Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Monica Montante Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4371/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Tranchida Roberta;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Barone Giuseppina;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025-celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 14/04/2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato
1
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
11/11/2021; la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1979/2023 del 26.04.2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. All'udienza di comparizione dei coniugi del 18/03/2025 il giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. - elaborata tenendo conto delle condizioni economiche delle parti quali comprovate dalla documentazione in atti, dei tempi di permanenza dei figli, maggiorenni ma non autonomi, presso l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore e delle relative esigenze di vita, della capacità lavorativa specifica e generica delle parti - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“- previsione dell'obbligo, a carico del sig. , di versare a Controparte_1 titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra la somma di euro Pt_1
150,00 mensili;
- previsione dell'obbligo, a carico del sig. , di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio mediante versamento di € 200,00 mensili;
Per_1
- obbligo a carico della ricorrente di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 100,00 mensili;
Per_2
- pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
”
3. Con note depositate il 12/04/2025 la parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata.
Parte resistente, con note depositate in pari data, ha espresso anch'essa la propria adesione chiedendo che, in caso di accettazione, le spese processuali venissero compensate fra le parti.
4. Nulla osta all'accoglimento delle superiori condizioni.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Borgetto (Pa) il 29/07/2000, da , nata a [...], il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.