, ha ammesso di non aver visto i coniugi per un lungo periodo e aveva sentito parlare della AL s.s. in CP_2
occasione della cessione di una parte dell'immobile al Comune;
non ha, invece, preso in considerazione gli elementi a sostegno della detenzione qualificata dell'immobile, atti ad escludere la sussistenza dei presupposti dell'usucapione.
- ha proposto appello incidentale. CP_5
Col primo motivo contesta l'erronea valutazione delle prove.
- Asserisce che il giudice ha erroneamente ritenuto non contestata la circostanza dell'esclusiva disponibilità delle chiavi dell'immobile in capo agli appellati, non considerando che, con la sua memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., aveva tempestivamente contestato “integralmente la ricostruzione dei fatti di causa per come presentata specularmente da entrambe le controparti”. In ogni caso, afferma che la detenzione delle chiavi era una mera conseguenza del ruolo di custodi degli appellati e non una espressione di possesso uti dominus sull'immobile e l'ingiunzione 07.04.1999 del Giudice dell'Esecuzione di consegnare immediatamente l'immobile all'aggiudicataria impediva il perfezionamento dell'usucapione.
pagina 7 di 18 - Quanto al contratto di comodato, afferma che, nonostante l'avvenuto disconoscimento operato dai sigg. e il Tribunale avrebbe, comunque, dovuto considerare detto CP_1 CP_2
contratto, registrato, quale espressa manifestazione della volontà della AL di esercitare i propri diritti sull'immobile, con effetto interruttivo del termine utile per l'usucapione.
Nelle note conclusionali sostiene che il giuramento decisorio, avente ad oggetto il contratto di comodato, sia nullo, perché può essere utilizzato per accertare la veridicità di un fatto, ma non può estendersi all'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico, quale è il contratto di comodato.
- Lamenta che, erroneamente, sono state ritenute inammissibili le sue domande di accertamento della qualità di custodi degli appellati, ex art. 559 c.p.c., degli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c.
e della carenza di atti interversivi del possesso, in quanto formulate solo in sede di precisazione delle conclusioni e asserisce che l'art. 189 c.p.c. consente la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni fino alla precisazione delle conclusioni.
Esclude che le domande in questione possano ritenersi nuove, essendo strettamente connesse alle domande originarie e lo stesso vale per la domanda di rilascio dell'immobile, formulata dopo le note ex art. 189 c.p.c.
Afferma che la giurisprudenza ha più volte asserito che la modifica delle conclusioni è ammissibile anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 189 c.p.c., qualora si verifichino fatti nuovi o rilevanti che alterino significativamente la situazione giuridica oggetto di giudizio, come, nel caso di specie, l'esito del giuramento decisorio, peraltro ritiene che l'applicazione rigida dell'art. 189 c.p.c. comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa.
- Sostiene che le prove testimoniali non provano i fatti costitutivi del diritto fatto valere dai coniugi la dichiarazione della teste per cui gli appellati avrebbero abitato CP_2 Tes_1
l'immobile da un periodo anteriore al decreto di trasferimento del 07/04/1999 e fino all'anno
2019 compreso, è irrilevante, perché, durante la procedura esecutiva, i coniugi erano CP_2
stati nominati custodi dell'immobile, instaurando, così, un rapporto con il bene diverso dal possesso ad usucapionem e la teste vicina di casa, ha riferito di non aver visto gli Tes_2
appellati negli ultimi anni, a partire da un periodo precedente al COVID, quindi sicuramente antecedente il 2019 e questo configura una causa di interruzione del possesso, ai sensi dell'art. 1165 c.c.
pagina 8 di 18 - Sostiene che il tribunale ha, comunque, errato nel non valutare l'assunzione della qualità di custode nella procedura esecutiva, da parte degli appellati, che determina la titolarità del solo potere detentivo e non del possesso dell'immobile, dunque, anche ammettendo l'inesistenza del contratto di comodato del 2001, gli appellati abitavano l'immobile come meri detentori e
AL, come proprietaria, afferma di avere tollerato questa detenzione .
- Lamenta che il Giudice ha mancato di valutare i suoi comportamenti, che escludono il suo presunto disinteresse per l'immobile, infatti ha sottoscritto gli atti di cessione della strada privata al Comune di Cenate Sotto, ha pagato l'IMU e gli altri oneri di legge, dall'aggiudicazione del 1999, inoltre è documentato l'invio di una raccomandata nel 2015, con cui invitava gli occupanti a rilasciare l'immobile, cui è seguita, nel 2023, un'ulteriore richiesta di restituzione.
Col secondo motivo di impugnazione afferma che, essendo infondata la domanda di usucapione, deve essere riconosciuto che l'occupazione degli appellati è sine titulo dalla data della raccomandata del 2015 con conseguente condanna a pagare l'indennità di occupazione.
Col terzo motivo di impugnazione contesta il rigetto della sua domanda di condanna dei coniugi per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., giustificata CP_2 dall'incongruenza delle loro difese, rispetto alle risultanze documentali.
Contesta l'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dai signori e CP_1
sostenendo che la notifica, il 05.07.2024, della comparsa di risposta con appello CP_2
incidentale, seppur indirizzata ai procuratori domiciliatari, è da ritenersi valida in quanto gli stessi erano espressamente delegati a rappresentare le parti in giudizio e, comunque, la successiva notifica in data 08.07.2024 ha sanato ogni eventuale irregolarità.
- I SIg.ri e CP_1 CP_2
riguardo all'appello principale, sul primo motivo di impugnazione: ricordano che Pt_1
è socio della società semplice AL, ma non riveste il ruolo di amministratore, dunque
[...]
è privo dei poteri di rappresentanza della Società, che era l'unico soggetto intestatario della proprietà (formale) dell'Immobile oggetto di causa.
Sottolineano che la società di persone ha una propria autonomia e capacità processuale ed è rappresentata dai suoi amministratori, dunque sono inconferenti i riferimenti avversari alla differente disciplina della comunione e della comproprietà e insussistente il litisconsorzio necessario dei soci della società semplice.
pagina 9 di 18 Sul secondo motivo di impugnazione: contestano l'eccepito difetto di legittimazione processuale della AL s.s., per essere rappresentata solo da due dei quattro soci amministratori, precisando che lo Statuto attribuisce la competenza disgiunta, in capo ad ogni singolo socio amministratore, per il compimento di atti di ordinaria amministrazione e, per giurisprudenza costante, la resistenza in giudizio alla domanda avversaria è atto di ordinaria amministrazione.
Precisano che, nei loro confronti, non rileva la lamentata opposizione, ai sensi dell'art. 2257, co. 2, c.c. dei soci amministratori dissenzienti, riconducibili alla famiglia in quanto Pt_1
attinente a rapporti interni alla società e, in ogni caso, poiché posteriore alla data di conferimento dell'incarico alla legale, Avv. Patrizi Dos Anjos. Peraltro, il dissenso si limitava alla scelta del legale e non riguardava l'azione proposta dalla AL s.s., sulla necessità della quale convenivano anche gli amministratori e nonché il socio CP_6 Controparte_7
Parte_1
Sul terzo e quarto motivo di impugnazione: affermano che l'intervento avanti il Tribunale di
Bergamo di soggetto terzo rispetto alla presente causa, è stato giustamente Parte_1
ritenuto tardivo, ex artt. 105 e 286, co. 1, c.p.c., in quanto successivo al rinvio della causa per rimessione in decisione, con impossibilità di rimessione in termini e, come stabilito dalla
Suprema Corte: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata...” (v. Cass., SS. UU., 30 ottobre 2019, n. 27846).
Sul quinto e sesto motivo di impugnazione: sostengono che, a fronte della dichiarata inammissibilità del suo intervento, non ha alcun titolo per poter contraddire nel Parte_1
merito della causa, per cui le sue doglianze a riguardo non possano essere valutate.
Riguardo all'appello incidentale proposto dalla AL s.s., eccepiscono l'inammissibilità.
Asseriscono che l'appello incidentale della società presenta motivi di impugnazione del tutto autonomi, rispetto a quelli fatti valere in via principale da per cui il gravame Parte_1
avrebbe dovuto essere radicato nel termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, quindi entro il 5 luglio 2024, ma in tale data la AL s.s. ha notificato l'atto indirizzandolo personalmente ai procuratori, senza fare esplicito riferimento alle parti pagina 10 di 18 rappresentate. La società ha successivamente tentato di rimediare, notificando nuovamente la propria comparsa, correggendo la relata, ma la notifica è tardiva.
Nel merito, contestano la fondatezza delle censure della AL s.s.
Ritengono che l'istruttoria abbia dimostrato che non hanno mai perso il possesso del bene usucapito, essendo stato da loro occupato continuativamente, in qualità di proprietari, prima della sua intestazione meramente formale in capo alla AL, il 7.4.1999, e poi uti dominus.
Ricordano di aver provato di essere residenti nell'Immobile, rispettivamente, Controparte_1 dal 2.10.1989 e dall'11.03.2002, perché ha dovuto trasferire solo Controparte_2
formalmente, per un anno, la propria residenza nel Comune di Costa Volpino (BG) per ragioni legate all'ottenimento dell'affidamento del nipote minorenne, ma la teste colf Testimone_3 della famiglia dal 1989, ha riferito: “Non ricordo un prolungato periodo in cui
[...] fu assente dall'immobile”. CP_2
Nel 1995 l'Immobile è stato sottoposto a pignoramento dal e, a seguito di Controparte_8
pubblico incanto, è stato aggiudicato alla (ora s.s.) in data 14.10.1998, ma Parte_5
asseriscono essere stato dimostrato che la AL non ha mai agito contro di loro per la liberazione dell'Immobile, per cui hanno proseguito ad esercitare l'animus possidendi, senza alcuna interruzione, in modo pacifico e indisturbato per oltre 29 anni.
Sottolineano che questa continuità del possesso uti dominus ha escluso l'esigenza di ravvisare atti di interversione del possesso, non essendoci incompatibilità dell'usucapione con la qualità di debitore esecutato, o di custode, ex art. 559, co.1, c.p.c., così come con il successivo decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, rimasto inerte.
Precisano che, correttamente, il tribunale ha ritenuto provato, per mancata contestazione, il fatto che loro hanno sempre avuto l'esclusiva disponibilità delle chiavi dell'Immobile, che la
AL non ha mai neppure chiesto di avere.
Evidenziano che il contratto di comodato, che la controparte asserisce di aver stipulato il
20.06.2001, non può valere come prova, perché la sottoscrizione della SI.ra è stata CP_1
tempestivamente disconosciuta, e la mancata sottoscrizione del contratto da parte sua è stata confermata sia in sede di interrogatorio formale che di giuramento decisorio, da entrambi i coniugi.
Sottolineano che la AL, avendo capito, all'esito dell'istruttoria, di non poter far leva sul contratto di comodato, per giustificare la sua condotta omissiva, ha formulato nuove allegazioni pagina 11 di 18 nelle note di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'accertamento “della qualità di custodi ex art. 559 c.p.c., degli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c. e della carenza di atti interversivi del possesso”, ma il giudice di primo grado ha correttamente rilevato la tardività di queste nuove allegazioni e, comunque, ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità, ha esaminato fattispecie in cui l'usucapente era custode e destinatario del decreto di trasferimento, negando che ciò infici l'animus possidendi e l'esercizio, di fatto, di facoltà riconducibili al proprietario, con consequenziale esclusione dell'esigenza di ravvisare atti di interversione del possesso, peraltro ha ritenuto non ravvisabili atti di tolleranza, da parte della società attrice, rilevando come confligga il mantenimento della tolleranza con un lungo tempo, come un ventennio, tra soggetti non in rapporto di parentale (Cass. civ. ord. n. 4047/ 2024)
Gli appellanti ricordano che, nella precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., la AL non ha riproposto la domanda di accertamento della cessazione dell'asserito rapporto di comodato, con conseguente condanna al rilascio e di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., perciò il Tribunale ha accertato la cessazione della materia del contendere sul punto, dunque gli appellati ritengono inammissibile la domanda di rilascio dell'Immobile, formulata in sede di appello, in quanto ormai rinunciata da AL s.s. con le conclusioni precisate, non rilevando che sia stata poi tardivamente reinserita in calce alla comparsa conclusionale.
Sottolineano che le prove testimoniali sono state correttamente valutate: - la colf, SI.ra
[...]
ha confermato il fatto che hanno abitato l'immobile anteriormente al decreto di Tes_3 trasferimento del 7/4/1999 e fino all'anno 2019 compreso e che hanno eseguito sull'immobile una pluralità di lavori anche di natura straordinaria (documentati da fatture pagate da loro per €
190.0000 circa ); - la vicina di casa, SI.ra ha dichiarato che sulla cassetta Persona_1
della posta ci sono i cognomi e e che, a volte, ha ritrovato la loro posta, CP_1 CP_2
messa nella sua cassetta dal portalettere, evidenziando la natura pubblica e non clandestina del compossesso, inoltre ha confermato di ricevere regolarmente i pagamenti relativi alla quota di spese da lei anticipate per la manutenzione del cancello comune, che “ritrova nella cassetta della posta”. La circostanza che la abbia indicato un arco temporale più ristretto di Tes_2 visione dei convenuti nell'immobile, non smentisce la testimone ma è spiegabile Testimone_3 con l'assenza della nel periodo prima del 1993, coi suoi orari lavorativi e le Tes_2
pagina 12 di 18 consuetudini di vita dichiarati, nonché con la sussistenza di un mero rapporto di vicinato, caratterizzato da minor prossimità, rispetto al lavoro domestico della Tes_1
Gli appellati negano che il giudice abbia tralasciato l'esame di circostanze incompatibili con l'usucapione:
- tale non è il pagamento dell'IMU da parte della AL, infatti, per costante giurisprudenza: “Il pagamento delle imposte gravanti su di un immobile, effettuato da persona diversa dal possessore, non priva costui del possesso dell'immobile stesso e non costituisce neppure un atto interruttivo dell'usucapione in corso” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 469/1965), peraltro ricordano che le imposte asseritamente versate dalla società sono state poi da questa richieste a loro, con mail
27.11.2023;
- neppure sono incompatibili con l'usucapione le comunicazioni della AL s.s. intimanti il rilascio o la partecipazione della AL all'atto notarile per la cessione al Comune di Cenate
Sotto di un tratto di strada privata, infatti, secondo la giurisprudenza, “non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (…) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa” (Cass., Sez. 2,
Sent. n. 14659/2012).
Gli appellati contestano, altresì, le censure della AL s.s. relative all'occupazione senza titolo, al rilascio e all'indennità di occupazione. Osservano che tali domande sono implicitamente rigettate, peraltro ribadiscono che l'originaria domanda di rilascio della AL è stata rinunciata.
Sottolineano, altresì, l'infondatezza della domanda della AL di loro condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per evidente assenza dei presupposti di applicabilità.
Infine, per scrupolo, ripropongono tutte le domande ed eccezioni non accolte nella pronuncia di primo grado, in particolare la domanda riconvenzionale subordinata di rimborso delle spese per i lavori eseguiti sull'Immobile e le relative istanze istruttorie.
La Corte ritiene che l'appello principale sia da rigettare.
Come stabilito dalla Suprema Corte “la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un centro di interessi dotato di una propria sostanziale
pagina 13 di 18 autonomia e di una propria capacità processuale.” (Cass. civ. ordinanza 18.07.2023, n. 20990
– v. anche sentenza 25.01.2016 n. 1261)
La rappresentanza non spetta ai semplici soci, come l'appellante, ma agli amministratori.
Il socio non era, dunque, litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado, Parte_1 perciò si conferma l'inammissibilità del suo intervento, perfezionato tramite il deposito della relativa comparsa dopo il termine di cui all'art. 268, comma primo, c.p.c.
L'esercizio, da parte del giudice, della facoltà di non proseguire ulteriormente l'istruttoria, anticipando l'udienza di rimessione della causa in decisione, non costituisce certo motivo per la rimessione in termini dell'interveniente.
Quanto alla rappresentanza della AL s.s. in giudizio da parte di due soci amministratori, lo statuto prevede che, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, sia sufficiente il consenso di un solo socio amministratore e la domanda giudiziale formulata dalla AL s.s. in primo grado, di rilascio del bene asseritamente concesso in comodato, rientrava negli atti di ordinaria amministrazione. Una volta instaurato il giudizio, la difesa avverso la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dai SI.ri e pure rientrava CP_1 CP_2 nell'ordinaria amministrazione, in quanto volta al mantenimento della situazione patrimoniale della società. Peraltro, per giurisprudenza costante “la decisione sociale di resistere a lite proposta dal proprio contraddittore […] deve ritenersi atto di ordinaria amministrazione
(Cass. 2986 del 2016 ed 8676 del 2009), in difetto di contraria previsione statutaria che rimetta la scelta a congiunta decisione dei soci della società di persone” (Cass., 14.10.2016, n.
20820).
Dunque, la società era ed è correttamente rappresentata in giudizio dai due amministratori e Controparte_4 Parte_2
Il dissidio interno tra gli amministratori della AL s.s. facenti capo alla famiglia e Pt_1
quelli facenti capo alla famiglia non rileva nei confronti dei terzi, che fanno CP_4
affidamento sulla rappresentanza disgiuntiva, prevista dallo statuto per gli atti di ordinaria amministrazione.
Ad abundantiam, si osserva che, in ogni caso, come già rilevato dal tribunale, il dissidio verteva unicamente sulla scelta del legale che doveva rappresentare la società e non sull'azione da proporre.
pagina 14 di 18 Stante la conferma dell'inammissibilità dell'intervento del SI. in primo grado, non si Pt_1
esaminano le sue contestazioni alla sentenza nel merito, in punto di usucapione.
Anche riguardo alle spese di lite l'appello è infondato, considerato che il come Pt_1
soccombente, ben poteva essere condannato al rimborso, a favore della parte vittoriosa e il giudice di primo grado, pur pronunciando la condanna solidale di AL s.s. e di Parte_1
al rimborso delle spese ai SI.ri e ha correttamente effettuato una
[...] CP_1 CP_2
divisione nel riparto interno tra i due soccombenti che tiene conto del fatto che la domanda del ha concorso in minor misura a determinare le spese di causa, gravandolo del solo 10%. Pt_1
L'appello incidentale si ritiene validamente proposto, ma infondato.
Anche volendo aderire alla prospettazione degli appellati, per cui l'appello incidentale, presentando motivi di impugnazione del tutto autonomi, rispetto a quelli fatti valere in via principale, doveva essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, si rileva che l'atto è stato depositato nel termine, il 5.7.2024 e in pari data è stata effettuata la notifica, a mezzo pec, ai difensori delle altre parti. Nonostante nella relata non siano menzionate le parti rappresentate, la notifica si ritiene idonea allo scopo, dato che, per ciascun procuratore, era facile evincere dall'atto notificato il nome della parte rappresentata e, comunque, l'eventuale nullità della notifica sarebbe sanata dalla costituzione degli appellati.
Nel merito, è provato che i coniugi già proprietari dell'immobile per cui è causa, CP_2
assoggettato a procedura esecutiva RGE 629/95 avanti al Tribunale di Bergamo, hanno continuato a possedere l'immobile, comportandosi come proprietari, dopo il decreto di trasferimento a favore di AL s.s. in data 07.04.1999, per un ventennio, senza che la AL agisse per la restituzione: la testimonianza della loro colf è chiara sul punto, inoltre, non è stato specificamente contestato che avessero il possesso esclusivo delle chiavi (la contestazione generica delle affermazioni avversarie non è sufficiente), è provata la presenza dei loro nomi sulla cassetta delle lettere, dove la vicina conferma che ricevevano posta, quindi il recapito era effettivo, del resto anche la raccomandata della AL alla SI.ra il 23.02.2015, CP_1
spedita all'indirizzo dell'immobile per cui è causa è stata regolarmente ricevuta, inoltre gli appellati hanno provato di avere eseguito a loro spese lavori, anche straordinari, sull'immobile.
Peraltro, il fatto che gli appellati abbiano abitato l'immobile per venti anni consecutivi dopo il decreto di trasferimento 07.04.1999 alla AL non è contestato, infatti la AL ammette che hanno abitato l'immobile per detto periodo e anche oltre (del resto aveva agito contro di loro il pagina 15 di 18 28.04.2023 per la restituzione), ma aveva sostenuto che gli odierni appellati abitavano l'immobile per cui è causa come comodatari, giustificazione che è venuta meno all'esito dell'istruttoria, perché il tempestivo disconoscimento, nonché il giuramento decisorio e l'interrogatorio formale, che gli odierni appellati hanno reso, hanno smentito, con efficacia di prova legale, la paternità della sottoscrizione della sig.ra sia sul contratto che sulla CP_1
raccomandata a mani del 20.05.2016, con la quale, a detta della AL, i coniugi avrebbero chiesto una proroga per il rilascio.
La AL ha quindi formulato, per la prima volta nelle note ex art. 189 co.1 n. 1 c.p.c., nuove deduzioni e domande, chiedendo l'accertamento della qualità di custodi ex art. 559 c.p.c. in capo ai coniugi della carenza di atti di interversione del possesso e l'accertamento CP_2
degli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c., ma il tribunale ha correttamente rilevato la tardività,
“trattandosi di azioni e fatti – prima ancora che indimostrati o smentiti, rispettivamente – non esercitate e non allegati entro il termine decadenziale per la maturazione delle preclusioni assertive, coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., prima, e con l'art. 171ter, n. 1), c.p.c., oggi” e la AL, per contrastare la decisione sul punto, cita giurisprudenza che non è reperibile o non è pertinente (Cass. Civ. sez. III sent.
n.10345 del 13.5.2014, sez. II sent. n. 4308 del 22.2.2011, sent. n. 24657/2017)
Ad abundantiam, comunque, si osserva, richiamando quanto già argomentato nella sentenza impugnata, che
1) la qualità di custode nella procedura esecutiva di per sé non inficia l'animus possidendi e l'esercizio di fatto di facoltà riconducibili al proprietario (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4047 del
2024, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26111 del 2021 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 2009)
e, comunque, è venuta meno col decreto di trasferimento, nel quale il G.E. ordinava “ai debitori esecutati ed a chiunque occupi gli immobili senza titolo di consegnarli immediatamente all'aggiudicataria, sotto pena delle comminatorie di legge”, a seguito del quale i SI.ri e pacificamente non hanno rilasciato l'immobile, continuando a goderne CP_1 CP_2
come proprietari, anche agli occhi dei terzi.
Con ordinanza n. 4047 del 14 febbraio 2024, la Suprema Corte ha asserito: “nei trasferimenti conseguenti ad esecuzione forzata (a differenza di quanto avviene in caso di espropriazione per pubblica utilità, su cui v. Cass. SU n. 651 del 2023) il provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere
pagina 16 di 18 dalla sua esecuzione, il mutamento dell'animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine (e cioè in nome dell'espropriante, cfr. Sez.
3, Sentenza n. 1716 del 02/07/1966), con la conseguenza che l'aggiudicazione trasferisce la proprietà e non il possesso”
Come scrivono gli appellati: “Il bene acquistato in sede di esecuzione forzata, dunque, è idoneo ad essere usucapito al proprietario formale sia da parte di un soggetto terzo che da parte dello stesso precedente proprietario, qualora questi abbia continuato anche dopo l'emissione del decreto di trasferimento ad esercitare sul bene un'attività corrispondente al diritto di proprietà, così da non perdere di fatto mai il c.d. “animus possidendi” sull'immobile.
Semplicemente, in seguito all'emissione del decreto di trasferimento, il possesso dell'ex proprietario sul bene, dapprima derivante per l'appunto dalla proprietà, diventa privo di titolo: ragione per cui nella fattispecie in esame non vi è necessità di fornire alcun atto di interversione del possesso, essendo sufficiente la mera prova del mantenimento dell'animus possidendi.”
Anche in questo caso, la AL cita a suo favore una sentenza della Corte di cassazione (n.
14779 del 4 giugno 2019), che, in realtà, non si occupa di usucapione.
2) Non è applicabile, nel caso di specie, l'art.1144 c.c. per cui "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", in quanto la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza, ove tra le parti non vi siano rapporti di parentela, ma rapporti diversi (amicizia, buon vicinato, conoscenza ecc.- peraltro neppure provati dalla AL), di per sé labili e mutevoli, in base ai quali è più difficile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. civ. ord. n. 4047/2024 e sent.11277/2015)
3) La AL non ha compiuto alcun atto idoneo ad interrompere il termine per usucapire, in quanto come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14659/2012:”…non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (v. Cass.
23/12/2010 n. 26018) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa;
proprio dal limite di compatibilità con la natura dell'usucapione che l'art. 1165 c.c. pone all'applicazione del rinvio alle disposizioni generali sulla prescrizione, si ricava che non può esservi interruzione dell'usucapione senza la perdita
pagina 17 di 18 materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso;
in coerenza agli evidenziati principi questa Corte (Cass. 19/6/2003 n. 9845) ha rilevato che neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art. 2943 c.c. richiamato dall'art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi dell'usucapione. “
Con la conferma della sentenza impugnata, si ritengono assorbite tutte le domande incompatibili con l'accertata usucapione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base al valore dichiarato di € 260.000, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nei valori medi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da AL s.s. avverso la Parte_1
sentenza n. 1286/24 del Tribunale di Bergamo.
Condanna in solido l'appellante e l'appellante incidentale (con divisione interna al 50%) a rimborsare agli appellati le spese di lite, che liquida in € 9.991, di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Sussistono i presupposti perché sia l'appellante che l'appellante incidentale siano tenuti a pagare il doppio del Contributo Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Brescia, collegio del 28.01.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai SIg.: R.G. 623/2024 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 623/2024, posta in decisione all'udienza collegiale del 28.01.2025, OGGETTO: promossa comodato di d a immobile
, C.F. , in qualità di socio di AL s.s., con sede in Parte_1 CodiceFiscale_1 urbano Brescia via Cefalonia n. 55, rappresentato e difeso, giusta delega allegata all'atto di appello,
dall'avv. Cinzia Zanini c.f. - pec CodiceFiscale_2
presso lo studio della quale in Bienno (BS) Via Zerna n. Email_1
55 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
rappresentati e difesi, giusta delega allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione. dagli avv.ti Enrico Felli c.f. - pec C.F._5
e Sara Colli c.f. - Email_2 C.F._6
presso lo studio dei quali, in Bergamo via Dei Partigiani n. Email_3
4, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
e contro pagina 1 di 18 p.iva/c.f. con sede in Brescia in via Cefalonia n. 55, in Controparte_3 P.IVA_1
persona degli amministratori (cf. e Controparte_4 C.F._7 Parte_2
(cf. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata all'atto di C.F._8
costituzione e appello incidentale, dall'avv. Rosemary Patrizi Don Anjos, c.f. pec presso lo studio della CodiceFiscale_9 Email_4
quale, in Milano, Corso di Porte Vittoria n. 28, è elettivamente domiciliata
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza n. 1286/2024 del Tribunale di Bergamo, resa nel procedimento R.G. n. 3005/2023, pubblicata in data 05.06.2024 e notificata in pari data
CONCLUSIONI dell'appellante come da atto di appello: Pt_1
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere anche inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto sussistendo grave pericolo di danno grave e irreparabile;
IN PRINCIPALITA': accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1286/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo sezione III
G.U. dott. Tommaso Del Giudice dichiarare: - la nullità della sentenza impugnata e dell'attività tutta svolta nel processo di primo grado per violazione dell'integrità del contraddittorio, essendo stati pretermessi i soci della AL ss e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione integrale dell'attività con rimessione in termini dei litisconsorti pretermessi.
IN SUBORDINE: accertato che la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai sigg. nella causa di primo grado Rg 3005/23 Tribunale di Bergamo ha Parte_3
determinato la carenza di legittimazione a stare in giudizio per conto di AL ss dei soli sigg.
e (proprietari del 25% del capitale sociale) essendo la Controparte_4 Parte_2
rappresentanza processuale conferita a tutti i 4 amministratori congiuntamente, nonché il difetto di poteri rappresentativi del relativo difensore, il cui incarico è stato conferito con espresso dissenso di tre soci tra cui due amministratori, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'attività tutta svolta nel processo di primo grado e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione integrale dell'attività con rimessione in termini degli amministratori pretermessi.
IN OGNI CASO con il favore delle spese, diritti ed onorari di 1 e 2° grado.
pagina 2 di 18 degli appellati e come da comparsa di costituzione: CP_1 CP_2
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: - rigettare l'appello principale del sig. e, Parte_1 per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1286/2024 del 5 giugno 2024 Tribunale di Bergamo, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare l'appello incidentale della società Iala s.s. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1286/2024 del 5 giugno 2024 del Tribunale di Bergamo, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA: nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare la signora Controparte_1
e il signor proprietari per intervenuta usucapione del compendio immobiliare Controparte_2
e delle sue pertinenze siti in Cenate Sotto (BG), via G. Sora n. 27, identificati al N.C.E.U. del
Comune di Cenate Sotto (BG):… (omissis) …in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni e, per l'effetto
- ordinare la trascrizione della pronuncia favorevole alla Conservatoria competente ai sensi dell'art. 2651 c.c.-
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie e di ritenuta applicabilità della clausola penale contenuta all'art. 6 del Contratto di Comodato, dichiarare nulla e/o ridurre ai sensi dell'art. 1386 c.c. la clausola penale.
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie e di rigetto della domanda di usucapione, accertata e dichiarata l'esecuzione da parte dei signori e Controparte_1 [...] di lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione sull'Immobile, condannare CP_2
AL S.S. ai sensi degli artt. 1150 e 1152 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 1808 c.c., in quanto aventi carattere necessario e/o urgente, al rimborso integrale delle spese sostenute per
Euro 192.375,52 (o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa), oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, compensare ogni somma eventualmente dovuta a qualunque titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, dai signori e per la Controparte_1 Controparte_2
ritardata restituzione dell'Immobile e/o la sua occupazione con le somme dovute da Iala s.s. per gli interventi di cui sopra.
IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni riserva in ipotesi di accoglimento dell'appello principale del sig. e di remissione della causa avanti il giudice di primo grado, (i) Si insiste Parte_1
pagina 3 di 18 per l'accoglimento delle seguenti prove testimoniali non ammesse, come for mulate nella memoria ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c., in parziale riforma delle ordinanze rese in sede delle udienze del 6 febbraio 2024 e 14 marzo 2024:….(omissis)… dell'appellata e appellate incidentale AL s.s. come da comparsa di costituzione e appello incidentale:
In via principale, accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto:
○ Riformare integralmente la sentenza impugnata;
○ Accogliere le domande formulate da AL s.s. nel giudizio di primo grado, e in particolare:
■ Dichiarare che i sigg. e non hanno usucapito l'immobile sito in Cenate CP_1 CP_2
Sotto (BG), via G. Sora, n. 27; ■ Condannare i sigg. e a rilasciare CP_1 CP_2 immediatamente l'immobile in favore di AL s.s.; ■ Condannare i sigg. e CP_1 CP_2
al pagamento in favore di AL s.s. di un'indennità di occupazione, a far data dal 2015; ■
Condannare i sigg. e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore di CP_1 CP_2
AL s.s., liquidati in via equitativa.
2. In via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
Svolgimento del processo
Con sentenza 1286-24, il tribunale di Bergamo
-rigetta l'eccezione di lesione dell'integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e la relativa istanza di rimessione in termini di e dichiara l'inammissibilità del suo Parte_1 intervento, perfezionato tramite il deposito della relativa comparsa dopo il termine di cui all'art. 268, comma primo, c.p.c.;
-dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione alle domande, avanzate dalla
AL s.s., di accertamento della cessazione dell'asserito rapporto di comodato con
[...]
nonché di condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c., CP_1
essendo state le domande abbandonate nelle conclusioni precisate ex art. 189 co.1 n.1 c.p.c, all'esito dell'istruttoria;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che e Controparte_1 [...]
sono comproprietari in quote uguali, per intervenuta usucapione, del compendio CP_2
immobiliare di AL s.s. e delle relative pertinenze, siti in Cenate Sotto (BG);
pagina 4 di 18 -condanna in solido AL s.s. e al pagamento delle spese processuali ai coniugi Pt_1
[...]
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_4
Sulla separata istanza di sospensiva si è aperto il sub-procedimento R.G. 623-1/2024, definito con ordinanza di rigetto in data 24.09.2024.
Nel giudizio di merito RG 624/2024, la AL s.s. si è costituita, proponendo appello incidentale, come da conclusioni sopra riportate.
I SI.ri e si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'appello principale e CP_1 CP_2 dell'appello incidentale e, in via subordinata, riproponendo le domande restate assorbite in primo grado, come sopra precisato.
Alla prima udienza del 26.11.2024, la Corte d'Appello ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., al 28.01.2025, con termine per memorie conclusionali, depositate da tutte le parti.
All'udienza del 28.01.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
- , col primo motivo contesta la violazione dell'art. 102 c.p.c. Parte_1
Sottolinea che la società semplice non può svolgere attività commerciale, avendo come unico scopo la gestione di beni immobili, per la quale gode di vantaggi fiscali, dunque gli amministratori non potevano compiere atti che comportassero la perdita del bene immobile per cui è causa.
Ritiene che il tribunale abbia errato, asserendo che la società semplice, pur priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ritenendola, perciò, autorizzata a stare in giudizio in una causa per usucapione e afferma che si sarebbero dovute applicare le norme sulla comunione, per cui i soci sono litisconsorti necessari.
Contesta la sentenza impugnata, dove dichiara inammissibile il suo intervento, non riconoscendo la sua qualità di litisconsorte necessario, come socio di AL s.s., rispetto alla domanda di usucapione e chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa al primo giudice, per violazione dell'integrità del contraddittorio.
Col secondo motivo di impugnazione contesta il difetto di rappresentanza processuale
pagina 5 di 18 Chiede si accerti, in subordine, che la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dai sigg. e ha determinato la carenza di legittimazione a stare in giudizio, per CP_1 CP_2
conto di AL s.s., dei soli amministratori e essendo la Controparte_4 Pt_2
rappresentanza processuale per la straordinaria amministrazione conferita ai 4 amministratori congiuntamente, nonché il difetto di poteri rappresentativi del relativo difensore, il cui incarico
è stato conferito con espresso dissenso di tre soci, tra cui due amministratori, manifestato con le p.e.c. del 24 e 28.04.2023.
Ritiene non rilevante il fatto che il mandato fosse conferito al difensore in data anteriore, perché, a fronte del dissenso dei co-amministratori, il mandato già conferito avrebbe dovuto essere revocato e, in ogni caso, la sua invalidità, con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione, nota sia ai co-amministratori che al loro mandatario, avrebbe CP_4
comportato la necessità di procurarsi un consenso valido ex art. 2257 co. 3 c.c. L'appellante ritiene che ciò valga altresì per il deferimento di giuramento decisorio ai sigg. e CP_1
atto anch'esso di straordinaria amministrazione, in quanto preclusivo di CP_2
approfondimenti istruttori.
Qualifica come errata la considerazione del giudice di primo grado, per cui, quand'anche la diffida dei soci dissenzienti fosse riqualificata “ come atto di recesso della società dal rapporto di patrocinio, il relativo scioglimento sarebbe inefficace nel presente giudizio, visti la mancata nomina di un diverso difensore e l'art. 85 cpc», sia perché la diffida dei soci dissenzienti, soggetti diversi dai mandanti, non può essere considerata un recesso, bensì una conferma dell'invalidità della procura, sia perché l'art. 85 c.p.c. è applicabile ai giudizi già pendenti, mentre, nel caso di specie, il giudizio non era ancora iniziato.
Col terzo motivo di impugnazione contesta la mancata rimessione in termini
Evidenzia che la causa era stata rimessa in decisione in data 10.04.24, ex art. 281 quinquies co.
1 c.p.c., prima dell'autorizzazione alla consultazione del fascicolo, rilasciatagli in data
15.04.24, ma la predetta udienza era stata in precedenza calendarizzata come udienza per l'escussione dei testi e la contestuale decisione del giudice di non proseguire ulteriormente l'istruttoria, anticipando l'udienza di rimessione della causa in decisione, non poteva essere da lui conosciuta, pertanto, avrebbe dovuto essere rimesso in termini, ex art. 153 c.p.c., essendo incorso in decadenza per causa a lui non imputabile.
pagina 6 di 18 Col quarto motivo sottolinea la legittimità del suo intervento e contesta la condanna alle spese.
Precisa che il suo intervento era finalizzato unicamente a denunciare la lesione dell'integrità del contraddittorio e la carenza, in capo ai sigg. del potere di rappresentanza processuale CP_4
della AL s.s., eccezioni proponibili in ogni stato e grado del giudizio e chiede, quindi, la modifica della statuizione sulle spese di lite a suo carico.
Col quinto motivo contesta l'illogicità e contraddittorietà del dispositivo laddove il Tribunale dapprima rigetta la sua eccezione ex art. 102 c.p.c. e poi dichiara:
- inammissibile il suo intervento e, tuttavia, lo condanna in solido alle spese di tutto il giudizio,
- inammissibili le sue restanti domande ed eccezioni, senza motivare né ritenerle assorbite dalla prima,
- inammissibili le sue produzioni, pur avendo basato parte della propria motivazione su di esse.
Col sesto motivo di impugnazione, contesta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Afferma che il Tribunale ha accolto la domanda di usucapione, sulla base delle dichiarazioni -
1) della colf dei coniugi la quale ha confermato il godimento ultraventennale del CP_2
bene, che non era in contestazione e -2) di una vicina di casa, la quale, ha ammesso di non aver visto i coniugi per un lungo periodo e aveva sentito parlare della AL s.s. in CP_2
occasione della cessione di una parte dell'immobile al Comune;
non ha, invece, preso in considerazione gli elementi a sostegno della detenzione qualificata dell'immobile, atti ad escludere la sussistenza dei presupposti dell'usucapione.
- ha proposto appello incidentale. CP_5
Col primo motivo contesta l'erronea valutazione delle prove.
- Asserisce che il giudice ha erroneamente ritenuto non contestata la circostanza dell'esclusiva disponibilità delle chiavi dell'immobile in capo agli appellati, non considerando che, con la sua memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c., aveva tempestivamente contestato “integralmente la ricostruzione dei fatti di causa per come presentata specularmente da entrambe le controparti”. In ogni caso, afferma che la detenzione delle chiavi era una mera conseguenza del ruolo di custodi degli appellati e non una espressione di possesso uti dominus sull'immobile e l'ingiunzione 07.04.1999 del Giudice dell'Esecuzione di consegnare immediatamente l'immobile all'aggiudicataria impediva il perfezionamento dell'usucapione.
pagina 7 di 18 - Quanto al contratto di comodato, afferma che, nonostante l'avvenuto disconoscimento operato dai sigg. e il Tribunale avrebbe, comunque, dovuto considerare detto CP_1 CP_2
contratto, registrato, quale espressa manifestazione della volontà della AL di esercitare i propri diritti sull'immobile, con effetto interruttivo del termine utile per l'usucapione.
Nelle note conclusionali sostiene che il giuramento decisorio, avente ad oggetto il contratto di comodato, sia nullo, perché può essere utilizzato per accertare la veridicità di un fatto, ma non può estendersi all'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico, quale è il contratto di comodato.
- Lamenta che, erroneamente, sono state ritenute inammissibili le sue domande di accertamento della qualità di custodi degli appellati, ex art. 559 c.p.c., degli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c.
e della carenza di atti interversivi del possesso, in quanto formulate solo in sede di precisazione delle conclusioni e asserisce che l'art. 189 c.p.c. consente la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni fino alla precisazione delle conclusioni.
Esclude che le domande in questione possano ritenersi nuove, essendo strettamente connesse alle domande originarie e lo stesso vale per la domanda di rilascio dell'immobile, formulata dopo le note ex art. 189 c.p.c.
Afferma che la giurisprudenza ha più volte asserito che la modifica delle conclusioni è ammissibile anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 189 c.p.c., qualora si verifichino fatti nuovi o rilevanti che alterino significativamente la situazione giuridica oggetto di giudizio, come, nel caso di specie, l'esito del giuramento decisorio, peraltro ritiene che l'applicazione rigida dell'art. 189 c.p.c. comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa.
- Sostiene che le prove testimoniali non provano i fatti costitutivi del diritto fatto valere dai coniugi la dichiarazione della teste per cui gli appellati avrebbero abitato CP_2 Tes_1
l'immobile da un periodo anteriore al decreto di trasferimento del 07/04/1999 e fino all'anno
2019 compreso, è irrilevante, perché, durante la procedura esecutiva, i coniugi erano CP_2
stati nominati custodi dell'immobile, instaurando, così, un rapporto con il bene diverso dal possesso ad usucapionem e la teste vicina di casa, ha riferito di non aver visto gli Tes_2
appellati negli ultimi anni, a partire da un periodo precedente al COVID, quindi sicuramente antecedente il 2019 e questo configura una causa di interruzione del possesso, ai sensi dell'art. 1165 c.c.
pagina 8 di 18 - Sostiene che il tribunale ha, comunque, errato nel non valutare l'assunzione della qualità di custode nella procedura esecutiva, da parte degli appellati, che determina la titolarità del solo potere detentivo e non del possesso dell'immobile, dunque, anche ammettendo l'inesistenza del contratto di comodato del 2001, gli appellati abitavano l'immobile come meri detentori e
AL, come proprietaria, afferma di avere tollerato questa detenzione .
- Lamenta che il Giudice ha mancato di valutare i suoi comportamenti, che escludono il suo presunto disinteresse per l'immobile, infatti ha sottoscritto gli atti di cessione della strada privata al Comune di Cenate Sotto, ha pagato l'IMU e gli altri oneri di legge, dall'aggiudicazione del 1999, inoltre è documentato l'invio di una raccomandata nel 2015, con cui invitava gli occupanti a rilasciare l'immobile, cui è seguita, nel 2023, un'ulteriore richiesta di restituzione.
Col secondo motivo di impugnazione afferma che, essendo infondata la domanda di usucapione, deve essere riconosciuto che l'occupazione degli appellati è sine titulo dalla data della raccomandata del 2015 con conseguente condanna a pagare l'indennità di occupazione.
Col terzo motivo di impugnazione contesta il rigetto della sua domanda di condanna dei coniugi per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., giustificata CP_2 dall'incongruenza delle loro difese, rispetto alle risultanze documentali.
Contesta l'eccezione di tardività dell'appello incidentale sollevata dai signori e CP_1
sostenendo che la notifica, il 05.07.2024, della comparsa di risposta con appello CP_2
incidentale, seppur indirizzata ai procuratori domiciliatari, è da ritenersi valida in quanto gli stessi erano espressamente delegati a rappresentare le parti in giudizio e, comunque, la successiva notifica in data 08.07.2024 ha sanato ogni eventuale irregolarità.
- I SIg.ri e CP_1 CP_2
riguardo all'appello principale, sul primo motivo di impugnazione: ricordano che Pt_1
è socio della società semplice AL, ma non riveste il ruolo di amministratore, dunque
[...]
è privo dei poteri di rappresentanza della Società, che era l'unico soggetto intestatario della proprietà (formale) dell'Immobile oggetto di causa.
Sottolineano che la società di persone ha una propria autonomia e capacità processuale ed è rappresentata dai suoi amministratori, dunque sono inconferenti i riferimenti avversari alla differente disciplina della comunione e della comproprietà e insussistente il litisconsorzio necessario dei soci della società semplice.
pagina 9 di 18 Sul secondo motivo di impugnazione: contestano l'eccepito difetto di legittimazione processuale della AL s.s., per essere rappresentata solo da due dei quattro soci amministratori, precisando che lo Statuto attribuisce la competenza disgiunta, in capo ad ogni singolo socio amministratore, per il compimento di atti di ordinaria amministrazione e, per giurisprudenza costante, la resistenza in giudizio alla domanda avversaria è atto di ordinaria amministrazione.
Precisano che, nei loro confronti, non rileva la lamentata opposizione, ai sensi dell'art. 2257, co. 2, c.c. dei soci amministratori dissenzienti, riconducibili alla famiglia in quanto Pt_1
attinente a rapporti interni alla società e, in ogni caso, poiché posteriore alla data di conferimento dell'incarico alla legale, Avv. Patrizi Dos Anjos. Peraltro, il dissenso si limitava alla scelta del legale e non riguardava l'azione proposta dalla AL s.s., sulla necessità della quale convenivano anche gli amministratori e nonché il socio CP_6 Controparte_7
Parte_1
Sul terzo e quarto motivo di impugnazione: affermano che l'intervento avanti il Tribunale di
Bergamo di soggetto terzo rispetto alla presente causa, è stato giustamente Parte_1
ritenuto tardivo, ex artt. 105 e 286, co. 1, c.p.c., in quanto successivo al rinvio della causa per rimessione in decisione, con impossibilità di rimessione in termini e, come stabilito dalla
Suprema Corte: “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata...” (v. Cass., SS. UU., 30 ottobre 2019, n. 27846).
Sul quinto e sesto motivo di impugnazione: sostengono che, a fronte della dichiarata inammissibilità del suo intervento, non ha alcun titolo per poter contraddire nel Parte_1
merito della causa, per cui le sue doglianze a riguardo non possano essere valutate.
Riguardo all'appello incidentale proposto dalla AL s.s., eccepiscono l'inammissibilità.
Asseriscono che l'appello incidentale della società presenta motivi di impugnazione del tutto autonomi, rispetto a quelli fatti valere in via principale da per cui il gravame Parte_1
avrebbe dovuto essere radicato nel termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, quindi entro il 5 luglio 2024, ma in tale data la AL s.s. ha notificato l'atto indirizzandolo personalmente ai procuratori, senza fare esplicito riferimento alle parti pagina 10 di 18 rappresentate. La società ha successivamente tentato di rimediare, notificando nuovamente la propria comparsa, correggendo la relata, ma la notifica è tardiva.
Nel merito, contestano la fondatezza delle censure della AL s.s.
Ritengono che l'istruttoria abbia dimostrato che non hanno mai perso il possesso del bene usucapito, essendo stato da loro occupato continuativamente, in qualità di proprietari, prima della sua intestazione meramente formale in capo alla AL, il 7.4.1999, e poi uti dominus.
Ricordano di aver provato di essere residenti nell'Immobile, rispettivamente, Controparte_1 dal 2.10.1989 e dall'11.03.2002, perché ha dovuto trasferire solo Controparte_2
formalmente, per un anno, la propria residenza nel Comune di Costa Volpino (BG) per ragioni legate all'ottenimento dell'affidamento del nipote minorenne, ma la teste colf Testimone_3 della famiglia dal 1989, ha riferito: “Non ricordo un prolungato periodo in cui
[...] fu assente dall'immobile”. CP_2
Nel 1995 l'Immobile è stato sottoposto a pignoramento dal e, a seguito di Controparte_8
pubblico incanto, è stato aggiudicato alla (ora s.s.) in data 14.10.1998, ma Parte_5
asseriscono essere stato dimostrato che la AL non ha mai agito contro di loro per la liberazione dell'Immobile, per cui hanno proseguito ad esercitare l'animus possidendi, senza alcuna interruzione, in modo pacifico e indisturbato per oltre 29 anni.
Sottolineano che questa continuità del possesso uti dominus ha escluso l'esigenza di ravvisare atti di interversione del possesso, non essendoci incompatibilità dell'usucapione con la qualità di debitore esecutato, o di custode, ex art. 559, co.1, c.p.c., così come con il successivo decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, rimasto inerte.
Precisano che, correttamente, il tribunale ha ritenuto provato, per mancata contestazione, il fatto che loro hanno sempre avuto l'esclusiva disponibilità delle chiavi dell'Immobile, che la
AL non ha mai neppure chiesto di avere.
Evidenziano che il contratto di comodato, che la controparte asserisce di aver stipulato il
20.06.2001, non può valere come prova, perché la sottoscrizione della SI.ra è stata CP_1
tempestivamente disconosciuta, e la mancata sottoscrizione del contratto da parte sua è stata confermata sia in sede di interrogatorio formale che di giuramento decisorio, da entrambi i coniugi.
Sottolineano che la AL, avendo capito, all'esito dell'istruttoria, di non poter far leva sul contratto di comodato, per giustificare la sua condotta omissiva, ha formulato nuove allegazioni pagina 11 di 18 nelle note di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'accertamento “della qualità di custodi ex art. 559 c.p.c., degli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c. e della carenza di atti interversivi del possesso”, ma il giudice di primo grado ha correttamente rilevato la tardività di queste nuove allegazioni e, comunque, ha rilevato che la giurisprudenza di legittimità, ha esaminato fattispecie in cui l'usucapente era custode e destinatario del decreto di trasferimento, negando che ciò infici l'animus possidendi e l'esercizio, di fatto, di facoltà riconducibili al proprietario, con consequenziale esclusione dell'esigenza di ravvisare atti di interversione del possesso, peraltro ha ritenuto non ravvisabili atti di tolleranza, da parte della società attrice, rilevando come confligga il mantenimento della tolleranza con un lungo tempo, come un ventennio, tra soggetti non in rapporto di parentale (Cass. civ. ord. n. 4047/ 2024)
Gli appellanti ricordano che, nella precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., la AL non ha riproposto la domanda di accertamento della cessazione dell'asserito rapporto di comodato, con conseguente condanna al rilascio e di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., perciò il Tribunale ha accertato la cessazione della materia del contendere sul punto, dunque gli appellati ritengono inammissibile la domanda di rilascio dell'Immobile, formulata in sede di appello, in quanto ormai rinunciata da AL s.s. con le conclusioni precisate, non rilevando che sia stata poi tardivamente reinserita in calce alla comparsa conclusionale.
Sottolineano che le prove testimoniali sono state correttamente valutate: - la colf, SI.ra
[...]
ha confermato il fatto che hanno abitato l'immobile anteriormente al decreto di Tes_3 trasferimento del 7/4/1999 e fino all'anno 2019 compreso e che hanno eseguito sull'immobile una pluralità di lavori anche di natura straordinaria (documentati da fatture pagate da loro per €
190.0000 circa ); - la vicina di casa, SI.ra ha dichiarato che sulla cassetta Persona_1
della posta ci sono i cognomi e e che, a volte, ha ritrovato la loro posta, CP_1 CP_2
messa nella sua cassetta dal portalettere, evidenziando la natura pubblica e non clandestina del compossesso, inoltre ha confermato di ricevere regolarmente i pagamenti relativi alla quota di spese da lei anticipate per la manutenzione del cancello comune, che “ritrova nella cassetta della posta”. La circostanza che la abbia indicato un arco temporale più ristretto di Tes_2 visione dei convenuti nell'immobile, non smentisce la testimone ma è spiegabile Testimone_3 con l'assenza della nel periodo prima del 1993, coi suoi orari lavorativi e le Tes_2
pagina 12 di 18 consuetudini di vita dichiarati, nonché con la sussistenza di un mero rapporto di vicinato, caratterizzato da minor prossimità, rispetto al lavoro domestico della Tes_1
Gli appellati negano che il giudice abbia tralasciato l'esame di circostanze incompatibili con l'usucapione:
- tale non è il pagamento dell'IMU da parte della AL, infatti, per costante giurisprudenza: “Il pagamento delle imposte gravanti su di un immobile, effettuato da persona diversa dal possessore, non priva costui del possesso dell'immobile stesso e non costituisce neppure un atto interruttivo dell'usucapione in corso” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 469/1965), peraltro ricordano che le imposte asseritamente versate dalla società sono state poi da questa richieste a loro, con mail
27.11.2023;
- neppure sono incompatibili con l'usucapione le comunicazioni della AL s.s. intimanti il rilascio o la partecipazione della AL all'atto notarile per la cessione al Comune di Cenate
Sotto di un tratto di strada privata, infatti, secondo la giurisprudenza, “non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (…) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa” (Cass., Sez. 2,
Sent. n. 14659/2012).
Gli appellati contestano, altresì, le censure della AL s.s. relative all'occupazione senza titolo, al rilascio e all'indennità di occupazione. Osservano che tali domande sono implicitamente rigettate, peraltro ribadiscono che l'originaria domanda di rilascio della AL è stata rinunciata.
Sottolineano, altresì, l'infondatezza della domanda della AL di loro condanna per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per evidente assenza dei presupposti di applicabilità.
Infine, per scrupolo, ripropongono tutte le domande ed eccezioni non accolte nella pronuncia di primo grado, in particolare la domanda riconvenzionale subordinata di rimborso delle spese per i lavori eseguiti sull'Immobile e le relative istanze istruttorie.
La Corte ritiene che l'appello principale sia da rigettare.
Come stabilito dalla Suprema Corte “la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce pur sempre un centro di interessi dotato di una propria sostanziale
pagina 13 di 18 autonomia e di una propria capacità processuale.” (Cass. civ. ordinanza 18.07.2023, n. 20990
– v. anche sentenza 25.01.2016 n. 1261)
La rappresentanza non spetta ai semplici soci, come l'appellante, ma agli amministratori.
Il socio non era, dunque, litisconsorte necessario nel giudizio di primo grado, Parte_1 perciò si conferma l'inammissibilità del suo intervento, perfezionato tramite il deposito della relativa comparsa dopo il termine di cui all'art. 268, comma primo, c.p.c.
L'esercizio, da parte del giudice, della facoltà di non proseguire ulteriormente l'istruttoria, anticipando l'udienza di rimessione della causa in decisione, non costituisce certo motivo per la rimessione in termini dell'interveniente.
Quanto alla rappresentanza della AL s.s. in giudizio da parte di due soci amministratori, lo statuto prevede che, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, sia sufficiente il consenso di un solo socio amministratore e la domanda giudiziale formulata dalla AL s.s. in primo grado, di rilascio del bene asseritamente concesso in comodato, rientrava negli atti di ordinaria amministrazione. Una volta instaurato il giudizio, la difesa avverso la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dai SI.ri e pure rientrava CP_1 CP_2 nell'ordinaria amministrazione, in quanto volta al mantenimento della situazione patrimoniale della società. Peraltro, per giurisprudenza costante “la decisione sociale di resistere a lite proposta dal proprio contraddittore […] deve ritenersi atto di ordinaria amministrazione
(Cass. 2986 del 2016 ed 8676 del 2009), in difetto di contraria previsione statutaria che rimetta la scelta a congiunta decisione dei soci della società di persone” (Cass., 14.10.2016, n.
20820).
Dunque, la società era ed è correttamente rappresentata in giudizio dai due amministratori e Controparte_4 Parte_2
Il dissidio interno tra gli amministratori della AL s.s. facenti capo alla famiglia e Pt_1
quelli facenti capo alla famiglia non rileva nei confronti dei terzi, che fanno CP_4
affidamento sulla rappresentanza disgiuntiva, prevista dallo statuto per gli atti di ordinaria amministrazione.
Ad abundantiam, si osserva che, in ogni caso, come già rilevato dal tribunale, il dissidio verteva unicamente sulla scelta del legale che doveva rappresentare la società e non sull'azione da proporre.
pagina 14 di 18 Stante la conferma dell'inammissibilità dell'intervento del SI. in primo grado, non si Pt_1
esaminano le sue contestazioni alla sentenza nel merito, in punto di usucapione.
Anche riguardo alle spese di lite l'appello è infondato, considerato che il come Pt_1
soccombente, ben poteva essere condannato al rimborso, a favore della parte vittoriosa e il giudice di primo grado, pur pronunciando la condanna solidale di AL s.s. e di Parte_1
al rimborso delle spese ai SI.ri e ha correttamente effettuato una
[...] CP_1 CP_2
divisione nel riparto interno tra i due soccombenti che tiene conto del fatto che la domanda del ha concorso in minor misura a determinare le spese di causa, gravandolo del solo 10%. Pt_1
L'appello incidentale si ritiene validamente proposto, ma infondato.
Anche volendo aderire alla prospettazione degli appellati, per cui l'appello incidentale, presentando motivi di impugnazione del tutto autonomi, rispetto a quelli fatti valere in via principale, doveva essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, si rileva che l'atto è stato depositato nel termine, il 5.7.2024 e in pari data è stata effettuata la notifica, a mezzo pec, ai difensori delle altre parti. Nonostante nella relata non siano menzionate le parti rappresentate, la notifica si ritiene idonea allo scopo, dato che, per ciascun procuratore, era facile evincere dall'atto notificato il nome della parte rappresentata e, comunque, l'eventuale nullità della notifica sarebbe sanata dalla costituzione degli appellati.
Nel merito, è provato che i coniugi già proprietari dell'immobile per cui è causa, CP_2
assoggettato a procedura esecutiva RGE 629/95 avanti al Tribunale di Bergamo, hanno continuato a possedere l'immobile, comportandosi come proprietari, dopo il decreto di trasferimento a favore di AL s.s. in data 07.04.1999, per un ventennio, senza che la AL agisse per la restituzione: la testimonianza della loro colf è chiara sul punto, inoltre, non è stato specificamente contestato che avessero il possesso esclusivo delle chiavi (la contestazione generica delle affermazioni avversarie non è sufficiente), è provata la presenza dei loro nomi sulla cassetta delle lettere, dove la vicina conferma che ricevevano posta, quindi il recapito era effettivo, del resto anche la raccomandata della AL alla SI.ra il 23.02.2015, CP_1
spedita all'indirizzo dell'immobile per cui è causa è stata regolarmente ricevuta, inoltre gli appellati hanno provato di avere eseguito a loro spese lavori, anche straordinari, sull'immobile.
Peraltro, il fatto che gli appellati abbiano abitato l'immobile per venti anni consecutivi dopo il decreto di trasferimento 07.04.1999 alla AL non è contestato, infatti la AL ammette che hanno abitato l'immobile per detto periodo e anche oltre (del resto aveva agito contro di loro il pagina 15 di 18 28.04.2023 per la restituzione), ma aveva sostenuto che gli odierni appellati abitavano l'immobile per cui è causa come comodatari, giustificazione che è venuta meno all'esito dell'istruttoria, perché il tempestivo disconoscimento, nonché il giuramento decisorio e l'interrogatorio formale, che gli odierni appellati hanno reso, hanno smentito, con efficacia di prova legale, la paternità della sottoscrizione della sig.ra sia sul contratto che sulla CP_1
raccomandata a mani del 20.05.2016, con la quale, a detta della AL, i coniugi avrebbero chiesto una proroga per il rilascio.
La AL ha quindi formulato, per la prima volta nelle note ex art. 189 co.1 n. 1 c.p.c., nuove deduzioni e domande, chiedendo l'accertamento della qualità di custodi ex art. 559 c.p.c. in capo ai coniugi della carenza di atti di interversione del possesso e l'accertamento CP_2
degli atti di tolleranza ex art. 1144 c.c., ma il tribunale ha correttamente rilevato la tardività,
“trattandosi di azioni e fatti – prima ancora che indimostrati o smentiti, rispettivamente – non esercitate e non allegati entro il termine decadenziale per la maturazione delle preclusioni assertive, coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., prima, e con l'art. 171ter, n. 1), c.p.c., oggi” e la AL, per contrastare la decisione sul punto, cita giurisprudenza che non è reperibile o non è pertinente (Cass. Civ. sez. III sent.
n.10345 del 13.5.2014, sez. II sent. n. 4308 del 22.2.2011, sent. n. 24657/2017)
Ad abundantiam, comunque, si osserva, richiamando quanto già argomentato nella sentenza impugnata, che
1) la qualità di custode nella procedura esecutiva di per sé non inficia l'animus possidendi e l'esercizio di fatto di facoltà riconducibili al proprietario (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4047 del
2024, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26111 del 2021 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 2009)
e, comunque, è venuta meno col decreto di trasferimento, nel quale il G.E. ordinava “ai debitori esecutati ed a chiunque occupi gli immobili senza titolo di consegnarli immediatamente all'aggiudicataria, sotto pena delle comminatorie di legge”, a seguito del quale i SI.ri e pacificamente non hanno rilasciato l'immobile, continuando a goderne CP_1 CP_2
come proprietari, anche agli occhi dei terzi.
Con ordinanza n. 4047 del 14 febbraio 2024, la Suprema Corte ha asserito: “nei trasferimenti conseguenti ad esecuzione forzata (a differenza di quanto avviene in caso di espropriazione per pubblica utilità, su cui v. Cass. SU n. 651 del 2023) il provvedimento di aggiudicazione non determina automaticamente, per il solo fatto che esso venga pronunciato ed a prescindere
pagina 16 di 18 dalla sua esecuzione, il mutamento dell'animus rem sibi habendi del proprietario espropriato, trasformandolo in animus detinendi alieno nomine (e cioè in nome dell'espropriante, cfr. Sez.
3, Sentenza n. 1716 del 02/07/1966), con la conseguenza che l'aggiudicazione trasferisce la proprietà e non il possesso”
Come scrivono gli appellati: “Il bene acquistato in sede di esecuzione forzata, dunque, è idoneo ad essere usucapito al proprietario formale sia da parte di un soggetto terzo che da parte dello stesso precedente proprietario, qualora questi abbia continuato anche dopo l'emissione del decreto di trasferimento ad esercitare sul bene un'attività corrispondente al diritto di proprietà, così da non perdere di fatto mai il c.d. “animus possidendi” sull'immobile.
Semplicemente, in seguito all'emissione del decreto di trasferimento, il possesso dell'ex proprietario sul bene, dapprima derivante per l'appunto dalla proprietà, diventa privo di titolo: ragione per cui nella fattispecie in esame non vi è necessità di fornire alcun atto di interversione del possesso, essendo sufficiente la mera prova del mantenimento dell'animus possidendi.”
Anche in questo caso, la AL cita a suo favore una sentenza della Corte di cassazione (n.
14779 del 4 giugno 2019), che, in realtà, non si occupa di usucapione.
2) Non è applicabile, nel caso di specie, l'art.1144 c.c. per cui "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", in quanto la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza, ove tra le parti non vi siano rapporti di parentela, ma rapporti diversi (amicizia, buon vicinato, conoscenza ecc.- peraltro neppure provati dalla AL), di per sé labili e mutevoli, in base ai quali è più difficile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. civ. ord. n. 4047/2024 e sent.11277/2015)
3) La AL non ha compiuto alcun atto idoneo ad interrompere il termine per usucapire, in quanto come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14659/2012:”…non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (v. Cass.
23/12/2010 n. 26018) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa;
proprio dal limite di compatibilità con la natura dell'usucapione che l'art. 1165 c.c. pone all'applicazione del rinvio alle disposizioni generali sulla prescrizione, si ricava che non può esservi interruzione dell'usucapione senza la perdita
pagina 17 di 18 materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso;
in coerenza agli evidenziati principi questa Corte (Cass. 19/6/2003 n. 9845) ha rilevato che neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall'art. 2943 c.c. richiamato dall'art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi dell'usucapione. “
Con la conferma della sentenza impugnata, si ritengono assorbite tutte le domande incompatibili con l'accertata usucapione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base al valore dichiarato di € 260.000, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nei valori medi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da AL s.s. avverso la Parte_1
sentenza n. 1286/24 del Tribunale di Bergamo.
Condanna in solido l'appellante e l'appellante incidentale (con divisione interna al 50%) a rimborsare agli appellati le spese di lite, che liquida in € 9.991, di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Sussistono i presupposti perché sia l'appellante che l'appellante incidentale siano tenuti a pagare il doppio del Contributo Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Brescia, collegio del 28.01.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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