Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/2002, n. 8439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8439 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
day 0843 970 2 REPUBBLICA IT PREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento bemenn Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10847/00 Presidente Dott. Vittorio DUVA 13663/00 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. 23330 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 1734- Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 21/11/01 ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -SOLE 24 ORSOLE 24 per diritti € 1,55 SPANO' GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 146LU 2002 IL CANCELLIER BRUXELLES 59, presso lo studio dell'avvocato MANFREDO FIORMONTI, difeso dall'avvocato VINCENZO LO PRESTI con studio in 93100 CALTANISSETTA VIALE SICILIA 87, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CELLERIA ENEL SPA;
intimata e sul 2° ricorso n° 13663/00 proposto da: ENEL DISTRIBUZIONE SPA, con sede in Roma, in persona 2001 ANCELLERIA 1993 del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante 1 Dott. Renato Iodice, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CATAUDELLA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PASQUALE MODICA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SPANO' GIOVANNI;
intimato avversO la sentenza n. 52/00 del Tribunale di CALTANISSETTA, emessa il 07/02/00 e depositata 1'11/02/00 (R.G. 1218/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Guido NUCCI (per delega Avv. A. CATAUDELLA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con citazione del 13.2.96 SP IO conveniva dinanzi al giudice di pace di Caltanissetta l'EL per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 3.483.285, oltre interessi e spese. Esponeva l'istante 2 in citazione che l'Ente convenuto aveva emesso fattura per lire 5.819.756 sulla base di un calcolo di consumo presunto riferito al periodo dicembre '93-Marzo'94 dopo difettoso avere rilevato un funzionamento del contatore. Successivamente, tale importo era stato ridotto a 3.391.024, pagato per evitare interruzione nella forni- tura. Radicatosi il contraddittorio, l'EL eccepiva che l'importo predetto era stato determinato sulla base di un criterio proposto dallo stesso Spano' e che in ogni caso non sussisteva l'indebito oggettivo atteso che il pagamento era avvenuto in adempimento di un ob- bligo. Il giudice di pace con sentenza del 31.10.96 ri- gettava la domanda. Avverso detta sentenza proponeva appello sia lo SP in via principale, che l'EL in via incidentale, gravami entrambi disattesi dal Tribu- nale di Caltanissetta con sentenza dell'11.2.2000. Motivava, tra l'altro, il Tribunale che la esisten- za di un vincolo contrattuale tra le parti non fosse di ostacolo alla proposta azione di indebito oggettivo dallo SP. Nel merito,i secondi giudici evidenziavano che in atti vi era lettera dello SP che proponeva all'EL di calcolare il consumo sulla base di quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente. Pe- raltro,lo SP non aveva provato di non avere consuma- to energia elettrica nel periodo in relazione al quale 3 gli fu richiesto il pagamento, nè aveva provato che 1'EL non si fosse attenuta alla sua proposta con la ulteriore conseguenza che non era dato valutare la esattezza ○ meno dei calcoli mancando la documentazio- ne, che doveva produrre lo SP, dalla quale dedurre il consumo effettuato nell'anno precedente. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione lo Spano' affidandolo ad unico motivo sostenuto da memoria. Ha resistito con controricorso l'EL che ha formu- lato ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo. Motivi della decisione Vanno riuniti i ricorsi ex art.335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Con l'unico mezzo di annullamento lo SP, denunziata la violazio- ne degli artt. 2033, 2697, 1427 CC, 116 c.p.c., nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferi- mento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 срс, lamenta che il Tribunale di Caltanissetta abbia erroneamente invece operato in suo danno una inversione dell'onere della prova assumendo invece, che doveva 1 l'EL provare di avere erogato energia elettrica in misura superiore a quella risultante dalla lettura del contatore. 4 La doglianza non ha fondamento. I secondi giudici hanno evidenziato in sentenza che dagli atti si evinceva la circostanza che lo SP con lettera del 1.12.94 aveva proposto all'EL di calcola- re l'importo da pagare con riferimento al consumo che esso SP aveva effettuato nello stesso periodo del- l'anno precedente. Sulla base di tale non contestato accordo i giudici di seconde cure hanno ritenuto infondata la richiesta di restituzione dell'intero importo formulata dallo SP per non avere quest'ultimo dimostrato di non ave- re consumato energia elettrica nel periodo in relazione al quale gli è stato richiesto il pagamento. Corretta- mente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere lo SP a dimostrare che l'EL si era resa inadempiente all'accordo facendogli sborsare somme mag- giori. Conclusivamente, risulta sufficientemente chiaro come il Tribunale abbia considerato infondata la ri- chiesta di restituzione di somme avanzata in giudizio dallo SP, ciò all'esito di una accurata disamina del- le risultanze processuali e dei vari profili della fat- tispecie e sorreggendo il suo convincimento con motiva- zione corretta, articolata e logica che rende la deci- sione non meritevole di critiche in questa sede. 5 Resta, in conseguenza, assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dall'EL avente ad oggetto la violazione degli artt. 112, 329 e 345 cpc. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21.11.2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ugo favara Viñorio foura IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Oggi: 13/06/0 Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DEU ROMA 2 Registrat 4 29858 142.77 109T129 M A NOVE/77) 456T 20,66 Orvizi JALIPPOY TOT 149,77