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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9211/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9211/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2 INTERVENUTO
Oggi 3 dicembre 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. PARODI VIOLA. Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1
Per l'avv. MASSIMEI GIANLUCA e l'avv. PADOVANI STEFANO, oggi Controparte_2 sostituiti dall'avv. Emanuele Rinaldi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa come da atto di citazione, dando atto che l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione non viene riproposta, in quanto nelle more la mediazione è stata esperita.
Parte intervenuta si riporta alle conclusioni di cui all'atto di intervento. Richiama tutte le argomentazioni e domande proposte dalla convenuta.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9211/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'AVV. PARODI VIOLA Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'AVV. APOLLONIO FEDERICA Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per decreto ingiuntivo in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_1 Pt_2
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1879/2023 del 7/7/2023, con il quale il Tribunale di
[...]
Genova ingiungeva a il pagamento dell'importo di € 44.657,94, a titolo di Parte_1 saldo c/c “Business Solution” n. 1000/00000213, oltre gli interessi come da domanda e alle spese e competenze della procedura di ingiunzione, oltre alle successive ed occorrende.
Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e domandava: in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile la domanda proposta dal
[...] [...] per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall' art. 5 D. Lgs. CP_1
28/2010 in materia di contratti bancari;
in via preliminare, di dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; in subordine e sempre in via preliminare, di dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per decorso del termine di prescrizione decennale del credito vantato;
in subordine e nel merito, di dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancato assolvimento all'onere della prova del credito vantato da CP_1 nei suoi confronti e per la nullità delle clausole contenute nel contratto di c/c sottoscritto il
[...]
21/4/1997. Con vittoria delle spese e degli onorari della presente procedura, oltre oneri di legge.
L'attrice affermava: che aveva stipulato con l'allora Banca AN OL un contratto di c/c CP_4
“Business Solution” avente n.1000/00000213; che era stata sottoposta alla misura pagina 2 di 7 dell'Amministrazione di Sostegno, come da provvedimento del 17/03/2021 del Giudice Tutelare di Genova Dott.ssa Anna Bertini, nell'ambito della procedura V.G. 2293/2021; che il ricorso ed il conseguente decreto ingiuntivo opposto le erano stati notificati presso il ricovero dove era stabilmente ospite, invece che presso lo studio e la persona dell'Amministratore di Sostegno nominato, Avv. Alessandra Cavalli del Foro di Genova;
che l'opposizione era stata promossa dall'Amministratore di Sostegno, Avv. Alessandra Cavalli, previa autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 4); che la condizione di procedibilità della domanda del previo esperimento della mediazione obbligatoria non era stata rispettata e che, pertanto, la domanda era improcedibile;
che il decreto ingiuntivo opposto era inefficace per mancata notifica all'Amministratore di Sostegno;
che la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria si fondava su un diritto di credito ormai prescritto;
che l'ammontare del diritto di credito azionato era indeterminato;
che l'opposta non aveva assolto all'onere della prova posto a suo carico;
che la clausola di capitalizzazione degli interessi era nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.; che la clausola di previsione della commissione per massimo scoperto era nulla per indeterminatezza dell'oggetto; che la clausola di rimando all'applicazione di commissione e spese non disciplinate nel contratto era nulla per violazione dell'art. 117 TUB;
che versava in condizioni economiche
“estremamente precarie” e che, pertanto, una “eventuale azione esecutiva esercitata nei suoi confronti” non avrebbe avuto “alcun esito positivo”.
Si costituiva in giudizio e domandava: in via preliminare, di concedere la Controparte_1 provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto stante il pieno fondamento dell'ingiunzione di pagamento, non basandosi l'interposta opposizione su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito e in via principale, di confermare la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte e, per l'effetto, di respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa nonché confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento solo parziale dell'opposizione avversaria e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare l'opponente a pagare immediatamente, in favore dell'opposta, l'importo di € 44.657,94, oltre interessi come da domanda e fino all'effettivo soddisfo ed oltre accessori, spese, competenze e onorari della presente procedura e successive occorrende;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, di ammettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Il convenuto assumeva: che il decreto opposto doveva essere dichiarato provvisoriamente esecutivo sussistendone i presupposti;
che le eccezioni sollevate erano generiche e manifestamente infondate;
che l'eccezione d'improcedibilità, per mancata instaurazione della mediazione, sollevata da controparte era inammissibile “posto che l'onere di promuoverla in capo al creditore opposto si configura successivamente alla decisione del Giudice sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”; che il decreto ingiuntivo opposto era stato regolarmente notificato;
che l'eccezione di prescrizione del credito era infondata, in quanto erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione (doc. 5); che la quantificazione del credito era corretta e che, pertanto, il credito era certo, liquido ed esigibile;
che la clausola di capitalizzazione degli interessi era legittima e che “al fine dell'accertamento dell'avvenuto adeguamento alle disposizione della delibera (delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000) è necessario un operazione di calcolo, operazione non effettuata dall'opponente che si pagina 3 di 7 riduce a mera affermazione di principio.”; che la clausola di commissione di massimo scoperto era legittima e l'eccezione dell'opponente in merito “del tutto generica”; che la clausola di rimando ai fogli informativi era legittima e che l'eccezione dell'opponente in merito era generica.
Interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_5 quale successore a titolo particolare di nel procedimento in Parte_3 Parte_2 oggetto e richiamava tutte le domande svolte e confermava tutti gli atti notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della Cedente.
Con ordinanza del 18/11/2024 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, con ordinanza del 4.4.2025 veniva fissata udienza alla data odierna per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso in fatto si osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto dare atto che a verbale di udienza parte opponente ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità della domanda, dando atto che la mediazione è stata avviata e si è conclusa con verbale negativo. Nulla si deve disporre dunque con riguardo a tale eccezione.
Il primo motivo di opposizione formulato in via preliminare dall'attrice (“inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica”) è infondato.
Sostiene UG che il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (a mente del quale, come noto, “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia…”) poiché sarebbe stato notificato sì nel termine previsto dalla disposizione appena citata, ma non all'indirizzo PEC dell'Amministratrice di Sostegno dell'attrice, bensì presso la sede della struttura protetta per anziani ove la stessa GI è ricoverata.
L'eccezione non coglie nel segno, per due ragioni.
In primo luogo, il “Decreto di nomina di amministratore di sostegno” depositato dall'attrice è chiaro nell'attribuire all'Amministratore il potere di “ritiro di qualunque lettera o raccomandata, telegramma, plico postale o altro del genere, presso qualunque ufficio”, ma ciò solo “ove non vi provveda direttamente l'amministrato”. avrebbe dunque ben potuto ricevere la notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo: come, in concreto, avvenuto.
In secondo luogo, anche volendo ipotizzare la nullità della notifica in esame, va ricordato che “la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione” (Cass. civ., Sez. III, 19.11.2024, n. 29820). Nel caso di specie, la notifica non può ritenersi inesistente poiché, afferma sempre la Cassazione, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli pagina 4 di 7 elementi costitutivi essenziali dell'atto, “sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26544).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
A sostegno del proprio diritto di credito, parte convenuta ha depositato:
(i) il contratto di “conto corrente di corrispondenza Business Solution n. 1000/00000213” stipulato da e Banca AN OL IMI S.p.A. il 21.4.1997 (doc. 5 del fascicolo monitorio di parte Pt_1 convenuta);
(ii) due comunicazioni del 18.7.2013, indirizzate a “ ” e inviate, Parte_1 rispettivamente, da Centrale Attività Finanziarie S.p.A. e da Oasis Securisation S.r.l. Con tali comunicazioni, le due società (la prima incaricata della riscossione del credito ceduto il 9.3.2012 alla seconda da Banca AN OL IMI S.p.A.), intimano a il pagamento Pt_1 dell'importo di € 44.646,35, così quantificato “alla data del 09 Marzo 2012” (doc. 6 del fascicolo monitorio di parte convenuta);
(iii) una dichiarazione del legale rappresentante di (la cui conformità all'originale Parte_2 dell'estratto conto debitore è certificata da atto notarile) nella quale si descrive la
“movimentazione” riferita alla debitrice UG in questi stringati termini (doc. 7 del fascicolo monitorio di parte convenuta):
Nelle “note integrative” al ricorso per decreto ingiuntivo, si è limitata a specificare Controparte_1 che “la quota capitale è pari ad € 23.649,75 e la quota interessi ad oggi maturata è pari ad € 20.996,60”.
Afferma UG che la documentazione depositata dalla convenuta sia insufficiente a fondare la prova del credito vantato dall'intimante. Difetterebbero, in particolare, gli “estratti completi del conto corrente o documentazione equivalente”.
Ad avviso di parte convenuta (e della terza intervenuta), la documentazione prodotta dall'istante, e in particolare la citata attestazione ex art. 50 T.U.B., dimostrerebbe invece la sussistenza del credito,
“potendo essere disattesa solo in presenza di circostanziate contestazioni – del tutto carenti nel caso di specie – e non già attraverso il mero rifiuto o la generica affermazione di nulla dovere”.
pagina 5 di 7 Va premesso che la banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze (per es. Cass. civ., Sez. I, 29.2.2024, n. 5478).
Fermo ciò, anche ammettendo che l'attestazione prodotta dalla banca sia ascrivibile a quella di cui all'art. 50 T.U.B. (secondo cui “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”) resta il fatto che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti: la successiva fase di opposizione si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (da ultimo Cass. civ., Sez. III, 24.7.2025, n. 21063).
Sicché, ove l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo di un conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali ma, come nel caso di specie, sostanziali ( lamenta, tra l'altro, Pt_1 la violazione del divieto di interessi anatocistici, la nullità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto, la nullità della clausola di rimando all'applicazione di commissione e spese non disciplinate in contratto) “nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la documentazione attestante l'andamento del rapporto e fornire, così, la piena prova della propria pretesa” (Cass. civ., Sez. I, 29.2.2024, n. 5478).
Proprio alla luce dei motivi di opposizione formulati dalla opponente, l'attestazione prodotta dalla convenuta recante il presunto ammontare del debito ha perso il proprio valore probatorio.
La convenuta, evidentemente consapevole di tali lacune istruttorie, aveva riservato il deposito di
“ulteriore documentazione a maggiore integrazione” e a sostegno delle proprie pretese (comparsa di costituzione e risposta, p. 8). Nessun'altra documentazione è stata, tuttavia, depositata nel corso del giudizio.
In definitiva, parte opposta non ha adeguatamente dimostrato il fondamento del diritto di credito affermato in giudizio.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'accoglimento dell'opposizione renda superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta opposta, che rimane assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte opponente, e per essa a favore dello Stato (stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio) a carico della parte convenuta e di quella intervenuta, in via solidale tra loro, nei termini che seguono:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) pagina 6 di 7 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1879/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 7.7.2023;
- condanna l'opposta e l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, essendo l'opponente ammessa al gratuito patrocinio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 3.12.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9211/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2 INTERVENUTO
Oggi 3 dicembre 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per l'avv. PARODI VIOLA. Parte_1
Per essuno compare. Controparte_1
Per l'avv. MASSIMEI GIANLUCA e l'avv. PADOVANI STEFANO, oggi Controparte_2 sostituiti dall'avv. Emanuele Rinaldi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa come da atto di citazione, dando atto che l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione non viene riproposta, in quanto nelle more la mediazione è stata esperita.
Parte intervenuta si riporta alle conclusioni di cui all'atto di intervento. Richiama tutte le argomentazioni e domande proposte dalla convenuta.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9211/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'AVV. PARODI VIOLA Parte_1
ATTORE OPPONENTE contro
con il patrocinio dell'AVV. APOLLONIO FEDERICA Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per decreto ingiuntivo in qualità di procuratrice e mandataria di Controparte_1 Pt_2
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1879/2023 del 7/7/2023, con il quale il Tribunale di
[...]
Genova ingiungeva a il pagamento dell'importo di € 44.657,94, a titolo di Parte_1 saldo c/c “Business Solution” n. 1000/00000213, oltre gli interessi come da domanda e alle spese e competenze della procedura di ingiunzione, oltre alle successive ed occorrende.
Con atto di citazione in opposizione conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e domandava: in via pregiudiziale, di dichiarare improcedibile la domanda proposta dal
[...] [...] per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall' art. 5 D. Lgs. CP_1
28/2010 in materia di contratti bancari;
in via preliminare, di dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica entro il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; in subordine e sempre in via preliminare, di dichiarare nullo e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto per decorso del termine di prescrizione decennale del credito vantato;
in subordine e nel merito, di dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancato assolvimento all'onere della prova del credito vantato da CP_1 nei suoi confronti e per la nullità delle clausole contenute nel contratto di c/c sottoscritto il
[...]
21/4/1997. Con vittoria delle spese e degli onorari della presente procedura, oltre oneri di legge.
L'attrice affermava: che aveva stipulato con l'allora Banca AN OL un contratto di c/c CP_4
“Business Solution” avente n.1000/00000213; che era stata sottoposta alla misura pagina 2 di 7 dell'Amministrazione di Sostegno, come da provvedimento del 17/03/2021 del Giudice Tutelare di Genova Dott.ssa Anna Bertini, nell'ambito della procedura V.G. 2293/2021; che il ricorso ed il conseguente decreto ingiuntivo opposto le erano stati notificati presso il ricovero dove era stabilmente ospite, invece che presso lo studio e la persona dell'Amministratore di Sostegno nominato, Avv. Alessandra Cavalli del Foro di Genova;
che l'opposizione era stata promossa dall'Amministratore di Sostegno, Avv. Alessandra Cavalli, previa autorizzazione del Giudice Tutelare (doc. 4); che la condizione di procedibilità della domanda del previo esperimento della mediazione obbligatoria non era stata rispettata e che, pertanto, la domanda era improcedibile;
che il decreto ingiuntivo opposto era inefficace per mancata notifica all'Amministratore di Sostegno;
che la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria si fondava su un diritto di credito ormai prescritto;
che l'ammontare del diritto di credito azionato era indeterminato;
che l'opposta non aveva assolto all'onere della prova posto a suo carico;
che la clausola di capitalizzazione degli interessi era nulla per violazione dell'art. 1283 c.c.; che la clausola di previsione della commissione per massimo scoperto era nulla per indeterminatezza dell'oggetto; che la clausola di rimando all'applicazione di commissione e spese non disciplinate nel contratto era nulla per violazione dell'art. 117 TUB;
che versava in condizioni economiche
“estremamente precarie” e che, pertanto, una “eventuale azione esecutiva esercitata nei suoi confronti” non avrebbe avuto “alcun esito positivo”.
Si costituiva in giudizio e domandava: in via preliminare, di concedere la Controparte_1 provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto stante il pieno fondamento dell'ingiunzione di pagamento, non basandosi l'interposta opposizione su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito e in via principale, di confermare la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte e, per l'effetto, di respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa nonché confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento solo parziale dell'opposizione avversaria e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, di condannare l'opponente a pagare immediatamente, in favore dell'opposta, l'importo di € 44.657,94, oltre interessi come da domanda e fino all'effettivo soddisfo ed oltre accessori, spese, competenze e onorari della presente procedura e successive occorrende;
in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, di ammettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Il convenuto assumeva: che il decreto opposto doveva essere dichiarato provvisoriamente esecutivo sussistendone i presupposti;
che le eccezioni sollevate erano generiche e manifestamente infondate;
che l'eccezione d'improcedibilità, per mancata instaurazione della mediazione, sollevata da controparte era inammissibile “posto che l'onere di promuoverla in capo al creditore opposto si configura successivamente alla decisione del Giudice sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”; che il decreto ingiuntivo opposto era stato regolarmente notificato;
che l'eccezione di prescrizione del credito era infondata, in quanto erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione (doc. 5); che la quantificazione del credito era corretta e che, pertanto, il credito era certo, liquido ed esigibile;
che la clausola di capitalizzazione degli interessi era legittima e che “al fine dell'accertamento dell'avvenuto adeguamento alle disposizione della delibera (delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000) è necessario un operazione di calcolo, operazione non effettuata dall'opponente che si pagina 3 di 7 riduce a mera affermazione di principio.”; che la clausola di commissione di massimo scoperto era legittima e l'eccezione dell'opponente in merito “del tutto generica”; che la clausola di rimando ai fogli informativi era legittima e che l'eccezione dell'opponente in merito era generica.
Interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 CP_5 quale successore a titolo particolare di nel procedimento in Parte_3 Parte_2 oggetto e richiamava tutte le domande svolte e confermava tutti gli atti notificati e depositati dalla Cedente, con richiesta di estromissione dal presente giudizio della Cedente.
Con ordinanza del 18/11/2024 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, con ordinanza del 4.4.2025 veniva fissata udienza alla data odierna per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò premesso in fatto si osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto dare atto che a verbale di udienza parte opponente ha rinunciato all'eccezione di improcedibilità della domanda, dando atto che la mediazione è stata avviata e si è conclusa con verbale negativo. Nulla si deve disporre dunque con riguardo a tale eccezione.
Il primo motivo di opposizione formulato in via preliminare dall'attrice (“inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata notifica”) è infondato.
Sostiene UG che il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (a mente del quale, come noto, “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia…”) poiché sarebbe stato notificato sì nel termine previsto dalla disposizione appena citata, ma non all'indirizzo PEC dell'Amministratrice di Sostegno dell'attrice, bensì presso la sede della struttura protetta per anziani ove la stessa GI è ricoverata.
L'eccezione non coglie nel segno, per due ragioni.
In primo luogo, il “Decreto di nomina di amministratore di sostegno” depositato dall'attrice è chiaro nell'attribuire all'Amministratore il potere di “ritiro di qualunque lettera o raccomandata, telegramma, plico postale o altro del genere, presso qualunque ufficio”, ma ciò solo “ove non vi provveda direttamente l'amministrato”. avrebbe dunque ben potuto ricevere la notifica del decreto Pt_1 ingiuntivo: come, in concreto, avvenuto.
In secondo luogo, anche volendo ipotizzare la nullità della notifica in esame, va ricordato che “la notificazione del decreto ingiuntivo, comunque effettuata, e quindi anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, ed esclude pertanto la presunzione di abbandono del titolo, che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di esso, di cui all'art. 644 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 2656 del 1974, resa a sezioni unite), inefficacia che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., o con la querela nullitatis, soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione” (Cass. civ., Sez. III, 19.11.2024, n. 29820). Nel caso di specie, la notifica non può ritenersi inesistente poiché, afferma sempre la Cassazione, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli pagina 4 di 7 elementi costitutivi essenziali dell'atto, “sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26544).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
A sostegno del proprio diritto di credito, parte convenuta ha depositato:
(i) il contratto di “conto corrente di corrispondenza Business Solution n. 1000/00000213” stipulato da e Banca AN OL IMI S.p.A. il 21.4.1997 (doc. 5 del fascicolo monitorio di parte Pt_1 convenuta);
(ii) due comunicazioni del 18.7.2013, indirizzate a “ ” e inviate, Parte_1 rispettivamente, da Centrale Attività Finanziarie S.p.A. e da Oasis Securisation S.r.l. Con tali comunicazioni, le due società (la prima incaricata della riscossione del credito ceduto il 9.3.2012 alla seconda da Banca AN OL IMI S.p.A.), intimano a il pagamento Pt_1 dell'importo di € 44.646,35, così quantificato “alla data del 09 Marzo 2012” (doc. 6 del fascicolo monitorio di parte convenuta);
(iii) una dichiarazione del legale rappresentante di (la cui conformità all'originale Parte_2 dell'estratto conto debitore è certificata da atto notarile) nella quale si descrive la
“movimentazione” riferita alla debitrice UG in questi stringati termini (doc. 7 del fascicolo monitorio di parte convenuta):
Nelle “note integrative” al ricorso per decreto ingiuntivo, si è limitata a specificare Controparte_1 che “la quota capitale è pari ad € 23.649,75 e la quota interessi ad oggi maturata è pari ad € 20.996,60”.
Afferma UG che la documentazione depositata dalla convenuta sia insufficiente a fondare la prova del credito vantato dall'intimante. Difetterebbero, in particolare, gli “estratti completi del conto corrente o documentazione equivalente”.
Ad avviso di parte convenuta (e della terza intervenuta), la documentazione prodotta dall'istante, e in particolare la citata attestazione ex art. 50 T.U.B., dimostrerebbe invece la sussistenza del credito,
“potendo essere disattesa solo in presenza di circostanziate contestazioni – del tutto carenti nel caso di specie – e non già attraverso il mero rifiuto o la generica affermazione di nulla dovere”.
pagina 5 di 7 Va premesso che la banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente, produrre gli estratti a partire dall'inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze (per es. Cass. civ., Sez. I, 29.2.2024, n. 5478).
Fermo ciò, anche ammettendo che l'attestazione prodotta dalla banca sia ascrivibile a quella di cui all'art. 50 T.U.B. (secondo cui “La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”) resta il fatto che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti: la successiva fase di opposizione si configura come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (da ultimo Cass. civ., Sez. III, 24.7.2025, n. 21063).
Sicché, ove l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo di un conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali ma, come nel caso di specie, sostanziali ( lamenta, tra l'altro, Pt_1 la violazione del divieto di interessi anatocistici, la nullità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto, la nullità della clausola di rimando all'applicazione di commissione e spese non disciplinate in contratto) “nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre la documentazione attestante l'andamento del rapporto e fornire, così, la piena prova della propria pretesa” (Cass. civ., Sez. I, 29.2.2024, n. 5478).
Proprio alla luce dei motivi di opposizione formulati dalla opponente, l'attestazione prodotta dalla convenuta recante il presunto ammontare del debito ha perso il proprio valore probatorio.
La convenuta, evidentemente consapevole di tali lacune istruttorie, aveva riservato il deposito di
“ulteriore documentazione a maggiore integrazione” e a sostegno delle proprie pretese (comparsa di costituzione e risposta, p. 8). Nessun'altra documentazione è stata, tuttavia, depositata nel corso del giudizio.
In definitiva, parte opposta non ha adeguatamente dimostrato il fondamento del diritto di credito affermato in giudizio.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
L'accoglimento dell'opposizione renda superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta opposta, che rimane assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte opponente, e per essa a favore dello Stato (stante l'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio) a carico della parte convenuta e di quella intervenuta, in via solidale tra loro, nei termini che seguono:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) pagina 6 di 7 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.810,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1879/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 7.7.2023;
- condanna l'opposta e l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, essendo l'opponente ammessa al gratuito patrocinio.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 3.12.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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